La legislazione relativa al lavoro minorile Evoluzione storica

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La legislazione relativa al lavoro minorile

La legislazione relativa al lavoro minorile

Evoluzione storica: § Fissazione dei limiti minimi di età per il lavoro minorile in

Evoluzione storica: § Fissazione dei limiti minimi di età per il lavoro minorile in cave e miniere § La riduzione della durata della giornata lavorativa ad 11 ore per i minori § Il diritto di associazione sindacale quello di sciopero § Prime normative antinfortunistiche e l’obbligo di forme assicurative § L’obbligo di scolarità

Normativa attuale § L. 977/67 “ Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”→

Normativa attuale § L. 977/67 “ Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”→ Direttiva CE 94/33 § D. Lgs 345/99 “Visite mediche per i minori” § D. L. 262/00 “Lavori vietati ai minori di anni 18” § Circ. Min. Lav. 1/00 § Circ. Min. Lav. 11/01

Campo di applicazione § Bambini ( -15 anni e soggetti ancora all’obbligo scolastico) §

Campo di applicazione § Bambini ( -15 anni e soggetti ancora all’obbligo scolastico) § Adolescenti (tra i 15 e 18 anni non più soggetti all’obbligo scolastico)

Non rientrano nel campo di applicazione (art. 2 D. L. 977/67) : § Adolescenti

Non rientrano nel campo di applicazione (art. 2 D. L. 977/67) : § Adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata § Servizi domestici prestati in ambito familiare § Prestazioni di lavoro né dannose o pericolose svolte nelle imprese a conduzione familiare

Requisiti di ammissione al lavoro(art. 3 D. L. 977/67): § Compimento del 15° anno

Requisiti di ammissione al lavoro(art. 3 D. L. 977/67): § Compimento del 15° anno di età § Assolvimento obbligo scolastico (diploma di scuola media inferiore o 8 anni di frequenza della scuola dell’obbligo)

In generale il lavoro dei bambini è vietato

In generale il lavoro dei bambini è vietato

Lavori vietati ai minori Tutti i processi e le lavorazioni indicate all’All. I della

Lavori vietati ai minori Tutti i processi e le lavorazioni indicate all’All. I della L. 977/67

Adolescenti: § “Lavori non a rischio” § “Lavori a rischio non vietati” § “Lavori

Adolescenti: § “Lavori non a rischio” § “Lavori a rischio non vietati” § “Lavori vietati” All. I deroga Direzione Provinciale del lavoro

Lavori non a rischio Tutte quelle attività lavorative non soggette alle norme sulla sorveglianza

Lavori non a rischio Tutte quelle attività lavorative non soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (art. 41 T. U. 81/08)

Lavori a rischio non vietati Sono tutte quelle attività lavorative soggette alle norme di

Lavori a rischio non vietati Sono tutte quelle attività lavorative soggette alle norme di sorveglianza sanitaria dei lavoratori così come previsto dall’art. 41 del T. U.

Sorveglianza sanitaria obbligatoria: § Quando la valutazione dei rischi evidenzia un rischio specifico per

Sorveglianza sanitaria obbligatoria: § Quando la valutazione dei rischi evidenzia un rischio specifico per la salute dei lavoratori § Quando una norma di legge particolare ne evidenzia la obbligatorietà

Leggi che prevedono il controllo sanitario: § D. P. R. 303/56 § D. P.

Leggi che prevedono il controllo sanitario: § D. P. R. 303/56 § D. P. R. 1124/65 amianto, silice § D. L. 626/94 § D. L. 230/95 Radiazionizzanti § D. L. 532/99 Lavoro notturno § D. L. 151/01 Gravidanza

Lavori vietati- All. I Art. 6 co 1 della L. 977/67 modificata dal D.

Lavori vietati- All. I Art. 6 co 1 della L. 977/67 modificata dal D. L. 345/99

Lavori vietati: Allegato I Lavori che espongono ad agenti chimici fisici e biologici e

Lavori vietati: Allegato I Lavori che espongono ad agenti chimici fisici e biologici e Processi e lavori

Le lavorazioni indicate dall’All. I possono essere svolte dagli adolescenti per: § Motivi didattici

Le lavorazioni indicate dall’All. I possono essere svolte dagli adolescenti per: § Motivi didattici o di formazione professionale § In aula o laboratorio a fini formativi § Svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti (apprendista)

Obblighi del datore: § Effettuare la valutazione dei rischi (art. 7 co 1 D.

Obblighi del datore: § Effettuare la valutazione dei rischi (art. 7 co 1 D. L. 977/67) § Richiedere l’esecuzione della visita medica preventiva (art. 8…)

La valutazione dei rischi va effettuata con riguardo a: § Sviluppo non ancora completo,

La valutazione dei rischi va effettuata con riguardo a: § Sviluppo non ancora completo, mancanza di § § § esperienza o di consapevolezza verso i rischi possibili o esistenti nell’attività lavorativa Attrezzature e luoghi di lavoro Natura, grado ed esposizione agli agenti Movimentazione manuale dei carichi Attrezzatura di lavoro Processi di lavoro Formazione e informazione

Legislazione relativa alle lavoratrici madri

Legislazione relativa alle lavoratrici madri

Normativa § L 1204/1971 Tutela delle lavoratrici madri § D. L. 645/1996 Miglioramento della

Normativa § L 1204/1971 Tutela delle lavoratrici madri § D. L. 645/1996 Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle gestanti, puerpere o in periodo di allattamento § D. L. 151/2001 Tutela e sostegno della maternità e paternità (art. 15 L. 53/2000)

Aspetti del D. L. 645/1996 § Concetto di valutazione da parte datore per i

Aspetti del D. L. 645/1996 § Concetto di valutazione da parte datore per i rischi specifici per le gestanti…. § Il datore ha l’obbligo di informare le lavoratrici e il RSL del risultato della valutazione e dei provvedimenti previsti

D. L. 151/2001” Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità”

D. L. 151/2001” Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità” § Art. 6 tutela della sicurezza e della salute § Art. 7 lavori vietati § Art. 8 esposizione a radiazionizzanti § Art. 11 valutazione dei rischi § Art. 12 conseguenze della valutazione

Art. 16 E’ vietato adibire al lavoro le donne durante i 2 mesi precedenti

Art. 16 E’ vietato adibire al lavoro le donne durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto dall’art. 20

Art. 7 “Lavori vietati” § E’ vietato adibire le lavoratrici al trasporto e sollevamento

Art. 7 “Lavori vietati” § E’ vietato adibire le lavoratrici al trasporto e sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri (All. A) § Compresi i lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti e condizioni di lavoro (All. B)

Art. 8 “ Esposizione a radiazionizzanti” § Non possono svolgere attività in zone che

Art. 8 “ Esposizione a radiazionizzanti” § Non possono svolgere attività in zone che potrebbero esporre il nascituro ad una dose eccessiva di radiazioni § Obbligo per le lavoratrici di comunicare lo stato di gravidanza al proprio datore non appena accertato

Art. 53” Lavoro notturno” § E’ vietato adibire le donne, dalle 24 alle ore

Art. 53” Lavoro notturno” § E’ vietato adibire le donne, dalle 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino § Non è obbligata al lavoro notturno la madre con un figlio che a – di 3 anni § La lavoratrice madre, unica affidataria, di un figlio con – di 12 anni

Art. 11”Valutazione dei rischi” Informare le lavoratrici e i loro RLS sui risultati delle

Art. 11”Valutazione dei rischi” Informare le lavoratrici e i loro RLS sui risultati delle valutazioni e sulle misure di prevenzione e protezione adottate

Art. 12 “Conseguenze della valutazione” Qualora la valutazione riveli un rischio per la lavoratrice,

Art. 12 “Conseguenze della valutazione” Qualora la valutazione riveli un rischio per la lavoratrice, il datore adotta tutte le misure necessarie per evitare l’esposizione al rischio delle lavoratrici, modificando temporaneamente le condizioni di lavoro

Art. 20 “ Flessibilità del congedo di maternità” Le lavoratrici hanno la facoltà di

Art. 20 “ Flessibilità del congedo di maternità” Le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la presunta data del parto e nei 4 mesi successivi al parto, sempre che il medico specialista e quello competente attestino che tale opzione non arrechi danni alla salute della gestante e del nascituro

Lavoro Atipico D. L. 276/2003 “Individuati 48 differenti modalità di lavoro atipico”

Lavoro Atipico D. L. 276/2003 “Individuati 48 differenti modalità di lavoro atipico”

Tipologie § Lavoro ripartito § Contratto di inserimento § Contratti a progetto o occasionali

Tipologie § Lavoro ripartito § Contratto di inserimento § Contratti a progetto o occasionali § Lavoro notturno

Lavoro Ripartito Due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una identica e unica obbligazione

Lavoro Ripartito Due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una identica e unica obbligazione lavorativa

Caratteristiche § Nel contratto devono essere scritte le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie

Caratteristiche § Nel contratto devono essere scritte le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto § La regolamentazione demandata al C. C. § In assenza trova applicazione la normativa generale del lavoro subordinato

Contratto di Inserimento

Contratto di Inserimento

Soggetti § § § Soggetti di età tra i 18 -29 anni Disoccupati di

Soggetti § § § Soggetti di età tra i 18 -29 anni Disoccupati di lunga durata 29 -32 lavoratori> 50 anni privi di posto di lavoro Lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni Donne di qualsiasi età residenti in zone con un tasso di disoccupazione femminile sia inf. al 20% rispetto a quello maschile Persone riconosciute affette da un grave handicap

Caratteristiche § Dura dai 9 -18 mesi § Per handicap fino a 36 mesi

Caratteristiche § Dura dai 9 -18 mesi § Per handicap fino a 36 mesi § Tirocini estivi di orientamento < 3 mesi, per un adolescente o un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi con fini orientativi e di addestramento pratico

Contratto a Progetto o Occasionale

Contratto a Progetto o Occasionale

Caratteristiche § Necessaria la forma scritta § Autonomia del collaboratore § Necessaria coordinazione con

Caratteristiche § Necessaria la forma scritta § Autonomia del collaboratore § Necessaria coordinazione con il committente § Irrilevanza del tempo impiegato per eseguire la prestazione

Regime di tutela § Se il collaboratore lavora sul luogo di lavoro del datore

Regime di tutela § Se il collaboratore lavora sul luogo di lavoro del datore si applicano le norme del D. L. 626/94( oggi TU) § Se autonomo previsto uno speciale regime di tutela dal TU all’art. 21

Obblighi del committente § Verifica dell’ idoneità tecnico-professionale del collaboratore § Informazione sugli eventuali

Obblighi del committente § Verifica dell’ idoneità tecnico-professionale del collaboratore § Informazione sugli eventuali rischi specifici § Informazione sulle misure di prevenzione adottate

Lavoro Notturno D. L. 66/2003 e successive modifiche D. L. 213/2004

Lavoro Notturno D. L. 66/2003 e successive modifiche D. L. 213/2004

Definizioni: § Periodo notturno: 7 ore consecutive tra 12 notte e le 5 del

Definizioni: § Periodo notturno: 7 ore consecutive tra 12 notte e le 5 del mattino § Lavoratore notturno: lavoratore che durante il periodo notturno svolge almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero o qualsiasi lavoratore che svolge durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro…

Art. 11 “Limitazioni al lavoro notturno” § Inidoneità al lavoro notturno può essere accertata

Art. 11 “Limitazioni al lavoro notturno” § Inidoneità al lavoro notturno può essere accertata § § attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche E’ vietato adibire al lavoro le donne dalle 24 alle 6 dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino La lavoratrice/ore con un figlio con – di 3 anni Lavoratrice/ore unico genitore di un figlio affidatario con – di 12 anni Lavoratrice/ore che abbia a proprio carico un disabile

Art. 15 “Trasferimento al lavoro diurno” Qualora sopraggiungono condizioni di salute che comportino l’inidoneità

Art. 15 “Trasferimento al lavoro diurno” Qualora sopraggiungono condizioni di salute che comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal MC o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno in mansioni equivalenti se possibile