La legge Norme in materia di consenso informato

  • Slides: 26
Download presentation
La legge «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»

La legge «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» ci interroga Esine, 13 aprile 2019 Il consenso informato Adelaide Conti - Cattedra di Medicina Legale Università degli Studi di Brescia

LEGGE N. 219 22/12/2017 • RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE: DIRITTO ALLA VITA, ALLA

LEGGE N. 219 22/12/2017 • RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE: DIRITTO ALLA VITA, ALLA SALUTE, ALLA DIGNITA’, ALL’AUTODETERMINAZIONE • CONSENSO LIBERO E INFORMATO • RELAZIONE PAZIENTE E MEDICO: RELAZIONE DI CURA ( VI CONTRIBUISCONO IN BASE ALLE COMPETENZE GLI ESERCENTI UNA PROFESSIONE SANITARIA) E DI FIDUCIA • CONSENSO: AUTONOMIA DECISIONALE DEL PAZIENTE/COMPETENZA, AUTONOMIA PROFESSIONALE E RESPONSABILITA’ DEL MEDICO • SE IL PAZIENTE LO DESIDERA COINVOLGIMENTO DEI FAMILIARI O DI UNA PERSONA DI FIDUCIA

“Qualsiasi intervento in campo sanitario non può essere effettuato se non dopo che la

“Qualsiasi intervento in campo sanitario non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato il proprio consenso libero e informato. Questa persona riceve preventivamente una informazione adeguata in merito allo scopo e alla natura dell’intervento nonché alle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può liberamente ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento. ” (Art. 5 della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo. . . Oviedo 4 aprile 1997 - Legge 28 marzo 2001, n° 145).

“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata quando si tratti di

“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata quando si tratti di informazioni relative alla propria salute. Ogni persona ha il diritto di conoscere tutte le informazioni relative alla propria salute. Tuttavia la volontà della persona di non essere informata deve essere rispettata…” (Art. 10 della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo. . . Oviedo 4 aprile 1997 - Legge 28 marzo 2001, n° 145).

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (2000 -2007) ART. 3 …NELL’AMBITO DELLA MEDICINA E

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (2000 -2007) ART. 3 …NELL’AMBITO DELLA MEDICINA E DELLA BIOLOGIA DEVONO ESSERE IN PARTICOLARE RISPETTATI: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; …

Legge 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di

Legge 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Art. 1. (Consenso informato) 1. La presente legge. . tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. 2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l’équipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e

3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. 4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o

5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare

6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali. 7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell’équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla. 8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.

REQUISITI DI VALIDITÀ DEL CONSENSO Il consenso deve provenire da un soggetto capace di

REQUISITI DI VALIDITÀ DEL CONSENSO Il consenso deve provenire da un soggetto capace di agire, ossia da chi, oltre ad essere titolare del diritto tutelato, sia anche capace di intendere e di volere ed abbia l’età idonea per disporre di quel diritto. Il soggetto può rifiutare in tutto o in parte d ricevere informazioni o indicare i familiari o una persona di sua fiducia di riceverle o di esprimere il consenso in sua vece (delega? ) Ove il paziente dichiari al medico curante la volontà di rendere informate del proprio stato di salute persone estranee al nucleo familiare, tale volontà, formalmente manifestata, deve essere rispettata, ed esplicitata con annotazione nella documentazione sanitaria. È necessario che si formi liberamente e sia immune da vizi, ossia la volontà che è alla base della manifestazione deve essere libera da coartazione, da inganno o da errore.

Il consenso deve essere prestato prima dell’inizio del trattamento sanitario; qualora si verifichi in

Il consenso deve essere prestato prima dell’inizio del trattamento sanitario; qualora si verifichi in carenza di consenso una situazione non prevedibile, non procrastinabile, in cui si deve agire comunque a tutela del paziente, si potrà agire informandolo necessariamente a posteriori. Deve essere manifestato esplicitamente al sanitario: la volontà consenziente del paziente dovrebbe essere chiaramente percepita. Il consenso deve rimanere presente per tutta la durata del trattamento; può essere peraltro dal paziente revocato e in tal caso l’atto sanitario non può essere materialmente interrotto qualora ciò possa arrecare grave pregiudizio alla salute del paziente.

Informazione Requisito fondamentale perchè il consenso sia valido è l’informazione. Dovere di informativa: connotazione

Informazione Requisito fondamentale perchè il consenso sia valido è l’informazione. Dovere di informativa: connotazione tipica di quel rapporto fiduciario esistente tra sanitario e paziente (relazione di cura); risvolto del rispetto della personalità e della libera volontà del paziente cui è obbligato il medico, che si trova rispetto a lui in una posizione di “supremazia” e di maggiore forza L’informazione non deve essere finalizzata a colmare la inevitabile differenza di conoscenze tecniche tra sanitario e paziente, ma a porre un soggetto (il paziente) nella condizione di esercitare correttamente i suoi diritti e quindi di formarsi una volontà che sia veramente tale, in altri termini porlo nelle condizioni di scegliere.

Sarebbe opportuno utilizzare una terminologia “idonea” al singolo paziente, indicando anche eventuali alternative, ove

Sarebbe opportuno utilizzare una terminologia “idonea” al singolo paziente, indicando anche eventuali alternative, ove presenti ed equiparabili (standard proposti dal CNB) L’informazione pertanto non deve essere soltanto una trasmissione di dati e notizie, ma deve indicare al paziente le alternative, terapeutiche e non, che siano possibili.

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2014) ART. 20: RELAZIONE DI CURA: «TEMPO COMUNICAZIONE QUALE TEMPO

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2014) ART. 20: RELAZIONE DI CURA: «TEMPO COMUNICAZIONE QUALE TEMPO DI CURA» DELLA ARTT. 33 -39: INFORMAZIONE, CONSENSO, DISSENSO, ASSISTENZA DI URGENZA E DI EMERGENZA, DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

La situazione di emergenza L’unica situazione in cui si può prescindere dall'acquisizione del consenso

La situazione di emergenza L’unica situazione in cui si può prescindere dall'acquisizione del consenso è la situazione di emergenza vera, in cui il paziente o non è in grado di consentire o la necessità dell’intervento sanitario è talmente urgente che non vi è neppure il tempo per informare adeguatamente il paziente anche se cosciente. È legittimo agire in tali casi senza il consenso in quanto si realizza una condizione di “stato di necessità” (art. 54 C. P. ). L. 219/2017 art. 1 comma 7: «nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell’equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla. »

 • Urgenza: condizione in atto – o a potenziale alto rischio di occorrenza

• Urgenza: condizione in atto – o a potenziale alto rischio di occorrenza – che impone un intervento senza il quale si vengono a creare danni permanenti, ma in assenza di immediato pericolo di vita. • Emergenza: condizione in atto – o a potenziale alto rischio di occorrenza – che pretende un intervento immediato (valutazione e/o stabilizzazione di funzioni vitali e/o trattamento terapeutico), in assenza del quale può sopravvenire in breve tempo la morte. (Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. V/60384 del 29. 11. 1994)

Il consenso del minore La norma prevede che l’età per esprimere un valido consenso

Il consenso del minore La norma prevede che l’età per esprimere un valido consenso sia la maggiore età (18 anni). Alcuni ritengono in ogni situazione necessaria la maggiore età per l’espressione di un valido consenso, altri considerano sufficiente la sola capacità di intendere e di volere, che considerano acquisita al compimento del quattordicesimo anno d’età. L. 219/2017: art. 3: «la persona minore di eta’ o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità ci comprensione e di decisione…» » …il consenso informato …è espresso…tenendo conto della volontà della persona minore…»

Art. 315 -bis C. C. - Diritti e doveri del figlio. Il figlio ha

Art. 315 -bis C. C. - Diritti e doveri del figlio. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa

Art. 316 C. C. – Responsabilità genitoriale Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale

Art. 316 C. C. – Responsabilità genitoriale Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio… In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Qualora entrambi i genitori rifiutino di sottoporre il figlio minore ad un trattamento sanitario

Qualora entrambi i genitori rifiutino di sottoporre il figlio minore ad un trattamento sanitario ritenuto indispensabile, il sanitario, ove ravvisi la possibilità concreta di un pregiudizio per la salute del minore, dovrà ricorrere al giudice tutelare.

In mancanza dei genitori, il minore è affidato al rappresentante legale, e a questi

In mancanza dei genitori, il minore è affidato al rappresentante legale, e a questi compete la prestazione del consenso, trattandosi del soggetto al quale la legge attribuisce la cura della persona minore. Art. 357 C. C. - Funzioni del tutore. Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. Art. 317 C. C. - Impedimento di uno dei genitori. Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

Art. 337 - ter C. C. - Provvedimenti riguardo ai figli …il giudice adotta

Art. 337 - ter C. C. - Provvedimenti riguardo ai figli …il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati… La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.

Legge 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di

Legge 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Art. 3. (Minori e incapaci) 1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà. 2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità. 3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell’articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità.

4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel

4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere. 5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

Art. 5. (Pianificazione condivisa delle cure) 1. Nella relazione tra paziente e medico di

Art. 5. (Pianificazione condivisa delle cure) 1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all’articolo 1, comma 2, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l’équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. 2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative.

RELAZIONE EQUIPE SANITARIA/PAZIENTE DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE CONSENSO/DELEGA FIDUCIA) AD UN’ALTRA PERSONA (PERSONA DI RIFIUTO (se

RELAZIONE EQUIPE SANITARIA/PAZIENTE DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE CONSENSO/DELEGA FIDUCIA) AD UN’ALTRA PERSONA (PERSONA DI RIFIUTO (se presente vanno promosse azioni di sostegno, evitando così che il rifiuto diventi abbandono terapeutico) LA SCELTA DEL MEDICO COMUNQUE DEVE BASARSI SU PARAMETRI OGGETTIVI: LEGE ARTIS, LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE, LE BUONE PRATICHE CLINICOASSISTENZIALI