LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Prof Andrea Poddighe Il processo
LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Prof. Andrea Poddighe
Il processo Natura del processo: tutela dinnanzi ad un giudice indipendente, terzo, che si sviluppa attraverso un contraddittorio dove le parti sono in posizione di parità Scopo del processo: tutela delle posizioni soggettive (diritti soggettivi e interessi legittimi) Art. 108 Cost. , c. 2: “La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali (…)” Art. 111 Cost: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. ”
SISTEMA PROCESSUALE DI TUTELA DEI DIRITTI Tutela delle situazioni soggettive di vantaggio (diritti soggettivi ed interessi legittimi) TRIBUNALE ORDINARIO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO CORTE DEI CONTI COMMISSIONI TRIBUTARIE
Norme sul processo tributario D. Lgs. 545/1992 Norme sul giudice tributario Le Commissioni tributarie Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria D. Lgs. 546/1992 Norme sul processo
IL GIUDICE TRIBUTARIO Art. 1 D. Lgs. 546/1992 «La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 545/92»
IL GIUDICE TRIBUTARIO 1° grado COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 2° grado COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE (SEZIONI STACCATE: CRITERI E COMPETENZE, ART. 1 -BIS D. LGS. 545/92) 3° grado CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA
LE REGOLE DEL GIOCO TRA NORMA SPECIALE E CODICE DI PROCEDURA CIVILE Art. 1, secondo comma «I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile» … e del codice civile (in tema di prove)
APPLICABILITÀ CODICE DI PROCEDURA CIVILE Se non esiste una norma speciale processual tributaria: si applica la norma del c. p. c. se compatibile (es. art. 101 c. p. c. sul rilievo d’ufficio) e se non contraria ad una norma speciale tributaria (es. art. 7, D. lgs. 546/1992, divieto di prova testimoniale)
AMBITO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA (ART. 2, D. LGS. 546/1992) «Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali …» «… nonché le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio…» Accessorietà come risarcimento del danno ingiusto cagionato da un atto dell’Amministrazione Finanziaria?
LE CONTROVERSIE ESECUTIVE TRIBUTARIE (ART. 2, C. 1. SECONDA PARTE ) «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica» . Pignoramento inatteso?
LE CONTROVERSIE CATASTALI (…) l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale”.
ACCERTAMENTO INCIDENTER TANTUM «Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio»
DIFETTO DI GIURISDIZIONE ART. 3 Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile: «Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione (…)» Ai sensi della L. 69/2009 è ammessa la riassunzione della causa presso il giudice munito di giurisdizione e non si perde l’azione purché esercitata nei termini. ESEMPIO Spesso le cartelle di pagamento portano ad esecuzione un ruolo che si riferisce sia a tributi sia a contributi previdenziali. Se il contribuente impugna il ruolo presso una Commissione Tributaria, questa dichiara il difetto di giurisdizione. Dopodiché, chi ha proposto l’azione (il contribuente) se vuole coltivare la causa deve riassumerla presso il Tribunale del lavoro, che è il giudice delle cause relative ai contributi previdenziali.
LA COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE (ART. 4) In PRIMO GRADO il giudizio deve essere incardinato innanzi alla Commissione tributaria che ha sede nella circoscrizione del soggetto (Agenzia fiscale, ente locale) che ha emanato l’atto impugnato.
LA COMPETENZA TERRITORIALE Esempio N. 1. soggetto passivo con residenza/sede legale (domicilio fiscale) a Cagliari nel 2014, a Milano dal 2015 accertamento II. DD. (Irpef-Ires-Irap) e I. V. A. l’Agenzia Entrate competente: Cagliari, per gli atti del periodo di imposta sino al 2014; poi Milano CTP competente Cagliari, per gli atti del periodo di imposta sino al 2014; poi Milano.
La COMPETENZA territoriale Esempio N. 2. Imposta di Registro venditore residente (o sede legale) a Cagliari immobile ubicato a Firenze atto di compravendita stipulato a Milano Ufficio competente alla rettifica del valore DP Milano CTP competente: Milano In SECONDO GRADO la competenza dipende dalla circoscrizione della commissione tributaria provinciale che si è pronunciata in primo grado
IL DIFETTO DI COMPETENZA LA COMPETENZA DELLE COMMISSIONI è inderogabile L’INCOMPETENZA DICHIARATA DALLA CT NON È CONTESTABILE può essere rilevata soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce È NECESSARIO RIASSUMERE IL PROCESSO DINANZI AL GIUDICE COMPETENTE ENTRO IL TERMINE ASSEGNATO OVVERO ENTRO 6 MESI (NON SI PERDE L’AZIONE)
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