La formazione delle leggi Liter legislativo I decreti











- Slides: 11
La formazione delle leggi Ø Ø L’iter legislativo I decreti legge I decreti legislativi Le leggi costituzionali
L’iter legislativo Ø Ø L’iniziativa L’approvazione La promulgazione La pubblicazione
L’iter legislativo: l’iniziativa Hanno potere di iniziativa legislativa: Pil Governo (disegni di legge) Pi parlamentari Pi Consigli regionali Pil Cnel P 50 000 elettori
L’iter legislativo: l’approvazione Procedimento ordinario ü discussione in commissione (in sede referente) ü discussione in aula ü votazione articolo per articolo, emendamenti, votazione finale ü passaggio all’altra Camera con il medesimo iter
L’iter legislativo: l’approvazione Procedimento abbreviato ü discussione in commissione (in sede deliberante) ü votazione articolo per articolo, emendamenti, votazione finale in commissione ü passaggio alla corrispondente commissione dell’altra Camera con il medesimo iter
L’iter legislativo: la promulgazione Promulgazione Atto del Presidente della Repubblica che attesta la regolare approvazione della legge e ne dispone l’inserimento nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Articolo 74: potere di rinvio alle Camere (con veto sospensivo)
L’iter legislativo: la pubblicazione Pubblicazione Øsulla Gazzetta Ufficiale (dall’ 1/01/2009 solo on line) Øha lo scopo di rendere ufficialmente conoscibile la legge a tutti (ignorantia legis non excusat) Ødetermina l’entrata in vigore, di norma dopo 15 giorni (vacatio legis)
L’iter legislativo: la pubblicazione Una volta entrata in vigore, la legge può perdere efficacia: ü quando una nuova legge disciplina la stessa materia ü per referendum abrogativo ü dopo una sentenza contraria della Corte costituzionale
I decreti legge Articolo 77 Psono adottati dal Consiglio dei ministri Pnei “casi straordinari di necessità e urgenza” Pemanati dal Presidente della Repubblica Pentrano immediatamente in vigore Pdevono essere convertiti in legge entro 60 giorni oppure decadono
I decreti legislativi Articolo 76 Pemanazione di leggi di contenuto complesso o molto dettagliato (ad esempio codici o T. U. ) Psulla base di una legge di delega da parte del Parlamento (oggetto, principi direttivi, tempi) Phanno forza di legge
Le leggi costituzionali Procedura aggravata per la revisione o l’integrazione della Costituzione (Articolo 138) Pdoppia approvazione da parte di ciascuna Camera (con un intervallo di almeno tre mesi) Pmaggioranza assoluta Peventuale referendum approvativo (non se nella seconda votazione il progetto ha ottenuto la maggioranza qualificata dei due terzi)