La dispersione delle ceneri Profili tecnici e amministrativi

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La dispersione delle ceneri Profili tecnici e amministrativi di polizia mortuaria Il Regolamento comunale

La dispersione delle ceneri Profili tecnici e amministrativi di polizia mortuaria Il Regolamento comunale di Venezia per affidamento conservazione e dispersione ceneri Comune di Venezia Direzione Ambiente Ufficio Polizia Mortuaria dott. ssa Barbara Carrera 1

Normativa statale • Legge 30 Marzo 2001, n. 130 • Disposizioni in materia di

Normativa statale • Legge 30 Marzo 2001, n. 130 • Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001) dott. ssa Barbara Carrera 2

Articolo 2 (Modifiche all’articolo 411 del codice penale) • Comma 1. All’articolo 411 del

Articolo 2 (Modifiche all’articolo 411 del codice penale) • Comma 1. All’articolo 411 del codice penale sono • • aggiunti, infine, i seguenti commi: "Non costituisce reato” la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da Euro 2. 582, 28 (Lire cinque milioni) ad Euro 12. 911, 4 (Lire venticinque milioni)". dott. ssa Barbara Carrera 3

Art 3 comma 1 lettera b) • l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto

Art 3 comma 1 lettera b) • l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità: – 1) a disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella disposizione testamentaria stessa; – 2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari; dott. ssa Barbara Carrera 4

Altre modalità per la cremazione: – 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di

Altre modalità per la cremazione: – 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. – 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette dott. ssa Barbara Carrera 5

Art 3 comma 1 lettere c - d • c) la dispersione delle ceneri

Art 3 comma 1 lettere c - d • c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto • • • della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti; dott. ssa Barbara Carrera 6

. . . chi la può eseguire • d) la dispersione delle ceneri è

. . . chi la può eseguire • d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune; dott. ssa Barbara Carrera 7

Normativa regionale di dettaglio • Pubblicata sul Bur n. 21 del 09/03/2010 • Legge

Normativa regionale di dettaglio • Pubblicata sul Bur n. 21 del 09/03/2010 • Legge N. 18 del 04 marzo 2010 -Norme in materia funeraria. dott. ssa Barbara Carrera 8

Art. 47 Espressione di volontà • 1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente

Art. 47 Espressione di volontà • 1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 130/2001. dott. ssa Barbara Carrera 9

Compiti dell’ufficiale di stato Art. 50 Dispersione delle ceneri • 1. La dispersione delle

Compiti dell’ufficiale di stato Art. 50 Dispersione delle ceneri • 1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita: – a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri; – b) in natura; – c) in aree private. dott. ssa Barbara Carrera 10

Art 50 • 2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è

Art 50 • 2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti • • liberi da natanti e da manufatti. 3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada". 4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. 5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. 6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano. dott. ssa Barbara Carrera 11

Temi controversi sulla dispersione • Competenza territoriale dell’ufficiale di stato civile che autorizza la

Temi controversi sulla dispersione • Competenza territoriale dell’ufficiale di stato civile che autorizza la dispersione • Dichiarazioni di volontà dei parenti in mancanza di volontà espressa in vita per iscritto dal defunto dott. ssa Barbara Carrera 12

Quale ufficiale di stato civile ? • Legislatore nazionale e regionale nessuna indicazione sull’autorità

Quale ufficiale di stato civile ? • Legislatore nazionale e regionale nessuna indicazione sull’autorità legittimata ad autorizzare la dispersione ceneri • Tar Toscana sez. II n 2583 del 2009 – Competenza esclusiva dell’autorità afferente il comune nel cui territorio la dispersione deve avvenire dott. ssa Barbara Carrera 13

Competenza territoriale TAR Toscana • Definisce la competenza all'autorizzazione alla • • dispersione delle

Competenza territoriale TAR Toscana • Definisce la competenza all'autorizzazione alla • • dispersione delle ceneri compete al comune in cui la dispersione debba avvenire. Le valutazioni igieniche, assunte nella sentenza, riguardano i luoghi della dispersione. In realtà, la sentenza ri-afferma, ove ne fosse stato bisogno, il principio, di ordine generale, per cui quando si sia in presenza di un'attività' soggetta a autorizzazione, quest'autorizzazione non può che essere data se non dall'autorità' a ciò competente laddove l'anzidetta attività debba avvenire. dott. ssa Barbara Carrera 14

Dichiarazione di volontà alla dispersione • L'aspetto di maggiore rilevanza e' quello sulla manifestazione

Dichiarazione di volontà alla dispersione • L'aspetto di maggiore rilevanza e' quello sulla manifestazione di volontà (alla dispersione), per cui la L. R. VENETO nulla dice. • L'art. 3, 1, lett. c) L. 30/3/2001, n. 130, si limita a fare riferimento al rispetto della volontà del defunto (in termini decisamente molto generici), pertanto ci sono due orientamenti: 1. Quello secondo cui serve la manifestazione di volontà espressa in vita per iscritto dal defunto. 2. Quello secondo cui è da considerare ammissibile una dichiarazione scritta dei familiari su quella che sarebbe stata la volontà del defunto (COME PER LA CREMAZIONE) dott. ssa Barbara Carrera 15

L'art. 47 L. R. (Veneto) 4/3/2010, n. 18 • fa rinvio alle forme di

L'art. 47 L. R. (Veneto) 4/3/2010, n. 18 • fa rinvio alle forme di manifestazione della volontà, anche per la dispersione, previste dall'art. 3 L. 30/3/2001, n. 130, per cui valgono, in larga parte, le considerazioni finali fatte sopra. dott. ssa Barbara Carrera 16

Regolamento comunale di Venezia • In fase di bozza è stato predisposto sentito il

Regolamento comunale di Venezia • In fase di bozza è stato predisposto sentito il Gestore e con il prezioso contributo di Socrem • Si attendono i pareri degli uffici competenti e gli esiti delle opinioni di oggi dott. ssa Barbara Carrera 17

Alcuni articoli importanti • Art. 2 – Conservazione delle ceneri • 1. Le ceneri,

Alcuni articoli importanti • Art. 2 – Conservazione delle ceneri • 1. Le ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, possono essere conservate: • a) in forma indistinta previo conferimento del cimitero; dott. ssa Barbara Carrera 18

. . . • b) in forma distinta in apposita urna sigillata, che può

. . . • b) in forma distinta in apposita urna sigillata, che può essere: • b 1) tumulata all’interno dei cimiteri comunali nei manufatti costruiti dal Comune e dati in concessione o in sepolture private, oppure già in concessione la cui durata è prestabilita dalla concessione in essere. . • b 2) inumata/interrata solo e in apposita area cimiteriale destinata a tale scopo, con urna in materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo previsto di 5 anni. Le fosse per l’inumazione nel terreno devono avere dimensioni minime di cm. 30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a 40 cm, con obbligo di uno strato minimo di terreno di cm. 30 tra l’urna e il piano campagna del campo. La fossa di inumazione di urne cinerarie è individuale e deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, nonché un identificativo numerico di fila e fossa. Il servizio di inumazione delle ceneri con il cippo identificativo è effettuato dal Gestore, previa applicazione della tariffa dott. ssa Barbara Carrera 19

. . . • • b 3) consegnata al soggetto affidatario come di seguito

. . . • • b 3) consegnata al soggetto affidatario come di seguito disciplinato; consegnata al soggetto affidatario per la sua custodia, individuato tra il coniuge o in difetto tra i familiari aventi titolo in ordine di grado e parentela dal più vicino al più lontano entro il 6° grado come specificato dal C. C. artt. 74 e seguenti, o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo; • consegnata per la conservazione, nel rispetto della volontà della persona defunta, all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati; • apposta sopra altra sepoltura inserita in un manufatto lapideo ancorato in maniera solidale alla lapide sottostante ; dott. ssa Barbara Carrera 20

Le aree di dispersione: • Art. 3 – Dispersione delle ceneri • 1. La

Le aree di dispersione: • Art. 3 – Dispersione delle ceneri • 1. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada). • 2. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi del territorio del Comune di Venezia: – a) nell’area a ciò destinata posta all'interno dei cimiteri comunali di Mestre Centro, Marghera e San Michele in Isola, denominati “GIARDINI DEL RICORDO”; – b) in aree private, all’aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari; – c) in natura nei seguenti luoghi: Bosco di Mestre Mare Adriatico a 700 metri dalla costa Laguna Nord: nella zona retrostante il Cimitero di San Michele lato sud. • 3. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all’assenso alla dispersione. dott. ssa Barbara Carrera 21

FINE Si ringrazia per l’attenzione. dott. ssa Barbara Carrera 22

FINE Si ringrazia per l’attenzione. dott. ssa Barbara Carrera 22

dott. ssa Barbara Carrera 23

dott. ssa Barbara Carrera 23

dott. ssa Barbara Carrera 24

dott. ssa Barbara Carrera 24

Art. 9 – Animali di affezione • Gli Uffici competenti dell’Amministrazione comunale di Venezia

Art. 9 – Animali di affezione • Gli Uffici competenti dell’Amministrazione comunale di Venezia possono autorizzare la dispersione delle ceneri di animali di affezione in natura. • La conservazione nelle aree private delle spoglie degli animali deceduti è disciplinata dal Regolamento CE 2002/1774 e dalle “linee guida” regionali applicate con D. G. R. n. 2997/2004 per cui è possibile seppellire gli animali ad eccezione degli equini previa autorizzazione del medico veterinario. • La domanda di autorizzazione alla dispersione delle ceneri è espressa dal proprietario dell’animale d'affezione, il quale attesta mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di esserne l’unico detentore. • Qualora vi sia più di un proprietario, tutti gli interessati devono sottoscrivere la domanda per espresso assenso. Alla domanda va allegata la certificazione del medico veterinario che esclude qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica. dott. ssa Barbara Carrera 25

. . . • L’autorizzazione è concessa qualora il proprietario abbia espresso questa sua

. . . • L’autorizzazione è concessa qualora il proprietario abbia espresso questa sua disposizione nella dichiarazione di volontà alla cremazione/dispersione manifestata secondo le modalità previste dall’articolo 3 della Legge 30 Marzo 2001, n. 130. dott. ssa Barbara Carrera 26

. . . • La dispersione delle ceneri degli animali di affezione è consentita

. . . • La dispersione delle ceneri degli animali di affezione è consentita nelle aree in natura previste dal presente Regolamento comunale. • La dispersione non può avvenire in maniera congiunta con quelle del proprietario dell’animale, ma può essere effettuata nello stesso luogo e nella stessa data in cui avviene quella del proprietario, secondo la volontà del defunto. dott. ssa Barbara Carrera 27

Tariffe in previsione • Differenzazione per i non residenti e i residenti dove per

Tariffe in previsione • Differenzazione per i non residenti e i residenti dove per non residenti s’intende che abbiano assunto residenza fuori comune da non più si 5 anni dalla data di decesso; • Per le aree cimiteriali e in natura • Secondo parametri del DM e confronto con altri comuni dott. ssa Barbara Carrera 28

FINE Si ringrazia per l’attenzione. dott. ssa Barbara Carrera 29

FINE Si ringrazia per l’attenzione. dott. ssa Barbara Carrera 29