La disciplina di utilizzazione delle TERRE E ROCCE

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La disciplina di utilizzazione delle TERRE E ROCCE DA SCAVO. Il DM 10 agosto

La disciplina di utilizzazione delle TERRE E ROCCE DA SCAVO. Il DM 10 agosto 2012 n. 161 e le disposizioni per i piccoli cantieri Giorgio Russomanno - Confartigianato Rieti, 7 dicembre 2012

Introduzione Da dove nasce il DM 161/2012 ? D. Lgs. 152/06 e s. m.

Introduzione Da dove nasce il DM 161/2012 ? D. Lgs. 152/06 e s. m. i. - art. 184 -bis (Sottoprodotto) … 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. D. Lgs. 205/2010 - art. 39. (Disposizioni transitorie e finali) … 4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’art. 184 -bis, comma 2, è abrogato l’art. 186 (del D. Lgs. 152/06). … 14. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi del’art. 184 -bis, comma 2, del D. Lgs. 152/06 come introdotto dal presente decreto, sono definite le condizioni alle quali sia da qualificarsi come sottoprodotto il materiale derivante dalle attività di estrazione e lavorazione di marmi e lapidei.

Introduzione Stralcio Decreto-Legge Sviluppo – 26/10/2011 … Semplificazione del regime dell’utilizzo delle terre e

Introduzione Stralcio Decreto-Legge Sviluppo – 26/10/2011 … Semplificazione del regime dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo 1. Sono da considerare sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184‐bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell’esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorché inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell’ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella 1, allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori del conto come concentrazioni soglia di contaminazione. Con questa disposizione il Decreto Sviluppo sembra voler anticipare, per il solo settore dei LLPP, le disposizioni previste dal Regolamento ministeriale per tutti i materiali di scavo

Ambito di applicazione La norma si applica ai materiali da scavo (= il suolo/sottosuolo,

Ambito di applicazione La norma si applica ai materiali da scavo (= il suolo/sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera). Sono esclusi i materiali provenienti direttamente da interventi di demolizione (rifiuti) SITO Sito: area/porzione di territorio definita, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, incluso l’eventuale riporto) dove avviene lo scavo e l’utilizzo del materiale Suolo/sottosuolo: la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimicofisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo Riporto: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali inerti di origine antropica (materiali litoidi, pietrisco tolto d’opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, intonaci, ecc. derivanti da scavi, demolizioni, recupero di residui di lavorazione ecc. ) e suolo/sottosuolo. Per rispettare i requisiti ambientali previsti per l’utilizzo il materiale di origine antropica dei riporti non può superare il 20%

Materiali da scavo (elenco non esaustivo) Ø Suolo/sottosuolo (incluso riporto) derivanti da: o o

Materiali da scavo (elenco non esaustivo) Ø Suolo/sottosuolo (incluso riporto) derivanti da: o o Scavi in genere (sbancamenti, fondazioni, trincee, ecc. ) Perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamenti, ecc. Opere infrastrutturali in generale (gallerie, dighe, strade, ecc. ) Rimozione e livellamento di opere in terra Ø Litoidi e altre frazioni granulometriche provenienti da escavazioni in: o o Alvei di corpi idrici superficiali e del reticolo idrico scolante Zone golenali dei corsi d’acqua, spiagge, fondali lacustri e marini Ø Residui di lavorazione dei materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc. ) I materiali da scavo possono contenere, sempre che la composizione media dell’intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti (del regolamento), materiali estranei di origine antropica quali: calcestruzzo, bentonite, PVC, vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato (il regolamento fissa al 20% la quantità massima di materiali di origine antropica presenti, frammisti a suolo e sottosuolo, nei riporti)

Alcune definizioni § § § Proponente = soggetto che presenta il Piano di Utilizzo

Alcune definizioni § § § Proponente = soggetto che presenta il Piano di Utilizzo Esecutore = soggetto che attua il Piano di Utilizzo Autorità competente = il soggetto che autorizza la realizzazione dell’opera (in caso di VIA è l’autorità di cui all’art. 5, comma 1, lett. p) del D. Lgs. 152/06 e s. m. i. Deposito intermedio Il sito ove il materiale da scavo è depositato temporaneamente in attesa di essere trasferito al sito di destinazione. Devono essere indicate, mediante apposita segnaletica: informazioni sul sito di produzione • quantità depositate • dati amministrativi del Piano di Utilizzo Ha durata max ≤ durata Piano di Utilizzo Sito di produzione Uno o più siti perimetrati in cui è generato il materiale da scavo Sito di destinazione Il sito (diverso dal sito di produzione) in cui il materiale da scavo è utilizzato

Finalità del regolamento Il regolamento stabilisce: 1) Criteri qualitativi da soddisfare per considerare i

Finalità del regolamento Il regolamento stabilisce: 1) Criteri qualitativi da soddisfare per considerare i materiali da scavo sottoprodotti e non rifiuti 2) Procedure e modalità di gestione dei materiali da scavo affinché questa avvenga senza pregiudizio per la salute dell’uomo e per l’ambiente In altre parole per poter utilizzare i materiali da scavo come sottoprodotti è necessario: ü Rispettare le condizioni di cui all’art. 4 comma 1 del regolamento ü Dimostrare il rispetto di tali condizioni e tracciare la movimentazione dei materiali (dalla fase di produzione alla fase di utilizzo) con appositi documenti

Condizioni per poter considerare i materiali da scavo sottoprodotti – art. 4 comma 1

Condizioni per poter considerare i materiali da scavo sottoprodotti – art. 4 comma 1 del regolamento a) Il materiale è generato durante la realizzazione di un’opera (di cui è parte integrante) il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale b) Il materiale sarà utilizzato per: 1. Reinterri, riempimenti, rimodellizzazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, ripristini e miglioramenti ambientali (nella stessa o in altre opere) 2. Processi produttivi in sostituzione di materiali di cava c) Il materiale è idoneo ad essere utilizzato direttamente senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale d) Rispetto dei requisiti di qualità ambientale

Documentazione da produrre Finalità Rispetto delle condizioni di sottoprodotto (art. 4 comma 1 DM

Documentazione da produrre Finalità Rispetto delle condizioni di sottoprodotto (art. 4 comma 1 DM 161/2012) Tracciabilità del trasporto Documento Caratterizzazione Ambientale Piano di Utilizzo Rif. Reg. All. 2, 4 e 8 Proponente (esecutore in alcuni casi) All. 5 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 6 e 7) All. 7 mod. Comunicazione preventiva all’autorità competente All. 6 Documento di Trasporto Avvenuto utilizzo Soggetto responsabile Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo Esecutore All. 6 All. 7

Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo Per dimostrare il rispetto dei requisiti di qualità

Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo Per dimostrare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale dei materiali: proponente effettua CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE di norma in FASE PROGETTUALE e comunque prima dello scavo (All. 2/4) oppure in FASE ESECUTIVA se non può essere effettuata in fase progettuale)(All. 8) prevede 1. CAMPIONAMENTO 2. CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA

Campionamento in fase progettuale Modalità di raccolta del campione Ø Scavi esplorativi, pozzetti Ø

Campionamento in fase progettuale Modalità di raccolta del campione Ø Scavi esplorativi, pozzetti Ø Sondaggi a carotaggio (in subordine) Individuazione dei punti di campionamento Ø Campionamento ragionato (sulla base dell’esame dei dati storici o delle conoscenze del sito, …) Ø Campionamento su griglia (lato da 100 m) Sistematico (su nodi) Sistematico casuale (all’interno delle maglie)

Campionamento in fase progettuale Numero dei punti di indagine Tipo di opera OPERA SU

Campionamento in fase progettuale Numero dei punti di indagine Tipo di opera OPERA SU AREA OPERE LINEARI GALLERIE Condizione N° punti di indagine Sup. < 2500 mq min 3 2500 mq ≤ Sup. ≤ 10000 mq 3 + 1 ogni 2500 mq Sup. > 10000 mq 7 + 1 ogni 5000 mq - 1 ogni 500 m in caso di progettazione preliminare (*) 1 ogni 2000 m - 1 ogni 1000 m in caso di progettazione preliminare (*) 1 ogni 5000 m (*) Nei LLPP il progetto preliminare “definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione” … “stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione (n. d. r. progetto definitivo, progetto esecutivo), in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento” … (DPR 207/2010, art. 17)

Campionamento in fase progettuale Numero dei campioni per singolo sondaggio Tipo di scavo N°

Campionamento in fase progettuale Numero dei campioni per singolo sondaggio Tipo di scavo N° min campioni (per ogni punto) Profondità dei campioni Camp. 1: da 0 a 1 m SCAVO STANDARD 3 Camp. 2: fondo scavo Camp. 3: zona intermedia SCAVO SUPERFICIALE (< 2 m ) 2 Camp. 1: da 0 a 1 m Camp. 2: da 1 a 2 m Camp. 1: fondo scavo SCAVO ESPLORATIVO SCAVO IN PORZIONE SATURA DEL TERRENO (quella in cui l'acqua, penetrando negli interstizi del terreno, si trova a P > Patm) CAROTAGGIO RIPORTI 2 Camp. 2: su parete in relazione agli orizzonti individuabili Come sopra + 1 campione delle acque sotterranee Più spezzoni di carota rappresentativi dell’orizzonte individuato al fine di considerare una rappresentatività media § § § 1 campione per ogni porzione di suolo interessata dai riporti Campionamenti complessivi di tutte le frazioni granulometriche Valutazione % in massa degli elementi di origine antropica In ogni caso va previsto un campione per ogni orizzonte stratigrafico e in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione (es. presenza di idrocarburi)

Caratterizzazione chimico-fisica in fase progettuale Condizioni di analisi dei campioni Ø Ø Ø I

Caratterizzazione chimico-fisica in fase progettuale Condizioni di analisi dei campioni Ø Ø Ø I campioni devono essere privi della frazione > 2 cm Le analisi devono essere condotte sull’aliquota di granulometria < 2 mm La concentrazione del campione va determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi incluso lo scheletro Parametri da analizzare Ø Vanno definiti in base alla storia del terreno, alle attività antropiche, a inquinamenti pregressi, ad anomalie del fondo, a possibili contaminazioni provocate dall’attività di scavo Ø Esiste un set minimo di parametri da analizzare (tab 4. 1 del regolamento). Se 6000 ≤ materiale scavo ≤ 150. 000 mc è possibile riferirsi – per alcuni dei siti in esame - solo ad alcuni dei parametri del set minimo (sostanze indicatrici) Ø Il rispetto dei requisiti ambientali per l’utilizzo dei materiali come sottoprodotti è garantito in caso di rispetto delle Concentrazioni soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della Tabella 1 All. 5 titolo V parte IV del D. Lgs. 152/06, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali

Caratterizzazione chimico-fisica in fase progettuale Set minimo parametri Tabella 1 All. 5 titolo V

Caratterizzazione chimico-fisica in fase progettuale Set minimo parametri Tabella 1 All. 5 titolo V parte IV del D. Lgs. 152/06 (CSC) PARAMETRO - COLONNA A SITI USO VERDE PUBBLICO, PRIVATO E RESIDENZIALE (mg/kg ss) - COLONNA B SITI USO COMMERCIALE E INDUSTRIALE (mg/kg ss) ARSENICO 20 50 CADMIO 2 15 COBALTO 20 250 NICHEL 120 500 PIOMBO 1000 RAME 120 600 ZINCO 1500 MERCURIO 1 5 IDROCARBURI C > 12 50 750 CROMO TOTALE 150 800 CROMO VI 2 15 AMIANTO 1000 BTEX (*) 1 100 IPA(*) 10 100 (*) solo se l’area di scavo ≤ 20 m da grande viabilità o insediamenti con emissioni in atmosfera la cui ricaduta può aver influenzato le caratteristiche del sito

Caratterizzazione chimico-fisica in fase progettuale Condizioni per l’utilizzo CONCENTRAZIONE INQUINANTI UTILIZZO CONSENTITO • [

Caratterizzazione chimico-fisica in fase progettuale Condizioni per l’utilizzo CONCENTRAZIONE INQUINANTI UTILIZZO CONSENTITO • [ ] < lim colonna A ≤ [ ] ≤ lim colonna B • • reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti interventi in mare miglioramenti fondiari o viari o altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali rilevati, sottofondi processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava SITO DI UTILIZZO CONDIZIONI qualsiasi - commerciale o industriale l’utilizzo in impianto industriale è consentito solo se il processo porta all’ottenimento di prodotti o manufatti merceologicamente diversi dai materiali da scavo • [ ] > colonna A o B (1 o più parametri) Utilizzo consentito nel sito di produzione o in sito diverso (verosimilmente gli utilizzi sono quelli sopra individuati ad eccezione dei processi di produzione industriale) ? • • Deve essere dimostrato (anche con analisi e studi pregressi) che le concentrazioni misurate sono relative a valori di fondo naturale Non c’è un peggioramento della qualità del sito di destinazione il sito di destinazione è in un “ambito territoriale con fondo naturale” analogo a quello di produzione

Caratterizzazione ambientale in fase esecutiva La caratterizzazione ambientale è consentita in fase esecutiva solo

Caratterizzazione ambientale in fase esecutiva La caratterizzazione ambientale è consentita in fase esecutiva solo se è dimostrata l’impossibilità ad eseguire l’indagine in fase progettuale. La caratterizzazione in fase esecutiva dovrà comunque essere effettuata se i sistemi di scavo sono potenzialmente contaminanti I cumuli devono essere posizionati su “piazzole di caratterizzazione” impermeabilizzate e adeguatamente segnalate (garantendo stabilità, assenza di erosione delle acque e dispersione in atmosfera) Ogni cumulo avrà un volume di 3000 – 5000 mc CUMULI N° cumuli da campionare = 5 ∙ (N° tot cumuli) 1/3 Per ogni cumulo 8 campioni (4 in profondità e 4 in superficie). Viene sempre campionato il 1° cumulo Campionamento secondo UNI 10802 CARATTERIZZ. IN FASE ESECUTIVA SU AREA DI SCAVO o FRONTE DI AVANZAMENTO Caratterizzazione a inizio scavo e poi ogni 500 m di avanzamento (salvo casi di potenziale contaminazione) Per ogni sondaggio 8 campioni distribuiti sul fronte dello scavo FONDO o PARETI di CORPI IDRICI SUPERFICIALI intera AREA DI INTERVENTO

Piano di Utilizzo - contenuti È redatto dal proponente e presentato all’autorità competente. In

Piano di Utilizzo - contenuti È redatto dal proponente e presentato all’autorità competente. In caso di approvazione è trasmesso all’esecutore (previo comunicazione del nominativo all’autorità competente) - che ne diventa responsabile - prima dell’inizio lavori. Vi sono indicate le modalità di gestione dei materiali da scavo nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 4 comma 1 del regolamento. Sezione/argomento Informazioni richieste PRODUZIONE DEI MATERIALI DA SCAVO § ubicazione siti di produzione § volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie DESTINAZIONE § ubicazione siti di utilizzo e individuazione degli eventuali processi industriali di impiego § volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse litologie e in base ai siti di produzione § operazioni di normale pratica industriale CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (in fase progettuale) § indagine conoscitiva dell’area (inquadramento territoriale, urbanistico, geologico e idrogeologico; descrizione delle attività svolte sul sito)(per ogni sito dalla produzione alla destinazione) § modalità di campionamento, preparazione dei campioni e analisi (piano di campionamento e analisi) § parametri analitici considerati § necessità o meno di ulteriori accertamenti in fase esecutiva DEPOSITO § ubicazione delle eventuali aree di deposito in attesa di utilizzo § tempi di deposito TRASPORTO § percorsi previsti per trasportare i materiali da scavo tra i diversi siti (sito produzione, area di caratterizzazione, area deposito, sito utilizzo, ecc. ) § modalità di trasporto (mezzo strada, ferrovia, nastro , ecc. ) TEMPI § Tempi di realizzazione dell’opera e durata del Piano. I lavori devono iniziare entro 2 anni dalla data di presentazione del Piano

Piano di Utilizzo – modifiche e conservazione Il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato,

Piano di Utilizzo – modifiche e conservazione Il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato, seguendo la procedura prevista dall’art. 5 del DM 161/2012 dal proponente o dall’esecutore qualora intervengano modifiche sostanziali ai requisiti di sottoprodotto (art. 4 comma 1). Modifiche sostanziali modifica Procedura/accorgimenti Il volume di scavo (in banco) aumenta di oltre il 20% (rispetto a quanto indicato) Aggiornamento del piano entro 15 gg dall’intervenuta variazione. Diversamente il materiale va gestito come rifiuto Cambia il sito di destinazione o il processo di utilizzo Cambia l’ubicazione del deposito intermedio Cambiano le tecnologie di scavo Il materiale può essere inviato al nuovo deposito o al nuovo sito di destinazione solo dopo aver concluso la procedura di aggiornamento del Piano ai sensi dell’art. 5 DM 161/2012. Il materiale può essere escavato con le nuove tecnologie solo dopo aver concluso la procedura di aggiornamento del Piano ai sensi dell’art. 5 Dm 161/2012. Conservazione Il Piano di Utilizzo deve essere conservato presso il sito di produzione o (se troppo oneroso) presso la sede legale del proponente e dell’esecutore e in copia dall’autorità competente. Il tempo di conservazione è di 5 anni.

Procedure per la gestione dei materiali ORDINARIA SEMPLIFICATA ? ? PROCEDURA Materiale da scavo

Procedure per la gestione dei materiali ORDINARIA SEMPLIFICATA ? ? PROCEDURA Materiale da scavo ≥ 6000 mc Materiale da scavo < 6000 mc Materiale da scavo ≥ 6000 mc DI EMERGENZA Materiale da scavo < 6000 mc ? ? PER SITI CON FONDO > CSC PER SITI OGGETTO DI BONIFICA

Procedura ordinaria – scavo ≥ 6000 mc UTILIZZO COME SOTTOPRODOTTO (entro 2 anni dalla

Procedura ordinaria – scavo ≥ 6000 mc UTILIZZO COME SOTTOPRODOTTO (entro 2 anni dalla presentazione del Piano) proponente caratterizzazione ambientale PIANO DI UTILIZZO 90 gg prima dei lavori (anche invio telematico) richiesta integrazioni (entro 15 gg) SI + Dich. Sost. Invio dichiarazione di avvenuto utilizzo NO FINE autorità competente Il proponente può presentare un nuovo piano diniego motivato entro 90 gg dalla pres. esprime parere entro 45 gg ARPA/ APPA eventuale richiesta di verifica entro 30 gg dalla ricezione del Piano NO rispetto delle CSC? SI chiusura nei tempi previsti? presentazione nuovo Piano entro 2 mesi dalla scadenza (durata max 1 anno) Approvazione entro 90 gg dalla presentazione GESTIONE COME RIFIUTO

Procedura semplificata – scavo < 6000 mc proponente caratterizzazione ambientale Controllo facoltativo (per verificare

Procedura semplificata – scavo < 6000 mc proponente caratterizzazione ambientale Controllo facoltativo (per verificare l’applicabilità della procedura semplificata) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA prima dell’inizio lavori autorità competente dalla data di presentazione UTILIZZO COME SOTTOPRODOTTO ( senza attendere l’approvazione dell’autorità competente)

Procedure particolari Sito di produzione concentrazioni > CSC Ø Ø Ø Le concentrazioni >

Procedure particolari Sito di produzione concentrazioni > CSC Ø Ø Ø Le concentrazioni > CSC possono essere assunte pari al valore di fondo (va dimostrato) In fase di predisposizione del Piano di Utilizzo il proponente segnala il superamento a ARPA/APPA e presenta un piano di accertamento da eseguire in contraddittorio Sulla base del piano di accertamento il proponente presenta il Piano di Utilizzo con i nuovi valori di fondo Utilizzi consentiti: • • stesso sito di produzione sito diverso se in un “ambito territoriale con fondo naturale” analogo a quello di produzione Sito oggetto di interventi di bonifica (art. 239 e segg. D. Lgs. 152/06) o ripristino ambientale (art. 304 e segg. D. Lgs. 152/06) Ø Ø Ø I requisiti di qualità ambientale (ovvero i parametri da considerare) sono individuati e determinati, previo richiesta, dall’ARPA/APPA (secondo tariffario) Entro 60 gg dalla richiesta ARPA/APPA comunica il superamento o meno delle CSC In caso di esito positivo (non superamento) il proponente presenta regolarmente il Piano di Utilizzo all’autorità competente

Trasporto e documento di trasporto Prima del trasporto Deve essere inviata all’autorità competente una

Trasporto e documento di trasporto Prima del trasporto Deve essere inviata all’autorità competente una comunicazione attestante: § § § Generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dello scavo, del trasportatore, della ditta ricevente, (e luogo di destinazione) Targa del veicolo utilizzato Sito di provenienza, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato Documento di trasporto Ø Il documento di trasporto serve a tracciare la movimentazione dei materiali in tutte le fasi successive alla produzione Ø Deve essere conforme al modello di cui all’All. 6 al regolamento. Costituisce documento equipollente alla scheda di trasporto di cui al DM 554/2009 Ø È redatto dall’esecutore e viaggia insieme al materiale (1 documento per ogni veicolo e per singolo tratto del percorso sito di produzione – deposito – sito di destinazione) Ø A conclusione del trasporto il documento viene conservato per 5 anni: § § in originale dal responsabile del sito di utilizzo in copia dal produttore (esecutore), dal proponente e dal responsabile del trasporto

Operazioni di normale pratica industriale Trattamenti di normale pratica industriale = operazioni che servono

Operazioni di normale pratica industriale Trattamenti di normale pratica industriale = operazioni che servono a migliorare le caratteristiche merceologiche dei materiali da scavo per renderne l’utilizzo più produttivo e tecnicamente efficace Selezione granulometrica del materiale da scavo Riduzione volumetrica mediante macinazione NORMALE PRATICA INDUSTRIALE Stabilizzazione a calce o cemento (o altra forma sperimentata) per conferire ai materiali le caratteristiche geotecniche necessarie per l’utilizzo Stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione del materiale da scavo Riduzione di elementi/materiali antropici riferibili alle necessarie operazioni per l’esecuzione dello scavo (es. frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti)

Operazioni di normale pratica industriale Tecnica della stabilizzazione a calce Viene utilizzata per conferire

Operazioni di normale pratica industriale Tecnica della stabilizzazione a calce Viene utilizzata per conferire a terre incoerenti o scarsamente portanti, tipicamente quelle argillose, un miglioramento delle caratteristiche meccaniche sfruttando l’interazione delle particelle umide dell’argilla con la calce (lo sviluppo della reazione di idratazione della calce porta ad un indurimento dell’impasto e di conseguenza ad un incremento delle capacità portanti del piano trattato). Campi di applicazione tipici sono la formazione di piani di posa per strade, ferrovie, autostrade, aeroporti, ecc. ; parcheggi, urbanizzazioni e piazzali industriali; argini e bacini per canali, bonifiche e discariche; piste e piazzali per manifestazioni sportive, cantieri, ecc. Tecnica della stabilizzazione a cemento Viene utilizzata per migliorare le capacità portanti di fondazioni stradali aventi una stabilità compromessa in seguito a profonde deformazioni della sovrastruttura stradale o per migliorare la classificazione di materiali. La stabilizzazione a calce e quella a cemento possono essere utilizzate in forma combinata (molti progetti di risanamento stradale prevedono, ad esempio, la stabilizzazione a calce dei piani di posa e successivamente il recupero dei materiali asportati che vengono riposizionati nella trincea di scavo e stabilizzati a cemento per formare una nuova fondazione stradale)

Operazioni di normale pratica industriale Un materiale da scavo mantiene la caratteristica di sottoprodotto

Operazioni di normale pratica industriale Un materiale da scavo mantiene la caratteristica di sottoprodotto anche se contiene materiale di natura antropica non inquinante, di pezzature eterogenee, purché risponda ai requisiti tecnici/prestazionali per l’utilizzo delle terre nelle costruzioni Esempi Ø Circolare Min. Ambiente 15 luglio 2005, n. 5205 - Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del D. M. 8 maggio 2003, n. 203 Ø UNI EN ISO 14688 -1: 2003 - Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei terreni - Identificazione e descrizione Ø CNR – UNI 10006 – Classificazione delle terre Ø UNI EN 13242: 2008 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade Ø UNI EN 13285: 2010 - Miscele non legate – Specifiche

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo Ø L’esecutore comunica all’autorità competente l’avvenuto utilizzo (in conformità al

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo Ø L’esecutore comunica all’autorità competente l’avvenuto utilizzo (in conformità al Piano) inviando: § § Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (dichiarazione sostitutiva dell’anno di notorietà conforme all’All. 7 del regolamento) certificati di analisi sui campioni Ø La dichiarazione deve essere resa entro i termini di validità del Piano, pena la decadenza della qualifica di sottoprodotto, e conservata per 5 anni dalla data di emissione. Ø Se l’utilizzo avviene da parte di soggetto terzo (diverso dal proponente o dall’esecutore), nella Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo dovrà essere indicato il tempo max di completamento delle operazioni. Il soggetto terzo dovrà comunicare all’autorità competente l’avvenuto utilizzo pena la decadenza della qualifica di sottoprodotto

Conservazione dei documenti Documento Tempo di conservazione Piano di Utilizzo Dichiarazione art. 6 5

Conservazione dei documenti Documento Tempo di conservazione Piano di Utilizzo Dichiarazione art. 6 5 anni Luogo/modalità Soggetti interessati Sito di produzione o, se troppo oneroso, sede legale di proponente ed esecutore (se persone diverse) Proponente Esecutore Autorità competente (in copia) Dichiarazione art. 7 (procedura emergenza) Documento di Trasporto 5 anni Sedi dei soggetti interessati Proponente Esecutore Resp. Trasporto Resp. Sito di utilizzo Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo 5 anni Sedi dei soggetti interessati Esecutore (utilizzatore)

Gestione come rifiuto Pur in presenza di un Piano di Utilizzo, i materiali da

Gestione come rifiuto Pur in presenza di un Piano di Utilizzo, i materiali da scavo perdono la qualifica di sottoprodotti e devono essere gestiti come rifiuti in conformità al D. Lgs. 152/06 e s. m. i. almeno nei seguenti casi: Ø Mancato completamento delle procedure, ordinaria esemplificata, di composizione e trasmissione del Piano di Utilizzo (artt. 5 e 6 del regolamento) Ø Scadenza dei termini di validità del Piano (salvo presentazione di un nuovo Piano entro 2 mesi dalla scadenza e per una durata max = 1 anno) Ø Violazione degli obblighi assunti nel Piano Ø Venir meno di una delle condizioni di sottoprodotto di cui all’art. 4 comma 1 lett. b) c), d) del regolamento (destinazione d’uso diversa da quelle previste, trattamento che non rientra nella normale pratica industriale, mancato rispetto dei requisiti di qualità ambientale), fatti salvi i casi in cui è possibile aggiornare il piano a seguito di modifica sostanziale (art. 9 del reg. ) Ø Mancato aggiornamento del Piano, in caso di aumento > 20% dei volumi di scavo, entro il termine previsto (15 gg) Ø La durata del deposito intermedio supera la durata del Piano (per il materiale non ancora utilizzato in conformità al Piano stesso), fatta salva la presentazione di un nuovo Piano Ø Mancato invio della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo entro il termine di validità del Piano

DDL 4240 - Terre e rocce da scavo - Cantieri di minori dimensioni Condizioni

DDL 4240 - Terre e rocce da scavo - Cantieri di minori dimensioni Condizioni per avere «Sottoprodotti» I materiali da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni (non superiori ai 6. 000 mc) sono sottoprodotti se: a) la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo b) non sono superati valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del d. lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere

DDL 4240 - Terre e rocce da scavo - Cantieri di minori dimensioni Condizioni

DDL 4240 - Terre e rocce da scavo - Cantieri di minori dimensioni Condizioni per avere «Sottoprodotti»    2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite AUTOCERTIFICAZIONE (dichiarazione ex DPR 445/2000), precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria   3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare all'Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali   4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7 -bis del decreto legislativo n.  286 del 2000

Adempimenti per piccoli cantieri 1. Autocertificazione del produttore inviata all’Autorità competente indicante: quantità destinate

Adempimenti per piccoli cantieri 1. Autocertificazione del produttore inviata all’Autorità competente indicante: quantità destinate all’utilizzo tempi previsti per l’utilizzo ubicazione dell’eventuale sito di deposito e durata + autorizzazione allo scavo (licenza) 2. Conferma di completo utilizzo 3. Per il trasporto: documento di trasporto o copia contratto scritto di trasporto o scheda di trasporto ex artt. 6 e 7 -bis d. lgs 286/2005