La CERTIFICAZIONE UNICA 2010 Venerd 12 Febbraio 2010
La CERTIFICAZIONE UNICA 2010 Venerdì, 12 Febbraio 2010 1
Rassegna delle Novità /1 2
Rassegna delle Novità /2 3
CUD 2010 : Regole generali /1 Entro il 1° marzo 2010 (il 28 febbraio è domenica) Entro 12 giorni dalla richiesta : cessazione nel 2009 Certificazione integrativa del “CUD 2009”(Provv. 15. 1. 10, par. 5. 1) una nuova certificazione CUD 2010: ● con i soli dati “nuovi”, non presenti nel CUD 2009 già consegnato, ovvero ● completamente compilata integralmemte) ; La FORMA della CERTIFICAZIONE ►documento cartaceo (analogico), in duplice copia; ►documento elettronico (facoltà) trasmesso solo a chi sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare (esclusa verso gli eredi del deceduto, ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro). …accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere per via elettronica; diversamente: consegna in forma cartacea (Ris. n. 145/E/2006). 4
CUD 2010: Regole generali /2 La Consegna elettronica /1 Ris. Ag. E. n. 145/E, 21. 12. 2006 1) il Datore o trasmette al dipendente un CUD. pdf o mette a dispos. ne il CUD. pdf nel sito intranet : * avviso via e-mail ai dipendenti; * il lavoratore accede con password al sito; * il lavoratore “scarica” il CUD. pdf e lo stampa. 2) il Datore trasmette il CUD come “documento elettronico” (file con “marca temporale” e “firma elettronica”) e lo archivia in formato elettronico (art. 3, D. M. 23. 01. 2004). 5
CUD 2009: Regole generali /3 La Consegna elettronica /2 Ris. Ag. Entrate n. 145 -E, 21. 12. 2006 ESCLUSIONI Tutti i casi in cui non s’è accertato il possesso in capo ai destinatari, degli strumenti atti a ricevere la certificazione elettronica e stamparla. Tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, la consegna elettronica non possa raggiungere il destinatario; es. Eredi del dipendente deceduto; es. Dipendente cessato dal rapporto di lavoro 6
CUD 2010: Regole generali /4 La Consegna elettronica /3 Motivazioni secondo Risoluzione n. 145/E, 21. 12. 2006 1> Norma istitutiva del CUD (art. 4, c. 6 -ter DPR 322/1998) parla genericamente di “rilascio”; 2> Circolare n. 36/E/2006: possono essere “documenti elettronici” (non analogici) vari documenti fiscali: - le fatture; - le deleghe di versamento F 23, F 24 ( F 24 -On line ); - le dichiarazioni e comunicazioni (solo telematiche); - le Certificazioni delle ritenute; - la richiesta ann. le delle detrazioni (Ris. 29/E/2009) 3> il CUD non è un modello, ma uno “schema”. 7
CUD 2010 : Regole generali /5 Il CUD è uno schema: schema è ammessa una diversa veste grafica, MA l’esposizione dei dati deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo dei campi previste. Si possono omettere i campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole (Istruzioni, p. 1; Provvedimento 15. 01. 2010, par. 1. 4); CUD 2010 resta valido fino all’approvazione del succ. vo schema, salvo la regola della “Certificazione integrativa”; Sottoscrizione anche con sistemi elaborazione automatica (“firma elettronica” elettronica RM 16. 12. 94, n. 23/E ) (Provv. to 15. 1. 10, par. 1. 4); N ov Annotazioni: it * obbligatorie(38 codici alfabetici, descrizione Tabella C), à obbligatorie C * facoltative (qualsiasi altra informazione: cod. ZZ ). 8
CUD 2010 Regole generali /6 9
2009 Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per gli anni successivi al 2009 fino all’approvazione del nuovo schema di certificazione, salvo regola della Certificazione integrativa. La certificazione è compilata in euro esponendo i dati I dati previdenziali s’arrotondano fiscali in centesimi, all’unità di € quelli d. retribuzioni e d. contribuzioni; arrotondando per eccesso se quelli delle contribuzioni la terza cifra decimale è trattenute potranno esserlo al uguale o superiore a cinque o centesimo di € per difetto se inferiore. 10
CUD 2010: Struttura ed elementi Modello “Certificazione Dati Fiscali e Dati previdenziali”; Allegato A ”Scheda per la scelta dell’ 8 per mille e/o del 5 per mille”; Allegato 1 con : 1) l’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003 (legge sulla privacy); 2) le disposizioni sull’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; 3) Scelta per la destinazione dell’ 8 e 5 x Mille Irpef; 4) Dati previdenziali e assistenziali INPS. 11
CUD 2010: Dati relativi al datore di lavoro /1 T… F… Dati della propria sede (a cui il CAF avrebbe inviato il mod. 730 -4 secondo la regola tradizionale). N o v Dal 2010, it à la procedura di notifica telematica del mod. 730 -4 è generalizzata dal Provv. Direttore Ag. zia Entrate del 3. 02. 2010, (tranne: INPS, Dip. Tesoro, INPDAP, IPOST, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane); il CAF comunica il mod. 730 -4 non più direttamente al sostituto, ma all’Agenzia delle Entrate che poi trasmette il mod. 730 -4, telematicamente, al sostituto d’imposta; 12
CUD 2010: Dati relativi al datore di lavoro /2 Notifica telematica del 730 -4 - Provved. to 3. 02. 2010 Direttore Ag. E. Entro il 31 marzo 2010 : No vi tà 1) I Sostituti abilitati ai Servizi Telem. ci che intendono ricevere direttamente i 730 -4, 730 -4 comunicano tale scelta, mediante il servizio telematico; 2) I Sostituti con più chiavi d’abilitazione: comunicano anche i codicisede; 3) I Sostituti che si avvalgono di intermediari o di una società del gruppo per ricevere i 730 -4, trasmettono anche il codice-sede dell’intermediario o della società prescelta; 3) I sostituti con più sedi operative che effettuano le operazioni di conguaglio dell’ass. za fiscale trasmettono, i dati di ogni propria sede, identificata con la medesima codifica utilizzata per il CUD ed i dati dell’eventuale intermediario prescelto per ciascuna sede. 13
CUD 2010 – CUD 2010: Dati relativi al datore di lavoro /3 La COMUNICAZIONE TELEMATICA DEL SOSTITUTO entro il 31. 03. 2010 per il mod. 730 -4 telematico ● Dati del sostituto (CF, provincia, n° cellulare, indirizzo posta elettronica) ● QUADRO A – trasmissione diretta Ag. E. Sostituto - Fisconline No vit - Entratel (per ogni codice sede ) à ● QUADRO B – trasmissione indiretta Ag. E. Intermediario Sostituto ● per ogni codice sede: - dati Sostituto: (c. 1) codice sede operativa: - dati intermediario: (c. 2) C. F. , (c. 3) codice sede intermediario, (c. 4) n. cellulare, (5) indirizzo e-mail: ● Revoca della precedente comunicazione per cessazione attività (data cessazione) 14 ● Firma del Sostituto
CUD 2010: Dati relativi al datore di lavoro /4 No vit à 15
CUD 2010: Dati relativi al datore di lavoro /3 Il codice dell’att. à prevalente in base al volume d’affari I codici attività ATECOFIN 2007: in vigore dal 1. 1. 2008 (Provv. to 16. 11. 2007; www. agenziaentrate. gov. it Codici attività e tributo Classificazione attività … ) SOLO PER I DATORI CON diverse gestioni autonome del personale o CON più sedi operative numero tra 001 e 999 identificativo: • della sede; • del gruppo di dipend. ti assistiti. NON compilare se non vi sono : * più gestioni autonome del personale o * sedi operative presso le quali far pervenire i 730 -4, ritrasmessi dall’Agenzia. Novi 16 tà
CUD 2010 Previdenza complementare /1 Riforma del D. Lgs. n. 252/2005 : dal 1°. 1. 2007 Contributi ai fondi: deducibilità entro € 5. 164, 57; soglia di € 5. 164, 57 maggiorata per neo-occupati dal 1. 1. 2007 (entrata in vigore della Riforma; art. 8, c. 6, D. Lgs. n. 252); Smobilizzo del TFR dal 1. 1. 2007 e trasferimento ai Fondi-pensione; o al Fondo di Tesoreria INPS in aziende con più di 50 dipendenti. (Circ. Ag. Ent. n. 70/E, 18. 12. 07; Notizia VI 06555, 8. 1. 2008) 17
CUD 2010: Previdenza complementare/2. 1 Parte A, Campo 8 Viene compilato qualora ●il sostituto abbia versato contributi/TFR presso una forma di previdenza cpl. re o indiv. le, o ●abbia tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente-sostituito: cod. 1 - per i soggetti con deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a € 5. 164, 57; cod. 2 - per i soggetti iscritti a fondi-pens. ne in squilibrio finanziario; cod. 3 - per i lavoratori neo-occupati dopo l’ 1. 1. 2007. 3 gg mm AAAA 3 N o v it à cod. 4 - per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Nelle Annotazioni (cod. BD): il TFR destinato al fondo. 18
CUD 2010: Previdenza complementare / 2. 2 Parte A, Campo 8 Qualora nel corso dell’anno, vi siano più situazioni con diverso codice: indicazione nelle Annotazioni (cod. BD) di ciascuna con il relativo codice, e nel punto 8: lettera “ A ”. BD: “Presenza di più situazioni rilevanti ai fini della previdenza complementare: codice (es. 1, 2), importo dei contributi e premi escluso dal reddito complessivo (……. ); importo dei contributi e premi non escluso dal reddito complessivo (……. . ). In caso di codice 4 indicare l’importo di TFR destinato al fondo (. . . ) ”. 19
CUD 2010: Previdenza complementare /3. 1 I CONTRIBUTI AI FONDI-PENSIONE c. 58 : NON inserire i contributi ai fondi, esclusi dal punto 1, e che sono evidenziati nel c. 45 c. 52 : contributi (diversi dal TFR) versati dal lavoratore e dal datore ai fondi pensione, esclusi dal punto 1 (reddito complessivo). c. 53 : contributi non esclusi dal punto 1, ad esempio, perché eccedenti il limite di 5. 164, 57 €. 20
CUD 2010: Previdenza complementare /3. 2 c. 54: contributi versati nell’anno dal lav. re di “ 1. a occ. ne” e dal datore. c. 55: contributi totali versati dal lavoratore di “ 1. a occ. ne” e dal datore, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione ai fondi pensione ( vedi dia successiva ). I cc. 54 e 55 vanno sempre compilati, anche se al c. 8 -parte A, c’è un valore diverso da 3. c. 56: totale contributi versati per i familiari a carico. Annotazioni (cod. AS) distinta indicazione dei contributi del punto 56 per i quali il dipendente ha chiesto al datore la deduzione. Inoltre, specificare la quota parte compresa nel punto 52 e nel punto 53. 21
CUD 2010: Previdenza complementare /3. 3 Il Limite di deducibilità maggiorato per i neo-occupati dopo il 1°. 1. 2007 (art. 8, c. 6, D. Lgs. n. 252/2005). “ Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5. 164, 57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25. 822, 85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2. 582, 29 euro annui ”. (… il massimo deducibile annuale è 7. 746, 86 €) … Per “lavoratori di prima occupazione” si devono intendere quei soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria … (Circ. n. 70/E/2007) 22
CUD 2010: Previdenza complementare /4 I CAMPI da 132 a 136 per il TFR … per i soggetti che risultino iscritti a forme pens. che compl. ri alla data del 1°. 1. 2007, le nuove disposizioni relative alla tassazione delle prestazioni si rendono applicabili alle prestazioni riferibili agli importi maturati da tale data (art. 23, co. 5, D. Lgs. n. 252/2005). Relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente. A tal fine, è necessario tener conto: 1) del maturato fino al 3. 12. 2000 (…M 1), per il quale si applicano le disposizioni previgenti, in base alle indicazioni della CM n. 235/1998 e CM n. 14/1986; 2) del maturato dal 1°. 1. 2001 fino al 31. 12. 2006 (…M 2), per il quale si applicano le disposizioni previgenti, sulla base della Circ. n. 29/E/2001 e della Circ. n. 78/E/2001; 3) del maturato dal 1°. 1. 2007 (…M 3), per il quale si applicano le disposizioni nuove … (Circ. n. 70/E/2007) ( Vedi dia successiva …. ) 23
CUD 2010: Previdenza complementare /4. 1 I CAMPI da 132 a 136 per il TFR c. 132 Tfr maturato al 31. 12. 2000, lordo di acconti e anticipi, netto del Tfr trasf. to ai fondi p. ne = Tfr maturato fino al 2000, rimasto in azienda; c. 133 Tfr maturato dal 1°. 1. 2001 e rimasto in azienda , (compreso Tfr trasf. to al Fondo Tesoreria INPS), N o - lordo di acconti e anticipi, v it - netto del Tfr trasf. to ai fondi pens. ne, à - lordo delle rivalutazioni nette dell’imposta 11%. c. 134 Tfr maturato fino al 31. 12. 2000, destinato a fondi p. ne. c. 135 Tfr maturato dal 1. 1. 2001 al 31. 12. 2006, destinato a fondi p. ne c. 136 Tfr maturato dal 1. 1. 2007, destinato a fondi p. ne “… i punti da 132 a 136 vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione, indipendentemente dall’erogazione di somme da indicare nel punto 124. La compilazione dei suddetti punti è volta a garantire la massima trasparenza rendendo edotti i lavoratori dell’ammontare del TFR accantonato”. (pag. 12, Istruzioni) 24
CUD 2010: Dati del dipendente. I 3 Domicili fiscali 1) al 1. 1. 2009 Add. Comunale, Add. Comunale acconto e saldo, per il 2009; 2) al 31. 12. 2009 * Add. Regionale, solo saldo, saldo per il 2009; * o alla data di cessazione del rapporto 3) al 1. 1. 2010 Add. Comunale, Add. Comunale acconto e saldo, per il 2010. 2 ) e 3 ) DA INDICARE SOLO SE DIVERSI DA 1) Per i codici catastali per i punti 14 e 19) , consultare il sito internet: www. finanze. gov. it (area servizi, voce addizionale comunale all’IRPEF) 1) 2) 3) Regola decorrenza variazioni (art. 58, c. 1, DPR 600): dal 60°giorno succes. vo Domicilio fiscale del Non-residente (art. 58, c. 2, DPR n. 600/73) 25
CUD 2010: PRO-MEMORIA sulle ADDIZIONALI Addizionale Comunale • pubblicazione delibera comunale su www. finanze. it (efficacia) entro il 31 dicembre 2009, per l’acconto ed il saldo 2010; • in assenza di pubbl. ne tempestiva: vale la delibera per il 2009; domicilio rilevante: al 1° gennaio dell’anno di riferimento; Acconto: ► 30% dell’imposta (imp. le x aliq. ta) sul reddito dell’anno prec. te; ►condizione: il reddito anno precedente>soglia esenz. ne; (se solo a conguaglio il reddito imponibile>esenzione: il prelievo avviene solo a saldo per il totale dovuto); ► è trattenuto in 9 rate, da marzo; ►l’acconto non si liquida né si trattiene per i cessati nel 2009; Saldo: in rate da 9 a 11, dal mese succ. vo al cong. e fino a novembre. Addizionale Regionale • pubblicazione con efficacia immediata dei provvedimenti; • domicilio rilevante al 31. 12. Anno rif. to o alla data di cessazione, • saldo in rate da 9 a 11, dal mese succ. vo al cong. e fino a novembre. 26
CUD 2010: l’Addizionale comunale /1 Circ. Ag. E. n. 15/E 16. 03. 2007, cap. 3 cc. 10, 11 -13: compilati solo in rif. to a Comuni con l’Addiz. le c. 10 : Add. comunale “effettivamente” trattenuta in acconto per l’anno 2009. c. 11 : Add. comunale dovuta a saldo per il 2009 sul totale dei redditi certificati, con esclusione di quelli a tassazione separata o a ritenuta a titolo d’imposta (tratt. in 9, 10, 11 rate). c. 13 : Add. comunale dovuta a titolo d’acconto per il 2010 sul totale dei redditi certificati, con esclusione di quelli a tassazione separata o a ritenuta a titolo d’imposta (l’acconto per il 2010 sarà trattenuto in 9 rate). No Se si sono applicate “fasce d’esenzione” Annotazioni: vit à BB (saldo 2009 non operato), BN (acconto 2010 non operato) 27
CUD 2010: L’Addizionale comunale /2 La CESSAZIONE DEL RAPPORTO NEL 2009 Cc. 6, 11, 13: importi trattenuti in unica soluzione nel 2009. Nelle annotazioni (cod. AL): l’informazione che gli importi indicati nei punti 6, 10 e 11 sono stati interamente trattenuti. Va calcolata l’Addiz. le Comunale effettivamente dovuta sui redditi erogati nell’anno. In particolare: - c. 10: l’add. comunale effettiv. te tratt. ta in acconto (3847); - c. 11: l’add. comunale effettiv. te tratt. ta a saldo (3848); - c. 13 (acconto per il 2009): non compilare. * Se l’add. comunale dovuta sulle retribuzioni corrisposte é inferiore all’acconto certificato nel CUD per l’anno precedente (es. c. 13, CUD-2009), indicare al c. 10 tale minore importo effettivamente trattenuto, al netto, di quanto eventualmente restituito. 28
CUD 2010: L’Addizionale Comunale /3 SITUAZIONE delle Addizionali nel 2010 es. Conguaglio a dic. bre 2009, rit. te da genn. 2010 11 rate Addiz. Regionale su redditi 2009 riferimento domicilio fiscale al 31. 12. 2009 11 rate saldo Addiz. Comunale su redditi 2009, riferimento domicilio fiscale al 1. 1. 2009 trattenute da marzo 2010 9 rate acc. to Addiz. Com. le per i redditi 2010, riferimento domicilio fiscale al 1. 1. 2010 Acc. to: cod. 3847 / cod. cat. le / 00 MM / AAAA Saldo: cod. 3848 / cod. cat. le / 00 MM / AAAA Ris. n. 368/E/2007 Notizia VI 06472 19. 12. 2007 29
CUD 2010: Dati Assistenza fiscale - I Novità Acconto Irpef Nov. re 2009: Differimento del 20% /1 D. L. n. 68, 23. 11. 2009: il vers. to del 20% dell’acconto Irpef per il 2009 è differito alla data di versamento del saldo nel 2010; l’acconto Irpef dovuto, è il 79% anziché il 99%, dell’Irpef dovuta per il 2008 (metodo storico). Il restante 20% (≤ debito per il 2009) dovrà versarsi a giugno (o luglio) 2010 (cfr. Not. VI 10788 – 1. 12. 2009). Assistenza fiscale: Riconoscim. to automatico da parte del sostituto; a) ricalcolo dell’acconto tot. dovuto e trattenuta del 79% ; b) rimborso della maggiore trattenuta (+20%) con la retribuzione di dicembre, e recupero “a scomputo” dalle altre ritenute operate. 30
CUD 2010: Dati Assistenza fiscale 2009 - I Acconto Irpef Nov. re 2009: Differimento del 20% /2 N ov A) 39, 40% B)59, 40%* it 40%x 99%=39, 60% à A) Riconoscim. to automatico da parte del sostituto; a) ricalcolo dell’acconto tot. dovuto e trattenuta del 79% ; b) rimborso della maggiore trattenuta (+20%) con la retrib. ne di dicembre, e recupero a scomputo dalle altre ritenute operate ; Annotazioni: BQ Acconto operato in misura ridotta in base a quanto stabilito dal decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168. * B) Mancato riconoscimento (Acconto tratt. to al 99% Irpef dovuta per il 2008) 31
CUD 2010: Dati Assistenza fiscale 2009 - II Acconti trattenuti Rimborsi non effettuati per qualsiasi motivo. Annotazione AM: Rimborsi effettuati dal sostituto a seguito di assistenza fiscale: credito Irpef rimborsato (…), credito addizionale regionale rimborsato (…), credito addizionale comunale rimborsato (…). Annotazione BA : Dati relativi agli acconti versati in sede di assistenza fiscale. Primo acconto IRPEF: sostituito, importo (…); coniuge, importo (…). Secondo o unico acconto IRPEF sostituito, importo (…); coniuge, importo (…). Acconto addizionale comunale all’IRPEF: sostituito, importo (…); coniuge, importo(…). Tali importi devono essere indicati al netto d'eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento, comprensivi del c. 23 e del c. 25 32
CUD 2010: LE DETRAZIONI dell’Art. 13 Tuir /1 c. 39: é la detrazione per lavoro dipendente di cui all’art. 13 del TUIR. La detrazione minima nei rapporti a t. po det. to o a t. po indet. to inferiori all’anno (inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno), va ragguagliata anche al periodo di lavoro: indicare nelle annotazioni (cod. AN) che si potrà fruire d. detrazione per l’intero anno nella dichiarazione, sempreché non già attribuita, su richiesta, dal sostituto o da altro datore e risulti effettivamente spettante. (v. anche C. re n. 15/E/2007, par. 2. 3) Qualora il percipiente abbia comunicato altri redditi al sostituto, questi deve tenerne conto ai fini delle detrazioni degli artt. 12 e 13 del TUIR ed evidenziarli nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente il reddito dell’abitazione principale, se ricompreso nell’ammontare comunicato. 33
CUD 2010 - LE DETRAZIONI dell’Art. 13 Tuir /2 c. 3: c. 3 nelle Annotazioni (cod. AI) indicare : ● il periodo di lavoro qualora questo sia di durata inferiore all’anno (date inizio e fine del rapporto). ● sempre i gg. di spettanza d. detrazioni anche se il dipendente ha richiesto la non-applicazione delle detrazioni spettanti; ● in caso di pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell’anno, dare l’informazione per ogni rapporto. ● Il massimo periodo totale non deve eccedere giorni 365. REGOLE PER IL RAGGUAGLIO A GIORNI per la detrazione ex art. 13 TUIR: Circolari n. 326/E/1997; n. 3/E/1998, richiamate dalla 34 Circolare n. 15/E/2007, par. 1. 5. 1.
CUD 2010: LE DETRAZIONI dell’Art. 12 Tuir /3 c. 34: è l’importo totale delle detrazioni per coniuge e familiari a carico, di cui all’art. 12 del TUIR. I dati dei familiari a carico: Annotazione BO (pag. 3 Istruzioni): - il grado di parentela (C-coniuge, F 1 -primo figlio, F-figli successivi, Aaltro familiare, D-figlio portatore di handicap, ) Novità - codice fiscale, - numero dei mesi a carico, - figlio minore di 3 anni (n° mesi in cui il figlio ha avuto meno di tre anni), - percentuale di detrazione spettante; - percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. - caso in cui al 1. o figlio spetti la detrazione per coniuge per l’intero anno, indicare come percentuale, la lettera «C» . Se tale detrazione non spetta per l’intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge. 35
CUD 2010: LE DETRAZIONI dell’Art. 12 Tuir /3 cc. 35 -36 -37 -38: 35 -36 -37 -38 I 1. 200 € per Famiglie Numerose /a Art. 12, c. 1 -bis a), TUIR (art. 1, c. 15, a), l. 244/2008), DM 31. 1. 2008 Condizioni : - numero di figli a carico pari o superiore a 4 , in base alla - comunicazione della spettanza delle detrazioni (dal 2008, la richiesta è annuale, con indicazione obbligatoria del Cod. Fiscale dei familiari ) - attestazione assenza altri redd. i ≠ lav. dip. te/ass. to+ ab. ne principale - questa dei “ 1. 200 €” è una “ulteriore detrazione ”, - ripartita al 50 per cento, tra i genitori non separati, - ripartita in proporzione agli affidamenti tra genitori separati, - tali ripartizioni sono fisse per legge, non modificabili dai genitori, - coniuge a carico, compete all’altro coniuge per tutto 36 l’importo,
/b I 1. 200 € Famiglie Numerose - l’importo non è influenzato dal reddito del beneficiario, - il bonus è unitario, e riconosciuto per 1/12 al mese, - a scomputo del monte-ritenute mensile disponibile, e - se incap. te… a scomputo del monte-ritenute dei mesi successivi, con ripartizione proporzionale alle ritenute disponibili se vi sono più aventi diritto: c. 35 : detraz. ne che ha trovato cap. za nell’Irpef “netta” Òc. 36 : detrazione attribuita come credito - in conguaglio, viene ridefinito nell'importo spettante in via definitiva: l’importo non spett. te recuperato c. 38 - se entro la fine dell’anno non é possibile attribuire tutto il credito, il sostituto comunica il residuo tramite il CUD 2010 c. 37 + Annotazione BH per la fruizione del residuo in dichiarazione dei redditi, come credito per quanto non attribuito dal datore ……. . 37
CUD 2010: LE DETRAZIONI PER ONERI ex art. 15 TUIR /1 C. M. n. 326/E/1997 “(Il sostituto) deve riconoscere (…solo al momento del conguaglio e non nei diversi periodi di paga e senza alcuna richiesta…del dipendente) anche la detrazione prevista per gli oneri compresi nell'articolo 13 -bis (oggi, art. 15) del TUIR…, se gli oneri in questione sono stati sostenuti attraverso il suo intervento (cioè sono stati pagati dal sostituto trattenendo l'importo dalle somme da corrispondere al sostituito), nonché, per le spese mediche…e per i premi di assicurazione sulla vita e sugli infortuni…, per le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi, accordi e regolamenti aziendali. … il sostituito non può pretendere l'attribuzione della detrazione per oneri che, pur essendo compresi nella previsione dell'art. 13 -bis (oggi, art. 15), non sono stati sostenuti per il tramite del datore di lavoro, restando comunque ferma la possibilità per il sostituto di acconsentire ad una simile richiesta. … il sostituito è obbligato a fornirgli tutti quegli elementi di carattere più personale che non sono noti al sostituto … E’ stata prevista, inoltre, la possibilità di riconoscere, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, l'eventuale credito d'imposta spettante relativamente ai redditi 38 prodotti all'estero…”
CUD 2010: LE DETRAZIONI PER ONERI ex art. 15 TUIR /2 c. 40 -Detrazioni e c. 45 -Totale oneri detraibili Annotazione cod. AT Annotazione cod. AZ 39
CUD 2010: DETRAZIONI per Canoni Locazione Abitazione principale , art. 16 TUIR /1 01. … locazione ai sensi della l. n. 431/1998, detrazione: a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15. 493, 71; b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15. 493, 71 ma non euro 30. 987, 41. 1. … locazione ex art. 2, c. 3, e 4 cc. 2 e 3, l. 431/1998, detrazione: a) lire 960. 000, se il reddito complessivo non supera lire 30. 000; b) lire 480. 000, se il reddito complessivo supera lire 30. 000 ma non lire 60. 000. 1 -bis. Ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o limitrofo nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, per la locazione dell’abitazione principale nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri dal precedente purché al di fuori della propria regione, … detrazione, per i primi tre anni, di: a) lire 1. 920. 000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni; b) lire 960. 000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni. 1 -ter. Ai giovani…fra i 20 e i 30 anni, per la locazione ai sensi l. n. 431/1998, … della propria abitazione principale, … diversa dall'abitazione principale dei genitori, … per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1 -bis, lettera a), alle condizioni ivi previste. 1 -quater. Le detrazioni …, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole. 1 -quinquies. … sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende …. ecc. . 40 1 -sexies. Qualora la detrazione sia … superiore all'imposta lorda diminuita,
CUD 2010: Detraz. Canoni Locaz. Abitazione principale /2 - attribuibile dal datore, in sede di conguaglio; - su richiesta del dipendente, che indica gli estremi di registrazione d. contratto, i requisiti ex art. 16 Tuir, il numero dei mesi di utilizzo dell’abit. ne pr. le, l’assenza di altri redditi oltre a quello di lavoro dipendente o assimilato; - c. 41 : detrazione che ha trovato capienza nell’Irpef “netta”; Annotazione BG (cod 1, 2, 3, 4: tipo di locazione; i giorni di utilizzo dell’abitazione principale; la %. le di spettanza della detrazione) - c. 42 : detrazione che non ha trovato capienza; - c. 43 : l’eccedenza non riconosciuta dal sostituto : Annotazione: BI (avviso per il recupero in dichiarazione) - c. 44: credito recuperato in cong. glio Novità 41
CUD 2009: DETRAZIONI – QUADRO COMPLESSIVO C. 40: importo complessivo delle detrazioni per oneri detraibili ex art. 15 TUIR, del c. 59. Inoltre, la detrazione da Spese Tab. B, e la detrazione forfetaria per mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa annotazione (cod. AP). C. 45: totale complessivo delle detrazioni dei cc. 34, 35, 39, 40, 41 e 50. Nel caso in cui per incapienza dell’imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente dopo aver indicato l’importo teoricamente spettante nei punti 30, 34, 35 e 36, nel c. 45 andrà indicato l’importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all’imposta lorda del percipiente 42
CUD 2010: Bonus 2009 famiglie a basso reddito Circ. Ag. E. n. 2/E/2009 Notizie VI 09166, VI 09144, VI 08865 N o v it à 43
CUD 2010: SOMME PER L’INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ ed EFFICIENZA DEL LAVORO art. 2, c. 1, lett. c), DL n. 93/2008 + DL n. 185/2008, art. 5 Circ. Ag. Entrate - Min. Lavoro, n. 49/E /2008 e n. 59/E /2008 c. 90: importo Retribuzione “ premiante ” max. 6. 000 € compresi emolumenti analoghi erogati da altri datori c. 91: importo Imposta sostitutiva del 10% Se il datore ha assoggettato somme<6. 000€ a tass. ordinaria, tale importo è compreso nel p. to 1 ed anche nel p. to 90, e si barra la c. 93. Annotazione AF: Richiesta da parte del sostituito dell’applicazione della tassazione ordinaria. Applicazione della tassazione ordinaria da parte del sostituto in quanto più favorevole o per altre cause. 44
CUD 2010: Il Conguaglio incapiente Tot. IRPEF dovuta Il dip. te autorizza il datore a prelevare la diff. za dalle retribuz. ni dei mesi succ. vi +0, 5% m. Il dip. te dichiara per iscritto di versare la diff. za dovuta al datore Il datore DEVE “anticipare” il Sett. pubblico versamento entro il mese successivo al conguaglio (con re. Se permane l’incapienza cupero dell’importo a carico alla fine dell’anno succ. vo: del dipendente). comunicazione immediata REGOLA OBBLIGATORIA per versam. to diretto entro PER LE ADDIZIONALI IRPEF 15 gennaio (es. 2011). (v. CM n. 98/D/ 2000, p. ti 6. 1. 2 -. 3) 45
CUD 2010: Conguaglio “ complessivo ” CC. 73 e 74: l’importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d’imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1 o 2). …. anche qualora: • si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall’estinzione del precedente sostituto; • si verifichi l’interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all’estinzione del sostituto d’imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante; • nell’ipotesi di successione mortis causa, l’erede prosegua l’attività del sostituto deceduto. 46
CUD 2010 – OPERAZ. NI SOCIETARIE E PASSAGGIO DI DIPENDENTI …dal datore A al datore B 1) CON ESTINZIONE DATORE ‘A’ (es. fusione per incorporazione)…. ante conguaglio rr. 2009 1. 1 senza interruzione del rapporto 1. 2 con interruzione del rapporto in A e riassunzione in B; 1. 3 Dipendenti cessati in A prima dell’operaz. ne societaria (cong. glio di fine rapporto eseguito da A) 2) SENZA ESTINZIONE DATORE ‘A’ (es. scissione) 2. 1 oper. ne ante conguaglio in A (cong. glio eff. to da B) 2. 2 oper. ne post conguaglio in A (cong. glio eff. to da A) 47
CUD 2010: La Certificazione agli Eredi 1° CUD normale intestato al deceduto 2°/ n° CUD intestato/i all’erede Emolum. ti correnti Ritenuta al 23% Nota cod. AB (…. v. …. ) Dati anagraf. deceduto Non compilare Retribuzioni premianti corrisposte all’erede arretrati corrisposti all’erede Totali: “indennità morte”erogata Ritenuta Tot. %. -le del singolo erede 48
CUD 2010: Le particolarità dei NON-RESIDENTI /1 • domicilio fiscale nel luogo di produzione del reddito; • in caso d’esenzione totale da ritenuta per le Convenzioni contro le doppie imposizioni, il rilascio del CUD è facoltativo (vedi Istruzioni pag. 5); • l’importo del reddito “italiano” esentato va solo nelle Annotazioni-cod. AJ; (anche nel caso in cui solo una parte del reddito sia esentato da ritenuta) (vedi Istruzioni pag. 5). • i campi per i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e le relative ritenute (cc. 99 -100 -101, 102 -103; Annotazione AX; vedi Istruzioni pag. 10). 49
CUD 2009 - Compensi a Non Residenti cc. 99 -100 /7 Ritenuta 30% Compensi al NR + Annotazione AX Collaboratore coordinato continuativo resid. -te all’estero - TUIR art. 23, c. 2, b) rileva il comp. so erogato da soc. à ital. ; - DPR n. 600/73, art. 24, c. 1 -ter: riten. a titolo d’imp. ta: 30%; - CM n. 3/E/1998 – Circ. 29. 2000 Direz. Reg. Lombardia: Non sono dovute le Addizionali IRPEF. … tassazione anche sec. le Convenzioni contro le Doppie imposizioni * CO. CO. NON AMMIN. RE: art. 15, par. 1 (regola …); par. 2: lett. a. … b. … e c. … (eccezione…) EFFETTO della NORMA: tassazione in Italia *AMMINISTRATORE art. 16 (dirigenti e componenti Cd. A ) EFFETTO della NORMA: tassazione in Italia (è superata la C. re Ag. E. n. 34/E/02, p. to 2: utilizzo del CUD se il co. co. NR ha il Codice Fiscale. . . ) 50
CUD 2010 - Particolarità dei NON RESIDENTI /2 Compensi al Non-residente, esentati /1 Istruzione pag. 5 e Annotazione AJ …. . Il sostituto d’imposta che facoltativamente rilasci la certificazione (CUD) per redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, deve indicare dei l’importo annotazioni (cod. AJ). AJ Nel caso di redditi solo parzialmente esentati da imposizioni in Italia, l’ammontare del reddito escluso dalla tassazione deve essere indicato nelle sole annotazioni (cod. AJ). …. 51
CUD 2010 Particolarità dei NON RESIDENTI / 3 Punto 1: Compensi al Non-residente /2 … Nota AJ Redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette: importo (. . . ). CASI RELATIVI AL CUD: 1) Lavoro dipendente: frontalieri, frontalieri ex art. 15, c. 4 delle Convenzioni con Austria e Francia… Francia 2) Assimilati al lav. dip. te: Collab. coord. contin. vo NON ammin. re che svolge l’attività non in Italia, ma nello Stato estero di residenza: co. 1, art. 15 (v. Circ. Ag. Entrate n. 9/E/2001) 52
CUD 2010 - Particolarità dei NON-RESIDENTI /4 Punto 1 Compensi al NON RESIDENTE /3 Istruzione pag. 5 e Annotazione AJ TUIR art. 2 – Soggetti passivi TUIR art. 23 – Applicazione dell’imposta ai Non-Res. -ti * comma 1, c) redditi di lavoro dipendente * comma 1, d) redditi di lavoro autonomo * comma 2, b) redditi assimilati a quelli di lav. dipendente DPR n. 600 / 1973 * Art. 25, co. 2 (ritenuta d’imposta 30%) * Art. 24, co. 1 -ter (ritenuta d’imposta 30%) c. 99, c. 100, c. 101 Convenzioni contro le Doppie imposizioni Mod. OCSE * art. 14 (lavoro autonomo) * art. 15, par. 1 (regola…); par. 2: lett. a) b) e c) (eccezione…) * art. 15, par. 1 (regola…); par. 2: lett. a. b. e c. (eccezione…) * art. 16 (dirigenti e componenti Consiglio d’amministraz. ne) 53
CUD 2010 - Particolarità dei NON-RESIDENTI /5 Compensi ESENTATI al NON RESIDENTE /4 1) Caso d’attività prestata in Italia, i compensi a non res. te sono tassati in Italia, MA possibile ESONERO per le Convenzioni contro doppie imposizioni mod. OCSE: Art. 15, Art. 15 par. 1 (regola: tassazione in Italia …); par. 2: lett. a)… b)… e c)… (eccezione…): MA b) e c) implicano un sostituto d’imposta italiano; perciò la sola eccezione effettivamente possibile é: nel Lavoro dipendente: frontalieri, frontalieri ex art. 15, co. 4 delle Convenzioni con Austria e Francia … 2) caso d’attività all’estero del Collab. coord. cont. vo NON ammin. re che svolge l’attività nello Stato estero di residenza: co. 1, art. 15 (Circ. Ag. E. 9/E/2001) 54
CUD 2009 Particolarità dei NON-RESIDENTI /6 Compensi al NON RESIDENTE /5 * Amministratore SI’ tassazione art. 16, Convenzioni Es. Conv. Italia-Germania Art. 16 - Compensi e gettoni di presenza …. i gettoni di presenza ed altre analoghe retribuzioni che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione … di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. * Amministratore - Lav. re autonomo NON si certifica con il CUD …comunque NO tassazione, salvo base fissa; art. 14 Conv. ni Es. Conv. Italia-Germania Art. 14 - Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione …sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che … non disponga abitualmente nell'altro Stato…di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato … nella misura in cui sono imputabili a detta base. 55
CUD 2009 - Compensi a Non Residenti cc. 99 -100 /7 Ritenuta 30% Compensi al NR + Annotazione AX Collaboratore coordinato continuativo resid. -te all’estero - TUIR art. 23, c. 2, b) rileva il comp. so erogato da soc. à ital. ; - DPR n. 600/73, art. 24, c. 1 -ter: riten. a titolo d’imp. ta: 30%; - CM n. 3/E/1998 – Circ. 29. 2000 Direz. Reg. Lombardia: Non sono dovute le Addizionali IRPEF. … tassazione anche sec. le Convenzioni contro le Doppie imposizioni * CO. CO. NON AMMIN. RE: art. 15, par. 1 (regola …); par. 2: lett. a. … b. … e c. … (eccezione…) EFFETTO della NORMA: tassazione in Italia *AMMINISTRATORE art. 16 (dirigenti e componenti Cd. A ) EFFETTO della NORMA: tassazione in Italia (è superata la C. re Ag. E. n. 34/E/02, p. to 2: utilizzo del CUD se il co. co. NR ha il Codice Fiscale. . . ) 56
CUD 2010 Punto 46 - Credito per imposte pagate all’estero /1 • Art. 51, comma 8 -bis TUIR “Distacco all’estero” (retribuz. ne convenz. le) * Art. 15, par. 1 Convenzioni contro doppie imposizioni mod. OCSE * Art. 165, comma 10 TUIR e • * Art. 36, comma 30, DL n. 223/2006 (Bersani-Visco) interpretazione autentica e quindi retroattiva del c. 10 57
CUD 2010 Punto 46 - Credito imp. all’estero /2 - reddito estero effettivo ……. …. . € 10. 000 - imposta estera definitiva …………. . …. € 1. 000 - redd. “convenzionale” (art. 51, c. 8 -bis) …… € 2. 000 - % rilev. te imp. est. def. va (2. 000/10. 000 )=20%… € 200 ( - compensi per co. co. ……………. . …. € 8. 000 - redd. complessivo (2. 000+8. 000) = ………… *€ 10. 000 - Irpef ……. … € 2. 300 (* p. to 1 Cud) CREDITO D’IMPOSTA (p. to 46 CUD, CUD Annotazione AQ) AQ prima della norma ……. 2. 300 x (2. 000/10. 000) = 460 oggi ………………. . € 460 < 200 58
CUD 2010 Punto 46 - Credito imp. all’estero /3 Annotazione AQ Dati relativi al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: Stato estero (…), anno di imposta di percezione del reddito all’estero (…), importo del reddito estero (…), imposta pagata all’estero resasi definitiva (…), reddito complessivo tassato in Italia (…), imposta lorda italiana (…), imposta netta italiana (…). L’imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito. 59
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