Istituzioni di diritto pubblico per Economia e Finanza
Istituzioni di diritto pubblico per Economia e Finanza Le pubbliche amministrazioni e gli organi ausiliari Cap. XVII Schede di sintesi e di ausilio allo studio individuale e alle lezioni in classe. Non sostituiscono lo studio del manuale
Pubblica amministrazione E’ il complesso del personale, mezzi e beni, apparati e attività con cui vengono adempiuti i compiti e perseguiti i fini pubblici, cioè i fini assunti come propri dallo Stato o dagli enti territoriali. Compiti dell’amministrazione: (cfr. p. 199) u Compiti di conservazione e protezione del gruppo sociale: Es. Sicurezza interna ed esterna Es. Tributi Imposte e Tasse u Compiti di benessere Servizi (sanità, trasporti, eccetera) Regolazione e sviluppo dell’economia Attività dell’amministrazione u Autoritative o di diritto pubblico (perseguite mediante atti che si impongono ai destinatari indipendentemente dal loro consenso e grazie alla propria forza esecutiva) u Di diritto privato (perseguite con attività di tipo contrattuale/consensuale
Le funzioni amministrative spettano in via generale ai Comuni salvo che non siano conferite alle Province, allo Città metropolitane, alle Regioni o allo Stato DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUZIONALE = LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E LA LORO TITOLARITA’ SPETTANO AI DIVERSI ENTI TERRITORIALI, SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA’ – DIFFERENZIAZIONE – ADEGUATEZZA (ART. 118 COST. ) I compiti di rilievo pubblico devono essere preferibilmente svolti dagli enti pubblici più vicini ai cittadini (sussidiarietà verticale) tenuto conto della effettività capacità di adempiere adeguatamente tali compiti (differenziazione e adeguatezza). Gli enti pubblici favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale (sussidiarietà orizzontale) Cfr. p. 199
Amministrazione statale ----- fa capo allo stato e per esso al Governo Amministrazione Regionale ---- fa capo all’ente Regione Amministrazione Locale ----- fa capo a ciascun ente territoriale minore, che esercita funzioni amministrative proprie o delegate dallo Stato o dalla Regione. In tutti questi casi può essere q Amministrazione diretta ² Centrale (ministeri - assessorati) ² Decentrata (uffici territoriali dei Ministeri/assessorati) q Amministrazione indiretta (enti e aziende autonome) Amministrazione indiretta Studiamo l’amministrazione regionale e locale parlando delle Regioni e degli enti locali. In questa sede ci concentriamo sull’amministrazione statale, tenendo conto che Ø Tutti i principi costituzionali in materia di amministrazione valgono anche per l’amministrazione regionale e locale. Ø I modelli organizzativi propri dell’amministrazione statale si ritrovano anche in quella regionale e locale (es. assessorato = ministero).
La pubblica amministrazione: i principi (cfr. pp. 196 -197 -198) Principi costituzionali ØPrincipio di legalità (art. 100, 103, 113 Cost. ) ØPrincipio di tutela giurisdizionale avverso gli atti delle pp. aa. lesivi di diritti e interessi legittimi (art. 113) ØRiserva di legge (art. 97) ØImparzialità e buon andamento (113) ØI pubblici impiegati sono al servizio della Nazione (98) ØDovere di adempimento delle proprie funzioni con disciplina e onore (art. 54 c. 2) ØSelezione per pubblico concorso (art. 97) ØResponsabilità personale dei pubblici dipendenti (art. 28 Cost. ) Principi che derivano dall’ordinamento comunitario -Proporzionalità -Contraddittorio (legge 241/1990 sul procedimento amministrativo) Principi di fonte legislativa v. Separazione tra scelte politiche e scelte di gestione
Ogni principio costituzionale sulla PA è connesso a una serie di aspetti del funzionamento e dell’organizzazione amministrativa. Principio di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost. ) (p. 198) Ø Principio di accesso al pubblico impiego mediante concorso (art. 97/3 –deroghe soggette al controllo di ragionevolezza( Ø Principio di responsabilità personale del pubblico dipendente (art. 28( Ø Controlli - di legittimità (art. 100 comma 2) Corte dei Conti - di efficacia, efficienza, economicità e di misurazione e valutazione della performance - Controlli esterni: Corte dei conti / controlli interni: organi di controllo interno / ANAC Ø Disciplina del procedimento amministrativo (l. 241/1990): • • Termine Responsabile Partecipazione Accesso
Il personale. Il rapporto di impiego pubblico (1) (p. 200) Selezione per concorso (principio meritocratico) (art. 3 e 51 Cost. ) Natura del rapporto di impiego pubblico Ad eccezione di alcune categorie (diplomatici personale militare magistrati e docenti universitari) il rapporto di impiego pubblico è un rapporto analogo al rapporto di lavoro privato, regolato da contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali e dall’Aran, l’Agenzia che rappresenta il Governo e disciplinato dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nelle imprese. PRIVATIZZAZIONE - CONTRATTUALIZZAZIONE Competenza giurisdizionale sulle controversie di lavoro pubblico. La competenza sulle controversie di lavoro pubblico spetta pertanto al giudice ordinario (ad eccezione delle procedure concorsuali, su cui conosce il giudice amministrativo). Il rapporto di lavoro pubblico può essere: • A tempo indeterminato • A tempo determinato, contratti di formazione lavoro, lavoro temporaneo e altre forme di lavoro ‘flessibile’ • A titolo volontario –coattivo – onorario
Dipendente pubblico è la persona che intrattiene un rapporto di servizio stabile e continuativo con un ente pubblico (Stato Regione altri enti pubblici). Il rapporto di servizio non è rapporto organico. I dipendenti pubblici NON SONO organi pubblici! (cfr. p. 200)
Il personale. Il rapporto di impiego pubblico (2) LA DIRIGENZA è la categoria di dipendenti pubblici intorno a cui ruota il principio di separazione tra politica e amministrazione • Il personale dirigenziale si colloca tra gli organi di indirizzo politicoamministrativo e i restanti impiegati pubblici. • Alla dirigenza si accede con corsi-concorsi presso la Scuola superiore della Pubblica amministrazione. • L’incarico dirigenziale è temporaneo e rinnovabile e sottoposto alla responsabilità per il raggiungimento di risultati obiettivo. Ai dirigenti ministeriali si applica lo spoil system.
Il dirigente (p. 202) a) Adotta provvedimenti e atti amministrativi inclusi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno b) Espleta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo c) E’ responsabile del raggiungimento dei risultati/obiettivo e pertanto sottoposto a un sistema di valutazione/verifica che condiziona una parte della retribuzione
Politiche del personale delle pubbliche amministrazioni Le politiche del personale sono una parte importante dell’azione di Governo e vi è preposto il Ministro senza portafoglio ‘alla funzione pubblica’. La contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico e la creazione della dirigenza sono state le due principali componenti della riforma del pubblico impiego avviata a a partire al 1983 e intesa ad assicurare efficienza, responsabilità e contenimento delle spese nel pubblico impiego. La materia è rimasta oggetto di continui interventi normativi, di cui il più recente sono i cd. decreti ‘Madia’ (2016) dal nome del ministro della funzione pubblica del Governo Gentiloni.
Mezzi finanziari Mezzi e beni pubblici 1. (p. 204) Principi generali: art. 23 Cost. ; art. 119; quota Ue A) Tributi. TIPOLOGIE DI TRIBUTI : Ø Imposte • Dirette • indirette Ø Tasse Ø Contributi speciali B) INDEBITAMENTO (per gli enti territoriali v. art. 119) Gli enti territoriali hanno autonomia finanziaria, ma coordinandosi con lo Stato. Lo Stato ha la funzione di COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA. La legge di bilancio stabilisce le entrate e le spese. In ogni livello amministrativo la spesa segue questo procedimento: Impegno - liquidazione - ordinazione pagamento E avviene sotto il controllo delle Ragionerie centrali del bilancio (dipendenti dalla RGS) e della Corte dei conti.
Mezzi e beni pubblici 2. (p. 205) BENI (PATRIMONIO) DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI • BENI DEMANIALI • DEMANIO NECESSARIO Marittimo – idrico - militare • DEMANIO EVENTUALE Strade autostrade aerodromi acquedotti immobili di interesse storico artistico archeologico raccolte di musei pinacoteche archivi e biblioteche non piu’ le strade ferrate. DEMANIO COMUNALE : CIMITERI E MERCATI SE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE • BENI PATRIMONIALI - DISPONIBILI - INDISPONIBILI foreste miniere cave torbiere (se non di proprietà privata) cose di interesse storico paleontologico e artistico comunque ritrovate nel sottosuolo, dotazione del Presidente della Repubblica, caserme armamenti aeromobili militari navi da guerra edifici sede di pubblici uffici e loro arredi alrtii beni destinati a pubblico servizio
«LA MODA ENTRA AGLI UFFIZI 20 GIUGNO 2012 La moda, il made in Italy e la passione per l’Africa sono stati i protagonisti dell’atteso defilé della collezione di …. , allestito nel corridoio di Ponente della Galleria degli Uffizi. Dopo il Louvre anche il museo degli Uffizi apre dunque per la prima volta le sue sale ad una sfilata di moda. Una passerella di 80 metri per festeggiare i primi 40 anni dell’azienda , » Valorizzazione dei beni pubblici (d. lgs. 85/2010)
Pubblica amministrazione apparati p. 207 Già studiato parlando dei Ministeri
LE ATTIVITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (p. 209) A) ATTIVITA’ DI DIRITTO PRIVATO B) ATTIVITA’ DI DIRITTO PUBBLICO (ATTI AUTORITATIVI)
Attività di diritto pubblico –attività autoritativa Nel suo svolgimento la PA esercita adotta discrezionalità provvedimenti
Discrezionalità amministrativa (p. 210) Consiste nella valutazione circa il miglior modo di perseguire in concreto l’interesse pubblico primario tenendo conto degli interessi secondari. E’ esclusa nell’attività amministrativa vincolata. E’ massima nella attività di alta amministrazione. Va distinta dalla Discrezionalità tecnica.
Provvedimento e procedimento amministrativo (p. 211 -216) Il provvedimento è l’atto con cui la PA manifesta la sua volontà. Ogni provvedimento è tipico (principio di tipicità degli atti amministrativi) Ogni provvedimento è frutto di un procedimento (procedimento amministrativo). Il procedimento amministrativo è la serie di atti il cui risultato è un provvedimento amministrativo.
Procedimento amministrativo (l. 241/1990) (p. 211 -206) Fasi del procedimento: • • Iniziativa (d’ufficio o a istanza di parte) Istruttoria Costitutiva o deliberativa (il provvedimento è di norma costitutivo di effetti appena deliberato salva una eventuale fase successiva di Integrazione dell’efficacia (controlli –pubblicazioni( Forme di snellimento del procedimento: • CONFERENZA DI SERVIZI • DIGITALIZZAZIONE
Provvedimento amministrativo (pp. 211 -2016) E’ composto da: presupposti –motivi – volontà – oggetto – forma Ha i seguenti effetti: IMPERATIVITA’ (AUTORITATIVITA’) ESECUTIVITA’ ESECUTORIETA’ Può avere i seguenti vizi di legittimità (distinti dalle mere irregolarità) • Incompetenza • Violazione di legge • Eccesso di potere (figure sintomatiche) Diversa dall’illegittimità del provvedimento è la nullità.
Quali le tutele davanti a un atto illegittimo della PA? (art. 113 Cost. ) (pp. 211 -216) RICORSI AMMINISTRATIVI (si rivolgono ALL’AMMINISTRAZIONE) - RICORSI ORDINARI: ricorso gerarchico e ricorso in opposizione - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO IMPUGNAZIONI (si rivolgono alla GIURISDIZIONE, ordinaria o amministrativa) - Giudice amministrativo (il provvedimento ha leso un interesse legittimo, sottoposto alla discrezionalità dell’amministrazione), annulla ma non riforma l’atto; può ordinare la riparazione in forma specifica del danno. - Giudice ordinario (il provvedimento ha leso un diritto soggettivo, non sottoposto alla discrezionalità dell’amministrazione), disapplica l’atto. Ø Se il giudice amministrativo condanna, ma la PA non si conforma? GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA Ø I casi in cui il giudice amministrativo conosce non solo gli interessi legittimi ma anche i diritti soggettivi sono definiti dalla legge. Si parla in tal caso di GIURISDIZIONE ESCLUSIVA.
DIRITTO SOGGETTIVO è una situazione giuridica soggettiva PIENA A diritto corrisponde obbligo E’ la situazione tipica dei rapporti inter-privati Diritto soggettivo di proprietà / obbligo generale di astensione da turbative Diritto soggettivo di credito/obbligo di adempimento Per far accertare un diritto soggettivo o ottenere tutela in caso di lesione si va dal GIUDICE ORDINARIO per ottenere: • Reintegrazione in forma specifica • Risarcimento del danno • Condanna all’adempimento LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (nella sua capacità di diritto pubblico) E I DIRITTI SOGGETTIVI • Può avere il potere di comprimerli, e rimane l’interesse legittimo. GIUDICE AMMINISTRATIVO • Può non avere il potere di comprimerli, se lo fa agisce in carenza di potere: GIUDICE ORDINARIO
INTERESSE LEGITTIMO È la situazione soggettiva in cui ‘decade’ un diritto soggettivo davanti a un potere della PA Proprietà / esproprio = interesse legittimo E’ la pretesa di cui è titolare il privato che per esercitare una attività deve avere un provvedimento della PA (concessione, licenza, autorizzazione) dato che l’attività incide su beni pubblici o in generale sul pubblico interesse: Porto d’armi / licenza Stabilimento balneare / concessione Esercizio pubblico / concessione L’INTERESSE LEGITTIMO CONSISTE NELLA PRETESA A CHE LA PA, NELL’ESERCITARE IL SUO POTERE, OVVERO NELL’ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO, AGISCA IN MODO CONFORME ALLA LEGGE. Dà DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO PER L’ANNULLAMENTO DELL’ATTO ILLEGITTIMO (e il risarcimento del danno). NON A OTTENERE IL PROVVEDIMENTO COME DESIDERATO.
ORGANI AUSILIARI (p. 219 -220) CNEL (ART. 99 COST. ) Ø Consulenza delle Camere e del Governo specie in materia economico-sociale (art. 99 Cost. CONSIGLIO DI STATO (ART. 100 COST. ) Ø Funzioni di consulenza giuridico-amministrativa Ø Funzioni giurisdizionali Ø Funzioni consultive Problema: indipendenza? CORTE DEI CONTI (ART. 100 COST. ) Ø Controllo della legittimità degli atti dell’esecutivo e della corretta gestione delle finanze pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni Ø Controllo preventivo degli atti del Governo (ridotto) Ø Controllo successivo sul bilancio dello Stato (GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE) Ø Controllo sulla gestione finanziaria degli enti comunque sovvenzionati dallo Stato Ø Altri controlli.
Cosa si studia del capitolo XVII Tutto, Meno il paragrafo 4 Dei paragrafi 7, 8, 9 (CNEL Consiglio di Stato Corte dei Conti) SOLO la definizione delle funzioni, che si trova A pag 217 per il CNEL Nel primo capoverso del paragrafo 8 e 9 per Consiglio di Stato e Corte dei Conti
APPROFONDIMENTO AUTORITA’ E ENTI PUBBLICI INDIPENDENTI L’ANAC E L’ANTITRUST
ANAC L’Anac è un ente pubblico indipendente la cui missione è disegnata nel decreto legge 90/2014 convertito in legge 114 2014, con cui l’Anac ha preso il posto della precedente Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici. L’Anac ha un presidente e quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Governo (Ministro per la semplificazione). L’incarico dura sei anni. La missione dell’Anac consiste: Ø nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione. L’Anac vigila per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese. (dal sito dell’Anac). SUOI TIPICI STRUMENTI DI AZIONE SONO LE ‘LINEE GUIDA’ dettate alle pubbliche amministrazioni e dotate di forza vincolante o persuasiva.
AUTORITA’ ANTITRUST L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è una Autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. È stata istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”. L’Autorità è organo collegiale e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza. Il Presidente e i componenti dell’Autorità sono nominati dai Presidenti di Camera e Senato e durano in carica 7 anni, non rinnovabili. Il collegio è composto dal Presidente Giovanni Pitruzzella (dal 29 novembre 2011), e da due componenti, Gabriella Muscolo (dal 16 maggio 2014) e Michele Ainis (dall' 8 marzo 2016). Per contenere la spesa complessiva delle Autorità amministrative indipendenti, il legislatore ha ridotto il numero dei componenti dell'Antitrust da cinque a tre [Art. 23, comma 1, lettera d, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ], compreso il Presidente. Il Segretario Generale, che ha il compito di sovrintendere al funzionamento degli uffici ed è il responsabile della struttura, viene nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su proposta del Presidente dell’Autorità. L’attuale Segretario Generale, Roberto Chieppa, è stato nominato il 19 dicembre 2011. Il personale dell’Autorità attualmente è composto da 262 unità (al 31 dicembre 2015) (287 al 4. VIII. 2017). La sede unica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è a Roma. Avverso tutte le decisioni assunte dall’Autorità, ivi comprese quelle riguardanti l’applicazione della normativa a tutela della concorrenza, è possibile ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, al fine di ottenerne l’annullamento; il ricorso in appello si propone dinanzi al Consiglio di Stato. (dal sito dell’Aantitrust)
Principali campi di attività dell’Autorità Antitrust (dal sito dell’Autorità): A) TUTELA DELLA CONCORENZA Se le imprese, invece di competere tra loro, si mettono d’accordo e coordinano i loro comportamenti sul mercato restringono la concorrenza, danneggiando i consumatori o gli altri concorrenti. L’Antitrust vigila perché questo non accada e sanziona chi viola la legge. L’Autorità interviene anche quando un’azienda abusa del suo potere di mercato, imponendo ai consumatori prezzi troppo elevati o chiudendo l’accesso ai potenziali concorrenti o, ancora, attuando politiche taglino fuori le imprese che competono sullo stesso mercato. Quando due aziende si fondono, o un’azienda ne compra un’altra, l’Antitrust verifica che la nuova impresa non abbia un eccessivo potere di mercato. Se ritiene che esistano rischi per la competizione può vietare la fusione o imporre misure che mitighino gli effetti anticoncorrenziali
B) TUTELA DEL CONSUMATORE – PUBBLICITA’ INGANNEVOLE E PRATICHE SCORRETTE Fin dal 1992 l’Antitrust è stata chiamata dal legislatore a reprimere la pubblicità ingannevole, diffusa con qualsiasi mezzo: tv, giornali, volantini, manifesti, televendite. Dal 2000 ha iniziato a valutare anche la pubblicità comparativa. Solo nel 2005 tuttavia è stato riconosciuto all’Autorità il potere di imporre multe. Nel 2007, nel dare attuazione ad una direttiva europea (29/2005/CE), le competenze sono state ampliate: è stata introdotta la tutela del consumatore contro tutte le pratiche commerciali scorrette delle imprese nei confronti dei consumatori. Se un’impresa tenta di falsare le scelte economiche del consumatore, ad esempio, omettendo informazioni rilevanti, diffondendo informazioni non veritiere o addirittura ricorrendo a forme di indebito condizionamento, l’Antitrust può intervenire anche in via cautelare e imponendo sanzioni che, per le pratiche messe in atto a partire dal 15 agosto 2012, possono arrivare a 5 milioni di euro (il precedente tetto massimo era di 500. 000 euro). La tutela contro le pratiche scorrette si estende, per effetto della legge di conversione del decreto legge 1/2012 (c. d 'Cresci. Italia') anche alle microimprese, cioè alle entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica (anche a titolo individuale o familiare), occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato o un totale di bilancio non superiori ai due milioni di euro all'anno. L’Antitrust può anche accertare la vessatorietà di clausole contrattuali inserite nei contratti consumatori, anche in via preventiva alle imprese che lo richiedano relativamente a clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali consumatori. A partire dal 13 giugno 2014 l'Autorità vigila sul rispetto delle nuove norme sui diritti dei consumatori previste dalla Direttiva europea 83/2011/UE recepita con D. Lgs n. 21/2014. Inoltre, l’Autorità vigila in materia di divieto di discriminazione dei consumatori e delle micro-imprese basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza, così come previsto dalla Legge n. 161/2014. Dal sito dell’Autorità
ES. DI USO DEI POTERI SANZIONATORI DELL’ANTITRUST A TUTELA DEL CONSUMATORE IL 3. VIII. 2017 L’Autorità ha dato notizia di aver sanzionato Trenitalia S. p. a. per una pratica commerciale scorretta inerente il sistema telematico di ricerca e acquisto dei titoli di viaggio accessibile alla clientela sul sito aziendale, tramite le emettitrici self-service di stazione e la App Trenitalia per smartphone e tablet. A seguito di un complesso procedimento, l’Autorità ha, infatti, accertato che l’insieme di soluzioni di viaggio proposte a seguito di una ricerca su tali strumenti informatici omette numerose soluzioni con treni regionali (generalmente più economiche), pur trattandosi di alternative sostituibili a quelle invece mostrate, alterando in questo modo la scelta del consumatore. In particolare, la soluzione di viaggio che prevede un cambio e l’utilizzo di treni regionali non è mai inclusa nei risultati di ricerca e non è altrimenti rintracciabile (se non attraverso la specifica ricerca con l’opzione “Regionali” sul sito internet), laddove la partenza sia in prossimità di una soluzione che utilizza Frecce e Intercity (l’unica invece sempre mostrata) anche solo di pochi minuti più veloce. Trenitalia non ha in alcun modo informato i consumatori in merito a tale importante limitazione, ma ha anzi utilizzato, sul sito aziendale, la denominazione ingannevole “tutti i treni”. L’Autorità ha ritenuto tale pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ha irrogato a Trenitalia S. p. a. una sanzione di 5 milioni di euro, pari al massimo edittale. In considerazione dei rilevanti effetti della pratica sui consumatori l’Autorità ha, altresì, imposto al professionista, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, l’obbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa per informare i consumatori sul proprio sito internet, sull’App e sulle emettitrici self service presenti in stazione. L’Autorità si è avvalsa della preziosa collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza e ha tenuto conto del parere reso dall’ART (Autorità Regolazione Trasporti) oltre a quello di AGCOM sul mezzo di diffusione. (DAL SITO DELL’AUTORITA’)
ALTRE COMPETENZE DELL’AUTORITA’ ANTITRUST v CONFLITTO DI INTERESSI L’Antitrust presiede alla attuazione della legge 20 luglio 2004, n. 215 con la quale il Parlamento ha voluto assicurare che i titolari di cariche di Governo svolgano la loro attività nell’esclusivo interesse pubblico. L’obiettivo è evitare che Presidente del Consiglio, ministri e sottosegretari decidano in una situazione di conflitto di interessi perché un determinato atto di governo riguarda materie rispetto alle quali sono direttamente o indirettamente portatore di interessi privati che possono confliggere con interessi pubblici. Per raggiungere l’obiettivo la legge stabilisce, in via preventiva, una serie di incompatibilità tra incarichi di governo e altre funzioni. Esiste comunque sempre conflitto di interessi quando chi adotta un atto di governo o omette un atto dovuto compie quella scelta perché comporta un effetto specifico e preferenziale sulla sua sfera patrimoniale o su quella di un parente, con danno per l’interesse pubblico. v SEGNALAZIONI L’Antitrust può segnalare al Governo, al Parlamento, alle Regioni e agli Enti locali i provvedimenti normativi e amministrativi già vigenti, o in via di formazione, che introducono restrizioni della concorrenza. v RELAZIONI AL GOVERNO E LEGGE ANNUALE SULLA CONCORRENZA A partire dal 2010 l’Autorità, nella relazione annuale inviata alla Presidenza del Consiglio, indica tutte le leggi che impediscono la competizione e che vanno dunque eliminate o riformate. Il Governo presenta alle Camere un disegno di legge, la legge annuale della concorrenza, con il quale vengono recepite le indicazioni dell’Antitrust, eventualmente indicando i settori nei quali ha deciso di non dare seguito alle sue osservazioni. La prima legge annuale sulla concorrenza è stata approvata nell’agosto del 2017. v POTERI DI IMPUGNAZIONE, RAPPRESENTANZA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO L’articolo 21 -bis della legge 287/90, introdotto nel 2012, ha anche attribuito all’Autorità la legittimazione a impugnare gli atti della pubblica amministrazione che determinano distorsioni della concorrenza. Il potere di advocacy dell’Autorità è stato sostanzialmente rafforzato nell’ambito della normativa sulle liberalizzazioni dei mercati, volta a dare maggiore voce alla concorrenza nel sistema regolatorio nazionale [in particolare l’art. 34 del d. l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 201/2011, nonché l’art. 1 del d. l. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012].
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