Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
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Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 10 - 11 Giugno 2013 LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Sala del Consiglio Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Via del Collegio Romano, 27 - ROMA Colombo CONTI Ermanno LAGANA’ Mara MARINCIONI FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE D. Lgs n. 81/08: nuovo e responsabile impegno per la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Potenziamento di informazione e formazione come strumenti della prevenzione.
INFORMAZIONE Trasferimento, mirato a tutti i soggetti interessati, di notizie e contenuti di carattere comportamentale, procedurale, concettuale, in diverse aree tematiche. Il fine è di attivare processi di prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie.
STRUMENTI INFORMATIVI materiali a stampa (guide, opuscoli, volantini, ecc); Ø visivi (cartelli, manifesti, ecc); Ø audiovisivi (diapositive con commento audio, filmati, ecc); Ø informatici (CD Rom, programmi di autoistruzione ecc) e telematici (banche dati, internet, ecc). Ø
FORMAZIONE Processo di sviluppo dell’individuo che si attua attraverso tre componenti principali: Ø il sapere (conoscenze); Ø il saper fare (capacità); Ø il saper essere (atteggiamenti).
IL PROCESSO FORMATIVO 1. 2. 3. 4. Si attua in quattro fasi: analisi dei bisogni (professionali – formativi); progettazione (programmazione didattica); realizzazione (produzione materiale, gestione corso); valutazione (efficacia – efficienza).
METODOLOGIA DELLA FORMAZIONE Ø Aspetti metodologici e contenuti debbono essere tarati in base alla tipologia di utenza. Ø Adeguata valutazione, in itinere e finale (verifica degli obiettivi raggiunti).
D. LGS 81 (ART. 2): LA FORMAZIONE “Processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”
I COMPITI DEL LAVORATORE Ø Acquisizione di competenze cognitive, operative e comportamentali; Ø il soggetto deve pensare ed agire in termini di sicurezza. S I CUREZZA
I COMPITI DELL’AZIENDA Formire percorsi formativi adeguati così che i lavoratori possano: Ø riconoscere e fronteggiare rischi e pericoli presenti nei vari ambiti lavorativi; Ø prevenire gli infortuni.
ADDESTRAMENTO “Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”. (D. Lgs 81/08)
D. LGS 626/94 Cambia radicalmente l’impostazione della legislazione precedente. Ruolo di primo piano all’informazione, alla formazione ed alla partecipazione.
L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE Ø Ø Si attua con diverse modalità: comunicazione efficace delle dinamiche; creando un sistema informativo integrato nazionale; promuovendo la partecipazione di tutti i soggetti del sistema a sostegno delle imprese; promuovendo la salute nei luoghi di lavoro e nel territorio.
MISURE GENERALI DI TUTELA Informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Ø istruzioni adeguate ai lavoratori; Ø partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Ø
INFORMAZIONI AI LAVORATORI Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: Ø sui rischi connessi alla attività della impresa; Ø su procedure di primo soccorso, antincendio, evacuazione; Ø sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI RAPPRESENTANTI Devono ricevere formazione riguardo: Ø concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; Ø rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
OCCASIONE DI FORMAZIONE Nel momento della costituzione del rapporto di lavoro; Ø del trasferimento o cambiamento di mansioni; Ø della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Ø
RIPETERE LA FORMAZIONE La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
FORMAZIONE SPECIFICA Devono ricevere adeguata formazione: Ø i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio; Ø di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Ø Ha diritto ad una formazione particolare concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
FORMAZIONE DI LAVORATORI IMMIGRATI Nel caso di lavoratori immigrati la formazione avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori FINE Contenuti e testi aggiornati a Giugno 2013 e tratti da: Conti, C. , Laganà, E. , Marincioni, M. , “L'ora di sicurezza: introduzione e finalità del D. lgs 81/08”, Kit multimediale per le scuole secondarie superiori, ISFOL, 2010.
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