Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
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Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 10 - 11 Giugno 2013 LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Sala del Consiglio Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Via del Collegio Romano, 27 - ROMA Colombo CONTI Ermanno LAGANA’ Mara MARINCIONI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) Sono “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. (D. Lgs. 81/08 art. 74)
OBBLIGO D’USO “I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”. (D. Lgs. 81/08 art. 75)
REQUISITI DEI DPI Essere conformi alle norme di cui al D. Lgs 475/92; essere adeguati ai rischi da prevenire; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; Ø tenere conto delle esigenze ergonomiche. Ø Ø Ø
REQUISITI DI SICUREZZA I requisiti di sicurezza sono articolati in tre gruppi: generali per tutti i DPI (es. i materiali impiegati per realizzarli devono essere adeguati); Ø addizionali comuni ad alcune classi di DPI (es. DPI per la faccia, per gli occhi, ecc); Ø addizionali specifici per particolari rischi (es. impatti meccanici, calore e/o fuoco, scosse elettriche). Ø
DPI: 1 a CATEGORIA Ø DPI di semplice progettazione, destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Ø Il fabbricatore deve fornire etichetta o foglio illustrativo e la dichiarazione di conformità.
DPI: 2 a CATEGORIA Ø DPI che non rientrano nelle altre due categorie. Ø Il fabbricatore deve fornire etichetta o foglio illustrativo. ISTRUZIONI D’USO
Ø DPI di complessa progettazione, destinati a salvaguardare le persone dai rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Ø Sono necessari la certificazione del prodotto, il sistema di qualità secondo la direttiva 89/686/CEE, l’etichetta o il foglio illustrativo.
DPI PER LA TESTA Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie); Ø copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera); Ø copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc, in tessuto rivestito, ecc). Ø
DPI PER L’UDITO Ø Ø Ø Palline e tappi per le orecchie; caschi (comprendenti l’apparato auricolare); cuscinetti adattabili ai caschi di protezione; cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza; dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.
DPI PER OCCHI E VISO Occhiali a stanghette; occhiali a maschera; occhiali di protezione contro i raggi X, raggi laser, radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili; Ø schermi facciali; Ø maschere e caschi per la saldatura ad arco. Ø Ø Ø
DPI PER LE VIE RESPIRATORIE Ø Ø Ø Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive; apparecchi isolanti a presa d’aria; apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile; apparecchi e attrezzature per sommozzatori; scafandri per sommozzatori.
DPI PER MANI, TRONCO E BRACCIA Ø Ø Ø Ø Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche; guanti a sacco; ditali; manicotti; fasce di protezione dei polsi; guanti a mezze dita; manopole.
DPI PER PIEDI E GAMBE Ø Ø Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza; Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido. È opportuno non andare mai a piedi nudi neanche negli spogliatoi e le scarpe devono essere robuste, con tacchi bassi e suole non sdrucciolevoli.
ATTREZZATURA DI PROTEZIONE ANTICADUTA Cintura in vita: sistema di posizionamento sul lavoro destinato a trattenere l’operaio; Ø imbracatura per il corpo: coadiuva la cintura in vita; Ø cordini di posizionamento: dispositivo di ancoraggio in posizione fissa; Ø assorbitore di energia: è un ammortizzatore elastico. Ø
ABITI PER UOMO Ø La tuta deve essere di tessuto difficilmente incendiabile e liscia; Ø gli abiti devono essere sempre puliti; Ø le varie aperture devono essere dotate di chiusure lampo.
ABITI PER DONNA Ø Le lavoratrici possono portare sia pantaloni che gonne; Ø non ci devono essere parti svolazzanti che possano impigliarsi; Ø sono consigliati tacchi bassi.
IL DATORE DI LAVORO Ø Individua le caratteristiche necessarie dei DPI affinché questi siano adeguati ai rischi; Ø aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
I LAVORATORI Ø Hanno l’obbligo di sottoporsi al programma di formazione; Ø hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; Ø segnalano immediatamente qualsiasi inconveniente da essi rilevato nei DPI.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori FINE Contenuti e testi aggiornati a Giugno 2013 e tratti da: Conti, C. , Laganà, E. , Marincioni, M. , “L'ora di sicurezza: introduzione e finalità del D. lgs 81/08”, Kit multimediale per le scuole secondarie superiori, ISFOL, 2010.
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