ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO : ACCERTAMENTO CON ADESIONE , AUTOTUTELA E ACQUIESCENZA Prof. Andrea Poddighe
AUTOTUTELA ART. 2 QUATER D. LGS. 546/94 DM 37/1997 Potere-dovere dell’Amministrazione Finanziaria di annullare, revocare o sospendere un proprio atto, ritenendolo illegittimo o infondato o possibilmente tale. Art. 1 DM 37/1997 Art. 2 L’autotutela è esercitata autonomamente dall’ufficio, anche se può essere stimolata dal contribuente o dal garante del contribuente Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende. Comma 1: L'Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro: errore di persona, evidente errore logico o di calcolo, errore sul presupposto dell’imposta […] errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione. Comma 2: Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.
CARATTERISTICHE DELL ’ISTITUTO È uno strumento previsto nel precipuo interesse della P. A. Non è previsto alcun limite temporale Può essere parziale, totale, sostitutiva e può riguardare ogni tipo di vizio dell’atto e perfino lo sgravio di ruoli Può essere chiesto anche all’agente della riscossione
ACCERTAMENTO CON ADESIONE D. LGS. 218/97 E’ un istituto che consente al contribuente di definire una controversia avente ad oggetto una pretesa impositiva, in contraddittorio con l’ufficio, raggiungendo un «accordo» che eviti il ricorso al giudice tributario. L’ISTITUTO PUÒ ESSERE ATTIVATO ANTERIORMENTE ALL’IMPUGNAZIONE DELL’ATTO
TRIBUTI «DEFINIBILI » 1. Sono definibili gli atti impositivi di ogni tipologia di tributo, inclusi IRAP e IVA; 2. Sono definibili anche i tributi locali se è previsto dal regolamento comunale; 3. Gli atti aventi ad oggetto la sola irrogazione di sanzioni, la liquidazione automatizzata e il controllo formale, non sono definibili in adesione.
EFFETTI PREMIALI DELL ’ADESIONE RIDUZIONE DELLE SANZIONI A 1/3 DEL MINIMO
AVVIO DELLA PROCEDURA SU INVITO DELL’UFFICIO SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE (CONSEGNATA DIRETTAMENTE O SPEDITA CON RACC. AR )FATTA ANCHE A SEGUITO DI ACCESSI ISPEZIONI E VERIFICHE
SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L’IMPUGNAZIONE Con la presentazione dell’istanza di adesione il termine entro cui impugnare l’atto è sospeso per 90 giorni. Detto periodo è cumulabile con la sospensione feriale dei termini.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Ai sensi del comma 5 dell’art. 2 del D. Lgs. 218/97, l’adesione ha effetto anche sui contributi previdenziali e assistenziali determinati nella dichiarazione dei redditi. Su tali contributi non sono dovuti sanzioni e interessi.
L’adesione si perfeziona col versamento delle somme dovute in base all’atto di adesione Entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione In un’unica soluzione In un massimo di 8 rate trimestrali (o 16 se le somme > € 50. 000)
MANCATO PAGAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE O DELLA PRIMA RATA L’adesione non si perfeziona L’AVVISO DI ACCERTAMENTO ORIGINARIO ESPLICA I SUOI EFFETTI (SE È DECORSO IL TERMINE PER IMPUGNARE NON È PIÙ MODIFICABILE, SALVO L’AUTOTUTELA)
MANCATO PAGAMENTO DI UNA RATA SUCCESSIVA ALLE PRIME decadenza dal beneficio della rateazione iscrizione a ruolo degli importi residui per imposta, sanzioni e interessi sanzione del 30% aumentata del 50% è tuttavia possibile il ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva
ACQUIESCENZA E’ un istituto che consente al contribuente di godere del beneficio della riduzione delle sanzioni ad 1/3, in caso di rinuncia all’impugnazione e alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, nonché di pagamento delle somme pretese entro il termine per la presentazione del ricorso.
ACQUIESCENZA VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE In UN’UNICA SOLUZIONE IN UN MASSIMO DI 8 RATE TRIMESTRALI (O 16 SE LE SOMME > € 50. 000)
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Come per l’adesione, acquiescenza ha effetto anche sui contributi previdenziali e assistenziali determinati nella dichiarazione dei redditi. SU TALI CONTRIBUTI NON SONO DOVUTI SANZIONI E INTERESSI
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI ARTT. 16 E 17 D. LGS. 472/97 Versamento delle somme dovute La definizione si perfeziona per il fatto concludente del versamento delle somme dovute. Non è prevista la possibilità di pagamento rateale
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI È un istituto che consente al contribuente di definire in maniera agevolata solo l’atto di irrogazione delle sanzioni (atto che può essere autonomo o inserito in un atto di accertamento). Comporta la rinuncia all’impugnazione del solo atto di irrogazione delle sanzioni (non è quindi preclusa l’impugnazione, o la procedura di accertamento con adesione, limitatamente al tributo).
MISURA DELL ’AGEVOLAZIONE E TERMINI LE SANZIONI SONO RIDOTTE A 1/3 Devono essere pagate entro il termine di proposizione del ricorso (è applicabile la sospensione feriale dei termini).
NON SONO DEFINIBILI LE SANZIONI RELATIVE AGLI OMESSI VERSAMENTI RELATIVE ALLE COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI
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