Introduzione al diritto commerciale italiano Nascita del diritto

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Introduzione al diritto commerciale italiano

Introduzione al diritto commerciale italiano

Nascita del diritto commerciale • Il campo del diritto commerciale si è conformato di

Nascita del diritto commerciale • Il campo del diritto commerciale si è conformato di pari passo con la storia delle istituzioni economiche, politiche e sociali. • Albori del secondo millennio: diritto romano-giustinianeo, diritto canonico, diritto straniero (derivante dalle migrazioni dei popoli post caduta impero romano) • Istituzioni economiche: sfruttamento estensivo fattore terra, ruolo marginale delle attività di manifatture e di intermediazione • Istituzioni politiche autoritarie e parcellizzate: feudalesimo • Inizio secondo millennio: forte crescita demografica, con esuberanza forza lavoro, fenomeni migratori, abbandono delle campagne e sviluppo dei centri urbani: i comuni

Civiltà comunale • Progressiva trasformazione di economia immobiliare in economia mobiliare fondata sul commercio,

Civiltà comunale • Progressiva trasformazione di economia immobiliare in economia mobiliare fondata sul commercio, intermediazione nella circolazione di merci, derrate e manufatti • Primato economico, sociale e politico del commerciante • Diritto commerciale come prodotto di nuove istituzioni economiche e del nuovo ceto emergente: i mercanti

Fonti del diritto commerciale medioevale • Consuetudine mercantile • Giurisprudenza consolare • Statuti delle

Fonti del diritto commerciale medioevale • Consuetudine mercantile • Giurisprudenza consolare • Statuti delle corporazioni e dei comuni

Contenuto normativo • Sufficienza del mero accordo a vincolare le parti • Processo di

Contenuto normativo • Sufficienza del mero accordo a vincolare le parti • Processo di superamento delle formalità provenienti dal diritto romano e origine del principio consensualistico • Superamento del regime di derivatività degli acquisti • Applicazione della regola di derivazione germanica tendente a risolvere la titolarità nell’appartenenza: origini del principio accolto nell’età delle codificazioni (en fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279 code civil 1804) • Contratto di cambio (preordinato a cambiare monete e a trasferirle) documentato per iscritto (litera cambi), negoziabilità del documento, nascita mercato finanziario (finanza deriva dal francese finer: pagare a termine)

Contenuto normativo • Disciplina attività mercantile, complesso di norme da applicarsi a chi si

Contenuto normativo • Disciplina attività mercantile, complesso di norme da applicarsi a chi si dedica stabilmente all’intermediazione • Norme sulla contabilità, sui mezzi organizzati per l’esercizio della mercatura (sull’azienda), su identificazione dei prodotti • Norme sulla condizione del mercante non più in grado di far fronte agli impegni assunti perché decotto. Nascita del fallimento. • Il principio par condicio erede degli statuti medioevali e rinascimentali come regola di tutela dei creditori del mercante • Origine del termine Bancarotta: rottura del banco

Contenuto normativo • Età comunale, prototipi normativi delle società • Proseguimento dell’attività del padre

Contenuto normativo • Età comunale, prototipi normativi delle società • Proseguimento dell’attività del padre da parte dei figli • Esigenza di regolare i rapporti tra i figli e tra questi ed i terzi • Compagnia (cum-panis), ossia comunanza di mensa, funzione economico-familiare del regime, oppure collegantia, antesignani della società in nome collettivo (collettivo è il nome civile dei membri della stessa famiglia) • Nascita della commenda: eludere il divieto canonistico dell’usura, si presenta come societaria un’operazione creditizia

Diritto commerciale e formazione degli stati nazionali • Scoperta dell’America (1492): si apre secondo

Diritto commerciale e formazione degli stati nazionali • Scoperta dell’America (1492): si apre secondo periodo che si chiude con la rivoluzione francese (1789) • Formazione stati nazionali e nascita delle monarchie assolute • Integrazione nell’amministrazione statale delle corporazioni • Consolidamento dei testi scritti quali atti sovrani • Il diritto dei mercanti diventa eteronomo, strumento di politica economica centralizzata, anticompetitiva e protezionistica: il c. d. mercantilismo

Ordonnance générale del commerce (1673) • Condizioni normative per esercitare il commercio • Norme

Ordonnance générale del commerce (1673) • Condizioni normative per esercitare il commercio • Norme in tema di società (tipi societari: société générale, société en commandite, société anonyme differente da quella moderna, più simile all’associazione in partecipazione) • Norme in tema di crisi del mercante • Titoli di credito (cambiale)

Origini della società anonima (società per azioni) • Prototipo di società per azioni: istituzioni

Origini della società anonima (società per azioni) • Prototipo di società per azioni: istituzioni mercantili costituite a partire dai primi anni del secolo XVII in Olanda e in Inghilterra • 1602: data di nascita della Compagnia delle Indie Orientali • Funzione: colonizzazione dei territori d’oltremare, attraverso investimenti produttivi finanziati dal risparmio anonimo • Nascita dell’idea del frazionamento in parti eguali di un’operazione d investimento collettivo e della documentazione in titoli circolanti • Istituti di diritto singolare, erette da un atto concessorio sovrano (octroi)

Successiva evoluzione • Lento slittamento dal diritto singolare al diritto commerciale attraverso la prassi

Successiva evoluzione • Lento slittamento dal diritto singolare al diritto commerciale attraverso la prassi statutaria • Codice di commercio francese del 1807: previsione del tipo societario della société anonyme, accanto alla société en nom collectif ed alla société en commandite, quale codice organizzativo capace di realizzare modalità di provvista del capitale di rischio tramite ricorso ad anonimi investitori

Diritto commerciale dell’età delle codificazioni • Rivoluzione francese. Legge rivoluzionaria del 1791: l’industria ed

Diritto commerciale dell’età delle codificazioni • Rivoluzione francese. Legge rivoluzionaria del 1791: l’industria ed il commercio sono liberi nei limiti delle leggi di polizia • Ribaltamento della costituzione economica: da un principio di divieto di generale al mercato ad un principio di generale libertà • Esigenza di indentificare i destinatari del diritto commerciale, sia processuale (in conseguenza della presenza dei Tribunali di commercio), sia sostanziale

Code de commerce del 1807 • Code de commerce del 1807: nuova fattispecie, l’acte

Code de commerce del 1807 • Code de commerce del 1807: nuova fattispecie, l’acte de commerce, da intendersi come vera e propria attività • presupposto di applicazione di regole speciali a chi di fatto esercitava per professione abituale l’esercizio degli atti di commercio • 632 code de commerce: a) l’acquisto di derrate e di merci per rivenderle, anche dopo averle lavorate o darle in locazione; b) ogni entreprise di produzione di beni o di servizi • il diritto commerciale della codificazione napoleonica risente del primato del commercio sulla manifattura • Il diritto commerciale post rivoluzionario è sistema oggettivo, da contrapporti al sistema soggettivo.

Codici di commercio italiani • Codificazione napoleonica ereditata da gran parte degli stati italiani

Codici di commercio italiani • Codificazione napoleonica ereditata da gran parte degli stati italiani pre-unitari • Codice civile e codice di commercio del 1865, quest’ultimo sostituito dal codice di commercio del 1882, in vigore sino al 1942 (codice civile unitario) • duplicità di codici, separatezza normativa delle leggi quanto a: a) gerarchia dei fatti di produzione normativa (fonti), b) regime generale delle obbligazioni, c) tipologia dei contratti • Problematiche derivanti dalla separatezza: in ogni lite si innestava una questione sul diritto applicabile

Atto di commercio • Il codice non definisce l’atto di commercio, predispone all’art. 3

Atto di commercio • Il codice non definisce l’atto di commercio, predispone all’art. 3 una lista di atti di commercio, dalla quale può ricavarsi per via interpretativa una nozione unitaria di atto di commercio, con esclusione degli atti del proprietario e del coltivatore del fondo (art. 5 codice commercio 1882) • A) Atti di intermediazione nella circolazione dei beni • B) Imprese, manifatture, somministrazioni, fabbriche o costruzioni, tipografiche spettacoli pubblici, trasporti di persone o di cosa per terra e per acqua, commissioni, agenzie e d’affari, produzioni di beni e servizi mediante stabile organizzazione di mezzi e di persone • C) Altre classi: operazioni bancarie, assicurative, mediazione in affari commerciali, depositi nei magazzini generali per causa di commercio. • D) Altri atti detti assoluti, quali la cambiale e operazioni attinenti alla navigazione marittima, assoluti perché la loro funzione era indipendente dall’essere tali atti strumenti o risultato di produzione di beni e servizi.

Individuazione dei destinatari delle regole (statuto del commerciante) • Art. 8: sono commercianti coloro

Individuazione dei destinatari delle regole (statuto del commerciante) • Art. 8: sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale. sono commercianti anche le società commerciali • art. 4 cod. comm. : la qualità di commerciante dilatava l’area dei contratti e obbligazioni soggette al diritto commerciale • Art. 54: il diritto commerciale si applicava tanto alla parte commerciante quanto al suo cliente. • Il diritto civile invece occupava area ridotta e marginale per quanto concerne contratti e obbligazioni. Quello dello scambio non intermediato, dell’agricoltura, artigianato.

Unificazione dei codici • Espansione diritto commerciale e marginalizzazione del diritto civile • Unificazione

Unificazione dei codici • Espansione diritto commerciale e marginalizzazione del diritto civile • Unificazione del diritto delle obbligazioni propugnata dalla dottrina • “Dalla nascita alla tomba, pel corteo battesimale, per la festa di nozze, per le onoranze dei morti è sempre il codice di commercio che ormai governa l’atto del cittadino che contrae con un’impresa mercantile” (Cesare Vivante) • Crescente industrializzazione e proliferazione dei rapporti tra commercianti e non commercianti, rapporti retti dal diritto commerciale in virtù del regime dei c. d. atti misti. • Politica economica del governo fascista: progetto ideologico di risolvere il conflitto di classi: Carta del Lavoro del 1927

Progetti di riforma del codice di commercio • progetto di riforma del codice di

Progetti di riforma del codice di commercio • progetto di riforma del codice di commercio predisposto alla fine degli anni 30 da commissione presieduta da Alberto Asquini : i codici civile e commerciale sarebbero rimasti in vigore come testi organici distinti del diritto privato comune. • il codice di commercio avrebbe disciplinato la produzione professionale individuale e collettiva di beni e servizi, ossia lo statuto dell’imprenditore, mentre un diritto delle obbligazioni comune a industriali commercianti e consumatori sarebbe stato contenuto nel codice civile. • Abbandono del progetto e refusione del progetto del codice di commercio Asquini nel libro V del Lavoro del codice civile del ‘ 42

Codice civile del 1942 • Innovazione del linguaggio: il termine impresa usato per designare

Codice civile del 1942 • Innovazione del linguaggio: il termine impresa usato per designare tanto l’organizzazione di chi produce (industriale), tanto quella di chi si interpone nello scambio (commerciante) • Il commerciante in senso proprio non c’è più. Ha preso il suo posto l’imprenditore. Il primato economico e sociale non è più come ai tempi dei comuni italiani del mercante, ma dell’industriale • L’impresa del codice civile del ’ 42 è sempre professionale • L’impresa del codice civile del ’ 42 è nozione coestensiva di ogni iniziativa professionale di produzione o di scambio di beni o di servizi anche se organizzativamente piccola ed anche se i beni ed i servizi appartengono all’agricoltura

Imprenditore: nozione • È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della

Imprenditore: nozione • È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi]. • Distinzione basata sul criterio dimensionale: piccolo imprenditore (art. 2083 c. c. ) e imprenditori medio-grandi • Distinzione basata sul criterio della natura dell’attività: imprenditore agricolo (art. 2135 c. c. ) e imprenditori commerciali (art. 2195 c. c. ) • La disciplina maggiormente precettiva si applica alle attività commerciali medio grandi (c. d. statuto dell’imprenditore commerciale), che riguarda 1) la capacità; 2) la pubblicità; 3) la contabilità; 4) la rappresentanza; 5) il dissesto (stato di insolvenza).

Oltre lo statuto dell’impresa • Applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale agli imprenditori commerciali non

Oltre lo statuto dell’impresa • Applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale agli imprenditori commerciali non piccoli • Cambiamenti successivi legati all’evoluzione del diritto fallimentare • Regio decreto 267/42: disciplina del fallimento correlata con il diritto penale (il termine bancarotta è utilizzato per indicare i reati) • Cambiamenti successivi: a partire degli ann ‘ 70, cambio di prospettiva con la disciplina dell’amministrazione straordinaria • Successiva riforma fallimentare: venir meno dell’equazione decoctor, ergo fraudator • Autonoma nozione di piccolo imprenditore ai fini della legge fallimentare

Modifiche legate al processo di integrazione europea • a) la concorrenza nella produzione, che

Modifiche legate al processo di integrazione europea • a) la concorrenza nella produzione, che assurge a principio fondante della nuova costituzione economica europea; Legge 287/90 per la tutela della concorrenza e del mercato • b) la contrattazione tra produttori e consumatori: moltiplicazione di regole che regolano forme e contenuto dei contratti tra produttori e consumatori. il capo XIV bis inserito nel libro IV del codice civile e dedicato ai contratti del consumatore e poi trasfuso in un testo unico il c. d. codice del consumo • regole che trovano applicazione a presindere dal mancata integrazione della fattispecie impresa

Descrizione fattispecie impresa • AL’art. 2082 c. c. sembra definire l’imprenditore, ma in realtà

Descrizione fattispecie impresa • AL’art. 2082 c. c. sembra definire l’imprenditore, ma in realtà descrive un comportamento: esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi • impresa come comportamento, vuol dire chi tiene quel comportamento è imprenditore • In sintesi: l’art. 2082 c. c. definisce l’impresa descrivendo in comportamento, non colui che si comporta. • Comportamento suscettibile di essere scomposto in pluralità di segmenti comportamentali unitariamente pensabili in funzione di un risultato

Servizi resi dai professionisti intellettuali • art. 2238 c. c. • a) le norme

Servizi resi dai professionisti intellettuali • art. 2238 c. c. • a) le norme sull’impresa non si applicano al professionista intellettuale neanche qualora si avvalga di mezzi o ausiliari; • b) il diritto dell’impresa si applica quando l‘attività professionale costituisce elemento di attività organizzata in forma d’impresa • Giustificazioni sistematiche: 1) o l’attività libero-professionale è altro dall’attività imprenditoriale ovvero 2) le attività libero professionali sono esonerate dallo statuto ratione imperi cioè per scelta che si legittima nella prospettiva dell’autorità del legislatore.

Caratteristiche dell’impresa • attività professionale, organizzata, economica • Per professionalità, si intende un impegno

Caratteristiche dell’impresa • attività professionale, organizzata, economica • Per professionalità, si intende un impegno stabile nell’esercizio dell’attività • organizzazione è termine polivalente, evoca l’idea di ordine funzionale, insieme di relazioni tra cose o persone che serva al conseguimento di un certo risultato • Economica: è necessario lo scopo di lucro? Tesi prevalente: il riferimento all’economicità nell’art. 2082 c. c. ha il compito di subordinare la qualificazione all’accertamento dell’idoneità della politica dei prezzi dei beni ceduti e servizi prestati a remunerare i fattori della produzione, a ripristinare tramite i ricavi le risorse investite.

Liceità dell’impresa • Differenza di approccio con il diritto privato: il comportamento imprenditoriale è

Liceità dell’impresa • Differenza di approccio con il diritto privato: il comportamento imprenditoriale è un fatto • illiceità debole e illiceità forte • Successiva evoluzione: disaggregazione della disciplina: se una produzione è illecita in senso forte, troveranno applicazione quelle norme volte a tutelare gli interessi dei terzi purché non coinvolti nell’illiceità e non quelle poste a tutela dell’imprenditore

Articolazioni del modello di imprenditore in submodelli • dimensione organizzativa: piccoli imprenditori e imprenditori

Articolazioni del modello di imprenditore in submodelli • dimensione organizzativa: piccoli imprenditori e imprenditori mediograndi • natura attività, agricola e commerciale • Impresa civile?

Piccolo imprenditore • coltivatore diretto, artigiano e piccolo commerciante, clausola generale • Che tipo

Piccolo imprenditore • coltivatore diretto, artigiano e piccolo commerciante, clausola generale • Che tipo di prevalenza? Prevalenza del lavoro esecutivo personale rispetto al lavoro salariato, rispetto al capitale investito, ma anche rispetto all’organizzazione di tutti i fattori della produzione. Prevalenza qualitativa, non quantitativa • Problema del rapporto tra definizione piccolo imprenditore con definizione ricavabile dall’art. 1 legge fallimentare • introduzione di limiti quantitativi che identificano la categoria dei piccoli imprenditori commerciali esclusi dal fallimento

Impresa artigiana • Problema dell’impresa artigiana: è piccola impresa l’impresa che è qualificabile come

Impresa artigiana • Problema dell’impresa artigiana: è piccola impresa l’impresa che è qualificabile come impresa artigiana ais ensi della legge speciale? Natura artistica o usuale dei beni prodotti. • Legge 860/1956: l’impresa artigiana corrispondente ai requisiti previsti doveva considerarsi tale a tutti gli effetti di legge • Abrogazione della legge e sua sostituzione (art. 3 legge quadro artigianato 443/1985)? • Soluzione prevalente: un’impresa può essere artigiana ai fini della legislazione speciale ma non già ai fini della disapplicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale

Il problema dell’impresa civile • Possibilità che un’impresa sia qualificata come impresa, perché presenta

Il problema dell’impresa civile • Possibilità che un’impresa sia qualificata come impresa, perché presenta requisiti ex art. 2082 c. c. , ma non sia né commerciale né agricola, sia impresa civile, conseguente immunità dallo statuto dell’impresa commerciale. • Esegesi dell’aggettivo industriale • Significato dell’intermediazione: è commerciale l’attività di scambio non intermediaria • Interpretazione prevalente: forzatura nell’interpretazione letterale dei nn. 1 e 2 , se non coincidenza, equivalenza con locuzione finale art. 2082 c. c. , gli altri numeri come varianti specifiche di quelle contemplate nei nn. 1 e 2. • In sostanza il requisito dell’industrialità viene interpretato come attività non agricola. Il requisito della intermediazione come sinonimo di attività di scambio.

Impresa agricola • Doppio rischio dell’imprenditore, economico ed ambientale • Evoluzione della tecnica, produzioni

Impresa agricola • Doppio rischio dell’imprenditore, economico ed ambientale • Evoluzione della tecnica, produzioni svariate connesse ai servizi, anche turistici (es. agriturismo). • Movimento di pressione per modifica art. 2135 c. c. : nuova definizione a seguito del dlgs. 228/2001 • Riduzione spazio impresa commerciale. • Connessione soggettiva (ma v. il caso delle cooperative di imprenditori agricoli e dei loro consorzi quanto utilizzano prevalentemente prodotti dei soci, o forniscono prevalentemente beni o servizi diretti a cura e sviluppo del ciclo biologico) • Connessione oggettiva

Le società e le altre formazioni associative • Società: termine che nel linguaggio della

Le società e le altre formazioni associative • Società: termine che nel linguaggio della codificazione francese designa due distinte realtà giuridiche • codice civile del 1804: società civile quale contratto consensuale ad effetti obbligatori • Codice commercio del 1807: société generale, société en commandite (tradizione mercantile dei comuni italiani); société anonyme (tradizione risalente alle compagnie delle indie) • Società di commercio: condizione di enti

Ordinamento italiano: la società civile • Distinzione tra società civile e società di commercio

Ordinamento italiano: la società civile • Distinzione tra società civile e società di commercio • Codice civile del 1865: art. 1697: la società è un contratto di rilievo obbligatorio, col quale due o più persone convengono di mettere qualcosa in comune al fine di dividere il guadagno che ne potrà derivare. Due varianti: • a) le società di godimento, contratti preordinati a ripartire fra i soci i frutti di beni messi in comune; • b) le società di esercizio, contratti preordinati a ripartire tra i soci i proventi delle attività dei soci stessi ovvero i guadagni di una comune iniziativa

Società di commercio • Quando la comune iniziativa è mirata al compimento di atti

Società di commercio • Quando la comune iniziativa è mirata al compimento di atti di commercio, la società particolare di esercizio è qualificata come società di commercio • la società in nome collettivo, la società in accomandita e la società anonima (per quote o per azioni) • art. 76 codice di commercio: le società commerciali hanno per oggetto uno o più atti di commercio • Art. 77 codice di commercio: esse costituiscono rispetto ai terzi enti collettivi distinti dalle persone dei soci

Unificazione dei codici • fenomeno di commercializzazione del diritto privato • estensione del regime

Unificazione dei codici • fenomeno di commercializzazione del diritto privato • estensione del regime proprio delle società di commercio ad altre formazioni associative che nel vigore del codice di commercio 1882 non si sarebbero potute qualificare come società commerciali • Predisposizione di tipo sociale, società semplice (art. 2351 ss. cc. ) che non può avere oggetto commerciale • Società commerciali: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata. • Ulteriore sviluppo della commercializzazione. Altre formazioni associative sono state entificate, come associazioni del primo libro del codice civile, formazioni mutualistiche, consorzi • Ogniqualvolta si programmi l’esercizio in comune di un’attività economica o meno in funzione di un risultato, la formazione associativa è entificata (Spada)

Evoluzione successiva • Legislazione più recente: entificazione accordata a iniziative individuali, le società unipersonali

Evoluzione successiva • Legislazione più recente: entificazione accordata a iniziative individuali, le società unipersonali • Generalizzazione dell’entificazione a tutte le iniziative collettive • il godimento collettivo è estraneo al fenomeno della società, ma governato dalle regole della comunione • Reti d’impresa con attività esterne, che in base a legislazione speciale possono o meno essere dotati di soggettività giuridica,

Tipologia funzionale delle formazioni associative • Perché ci si associa? • Basta che due

Tipologia funzionale delle formazioni associative • Perché ci si associa? • Basta che due o più figure soggettive programmino l’esercizio di qualsivoglia attività perché alla comune iniziativa corrisponda l’emersione di un ente • La disciplina della comune iniziativa varia in ragione del risultato perseguito • Società, associazione, consorzio come varianti dell’iniziativa comune suscettibili di essere l’una rispetto all’altra isolata e distinta tenendo conto del i) risultato, ossia della valenza economica o meno del risultato; ii) della sua destinazione

Varianti funzionali • A. Società, se il risultato programmato è l’utile di un’attività economica

Varianti funzionali • A. Società, se il risultato programmato è l’utile di un’attività economica e questo utile è destinato ad essere ripartito tra quanti hanno adottato l’iniziativa (art. 2247 c. c. ) • B. Se il risultato ha valenza economica ma consiste nell’agevolare attività di consumo, di lavoro o di produzione: associazione mutualistica o di consorzio: b 1) se il risultato consiste nel consentire agli associati di acquistare prodotti di consumo a condizioni più favorevoli di quelle che troverebbero sul mercato, di procurarsi abitazione alla quale non potrebbero accedere, di avere lavoro a condizioni che non troverebbero, associazione mutualistica; b 2), se il risultato consiste nel disciplinare o nell’integrare le competenze di più imprenditori o le fasi dei rispettivi cicli produttivi, beneficiando di economie di scala: consorzi; b 3) reti di impresa (programmi di collaborazione comune); c) ad ogni altro risultato, quale il perseguimento dello scopo ideale o altruistico: associazioni e governati dalle regole correlate

Impresa sociale (dlgs. 155/2006) • tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile

Impresa sociale (dlgs. 155/2006) • tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o scanbio di beni o servizi di utilità sociale • Assenza di scopo di lucro, inteso come divieto di autodestinazione dei risultati della gestione • Vincolo di indisponibilità sul patrimonio • In caso di utilizzo delle forme societarie, vistosa deroga al principio della lucratività delle società

Società tra professionisti (cenni) • Ammissibilità: società senza impresa? Confronto tra nozione società (attività

Società tra professionisti (cenni) • Ammissibilità: società senza impresa? Confronto tra nozione società (attività economica) con norme che regolano l’esercizio delle professioni intellettuali (art. 2232, carattere rigorosamente personale dell’attività del professionista) • L. n. 1939/1815, sugli studi di assistenza e consulenza. Art. 2: divieto di ogni forma di esercizio associato diversa da quella dell’art. 1, in particolare divieto di società • Giurisprudenza: Nullità della società per violazione norma imperativa. • 1997: Abrogazione art. 2, ma mancata emanazione di regolamento sulle società tra professionisti • 2001: emanazione disciplina su società tra avvocati • 2006: d. l. 223/2006, che consente la costituzione di società di persone tra professionisti • l. 183/2011: abrogazione della legge 1815/1939, consentendo la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali secondo i modelli dai titoli V e VI del libro V del codice civile, ammettendo la partecipazione anche di soci non professionisti di minoranza (soci di capitale): tentativo di conciliare la personalità della prestazione con l’imputazione all’ente dell’attività svolta.

Organizzazione delle formazioni associative • Organizzazione: complesso delle regole che prescrivono come si decide

Organizzazione delle formazioni associative • Organizzazione: complesso delle regole che prescrivono come si decide e come si dichiara all’esterno. • Massimo grado di libertà per le associazioni, art. 36 c. c. • paradigma societario: contratto di società: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili • limitata libertà organizzativa. Art. 2249 c. c. : i soci possono liberamente scegliere tra formule organizzative alternative (i tipi di società), inammissibliltà di società atipiche

Tipi di società • Società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società

Tipi di società • Società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice): scopo lucrativo • Società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata): scopo lucrativo • Società cooperative e di mutua assicurazione: scopo mutualistico

Ordinamento francese • Principi generali contenuti nel code civil. Art. 1832 Cide civil: La

Ordinamento francese • Principi generali contenuti nel code civil. Art. 1832 Cide civil: La socie te est institue e par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter a une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le be ne fice ou de profiter de l'e conomie qui pourra en re sulter. • Sociétés de personnes (société civile, société en nom collectif, société en commandite simple) • Sociétés de capitaux (société anonyme, société par actions simplifiée, socité commandite par actions, société à responsabilité limitée) • Société coopératives

Principio di tipicità • Spiegazione tradizionale: il contratto di società non rimane limitato, quanto

Principio di tipicità • Spiegazione tradizionale: il contratto di società non rimane limitato, quanto agli effetti, alle sole parti contraenti, atteso che l’organizzazione che ne consegue è destinata a svolgere attività economica nei confronti dei terzi. Deroga alla regola generale dell’atipicità del contratto (Graziani) • Dottrina successiva (Spada): a costituire numero chiuso sono i regimi della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali, i tipi di società sono da pensare come fattispecie • la società semplice e la società in nome collettivo non sono tipi, ma sono regole organizzative che si applicano laddove le parti non abbiano diversamente convenuto • Società semplice come regime residuale delle iniziative societarie non commerciali, la società in nome collettivo delle iniziative societarie commerciali

Altri criteri distintivi • Società di persone: soggetti di diritto, ma non dotate di

Altri criteri distintivi • Società di persone: soggetti di diritto, ma non dotate di personalità giuridica. Efficacia normativa dell’iscrizione nel registro delle imprese • Società di capitali: persone giuridiche, a partire dall’iscrizione dello statuto nel registro delle imprese (art. 2332 c. c. ). Efficacia costitutiva dell’iscrizione nel registro delle imprese • Società di persone: è necessario il consenso di tutti per modificare la composizione personale della compagine sociale, nuovo contratto • Società di capitali: per modificare compagine non è necessario consenso di tutti né nuovo contratto di società, basta la volontà di chi aliena e acquista

Differenza tra s. p. a. e s. r. l. • Impianto del codice civile

Differenza tra s. p. a. e s. r. l. • Impianto del codice civile del 1942: s. r. l. come piccola società per azioni, disciplina in gran parte coincidente con quella della s. p. a. , minimo di capitale sociale più basso, divieto di rappresentare le quote come azioni. Funzione: garantire il beneficio dell’autonomia patrimoniale perfetta alle imprese di più modeste dimensioni, formate da pochi membri, legati tra loro da rapporti di fiducia e soprattutto interessati alla gestione dell’impresa • dopo la riforma del 2003: s. p. a. : legge delega: complesso di norme modellate sul principio della rilevanza centrale dell’azione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio; s. r. l. : complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci. (Cprte cost. 481/2005) • Discrimen tra s. p. a. e s. r. l. : diverso ammontare del capitale sociale minimo, divieto di rappresentare le quote in azioni; divieto di offerta al pubblico delle quote (art. 2468 c. c. )

Organizzazione delle società • Funzione organizzativa del capitale sociale nominale nelle società di capitali.

Organizzazione delle società • Funzione organizzativa del capitale sociale nominale nelle società di capitali. . • …e nelle società di persone

Atto costitutivo di società • Sono contratti? • Contratto di scambio • Contratti con

Atto costitutivo di società • Sono contratti? • Contratto di scambio • Contratti con comunione di scopo • Contratti di organizzazione di futura attività • Modalità di costituzione non contrattuale delle società

Imputazione della disciplina dell’impresa • Criterio della spendita del nome. Disciplina del mandato senza

Imputazione della disciplina dell’impresa • Criterio della spendita del nome. Disciplina del mandato senza rappresentanza. Actio mandati contraria • Criterio alternativo del potere di direzione (reale interessato). Teoria dell’imprenditore occulto: art. 147 l. fall. • Teoria impresa fiancheggiatrice (giurisprudenza)

Inizio e fine dell’impresa • Inizio dell’impresa: effettivo inizio dell’esercizio dell’attività per le persone

Inizio e fine dell’impresa • Inizio dell’impresa: effettivo inizio dell’esercizio dell’attività per le persone fisiche • Inizio dell’impresa per le società: costituzione (lo svolgimento dell’attività è la ragione della loro costituzione). Critiche della dottrina • Inizio dell’esercizio dell’attività: atti di organizzazione e atti dell’organizzazione? • Fine dell’impresa come cessazione dell’impresa: art. 10 l. fall. (precedente versione). Disgregazione del complesso aziendale. Diversità di trattamento tra imprese individuali e collettive • Interventi della Corte costituzionale • Novella dell’art. 10 l. fall. Art. 2495, comma 2, c. c. Efficacia costitutiva della cancellazione per le società di capitali dichiarativa per le società di persone, valevole fino a prova contraria (continuazione dell’attività)

Bibliografia essenziale • G. F. Campobasso, Diritto commerciale. Diritto dell’impresa, a cura di M.

Bibliografia essenziale • G. F. Campobasso, Diritto commerciale. Diritto dell’impresa, a cura di M. Campobasso, 7° ed. , Torino, 2013. • G. F. Campobasso, Diritto commerciale. Diritto delle società, a cura di M. Campobasso, 9° ed. , Torino, 2015. • P. Ferro-Luzzi, I contratti associativi, Milano, 1971. • S. Gentile, L’applicazione del Code de commerce in Calabria e l’emersione di un interessante tassello inedito relativo alla Commissione di Murat del 1814, in www. historiaetius. it. • A. Graziani, Diritto delle società, 5° ed. , Napoli, 1963. • A. Jorio, in AA. VV. , Il nuovo diritto fallimentare, diretto da A. Jorio, coordinato da M. Fabiani, Bologna, 2006. • P. Spada, Codice civile e diritto commerciale, in Riv. dir. civ. , 2013, I, 331 ss. • P. Spada, Diritto commerciale, I, Parte generale, Padova, 2009.