Interventi possibili e prassi per la separazione buona
Interventi possibili e prassi per la separazione buona “La separazione buona” Criticità e scenari possibili Parma, 14 novembre 2018 Giovanni B. Camerini Neuropsichiatra infantile e Psichiatra Associazione Italiana Consulenti Psicoforensi (AICPF)
Le childhood adversities Childhood adversities capaci di avere una pesante influenza sullo stato di salute di minori e giovani adulti. FATTORI CRONICI DI STRESS: • perdita precoce (soprattutto entro i nove anni) di un genitore • separazione dei genitori specie conflitto a lungo termine • conflitto a lungo termine a sé stante • trascuratezza • scarsa educazione genitoriale • stato di salute mentale dei genitori • uso di droghe in famiglia ESPERIENZE TRAUMATICHE ACUTE: • abuso fisico, verbale e psicologico • violenza domestica assistita
Fattori che influenzano la qualità della vita di genitori e figli dopo la separazione (Cohen, 2002) Fattori SOGGETTIVI Fattori OGGETTIVI tipo di separazione Grado di conflitto tra ex partners modalità di affidamento dei figli Disponibilità alla collaborazione sesso e l’età dei membri della famiglia presenza di nuovi partner sostegno ricevuto da parenti o amici concezione della separazione che vige nell’ambiente familiare contesto socio-economico Rapporto e interazione tra i membri della famiglia Atteggiamento verso il cambiamento
Le ricerche • Baker e Verrocchio (2013) hanno rilevato in un’indagine svolta su 257 studenti di Chieti alti tassi di depressione, bassa autostima, abuso di alcol e stili di attaccamento disturbati nel gruppo di coloro che erano stati soggetti durante l’infanzia all’alienazione di un genitore legata a conflitti familiari conseguenti alla separazione e tali da coinvolgere i figli. • In un altro lavoro di Verrocchio e Baker del 2013 compiuto su 730 studenti di Chieti si rilevavano, tra i soggetti esposti a contrasti familiari ed a conflitti di lealta , importanti effetti dannosi sul loro funzionamento a lungo termine e sul benessere in eta adulta.
Le separazioni conflittuali sono diventate un vero e proprio problema di salute pubblica
Quali rimedi per l’aumento della conflittualità? • Promozione della soluzione stragiudiziale dei conflitti: • Regole: Piani genitoriali – Registro della bigenitorialità – Tempi di frequentazione standard • Rispetto delle decisioni dei tribunali
Quali percorsi alternativi al rito contenzioso? • Mediazione • Negoziazione assistita • Pratica collaborativa Perplessità sulla introduzione di nuove figure prive di una cornice giuridica ( coordinatore genitoriale)
REGOLE Piani genitoriali tribunale di Cititavecchia Istruzioni sul contenuto delle principali sezioni • • • Sezione Contatti settimanali: Si stabilisce un calendario settimanale dei contatti tra il figlio e i genitori, considerando tutti i giorni della settimana, compresi i weekend. Si specificano eventuali variazioni dell'organizzazione durante il periodo estivo. Vacanze: Si stabilisce un calendario specifico delle vacanze. Sezione Comunicazione Si determina in che modo avverra la comunicazione tra genitori e figli quando non sono insieme, specificandone giorni, tempi e strumenti. Si selezionano tutte le opzioni scelte. Sezione Scambio e Viaggi Si determinano le modalita in cui avverra la transizione del figlio da un genitore all'altro. Si selezionano tutte le opzioni scelte e compilano gli appositi spazi bianchi. Sezione Risoluzione delle controversie Stabilire le modalita di risoluzione delle possibili future controversie (es. Mediazione Familiare).
REGOLE L’affidamento materialmente condiviso • Internazionalmente si definisce joint physical custody o shared custody (affidamento materialmente condiviso) quella modalità di affidamento che, pragmaticamente, presuppone che almeno il 33% – o il 35%– Australia, USA – e del tempo totale sia trascorso dal minore col genitore less involved. • In Germania dal 1998, in California e in Canada il giudice deve motivare perché non concede tempi equipollenti ai genitori.
• L’affidamento materialmente condiviso si sta progressivamente affermando nel mondo (a tratti in modo “esplosivo”) e nessun Paese a oggi ha avuto ripensamenti (dalla Svezia si è diffuso alla Danimarca, al Belgio, alle regioni autonome del nord est della Spagna dove in pochi anni ha superato il 40% e, in misura minore a Francia e Olanda). • E’ inoltre comune in alcuni Stati degli USA, in Quebec e in Australia. • I risultati di questo tipo di affidamento (che può contemplare affidi paritetici mensili del tipo 15 notti versus 15 oppure 18 versus 12 ma non più sbilanciati del 20 -10) hanno evidenziato preziosi risultati sulla salute dei minori coinvolti.
Art. 337 -ter c. c. • “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”
La disciplina dei tempi di visita Ordine degli Psicologi – Consiglio Nazionale Dal verbale di audizione Commissione Giustizia Senato Roma, 8 novembre 2011 “Esistono diversi studi in ambito internazionale che hanno indagato sul reale beneficio dell’affidamento ad entrambi i genitori e in particolare delle modalità di frequentazione e dei modelli abitativi ad esso coerenti: la pariteticità delle responsabilità e la residenza alternata”.
Dal Protocollo di Milano: Ogni considerazione concernente il miglior affidamento e luogo di abitazione del minore deve essere fondata e sostenuta sulla base dalle ricerche scientifiche più aggiornate, che indicano che il minore sviluppa un legame di attaccamento verso entrambe le figure genitoriali e trae vantaggio, in termini evolutivi, dal mantenimento di una relazione continuativa ed equilibrata in termini di tempo e suddivisione degli impegni educativi con entrambi i genitori.
Dalle ricerche internazionali: • i bambini che vivono in joint custody mostrano un comportamento più adeguato alle norme scolastiche, un livello migliore di autostima ed una percezione di maggiore soddisfazione rispetto alle loro relazioni familiari (Bauserman, 2002); • il coinvolgimento paterno (inteso come tempo di coabitazione, impegno e responsabilità) ha influenze positive sullo sviluppo della prole migliorando lo sviluppo cognitivo, riducendo i problemi definiti di ordine “psicologico” nelle giovani donne, diminuendo la delinquenza giovanile e riducendo la frequenza di problemi connotati come “comportamentali” (Sarkadi et al. , 2008).
Wechselmodell: Psychologie – Recht – Praxis: Abwechselnde Kinderbetreuung durch Eltern nach Trennung und Scheidung Hildegunde Suenderhauf, Springer, 2013 • Selezionati gli unici 50 studi sulle modalità di affido nei minori pubblicati su riviste internazionali con meccanismo di revisione “peer in review” tra il 1977 e il 2014 e ne ha analizzato le conclusioni. Solo due studi (4%) hanno fornito risultati negativi per la custodia condivisa (joint custody), undici o non hanno mostrato influenze oppure hanno mostrato alcuni effetti negativi neutralizzati da altri positivi (gruppo di studi detto neutrale o misto). • Trentasette (74%) hanno prodotto inequivocabili risultati positivi per la custodia condivisa.
Revisione della letteratura scientifica (riviste accreditate 1985/2014), con 74 ricerche hanno paragonato i minori gestiti in modo semi - esclusivo con quelli gestiti in modo materialmente condiviso (dati: V. Vezzetti) • 71 studi hanno mostrato chiari benefici dell’affido materialmente condiviso per i minori: • drastica riduzione di childhood adversities, crollo della conflittualità genitoriale.
Il pernottamento Social Science and Parenting Plans for Young Children: A Consensus Report Richard A. Warshak, APA, 2014 • Revisione meta-analitica dei più autorevoli studi mondiali sul tema. • L’articolo conclude: “In generale i risultati degli studi rivisitati in questo documento sono favorevoli ai piani genitoriali che bilanciano il tempo dei piccoli bambini tra le due case nel modo più egualitario possibile. La ricerca sui pernottamenti presso i padri favorisce l’idea di permettere che i minori sotto i 4 anni siano curati alla notte da ognuno dei genitori piuttosto che spendere ogni notte nella stessa casa”.
La Risoluzione del Consiglio d’Europa N. 2079/15 invita gli Stati membri ad assicurare l’effettiva uguaglianza fra genitori nei confronti dei figli; eliminare dalla legislazione qualsiasi differenza fra genitori basandosi sul loro stato coniugale; promuovere la shared residence, definita nella relazione introduttiva 13870 “la forma di affido in cui i figli dopo la separazione genitoriale trascorrono tempi più o meno uguali presso il padre e la madre”.
DANNI DA MANCANZA DI STABILITÀ AFFETTIVA/RELAZIONALE superiori per frequenza e gravità rispetto a qualsiasi inconveniente logistico Dalle Linee guida del Tribunale di Brindisi – marzo 2017
Le diverse interpretazioni dell’”interesse” del minore • Il sig. M. P. e la sig. ra D. G. A. , entrambi residenti a Lecce, proponevano ricorso per separazione consensuale davanti al Tribunale di Lecce prevedendo altresì l’accordo, riguardante i figli minori, di affidamento condiviso paritario con mantenimento diretto (i bambini sarebbero stati una settimana con il padre, una settimana con la madre, ogni genitore avrebbe provveduto al mantenimento diretto dei bambini nei giorni di permanenza con ciascuno, escludendo la dazione di assegno mensile di mantenimento e con divisione delle spese straordinarie al 50%). • il Tribunale di Lecce rigettava l’omologa della separazione consensuale perché “rilevato che le condizioni indicate nel ricorso, inerenti le modalità di svolgimento del diritto di visita, laddove le parti hanno convenuto di alternare la permanenza dei minori presso la loro casa per un periodo di una settimana ciascuno, non risultano confacenti agli interessi dei minori poiché potenzialmente fonte di conflittualità all’interno del nucleo familiare e di incertezza abitativa dei figli che, al contrario, devono essere tutelati da una certa stabilità, soprattutto in un periodo difficile quale si appalesa quello successivo alla separazione dei genitori”.
• La Sezione promiscua della Corte d’Appello di Lecce ha accolto in toto il reclamo proposto dal signor P. M. e dalla signora D. G. A. affermando che “…in ordine al regime di affidamento dei figli, il criterio da seguire è sempre quello del superiore interesse del minore. L’affidamento condiviso, nella ratio della Legge n. 54 del 2006, costituisce innanzitutto una condivisione di responsabilità e doveri che i genitori non possono declinare giacchè l’affidamento condiviso è un diritto soggettivo del minore da collocare nell’ambito dei diritti indisponibili. • La collocazione paritaria dei figli dei reclamanti non sembra infatti al collegio pregiudizievole per i minori ed anzi appare piuttosto una scelta auspicabile perché meglio risponde agli interessi dei figli ed allo spirito della bigenitorialità della legge 54/2006 suddividendo in modo equilibrato le responsabilità. Nella specie l’assoluta mancanza allo stato di alcuna conflittualità tra i genitori giustifica, nell’esclusivo interesse dei minori, l’affido condiviso degli stessi ai genitori ed il collocamento alternato settimanale a rotazione annuale dei periodi presso gli stessi. A questo tipo di collocamento consegue naturalmente l’obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione per le spese di natura straordinaria che gravano sui genitori in parti uguali.
• La Società di Psicologia Giuridica (SPG) esprime preoccupazione per l’aumento delle separazioni ad alta conflittualità, per lo più derivante dal regime di frequentazione dei figli. Tali decisioni spesso determinano la perdita da parte degli stessi dei contatti con un genitore e sono divenute un serio problema di salute pubblica. L’alta conflittualità è stata ritenuta, tra l’altro, la causa determinante di uno stress cronico sui figli tale da produrre, anche a distanza di anni, gravi danni al loro sviluppo fisico e psichico.
• Si deve constatare come l’“affidamento condiviso” nel nostro Paese troppo spesso mantenga nei fatti solo l’appellativo. Tale regime infatti presupporrebbe come sua base essenziale una genitorialità realmente cooperativa e collaborativa, con una paritaria condivisione dei ruoli e delle responsabilità nel primario interesse dei figli minori. • Nelle decisioni dei Giudici si registrano tempi di frequentazione dei due genitori valutati in misura molto sbilanciata. • Le esperienze di altri Paesi stanno dimostrando poi che uno standard minimo di frequentazione dell’uno e dell’altro genitore riduce la conflittualità. Le ricerche stanno documentando, da un lato, i benefici di un affidamento concretamente condiviso e, dall’altro, i danni derivanti da un affidamento nella sostanza monogenitoriale. In Italia, purtroppo, resiste un assunto culturale storicamente datato che privilegia in generale la figura materna ritenendo pregiudizievole, per lo sviluppo cognitivo e affettivo del bambino, una frequentazione bilanciata con entrambi i caregiver. Ovviamente questo assunto non trova conferme nella letteratura scientifica attuale.
• Uno standard bilanciato nei tempi risulta inoltre un modello in grado di prevenire e contrastare il fenomeno in cui uno o più figli, attraverso comportamenti espliciti e/o impliciti di uno dei due genitori (e solitamente quello collocatario), possano essere indotti a rifiutare l’altro genitore. Tale situazione, definita dalla letteratura internazionale anche “alienazione parentale”, determina una disfunzione dei rapporti interpersonali intrafamiliari e configura sul piano giuridico una lesione dei diritti relazionali dei soggetti coinvolti, diritti fondamentali della persona riconosciuti, in più occasioni, dalle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
• La Società di Psicologia Giuridica auspica che anche nel nostro Paese si possa pervenire ad una regolamentazione sulle modalità di affidamento, ispirata al principio secondo cui ciascun genitore possa partecipare alla quotidianità dei figli. Auspica altresì che venga superata nelle prassi giudiziarie l’obsoleta distinzione tra genitore accudente e genitore ludico, per dare ai figli pari opportunità di stare assieme con l’uno e l’altro genitore, in ragione delle loro esigenze, all’interno di un modello di frequentazione mediamente paritetico. Padova, li 16 maggio 2018
Interesse del minore e regole (salvo diversi accordi tra i genitori) • Condivisione delle attività quotidiane secondo il loro “peso” e le rispettive disponibilità • Tempi: non meno di 1/3 non più di 2/3 (inclusi i pernottamenti) • > distanza w-e consecutivi, ponti, vacanze più lunghe con il genitore lontano • Età: collocazione prevalente se < 3 anni - autodeterminazione se > 14 anni
Separazioni altamente conflittuali, mobbing genitoriale e rispetto delle decisioni dei tribunali: come intervenire? Comportamenti più significativi: • indottrinamento circa i difetti e le mancanze dell’altro genitore ed estensione delle critiche alla famiglia allargata • sollecitazione di un’alleanza unita alla costruzione di un legame simbiotico • tentativo di sostituzione del genitore con il proprio/la propria partner • ostacolo alle visite • denunce infondate di molestie.
Quale “arsenale di buone pratiche”? (cfr. CEDU – rispetto art. 8) Utilizzazione della CTU: • Coordinamento CTU-Giudice • Disposizioni in corso di CTU Tutela inibitoria e coercizione indiretta: • Sanzioni amministrative • Tutela penale dei diritti relazionali Affievolimento delle responsabilità: • Affidamento al Servizio • Nomina di un curatore speciale Tempestività: • Agire per tempo prima che le reazioni del figlio si stabilizzino e si radichino (cfr. CEDU)
Buone Prassi Giudiziarie e Psicosociali in Favore della Bigenitorialità e di Contrasto all’Alienazione Parentale Premessa Le separazioni conflittuali rappresentano un fenomeno molto dannoso per la salute psicofisica sia dei genitori che dei figli minorenni e non di rado generano difficoltà relazionali tra figlio e genitori conseguenze a distanza anche gravi, in primis per i figli, costituendo una condizione di stress cronico. Pertanto si rendono necessarie valutazioni psicoforensi e modelli di intervento tempestivi ed efficaci, tali da consentire il rispetto delle decisioni dei tribunali e la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, attraverso un coordinamento tra autorità giudiziaria ed agenzie sociali e sociosanitarie, prevenendo così il consolidamento di situazioni pregiudizievoli per i minori coinvolti sino a configurarsi un vero e proprio problema di salute pubblica.
Trattamenti sanitari etero-indotti sui genitori Sulle prestazioni sanitarie etero-indotte, nello specifico sostegno psicologico e psicoterapia, si richiama l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui il presupposto indefettibile di ogni trattamento sanitario risiede nella scelta, libera e consapevole – salvo i casi di necessità e di incapacità di manifestare il proprio volere – della persona che a quel trattamento si sottopone, considerando la persona soggetto attivo e partecipe dei processi decisionali che lo riguardano per l’attuazione del diritto alla salute.
Grazie per l’attenzione giovanni. camerini 53@gmail. com www. giovannibattistacamerini. com
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