INSERIMENTO LAVORATIVO COOPERATIVE SOCIALI CENTRI DIURNI INSERIMENTO LAVORATIVO

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INSERIMENTO LAVORATIVO COOPERATIVE SOCIALI CENTRI DIURNI

INSERIMENTO LAVORATIVO COOPERATIVE SOCIALI CENTRI DIURNI

INSERIMENTO LAVORATIVO Per gli alunni che hanno adempiuto l’obbligo scolastico (2 anni di frequenza

INSERIMENTO LAVORATIVO Per gli alunni che hanno adempiuto l’obbligo scolastico (2 anni di frequenza di scuola secondaria di secondo grado o almeno 10 anni di frequenza della scuola a partire dalla prima classe della Scuola Primaria) la L. n° 68/99 prevede la possibilità dell’inserimento lavorativo che la legge stessa qualifica come diritto all’“inserimento lavorativo mirato” (art. 2). Tale diritto scatta però per quanti hanno ricevuto un accertamento di invalidità civile superiore al 45% se invalidi civili o superiore al 36% se invalidi del lavoro.

INSERIMENTO LAVORATIVO Esso consiste nella formulazione di una Diagnosi Funzionale delle capacità lavorative della

INSERIMENTO LAVORATIVO Esso consiste nella formulazione di una Diagnosi Funzionale delle capacità lavorative della persona con disabilità certificata, effettuata dall’equipe dell’ASL e finalizzata alla formulazione di un progetto d’inserimento lavorativo che cerchi di soddisfare il collocamento in un posto di lavoro corrispondente alle capacità individuali. La legge prevede l’obbligo di assunzione da parte delle imprese ed enti pubblici che abbiano più di 14 dipendenti secondo la seguente progressione:

INSERIMENTO LAVORATIVO • 1 posto riservato alle persone con disabilità per i datori di

INSERIMENTO LAVORATIVO • 1 posto riservato alle persone con disabilità per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (che può essere scelto direttamente dall’azienda tramite l’elenco contenuto nelle liste speciali gestite dagli uffici per l’impiego) • 2 posti riservati alle persone con disabilità per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti dei quali uno può essere scelto direttamente dall’impresa, mentre l’altro viene collocato secondo la graduatoria contenuta nelle liste speciali. • Il 7% riservato alle persone con disabilità per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti collocati secondo le graduatorie delle liste speciali senza possibilità di chiamata diretta. L’obbligo scatta per il datore di lavoro nel momento in cui dalla periodica dichiarazione che egli deve fare all’ufficio per l’impiego risultino “scoperture”, cioè che non siano coperti tutti i posti riservati a persone con disabilità.

INSERIMENTO LAVORATIVO Condizioni indispensabili per le persone con disabilità sono: 1. L’iscrizione della persona

INSERIMENTO LAVORATIVO Condizioni indispensabili per le persone con disabilità sono: 1. L’iscrizione della persona alle liste speciali di collocamento che si può fare a partire dall’adempimento dell’obbligo scolastico, cioè dal compimento del 16 anno di età. 2. Lo stato di “disoccupazione” che deve sussistere non al momento della presentazione di domanda di lavoro (per es. iscrizione nelle graduatorie per l’insegnamento), ma al momento dell’assunzione del servizio. I datori di lavoro privati possono chiedere all’Ufficio per l’Impiego l’esonero dall’obbligo per problemi di crisi aziendale e possono pure chiedere la compensazione tra diverse sedi. Gli enti pubblici, ai quali è stato imposto il divieto di turn over (cioè di coprire i posti in organico con nuove assunzioni quando cessa un rapporto con lavoratori assunti precedentemente a causa di morte o pensionamento), possono però continuare ad assumere persone con disabilità anche in caso di turn over.

INSERIMENTO LAVORATIVO I datori di lavoro che non rispettino l’obbligo di copertura delle percentuali

INSERIMENTO LAVORATIVO I datori di lavoro che non rispettino l’obbligo di copertura delle percentuali subiscono una sanzione pecuniaria, che però è inferiore al costo del salario delle giornate lavorative. Tale esborso entra nel fondo regionale per l’inserimento lavorativo con il quale dovrebbero essere finanziati gli interventi per adattare i posti di lavoro ai bisogni dei lavoratori con disabilità (segnali sonoro-tattili per i ciechi centralinisti, adattamento fisico del posto di lavoro per i lavoratori con disabilità motoria, eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive, ecc. ). I datori di lavoro possono stipulare convenzioni con i sindacati e l’ufficio per l’impiego mirate all’assunzione di persone con disabilità molto gravi per le quali sono previste anche agevolazioni nel pagamento dei contributi INPS attingendo sempre al Fondo regionale speciale.

COOPERATIVE SOCIALI Per le persone in situazione di disabilità particolarmente gravi o comunque che

COOPERATIVE SOCIALI Per le persone in situazione di disabilità particolarmente gravi o comunque che hanno difficoltà ad inserirsi nei contesti lavorativi è da tener presente che la L. n° 381/91 ha previsto la costituzione di cooperative sociali integrate di tipo B dei quali soci, almeno il 30%, deve essere costituito da persone svantaggiate (tra le quali le persone con disabilità). La stessa legge prevede che tali cooperative hanno diritto di priorità nelle gare d’appalto di Enti Pubblici per commesse (gestione del verde pubblico, pulizia nelle scuole o negli uffici pubblici, ecc. ). La stessa legge prevede anche la costituzione di cooperative sociali di tipo A cioè finalizzate alla prestazione di servizi a favore di persone svantaggiate (assistenza domiciliare, assistenza per l’autonomia e la comunicazione nelle scuole, ecc. ). Tali cooperative possono essere anche integrate.

CENTRI DIURNI L’art. 8, comma 1 lettera l) della L. n° 104/92 prevede che

CENTRI DIURNI L’art. 8, comma 1 lettera l) della L. n° 104/92 prevede che l’integrazione sociale si realizzi anche tramite: “centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l’obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. ” È da sottolineare che la norma consente la frequenza esclusiva di tali centri solo per le persone con disabilità che abbiano adempiuto l’obbligo scolastico nella scuola. Ciò significa che chi ancora frequenta la scuola può anche frequentare di pomeriggio detti centri, fermo restando l’obbligo di frequenza della scuola del mattino.

PROGETTO DI VITA Il legislatore vuole che le persone con disabilità siano titolari di

PROGETTO DI VITA Il legislatore vuole che le persone con disabilità siano titolari di un progetto globale di vita per il loro inserimento sociale che si realizza secondo le procedure dell’art. 14 della L. n° 328/2000 finanziato anche con i fondi nazionali e regionali della L. n° 162/9832. Tali due norme sono finalizzate ad evitare l’istituzionalizzazione delle persone con disabilità e a favorirne per quanto possibile una vita indipendente e comunque in collegamento, ove necessario, con la famiglia di origine. Il progetto deve essere concordato tra il comune di residenza che se ne assume la responsabilità politica e l’interessato o, in casi di sua difficoltà, la famiglia o l’amministratore di sostegno. La giurisprudenza ha confermato tale diritto.