Impugnazioni principi generali 1 Art 111 Cost 7

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Impugnazioni: principi generali (1) Art. 111 Cost. : “… 7. Contro le sentenze e

Impugnazioni: principi generali (1) Art. 111 Cost. : “… 7. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. 8. Contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti la giurisdizione. ” Luigi Marini

Impugnazioni: principi generali (2) • Le impugnazioni sono un rimedio “a impulso di parte”

Impugnazioni: principi generali (2) • Le impugnazioni sono un rimedio “a impulso di parte” contro supposti errori della decisione del giudice • Normalmente sono presentati ad un giudice diverso, ma in rari casi davanti lo stesso giudice che ha deciso (revocazione, opposizione di terzo) • I “mezzi di impugnazione” sono “tassativi”, nel senso che devono essere previsti dalla legge Luigi Marini

Impugnazioni: principi generali (3) • Sono impugnazioni ordinarie quelle che impediscono che la sentenza

Impugnazioni: principi generali (3) • Sono impugnazioni ordinarie quelle che impediscono che la sentenza “passi in giudicato”, diventi cioè “definitiva” (regolamento di competenza, appello, ricorso per cassazione, revocazione ordinaria) • Sono impugnazioni straordinarie quelle che intervengono dopo che la decisione è “definitiva” (revocazione straordinaria, opposizione di terzo, opposizione tardiva) originano un nuovo processo Luigi Marini

Impugnazioni: principi generali (4) • Le impugnazioni sono uno strumento “a iniziativa di parte”

Impugnazioni: principi generali (4) • Le impugnazioni sono uno strumento “a iniziativa di parte” • Sono soggette a condizioni e termini di legge (pena la ”inammissibilità”) • Condizioni: a) impugnabilità del provvedimento; b) legittimazione della parte che impugna ; c) esistenza di un interesse. • Termini: normalmente 30 gg. , ma 60 per ricorso in cassazione; decorrono dalla notifica del provvedimento a cura della parte che intende impugnare; se non c’è notifica: termine di decadenza di 1 anno. Luigi Marini

Impugnazioni: principi generali (5) • All’impugnazione “principale” può seguire quella “incidentale”, proposta dalla parte

Impugnazioni: principi generali (5) • All’impugnazione “principale” può seguire quella “incidentale”, proposta dalla parte convenuta o chiamata in giudizio dalla parte impugnante • “Rinuncia” e “Acquiescenza” – Ovviamente la parte può rinunciare ad impugnare, sia con dichiarazione espressa di rinuncia sia con comportamenti incompatibili con la volontà di impugnare, ad esempio dando esecuzione (acquiescenza) in modo volontario alla decisione del giudice Luigi Marini

L’appello (1) L’appello è una impugnazione che: a) Porta al riesame totale della controversia

L’appello (1) L’appello è una impugnazione che: a) Porta al riesame totale della controversia (in questo senso è definito un “gravame”) b) Ha “effetto devolutivo”, nel senso che affida al giudice di appello l’esame del rapporto sostanziale oggetto del primo giudizio (ma solo nei limiti dei motivi di appello) c) Non dà vita ad un nuovo processo, ma ad una verifica del primo processo Luigi Marini

L’appello (2) § L’appello non ha oggi effetto sospensivo e la sentenza di primo

L’appello (2) § L’appello non ha oggi effetto sospensivo e la sentenza di primo grado è “provvisoriamente esecutiva” (art. 282 c. p. c. ), ma la parte può chiederne al giudice di appello la sospensione dell’efficacia se “gravi e fondati motivi” (art. 283 c. p. c. ) § Sono appellabili le sentenze definitive e non definitive (salvo “riserva di appello”), e non appellabili: alcune sentenze del G. d. P. secondo equità; alcune sentenze di lavoro e previdenza; quelle sulla sola competenza ( regolamento di competenza); quelle sulla nullità dell’arbitrato; …. Luigi Marini

L’appello (3) § Con la riforma del 1990 (legge n. 353) è stato introdotto

L’appello (3) § Con la riforma del 1990 (legge n. 353) è stato introdotto il divieto di “domande nuove” nel giudizio di appello § Sono “nuove” le domande che riguardano: a) le parti; b) il “petitum”; c) la “causa petendi”; § Le domande “nuove” devono essere dichiarate “inammissibili”, salvo che riguardino: a) gli interessi maturati; b) i danni successivi § Le questioni ed eccezioni non riproposte sono considerate “rinunciate” (v. prescrizione) § Non sono ammessi (salvo assoluta necessità o precedente impossibilità) nuovi mezzi di prova, né prime contestazioni di fatti non contestati nel giudizio di primo grado Luigi Marini

L’appello (4) § Sempre la legge 353/1990 ha abolito per il solo giudizio davanti

L’appello (4) § Sempre la legge 353/1990 ha abolito per il solo giudizio davanti la Corte di Appello la figura del G. I. e il giudizio è oggi solo “collegiale”; davanti al Tribunale (competente per le sentenze del G. d. P. ) il giudizio è invece “monocratico” § Il processo di appello deve essere trattato in unica udienza § La sentenza di appello può: a) confermare o b) riformare (in tutto o in parte) la sentenza di primo grado; c) restituire la causa al primo giudice in casi eccezionali (artt. 353, 354 c. p. c. : nullità notifica; incompleto contraddittorio; …. ) Luigi Marini

Il ricorso per cassazione (1) • Il giudizio in Corte di cassazione ha per

Il ricorso per cassazione (1) • Il giudizio in Corte di cassazione ha per oggetto la sola “legittimità” ( non il “merito”) delle attività processuali e delle decisioni si concentra pertanto sugli a) “Errores in procedendo”, e cioè sulle violazioni della legge processuale b) “Errores in iudicando”, e cioè sui vizi che riguardano l’interpretazione della legge sostanziale con riferimento alla sua applicazione al caso concreto Luigi Marini

Il ricorso per cassazione (2) § Finalità della Corte: assicurare l’uniformità di interpretazione della

Il ricorso per cassazione (2) § Finalità della Corte: assicurare l’uniformità di interpretazione della legge (“nomofilachìa”) § In tal senso: D. lgs. 2/2/2006, n. 40 (art. 363 c. p. c. ): a) potere del P. G. di chiedere una affermazione del “principio di diritto” anche in caso di ricorso inammissibile; b) analogo potere della Corte di pronunciare “d’ufficio”; c) potere del Presidente della Corte di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite se questione di particolare importanza Luigi Marini

Il ricorso per cassazione- il ricorso § Il ricorso può avere ad oggetto: a)

Il ricorso per cassazione- il ricorso § Il ricorso può avere ad oggetto: a) Regolamento/conflitto di giurisdizione (SS. UU. ) b) Regolamento di competenza c) Sentenze di appello o unico grado d) Sentenze di primo grado “per saltum” e) Giurisdizione dei giudici speciali § Normalmente non sono ricorribili le sentenze non definitive Luigi Marini

Il ricorso per cassazione – il ricorso § a) b) c) d) e) I

Il ricorso per cassazione – il ricorso § a) b) c) d) e) I motivi di ricorso sono “tassativi” (art. 360 c. p. c. ): Motivi circa la giurisdizione Motivi relativi alla competenza Violazione o falsa applicazione di una norma di diritto (sostanziale) Violazione della legge processuale o nullità della sentenza Motivazione omessa oppure insufficiente o contraddittoria (su un punto decisivo) Luigi Marini

Il ricorso per cassazione- il ricorso § a) b) c) d) Il ricorso deve

Il ricorso per cassazione- il ricorso § a) b) c) d) Il ricorso deve contenere, tra l’altro (artt. 366 e 366 -bis c. p. p. ): l’elencazione puntuale dei motivi e delle norme di diritto su cui sessi i fondano La formulazione per ciascun motivo di un chiaro “quesito di diritto” L’indicazione, per i pretesi vizi della motivazione, di quale sia la rilevanza del difetto sulla decisione L’indicazione specifica degli atti processuali, documenti, contratti… su cui si fonda Luigi Marini

Il ricorso per cassazione – il convenuto § Ricevuta notifica del ricorso, la controparte

Il ricorso per cassazione – il convenuto § Ricevuta notifica del ricorso, la controparte può presentare entro brevi termini: a) Controricorso: Controricorso deve limitarsi a contrastare i motivi del ricorso principale b) Ricorso incidentale: incidentale agli argomenti del controricorso possono aggiungersi veri e propri motivi di censura della sentenza § Attenzione: il ricorso NON sospende l’esecuzione della sentenza impugnata (salvo diversa decisione della Corte) Luigi Marini

Il ricorso per cassazione - procedimento Il procedimento è oggi molto complesso; tra le

Il ricorso per cassazione - procedimento Il procedimento è oggi molto complesso; tra le altre possibilità, segnalo che: § normalmente la causa viene decisa da una sezione semplice (5 giudici), ma in alcuni casi (regolamento giurisdizione; contrasto di giurisprudenza; complessità della materia) dalle sezioni unite (9 giudici); § In alcuni casi si procede in “udienza pubblica”, in altri casi in “camera di consiglio” (con formalità semplificate) § Se ritiene (art. 380 -bis c. p. c. ) che il ricorso sia “inammissibile” o decidibile “de plano”, il relatore può fare una relazione scritta, che viene notificata al P. G. e alle parti, e nella successiva udienza, lette le eventuali memorie delle parti, la Corte: a) decide la causa con ordinanza; b) rimette gli atti ad una ordinaria udienza pubblica per la “trattazione” Luigi Marini

Il ricorso per cassazione – le sentenze Le sentenze possono consistere in: A) Non

Il ricorso per cassazione – le sentenze Le sentenze possono consistere in: A) Non accoglimento a) Sentenze di improcedibilità o inammissiblità (vizi procedurali o motivi non consentiti) b) Sentenze di rigetto (motivi infondati) B) Rettificazione , e cioè correzione della sola motivazione In entrambi i casi per la sentenza impugnata si forma il “giudicato” C) Accoglimento (totale o parziale) la Corte “cassa”, cioè annulla la sentenza impugnata: 1) Senza rinvio 2) Con rinvio Luigi Marini

Il ricorso per cassazione – il rinvio § Il “rinvio” in caso di annullamento

Il ricorso per cassazione – il rinvio § Il “rinvio” in caso di annullamento avviene: a) a) Normalmente ad altro giudice di pari grado di quello che ha pronunciato la sentenza annullata b) b) Al giudice di primo grado quando non vi è stato appello o la prima sentenza era nulla 1. Con il “rinvio” la Corte fissa il “principio di diritto” a cui il giudice dovrà attenersi 2. Il giudice di rinvio dovrà emanare una nuova sentenza nel rispetto, per le parti di sentenza o di motivazione annullate, del principio di diritto fissato dalla Corte il dispositivo potrebbe essere lo stesso Luigi Marini