IL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO Dr ssa Mariasofia

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IL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO Dr. ssa Mariasofia Houben 30 ottobre 2013

IL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO Dr. ssa Mariasofia Houben 30 ottobre 2013

CAPACITA’ GIURIDICA (Rechtsfähigkeit) • Le situazioni giuridiche soggettive (diritti, obblighi) fanno capo a “soggetti”

CAPACITA’ GIURIDICA (Rechtsfähigkeit) • Le situazioni giuridiche soggettive (diritti, obblighi) fanno capo a “soggetti” • L’idoneità ad essere “soggetti” (e quindi titolari di situazioni giuridiche soggettive) si chiama capacità giuridica • Hanno capacità giuridica (sono “soggetti” di diritto) nell’ordinamento italiano le persone fisiche (persona fisica: natürliche Person) e gli enti (ente: Körperschaft) • Sono enti, ad esempio, le associazioni, le fondazioni, i comitati, le società, i consorzi.

Enti con personalità giuridica e senza personalità giuridica • Gli enti possono essere di

Enti con personalità giuridica e senza personalità giuridica • Gli enti possono essere di due tipi: 1) Con personalità giuridica: si definiscono anche persone giuridiche (Ad es. associazioni riconosciute, società di capitali, enti pubblici). Hanno autonomia patrimoniale perfetta (Verselbstständigung des Gesellschaftsvermögens): per le obbligazioni dell’ente risponde solo l’ente con il suo patrimonio, non le persone fisiche lo compongono. 2) Senza personalità giuridica. Ad es. Associazioni non riconosciute, società di persone.

La persona fisica (die natürliche Person) • L’uomo (inteso quale essere umano) con la

La persona fisica (die natürliche Person) • L’uomo (inteso quale essere umano) con la nascita, acquista la capacità giuridica e diviene soggetto di diritto (art. 1, co. 1, c. c. ) • Art. 1 (Rechtsfa higkeit) Die Rechtsfa higkeit wird zum Zeitpunkt der Geburt erworben. • Per “nascita” si intende l’acquisto della piena indipendenza dal corpo materno che si realizza con l’inizio della respirazione polmonare. • La capacità giuridica si perde con la morte • Per “morte” si intende la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo

Commorienza • Qualora più persona muoiano in un unico contesto (es. incidente stradale) e

Commorienza • Qualora più persona muoiano in un unico contesto (es. incidente stradale) e vi sia incertezza in ordine alla sopravvivenza di una rispetto all’altra, la legge presume che le stesse siano morte contestualmente (presunzione di commorienza, art. 4 c. c. ). Può essere fornita la prova contraria. Art. 4. (Gleichzeitigkeit der Todesfa lle) 1. Ha ngt eine rechtliche Wirkung davon ab, dass eine Person eine andere u berlebt, und steht nicht fest, welche als erste gestorben ist, so gelten sie als gleichzeitig gestorben.

Sorte dei diritti e rapporti alla morte del titolare • Con la morte alcuni

Sorte dei diritti e rapporti alla morte del titolare • Con la morte alcuni rapporti facenti capo al defunto si estinguono (matrimonio, art. 149, co. 1, c. c. ), altri possono essere sciolti a iniziativa degli eredi del defunto e/o a iniziativa dell’altra parte (art. 1614 c. c. : morte dell’inquilino: se la locazione deve ancora durare più di un anno, ed è stata vietata la sublocazione gli eredi possono recedere).

Il concepito • das Empfangener • Ha la capacità di succedere per causa di

Il concepito • das Empfangener • Ha la capacità di succedere per causa di morte Art. 462, co. 1, c. c. (Capacita delle persone fisiche) 1. Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione. Art. 462. (Erbfa higkeit der natu rlichen Personen) 1. Erbfa hig sind alle, die im Zeitpunkt der Ero ffnung der Erbfolge geboren oder empfangen sind.

Il concepito • Ha la capacità di ricevere per donazione • Art. 784, co.

Il concepito • Ha la capacità di ricevere per donazione • Art. 784, co. 1, c. c. : (Donazione a nascituri) 1. La donazione puo essere fatta anche a favore di chi e soltanto concepito ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benche non ancora concepiti. • Art. 784. (Schenkungen zugunsten Ungeborener) 1. Die Schenkung kann auch zugunsten (a favore di + D) eines erst empfangenen Kindes oder zugunsten der noch nicht einmal empfangenen Kinder einer bestimmten, zum Zeitpunkt der Schenkung lebenden Person vorgenommen werden.

Il concepito • Ha il diritto al risarcimento del danno alla salute e all’integrità

Il concepito • Ha il diritto al risarcimento del danno alla salute e all’integrità fisica eventualmente cagionatogli ad esempio dal medico prima o durante il parto. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita: se la nascita non avviene essi non vengono a esistenza (Art. 1, co. 2, c. c. ). Art. 1 (Capacita giuridica) 2. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita Art. 1 (Rechtsfa higkeit) 2. Die Rechte, die das Gesetz dem bereits empfangenen Kind zuerkennt, ha ngen von der tatsa chlichen Geburt ab.

La capacità di agire • Die Handlungsfähigkeit • Non sempre la persona fisica è

La capacità di agire • Die Handlungsfähigkeit • Non sempre la persona fisica è in grado di gestire da sola le situazioni giuridiche ad essa fanno capo. Si pensi al bambino piccolo o a chi è affetto da gravi malattie. • La capacità di agire è l’idoneità a porre in essere autonomamente atti negoziali destinati a produrre effetti nella propria sfera giuridica (cd. capacità negoziale). • La capacità di agire presuppone la capacità giuridica. • La capacità di agire si acquista al raggiungimento della maggiore età, cioè al compimento del diciottesimo anno (art. 2).

La capacità di agire Art. 2. (Maggiore eta. Capacita di agire) 1. La maggiore

La capacità di agire Art. 2. (Maggiore eta. Capacita di agire) 1. La maggiore eta e fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta si acquista la capacita di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una eta diversa. Art. 2. (Vollja hrigkeit. Handlungsfa higkeit) 1. Die Vollja hrigkeit tritt mit der Vollendung des achtzehnten Lebensjahres ein. Mit der Vollja hrigkeit wird die Fa higkeit erworben, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, fu r die nicht ein anderes Alter vorgeschrieben ist.

Istituti a protezione delle persone priva di autonomia • Può accadere che, per malattia

Istituti a protezione delle persone priva di autonomia • Può accadere che, per malattia fisica o mentale, ubriachezza, ecc. una persona non abbia le capacità necessarie a disporre dei propri interessi. • L’ordinamento a tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia prevede gli istituti: - Della minore età (die Minderjährigkeit) - Dell’interdizione giudiziale (die gerichtliche Entmündigung) - Dell’inabilitazione (die beschränkte Entmündigung) - Dell’emancipazione (die Entlassung aus der elterlichen Gewalt; die Befreiung vom Alterserfordernis) - Dell’amministrazione di sostegno (die Sachwalterschaft) - Dell’incapacità di intendere e di volere (cd. incapacità naturale) (Unzurechnungsfähigkeit)

La minore età • Non potendo verificare, caso per caso, a quale età ogni

La minore età • Non potendo verificare, caso per caso, a quale età ogni soggetto è in grado di gestire direttamente i propri affari, la legge stabilisce che “la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno”. • Prima di quel momento, il soggetto è legalmente incapace. • Con la maggiore età, la persona acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non è richiesta un’età diversa: il minore ultrasedicenne può ad esempio effettuare da solo il riconoscimento del figlio naturale (art. 250 c. c. ).

La minore età • Il minore non può stipulare atti negoziali destinati a incidere

La minore età • Il minore non può stipulare atti negoziali destinati a incidere sulla propria sfera giuridica • Gli atti eventualmente posti in essere sono annullabili (art. 1425, co. 1, c. c. ). • L’atto posto in essere dal minore può essere impugnato entro cinque anni dal raggiungimento da parte del minore, della maggiore età (art. 1442, co. 2, c. c. ) • L’impugnativa può essere proposta solo dal rappresentante legale del minore o dal minore stesso, una volta divenuto maggiorenne; non dalla controparte (art. 1441, co. 1, c. c. ).

La minore età • La legge vuole tutelare solo il minore e non anche

La minore età • La legge vuole tutelare solo il minore e non anche chi abbia stipulato con esso. • La gestione del patrimonio (potere di amministrazione) del minore ed il compimento di ogni atto relativo (potere di rappresentanza) competono, in via esclusiva, ai genitori: - Disgiuntamente, per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione (quelli che non comportano rischi per l’integrità del patrimonio: riscossione dei canoni di locazione dell’appartamento di cui il minore è proprietario) - Congiuntamente “di comune accordo” per gli atti di straordinaria amministrazione (quelli capaci di incidere in maniera significativa sulla consistenza del patrimonio: vendita dell’appartamento di cui il minore è proprietario) (art. 316, co. 2 e 320, co. 1, c. c. )

La minore età 316. (Esercizio della potesta dei genitori) 2. La potesta e esercitata

La minore età 316. (Esercizio della potesta dei genitori) 2. La potesta e esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. 316. (Ausu bung der elterlichen Gewalt) 2. Die elterliche Gewalt wird von beiden Elternteilen im gegenseitigen Einvernehmen ausgeu bt.

La minore età • 320. (Rappresentanza e amministrazione) 1. I genitori congiuntamente, o quello

La minore età • 320. (Rappresentanza e amministrazione) 1. I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta , rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. • 320. (Vertretung und Verwaltung) 1. Die Eltern gemeinsam oder derjenige Elternteil, der allein die elterliche Gewalt ausu bt, vertritt die geborenen und ungeborenen Kinder bei allen zivilrechtlichen Handlungen und verwaltet deren Vermo gen. Jeder Elternteil kann allein Rechtshandlungen der ordentlichen Verwaltung vornehmen, nicht jedoch Vertra ge schließen, durch welche perso nliche Nutzungsrechte eingera umt oder erworben werden.

Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione Per il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, i genitori

Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione Per il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, i genitori devono munirsi della preventiva autorizzazione del giudice tutelare (art. 320, co. 3 e 4, c. c. ) 320. Rappresentanza e amministrazione 3. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredita o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione ne promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessita o utilita evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. 4. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione 320. (Vertretung und Verwaltung) 3. Die Eltern du rfen weder

Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione 320. (Vertretung und Verwaltung) 3. Die Eltern du rfen weder Gu ter, die dem Kind aus irgendeinem Titel, auch von Todes wegen, zugekommen sind, vera ußern, hypothekarisch belasten oder als Pfand geben, noch Erbschaften oder Verma chtnisse annehmen oder darauf verzichten, Schenkungen annehmen, Teilungen vornehmen, Darlehen aufnehmen oder Bestandvertra ge u ber eine Dauer von mehr als neun Jahren abschließen, noch du rfen sie andere u ber die ordentliche Verwaltung hinausgehende Rechtshandlungen vornehmen, hieru ber Prozesse einleiten oder solche gerichtlich oder schiedsgerichtlich vergleichen, es sei denn aus Notwendigkeit oder zum offensichtlichen Nutzen des Kindes und nach Genehmigung durch das Vormundschaftsgericht. 4. Gelder du rfen ohne Genehmigung des Vormundschaftsgerichts, das u ber deren Verwendung zu bestimmen hat, nicht eingezogen werden.

Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione • Gli atti posti in essere dai genitori in assenza

Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione • Gli atti posti in essere dai genitori in assenza della richiesta autorizzazione sono annullabili, su istanza dei genitori stessi o del figlio divenuto maggiorenne (art. 322 c. c. ) 322. (Inosservanza delle disposizioni precedenti) Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potesta o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa. 322. (Nichtbeachtung der vorhergehenden Bestimmungen) Rechtshandlungen, die ohne Beachtung der Bestimmungen der vorhergehenden Artikel dieses Titels vorgenommen worden sind, ko nnen auf Antrag der die elterliche Gewalt ausu benden Eltern, des Kindes, seiner Erben oder Rechtsnachfolger fu r nichtig erkla rt werden.

Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione • Se uno dei genitori è morto o impossibilitato ad

Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione • Se uno dei genitori è morto o impossibilitato ad esercitare la potestà sul figlio, l’amministrazione del suo patrimonio e la relativa rappresentanza spettano all’altro genitore (art. 317 c. c. e 320, co. 1, c. c. )

Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione • Se entrambi i genitori sono morti o per altra

Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione • Se entrambi i genitori sono morti o per altra causa non possono esercitare la potestà, la gestione spetta ad un tutore (art. 343, co. 1, c. c. ) nominato dal giudice tutelare • Il tutore appare meno interessato di un genitore alle sorti del minore, pertanto deve chiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare (Genehmigung des Vormundschaftsgerichts) per il compimento degli atti indicati dall’art. 374 c. c. e l’autorizzazione del tribunale (Genehmigung des Landesgerichts) per il compimento degli atti indicati dall’art. 375 c. c.

Interdizione giudiziale (gerichtliche Entmündigung) • L’interdizione giudiziale è pronunciata con sentenza del tribunale quando

Interdizione giudiziale (gerichtliche Entmündigung) • L’interdizione giudiziale è pronunciata con sentenza del tribunale quando ricorrono i seguenti presupposti: a) infermità di mente Geisteskrankheit (malattia che mini profondamente il soggetto nella sua sfera intellettiva e/o volitiva, sì da non consentirgli di esprimere una volontà liberamente e consapevolmente maturata). b) Carattere non transitorio di tale infermità: abitualità. c) Incapacità del soggetto, a causa di detta infermità, di provvedere ai propri interessi d) Necessità di assicurare al soggetto un’adeguata protezione: carattere residuale dell’interdizione si procede all’interdizione solo quando gli altri strumenti di protezione dell’incapace non sono sufficienti

Interdizione giudiziale (gerichtliche Entmündigung) 414. (Personen, die voll entmu ndigt werden ko nnen) Vollja

Interdizione giudiziale (gerichtliche Entmündigung) 414. (Personen, die voll entmu ndigt werden ko nnen) Vollja hrige und aus der elterlichen Gewalt entlassene Minderja hrige, die an einer dauernden Geisteskrankheit leiden, die sie unfa hig macht, die eigenen Interessen wahrzunehmen, werden entmu ndigt, wenn dies notwendig ist, um ihnen einen angemessenen Schutz zu gewa hrleisten.

Interdizione giudiziale • L’interdizione può essere pronunciata solo a carico del maggiore di età

Interdizione giudiziale • L’interdizione può essere pronunciata solo a carico del maggiore di età (art. 414 c. c. ) • Il procedimento di interdizione può essere promosso dallo stesso interdicendo, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado o dal pubblico ministero (art. 417 c. c. ). • Il giudice esamina personalmente l’interdicendo. • Gli effetti dell’interdizione decorrono dal momento della pubblicazione della sentenzia di primo grado che pronuncia l’interdizione, anche se non passata in giudicato (art. 412 c. c. )

Interdizione giudiziale • La sentenza viene annotata nel registro delle tutele e a margine

Interdizione giudiziale • La sentenza viene annotata nel registro delle tutele e a margine dell’atto di nascita • L’interdetto non può compiere direttamente alcun atto negoziale, se non quelli “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” • Gli atti negoziali compiuti sono annullabili, su istanza del tutore o dello stesso interdetto (una volta revocata l’interdizione) entro cinque anni dalla cessazione dello stato di interdizione.

Interdizione giudiziale • La gestione del patrimonio dell’interdetto deve essere realizzata nell’interesse dello stesso

Interdizione giudiziale • La gestione del patrimonio dell’interdetto deve essere realizzata nell’interesse dello stesso interdetto da un tutore nominato dal giudice tutelare • Il tutore deve chiedere l’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento degli atti di cui all’art. 374 e l’autorizzazione del tribunale per il compimento degli atti di cui all’art. 375 c. c. • Il giudice può tuttavia prevedere che alcuni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti autonomamente dall’interdetto, oppure da quest’ultimo con l’assistenza di un tutore (art. 427 c. c. ).

Interdizione giudiziale • L’interdizione preclude al soggetto il matrimonio, il riconoscimento di figli naturali,

Interdizione giudiziale • L’interdizione preclude al soggetto il matrimonio, il riconoscimento di figli naturali, la possibilità di fare testamento. • Qualora vengano meno i requisiti che hanno condotto all’interdizione, quest’ultima può essere revocata.

Interdizione legale (Entmündigung kraft Gesetzes) • Il codice penale (das Strafgesetzbuch) prevede, come pena

Interdizione legale (Entmündigung kraft Gesetzes) • Il codice penale (das Strafgesetzbuch) prevede, come pena accessoria (die Nebenstrafe) ad una condanna definitiva all’ergastolo o alla reclusione, per reati non colposi, per un tempo non inferiore a cinque anni, l’interdizione legale. • L’istituto ha funzione sanzionatoria. • L’interdetto legale, durante la pena, si trova, sotto il profilo dei rapporti patrimoniali, nella stessa situazione dell’interdetto giudiziale. • L’annullabilità degli atti compiuti dall’interdetto legale può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. • Per quanto concerne gli atti a carattere personale (matrimonio, testamento, riconoscimento figlio naturale) nessuna incapacità consegue all’interdizione legale.

Inabilitazione (beschränkte Entmündigung) E’ pronunciata con sentenza dal tribunale qualora ricorra alternativamente: - Infermità

Inabilitazione (beschränkte Entmündigung) E’ pronunciata con sentenza dal tribunale qualora ricorra alternativamente: - Infermità di mente non talmente grave da far luogo all’interdizione (art. 415 c. c. ) - Prodigalità: impulso patologico che incide negativamente sulla capacità del soggetto di valutare la rilevanza economica dei propri atti, sino a condurlo allo sperpero. Rileva solo se conduce il soggetto a esporre sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici - Abuso abituale di sostanze alcooliche o di stupefacenti che conduca il soggetto a esporre sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici - Sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, sempre che il soggetto non abbia ricevuto un’educazione sufficiente a fagli acquisire la capacità necessaria per attendere personalmente ai propri affari

Inabilitazione • L’inabilitato può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione (art. 424, co.

Inabilitazione • L’inabilitato può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione (art. 424, co. 1, c. c. ) • Per gli atti di straordinaria amministrazione ha bisogno dell’assistenza del curatore nominato dal giudice tutelare. Il curatore non si sostituisce all’incapace, ma integra la volontà di quest’ultimo, previo ottenimento dell’autorizzazione giudiziale. • Il giudice può tuttavia prevedere che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione siano compiuti senza l’assistenza del curatore.

L’emancipazione (die Entlassung aus der elterlichen Gewalt) • Il minore ultrasedicenne, autorizzato dal tribunale

L’emancipazione (die Entlassung aus der elterlichen Gewalt) • Il minore ultrasedicenne, autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio, con le nozze acquista automaticamente l’emancipazione (art. 84 e 390 c. c. ). • La condizione giuridica dell’emancipato è analoga a quella dell’inabilitato: può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, e necessita dell’assistenza di un curatore e dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per gli atti di straordinaria amministrazione. • Se l’emancipato è sposato con persona maggiore di età, questa ne è il curatore.

L’amministrazione di sostegno (die Sachwalterschaft) artt. 404 ss. c. c. • Richiede congiuntamente: -

L’amministrazione di sostegno (die Sachwalterschaft) artt. 404 ss. c. c. • Richiede congiuntamente: - Infermità o menomazione fisica o psichica della persona - Impossibilità per il soggetto, a causa di detta infermità, di provvedere ai propri interessi. • Per menomazione psichica si intende quella situazione di disagio che non si traduce in una vera e propria malattia: si pensi all’anziano non affetto da demenza senile, ma le cui facoltà intellettive o la cui memoria siano ridotte. • Per infermità o menomazione fisica si intende quella che, pur senza colpire la sfera intellettiva o volitiva, preclude al soggetto, in tutto o in parte, l’autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana (si pensi al soggetto portatore di handicap).

L’amministrazione di sostegno • Rileva anche un’infermità o menomazione che incida solo su alcuni

L’amministrazione di sostegno • Rileva anche un’infermità o menomazione che incida solo su alcuni profili della personalità (si pensi al soggetto che sia dipendente dal gioco d’azzardo) • Rileva anche l’abituale infermità di mente • Il procedimento di amministrazione di sostegno può essere promosso dallo stesso beneficiario, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado e dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o dal curatore, dal pubblico ministero.

L’amministrazione di sostegno • Gli effetti dell’amministrazione di sostegno sono determinati di volta in

L’amministrazione di sostegno • Gli effetti dell’amministrazione di sostegno sono determinati di volta in volta (non sono standardizzati, cd. duttilità o flessibilità dell’amministrazione di sostegno) • Il giudice tutela nomina all’interessato un amministratore di sostegno, specificando: - gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario - gli atti cui l’amministratore di sostegno deve dare il proprio assenso

L’amministrazione di sostegno • Il beneficiario conserva integra la propria capacità di agire per

L’amministrazione di sostegno • Il beneficiario conserva integra la propria capacità di agire per gli atti necessari a soddisfare le esigenza della propria vita quotidiana e per gli atti che il giudice non abbia espressamente indicato debbano essere posti in essere dall’amministratore di sostegno o con l’amministratore di sostegno. • Artt. 404 ss. c. c.

L’incapacità naturale • Può accadere che un soggetto, pur legalmente capace di compiere un

L’incapacità naturale • Può accadere che un soggetto, pur legalmente capace di compiere un determinato atto, in concreto si trovi, nel momento in cui lo pone in essere, in una situazione di incapacità di volere e/o intendere: - Permanente (soggetto affetto da sindrome di Down, che non sia assoggettato ad altra misura di protezione) - Transitoria (soggetto che abbia occasionalmente abusato di alcool) In tali ipotesi si verifica uno scollamento tra situazione giuridica (capacità legale) e situazione di fatto (incapacità naturale)

L’incapacità naturale • Il soggetto, legalmente capace di compiere un determinato atto, può impugnarlo

L’incapacità naturale • Il soggetto, legalmente capace di compiere un determinato atto, può impugnarlo se prova che, nel momento in cui l’ha compiuto, era incapace di intendere e di volere. • Art. 428 c. c. • Ma: - Il matrimonio, il testamento e la donazione sono impugnabili semplicemente dimostrando che il soggetto era incapace di intendere e di volere nel momento in cui ha compiuto l’atto

L’incapacità naturale • I contratti sono annullabili se si dimostra che il soggetto era

L’incapacità naturale • I contratti sono annullabili se si dimostra che il soggetto era incapace di intendere e di volere nel momento in cui li ha posti in essere e l’altro contraente era in malafede: ossia si rendeva conto o avrebbe dovuto rendersi conto, usando l’ordinaria diligenza, che stava contraendo con un soggetto incapace (art. 428 c. c. , co. 2)

L’incapacità naturale • 428. (Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere) 1.

L’incapacità naturale • 428. (Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere) 1. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. 2. L'annullamento dei contratti non puo essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualita del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraenti. (…)

L’incapacità naturale • 428. (Rechtshandlungen des Unzurechnungsfa higen) 1. Rechtshandlungen einer Person, von der

L’incapacità naturale • 428. (Rechtshandlungen des Unzurechnungsfa higen) 1. Rechtshandlungen einer Person, von der nachgewiesen wird, dass sie, wenngleich nicht voll entmu ndigt, zum Zeitpunkt der Vornahme der Rechtshandlungen aus irgendeinem, auch nur voru bergehendem Grund unzurechnungsfa hig war, ko nnen auf Antrag der betroffenen Person selbst oder ihrer Erben oder Rechtsnachfolger fu r nichtig erkla rt werden, sofern sich aus ihnen ein schwerer Nachteil fu r den Handelnden ergibt. 2. Die Nichtigerkla rung von Vertra gen kann nur ausgesprochen werden, wenn sich aus dem Nachteil, der dem Unzurechnungsfa higen erwachsen ist oder noch er- wachsen kann, oder aus der Art des Vertrages oder sonst wie die Schlechtgla ubigkeit der anderen Vertragspartei ergibt. (…)

L’incapacità naturale • L’annullamento degli atti unilaterale e dei contratti posti in essere dall’incapace

L’incapacità naturale • L’annullamento degli atti unilaterale e dei contratti posti in essere dall’incapace naturale può essere richiesto da quest’ultimo, una volta riacquistata la capacità naturale, entro cinque anni dal loro compimento.

L’affinità • Vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (art. 78

L’affinità • Vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (art. 78 c. c. ) • Art 78. (Affinita ) 1. L'affinita e il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. • Art. 78. (Schwa gerschaft) 1. Schwa gerschaft ist das Band zwischen einem Ehegatten und den Verwandten des anderen Ehegatten. • Per stabilire il grado di affinità, si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al coniuge.

GLI ENTI • Ente die Körperschaft • Nell’ordinamento italiano soggetti di diritto anche gli

GLI ENTI • Ente die Körperschaft • Nell’ordinamento italiano soggetti di diritto anche gli enti • Più precisamente si definiscono tali quelle organizzazioni cui l’ordinamento attribuisce la capacità (capacità giuridica) di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive (proprietà, credito, debito) • Non tutti gli enti sono dotati di personalità giuridica. • Hanno personalità giuridica gli enti che godono di autonomia patrimoniale perfetta, che cioè rispondono solo con loro patrimonio delle obbligazioni assunte

Gli enti • Ci sono enti pubblici ed enti privati • Gli enti privati

Gli enti • Ci sono enti pubblici ed enti privati • Gli enti privati si distinguono in: - enti registrati (associazioni riconosciute, fondazioni iscritte, società iscritte) ed enti non registrati (associazioni non riconosciute, società di fatto, società irregolari) - Enti dotati di personalità giuridica (associazioni riconosciute, fondazioni, società di capitali) ed enti privi di personalità giuridica (associazioni non riconosciute) - Enti a struttura associativa (associazioni, comitati, società non unipersonali) ed enti a struttura istituzionale (fondazioni)

Gli enti privati • Gli enti a struttura associativa danno vita ad una organizzazione

Gli enti privati • Gli enti a struttura associativa danno vita ad una organizzazione stabile di più soggetti per l’esercizio di un’attività volta al perseguimento di uno scopo comune • Gli enti a struttura istituzionale danno vita a un’organizzazione stabile per le gestione di un patrimonio, finalizzata al perseguimento di scopi altruistici (es. fondazione istituita con il compito di amministrare un patrimonio, le cui rendite sono destinate a finanziare borse di studio per studenti di non agiate condizioni economiche)

Enti a struttura associativa All’interno degli enti con struttura associativa ci sono: - Enti

Enti a struttura associativa All’interno degli enti con struttura associativa ci sono: - Enti con finalità economiche: aventi come scopo la ripartizione tra i partecipanti degli utili conseguiti attraverso l’esercizio di un’attività economica in comune (società lucrativa gewinnorientierte Gesellschaft), o la fruizione di altri vantaggi economici connessi all’esercizio dell’attività del gruppo (società cooperative Genossenschaften). Sono disciplinati dal libro quinto del codice civile. - Enti senza finalità economiche: in cui è statutariamente esclusa la ripartizione tra i partecipanti di utili o di altri vantaggi economici eventualmente conseguiti attraverso l’esercizio dell’attività comune (associazioni). Sono disciplinati dal libro primo del codice civile. Ente non lucrativo die Körperschaft ohne Gewinnabsicht

Enti privati senza finalità economiche • Associazioni [associazione der Verein] riconosciute e non riconosciute

Enti privati senza finalità economiche • Associazioni [associazione der Verein] riconosciute e non riconosciute (articoli 14 ss. c. c. ) • Fondazioni [Stiftungen] (articoli 14 ss. c. c. ) • Comitati [Komitees] riconosciuti e non riconosciuti • Altre istituzioni di carattere privato

Associazioni • Organizzazione collettiva che ha come scopo il perseguimento di finalità non economiche

Associazioni • Organizzazione collettiva che ha come scopo il perseguimento di finalità non economiche (ente non profit) • La differenza tra associazione e società si rinviene proprio nel diverso scopo perseguito: la società è, difatti, una organizzazione collettiva con comunione di scopo. • Lo scopo di una società può essere: - lucrativo: divisione tra i partecipanti degli utili conseguiti attraverso l’esercizio in comune di un’attività economica (cd. società lucrativa, artt. 2247 c. c. , ) - mutualistico: attribuire ai partecipanti vantaggi di natura economica (cd. società cooperativa, artt. 2511 c. c. )

Associazioni • Nelle associazioni sono precluse sia la ripartizione tra gli associati degli utili

Associazioni • Nelle associazioni sono precluse sia la ripartizione tra gli associati degli utili realizzati attraverso l’attività dell’ente sia l’attribuzione agli associati di vantaggi atti a soddisfare un loro interesse di natura economica (preclusione del c. d. lucro soggettivo). • Non bisogna confondere lo scopo perseguito dall’ente con l’attività svolta dall’ente per realizzarlo. • Le associazioni possono svolgere attività economica di produzione o scambio di beni o servizi, ossia attività di impresa. • Deve solo essere escluso in via statutaria il cd. lucro soggettivo.

L’associazione riconosciuta • L’associazione riconosciuta si costituisce mediante un atto di autonomia dei fondatori

L’associazione riconosciuta • L’associazione riconosciuta si costituisce mediante un atto di autonomia dei fondatori che deve rivestire la forma di atto pubblico (art. 14 c. c. ). • Art. 14 (Atto costitutivo) 1. Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. • Art. 14 (Gru ndungsakt) 1. Vereine und Stiftungen sind durch o ffentliche Urkunde zu gru nden.

L’associazione riconosciuta • Nell’atto costitutivo [die Gru ndungsurkunde] o in un documento separato chiamato

L’associazione riconosciuta • Nell’atto costitutivo [die Gru ndungsurkunde] o in un documento separato chiamato “statuto” [die Satzung] devono essere indicati (art. 16 c. c. ) - La denominazione dell’ente e la sua sede [die Bezeichnung der Ko rperschaft und Angaben u ber den Sitz] - Lo scopo [der Zweck]dell’ente - Il suo patrimonio [das Vermo gen ] - Le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione [Bestimmungen u ber die Verfassung und Verwaltung zu enthalten]. - I diritti e gli obblighi degli associati [die Rechte und Pflichten der Mitglieder] - Le condizioni di ammissione all’associazione [die Bedingungen fu r ihre Aufnahme]

L’associazione riconosciuta • L’atto costitutivo e lo statuto devono essere presentati alla prefettura nella

L’associazione riconosciuta • L’atto costitutivo e lo statuto devono essere presentati alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente insieme alla richiesta di riconoscimento dell’associazione come persona giuridica. • La prefettura riconosce la personalità giuridica all’associazione se: - Sono soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o regolamento per la costituzione dell’ente - Lo scopo sia possibile e lecito - Il patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo

L’associazione riconosciuta • La prefettura non può effettuare nessun controllo in merito alla meritevolezza

L’associazione riconosciuta • La prefettura non può effettuare nessun controllo in merito alla meritevolezza dello scopo che l’associazione si prefigge • Se il controllo di legittimità della prefettura dà esito positivo il prefetto iscrive l’associazione nel registro delle persone giuridiche tenuto presso la stessa prefettura. • Con l’iscrizione, l’associazione acquista la personalità giuridica. • L’associazione riconosciuta deve avere al proprio interno l’assemblea e gli amministratori

Organi dell’associazione riconosciuta • Assemblea: (art. 20 ss. ) [Mitgliederversammlung von Vereinen] è competente

Organi dell’associazione riconosciuta • Assemblea: (art. 20 ss. ) [Mitgliederversammlung von Vereinen] è competente per: - Modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto [A nderung der Gru ndungsurkunde und der Satzung] - Approvazione del bilancio [die Genehmigung des Jahresabschlusses] - Esercizio dell’azione di responsabilità verso gli amministratori [Haftungsklagen gegen die Verwalter] - Esclusione dell’associato per gravi motivi [Der Ausschluss eines Mitglieds] - Scioglimento dell’associazione [die Auflo sung des Vereine] - Devoluzione del patrimonio [die Zuweisung des Vermo gens] - Altre materie a essa riservate dallo statuto

Organi dell’associazione riconosciuta • Amministratori • Amministratore der Verwaler • Hanno la gestione e

Organi dell’associazione riconosciuta • Amministratori • Amministratore der Verwaler • Hanno la gestione e la rappresentanza dell’associazione

Patrimonio dell’associazione • Il patrimonio dell’associazione è distinto da quello degli associati. • Per

Patrimonio dell’associazione • Il patrimonio dell’associazione è distinto da quello degli associati. • Per le obbligazioni dell’associazione riconosciuta risponde solo ed esclusivamente quest’ultima con il suo patrimonio (autonomia patrimoniale perfetta). - Per le obbligazioni del singolo associato non risponde l’associazione con il suo patrimonio - Per le obbligazioni dell’associazione non risponde l’associato con il suo patrimonio

Associazioni non riconosciute (Nicht anerkannte Vereine) Art. 36 c. c. Per la loro costituzione

Associazioni non riconosciute (Nicht anerkannte Vereine) Art. 36 c. c. Per la loro costituzione non sono richiesti requisiti di forma o di contenuto. • L’associazione non riconosciuta non acquista personalità giuridica, ma gode solo di soggettività (è titolare di un fondo comune) • L’ordinamento interno, l’amministrazione e la disciplina dei rapporti tra associati e associazione sono rimessi agli accordi degli associati • L’associazione non riconosciuta ha un fondo comune (Gemeinschaftliches Vermo gen), distinto dal patrimonio degli associati. • Gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune per tutta la durata dell’associazione, né pretenderne una quota in caso di recesso.

Responsabilità per le obbligazioni negoziali • Per le obbligazioni del singolo associato non risponde

Responsabilità per le obbligazioni negoziali • Per le obbligazioni del singolo associato non risponde l’associazione con il suo fondo • Per le obbligazioni dell’associazione non risponde l’associato con il suo patrimonio • Per le obbligazioni contrattuali dell’associazione non riconosciuta rispondono, oltre che il fondo comune, anche personalmente e solidalmente con il loro patrimonio personale, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, anche se non membri della stessa (art. 38 c. c. , autonomia patrimoniale imperfetta). • Sebbene il debito sia dell’associazione, il creditore può rivolgersi immediatamente a chi ha agito in nome e per conto di essa.

Responsabilità per le obbligazioni negoziali 38. (Obbligazioni) Per le obbligazioni assunte dalle persone che

Responsabilità per le obbligazioni negoziali 38. (Obbligazioni) Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. 38. (Verbindlichkeiten) Fu r Verbindlichkeiten, die durch die den Verein vertretenden Personen eingegangen worden sind, ko nnen sich Dritte wegen ihrer Anspru che an das gemeinschaftliche Vermo gen halten. Fu r diese Verbindlichkeiten haften perso nlich und als Gesamtschuldner auch die Personen, die im Namen und fu r Rechnung des Vereines gehandelt haben.

Responsabilità per i debiti non negoziali • Per i debiti a fonte non negoziale

Responsabilità per i debiti non negoziali • Per i debiti a fonte non negoziale (obbligazioni da fatto illecito) rispondono in solido con il fondo comune, i soggetti che, in forza del ruolo rivestito, abbiano diretto la complessiva gestione associativa nel periodo in considerazione.

La fondazione (die Stiftung) • Artt. 14 ss. c. c. • Organizzazione stabile che

La fondazione (die Stiftung) • Artt. 14 ss. c. c. • Organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico • Trae origine da un atto unilaterale: l’atto di fondazione. • L’atto di fondazione può essere : - Inter vivos: deve rivestire la forma di atto pubblico öffentliche Urkunde (art. 14 c. c. ). - Un testamento.

Patrimonio (das Vermogen) • La fondazione deve essere dotata di un patrimonio destinato a

Patrimonio (das Vermogen) • La fondazione deve essere dotata di un patrimonio destinato a consentirle la realizzazione delle proprie finalità • Il fondatore o soggetti terzi devono compiere l’atto di dotazione: cioè devono spogliarsi gratuitamente, in modo definitivo ed irrevocabile della proprietà di beni a favore della fondazione, e mediante il vincolo di destinazione devono destinare gli stessi al perseguimento dello scopo indicato dal fondatore. • Per il riconoscimento e l’acquisto della personalità giuridica valgono le stesse regole descritte con riferimento alle associazioni riconosciute

Fondazioni • Le fondazioni non possono operare come fondazioni non riconosciute (nicht anerkannte Stiftung).

Fondazioni • Le fondazioni non possono operare come fondazioni non riconosciute (nicht anerkannte Stiftung). • Le fondazioni sono gestite da un organo amministrativo e hanno un patrimonio distinto da quello dei fondatori. • Godono di autonomia patrimoniale perfetta (per le obbligazioni della fondazione risponde solo la fondazione con il suo patrimonio) • Sono soggette al controllo dell’autorità amministrativa, che può annullare le delibere dell’organo amministrativo contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico e al buon costume e compiere le altre azioni stabilite dall’art. 25 c. c.

Il Comitato • Organizzazione di più persone che, attraverso raccolta pubblica di fondi, costituisce

Il Comitato • Organizzazione di più persone che, attraverso raccolta pubblica di fondi, costituisce un patrimonio con il quale realizza finalità di natura altruistica • Il patrimonio del fondo è costituito dai fondi pubblicamente raccolti, sui quali grava un obbligo di destinazione allo scopo programmato. • Lo scopo del comitato deve essere altruistico o di pubblico interesse (art. 39 c. c. )

Comitato • Il comitato può essere riconosciuto o non riconosciuto. • Per le obbligazioni

Comitato • Il comitato può essere riconosciuto o non riconosciuto. • Per le obbligazioni del comitato riconosciuto risponde solo quest’ultimo con il suo patrimonio. • Per le obbligazioni del comitato privo di riconoscimento rispondono, personalmente, in solido con il patrimonio dell’ente, tutti i componenti il comitato (art. 41, co. 1, c. c. ).