Il sistema di vigilanza I provvedimenti amministrativi Bolzano
Il sistema di vigilanza I provvedimenti amministrativi Bolzano, 12 marzo 2019 (dott. ssa Manuela Paulmichl, dott. ssa Vittorina Fellin)
Fonti normative
PREMESSA La competenza regionale in materia di vigilanza coop • COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA (ART. 45) • STATUTO AUTONOMIA REGIONE T. T. A. A. (CAPO II, art. 4 – competenze Regione T. T. A. A. ) • L. R. 17 APRILE 2003, N. 3 (Delega funzioni amministrative a PAB/PAT) • L. R. 9 LUGLIO 2008, n. 5 (La nuova disciplina sugli enti cooperativi)
Normativa nazionale Codice civile, artt. 2511 ss. D. Lgs. C. P. S. 14 dicembre 1947, n. 1577 „Provvedimenti per la cooperazione“ L. 31 gennaio 1992, n. 59 Nuove norme in materia di società cooperative L. 3 aprile 2001, n. 142 Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell‘articolo 7, co. 1, della l. 142/2001. D. M. 6/12/2004 D. M. 30 dicembre 2005 „Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all‘art. 2513 cc“ L. 8/11/1991, n. 381 e succ. modifiche Disciplina delle cooperative sociali Art. 10. L 23/07/2009, n. 99 Decreto legislativo n. 39/2010 (revisione legale dei conti)
I RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI • • L. R. 17 APRILE 2003, N. 3 (Delega funzioni amministrative a PAB/PAT) L. R. 9 LUGLIO 2008, n. 5 (La nuova disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi) DPReg. 16 dicembre 2008, n. 11/L Regolamento di attuazione concernente la LR 5/2008 L. R. 25 OTTOBRE 2016, n. 14 (Modifiche ed integrazioni della L. R. n. 5/2008) DPReg. 22 dicembre 2016, n. 16 (Modifica il DPReg. 2008/11/L) LR 22 ottobre 1988, n. 24. “Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale” DPReg. 14 ottobre 2016, n. 8
Normativa in materia di provvedimenti Regio d. 16. 03. 1947, n. 267 „Disciplina del fallimento, del concordato prevetivo e della liquidazione coatta amministrativa“ e succ. modifiche; Titolo V „Della liquidazione coatta“ artt. 194 ss. Codice civile artt. 2545 -quarterdecies ss. L. 17. 07. 1975, n. 400 e succ. mod. „Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi L. R. 5/2008 e succ. mod. „La disciplina della viglianza sugli enti cooperativi“ artt. 34 – 37; DPReg. 16. 12. 2008, n. 11/L (regolamento di attuazione della l. r. 5/2008); Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s. m. “Modifiche al sistema penale” LP (Bolzano) 7. 01. 1977, n. 9 e succ. modifiche «Norme di procedura per l’applicazione delle sanzioni amministrative
Normativa in materia di provvedimenti D. M. 3 novembre 2016 „Criteri per la determinazine e liquidazione die compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri die comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell‘art. 2545 -terdecies c. c. e di scioglimento atto dell‘autorità ai sensi dell‘art. 2545 -septiesdecies c. c. “ D. M. 22 gennaio 2002 „Determinazione die compensi spettanti ai commissari governativi“
Codice civile Art. 2545 -terdecies Insolvenza Art. 2545 -sexiesdecies Gestione commissariale Art. 2545 -septiesdecies Scioglimento per atto dell‘autorità Art. 2545 -octiesdecies Sostituzione dei liquidatori
I soggetti della vigilanza
I SOGGETTI DELLA VIGILANZA (L. R. 9 luglio 2008, n. 5) § SOGGETTI PASSIVI (art. 1) Società cooperative Consorzi in forma di società cooperativa Gruppi cooperativi Enti capogruppo di gruppi cooperativi Società mutuo soccorso Società cooperative europee § SOGGETTI ATTIVI (art. 2) Autorità di vigilanza, Autorità di revisione (+ Revisore)
Autorità di vigilanza e di revisione Autorità di vigilanza è la struttura amministrativa della Provincia Autorità di revisione, revisione ha il potere di vigilare sugli enti cooperativi mediante revisioni cooperative, è la Provincia per gli enti cooperativi non aderenti e le Associazioni di rappresentanza per i loro aderenti.
Organi di vigilanza • Strutture amministrative provinciali • Commissione regionale per gli enti cooperativi • Associazioni di rappresentanza riconosciute
struttura amministrativa = UFFICIO PROVINCIALE COMPETENTE (ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione) = Autorità di vigilanza sugli enti cooperativi = Autorità di revisione per gli enti cooperativi non aderenti ad alcuna Associazione di rappresentanza
Commissione regionale per gli enti cooperativi 2 rappresentanti effettivi + 2 suppl. Regione 2 rappresentanti effettivi + 2 suppl. per ciascuna provincia 5 r. effettivi + 5 supplenti da parte delle associazioni La commissione decide a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del presidente
Associazioni di rappresentanza riconosciute - Svolgono attività di tutela, consulenza, assistenza e sviliuppo in favore dei propri aderenti - Sono autorità di revisione delle cooperative aderenti - Svolgono la revisione legale dei conti
Gli strumenti della vigilanza
Gli strumenti della vigilanza (L. R. 9 luglio 2008, n. 5) § REGISTRO ENTI COOPERATIVI (Titolo III, Capo I e II) § REVISIONE COOPERATIVA (artt. 27, 28 e ss. ) § REVISIONE LEGALE CONTI (Titolo V) BILANCI DI ESERCIZIO
gli strumenti di vigilanza IL REGISTRO DEGLI ENTI COOPERATIVI (D. p. r. 16 dicembre 2008, n. 11/L – art. 2) AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA PROVVEDE AD UNA VALUTAZIONE DI MERITO DELLO STATUTO (scopo, oggetto sociale, tipologie di soci, destinazione degli utili e delle riserve, competenze organi sociali, destinazione patrimonio in caso scioglimento, etc) La conformità dello Statuto è una pre - condizione all’iscrizione nel Registro !
Registro provinciale degli enti cooperativi • Struttura e funzione • Gestione (iscrizione, variazione iscrizione, cancellazione)
Funzione art. 14 L‘iscrizione al registro è obbligatoria e ha carattere costitutivo L‘iscrizione al registro sostituisce quelle nell‘albo delle società cooperative, nell‘albo regionale delle società cooperative sociali, nell‘albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi e in qualsiasi altro elenco (…) Requisito necessario per accedere ai finanziamenti previsti per le soc. coop.
1 a sezione: soc. Coop a mutualità prevalente Coop. di conferimento prodotti agricoli e allevaemtno (+ coop. di servizio all‘agricoltura) Cooperative di lavoro agricolo; Consorzi agrari; Cooperative di consumo; Cooperative di dettaglianti; Cooperative di trasporto; Cooperative di produzione e lavoro; Cooperative edilizie di abitazione; Cooperative della pesca; Consorzi e cooperative di garanzia fidi; Consorzi cooperativi; Altre cooperative. Casse rurali, casse Raiffeisen ovvero banche di credito cooperativo; Cooperative sociali: a) coop di gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi; b) coop per lo svolgimento di attività finalizzate all‘inserimento lavorativo di persone svantaggiate; c) consorzi di cooperative sociali.
2 a sezione cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente Coop. di conferimento prodotti agricoli e allevaemtno (+ coop. di servizio all‘agricoltura) Cooperative di lavoro agricolo; Consorzi agrari; Cooperative di consumo; Cooperative di dettaglianti; Cooperative di trasporto; Cooperative di produzione e lavoro; Cooperative edilizie di abitazione; Cooperative della pesca; Consorzi e cooperative di garanzia fidi; Consorzi cooperativi; Altre cooperative.
3 a sezione Società di mutuo soccorso
Iscrizione Richiesta tramite registro imprese Entro 60 gg (iscrizione automatica) iscrizione in base all‘attività prevalentemente svolta dalla coop. E tenuto conto dello scopo mutualistico previsto dallo statuto e di fatto perseguito (art. 4 co. 5, dpr 11/L 2008) In caso di prima iscrizione qualora pluralità di scopi mutualistici iscrizione in „altre cooperative“ Qualora la cooperativa non presenti domanda, potrà essere sottoposta a revisione e sanzionata ai sensi della lr.
Variazioni di iscrizione • In base a richiesta dell‘ente cooperativo • In seguito a risultati della revisione • In base ai dati desunti del sistema informatico del registro imprese (deposito bilancio/ n. soci e condizioni di mutualità) – art. 5 -bis reg. 11/L 2008 e succ. mod.
Cancellazione dell‘ente cooperativo • Se cancellato dal registro imprese • (Se perde i requisiti necessari per l‘iscrizione nel registro) • Se trasferisce la propria sede legale al di fuori del territorio provinciale.
Revisione cooperativa
Contenuti della revisione (art. 27) fornire consigli per migliorarne la gestione, il perseguimento dello scopo mutualistico e la democrazia interna e per la rimozione, di ev. irregolarità rilevate; accertare il carattere aperto e democratico della coop. e il suo scopo mutualistico; accertare il rispetto: 1) del diritto degli enti cooperativi (VERSAMENTO 3% UTILE AI FM); 2) delle norme statutarie e regolamentari dell’ente; 3) dei princìpi cooperativi; 4) dei requisiti previsti per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura; controllare il funzionamento sociale ed amministrativo e l’impostazione organizzativa e gestionale esprimere un giudizio sulla situazione economica e finanziaria accertare che le partecipazioni in altre imprese sono strumentali al perseguimento degli scopi della coop; accertare che la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente consenta il perseguimento degli scopi dell’ente cooperativo nonché la continuità aziendale
IN PARTICOLARE INFORMAZIONI RILEVANTI Rispetto del carattere mutualistico Rispetto dei criteri di prevalenza/perdita o riaquisto della prevalenza (art. 2513 cc. ) Situazione patrimoniale Devoluzione quota 3 % utili annuali ai fondi mutualisitici (art. 11 c. 4, 7 L. 59/1992) Devoluzione patrimonio residuo delle coop. in liquidazione (art. 11 c. 5, 7 L. 59/1992) Attenzione alle perdite – che possono costituire distribuzione degli utili in primis nelle coop. soc.
criticità • Periodo di revisione • Considerazione degli esiti revisione precedente • Effettività dello scambio tra amministratori e revisore • Inattività • Chiarezza nell‘esposizione (prevalenza) • Richiesta di provvedimenti
ESITI Non si riscontrano irregolarità Si riscontrano irregolarità sanabili (osservazioni/ diffida/richiesta di sanare le irregolarità/ richiesta convocazione assemblea) Si riscontrano irregolarità non sanabili (se gravi richiesta di provvedimenti all‘autorità di vigilanza)
Irregolarità Sulla base delle risultanze delle verifiche contenute nel verbale di revisione la struttura amministrativa, d’ufficio o su proposta motivata dell’associazione di rappresentanza, può: a) variare l’iscrizione nel registro (sezione/categoria); b) adottare uno dei provvedimenti elencati nel Capo IV del Titolo IV. L’autorità di revisione può convocare l’assemblea e ordinare che gli esiti della rev. siano letti ai soci
LA REVISIONE STRAORDINARIA Art. 28 l. r. 9 luglio 2008, n. 5 § FINALITA/OBIETTIVO Valutare specifiche situazioni (contabili, gestionali, etc. ) § DA CHI PUO ESSERE RICHIESTA - Organo controllo interno (in base al tipo governance) - Revisore legale dei conti - Gruppo prestabilito soci (in base dimensioni) - Amministratori (Cda) § DISPOSTA DA AUTORITA’ DI REVISIONE § INDIPENDENZA CON REVISIONE ORDINARIA
PROVVEDIMENTI • MODIFICA ISCRIZIONE REGISTRO • Lettura di un estratto del verbale di revisione nel corso della prossima assemblea dei soci, fissare una data per la convocazione dell‘assemblea, convocare l‘assemblea (art. 32) • DIFFIDA • CONVOCAZIONE ASSEMBLEA • PROVVEDIMENTI EX ART. 34 lr 5/2008 e ss. : • Sanzione amministrativa pecuniaria (200 – 5. 000 €) • Affiancamento • Sostituzione dei liquidatori art. 37 lr 5/2008, art. 2545 -octiesdecies cc • Commissariamento art. 36 lr 5/2008, art. 2545 -sexiesdecies cc • Scioglimento coatto (per atto dell‘autorità 2545 -septiesdecies cc) • Lca 2545 -terdecies cc
I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI logiche di intervento § PUNIZIONE / EFFETTO DETERRENTE sanzione amministrativa § SOSTEGNO / AIUTO / RIPRESA affiancamento, gestione commissariale, sostituzione liquidatori § CHIUSURA – TUTELA CREDITORI scioglimento coatto, Liquidazione coatta amt
SANZIONE AMMINISTRATIVA Art. 34 l. r. 9 luglio 2008, n. 5 (comma 1, lett. a) § Presupposto: comportamento irregolare (lieve) § L’entità varia da 200 euro a 5 mila euro (fattispecie indicate art. 16 reg. attuativo) § È finalizzata ad evitare la reiterazione, da parte dell’ente cooperativo, del comportamento irregolare; § Entrata in vigore con la riforma 2016.
I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI AFFIANCAMENTO (1) § Presupposto: “disorientamento” § Prevede la nomina di un esperto da affiancare al Consiglio di amministrazione, direzione e/o organo di controllo interno; § Finalità: aiutare il Cda / Direttore e/o organo di controllo interno a riprendere la “rotta” / equilibrio EF / redditività, etc; § Il Tutor è indicato dall’Associazione di rappresentanza, ove l’ente cooperativo aderisca ad essa; § Non è prevista una qualifica professionale;
I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI AFFIANCAMENTO (2) § Provvedimento è disposto dalla Provincia, che stabilisce nel contempo durata, obiettivi, poteri del Tutor; § E’ disposto normalmente per brevi periodi (< 12 mesi); § Il Cda, la direzione o comunque l’organo revocato rimane nel pieno dei propri poteri; § Le spese del tutoraggio sono a carico dell’ente cooperativo affiancato; § Il Tutor rende conto all’Autorità di vigilanza ed eventualmente all’Associazione di rappresentanza (incontro congiunto);
I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI GESTIONE COMMISSARIALE (2545 XVI C. C. ) § Presupposto: gravi difficoltà gestionali/finanziarie § Prevede la revoca degli organi amministrativi (Cda) ed eventualmente dell’organo di controllo interni all’ente cooperativo e la loro sostituzione con 1 (o più) commissari; § Durata incarico: 1 anno + rinnovo (1 anno); § Rimane in carica unicamente l’assemblea, anche se taluni suoi poteri possono essere affidati al commissario; § Il commissario/i provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della società (autorizzazione A. d. v. ).
I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI Scioglimento per atto dell’autorità (2545 XVII C. C. ) § Presupposto (fattispecie “tipiche”): • • mancato perseguimento scopo mutualistico impossibilità di perseguire lo scopo sociale mancato deposito bilancio esercizio (2 anni) mancato deposito bilancio esercizio (5 anni art. 223 septiesdecies d. a. ) • ente cooperativo non compie atti di gestione • Perdita del capitale sociale • Sottrazione alla vigilanza e irreperibilità degli amministratori § Può essere nominato un commissario liquidatore
I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI Scioglimento coatto • Entro 30 gg dalla pubblicazione del provvedimento i creditori possono chiedere la nomina del commissario liquidatore • Il commissario liquidatore è nominato se vi è luogo a liquidazione • Nel caso di liquidazione si applicano le norme sulla LCA
I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI SOSTITUZIONE LIQUIDATORE (2545 XVIII C. C. ) § Disposta dall’Adv in caso di eccessivo ritardo, da parte del liquidatore, nel condurre le attività di liquidazione o per la commissione di irregolarità in danno alla procedura; § L’art. 2545 c. 1 si riferisce al liquidatore “volontario”, nominato dall’Assemblea dei soci (2545 XII c. c. ); § La richiesta di sostituzione è proposta dall’Adv al Tribunale se il liquidatore è stato nominato dall’Autorità giudiziaria; § Non è mai stata applicata (solo minacciata);
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DISCIPLINA (L. F. – R. d. 16 marzo 1942, n. 267 – titolo V art. 194 e ss; L. 400/1975 Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi)
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA PRESUPPOSTI I PRESUPPOSTI X ATTIVAZIONE LCA POSSONO ESSERE DIVERSI § INSOLVENZA (art. 2545 - terdecies c. c. ) § Art. 5 L. F. Stato di insolenza, co. 2 Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. § Artt. 202 e 203 L. F. Accertamento dello stato di insolvenza e effetti
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ORGANI (raffronto con gli organi della procedura fallimentare) § AUTORITA’ DI VIGILANZA (Tribunale/Giudice delegato) § COMMISSARIO LIQUIDATORE – pox terna (Curatore fallimentare) § COMITATO DI SORVEGLIANZA – eventuale (3 – 5 membri) (Comitato dei creditori)
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Competenze dell’Autorità giudiziaria Al Tribunale (Giudice delegato) competono alcuni poteri nell’ambito della procedura di Lca § DICHIARA LO STATO DI INSOLVENZA § COMPETENTE X OPPOSIZIONI NEI CONFRONTI DI: - Stato passivo - Proposte di riparto - Rendiconto finale Attenzione!! Nell’accogliere l’istanza di dichiarazione stato insolvenza i Tribunali possono applicare prassi diverse, considerando validi (o meno) i requisiti oggettivi previsti per il fallimento (art. 1 L. f. ), non dichiarando lo stato di insolvenza se i parametri di bilancio sono inferiori a quelli previsti per il fallimento
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CONCORSO TRA L. C. A. e FALLIMENTO (art. 196 L. F. + art. 2545 XIII c. c. ) CON RIGUARDO ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITA’ COMMERCIALE, LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO PRECLUDE LA POSSIBILITA’ DI ATTIVARE LA L. C. A. ; ANALOGAMENTE SUCCEDE IN SFAVORE DEL FALLIMENTO QUALORA SIA STATA DISPOSTA LA LCA.
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA PREVALE IL CARATTERE AMMINISTRATIVO La Giunta provinciale ha in forma e fatto un ruolo di “indirizzo e governo” della procedura La LCA è disposta con provvedimento dell’Autorità amministrativa (GP o delegati), non con sentenza dell’Autorità giudiziaria (Fallimento) Il Commissario e l’eventuale Comitato di sorveglianza è nominato Autorità di vigilanza, in contemporanea o successivamente all’atto con cui è disposta la LCA Gli atti straordinari del Commissario liquidatore sono autorizzati dall’Autorità amministrativa, non dal Tribunale
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA COMPITI DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA - Emana il provvedimento di LCA e nomina il Commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza (comunicazione a G. U. , B. U. R. , Registro Imprese) - Riceve le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull’andamento della gestione (art. 205 L. F. ) - Liquida il compenso del Commissario liquidatore - Revoca e sostituzione del commissario liquidatore - Art. 5 L. 400/1975 Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorità di vigilanza - su richiesta del commissario liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se nominato - ordina con decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonché le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità.
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA COMPITI DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA Autorizza: - le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, - vendita di immobili, vendita di mobili in blocco, La continuazione dell’esercizio dell’impresa La riduzione dei crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione di valore indeterminato o superiore a 1. 032, 91 € (artt. 206 e 35 L. F. ) acconti parziali, Delega di funzioni del commissario liquidatore(art. 32 co. 1) Incarico a coadiuttori (art. 32 co. 2) La proposta di concordato al tribunale (art. 201 L. F. ) Bilancio finale di liquidazione, piano di riparto ai creditori
Grazie dell‘attenzione
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