IL RUOLO E LA COLLOCAZIONE ISTITUZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI

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IL RUOLO E LA COLLOCAZIONE ISTITUZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI DONATORI DI SANGUE. FORMAZIONE MAGGIO

IL RUOLO E LA COLLOCAZIONE ISTITUZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI DONATORI DI SANGUE. FORMAZIONE MAGGIO 2007 FRANCESCO MAGAROTTO

 • La donazione è un gesto solo apparentemente semplice. In realtà in questo

• La donazione è un gesto solo apparentemente semplice. In realtà in questo gesto non si assommano soltanto i più alti valori umani e sociali, ma è a tutti gli effetti un atto medico che, come tutti gli atti medici, non è esente da rischi per donatore, operatore e soprattutto per i riceventi. • Per questo motivo si è resa necessaria nel tempo una legislazione che disciplini la raccolta, la lavorazione, la tipizzazione e la distribuzione del sangue e degli emocomponenti.

 • I primi tentativi di trasfusione descritti dai libri risalgono al 1600. Eseguiti

• I primi tentativi di trasfusione descritti dai libri risalgono al 1600. Eseguiti con animali ma anche fra esseri umani, questi tentativi fallirono, il più delle volte, la fine dei pazienti. Mancavano infatti le conoscenze fondamentali sul sistema ABO che arrivarono solamente nel 1909. Senza queste conoscenze la riuscita della trasfusione era affidata al caso, data la scarsa probabilità di trovare due individui di gruppo sanguigno compatibile (una delle ragioni che spinsero il dott. Formentano a fondare l'AVIS nel 1927 fu proprio la necessità di reperire i donatori compatibili al momento giusto).

 • Dopo il 1910 si cominciò a praticare le trasfusioni del sangue in

• Dopo il 1910 si cominciò a praticare le trasfusioni del sangue in maniera meno affidata al caso. • Nel 1940 fu scoperto l'antigene dei globuli rossi più importante nella pratica trasfusionale: il sistema RH.

LEGISLAZIONE SUL SANGUE • Sull'onda delle scoperte scientifiche, del miglioramento della sicurezza nella trasfusione,

LEGISLAZIONE SUL SANGUE • Sull'onda delle scoperte scientifiche, del miglioramento della sicurezza nella trasfusione, della progressiva presa di confidenza dei medici con tale pratica e dell'aumento dei donatori, sorse l'esigenza di dare una regolamentazione alla medicina trasfusionale. • Nel 1967 venne varata la legge n. 592 ed il suo regolamento attuativo (n. 1256). Secondo questa legge la medicina trasfusionale si imperniava tutta sul servizio trasfusionale che si avvaleva di donatori volontari e a pagamento e che distribuiva il prodotto agli utenti.

 • Un grande passo in avanti, in materia legislativa, avvenne, per lo meno

• Un grande passo in avanti, in materia legislativa, avvenne, per lo meno nella Regione Veneto, nel 1977 con la legge regionale 2. 1977 n. 67. In questa compaiono per la prima volta due nuovi concetti fondamentali: • - il riconoscimento del ruolo insostituibile delle associazioni di donatori di sangue attribuendo loro il compito, praticamente esclusivo, di promuovere la donazione del sangue; • - il riconoscimento della funzione di collaboratore sanitario al donatore periodico.

Negli anni immediatamente successivi le conoscenze scientifiche, le tecniche e le tecnologie, subirono una

Negli anni immediatamente successivi le conoscenze scientifiche, le tecniche e le tecnologie, subirono una evoluzione talmente rapida da cambiare radicalmente la medicina trasfusionale: • - diventarono di uso comune le sacche di plastica singole e multiple; furono inventate altre soluzioni anticoagulanti e più avanti conservanti che permisero di portare i tempi di conservazione delle emazie; • - arrivarono separatori cellulari sempre più semplici e veloci.

 • Accaddero inoltre, dopo i primi anni '80, anche dei fatti che cambiarono

• Accaddero inoltre, dopo i primi anni '80, anche dei fatti che cambiarono radicalmente l'atteggiamento verso la trasfusione e di conseguenza verso la donazione: migliorarono enormemente le conoscenze delle malattie virali a trasmissione parentelare (soprattutto epatiti virali) e arrivò la "rivoluzione AIDS".

 • Dopo una lunga gestazione fu varata la Legge 4 maggio 1990 n.

• Dopo una lunga gestazione fu varata la Legge 4 maggio 1990 n. 107 che disciplinava la raccolta, il frazionamento, la conservazione e la distribuzione del sangue e dei suoi componenti. Il passo in avanti fu poderoso ed il riconoscimento del volontariato fu pieno, considerando a tutti gli effetti i donatori quali operatori sanitari e associazioni quale parte integrante, e con voce in capitolo, del sistema sanitario nazionale.

 • Successivamente, a seguito delle ulteriori conoscenze in materia e di sempre più

• Successivamente, a seguito delle ulteriori conoscenze in materia e di sempre più pressanti richieste di cambiamento, dopo 15 anni dalla legge 107, nel 2005, è stata varata: la Legge n. 219. Mantenendo e rafforzando l'impianto della 107/90 viene dato più spazio alle Regioni, ancora maggior riconoscimento e forza al volontariato, si impone l'accreditamento dei centri e servizi trasfusionali, si prevedono collaborazioni e "gemellaggi" tra aree carenti ed aree in esubero, si allarga alle aziende del mercato europeo la possibilità di frazionamento del plasma. Per la completa attuazione sono necessari numerosi decreti, alcuni pronti ed altri da scrivere.

Vediamo alcuni passaggi che interessano le associazioni e le federazioni di volontari del sangue.

Vediamo alcuni passaggi che interessano le associazioni e le federazioni di volontari del sangue. Legge 219 del 21 Ottobre 2005 (Gazzetta Ufficiale 251 del 27/10/05) Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.

Art. 2 (Attivita' trasfusionali) 1. La presente legge disciplina le attività trasfusionali ovvero le

Art. 2 (Attivita' trasfusionali) 1. La presente legge disciplina le attività trasfusionali ovvero le attività riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento con mezzi fisici semplici; la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, nonche' le attività di medicina trasfusionale e la produzione di farmaci emoderivati. 2. Le attività trasfusionali di cui al comma 1 sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.

Art. 4 (Gratuità del sangue e dei suoi prodotti) • Il sangue umano non

Art. 4 (Gratuità del sangue e dei suoi prodotti) • Il sangue umano non e' fonte di profitto. Le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, comprese le cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria. • Le attività trasfusionali di cui all'articolo 2 rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale.

Art. 6 (Principi generali per l'organizzazione delle attività trasfusionali) 1. b) viene adottato uno

Art. 6 (Principi generali per l'organizzazione delle attività trasfusionali) 1. b) viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di sangue permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali. Lo schema tipo di convenzione individua anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale. Viene comunque garantita alle associazioni e federazioni di donatori di sangue la più ampia partecipazione alla definizione dell'accordo ed alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali.

Art. 7 (Associazioni e federazioni di donatori) 1. Lo Stato riconosce la funzione civica

Art. 7 (Associazioni e federazioni di donatori) 1. Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti. 2. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori. 3. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 2 quelle il cui statuto corrisponde alle finalita' della presente legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministro della salute con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta.

4. Le associazioni di donatori di cui al presente articolo, convenzionate ai sensi dell'articolo

4. Le associazioni di donatori di cui al presente articolo, convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), possono organizzare e gestire singolarmente, o in forma aggregata, unità di raccolta previa autorizzazione della regione competente e in conformita' alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale. 5. La chiamata alla donazione e' attuata dalle associazioni di donatori volontari di sangue e dalle relative federazioni, convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), secondo una programmazione definita di intesa con la struttura trasfusionale territorialmente competente.

6. Qualora le regioni non abbiano provveduto alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo

6. Qualora le regioni non abbiano provveduto alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Consulta, previa diffida alle regioni inadempienti a provvedere entro tre mesi, attiva i poteri sostitutivi, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. 7. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni sono tenute a comunicare alle strutture trasfusionali competenti gli elenchi dei propri donatori iscritti. 8. Le strutture trasfusionali sono obbligate alla corretta tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori afferenti.

Art. 8 (Astensione dal lavoro) 1. I donatori di sangue e di emocomponenti con

Art. 8 (Astensione dal lavoro) 1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

2. In caso di inidoneità alla donazione e' garantita la retribuzione dei donatori lavoratori

2. In caso di inidoneità alla donazione e' garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure. A tal fine e' autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di euro 406. 000 annui a decorrere dall’anno 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo. 3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.

Art. 9 (Disposizioni in materia fiscale) 1. Non sono soggetti ad imposizione tributaria le

Art. 9 (Disposizioni in materia fiscale) 1. Non sono soggetti ad imposizione tributaria le attività e gli atti che le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni di cui all'articolo 7 svolgono in adempimento delle finalità della presente legge e per gli scopi associativi

Art. 11 (Principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali) considerazione In

Art. 11 (Principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali) considerazione In 1. l'autosufficienza fatto del che derivati sangue edi costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento e' richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, la presente legge definisce alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l'armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali. 2. A tale scopo a livello regionale: a) viene promossa la donazione volontaria, periodica e non remunerata del sangue e degli emocomponenti, favorendo lo sviluppo sul territorio delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue; b) viene istituito il sistema informativo regionale dei servizi trasfusionali, in raccordo funzio-nale con quello nazionale

3. A livello regionale sono elaborati specifici progetti per la promozione delle donazioni periodiche

3. A livello regionale sono elaborati specifici progetti per la promozione delle donazioni periodiche di sangue e di emocomponenti al fine del raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza regionale e nazionale. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 34 -bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. 4. A livello regionale sono definiti, altresì, gli obiettivi per l'autosufficienza integrata, regionale ed interregionale, e per l'assistenza in materia trasfusionale.

Art. 13 (Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale) 1. E' istituita la Consulta

Art. 13 (Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale) 1. E' istituita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale. La Consulta e' composta dai responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), da quattro rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue più rappresentative a livello nazionale, da due rappresentanti delle associazioni pazienti emopatici e politrasfusi, da quattro rappresentanti delle società scientifiche del settore. Alle riunioni della Consulta partecipa il Comitato direttivo del Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12.

 • Nella norma viene confermata l’importanza dell’emovigilanza e dei Comitati Ospedalieri per il

• Nella norma viene confermata l’importanza dell’emovigilanza e dei Comitati Ospedalieri per il buon (appropriato) uso del sangue e degli emocomponenti. • L'AVIS, la FIDAS e le altre associazioni di donatori sono nate con l'intento di avere il sangue giusto al momento giusto; ora hanno il compito istituzionale ed il dovere morale di tendere all'autosufficienza nel modo più sicuro possibile, partecipando, inoltre, alla programmazione, al controllo ed alla raccolta di questo prezioso dono.

 • Il Legislatore, oltre a ribadire il concorso al Servizio Sanitario nazionale, conferma

• Il Legislatore, oltre a ribadire il concorso al Servizio Sanitario nazionale, conferma il rimborso per le spese dell'attività attraverso la corresponsione di un contributo agganciato alla donazione di sangue intero o in aferesi. • Punto importante è, infine, la specifica, all’art. 9, circa l’esenzione delle attività associative ad imposte e/o tasse (IRAP compresa). A questa norma, poi, si aggiungeranno le agevolazioni della Legge 266/91 sul volontariato e sul D. L. 460/97 per le ONLUS, previste per tutto il volontariato iscritto ai registri regionali.

LEGISLAZIONE REGIONALE • Oltre alla legge 219/05 la presenza dei volontari e delle loro

LEGISLAZIONE REGIONALE • Oltre alla legge 219/05 la presenza dei volontari e delle loro organizzazioni la troviamo nella Legge Regione Veneto n. 65 del 15. 11. 1994 "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati”.

 • All'art. 3 "Partecipazione delle Associazioni Federazioni dei donatori" possiamo leggere: e •

• All'art. 3 "Partecipazione delle Associazioni Federazioni dei donatori" possiamo leggere: e • "1 - La Regione riconosce come insostituibile l'opera svolta dalle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue e di sangue midollare, nel perseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario e garantisce e disciplina la necessaria partecipazione alle attività trasfusionali mediante apposite convenzioni stipulate fra le Unità Locali Socio Sanitarie, le Aziende Ospedaliere e le associazioni e federazioni medesime".

 • Nella stessa legge in un passo successivo, vi è la possibilità di

• Nella stessa legge in un passo successivo, vi è la possibilità di questi enti di volontariato di istituire un fondo regionale con la collaborazione della Regione Veneto per le finalità di promozione del sangue e più in generale per una crescita della cultura della solidarietà. • Sono trascorsi 10 anni e nell’aprile 2004 la Regione, con il concorso di tutti i protagonisti, ha emanato il "4° Piano sangue e Plasma regionale 2004 -2006 ".

 • Nel nuovo Piano si ribadisce che la risorsa sangue è strategica per

• Nel nuovo Piano si ribadisce che la risorsa sangue è strategica per la salute e per la tenuta dei livelli raggiunti nel sistema sanitario veneto. Si conferma la insostituibile presenza ed attività dei volontari e delle loro organizzazioni. Nel contempo si prevede di creare un organismo regionale di indirizzo (CRAT) ed un unico fondo regionale (FRAT) che permetta di mettere in rete, per dipartimenti provinciali (DIMT), in prospettiva di tipo strutturale, tutte le strutture trasfusionali evitando che ogni ULS definisca propri standard e le proprie esigenze locali senza collegarsi e confrontarsi con le altre realtà del territorio veneto. • D'altra parte, il problema di fondo è che la periferia raccoglie sangue ed i capoluoghi di provincia (Padova e Verona in testa) consumano.

IL RUOLO ISTITUZIONALE DELL'AVIS • Ritorniamo ora al ruolo istituzionale dell'AVIS e delle altre

IL RUOLO ISTITUZIONALE DELL'AVIS • Ritorniamo ora al ruolo istituzionale dell'AVIS e delle altre associazioni del dono nel settore sangue. L'intendimento del legislatore è quello di invitare ad un coordinamento, collaborazione e partecipazione alla gestione delle attività: i servizi, le strutture sanitarie in generale e le associazioni con i loro donatori.

La nostra presenza è prevista in vari organismi: • -Comitati per il buon uso

La nostra presenza è prevista in vari organismi: • -Comitati per il buon uso del sangue (D. M. 1. 9. 1995 ); • -Comitati locali di partecipazione (per una programmazione che permetta di arrivare all'autosufficienza della Regione attraverso quelle Provinciali), all’interno delle convenzioni provinciali (art. 3 L. R. 65/94); • -Commissione Sangue Regionale (Art. 2 L. R. 15. 11. 1994 n. 65);

 • -Nei nuovi organismi previsti dal 4° Piano Sangue e nei Regolamenti di

• -Nei nuovi organismi previsti dal 4° Piano Sangue e nei Regolamenti di Dipartimento Provinciale (OSST e Convenzioni dipartimentali) • -Comitato Fondo interregionale plasmaderivazione ( in consorzio con altre regioni per il frazionamento del plasma con il Veneto capofila); • -Consulta tecnica permanente (solo nazionale).

 • Risulta evidente che la preparazione e formazione dei volontari, non solo dei

• Risulta evidente che la preparazione e formazione dei volontari, non solo dei donatori, sarà uno dei punti più importanti nell'azione dell'AVIS nei prossimi anni. Il peso specifico o politico e quindi la forza di pressione verso le controparti sarà dato sempre più dalla conoscenza dei problemi e dalla possibilità di prospettare soluzioni. Solo così potremo svolgere appieno il nostro compito di tutela dei donatori e dei riceventi.

Il ruolo delle nostre Associazioni, dall'inizio del loro cammino, si è via ampliato ed

Il ruolo delle nostre Associazioni, dall'inizio del loro cammino, si è via ampliato ed ora dobbiamo intensificare quelli che sono i punti salienti della nostra azione: • - attività di promozione, proselitismo, educazione sanitaria non solo ai nostri donatori ed in senso lato l'educazione alla solidarietà e alla costruzione di un senso di appartenenza ad una nazione, a dei valori condivisi da un popolo, ad una accettazione reciproca di impegni, doveri e diritti

 • - tutela del donatore o del ricevente (attraverso tutti gli organismi di

• - tutela del donatore o del ricevente (attraverso tutti gli organismi di confronto con le istituzioni e con specifiche iniziative che potranno nascere solo con la conoscenza dei dati e dei problemi) • - partecipazione ad ogni livello (comunale, provinciale, regionale e nazionale) alla vita dell'associazionismo per uno sviluppo del volontariato in generale • - eventuale attività di supporto alle strutture trasfusionali per la raccolta ove non si raggiunga l'autosufficienza. • - massima attenzione all’uso delle risorse e trasparenza nella gestione verso i soci e la collettività.

Grazie per l’attenzione AVIS-ABVS REGIONALE VENETO FRANCESCO MAGAROTTO

Grazie per l’attenzione AVIS-ABVS REGIONALE VENETO FRANCESCO MAGAROTTO