Il rischio rumore nei luoghi di lavoro Simone

  • Slides: 12
Download presentation
Il rischio rumore nei luoghi di lavoro Simone Secchi Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e

Il rischio rumore nei luoghi di lavoro Simone Secchi Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” Università degli Studi di Firenze simone. secchi@unifi. it http: //www. taed. unifi. it/fisica_tecnica

Direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla esposizione

Direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla esposizione al rumore durante il lavoro il rischio derivante dall’esposizione al rumore deve essere ridotto al più basso livello che sia ragionevolmente praticabile, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di interventi di riduzione del rumore preferibilmente alla sorgente. Il fine dichiarato da questa direttiva è la protezione dei lavoratori contro i rischi per l’udito e, nella misura in cui essa lo preveda espressamente, contro i rischi per la salute e la sicurezza, compresa la prevenzione degli eventuali rischi derivanti da un’esposizione al rumore durante il lavoro. La direttiva, inoltre, non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che garantiscano, allorché sia possibile, una maggiore protezione dei lavoratori e/o siano volte a ridurre il livello di rumore durante il lavoro agendo alla fonte del rumore stesso.

Direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla esposizione

Direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla esposizione al rumore durante il lavoro 90 d. B(A): devono essere intrapresi interventi di riduzione dell’esposizione a rumore; 85 d. B(A): devono essere messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione ed iniziata un’attività informativa; per esposizioni superiori a 85 d. B(A), i lavoratori devono essere informati e, se opportuno, ricevere una formazione adeguata sul rischio di perdita uditiva, sulle misure adottate in applicazione alla direttiva, sull’obbligo di conformarsi alle misure di protezione e prevenzione, sull’uso di mezzi individuali, sul ruolo del controllo della funzione uditiva. I lavoratori devono inoltre avere accesso ai risultati delle misurazioni e poter ottenere spiegazioni sul loro significato. I posti di lavoro in cui l’esposizione quotidiana personale può superare 85 d. B(A) devono essere oggetto di informazione, mentre quelli in cui si possono superare i 90 d. B(A) devono essere perimetrati allo scopo di limitarvi, per quanto possibile, l’accesso.

Decreto Legislativo 277/1991 “Attuazione delle direttive 80//1107/CEE, 83/447/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE in materia di

Decreto Legislativo 277/1991 “Attuazione delle direttive 80//1107/CEE, 83/447/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (rumore, piombo, amianto” Si occupa della prevenzione nei luoghi di lavoro. Tratta del rischio derivante dal piombo e dall’amianto e del rischio rumore. In tutte le attività soggette deve essere eseguita la valutazione del rumore, al fine di identificare i lavoratori esposti e i luoghi di lavoro per i quali dovranno essere presi provvedimenti specifici. Assume come parametro di riferimento l’esposizione media giornaliera o settimanale di un lavoratore al rumore. Definisce quattro fasce, che individuano livelli crescenti di rischio espressi in d. B

Decreto Legislativo 277/1991 Il decreto definisce per ogni fascia le misure preventive e/o correttive

Decreto Legislativo 277/1991 Il decreto definisce per ogni fascia le misure preventive e/o correttive di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. Diagramma di flusso per la valutazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori di una generica azienda

Decreto Legislativo 277/1991 Deve essere rappresentata la giornata standard di lavoro e, ove questa

Decreto Legislativo 277/1991 Deve essere rappresentata la giornata standard di lavoro e, ove questa non sia ben identificabile, la settimana standard La scheda associa a ciascun lavoratore la suddivisione delle sue ore lavorative in sottoperiodi legati alla sua presenza in una determinata postazione di lavoro, caratterizzata da un ben preciso livello di esposizione al rumore. I livelli sono indicati rispettivamente con Lep, d (livello giornaliero) Lep, w (livello settimanale) A partire da questa scheda e dai livelli di rumore corrispondenti alle postazioni di lavoro, si determina il livello di esposizione media giornaliera o settimanale al rischio rumore.

Decreto Legislativo 277/1991 procedimento di effettuazione della rilevazione dell’esposizione al rumore di un lavoratore

Decreto Legislativo 277/1991 procedimento di effettuazione della rilevazione dell’esposizione al rumore di un lavoratore che opera in una generica azienda Al termine della valutazione e del calcolo dei livelli medi, per ciascun lavoratore si ottiene un livello in decibel che rappresenta la sua esposizione media giornaliera al rumore. In base alla fascia di appartenenza, in cui è inserito il lavoratore, vengono stabiliti gli adempimenti a carico dell’azienda per limitare al minimo il rischio rilevato.

Decreto Legislativo 277/1991 Definisce gli obblighi per il datore di lavoro e per il

Decreto Legislativo 277/1991 Definisce gli obblighi per il datore di lavoro e per il lavoratore esposto. Gli obblighi riguardano l’ambiente di lavoro (da insonorizzare), i macchinari (da bonificare), i dispositivi di protezione individuale, cuffie e tappi (da fornire e da indossare). La valutazione deve essere ripetuta nei seguenti casi: -dopo 3 anni (5 anni, se nessun lavoratore è esposto a più di 80 decibel); -variazioni nelle lavorazioni; -variazioni nel numero e/o distribuzione dei macchinari; -modifica dei locali; - cambiamento dell’organico.

Decreto Legislativo 277/1991 (diminuzione del rischio) La diminuzione del rischio si attua mediante misure

Decreto Legislativo 277/1991 (diminuzione del rischio) La diminuzione del rischio si attua mediante misure tecniche, organizzative e procedurali. Si privilegiano gli interventi alla fonte. All’atto dell’acquisto il datore di lavoro privilegia macchinari che producano il più basso livello di rumore (art. 46 comma 3). Lavorazioni separate acusticamente in modo da non esporre i lavoratori a rumori a loro estranei (art. 4 comma 1 lettera C).

La Direttiva 2003/10/CE Stabilisce le prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi

La Direttiva 2003/10/CE Stabilisce le prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi che possono derivare dall’esposizione al rumore Stabilisce che il datore di lavoro deve eliminare alla fonte i rischi derivanti dall’esposizione al rumore o ridurli al minimo. In particolare il datore di lavoro deve intervenire considerando: a) altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate; c) la riprogettazione della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; d) l’opportuna informazione e formazione, al fine di istruire i lavoratori, sull’utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro per ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; e) le misure tecniche per il contenimento del rumore: - trasmesso per via aerea (schermature, involucri, rivestimenti ecc. ); - trasmesso per via strutturale (sistemi di smorzamento o di isolamento); f) programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro g) la riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro: - limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione; - orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

La Direttiva 2003/10/CE Fissa nuovi valori limite di esposizione e i valori di soglia

La Direttiva 2003/10/CE Fissa nuovi valori limite di esposizione e i valori di soglia dell’esposizione che fanno scattare l’azione con riferimento al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco. La direttiva è recepita dal D. Lgs. 10/04/06, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”, (in G. U. 124 del 30/05/06) La Norma UNI 9432 Acustica – Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro