Il Registro delle imprese Avv Carlo Di Brino
Il Registro delle imprese
Avv. Carlo Di Brino Generalità L’attività di impresa è istituzionalmente destinata al mercato e per questo è la sorgente di una fitta rete di rapporti con i terzi Vi è un’esigenza di pubblicità: 1. L’interesse dell’impresa di rendere edotti della propria attività coloro che entrano in contatto con essa 2. L’interesse dei terzi di essere tutelati attraverso le informazioni relative alle vicende più importanti dell’impresa
Avv. Carlo Di Brino Caratteristiche del registro delle imprese del 1942 Era previsto solo per gli imprenditori commerciali (obbligo di iscrizione entro 30 giorni dall’acquisto della qualità di imprenditore) Doveva essere indicata: la sede e le eventuali sedi secondarie, l’oggetto dell’attività, la ditta, gli ausiliari legittimati ad agire, le modificazioni di tali elementi e la cessazione Era posto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale L’iscrizione aveva efficacia dichiarativa
Avv. Carlo Di Brino Segue: Erano tenuti ad iscriversi: 1. Imprenditori individuali se esercenti attività commerciale (art. 2195 c. c. ) 2. Società lucrative – ad eccezione della società semplice – e società cooperative, anche esercenti attività commerciale 3. Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale
Avv. Carlo Di Brino Segue: La disciplina sul Registro delle Imprese è stata per circa 50 anni inattuata e si è provveduto ad istituirlo, presso le Camere di Commercio, solo con la L. 29/12/1993, n. 580.
Avv. Carlo Di Brino Le innovazioni della L. 580/1993 Viene individuato presso le Camere di Commercio l’ente sede dell’Ufficio del Registro delle imprese deputato a curarne la tenuta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia e sotto la direzione di un conservatore nominato dalla Giunta Camerale
Avv. Carlo Di Brino Sezione Speciale del Registro delle Imprese È prevista una Sezione Speciale del Registro delle Imprese. Sono obbligati all’iscrizione coloro che nel sistema previgente non vi erano tenuti (imprenditori agricoli, società semplici, imprese artigiane, piccoli imprenditori) l’iscrizione ha funzione di pubblicità – notizia e di certificazione
Avv. Carlo Di Brino Soggetti ad iscrizione: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Gli imprenditori di cui all’art. 2195 c. c. Le società di cui all’art. 2200 c. c. I consorzi di cui all’art. 2612 c. c e le società consortili di cui all’art. 2615 ter c. c. I gruppi europei di interesse economico di cui al D. Lgs. 23/07/1991 n. 240 Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale di cui all’art. 2201 c. c. Le società soggette alla legge italiana ai sensi dell’art. 25 L. 31/05/1995 n. 218 Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c. c. I piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c. c. Le società semplici di cui all’art. 2251 c. c.
- Slides: 8