IL REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI ARTISTICHE E SPORTIVE

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IL REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI ARTISTICHE E SPORTIVE NEL DIRITTO TRIBUTARIO INTERNO E CONVENZIONALE

IL REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI ARTISTICHE E SPORTIVE NEL DIRITTO TRIBUTARIO INTERNO E CONVENZIONALE EZIO MARIA SIMONELLI DOTTORE COMMERCIALISTA IN MILANO - 5 NOVEMBRE 2008

PROFILI SOGGETTIVI AI FINI DELL’ANALISI DEL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ARTISTI E SPORTIVI RILEVA LA

PROFILI SOGGETTIVI AI FINI DELL’ANALISI DEL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ARTISTI E SPORTIVI RILEVA LA SEGUENTE DISTINZIONE: PROFESSIONISTI SPORTIVI DILETTANTI INTERPRETI O ESECUTORI (attori, cantanti, musicisti, ballerini, ecc. ) ARTISTI AUTORI DI OPERE INTELLETTUALI

PROFILI OGGETTIVI AI FINI DELL’ANALISI DEL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ARTISTI E SPORTIVI RILEVA LA

PROFILI OGGETTIVI AI FINI DELL’ANALISI DEL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ARTISTI E SPORTIVI RILEVA LA SEGUENTE CLASSIFICAZIONE DEI COMPENSI: Compensi per partecipazione a manifestazioni sportive SPORTIVI Montepremi Compensi per sfruttamento dei diritti di immagine N. B. La partecipazione dietro compenso di uno sportivo ad una trasmissione televisiva non costituisce prestazione artistica, ma rientra nell’attività di sfruttamento della propria notorietà professionale.

PROFILI OGGETTIVI AI FINI DELL’ANALISI DEL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ARTISTI E SPORTIVI RILEVA LA

PROFILI OGGETTIVI AI FINI DELL’ANALISI DEL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ARTISTI E SPORTIVI RILEVA LA SEGUENTE CLASSIFICAZIONE DEI COMPENSI: Compensi per l’Interpretazione dal vivo di un’opera intellettuale ARTISTI Compensi per sfruttamento dei diritti di autore Compensi per sfruttamento dei diritti di immagine N. B. La mera partecipazione passiva di un’artista che è ospite di trasmissioni televisive, pur non rientrando nella sua attività artistica vera e propria, potrebbe essere ricondotta all’attività primaria dell’artista, ed i relativi compensi qualificarsi come redditi di lavoro autonomo, in considerazione del chiaro legame tra la presenza dell’artista e la sua professione.

ATTIVITA’ SPORTIVE Sport professionistico Sport dilettantistico Ha come fine Principale quello utilitario o economico

ATTIVITA’ SPORTIVE Sport professionistico Sport dilettantistico Ha come fine Principale quello utilitario o economico Ha come fine essenziale quello ludico del continuo miglioramento del risultato sportivo

LO SPORT PROFESSIONISTICO Lo sport professionistico è disciplinato dalla Legge 23/3/1981, n. 91. Possono

LO SPORT PROFESSIONISTICO Lo sport professionistico è disciplinato dalla Legge 23/3/1981, n. 91. Possono definirsi prestazioni sportive solo quelle esercitate nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI, rese da: Ø Ø Atleti Allenatori Direttori tecnico-sportivi Preparatori atletici Tali soggetti assumono lo status di sportivi professionisti se esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità. La qualificazione di sportivi professionisti è concessa dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse.

LO SPORT PROFESSIONISTICO Ø La Legge 91/1981 dispone che le prestazioni a titolo oneroso

LO SPORT PROFESSIONISTICO Ø La Legge 91/1981 dispone che le prestazioni a titolo oneroso dell'atleta costituiscono oggetto di contratto di lavoro subordinato [art. 3, L. 91/1981] Ø Tale contratto deve essere redatto in base al “contratto tipo” approvato dalle Federazioni sportive nazionali e dall’Associazione nazionale degli sportivi professionisti [art. 4, L. 91/1981] Ø Le prestazioni dell’atleta possono formare oggetto di contratto di lavoro autonomo se ricorre almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non è contrattualmente vincolato alla frequenza di sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione, pur avendo carattere continuativo, non supera 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.

LO SPORT PROFESSIONISTICO REGIME TRIBUTARIO Ai fini fiscali, i redditi derivanti dalle prestazioni sportive

LO SPORT PROFESSIONISTICO REGIME TRIBUTARIO Ai fini fiscali, i redditi derivanti dalle prestazioni sportive degli atleti sono trattati sempre come redditi di lavoro dipendente: Ø Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contatto di lavoro subordinato si applicano le disposizioni degli art. 49 e 51 del TUIR che dettano le regole di determinazione e tassazione per i redditi di lavoro dipendente; Ø A seguito dell’abrogazione della lett. a) del comma 2 dell’art. 53 (prima art. 49) del TUIR, i compensi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo di cui all’art. 3, comma 2, della Legge 91/1981, sono assimilati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente. A tali redditi si applicano, quindi, le disposizioni di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR [art. 53(3), TUIR]

LO SPORT DILETTANTISTICO REGIME TRIBUTARIO E’ previsto un regime agevolato per alcuni particolari compensi

LO SPORT DILETTANTISTICO REGIME TRIBUTARIO E’ previsto un regime agevolato per alcuni particolari compensi erogati agli atleti dilettanti [art. 67(1)(m), e art. 69(2), TUIR]. REQUISITI OGGETTIVI - Il regime agevolato è applicabile esclusivamente ai seguenti redditi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche: § Premi § Compensi § Indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa P. S. Le indennità chilometriche e i rimborsi per spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sono esclusi dall’imponibile REQUISITI SOGGETTIVI - Il regime agevolato è applicabile ai redditi erogati esclusivamente dai seguenti soggetti: § CONI § Federazioni sportive nazionali § UNIRE (Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine) § Enti di promozione sportiva (ACSI, ASI, CNS Libertas, CSEN, CUSI, MSP Italia, USACLI, AICS, CSAIN, CSI, ENDAS, UISP, Sport Padania) § Qualunque organismo “riconosciuto” che persegua finalità sportive dilettantistiche

ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE REGIME TRIBUTARIO Art. 69(2), TUIR, e art. 25(1), L. 133/1999 (“Legge

ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE REGIME TRIBUTARIO Art. 69(2), TUIR, e art. 25(1), L. 133/1999 (“Legge Visco”): Fino a 7. 500 euro ESENZIONE Da 7. 500 a 28. 158, 28 euro Ritenuta definitiva del 23% Oltre 28. 158, 28 euro Indennità chilometriche e rimborsi spesa a piedi lista Ritenuta d’acconto del 23% Tassazione ordinaria progressiva Esclusi dall’imponibile (Nessuna ritenuta) Gli sportivi che in un periodo d’imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse, devono autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta IRPEF.

LE PRESTAZIONI DEGLI ARTISTI Secondo la dottrina prevalente, ai fini della qualificazione reddituale dei

LE PRESTAZIONI DEGLI ARTISTI Secondo la dottrina prevalente, ai fini della qualificazione reddituale dei compensi erogati agli artisti occorre distinguere tra: Ø Attività che si estrinsecano in prestazioni di facere di tipo interpretativoesecuitivo (es: artisti dello spettacolo), ovvero aventi ad oggetto la creazione di opere figurative (es. : pittura, scultura, grafica, fotografia, ecc. ), che presuppongono l’esercizio di un’attività personale da parte dell’artista; Ø L’utilizzazione economica del risultato dell’attività artistica, riconducibile alla disciplina sul diritto di autore, che diventa fonte autonoma di reddito come: A. Diritti spettanti all’autore per lo sfruttamento di un’opera del suo ingegno protetta; B. Diritti spettanti agli artisti interpeti ed esecutori per la cessione o sfruttamento delle registrazioni delle loro performances artistiche.

LE PRESTAZIONI ARTISTICHE ESECUTIVE Esempi di prestazioni artistiche si estrinsecano in prestazioni di facere

LE PRESTAZIONI ARTISTICHE ESECUTIVE Esempi di prestazioni artistiche si estrinsecano in prestazioni di facere sono: Ø La recitazione o rappresentazione di opere o composizioni drammatiche letterarie o cinematografiche; Ø L’interpretazione o esecuzione di opere o composizioni musicali; Ø L’interpretazione di opere coreografiche; Ø La creazione di quadri, dipinti, disegni, sculture, stampe, litografie, opere fotografiche, sculture, ecc. (N. B. l’artista non pone in essere una prestazione di servizi, ma effettua la cessione del bene materiale nel quale è incorporata la sua prestazione artistica).

LE PRESTAZIONI ARTISTICHE ESECUTIVE REGIME TRIBUTARIO I compensi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori,

LE PRESTAZIONI ARTISTICHE ESECUTIVE REGIME TRIBUTARIO I compensi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, ovvero agli artisti delle arti visive, possono essere inquadrati tra le seguenti categorie di redditi, in base alle modalità di svolgimento dell’attività artistica: A. Le prestazioni artistiche oggetto di contatto di lavoro subordinato rientrano tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (es. : musicisti di orchestre sinfoniche, ballerini, ecc. ); B. Le prestazioni artistiche oggetto di collaborazione continuativa rientrano tra i redditi assimilati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente. A tali redditi si applicano, quindi, le disposizioni di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR; C. L’esercizio di attività artistiche rispetti il requisito dell’abitualità costituisce attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR, i cui redditi sono determinati in base alle scritture contabili; D. Le attività artistiche esercitate occasionalmente sono da annoverare tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR, con la possibilità di dedurre le spese inerenti alla produzione del reddito in base all’art. 71, comma 2, del TUIR.

IL DIRITTO DI AUTORE Il Titolo IX, Capo I, del Codice civile definisce il

IL DIRITTO DI AUTORE Il Titolo IX, Capo I, del Codice civile definisce il contenuto del diritto di autore: Ø Oggetto del diritto d’autore è l’opera dell’ingegno [art. 2575, c. c. ] Ø Titolare originario del diritto è il creatore dell’opera [art. 2576, c. c. ] Ø Il diritto di autore spetta all’autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali [art. 2580, c. c. ] Ø Agli artisti interpreti e agli artisti esecutori compete, indipendentemente dall’eventuale retribuzione loro spettante per le proprie interpretazioni od esecuzioni, il diritto ad un “equo compenso” per la diffusione o la riproduzione delle predette interpretazioni od esecuzioni [art. 2579, c. c. ]

IL DIRITTO DI AUTORE La Legge speciale 22/4/1941, n. 633, detta la regolamentazione specifica

IL DIRITTO DI AUTORE La Legge speciale 22/4/1941, n. 633, detta la regolamentazione specifica sulla tutela del “diritto di autore”. Tale provvedimento distingue tra: Ø “DIRITTO DI AUTORE” IN SENSO PROPRIO - Riserva all’autore di un’opera creativa appartenente alla letteratura, alle arti figurative, alla musica, al teatro o alla cinematografia, il diritto esclusivo di pubblicare e utilizzare economicamente l’opera tutelata. Ø “DIRITTI CONNESSI” AL DIRITTO DI AUTORE - Diritti che attengono non all’autore di un’opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini. I diritti connessi più importanti sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori per la pubblicazione, riproducibilità o commercializzazione delle registrazioni delle loro performaces artistiche formanti oggetto di “utilizzazione secondaria”.

IL DIRITTO DI AUTORE “DIRITTO DI AUTORE” IN SENSO PROPRIO: I principali diritti di

IL DIRITTO DI AUTORE “DIRITTO DI AUTORE” IN SENSO PROPRIO: I principali diritti di utilizzazione economica che la legge riserva all’autore di un’opera sono: Ø diritto di riproduzione: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo; Ø diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera: cioè il diritto di presentare l’opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate; Ø diritto di diffusione: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a distanza (es. : radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc. ); Ø diritto di distribuzione: cioè il diritto di porre in commercio l’opera; Ø diritto di elaborazione: cioè il diritto di apportare modifiche all’opera originale, di trasformarla, adattarla, ridurla ecc. . Tutti questi diritti permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.

IL DIRITTO DI AUTORE “DIRITTO DI SEGUITO”: Il D. Lgs. 13/2/2006, n. 118 ha

IL DIRITTO DI AUTORE “DIRITTO DI SEGUITO”: Il D. Lgs. 13/2/2006, n. 118 ha introdotto il “diritto di seguito”, cioè il diritto dell’autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Opere soggette: Originali delle opere delle arti figurative come quadri, colllages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, le opere in vetro, fotografie e gli originali dei manoscritti. Copie delle opere prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, purché numerate, firmate o debitamente autorizzate dall’autore. Vendite soggette: Le vendite successive alla prima effettuata direttamente dall’autore, cui partecipi un professionista del mercato dell’arte (gallerie, case d’asta o commercianti d’arte), in qualità di venditore, acquirente o intermediario. Compenso: E’ calcolato sul prezzo di vendita al netto dell’IVA, in base a percentuali differenziate per scaglioni, e comunque non può essere superiore a € 12. 500.

IL DIRITTO DI AUTORE “DIRITTO DI SEGUITO”: Beneficiari: Autori italiani (compresi gli stranieri residenti

IL DIRITTO DI AUTORE “DIRITTO DI SEGUITO”: Beneficiari: Autori italiani (compresi gli stranieri residenti in Italia) e dell’U. E. e loro eredi. In mancanza di successione entro il 6° grado, i compensi sono devoluti all’ENAP. Agli autori extra U. E. il compenso è riconosciuto a condizione che lo Stato estero di residenza abbia un accordo di reciprocità con l’Italia. Soggetti obbligati al pagamento: Il compenso è a carico del venditore. Dichiarazione di vendita: Sono obbligati alla dichiarazione alla SIAE i professionisti del mercato dell’arte che intervengono in qualità di venditori, acquirenti o intermediari. Esenzione: Ø Vendite il cui prezzo, al netto dell’IVA, sia inferiore a € 3. 000; Ø Vendite tra privati, senza la partecipazione di un professionista del mercato dell’arte; Ø Vendite con la partecipazione di un professionista che abbiano ad oggetto opere acquistate direttamente dall’autore meno di 3 anni prima, ed il cui prezzo attuale non superi € 10. 000 (la vendita si presume sempre effettuata oltre i 3 anni dall’acquisto, salvo prova contraria fornita dal venditore).

IL DIRITTO DI AUTORE REGIME TRIBUTARIO “DIRITTO DI AUTORE” E “DIRITTO DI SEGUITO”: Ø

IL DIRITTO DI AUTORE REGIME TRIBUTARIO “DIRITTO DI AUTORE” E “DIRITTO DI SEGUITO”: Ø I compensi erogati all’autore a fronte dell’utilizzazione economica della opera dell’ingegno creata dallo stesso autore, rientrano nella categoria dei redditi c. d. “assimilati” di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), TUIR; Ø Ai fini della determinazione del reddito imponibile, l’ammontare dei proventi in denaro o natura percepiti nel periodo d’imposta è ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese [art. 54(8), TUIR]; Ø Se tali compensi son erogati ad un soggetto diverso dall’autore dell’opera tutelata, essi rientrano nella categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. g), TUIR, con la differenza che: Ø Ø Se corrisposti ad un soggetto che abbia acquistato il diritto a titolo oneroso, beneficiano dell’abbattimento forfetario del 25% ai sensi dell’art. 71, comma 1, TUIR; Se corrisposti agli eredi, legatari o comunque ad un soggetto che abbia acquistato il diritto a titolo gratuito, non beneficiano dell’abbattimento dell’imponibile.

IL DIRITTO DI AUTORE REGIME TRIBUTARIO “DIRITTI CONNESSI” AL DIRITTO DI AUTORE: Ø In

IL DIRITTO DI AUTORE REGIME TRIBUTARIO “DIRITTI CONNESSI” AL DIRITTO DI AUTORE: Ø In ambito tributario, l’orientamento prevalente esclude che i diritti spettanti agli artisti interpreti od esecutori di opere altrui possano qualificarsi come diritti di autore (Cass. 2/11/2003, n. 16407; Avv. Gen. di Stato, parere 25/1/1997, n. 6952; Ris. Min. 19/6/1997, n. 143/E); Ø In dottrina, si ritiene che l’elencazione dei beni immateriali di cui all’art. 53(2)(b), TUIR, abbia carattere tassativo, non estensibile per analogia ai diritti spettanti agli artisti interpreti od esecutori; Ø In base a tale impostazione, i compensi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori per la cessione dei diritti di “utilizzazione secondaria” dell’interpretazione artistica registrata su supporto non sono da annoverare tra i redditi c. d. “assimilati” di lavoro autonomo ex art. 53(2)(b), TUIR, ma rientrano tra i redditi diversi derivanti dall’assunzione di obblighi di non fare o permettere, di cui all’art. 67(1)(l), TUIR; Ø Di conseguenza, ai “diritti connessi” non può applicarsi l’abbattimento dell’imponibile al 75%.

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE Ø Lo sfruttamento dell’immagine di un artista od atleta si

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE Ø Lo sfruttamento dell’immagine di un artista od atleta si estrinseca nell’assunzione di un “obbligazione di permettere” ad altri l’uso della propria notorietà professionale, consentendo l’associazione della propria immagine pubblica e del proprio nome ad un evento, un marchio o un prodotto, allo scopo di richiamare l’attenzione del pubblico sull’evento, il marchio o il prodotto stesso, dietro corrispettivo. Ø Nella pratica commerciale, quasi sempre oltre all’obbligazione principale di “permettere”, l’artista o atleta assume anche altre obbligazioni secondarie di “fare o non fare”.

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE Le forme più comuni di sfruttamento dei diritti di immagine

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE Le forme più comuni di sfruttamento dei diritti di immagine sono: Ø SPONSORIZZAZIONI (Sponsorship) - L’artista o atleta si impegna a diffondere il nome ed il marchio di un'impresa nello svolgimento della propria attività, anche attraverso il consumo o l’utilizzo dei relativi prodotti; Ø APPARIZIONI ED ESIBIZIONI PUBBLICHE (Attendances) - L’artista od atleta si obbliga a partecipare ad eventi o spettacoli e a tenere determinati comportamenti di testimonianza a favore di un determinato marchio o prodotto; Ø PUBBLICITA’ (Advertising) - L’artista od atleta si obbliga a consentire ad altri l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome in spot televisivi, pubblicità redazionale o altre attività pubblicitarie, che reclamizzano un marchio o prodotto specificamente marcato.

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE L’ordinamento tributario italiano non contiene un’esplicita previsione che qualifichi i

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE L’ordinamento tributario italiano non contiene un’esplicita previsione che qualifichi i redditi che un soggetto percepisce a fronte dello sfruttamento della propria immagine. Si possono identificare 4 principali modalità con cui gli artisti ed atleti concedono l’uso della propria immagine: 1. Dall’artista od atleta direttamente ad uno Sponsor; 2. Dall’artista od atleta ad una società intermediaria che li sublicenza ad uno Sponsor; 3. Dall’atleta alla propria società o associazione sportiva; 4. Dall’atleta ad una società intermediaria che li sublicenza alla propria società o associazione sportiva.

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE 1. Artista od atleta che concede l’uso della propria immagine

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE 1. Artista od atleta che concede l’uso della propria immagine direttamente ad uno Sponsor SPONSOR Licenza per diritti di sfruttamento dell’immagine Effetti: Ø I diritti spettanti all’artista od atleta rientrano tra i redditi diversi derivanti dall’assunzione di obblighi di non fare o permettere di cui all’art. 67(1)(l), TUIR; Ø Possibilità di dedurre le spese inerenti alla produzione del reddito in base all’art. 71(2), TUIR; Ø Se lo Sponsor è una società residente in Italia, dovrà applicare una ritenuta d’acconto del 20% sui compensi erogati all’artista od atleta.

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE 2. Artista od atleta che concede l’uso della propria immagine

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE 2. Artista od atleta che concede l’uso della propria immagine ad una società intermediaria, che sub-licenza i diritti ad uno Sponsor SPONSOR Licenza per diritti di sfruttamento dell’immagine Sub-licenza per diritti di sfruttamento dell’immagine SOCIETA’

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE A) Società intermediaria CONTROLLATA dall’artista od atleta: Effetti: Ø Se

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE A) Società intermediaria CONTROLLATA dall’artista od atleta: Effetti: Ø Se la società intermediaria è residente in Italia, sarà soggetta ad IRES e IRAP; Ø I diritti spettanti all’artista od atleta rientrano tra i redditi diversi derivanti dall’assunzione di obblighi di non fare o permettere di cui all’art. 67(1)(l), TUIR. Se la società intermediaria è residente in Italia, dovrà applicare una ritenuta d’acconto del 20% sui compensi erogati all’artista od atleta; Ø Eventuali dividendi distribuiti dalla società sono inclusi nell’imponibile del soggetto residente per il 49, 72%; Ø Tuttavia, se la società è localizzata in un “paradiso fiscale”, si applica la normativa CFC [art. 167, TUIR] e quindi i suoi redditi saranno tassati per trasparenza in capo all’artista od atleta residente. Inoltre, se lo Sponsor è residente in Italia, i diritti corrisposti dallo stesso non saranno deducibili dal suo reddito d’impresa [art. 110(10), TUIR].

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE B) Società intermediaria NON CONTROLLATA dall’artista od atleta: Effetti: Ø

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE B) Società intermediaria NON CONTROLLATA dall’artista od atleta: Effetti: Ø Se la società intermediaria è residente in Italia, sarà soggetta ad IRES e IRAP; Ø I diritti spettanti all’artista od atleta rientrano tra i redditi diversi derivanti dall’assunzione di obblighi di non fare o permettere di cui all’art. 67(1)(l), TUIR. Se la società intermediaria è residente in Italia, dovrà applicare una ritenuta d’acconto del 20% sui compensi erogati all’artista od atleta; Ø Anche se la società è localizzata in un “paradiso fiscale”, non si applica la normativa CFC. Lo Sponsor residente in Italia potrà invocare l’esimente di cui all’art. 110(11), TUIR, ai fini della deduzione fiscale dei compensi erogati alla società intermediaria.

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE 3. Atleta che concede l’uso della propria immagine alla propria

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE 3. Atleta che concede l’uso della propria immagine alla propria società o associazione sportiva Contratto di lavoro dipendente CLUB Licenza per diritti di sfruttamento dell’immagine Effetti: Ø L’accordo di licenza dei diritti di immagine tra l’atleta e la società sportiva non può essere considerato separato dal rapporto di lavoro subordinato, pertanto, i diritti per l’uso dell’immagine dell’atleta erogati dalla società sportiva devono essere trattati come redditi di lavoro dipendente in capo all’atleta.

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE 4. Atleta che concede l’uso della propria immagine ad una

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE 4. Atleta che concede l’uso della propria immagine ad una società intermediaria, che sub-licenza i diritti alla società o associazione sportiva Contratto di lavoro dipendente CLUB Licenza per diritti di sfruttamento dell’immagine Sub-licenza per diritti di sfruttamento dell’immagine SOCIETA’

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE A) Società intermediaria CONTROLLATA dall’atleta: Effetti: Ø Se la società

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE A) Società intermediaria CONTROLLATA dall’atleta: Effetti: Ø Se la società intermediaria è residente in Italia, sarà soggetta ad IRES e IRAP; Ø I diritti spettanti all’artista od atleta rientrano tra i redditi diversi derivanti dall’assunzione di obblighi di non fare o permettere di cui all’art. 67(1)(l), TUIR. Se la società intermediaria è residente in Italia, dovrà applicare una ritenuta d’acconto del 20% sui compensi erogati all’atleta; Ø Eventuali dividendi distribuiti dalla società intermediaria sono inclusi nell’imponibile del soggetto residente per il 49, 72%; Ø Tuttavia, se la società intermediaria è localizzata in un “paradiso fiscale”, si applica la normativa CFC [art. 167, TUIR] e quindi i suoi redditi saranno tassati per trasparenza in capo all’atleta residente. I diritti corrisposti dal Club alla società intermediaria non saranno deducibili dal reddito d’impresa del Club stesso [art. 110(10), TUIR].

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE B) Società intermediaria NON CONTROLLATA dall’artista od atleta: Effetti: Ø

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE B) Società intermediaria NON CONTROLLATA dall’artista od atleta: Effetti: Ø Se la società intermediaria è residente in Italia, sarà soggetta ad IRES e IRAP; Ø I diritti spettanti all’artista od atleta rientrano tra i redditi diversi derivanti dall’assunzione di obblighi di non fare o permettere di cui all’art. 67(1)(l), TUIR. Se la società intermediaria è residente in Italia, dovrà applicare una ritenuta d’acconto del 20% sui compensi erogati all’artista od atleta; Ø Anche se la società intermediaria è localizzata in un “paradiso fiscale”, non si applica la normativa CFC. Il Club potrà invocare l’esimente di cui all’art. 110(11), TUIR, ai fini della deduzione fiscale dei compensi erogati alla società intermediaria.

ARTISTI E SPORTIVI NON RESIDENTI IL REQUISITO DELLA TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI Regola generale: Ø

ARTISTI E SPORTIVI NON RESIDENTI IL REQUISITO DELLA TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI Regola generale: Ø I redditi derivanti da attività artistiche e sportive svolte da soggetti non residenti si considerano prodotti in Italia se le prestazioni da cui derivano sono ivi realizzate, indipendentemente dalla qualifica di redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo o redditi diversi [art. 23(1)(c)(d)(f), TUIR]

ARTISTI E SPORTIVI NON RESIDENTI IL REQUISITO DELLA TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI Eccezioni: 1. I

ARTISTI E SPORTIVI NON RESIDENTI IL REQUISITO DELLA TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI Eccezioni: 1. I redditi degli artisti e sportivi professionisti assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50(1)(c-bis), TUIR, sono sempre tassabili in Italia se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia, anche se le prestazioni non sono effettuate in Italia (non è ammessa la prova contraria) [art. 23(2)(b), TUIR] 2. Se i redditi sono corrisposti a soggetti interposti non residenti (imprese, società o enti), ma a fronte di prestazioni effettuate da una persona fisica in Italia, in questo caso la tassazione ha luogo in Italia. E’ la tipica situazione in cui si trova un artista o uno sportivo (non è ammessa la prova contraria) [art. 23(2)(d), TUIR]

ARTISTI E SPORTIVI NON RESIDENTI MODALITA’ DI TASSAZIONE Soggetto straniero SENZA stabile organizzazione in

ARTISTI E SPORTIVI NON RESIDENTI MODALITA’ DI TASSAZIONE Soggetto straniero SENZA stabile organizzazione in Italia: § Il soggetto straniero che svolge attività artistiche o sportive in Italia, sia in forma individuale sia tramite impresa, deve essere tassato in Italia tramite ritenuta alla fonte del 30% a titolo d’imposta [art. 25(2), DPR 600/73] § La ritenuta deve essere applicata sul compenso lordo Soggetto straniero CON stabile organizzazione in Italia: § Non si applicherà la ritenuta alla fonte, ma dovrà essere direttamente la stabile organizzazione a dichiarare i propri redditi (al netto di eventuali costi deducibili) in Italia da assoggettare a IRES e IRAP N. B. Gli aggiornamenti del 2002 al Commentario OCSE menzionano il caso di un pittore che per due anni trascorre tre giorni alla settimana presso gli uffici del suo principale cliente per svolgere la propria attività a favore di detto cliente: tale sua presenza permanente costituisce stabile organizzazione.

ARTISTI E SPORTIVI NON RESIDENTI LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Tassazione nel Paese

ARTISTI E SPORTIVI NON RESIDENTI LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Tassazione nel Paese della FONTE (art. 17, Modello OCSE): § Artisti e sportivi sono tassati, di norma, nel Paese dove hanno realizzato la prestazione § Il medesimo criterio vale anche per le prestazioni rese sottoforma di impresa, a prescindere da qualsiasi altra condizione (esistenza di base fissa o stabile organizzazione, pagamento a soggetto interposto, periodo di permanenza, organizzazione d’impresa)

ARTISTI E SPORTIVI NON RESIDENTI LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Tassazione nel Paese

ARTISTI E SPORTIVI NON RESIDENTI LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Tassazione nel Paese di RESIDENZA (art. 17(3), Modello OCSE): § Nel caso di prestazioni remunerate in prevalenza con fondi di enti pubblici del Paese di residenza, la tassazione deve avvenire in tale Stato (es. : orchestre straniere in gran parte finanziate con fondi pubblici, che si esibiscono occasionalmente in Italia); § Il soggetto italiano che eroga i compensi ha la facoltà, non l’obbligo, di non effettuare la ritenuta alla fonte. In tal caso, l’artista o lo sportivo dovrà esibire la documentazione che dimostri il possesso delle condizioni richieste per l’esonero; § Se il sostituto d’imposta non si avvale di questa facoltà, deve applicare la ritenuta del 30% prevista dalla legislazione interna. L’artista o lo sportivo può presentare istanza di rimborso, allegando la documentazione che dimostri il possesso delle condizioni richieste per l’esonero (attestato rilasciato dalla competente autorità pubblica estera).

ARTISTI E SPORTIVI NON RESIDENTI LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Tassazione nel Paese

ARTISTI E SPORTIVI NON RESIDENTI LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Tassazione nel Paese di RESIDENZA (art. 15(4), Modello OCSE): § I redditi di lavoro dipendente di artisti o sportivi “transfrontalieri” sono imponibili nello Paese di residenza (Cass. , Sez. Trib. , 08/07/2004, n. 12595: Caso che riguarda un musicista residente a Mentone e dipendente del comune di Sanremo).

ARTISTI E SPORTIVI NON RESIDENTI LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Casi particolari: §

ARTISTI E SPORTIVI NON RESIDENTI LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Casi particolari: § Restano al di fuori dell'ambito applicativo dell’art. 17, a titolo esemplificativo, il personale amministrativo che partecipa ad un evento, gli operatori cinematografici, i tecnici, i registi e i coreografi (Commentario OCSE, art. 17, Par. 3); § Nel caso di duplice attività (es. attore che è anche produttore), si può: Ø applicare Il criterio dell’attività prevalente, oppure Ø procedere ad un riparto proporzionale

ARTISTI E SPORTIVI NON RESIDENTI LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Diritti di autore:

ARTISTI E SPORTIVI NON RESIDENTI LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Diritti di autore: § Le royalties per diritti su proprietà intellettuali restano al di fuori dell'ambito applicativo dell’art. 17 (Artisti e sportivi) delle Convenzioni Modello OCSE e sono disciplinate dall’art. 12 (Canoni); § Ai fini dell’art. 12, non assume nessuna rilevanza la distinzione tra “diritto di autore” in senso proprio e “diritti connessi” al diritto di autore. Difatti, le disposizioni dell’art. 12 si applicano a “compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive (…)”. Eccezione: § I compensi percepiti dagli artisti a fronte di un diritto che appartiene, legalmente o contrattualmente, ad un soggetto diverso dall’artista stesso (es. : diritti su interpretazioni artistiche appartengono al produttore) ricadono nell’art. 7 (Utili delle imprese) o nell’art. 17 (Artisti e sportivi).

ARTISTI E SPORTIVI NON RESIDENTI LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Diritti di immagine:

ARTISTI E SPORTIVI NON RESIDENTI LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Diritti di immagine: § Le royalties per diritti su proprietà intellettuali rientrano generalmente nell’ambito applicativo dell’art. 12 (Canoni) delle Convenzioni Modello OCSE; § Il Commentario OCSE all’art. 17 (Paragrafo 9) afferma che i proventi da pubblicità o sponsorizzazioni dovrebbero essere ricondotti all’art. 14 (Professioni indipendenti) o all’art. 15 (Lavoro dipendente) a seconda dei casi; § In realtà, si ritiene che i proventi in questione ricadano nell’art. 21 (Altri redditi) delle Convenzioni Modello OCSE. La questione non assume rilevanza pratica perché sia gli artt. 14 e 15, sia l’art. 21 attribuiscono la potestà impositiva al Paese di RESIDENZA del percettore. Eccezione: § I compensi per diritti pubblicitari e sponsorizzazioni sono tassati nel Paese della FONTE ai sensi dell’art. 17 se direttamente correlati ad esibizioni o apparizioni dello sportivo od artista in quel Paese.