Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di

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Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di Sergio Melis Cenni storici sulla legislazione.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di Sergio Melis Cenni storici sulla legislazione. La figura e il ruolo del RLS. La partecipazione del RLS al sistema della sicurezza Figura, ruolo, compiti e partecipazione al sistema della sicurezza del Rls Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (articoli 18, 19)

LEZIONE Quali sono gli argomenti che tratteremo nel corso La sicurezza nelle leggi italiane

LEZIONE Quali sono gli argomenti che tratteremo nel corso La sicurezza nelle leggi italiane La normativa europea Ruolo, compiti e responsabilità del Rls nella sicurezza nei luoghi di lavoro.

Presentazione Sono un ex operaio chimico e dirigente sindacale in pensione. Ho iniziato a

Presentazione Sono un ex operaio chimico e dirigente sindacale in pensione. Ho iniziato a lavorare nel 1963 come bracciante agricolo abituale. Nel 1965 sono stato assunto nel Petrolchimico di Macchiareddu (ex Rumianca) come operatore di impianto.

Presentazione Nel 1971 sono stato eletto dai miei compagni di lavoro Delegato di reparto.

Presentazione Nel 1971 sono stato eletto dai miei compagni di lavoro Delegato di reparto. Nel Consiglio di fabbrica sono stato eletto nell’Esecutivo del C. di F. e nella Commissione Ambiente (delle prime in Italia).

Presentazione Nel 1973 sono stato eletto dal Congresso dei chimici nel direttivo. A luglio

Presentazione Nel 1973 sono stato eletto dal Congresso dei chimici nel direttivo. A luglio del 1974 entrai in segreteria provinciale dei chimici della CISL. Dal 1984 al 1996 sono stato membro della Segreteria del sindacato di Cagliari con compiti specifici relativi alle politiche industriali e produttive.

Presentazione Nel 1996 frequentai nel Centro studi di Firenze il Primo corso di Formatori

Presentazione Nel 1996 frequentai nel Centro studi di Firenze il Primo corso di Formatori sulla 626. Nel gennaio del 1998 mi è stato pubblicato un libro sulla 626. Questo libro è il risultato della preparazione del primo corso di formazione per Rappresentanti Sindacali Aziendali di Cagliari.

Presentazione Nell’agosto del 2005 l’Ente Bilaterale Artigiano della Sardegna ha pubblicato cinque lavori di

Presentazione Nell’agosto del 2005 l’Ente Bilaterale Artigiano della Sardegna ha pubblicato cinque lavori di cui due sulle problematiche legate alla organizzazione della stessa EBAS. Gli altri tre lavori riguardano specificatamente la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il quarto e il quinto di questi volumi sono stati curati dal sottoscritto.

Presentazione Attualmente, a Cagliari, sono il Responsabile del PUNTO DI INCONTRO 626, tutti i

Presentazione Attualmente, a Cagliari, sono il Responsabile del PUNTO DI INCONTRO 626, tutti i mercoledì sera, sono a disposizione delle segreterie e dei delegati.

Presentazione In tutti questi anni, da privatista, ho sostenuto l’esameper la maturità magistrale e…

Presentazione In tutti questi anni, da privatista, ho sostenuto l’esameper la maturità magistrale e… poi studiando dalle 6 alle otto del mattino tutti i giorni e aumentando le ore il sabato e la domenica ho superato tutti gli esami del mio corso di laurea. In questi ultimi mesi ho iniziato a lavorare sui testi di filosofia della scienza per preparare la mia tesi di laurea in pedagogia.

Presentazione Prima di iniziare veramente i lavori mi scuso della autopresentazione non professionale e

Presentazione Prima di iniziare veramente i lavori mi scuso della autopresentazione non professionale e chiedo scusa in anticipo se non sarò, in qualche passo, chiaro nella esposizione. Spero però di supplire a questo limite esplicitando meglio i concetti nelle risposte che darò alle Vostre domande

Presentazione Sicuramente, diverse cose che dirò sono già state dette e saranno riproposte da

Presentazione Sicuramente, diverse cose che dirò sono già state dette e saranno riproposte da altri relatori. Io seguirò un percorso molto semplice. Metterò in evidenza tutti i soggetti della sicurezza e farò notare le relazioni che hanno con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Presentazione Alcune settimane fa, in un liceo francese, il primo liceo chimico francese, un

Presentazione Alcune settimane fa, in un liceo francese, il primo liceo chimico francese, un docente è morto e diversi studenti hanno avuto gravi ferite nell’esplosione di un laboratorio della scuola. Riporto questa notizia drammatica per Mettere a fuoco da subito il problema. L’uomo deve vivere per il lavoro e non morire del lavoro.

Evoluzione storica delle leggi sulla sicurezza La sicurezza dei lavoratori è un problema sociale

Evoluzione storica delle leggi sulla sicurezza La sicurezza dei lavoratori è un problema sociale ed inizia l’intervento dello Stato Legge 12 marzo 1898, n. 80 Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro Si tratta della prima legge che sancisce l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro Nel periodo 1898 - 1930 sono varate leggi più di carattere assicurativo che norme di prevenzione degli infortuni

Evoluzione storica delle leggi Nel periodo che va dal 1930 al 1945 vengono emesse

Evoluzione storica delle leggi Nel periodo che va dal 1930 al 1945 vengono emesse leggi fondamentali sulla sicurezza del lavoro CODICE CIVILE R. D. 16 marzo 1942, n. 262 CODICE PENALE Art. 2087 R. D. 19 /10/1930, n. 1398 Art. 451 Omissione colposa Tutela delle condizioni di lavoro di cautele contro gli “L’imprenditore è tenuto ad adottare Infortuni sul lavoro nell’esercizio dell’impresa le misure Art. 589 Omicidio colposo che, secondo la particolarità del Art. 590 Lesioni personali lavoro, sono necessarie a tutelare colpose l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

Evoluzione storica delle leggi COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27

Evoluzione storica delle leggi COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947 Art. 3 …E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese. Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’ individuo e interesse della collettività…. Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori… Art. 41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.

Evoluzione storica delle leggi La salute è un bene primario, non ci può essere

Evoluzione storica delle leggi La salute è un bene primario, non ci può essere giustificazione alcuna (costi economici, tecnologia nuova organizzazione) che possa limitare questo diritto del cittadino lavoratore.

Evoluzione storica delle leggi contadini Anni ‘ 50 industria L’Italia, uscita dal secondo conflitto

Evoluzione storica delle leggi contadini Anni ‘ 50 industria L’Italia, uscita dal secondo conflitto mondiale, avvia la ricostruzione del tessuto industriale. Vi è una grande migrazione interna. La mano d’opera è senza una cultura industriale e di conseguenza AUMENTANO GLI INFORTUNI

Leggi e norme Legge 12. 02. 1955, n. 51 Il Governo viene autorizzato ad

Leggi e norme Legge 12. 02. 1955, n. 51 Il Governo viene autorizzato ad emanare norme generali e speciali per la Prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l’igiene del lavoro D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni D. P. R. 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l’igiene del lavoro

Leggi e norme I Decreti degli Anni ’ 50 hanno una impostazione legata all’

Leggi e norme I Decreti degli Anni ’ 50 hanno una impostazione legata all’ organizzazione meccanica del lavoro Queste leggi sono nel complesso buone e valide ancor oggi a) Hanno un aproccio tecnicistico b) Adeguano macchine e impianti c) il manutentore era l’esperto della sicurezza Nessun risultato, o quasi, in termini di sicurezza

Aspetti economici e sociali Negli anni ’ 60 e ’ 70 si sviluppano, in

Aspetti economici e sociali Negli anni ’ 60 e ’ 70 si sviluppano, in Italia e nell’Europa, una serie di lotte studentesche e sindacali Emerge sia da parte delle imprese che dei lavoratori l’esigenza di nuove professionalità. L’addestramento ripetitivo lascia il posto al “saper fare” che comporta la conoscenza del processo del lavoro e non solo una piccola frazione di esso

Aspetti economici e sociali uomo macchina ambiente Nel rapporto uomo – macchina – ambiente

Aspetti economici e sociali uomo macchina ambiente Nel rapporto uomo – macchina – ambiente L’uomo è il punto più debole Nella legislazione degli anni ’ 50 Il lavoratore veniva considerato un soggetto passivo quasi una parte della macchina che doveva essere addestrato all’esecuzione ripetitiva

Legge 20/5/1970 n. 300 STATUTO dei LAVORATORI Leggi e norme Art. 9 : Tutela

Legge 20/5/1970 n. 300 STATUTO dei LAVORATORI Leggi e norme Art. 9 : Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte quelle misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica

Legge 20/5/1970 n. 300 Art. 9 Leggi e norme STATUTO dei LAVORATORI Università di

Legge 20/5/1970 n. 300 Art. 9 Leggi e norme STATUTO dei LAVORATORI Università di Cagliari (facoltà di Medicina del lavoro) Chiamata dal Consiglio di Fabbrica della Rumianca Per una indagine e studio sul Cloruro di Vinile (un pericoloso cancerogeno). Tutte le spese a carico dello Stabilimento Grande ruolo del Rappresentanza sindacale

Legge 23/12/1978 n. 833 Riforma sanitaria Leggi e norme Art. 20 comma 1 lett.

Legge 23/12/1978 n. 833 Riforma sanitaria Leggi e norme Art. 20 comma 1 lett. b, comma 3 Attività di prevenzione Il RSA riceve comunicazione dei dati accertati dal Servizio per quanto riguarda i fattori di nocività, di pericolosità e deterioramento negli ambienti di lavoro; Gli interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali e il datore di lavoro.

Direttive Sociali Europee degli anni 80 – 90 Verso la Sicurezza Europea 391/89 Direttive

Direttive Sociali Europee degli anni 80 – 90 Verso la Sicurezza Europea 391/89 Direttive quadro: miglioramento salute dei lavoratori sul lavoro 269/90 Movimentazione Manuale dei carichi 654/89 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 270/90 Sicurezza lavoro ai Video Terminali 655/89 Sicurezza per le attrezzature di lavoro 394/90 Protezione da Agenti cancerogeni 656/89 Dispositivi Protezione Individuali 679/90 Protezione da Agenti biologici

Verso la sicurezza europea In ordine di tempo l’ultima direttiva europea recepita dal nostro

Verso la sicurezza europea In ordine di tempo l’ultima direttiva europea recepita dal nostro Paese. D. Lgs 19/08/2005 n° 187 Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relativa alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche

Verso la sicurezza europea Nel nostro Paese sono oggi vigenti oltre 350 leggi per

Verso la sicurezza europea Nel nostro Paese sono oggi vigenti oltre 350 leggi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nelle ultime due legislature si è andati molto avanti nella stesura di un TESTO UNICO delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ma ancora non si è riusciti a concludere nulla.

Verso la Sicurezza Europea Il sistema delle Direttive Europee si Basa sulla partecipazione attiva

Verso la Sicurezza Europea Il sistema delle Direttive Europee si Basa sulla partecipazione attiva e sulla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nell’ambiente di lavoro affinché tutti siano coinvolti

Direttive Europee Si ricorda, però, che la prima Direttiva Europea è stata emessa nell’anno

Direttive Europee Si ricorda, però, che la prima Direttiva Europea è stata emessa nell’anno 1989 Le 8 direttive sociali europee sono state recepite nella legislazione italiana con la promulgazione del DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Decreto Legislativo 626 Decreto 626 98 articoli 13 allegati 10 regolamenti Circa 90 Circolari

Decreto Legislativo 626 Decreto 626 98 articoli 13 allegati 10 regolamenti Circa 90 Circolari Ministeriali 12 ministeri coinvolti Delibere delle Regioni Nuovi decreti per applicare alcuni articoli Con m odific h 1996 , 199 e, aggiorn 9, 20 a 00, 2 menti, neg 001, 2002 li anni , 200 3

Decreto Legislativo 626 Decreto 626 La Corte di giustizia europea ha fatto modificare diverse

Decreto Legislativo 626 Decreto 626 La Corte di giustizia europea ha fatto modificare diverse volte il D. Lgs 626 perché il nostro Paese non ha legiferato correttamente. (es. Videoterminali, RSPP e Addetti al SPP ecc. ) Con m odific he, ag 1996 giorn , 1999 amen , 2000 ti, neg , 200 li ann 1, 200 i 2, 200 3

Struttura del D. Lgs 626/94 Capo 1° - Disposizioni generali art. 1, 2, 3,

Struttura del D. Lgs 626/94 Capo 1° - Disposizioni generali art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Capo 2° - Servizi di prevenzione art. 8, 9, 10 e 11 Capo 3° - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso art. 12, 13, 14 e 15 Capo 4° - Sorveglianza sanitaria art. 16 e 17 TITOLO I PARTE GENERALE Capo 5° - Consultazione dei lavoratori art. 18, 19 e 20 Capo 6° - Informazione dei lavoratori art. 21 e 22 Capo 7° - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione art. 23, 24, 25, 26, 27 e 28 Capo 8° - Statistiche infortuni e delle malattie professionali art. 29

TITOLO II TITOLO IV Luoghi di lavoro Attrezzature di lavoro art. 30, 31, 32

TITOLO II TITOLO IV Luoghi di lavoro Attrezzature di lavoro art. 30, 31, 32 e 33 art. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 Uso dei dispositivi individuali art. 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46

TITOLO VI Movimentazione manuale dei carichi 48 e 49 art. 47, Uso di attrezzature

TITOLO VI Movimentazione manuale dei carichi 48 e 49 art. 47, Uso di attrezzature munite di videoterminale art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 Capo 1° - Disposizioni generali art. 60 e 61 Capo 2° - Obblighi del datore di lavoro art. TITOLO VII PROTEZIONE 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 DA AGENTI Capo 3° - Sorveglianza sanitaria art. 69, 70, CANCEROGENI 71 e 72

TITOLO VII bis PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI TITOLO

TITOLO VII bis PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI TITOLO IX TITOLO X Art. 72/bis – Campo di applicazione Art. 72…… terdecies Capo 1° - art. 73, 74, 75, 76 e 77 Capo 2° - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO art. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 Capo 3° - SORVEGLIANZA SANITARIA art. 86, 87, 88…. . undecies Sanzioni art. 89, 90, 91, 92, 93 e 94 Disposizioni transitorie e finali art. 95, 96, 97 e 98

A L L E G A T I • • • • Allegato I

A L L E G A T I • • • • Allegato I Casi in cui è consentito al datore di lavoro lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione. Allegato II Prescrizioni di sicurezza e salute per i luoghi di lavoro. Allegato III Schema per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego dei D. P. I. Allegato IV Elenco indicativo delle attrezzature di protezione individuale Allegato V Elenco delle attività …. Per i quali si può rendere necessario l’uso dei D. P. I. Allegato VI Elementi di riferimento (movimentazione manuale dei carichi) Allegato VII Prescrizioni Minime per l’uso dei VDT Allegati VIII (n° 6 parti per la protezione da agenti cancerogeni, chimici e biologici) Allegati IX÷XIII Agenti biologici Allegato XIV Attrezzature da sottoporre a verifica Allegato XV Prescrizioni supplementari per attrezzature di lavoro specifiche Allegato XV - bis Allegato XV - ter Allegato XV - quater

626 e Direttive Europee LA NOVITA’ PRINCIPALE Da un sistema applicativo delle leggi puramente

626 e Direttive Europee LA NOVITA’ PRINCIPALE Da un sistema applicativo delle leggi puramente “tecnologico” si passa ad una applicazione che mette al centro dell’interesse l’uomo - i lavoratori - Si interviene sull’uomo attraverso azioni di Informazione Formazione Educazione Sensibilizzazione

Salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro SICUREZZA Condizione o qualità di

Salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro SICUREZZA Condizione o qualità di chi, di ciò che è sicuro (Zingarelli) Condizione oggettiva esente da pericoli, o garantita (Devoto-Oli) contro eventuali pericoli Dal latino SINE CURA ovvero SENZA PREOCCUPAZIONE SALUTE: Non assenza di malattia ma condizione di BENESSERE come la definisce la Organizzazione Mondiale della Salute

Salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro Due fattori incidono sulla mancata

Salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro Due fattori incidono sulla mancata sicurezza Costo umano Dovuto all’elevato numero di incidenti ed infortuni sul lavoro Costo economico Costi diretti ed indiretti che incidono sui conti dello Stato e dei singoli lavoratori costo umano + costo economico = costo sociale

Salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro Costo degli infortuni stimato in

Salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro Costo degli infortuni stimato in circa € 28 miliardi e mezzo 55 mila miliardi(vecchie lire) COSTI INDIRETTI 6 miliardi di € per pensioni • 16 milioni giornate lavoro perse • 30. 000 invalidi permanenti NON QUANTIFICABILI PER LE IMPRESE O PER I SINGOLI LAVORATORI tempo “perso” per il soccorso riparazioni attrezzature penali per consegne ritardi produzione ricorso a straordinari spese legali e mediche

Leggi e norme Vi furono anche errori di impostazione e di valutazione non considerando

Leggi e norme Vi furono anche errori di impostazione e di valutazione non considerando perché accadono gli infortuni e gli incidenti 78 % Comportamento imprudente con atti pericolosi 20 % Carenze impiantistiche e tecniche condizioni di lavoro pericolose 2 % Fattori non controllabili ed imprevedibili

626 e Direttive Europee Sicurezza OGGETTIVA - tecnologica SICUREZZA Adeguando macchine e impianti Formazione

626 e Direttive Europee Sicurezza OGGETTIVA - tecnologica SICUREZZA Adeguando macchine e impianti Formazione delle persone Sicurezza SOGGETTIVA - umana

626 e Direttive Europee Il complesso delle norme previste dal D. Lgs. 626 disegna

626 e Direttive Europee Il complesso delle norme previste dal D. Lgs. 626 disegna un sistema che vede i LAVORATORI al centro dell’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro al posto della macchina

626 e Direttive Europee Politica aziendale per la sicurezza Il Decreto 626 prevede per

626 e Direttive Europee Politica aziendale per la sicurezza Il Decreto 626 prevede per ogni AZIENDA Organizzazione interna finalizzata ad una corretta gestione della sicurezza Attribuzioni, compiti e responsabilità per i diversi soggetti Ruolo determinante del RLS per il controllo attraverso la Partecipazione: il “conflitto” non è funzionale al limite Si chiede il parere alla Vigilanza (ASL, Ispettorato ecc. )

626 e Direttive Europee Novità Soggetti della sicurezza principale • Datore di Lavoro •

626 e Direttive Europee Novità Soggetti della sicurezza principale • Datore di Lavoro • Dirigenti • Preposti • Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione • Medico Competente • Addetti emergenze • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza • Tutti i lavoratori

626 e Direttive Europee Il D. Lgs. 626/94 propugna il miglioramento della sicurezza e

626 e Direttive Europee Il D. Lgs. 626/94 propugna il miglioramento della sicurezza e della salute con l’indicazione di obblighi per: Datore di Lavoro Lavoratori Fabbricanti e Progettisti Medico Competente Il Decreto 626 prevede Inoltre le attività di Vigilanza e le Sanzioni Articolo 7 GLI APPALTI Regola e norma la sicurezza tra gli appaltatori, aziende appaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Decreto Legislativo 626/94 Direttiva quadro

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Decreto Legislativo 626/94 Direttiva quadro Art. 18 Art. 19

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Contrattazione collettiva CCNL 31 AGOSTO

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Contrattazione collettiva CCNL 31 AGOSTO 1999 ART. 58 ULTIMO CCNL ART. 71 RIPORTANO LETTERALMENTE IL D. Lgs 626/94 CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO 10 LUGLIO 1996

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Rappresenta una delle principali novità

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Rappresenta una delle principali novità della nuova disciplina della sicurezza sul lavoro. Tende a sottolineare la partecipazione attiva dei lavoratori alla realizzazione di una più efficace tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Persona eletta o designata per

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro Il compito del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI è diverso da quello dei RAPPRESENTANTI SINDACALI ed hanno dei poteri L’art. 19 del Decreto 626 stabilisce precise attribuzioni

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Nelle aziende da 1 a

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Nelle aziende da 1 a 15 dipendenti il R. L. S. è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno Nelle aziende con più di 15 dipendenti il RLS può essere Eletto direttamente o designato dai Rappresentanti Sindacali I Rappresentanti dei Lavoratori, dopo l’elezione devono partecipare ad un apposito corso di formazione della durata di 32 ore. Argomenti e modalità sono precisati nel Decreto del 16 gennaio 1997 1 RLS sino a 200 dipendenti 3 RLS da 201 a 1000 dipendenti 6 RLS oltre i 1000 dipendenti

a) b) c) d) e) f) g) h) i) R. L. S. Rappresentante dei

a) b) c) d) e) f) g) h) i) R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Può accedere in tutti i luoghi di lavoro È consultato in ordine alla valutazione dei rischi, sulla designazione degli Addetti alla Prevenzione Incendi, Evacuazione e Pronto Soccorso Riceve le informazioni e la documentazione aziendale utile Riceve le informazioni provenienti dall’ASL Promuove ed attua misure di prevenzione idonee per i lavoratori Formula osservazioni alle autorità di vigilanza Partecipa alla Riunione Periodica Avverte il Responsabile del Servizio dei rischi individuati Può fare ricorso alle autorità competenti

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Non è sanzionabile nello svolgimento

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Non è sanzionabile nello svolgimento della sua funzione

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 11 c. 4. Nelle

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 11 c. 4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che Occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione. Sanzione amministrativa pecuniaria da 1/6 milioni di lire. ( datore di lavoro, dirigenti)

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 22 c. 4. Il

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 22 c. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Arresto fino a 3/6 mesi o ammenda da 3/8 milioni di lire. (datore di lavoro e dirigente).

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 11 c. 5. Il

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 11 c. 5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. Sanzione amministrativa pecuniaria da 1/6 milioni di lire. ( datore di lavoro, dirigenti)

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Registro di esposizione e cartelle

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Registro di esposizione e cartelle sanitarie. art. 70 c. 1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, I'attività svolta, I'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. Arresto 2/4 mesi o ammenda 1/5 milioni.

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 78 c. 6. Il

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 78 c. 6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 84 c. 2. Il

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 84 c. 2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. Arresto fino a 2/4 mesi o ammenda da 1/5 milioni di lire. (datore di lavoro e dirigente).

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 63 c. 6. Il

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 63 c. 6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 57 c. 1. Il

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 57 c. 1. Il datore di lavoro informa preventivamente il lavoratore e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo. Arresto fino a 2/4 mesi o ammenda da 1/5 milioni di lire. (datore di lavoro e dirigente). Arresto fino a 1 mese o ammenda da 0. 3/1 milione di lire. (preposto).

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 87 c. 3 lett.

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 87 c. 3 lett. e e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1. Sanzione amministrativa pecuniaria 1/6 milioni (Datore di lavoro, dirigente).

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 22 c. 4. Il

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 22 c. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Arresto fino a 3/6 mesi o ammenda da 3/8 milioni di lire. (datore di lavoro e dirigente).

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Registro di esposizione e cartelle

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Registro di esposizione e cartelle sanitarie. art. 70 c. 1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un Registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il Rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

Datore di Lavoro Il datore di lavoro è il principale destinatario degli obblighi in

Datore di Lavoro Il datore di lavoro è il principale destinatario degli obblighi in materia di sicurezza, e quindi il soggetto responsabile penalmente.

Datore di Lavoro Art. 2, Soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, soggetto

Datore di Lavoro Art. 2, Soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, soggetto che secondo il tipo e l’organizzazione, dell’impresa ha la responsabilità della stessa, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa Organizzazione della sicurezza Valutazione dei Rischi Informazione e formazione

Organizzazione della sicurezza designa Si avvale della collaborazione di 1. Responsabile del Servizio di

Organizzazione della sicurezza designa Si avvale della collaborazione di 1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (interno/esterno) 2. Medico Competente 3. Lavoratori addetti per la lotta e la prevenzione incendi e all’emergenza 4. Lavoratori addetti al pronto soccorso (primo soccorso) Dirigenti e preposti Consulenti ed esperti di sicurezza

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 2 c. 1.

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 2 c. 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito Denominato rappresentante per la sicurezza;

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 4 c. 5.

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 4 c. 5. Il datore di lavoro adotta le misure Necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante perla sicurezza di Accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e); Arresto 2/4 mesi o ammenda 1/5 milioni. (datore di lavoro e dirigente). Arresto max. 1 mese o ammenda da 0. 3/1 milione. (Preposto)

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 4 c. 5.

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 4 c. 5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b) (valutazione dei rischi) c) (designazione degli addetti al SPP) e d) (organizzazione della formazione); Arresto 2/4 mesi o ammenda 1/5 milioni. (datore di lavoro e dirigente).

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 8 c. 2

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 8 c. 2 Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 9. Compiti: segreto

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 9. Compiti: segreto sui processi lavorativi. art. 9 c. 3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 11. Riunione periodica

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 11. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi. art. 11 c. 1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ove previsto; d) il rappresentante per la sicurezza. Sanzione amministrativa pecuniaria da 1/6 milioni di lire. ( datore di lavoro, dirigenti)

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 11 c. 2.

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 11 c. 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a)il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3; b)l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; c)i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Sanzione amministrativa pecuniaria da 1/6 milioni di lire. ( datore di lavoro, dirigenti)

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 11 c. 3.

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 11 c. 3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Sanzione amministrativa pecuniaria da 1/6 milioni di lire. ( datore di lavoro, dirigenti)

Datore di Lavoro Il Datore di lavoro, in relazione alla propria azienda dei rischi

Datore di Lavoro Il Datore di lavoro, in relazione alla propria azienda dei rischi ipotizzati, deve designare i lavoratori incaricati di gestire le possibili Emergenze Compiti dei lavoratori designanti quali ADDETTI sono quelli di attuare: le misure di prevenzione e protezione incendi; l’evacuazione delle persone in caso di pericolo grave ed immediato; il salvataggio di persone che si trovino in condizione di pericolo; il pronto soccorso. (Primo soccorso)

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 19 c. 1.

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 19 c. 1. Il rappresentante per la sicurezza: c) è consultato sulla designazione degli addetti d) al servizio di prevenzione, e) all'attività di prevenzione incendi, f) al pronto soccorso, g) alla evacuazione dei lavoratori;

Addetti antincendio ed emergenze Addetti al pronto soccorso I lavoratori designati NON POSSONO se

Addetti antincendio ed emergenze Addetti al pronto soccorso I lavoratori designati NON POSSONO se non per un giustificato motivo rifiutare la designazione Devono essere formati ed essere in numero sufficiente e disporre delle attrezzature adeguate

Addetti antincendio ed emergenze Con uno specifico Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 Sono

Addetti antincendio ed emergenze Con uno specifico Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 Sono state determinate le modalità per lo svolgimento dei compiti degli Addetti Frequenza ad uno specifico corso della durata variabile in base al rischio di incendio del luogo di lavoro rischio ore basso 4 medio 8 alto 16

Addetti al pronto soccorso Il decreto 626 prevede l’emanazione da parte del Ministero della

Addetti al pronto soccorso Il decreto 626 prevede l’emanazione da parte del Ministero della Sanità di un apposito decreto indicante – come nel caso della prevenzione incendi – le modalità, ore, corsi e contenuti per gli Addetti designati.

Organizzazione della sicurezza Dopo aver effettuato le nomine e le designazioni il Datore di

Organizzazione della sicurezza Dopo aver effettuato le nomine e le designazioni il Datore di Lavoro costituisce il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Il SERVIZIO, diretto e coordinato dal Responsabile del Servizio, non è un nuovo Ufficio o reparto all’interno dell’azienda

Servizio di Prevenzione e di Protezione IL SERVIZIO è costituito dall’insieme di tutte le

Servizio di Prevenzione e di Protezione IL SERVIZIO è costituito dall’insieme di tutte le persone designate o nominate e che svolgono precisi compiti nell’organizzazione della sicurezza. Ogni persona facente parte del SERVIZIO deve ricevere una lettera di nomina

Servizio di Prevenzione e di Protezione COMPITI SPECIFICI DEL SERVIZIO Identificare le fonti di

Servizio di Prevenzione e di Protezione COMPITI SPECIFICI DEL SERVIZIO Identificare le fonti di rischio • Effettuare la valutazione (con il Datore di Lavoro) • Individuare le misure di sicurezza • Elaborare le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo • Elaborare le procedure di sicurezza per le attività a rischio • Proporre programmi di informazione e formazione • Partecipare ed organizzare la Riunione Periodica • Fornire ai lavoratori le informazioni sulla sicurezza del lavoro

Dirigenti e Preposti Gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori fanno

Dirigenti e Preposti Gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori fanno capo, congiuntamente al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze Dirigenti e Preposti sono tenuti, sulla base degli incarichi loro affidati o svolti di fatto (principio dell’effettività) ad adottare le misure che la normativa pone a carico del Datore di Lavoro, con la sola eccezione di quelli che non sono delegabili

Valutazione dei rischi RISCHIO: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle

Valutazione dei rischi RISCHIO: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore. PERICOLO (o fattore di rischio): proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (materiali, lavorazioni, attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare un danno

Valutazione dei rischi Procedimento di analisi che devono essere effettuate, in ogni ambiente di

Valutazione dei rischi Procedimento di analisi che devono essere effettuate, in ogni ambiente di lavoro, per arrivare ad una stima del rischio, in base ai pericoli, al fine di identificare i fattori di pericolo per i lavoratori OBBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori

Valutazione dei rischi D. Lgs. 626 art. 4 Documento della V. dei Rischi L'obbligo

Valutazione dei rischi D. Lgs. 626 art. 4 Documento della V. dei Rischi L'obbligo di realizzare il processo di valutazione, analisi controllo e gestione dei rischi lavorativi e ovviamente delle necessarie misure ed interventi di prevenzione e protezione al fine di eliminare o ridurre i rischi riguarda essenzialmente il datore di lavoro. E' evidente tuttavia che dal punto di vista tecnico, dovrà avvalersi di alcune competenze professionali e gestionali, peraltro previste dal D. Lgs 626/94 che sono: Dirigenti, Preposti e Consulenti, RSPP, Medico competente, RLS.

La formazione Decreto Legislativo 626/94 Direttiva quadro Art. 21 e Art. 22 In ogni

La formazione Decreto Legislativo 626/94 Direttiva quadro Art. 21 e Art. 22 In ogni titolo specifico del D. Lgs (es. rischio chimico, rischio biologico, uso videoterminali, movimentazione dei carichi. . . ) Vi è un articolo che prevede l’obbligo della formazione Decreto 16/01/1997 prescrive i contenuti minimi, programmi e ore dei corsi di formazione per i lavoratori Rappresentanti dei Lavoratori Datori di Lavoro

La formazione Decreto Legislativo 626/94 Direttiva quadro Art. 21 Art. 22 Devono essere organizzati

La formazione Decreto Legislativo 626/94 Direttiva quadro Art. 21 Art. 22 Devono essere organizzati corsi per tutti i lavoratori che devono ricevere una adeguata formazione e informazione sulla sicurezza

Informazione e Formazione Corsi specifici di formazione Luoghi di lavoro. Uso delle attrezzature di

Informazione e Formazione Corsi specifici di formazione Luoghi di lavoro. Uso delle attrezzature di lavoro. Uso dei dispositivi di protezione individuali. La movimentazione manuale dei carichi. Uso del computer. Protezione dagli agenti chimici, cancerogeni e biologici

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 22 c. 7

Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 22 c. 7 I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese

Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione Nominato dal datore di lavoro deve

Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione Nominato dal datore di lavoro deve essere in possesso di specifiche caratteristiche e requisiti professionali Il Responsabile del Servizio deve avere attitudini e capacità adeguate al ruolo. Titolo di studio (diploma di scuola media superiore). Di fatto è consulente aziendale in materia di sicurezza. Anche se non rientra i soggetti sanzionabili per inosservanza di obblighi, il Responsabile del SPPR deve svolgere i propri compiti con prudenza, perizia e diligenza.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione Tiene i rapporti con il Rappresentante

Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione Tiene i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori e pianifica le attività di informazione e formazione. Il R. S. P. P. può svolgere questo ruolo anche in aggiunta alla propria mansione lavorativa. In questo caso deve poter disporre di tutto il tempo necessario per svolgere il ruolo di Responsabile. Per le A. S. L. il R. S. P. P. sarà sempre il referente della sicurezza. Gestisce e coordina tutto il processo della sicurezza

Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione Il datore di lavoro deve comunicare

Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione Il datore di lavoro deve comunicare il nominativo della persona designata, sia interna o esterna all’azienda, quale Responsabile del Servizio a: 1. Azienda Sanitaria Locale 2. Direzione Provinciale del Lavoro 3. R. L. S La comunicazione è corredata da una dichiarazione, e relativi allegati, attestante che la persona designata ha svolto compiti in materia di prevenzione e protezione, il periodo in cui sono stati svolti, nonché un curriculum professionale

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 9 c. 3. I

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 9 c. 3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a Conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.

Medico competente Nominato dal datore di lavoro. Deve essere in possesso di specifiche caratteristiche

Medico competente Nominato dal datore di lavoro. Deve essere in possesso di specifiche caratteristiche e requisiti professionali Al Medico competente è affidata la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. • Effettua gli accertamenti preventivi e periodici • Effettua gli accertamenti sanitari • Formula i giudizi di idoneità • Aggiorna le cartelle sanitarie

Medico competente Svolge anche questi compiti fondamentali Partecipa alle azioni per la Valutazione del

Medico competente Svolge anche questi compiti fondamentali Partecipa alle azioni per la Valutazione del rischio Tiene la documentazione sanitaria Redige e aggiorna il Programma Sanitario Visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno Partecipa alla riunione periodica Partecipa al programma di formazione e di miglioramento Informa i lavoratori e l’RLS sugli accertamenti sanitari

Medico Competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 17. Medico competente: informazioni

Medico Competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 17. Medico competente: informazioni sugli accertamenti sanitari e comunicazioni sui risultati degli stessi. e) - fornisce informazioni ai lavoratori sul f) significato degli accertamenti sanitari cui sono g) sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con h) effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi i) ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione j) dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. k) Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe l) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Arresto fino a 1 mese o ammenda da 0. 500/3 milioni di lire.

Medico competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 17. Medico competente: informazioni

Medico competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 17. Medico competente: informazioni sugli accertamenti sanitari e comunicazioni sui risultati degli stessi. art. 17 c. 1 g)-comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati; Arresto fino a 1 mese o ammenda da 0. 500/3 milioni di lire. (medico competente).

Riunione periodica Almeno una volta all’anno viene indetta una Riunione Periodica cui devono partecipare

Riunione periodica Almeno una volta all’anno viene indetta una Riunione Periodica cui devono partecipare Datore di lavoro (o delegato) Responsabile Servizio Rappresentante dei Lavoratori ARGOMENTI BASE Da trattare e discutere • Documento di Valutazione Rischi • Idoneità dei mezzi di protezione • Programmi di formazione e informazione per i lavoratori

Riunione periodica La riunione periodica deve essere convocata formalmente con lettera e ordine del

Riunione periodica La riunione periodica deve essere convocata formalmente con lettera e ordine del giorno CON LA REDAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE La Riunione Periodica si deve tenere anche in occasione di significative variazioni del lavoro e quando vengono introdotte nuove tecnologie Il Rappresentante dei Lavoratori può chiedere la convocazione di una apposita riunione

Datore di Lavoro C O N S U L T A gli RLS Organizzazione

Datore di Lavoro C O N S U L T A gli RLS Organizzazione della sicurezza Valutazione dei rischi Informazione e formazione designa Assieme ai Dirigenti, Preposti e Consulenti o Componenti del Servizio organizza Responsabile Servizio Addetti Antincendio Addetti Primo Soccorso Medico competente Servizio di Prevenzione per i lavoratori Corsi Lezioni Può conferire Incontri specifiche Deleghe Aggiornamenti

Diritti e Doveri dei Lavoratori Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore

Diritti e Doveri dei Lavoratori Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale Utilizzano correttamente macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto ed altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione

Diritti e Doveri dei Lavoratori NON RIMUOVONO o modificano senza autorizzazione i dispositivi di

Diritti e Doveri dei Lavoratori NON RIMUOVONO o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo NON COMPIONO di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

Diritti e Doveri dei Lavoratori Segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto,

Diritti e Doveri dei Lavoratori Segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto, le deficienze dei macchinari e dei dispositivi di protezione, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza. In caso di urgenza, si adoperano direttamente nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori Si sottopongono ai controlli sanitari previsti

Diritti e Doveri dei Lavoratori Contribuiscono assieme al datore di lavoro, dirigenti e preposti,

Diritti e Doveri dei Lavoratori Contribuiscono assieme al datore di lavoro, dirigenti e preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’Autorità competente o comunque necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro La verifica da parte dei lavoratori sull’ applicazione delle misure di sicurezza viene effettuata tramite il R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Ciascun lavoratore Tutti i lavoratori deve… • Prendersi cura della propria sicurezza e della

Ciascun lavoratore Tutti i lavoratori deve… • Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute • Della sicurezza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni Ogni lavoratore deve agire ed operare conformemente alla sua formazione ed in base alle istruzioni e ai mezzi forniti

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Obblighi dei lavoratori. art. 5

R. L. S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Obblighi dei lavoratori. art. 5 c. 2 In particolare i lavoratori: d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al e) dirigente o al prepostole deficienze dei mezzi e f) dispositivi di cui alle lettere b) e c), g) nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di h) cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente i) in caso di urgenza, nell'ambito delle loro j) competenze e possibilità, per eliminare o ridurre k) tali deficienze o pericoli, dandone notizia l) al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Arresto fino a 1 mese o ammenda da 0. 400/1. 2 milioni di lire. (lavoratore).

Informazione dei Lavoratori Ogni lavoratore deve ricevere una adeguata informazione sulle procedure che riguardano

Informazione dei Lavoratori Ogni lavoratore deve ricevere una adeguata informazione sulle procedure che riguardano • La lotta antincendio • L’ evacuazione dei lavoratori • Il pronto soccorso • Sul Responsabile del S. P. P. • Sul Medico competente • Sui lavoratori addetti alle emergenze

Il Decreto 626 disciplina, infine, l’attività di Vigilanza e le Sanzioni Vigilanza e Sanzioni

Il Decreto 626 disciplina, infine, l’attività di Vigilanza e le Sanzioni Vigilanza e Sanzioni La vigilanza è svolta per verificare l’applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro L’attività di Vigilanza è svolta da A. S. L. (Azienda Sanitaria Locale) Direzione Provinciale del Lavoro Vigili del Fuoco Tutti gli organi di polizia giudiziaria

Sanzioni Le sanzioni previste nel D. Lgs. 626 sono di carattere penale (arresto) ed

Sanzioni Le sanzioni previste nel D. Lgs. 626 sono di carattere penale (arresto) ed amministrative (ammenda) Il Decreto le chiama “contravvenzioni” e sono a carico dei soggetti previsti dal 626. Infatti le inosservanze alle disposizioni di legge vengono fatte risalire al soggetto che aveva l’obbligo di farle applicarle

Sanzioni Le sanzioni previste nel D. Lgs. 626 sono di carattere penale (arresto) ed

Sanzioni Le sanzioni previste nel D. Lgs. 626 sono di carattere penale (arresto) ed amministrative (ammenda) In totale sono 267 Datore di lavoro 13 Datore di lavoro e Dirigente 136 Preposti 94 Progettisti, fabbricanti, installatori 3 Medico competente 15 Lavoratori 7 Tutti 2

Sanzioni Datori di lavoro, Dirigenti e preposti I lavoratori Le sanzioni puniscono con l’arresto

Sanzioni Datori di lavoro, Dirigenti e preposti I lavoratori Le sanzioni puniscono con l’arresto o con l’ammenda le contravvenzioni commesse da Medico competente Progettisti, fabbricanti, installatori

Concludendo riassumiamo il processo della sicurezza che si attua con DOCUMENTI Strumenti descrittivi e

Concludendo riassumiamo il processo della sicurezza che si attua con DOCUMENTI Strumenti descrittivi e prescrittivi di ciò che è stato rilevato e di quanto bisogna fare per attuare la sicurezza PIANO DI SICUREZZA ADEMPIMENTI Procedure e metodi attraverso i quali le prescrizioni rilevate nei Documenti sono attuati e vengono applicati Sono tutte le Persone previste dal SOGGETTI decreto 626 che si occupano della Sicurezza con compiti e Responsabilità individuali

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In sintesi ci dobbiamo porre sempre la seguente domanda COME ? CON UN PIANO Un Documento sulla SICUREZZA redatto su incarico del Datore di Lavoro PER CHI ? Per tutte le PERSONE -Soggettiprevisti dal 626

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Piano di sicurezza “IL PIANO” Documento della Valutazione Dei Rischi (art. 4) È integrato da PIANO DELLE EMERGENZE Piano di Evacuazione Deve descrivere Valutazione dei Rischi Misure di prevenzione e di protezione dei Lavoratori Organizzazione aziendale della sicurezza Le attività di formazione e informazione