IL PUBBLICO IMPIEGO E IL LAVORO PRIVATO DIFFERENZE
IL PUBBLICO IMPIEGO E IL LAVORO PRIVATO • DIFFERENZE ONTOLOGICHE E STRUTTURALI • TENDENZIALE OMOGENEIZZAZIONE NORMATIVA ATTRAVERSO LA PRIVATIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO • LIMITI 1
IL PUBBLICO IMPIEGO E IL LAVORO PRIVATO • DIFFERENZE ONTOLOGICHE E STRUTTURALI • DALLE BUROCRAZIE DEL XVIII SEC PER IL FUNZIONAMENTO DELL’APPARATO STATUALE FINO ALL’ODIERNA AMMINISTRAZIONE DI SERVIZIO. • IL LAVORO PRIVATO COME ORGANIZZAZIONE DI MEZZI E PERSONE PER FINALITA’ DI PRODUZIONE E SCAMBIO DI BENI O SERVIZI EX ART. 2082 c. c • RATIO DELLA DIFFERENTI DISCIPLINE: MAGGIORE SELEZIONE DEL PERSONALE , MAGGIORE LIVELLO DI ESIGIBILITA’ DELLA PRESTAZIONE , ACCURATEZZA, FEDELTA’ E DISCIPLINA NEL PUBBLICO IMPIEGO PER LA VOCAZIONE PUBBLICISTICA DEL SERVIZIO, E PER CONTRAPPESO MAGGIORI GARANZIE E TUTELE. • IL LAVORO PRIVATO COME ESPRESSIONE DEL LIBERO MERCATO E DELL’ INCONTRO TRA RICHIESTA DI LAVORO E DI FORZA LAVORO RETTO DAI PRINCIPI DI AUTONOMIA E AUTORESPONSABILITA’, LIBERTA’ NEL CONTESTO DELLE ECONOMIE CAPITALISTICHE OCCIDENTALI CON FINALITA’ PRODUTTIVE , COMMERCIALI ED UTILITARISTICHE. • L’UTILE COME LIMITE AL LAVORO PRIVATO E NECESSITA’ DI COPRIRE LE AREE DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI DISECONOMICI ATTRAVERSO IL PUBBLICO. 2
IL PUBBLICO IMPIEGO E IL LAVORO PRIVATO (segue) LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO SI DIBATTE TRA ISTANZE DI PRIVATIZZAZIONE , MOLTO ENFATIZZATE SOPRATTUTTO NEGLI ANNI ‘ 80 –’ 90, MA ANCHE OGGI, E LA MATRICE PUBBLICISTICA DEL RAPPORTO CHE CONTINUA A PERMEARE IN MODO PENETRANTE LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO. A CONFERMA DEL PERDURANTE PROFILO PUBBLICISTICO NELLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO ALLE PUBBLICHE DIPENDENZE, SI FA RIFERIMENTO, ESEMPLIFICATIVAMENTE: - ALLA ARTICOLATA PROCEDURALIZZAZIONE NORMATIVA DEL POTERE DISCIPLINARE IN AMBITO PUBBLICISTICO (CFR. ART. 55 E SS DEL D. LGS 165/01); -DI RECENTE, IL D. LGS 75/2017 HA INTRODOTTO, ATTRAVERSO L’ ART. 40 COMMA 3 TER DEL D. LGS 165/01, LA POSSIBILITA’ PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI INTERVENIRE UNILATERALMENTE IN VIA DISCIPLINATORIA, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, ALLORCHE’LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NON ABBIA RAGGIUNTO L’ACCORDO NELLE MATERIE DI COMPETENZA NEI TERMINI DELLE SESSIONI NEGOZIALI IN SEDE DECENTRATA. 3
FONTI CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO • COSTITUZIONALI : ART. 97 (RISERVA DI LEGGE) • NORMATIVE : CODICE CIVILE: capo I , titolo. II, libro. V ; D. LGS 165 DEL 30 MARZO 2001 E SS. MM. II. • CONTRATTUALI (CONTRATTI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI DI LAVORO ) 4
• FONTI NORMATIVE : EVOLUZIONE NORMATIVA DEL P. I. : • T. U. DPR N. 3 DEL 10/01/1957; • LA prima privatizzazione : finalità e caratteristiche del D. LGS. n 29 DEL 03/02/1993 (in attuazione della L. Delega n. 421 del 23/10/1992). • La seconda privatizzazione in attuazione della L. delega n. 59 del 15 marzo 1997: D. lgs. N. 80 del 31 marzo 1998; D. Lgs. 387 del 29 ottobre 1998 ; in particolare il D. Lgs. N. 80/1998 : la devoluzione della giurisdizione al G. O. in materia di P. I. dal 1 luglio 1998; la nuova disciplina delle mansioni superiori ; il potenziamento del ruolo della contrattazione collettiva. • D. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 : art. 2 comma 2 : richiama la disciplina codicistica del libro V titolo II capo I del CC da 2060 ess , 2082 a 2134(del lavoro nell’impresa) 409 cpc e ss ; art. 51 : richiama lo Statuto dei lavoratori L. n. 300 del 20 maggio 1970 che si applica a prescindere dal limite quantitativo numerico di 15 dipendenti ; • La riforma Brunetta : D lgs n. 150 2015 del 27 ottobre 2009 (att. della L. delega n. 15/2009) in materia di trasparenza e l’introduzione di meccanismi premiali per incentivare la produttività e il merito nel P. I. . • La legge Madia n. 124/ 2015 e decreti attuativi : D lgs 116 20 giugno 2016 mod l’art. 55 quater del D lgs 165 ; D lgs 74 del 25 maggio 2017 mod il Dlgs 150 in materia di valutazione della perfomance ( in attuazione della L. delega: v. art. 17 comma 1 lett r ); D lgs 75 del 25 maggio 2017 in materia di stabilizzazione dei precari ; disciplina salgono da sei a 10 le ipotesi di lic disc , velocizzazione della azione disciplinare 120 gg ; visite fiscali e reperibilità 10 12 17 19 ( in attuazione della L. delega: v. art. 16 ); Corte cost con sent. 251/2016 su L. Madia : rileva un vizio procedurale sui Decreti Delegati, che tuttavia non comporta dichiarazione di incostituzionalità della normativa emanata ; Tra i Decreti Delegati a procedura emendata sulla scorta dell’insegnamento della sent. C. Cost. 251 /2016, vi è il Decreto Delegato lgs 171 del 4 agosto 2016 in materia di dirigenza sanitaria (att. Art. 11 comma 1 lett p L. madia ) • La disciplina del lavoro privato e le sue applicazioni al P. I. L Biagi 276/03 ( inappl. al P. I. eccetto che per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, lavoro accessorio e part time, comunque con le opportune deroghe al regime privatistico ); L. 183 del 4 novembre 2010 ( collegato lavoro ); L. n. 92/2012 (L. Fornero) : v. Cass sez. lavoro 2016 n. 11868 16 giugno 2016 ; D lgs n. 81/ 2015 (Job act ). • Le leggi in materia di anticorruzione e la sua applicazione al P. I. : L. 190 del 6 novembre 2012; DPR n. 62 del 16 Aprile 2013; e trasparenza D. lgs. N. 33 del 14 marzo 2013. ; attuale Amministrazione trasparente D. lgs n. 97 del 25 maggio 2016 FOIA Freedom of information act ) 5
IN PARTICOLARE LA L. DELEGA 142/2015 • La legge delega 142/2015 (art. 16) era stata varata per realizzare una rilegificazione complessiva della disciplina del Pubblico Impiego, per creare un sistema coordinato omogeneo, unificato ed espressione di un’unica ratio normativa evitando interventi integrativi normativi di volta in volta additivi e parziali. • L’intento del Legislatore delegante non è stato appieno realizzato, residuando ambiti dove la legislazione si è stratificata, soprattutto con riferimento alle forme di lavoro flessibile, rendendo necessarie, di volta in volta, attività interpretative e di coordinamento che alimentano il contenzioso. 6
IN PARTICOLARE LA L. DELEGA 142/2015 (segue) • Inoltre, le innovazioni normative introdotte in attuazione della Legge delega, in particolare con riferimento al D. lgs 75/2017 sono corredate da una clausola di invarianza finanziaria che di fatto ne ridimensiona le possibilità applicative. • Al riguardo si segnala l’introduzione, con l’art. 39 bis del D. Lgs. 75, della «Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità» , funzionale agli interventi volti all’eliminazione delle barriere e degli ostacoli e per il completo inserimento e la fruibilità dei dipendenti portatori di handicap nelle amministrazioni. 7
Il D. Lgs n. 75 del 25 maggio 2017 • Rinvio al materiale didattico già inviato. 8
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 10/04/2008 - IL CCNL VIGENTE PER LA SANITA’ PERSONALE NON DIRIGENTE : CCNL NORMATIVO 2006 -2009 , BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009 LA CONTRATTAZIONE A LIVELLO NAZIONALE LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA L’EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA L’OPERATIVITA’ DELLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORO, SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LA PRECEDENTE. 9
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (D. LGS. 75/2017) • L’art. 2 co 2 del D. Lgs. 165/01, come mod ex d. lgs 75 /2017, prevede la prevalenza della disciplina del contratto collettivo sul rapporto di lavoro pubblico nei limiti seguenti: le disposizioni di legge, regolamento o statuto che disciplinano il rapporto di lavoro per i pubblici dipendenti possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e per la parte derogata (ndr. le norme di legge) non sono ulteriormente applicabili. • Al contrario, la previgente normativa di cui all’art. 33 del d. lgs 150/09 disponeva la prevalenza della disciplina legale del rapporto di lavoro pubblico sulla disciplina posta dalla contrattazione collettiva e l’inderogabilità della disciplina legale da parte della contrattazione collettiva, salva espressa previsione di legge in tal senso. 10
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (segue) • Materie della contrattazione collettiva: il rapporto di lavoro, il trattamento economico fondamentale ed accessorio, le relazioni sindacali (art. 40 comma 1 D. Lgs. 165/01 e ss. mm. ii. ) • Nello specifico, in coerenza con il settore privato, la contrattazione collettiva disciplina la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti nazionali e integrativi • Esclusioni : l’organizzazione degli uffici, le materie già oggetto di partecipazione sindacale , le prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali. • Contrattazione decentrata: valutazione della performance e della produttività ai fini della attribuzione del salario accessorio. Articolazione dell’orario di lavoro. Contingentamento del ricorso a forme di somministrazione. Altre materie stabilite dai Contratti Collettivi Nazionali. Possibilità di intervento normativo AUTORITATIVO ex art. 40 co. 3 terco 11 ) D. Lgs. 165/01(v. slide n. 3).
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: EFFICACIA • Efficacia del CCNL nei confronti dei dipendenti non iscritti ai sindacati stipulanti ovvero dissenzienti: la vincolatività del CCNL è assicurata in virtù del rinvio allo stesso contenuto nel contratto individuale di lavoro (art. 2 comma 3 del D. Lgs 165/01 e ss ii nonché dell’obbligo gravante sulle Pubbliche Amministrazioni di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, e comunque un trattamento non inferiore, a quello previsto dai rispettivi CCNL (art. 45 comma 2 DLgs 165/01 ). • Le Pubbliche Amministrazioni osservano gli obblighi assunti contratti collettivi ex art. 40 comma 4 del D lgs 165 in quanto negaziati dall’ARAN che rappresenta la parte pubblica 12
Ambito applicativo CCNL SANITA’ Le categorie del personale sanitario : AUSILIARIO A AUTISTA PORTANTINO PORTIERE CUSTODE COMMESSO • OPERATORE B TECNICO MANUTENTORE , ADDETTO ALL’ASSITENZA AI DEGENTI PER IGIENE PERSONALE PULIZIA UTENSILI E APPERECCHIATURE TRASPORTO MATERIALE , COADIUTORE AMMINISTRATIVO (PUERICULTRICI , OPERATORI SOCIO SANITARI , QUESTI ULTIMI SVOLGONO L’ATTIVITA’ SU INDICAZIONE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI ED IN COLLABORAZIONE CON ALTRI OPERATORI SOCIO SANITARI) INFERMIERI GENERICI , AUTISTI DI AMBULANZA CUOCO 13
Ambito applicativo CCNL SANITA’ (segue) • ASSISTENTI CATEGORIA C ASSITENTI TECNCI PROGRAMMATORI , AMMINISTRATIVI • COLLABORATORI CAT D PERSONALE INFERMIERISTICO OSTETRICA PERSONALE SPECIALIZZATO : TECNICI DELLA RIABILITAZIONE COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI CAPOSALA COLLABORATORI AMMINISTRATIVI, COLLABORATATORI TECNICO PROFESSIONALI ( RICHIESTO DIPLOMA DI LAUREA • Esclusione per le categorie non privatizzate art. 3 D Lgs 165 magistrati avvocati dello stato personale delle forze di polizia di stato personale di carriera diplomatica e di carriera prefettizia 14
ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO • AVVIENE ATTRAVERSO I CANALI INDICATI ALL’ART. 35 co 1 del D. LGS 165/01 e ss. mm. ii , lettere a) e b) : • a)PROCEDURE SELETTIVE (il concorso: rif. normativi : 97 co. 4 COST. ; il DPR 487/1994 ; il DPR n. 70 del 16/04/2013) • b) AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO (procedure extraconcorsuali : la L. n. 68 del 12 03 1999 e il D. L. n. 101/2013 conv. in L. 125/2013. Le categorie protette : invalidi civili riduzione cap. lav. oltre il 45%; invalidi del lavoro ( inv. sup al 33%); Persone non vedenti e/o sordomute; Invalidi di guerra). • LE ESCLUSIONI PER I CITTADINI MEMBRI DELLA COMUNITA’EUROPEA ALL’ ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO RIGUARDANO POSTI DELLE PP. AA. CHE IMPLICANO ESERCIZIO DIRETTO O INDIRETTO DI PUBBLICI POTERI OVVERO ATTENGONO ALLA TUTELA DELL’INTERESSE NAZIONALE (art. 3815
IL RAPPORTO DI LAVORO • COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO • Caratteri del rapporto: consensuale, oneroso, sinallagamatico eterodeterminato • Presupposti del rapporto : capacità giuridica del prestatore, idoneità psico fisica, idoneità tecnica • Tipologie: rapporto di lavoro a tempo indeterminato; a tempo determinato (L. 230/1962; D. Lgs. 368/2001; L. n. 92/2012; D. Lgs. N. 81/2015; il contratto a tutele crescenti ex D. Lgs. n. 23/2015. • Divieto di trasformazione automatico del rapporto di lavoro alle dipendenze pubbliche da tempo determinato e tempo indeterminato. 16
• IL PERIODO DI PROVA: fonti ( art. 2096 C. C. , il CCNL quale fonte in concreto delle modalità di attuazione); natura; termine massimo di durata : sei mesi (ex art. 10 della L. 604/1966) 17
La nuova disciplina e le forme di lavoro flessibili art. 36 del D lgs 165/01 • L’art. 36 del Dlgs 165 prevede che per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale la PA possa stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro (da questi ultimi esulano i i tirocini e gli stages), i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato , altre forme flessibili di lavoro. • Divieto di collaborazioni coordinate e continuative nel pubblico impiego ex art. 7 comma 5 bis del d. lgs. 165 2001, come di recente modificato, salve specifiche ipotesi e condizioni normativamente previste. • LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NEL PUBBLICO IMPIEGO SARANNO VIETATE DAL 1 GENNAIO 2019 EX L. 205/2017 • Apprendistato e formazione e lavoro. 18
DIRITTI E DOVERI • DIRITTI PATRIMONIALI, • Retribuzione: l’art. 36 Cost ; proporzionalità e sufficienza della retribuzione; i trattamenti di base e accessori ; un caso specifico : l’indennità di coordinamento alle caposala. • DIRITTI NON PATRIMONIALI ATTINENTI ALLA PRESTAZIONE • Diritto alla mansione e relativi limiti : l’art. 2103 del codice civile , in riferimento all’impiego pubblico e a quello privato. La disciplina dei trasferimenti nel pubblico impiego e nel privato : inapplicabilità dell’art. 2103 co 8 c. c. al lavoro pubblico e applicazione dell’art. 30 comma 2 del D, Lgs 165 come modificato. PERMESSI: retribuiti e non. • CONGEDI SPECIALI : • per handicap (L. 104/1992, art. 33, D. lgs. 151/2001; D. Lgs. 119 del 18/07/2011); • per genitorialità (TU delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità di cui al D. Lgs. 151/2001, in particolare artt. 16 ess, 32, 54 ) • RIPOSO, FERIE, ORARIO DI LAVORO: EFFETTIVITA’; DIFFERENZA DALL’ ORARIO DI REPERIBILITA’; RIF. ART. 36 Cost. D. lgs. N. 66/08/04/2003, LAVORO STRAORDINARIO SUPPLEMENTARE NOTTURNO. IN PARTICOLARE, L’ORARIO DI LAVORO E’ IL PERIODO IN CUI IL LAVORATORE E’ A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO NELL’ESERCIZIO DELLE SUE ATTIVITA’ O DELLE SUE FUNZIONI. • MALATTIA (Cass. sent. 30 gennaio 2014 n. 2047: «l’assenza alla visita di controllo per non essere sanzionata …. . può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore , da ogni situazione, che ancorchè non insuperabile e nemmeno tale da determinare , ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale del dipendente, secondo un accertamento riservato al giudice di merito. » • ASPETTATIVA PER RICONGIUNGIMENTO DEL CONIUGE ALL’ESTERO, CARICHE PUBBLICHE , DOTTORATI DI RICERCA • Il superamento del periodo di comporto : effetti e conseguenze. 19
DIRITTI E DOVERI • DIRITTI personali : • Sindacali • La formazione: art. 7 comma 4 e art. 7 bis D. Lgs. 165/01 ss. mm. ii. • Lo sciopero (rinvio) • La sicurezza sul posto di lavoro (rinvio) 20
DIRITTI E DOVERI • DOVERI artt. 2104 -2105 CC • Diligenza nell’esecuzione della prestazione: il rispetto dell’orario di lavoro e le mansioni specifiche nell’ambito della qualifica di appartenenza. • Fedeltà • Osservanza delle disposizioni impartite dal datore di lavoro per l’esecuzione e la disciplina del lavoro. 21
MODIFICAZIONI DEL RAPPORTO • VICENDE MODIFICATIVE DI NATURA OGGETTIVA : • 1)trasferimenti • 2)modifica delle mansioni. Inapplicabilità al P. I. della disciplina attuativa della L. 183/2014 (cd. JOB Act ) di cui al D. lgs. N. 81/2015. applicabilità al P. I. dell’art. 52 del D. Lgs. 165/01 e ss mm ii • VICENDE MODIFICATIVE DEL SOGGETTO CHE FRUISCE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA • 3)comando • 4)distacco • 5)collocamento fuori ruolo • 6)temporaneo servizio all’estero. • TUTELE 22
ESTINZIONE DEL RAPPORTO • ESTINZIONE AUTOMATICA O PER FATTI GIURIDICI LEGITTIMANTI • per limite di età; per scadenza del termine; per morte del lavoratore e/o del datore, in quest’ultimo caso solo qualora cessi l’organizzazione produttiva; per inidoneità psico fisica (dispensa); per mancato superamento del periodo di prova; per mancata ripresa del servizio su invito del datore in caso di obbligo di reintegra giudiziariamente disposta. • ESTINZIONE VOLONTARIA • Dimissioni; recesso del datore di lavoro (licenziamento); risoluzione consensuale del rapporto (sospensivamente condizionata alla convalida). 23
IL LICENZIAMENTO • PER ESIGENZE CONNESSE ALLE ORGANIZZAZIONE E/O PRODUZIONE O PER ESIGENZE TECNICHE • DISCIPLINARE 24
LE TUTELE • LA TUTELA AVVERSO IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO : • a)GIUDIZIARIA: INAPPLICABILITA’ AL P. I. della disciplina dei licenziamenti di cui alla L. Fornero n. 92 del 28/06/2012 per cui si applica la tutela reale ex art. 18 L. 300/1970 in vigore ante riforma (sent. Cass. n. 11868 del 9 giugno 2016); • LE NOVITA’ INTRODOTTE DALL’ ART. 21 DEL D. LGS. n. 75/2017 • b)STRAGIUDIZIALE: GLI STRUMENTI CONCILIATIVI E ARBITRALI. • LA TUTELA GIUDIZIARIA AVVERSO GLI ALTRI ATTI DI GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 25
LE FATTISPECIE LEGALI DI LICENZIAMENTO • IL DECRETO LEGISLATIVO N. 116 DEL 20 GIUGNO 2016 (in vigore dal 13/ 07/2016) ha circostanziato la previgente fattispecie di licenziamento disciplinare concernente le “……. ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’Amministrazione …. . circa il rispetto dell’orario di lavoro da parte dello stesso dipendente……”, introducendo la previsione della sospensione cautelare immediata dal servizio con speciale procedura veloce - ex art. 55 quater comma 3 bis e 3 ter del D. Lgs 165/01 e ss. mm. ii. - in caso di commissione della condotta accertata “in flagranza” cioè in costanza di illecito o nell’immediatezza del fatto (quasi flagranza ). 26
LE FATTISPECIE LEGALI DI LICENZIAMENTO (segue) • Sono state introdotte altre quattro fattispecie legali di licenziamento dal Dlgs 75/2017 oltre quelle previste dalla «Brunetta» e inserite all’art. 55 quater comma 1 del D Lgs 165/01 sub lettere f bis ) , f ter, f quater) , f quinquies); quest’ultima previsione tempera la precedente, analoga disposizione della Legge “ Brunetta” 27
VARIE FORME DI RESPONSABILITA’ NEL P. I. • • Il pubblico dipendente, nell’esercizio delle funzioni, può incorrere in: responsabilità disciplinare ; responsabilità amministrativa per esercizio illegittimo della funzione; responsabilità amministrativo – contabile disciplinata dall’art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20, novellata dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639 nonché dal R. D. 12 luglio 1934 n. 1214, artt. 44 ess. ; responsabilità penale, qualora la condotta integri una fattispecie di reato, disciplinata ai sensi del Codice Penale ; responsabilità civile per danni a terzi ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile ; la speciale responsabilità civile per gli esercenti la professione sanitaria operanti nelle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate , delineata dalla L. n. 24 dell’ 8 marzo 2017 come responsabilità da illecito civile ex art. 2043 CC piuttosto che come responsabilità contrattuale ex art. 1218 C. C. ; differenze disciplinatorie tra le due tipologie di responsabilità dirigenziale, specificamente connessa al ruolo nelle ipotesi normativamente previste ( per es. mancato avvio dell’azione disciplinare, inosservanza degli obblighi di trasparenza per mancata pubblicazione dei dati personali e per non aver curato la pubblicazioni normativamente previste); un caso particolare: la responsabilità dirigenziale per il mancato raggiungimento di obiettivi ex art. 21 del D. Lgs. 165/01 e ss. mm. ii. 28
LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE • La violazione dei doveri e degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e la disciplina del rapporto di lavoro, integrata dalle norme dei codici di comportamento specifici di ciascuna organizzazione in attuazione del DPR n. 62 del 16 marzo 2015, implica l’insorgere della specifica responsabilità disciplinare del lavoratore. • Si tratta di una forma specifica di responsabilità con peculiari procedure e conseguenze sanzionatorie che oggi, per il lavoro pubblico, trova compiuta disciplina agli articoli 55 e ss del D. Lgs 165/01 e ss. mm. . ii. ; in tale materia, la contrattazione collettiva riproduce ed integra, nei limiti di legge, la disciplina posta normativamente. 29
LA SICUREZZA NEL POSTO DI LAVORO • L’art. 2087 C. C. Tutela delle condizioni di lavoro. La normativa speciale L. 626/1994 ; il D lgs n. 81 del 9 Aprile 2008 "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro" - coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi fino all’ aggiornamento di giugno 2016. • Obblighi del datore : la salubrità degli ambienti , la predisposizione di idonee dotazioni di sicurezza , con particolare riferimento alle specificità della professione infermieristica; la vigilanza sulle condizioni di sicurezza e la verifica dell’osservanza da parte dei lavoratori delle misure di cautela e prevenzione. • Una conseguenza discussa del mancato rispetto dell’obbligo di sicurezza : il mobbing e gli orientamenti della giurisprudenza. • Obblighi del lavoratore : sottoposizione a periodiche visite mediche e controlli, rispetto delle prescrizioni cautelari in materia di sicurezza e nell’utilizzo dei presidi, dispositivi e macchinari come condizione per la tutela; specificità della professione infermieristica con particolare riferimento all’obbligo di dichiarare patologie contagiose e di astenersi dall’attività. • Le assicurazioni obbligatorie. 30
SCIOPERO E SERRATA • Nozione e fonti : art. 40 Cost. L. 146/1990 mod. ex L. 83/2000, • Lo sciopero come diritto del singolo ad esercizio collettivo attraverso l’ astensione dal lavoro da parte di una pluralità di lavoratori e principale forma di autotutela sindacale. • Finalità e limiti : sciopero per motivi economici e contrattuali, politico di solidarietà; limiti interni (sospensione totale e continuativa) ma v. aperture giurisprudenziali; limiti esterni (interessi del datore di lavoro; diritto alla vita e all’incolumita’ delle persone ) • Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali (art. 1 L. n. 83/2000) • Il potere di precettazione • Gli effetti dello sciopero sul rapporto di lavoro e la sostituibilità del lavoratore scioperante. 31
ALTRE FORME DI AUTOTUTELA SINDACALE • PER I LAVORATORI : • Occupazione dei locali • Blocco delle merci • Ostruzionismo • Picchettaggio • Limiti delle suddette condotte e conseguenze per la violazione dei limiti legali. • LA SERRATA DEL DATORE DI LAVORO PRIVATO (cenni) 32
- Slides: 32