IL PROCESSO TRIBUTARIO GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO
IL PROCESSO TRIBUTARIO GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
IL PROCESSO TRIBUTARIO Gli organi della giurisdizione tributaria esercizio della giurisdizione tributaria commissioni tributarie provinciali commissioni tributarie regionali Regolamentazione ex D. Lgs n. 545/92 organi della giurisdizione tributaria componenti delle commissioni tributarie uffici di segreteria
IL PROCESSO TRIBUTARIO Esercizio della giurisdizione tributaria norme applicabili regolamentazione ex D. Lgs n. 546/92 per quanto non disposto purché compatibile norme del codice di procedura civile
IL PROCESSO TRIBUTARIO Esercizio della giurisdizione tributaria norme del codice di procedura civile Principio espresso dalla legge delega e richiamato dalla relazione ministeriale “la disciplina dettata dal codice di procedura civile, della quale ovviamente fanno parte anche le disposizioni di attuazione, si pone quale fonte immediatamente secondaria e generalizzata …. rispetto alla normativa dettata nel decreto. Il passaggio dall'una all'altra è dato, ovviamente, dal doppio criterio dell'esistenza di una lacuna nella normativa speciale e della compatibilità della disciplina generale del codice di procedura civile con quella specialmente prevista dal decreto …”
IL PROCESSO TRIBUTARIO Esercizio della giurisdizione tributaria norme del codice di procedura civile Circolare esplicativa del Ministero n. 98/E-1996 “Per l'accertamento di compatibilità soccorre il principio enunciato della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS. UU. 16 -1 -1986, n. 210) secondo il quale, in primo luogo, l'indagine deve tendere ad accertare se anche nel processo tributario possa configurarsi una situazione processuale avente le medesime caratteristiche di quella oggetto delle disposizioni richiamate, ed, in secondo luogo, se la disciplina risultante sia o meno compatibile con le norme del processo tributario e dell'ordinamento tributario in generale. Il giudizio di compatibilità avrà esito positivo non solo quando non vi e' contrasto assoluto tra le norme, ma anche quando l'applicazione della norma richiamata non comporti una disarmonia non giustificata. ”
IL PROCESSO TRIBUTARIO Oggetto della giurisdizione tributaria controversie soggette alla giurisdizione delle C. T. tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
IL PROCESSO TRIBUTARIO Oggetto della giurisdizione tributaria controversie escluse dalla giurisdizione delle C. T. le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento ed i casi che hanno per oggetto l'avviso ad adempiere di cui all'art. 50 del DPR n. 602/73
IL PROCESSO TRIBUTARIO Competenza per territorio commissioni tributarie provinciali controversie proposte nei confronti: q delle agenzie delle entrate; q delle agenzie del territorio; q delle agenzie delle dogane; q degli enti locali; q dei concessionari del servizio di riscossione; che hanno sede nella loro circoscrizione
IL PROCESSO TRIBUTARIO Competenza per territorio commissioni tributarie regionali impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella loro circoscrizione
IL PROCESSO TRIBUTARIO Poteri delle commissioni tributarie disapplicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, regolamento o un atto generale se ritenuti illegittimi Le commissioni tributarie ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta: 1) di accesso: 2) di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della G. d. f. , ovvero disporre C. T. non possono ammettere il giuramento e la prova testimoniale.
IL PROCESSO TRIBUTARIO Errore sulla norma tributaria inapplicabilità delle sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie potere della commissione tributaria dovere della A. F. Art. 8 D. Lgs 546/92 Art. 6 D. Lgs 472/97 quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce quando la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento
IL PROCESSO TRIBUTARIO Le parti ricorrente ufficio del Ministero delle finanze V/s ente locale ente che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto concessionario del servizio di riscossione ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso (se atto emanato da centro di servizio)
IL PROCESSO TRIBUTARIO Capacità di stare in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata ufficio del Ministero delle finanze nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato ente locale le altre parti mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento anche mediante procuratore generale o speciale assistiti da un difensore abilitato
IL PROCESSO TRIBUTARIO L’assistenza tecnica controversie di valore non inferiore a 5. 000 (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni – sole sanzioni se atto di irrogazione) obbligatoria ordine del presidente (della commissione o della sezione) o del collegio
IL PROCESSO TRIBUTARIO L’assistenza tecnica abilitazione piena iscritti negli albi professionali: - avvocati - dottori commercialisti - ragionieri e i periti commerciali - consulenti del lavoro
IL PROCESSO TRIBUTARIO L’assistenza tecnica iscritti negli albi professionali: ingegneri; architetti; geometri; periti edili; dottori agronomi; agrotecnici; periti agrari. abilitazione parziale i soggetti laureati in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o diplomati in ragioneria: - indicati nell'articolo 63 del DPR 600/73 - soggetti iscritti alla data del 30 -9 -1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle C. C. A. I. I. (subcategoria tributi); - dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel C. N. E. L. o dipendenti delle imprese o delle loro controllate
IL PROCESSO TRIBUTARIO L’assistenza tecnica atto pubblico scrittura privata autenticata conferimento dell'incarico in calce o a margine di un atto del processo con sottoscrizione autografa certificata dallo stesso incaricato oralmente all'udienza pubblica
IL PROCESSO TRIBUTARIO L’assistenza tecnica gratuita assicurata ai non abbienti secondo le disposizioni del DPR 115/2002 decisione della commissione del patrocinio incarico affidato dal soggetto ammesso
IL PROCESSO TRIBUTARIO Pluralità di parti: litisconsorzio ed intervento oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti litisconsorzio necessario chiamata in causa ordine di integrazione del contraddittorio in un termine stabilito a pena di decadenza Esempi: LATO ATTIVO - A. F. - sostituto - sostituito: materia di rimborso di ritenute; - compossessori a titolo di promiscuità di un stessa particella: controversie catastali. LATO PASSIVO - Ufficio – concessionario riscossione.
IL PROCESSO TRIBUTARIO Spese del giudizio liquida e condanna la parte soccombente La commissione compensa in tutto o in parte a norma dell'art. 92, secondo comma, del c. p. c. se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi
IL PROCESSO TRIBUTARIO Atti impugnabili e oggetto del ricorso avviso di accertamento del tributo avviso di liquidazione del tributo provvedimento che irroga le sanzioni ruolo e cartella di pagamento avviso di mora ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle C. T. ricorso può essere proposto avverso fermo di beni mobili registrati diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari atti relativi alle operazioni catastali iscrizione di ipoteca sugli immobili rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti
IL PROCESSO TRIBUTARIO Atti impugnabili e oggetto del ricorso elencazione tassativa - gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente corollari Gli atti devono contenere: - l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto; - la commissione tributaria competente; - le relative forme da osservare. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest'ultimo
IL PROCESSO TRIBUTARIO Il ricorso deve contenere, a pena d’inammissibilità, l'indicazione precisa: a) della commissione tributaria cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell’ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi. essere sottoscritto (sia nell'originale che nelle copie) dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico
IL PROCESSO TRIBUTARIO Comunicazioni e notificazioni A) NOTIFICHE DELLE PARTI ATTO MODALITA' TERMINE a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico senza busta con racc. A. R. entro 60 gg. atto ricorso introduttivo consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia ufficiale giudiziario ( ex. art. 137 e ss. c. p. c. ) dopo 90 gg. dall’istanza di rimborso
IL PROCESSO TRIBUTARIO Comunicazioni e notificazioni A) NOTIFICHE DELLE PARTI ATTO MODALITA' TERMINE a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico senza busta con racc. A. R. 10 gg. liberi prima istanza trattazione in pubblica udienza consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia ufficiale giudiziario ( ex. art. 137 e ss. c. p. c. )
IL PROCESSO TRIBUTARIO Comunicazioni e notificazioni A) NOTIFICHE DELLE PARTI ATTO MODALITA' TERMINE ufficiale giudiziario ( ex. art. 137 e ss. c. p. c. ) sentenza non previsto
IL PROCESSO TRIBUTARIO Comunicazioni e notificazioni A) NOTIFICHE DELLE PARTI ATTO MODALITA' TERMINE a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico senza busta con racc. A. R. appello consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia ufficiale giudiziario ( ex. art. 137 e ss. c. p. c. ) - 60 gg. dalla notifica della sentenza; - 1 anno e 46 gg. dal deposito della sentenza
IL PROCESSO TRIBUTARIO Comunicazioni e notificazioni B) DEPOSITI IN SEGRETERIA ATTO ricorso introduttivo (costituzione in giudizio) MODALITA' TERMINE Consegna e trasmissione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento : * dell’originale notificato ex art. 137 c. p. c. ; * copia del ricorso consegnato o spedito per posta con la fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. entro 30 gg. notifica ricorso
IL PROCESSO TRIBUTARIO Comunicazioni e notificazioni B) DEPOSITI IN SEGRETERIA ATTO MODALITA' TERMINE consegna del fascicolo contenente le controdeduzioni (una copia per ogni parte) ed i documenti all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta costituzione in giudizio della parte resistente entro 60 gg. dalla notifica del ricorso (non perentorio)
IL PROCESSO TRIBUTARIO Comunicazioni e notificazioni B) DEPOSITI IN SEGRETERIA ATTO istanza di trattazione in pubblica udienza MODALITA' TERMINE consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta 10 gg. liberi prima
IL PROCESSO TRIBUTARIO Comunicazioni e notificazioni B) DEPOSITI IN SEGRETERIA ATTO MODALITA' memorie consegna copie (una per ogni parte) all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta TERMINE 10 gg. liberi prima
IL PROCESSO TRIBUTARIO Comunicazioni e notificazioni B) DEPOSITI IN SEGRETERIA ATTO documenti MODALITA' TERMINE consegna la nota (una copia per ogni parte) e dei documenti all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta 20 gg. liberi prima
IL PROCESSO TRIBUTARIO Comunicazioni e notificazioni B) DEPOSITI IN SEGRETERIA ATTO sentenza MODALITA' TERMINE consegna originale o copia autentica dell'originale notificato alla segreteria che ne rilascia ricevuta entro 30 gg. da notifica dell'originale
IL PROCESSO TRIBUTARIO Comunicazioni e notificazioni C) COMUNICAZIONI ATTI DELLA COMMISSIONE ATTO MODALITA' TERMINE consegna alle parti spedizione in plico postale senza busta con racc. A. R. avviso di trattazione 30 gg. liberi prima ufficiale giudiziario o messo comunale
IL PROCESSO TRIBUTARIO Comunicazioni e notificazioni C) COMUNICAZIONI ATTI DELLA COMMISSIONE ATTO MODALITA' TERMINE consegna alle parti spedizione in plico postale senza busta con racc. A. R. dispositivo sentenza entro 10 gg. dal deposito ufficiale giudiziario o messo comunale
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