Il processo per danno erariale davanti alla Corte

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Il processo per danno erariale davanti alla Corte dei conti Di Alberto Mingarelli Vice

Il processo per danno erariale davanti alla Corte dei conti Di Alberto Mingarelli Vice procuratore generale presso la Procura regionale per il Veneto della Corte dei conti 15/03/18 1

L’evoluzione della responsabilità amministrativa La definizione della responsabilità amministrativa, ossia di quel particolare tipo

L’evoluzione della responsabilità amministrativa La definizione della responsabilità amministrativa, ossia di quel particolare tipo di responsabilità che viene perseguita su istanza della Procura della Corte dei conti trova ancora oggi la sua generale definizione nell’articolo 52 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti – R. D. n. 1214/1934, quando “i funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell’ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali ad ordinamento autonomo … nell’esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato o ad altra amministrazione dalla quale dipendono” e si svolge “nei casi e modi previsti dalla legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato e da leggi speciali”. 15/03/18 2

 Il medesimo concetto si rinviene anche in altre due norme, quali l’art. 82

Il medesimo concetto si rinviene anche in altre due norme, quali l’art. 82 della legge di contabilità, ai sensi del quale “l’impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo” e l’art. 18 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato nel quale si legge che “l’impiegato delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle Amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio”. La Costituzione Repubblicana del 1948, in qualche modo confermando le disposizioni di legge antecedenti, previde all’art. 103 che “la Corte dei conti ha giurisdizione nelle 15/03/18 3 materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate

Con la legge 142/1990 la responsabilità amministrativa veniva estesa anche a tutti i dipendenti

Con la legge 142/1990 la responsabilità amministrativa veniva estesa anche a tutti i dipendenti e agli amministratori degli enti locali. Fino ad allora la responsabilità amministrativa per danno erariale aveva tutte le caratteristiche di una responsabilità di tipo risarcitorio, l’unica vera eccezione era il c. d. potere riduttivo che consentiva al giudice contabile, con una forte dose di discrezionalità, di limitare nel quantum la condanna sulla base della presenza di alcuni elementi che nel tempo hanno assunto caratteristiche ricorrenti nell’ambito del pubblico impiego, quando si versi in un caso di colpa (giovane età, novità del tipo di lavoro, particolari difficoltà organizzative etc. ). 15/03/18 4

 La legge 14 gennaio 1994 n. 20, creava le Procure e Sezioni giurisdizionali

La legge 14 gennaio 1994 n. 20, creava le Procure e Sezioni giurisdizionali regionali su tutto il territorio nazionale rendendo più effettiva la possibilità di un’azione per danno erariale rispetto al passato. La stessa legge come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, di conversione del decreto-legge 543/96, introduceva però numerose e sostanziali innovazioni normative in materia, che tendevano a mettere in una condizione sostanzialmente più tutelata rispetto ai comuni debitori di obblighi risarcitori verso i privati, i pubblici dipendenti e amministratori, tanto da indurre alcuni autori a sostenere che la responsabilità in questione si fosse trasformata già con quelle innovazioni da risarcitoria in sanzionatoria, ossia tesa non tanto e 15/03/18 non solo a risarcire l’ammontare del danno, ma a punire 5

 In realtà con la normativa degli anni’ 90 la responsabilità amministrativa, pur sempre

In realtà con la normativa degli anni’ 90 la responsabilità amministrativa, pur sempre a carattere risarcitorio, si differenziava in due diverse tipologie a seconda che vi fosse l’elemento soggettivo del dolo o quello della colpa, per cui in dottrina cominciava a parlarsi di una responsabilità di tipo sanzionatorio o mista. 15/03/18 6

La prescrizione dell’azione di danno all’Erario Cinque anni dal compimento del fatto causativo del

La prescrizione dell’azione di danno all’Erario Cinque anni dal compimento del fatto causativo del danno; Interruzione della prescrizione in caso di fatto doloso occultato: la prescrizione comincia a decorrere dalla scoperta del dolo es. la comunicazione della polizia alla Procura della fine delle indagini dove risultano accertati reati; Decorrenza della prescrizione in caso di danno indiretto dal momento in cui avviene il pagamento da parte dell’amministrazione danneggiata; 15/03/18 7

 Estensione della responsabilità agli eredi del soggetto responsabile; Legata alla duplice prova del

Estensione della responsabilità agli eredi del soggetto responsabile; Legata alla duplice prova del dolo e dell’arricchimento ingiustificato 15/03/18 8

 Danno indiretto se c’è un contenzioso che si conclude con sentenza o transazione;

Danno indiretto se c’è un contenzioso che si conclude con sentenza o transazione; Solo quando il danno è attuale ed effettivo può agire il PM e parallelamente comincia a decorrere la prescrizione dell’azione erariale, orientamento pacifico delle SS. RR. della Corte dei conti 15/03/18 9

Il P. M. della Procura Regionale sostiene l’accusa presso la Sezione Giurisdizionale Regionale; •

Il P. M. della Procura Regionale sostiene l’accusa presso la Sezione Giurisdizionale Regionale; • Il P. M. della Procura Generale sostiene l’accusa presso le tre Sezioni Centrali d’Appello in Roma; • La responsabilità amministrativo contabile: disciplina normativa e sua evoluzione; • Gli elementi fondamentali: - elemento oggettivo/danno; - elemento soggettivo/dolo e colpa grave; - l’illiceità; 15/03/18 10 - il nesso causale. •

Il Fatto dannoso: l’elemento oggettivo • • • Omissione equivalente a causazione (cfr. art.

Il Fatto dannoso: l’elemento oggettivo • • • Omissione equivalente a causazione (cfr. art. 40 c. p. ); Effettività del danno; Decorrenza della prescrizione dell’azione erariale 15/03/18 11

Caratteristiche della responsabilità sanzionatoria tipizzata Interventi legislativi di tutela e razionalizzazione delle risorse pubbliche;

Caratteristiche della responsabilità sanzionatoria tipizzata Interventi legislativi di tutela e razionalizzazione delle risorse pubbliche; Responsabilità discende unicamente dalla trasgressione della condotta tipizzata; La lesività della condotta si risolve nella consumazione della medesima e prescinde dalla sussistenza della lesione patrimoniale dell’erario ossia dal danno patrimoniale in senso stretto; Si anticipa la soglia di responsabilità (punibilità) al momento della consumazione della condotta; Interesse erariale protetto connesso direttamente e unicamente alle modalità di esercizio della funzione pubblica; Violazione di un obbligo di servizio tipizzato giudicata pericolosa a monte dal legislatore e in quanto tale 15/03/18 12 punibile;

Disciplina casi di responsabilità tipizzata I casi di responsabilità tipizzata prevedono sanzioni specifiche (caso

Disciplina casi di responsabilità tipizzata I casi di responsabilità tipizzata prevedono sanzioni specifiche (caso dell’art. 30 c. 15 l. f. 2003 divieto indebitamento) da 5 a 20 volte l’indennità e caso premio assicurazione illecita (l. f. 2008) e casi di sanzione generica dove la quantificazione deve essere fatta dal giudice, ancorandola comunque a parametri di riferimento logicamente riconducibili alla violazione accertata; Sulle caratteristiche processuali della responsabilità tipizzata sviluppata dall’applicazione dell’art. 30 c. 15 legge fin. 2003, una prima tesi (sez giur lazio n. 3001 -2005 e sez sicilia n. 3198 -2006) richiamava il rispetto dei principi generali della legge 689/81 tra cui criterio minimo di colpa, da ritenersi derogatorio rispetto al criterio della colpa grave previsto dalla legge 20/94 modif. 15/03/18 13

Competenza territoriale delle Procure e delle Sezioni Giurisdizionali Regionali • Criteri di collegamento: 1.

Competenza territoriale delle Procure e delle Sezioni Giurisdizionali Regionali • Criteri di collegamento: 1. Appartenenza all’Amministrazione; 2. Luogo di svolgimento del rapporto di servizio; 3. Locus commissi damni. 15/03/18 14

Il Processo – la fase delle indagini • • 15/03/18 La notitia damni –

Il Processo – la fase delle indagini • • 15/03/18 La notitia damni – qualificata e inqualificata; Soggetti obbligati alla denuncia; Circolare della Procura generale del 2007 sostituita dalla Circolare 3033 del 28. 12. 2017 regola casi e modalità di denuncia del danno erariale Responsabilità per omessa denuncia (art. 1 comma 3 L. nr. 20/94); 15

 La fase preprocessuale nel nuovo Codice di giustizia contabile La fase preprocessuale/istruttoria è

La fase preprocessuale nel nuovo Codice di giustizia contabile La fase preprocessuale/istruttoria è disciplinata dalla parte II - titolo I del Codice e dagli articoli dal 51 al 72. Il primo articolo dedicato alla fase preprocessuale è l'art. 51 ed è dedicato alla "notizia di danno": la norma ribadisce che il Pubblico Ministero inizia l'attività istruttoria sulla base di "specifica e concreta" notizia di danno, Acquisendo un orientamento espresso dalle S. R. della Corte, la norma chiarisce che la notizia deve considerarsi specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici e indifferenziati. 15/03/18 16

Qualunque atto istruttorio posto in eviolazione della detta disposizione è nullo; e la nullità

Qualunque atto istruttorio posto in eviolazione della detta disposizione è nullo; e la nullità può essere fatta valere anche prima del giudizio i commi 4 e 5 dell'art. 51 disciplinano il procedimento ante causam di accertamento della nullità. I commi 6 e 7 del medesimo articolo disciplinano la proponibilità dell'azione per danno all’immagine. Un inciso contenuto nell'art. 51 ("comunque acquisita") e ribadito nell'art. 54, mette poi fine al tema della utilizzabilità o meno degli esposti anonimi e, secondo l'interpretazione che darà la giurisprudenza, al dubbio sulla possibilità per il P. M, di agire sulla base della diretta conoscenza di fatti dannosi: infatti la notizia di danno, fermi i requisiti di specificità e concretezza, può essere acquisita "comunque", quindi in qualsiasi modo. In tema di obbligo di denuncia, l'art. 52, introduce talune novità. Quella di maggior rilievo è La prescrizione contenuta nel comma 6, che obbliga le Amministrazioni 15/03/18 17

denuncianti a porre in essere tutte le iniziative necessarie ad evitare l’aggravamento del danno,

denuncianti a porre in essere tutte le iniziative necessarie ad evitare l’aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli alti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione". La norma mira, con ogni evidenza, a responsabilizzare le pubbliche Amministrazioni, e per esse i loro vertici, non basta denunciare un fatto dannoso; a prescindere dai profili di responsabilità e dall'azione risarcitoria di competenza del procuratore regionale, bisogna anche adoperarsi, con gli strumenti di autotutela, per evitare la continuazione dell'illecito e la cessazione del fatto dannoso. Ad esempio può essere necessario effettuare la costituzione in mora ex art. 1219 e 2943 c. c. nei confronti dei soggetti che risultano potenzialmente responsabili del danno erariale o anche il fermo amministrativo per amm. statali 15/03/18 18

In sostanza, costituisce per i vertici delle pubbliche Amministrazioni un dovere (dalla cui violazione

In sostanza, costituisce per i vertici delle pubbliche Amministrazioni un dovere (dalla cui violazione potrebbe scattare un ulteriore profilo di responsabilità) evitare l'aggravamento del danno denunciato. Ancora in tema di obbligo di denuncia, che deve essere "tempestiva", esso viene fatto gravare sui responsabili di vertice delle strutture burocratiche, ovvero sui dirigenti e responsabili di servizi. Qualora il fatto causativo di danno venga segnalato da soggetti dipendenti, il Codice prescrive che le generalità del pubblico dipendente denunziante siano tenute riservate. Sono soggetti ad obbligo di denuncia invece "immediata" gli organi di controllo e revisione delle pubbliche Amministrazioni, nonché i dipendenti con funzioni ispettive. Costituisce novità l'onere per i singoli magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e uffici di controllo di segnalare alle competenti procure regionali i fatti dannosi dei quali vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. 15/03/18 19

Resta ferma la prescrizione di cui all'art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.

Resta ferma la prescrizione di cui all'art. 129 delle disposizioni di attuazione del c. p. p. (il P. M. penale nell'esercitare l'azione penale segnala al P. M. contabile i fatti dai quali è derivato danno erariale). Costituisce novità l'estensione dell'obbligo di denuncia anche ai fatti dai quali a norma di legge può derivare l'applicazione, da parte delle procure regionali, di sanzioni pecuniarie: la norma (comma 3 dell'art. 52) va correlata agli articoli dal 133 al 136, che disciplinano l'inedito "rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria". 15/03/18 20

Il Codice non disciplina le conseguenze derivanti dall'eventuale omissione dell'obbligo di denuncia: è tuttavia

Il Codice non disciplina le conseguenze derivanti dall'eventuale omissione dell'obbligo di denuncia: è tuttavia normale considerare che una tale omissione di uno specifico dovere giuridico (recante peraltro un vantaggio al presunto responsabile del danno e la persistenza del medesimo danno erariale) possa avere conseguenze sia sul piano penale, sia sul piano della responsabile amministrativa contabile dell'autore dell'omissione. Le medesime conseguenze possono ipotizzarsi in caso di omissione dell'obbligo di evitare l'aggravamento del danno e comunque la sua cessazione, prescritto dal comma 6 dell'art. 52. 15/03/18 21

 La denuncia di danno erariale costituisce la principale e più efficace modalità di

La denuncia di danno erariale costituisce la principale e più efficace modalità di attivazione del sistema giurisdizionale diretto all'accertamento di responsabilità amministrativocontabili, a garanzia del buon uso delle risorse pubbliche, che costituisce un interesse di tutti i cittadini. A tal fine, il legislatore ha previsto, in capo a determinati soggetti, l'obbligo di procedere a detta denuncia. L'individuazione di tali figure risponde, oltre che all'esigenza di assicurare la tempestiva acquisizione, da parte delle Procure regionali, delle notizie di danno, anche a quella di determinare con precisione i soggetti che possono essere chiamati a rispondere del danno erariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 15/03/18 22

 gennaio 1994, n. 20, ove il diritto al relativo risarcimento nei confronti dei

gennaio 1994, n. 20, ove il diritto al relativo risarcimento nei confronti dei diretti responsabili si sia estinto per prescrizione conseguente alla omessa o ritardata denuncia. Mentre, infatti, è consentito a tutti denunciare fatti di responsabilità amministrativo-contabile alle Procure regionali, anche in forma anonima, soltanto coloro che a ciò erano obbligati, e che tuttavia non vi hanno provveduto, possono essere chiamati a rispondere dell'omissione in base alla norma in questione. Fino all'entrata in vigore del c. g. c. , la norma di riferimento, al fine di individuare i soggetti tenuti all'obbligo di denuncia, era costituita dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che riguardava le amministrazioni dello Stato, e che trovava 15/03/18 23

 applicazione alle altre amministrazioni in base alle norme di rinvio contenute nei relativi

applicazione alle altre amministrazioni in base alle norme di rinvio contenute nei relativi ordinamenti. Il c. g. c. , che ha espressamente abrogato l'articolo 20 cit. , ha invece introdotto, in modo innovativo, alcune previsioni di carattere generale, applicabili, di per sé, a tutte le pubbliche amministrazioni. Organi di amministrazione attiva. L'articolo 52, comma 1, c. g. c. prevede l'obbligo di denuncia in capo: - ai responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate; - ai dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti. 15/03/18 24

 Le espressioni generali impiegate dalla norma impongono di prendere in considerazione l'ordinamento delle

Le espressioni generali impiegate dalla norma impongono di prendere in considerazione l'ordinamento delle singole amministrazioni per individuare le figure soggette all'obbligo. Vanno, cioè, interpretate in base allo stato della legislazione, della contrattazione collettiva e dell'esercizio dell'autonomia organizzativa, da parte dei vari enti ed amministrazioni, circa le denominazioni delle qualifiche e le funzioni esercitate sia dai vertici generali delle strutture burocratiche (che possono essere, ad esempio, capi dipartimento, dirigenti generali, segretari generali) che dai soggetti preposti ai singoli settori (dirigenti, vice dirigenti o soggetti aventi equipollenti funzioni di coordinamento). 15/03/18 25

 Le espressioni generali impiegate dalla norma impongono di prendere in considerazione l'ordinamento delle

Le espressioni generali impiegate dalla norma impongono di prendere in considerazione l'ordinamento delle singole amministrazioni per individuare le figure soggette all'obbligo. Vanno, cioè, interpretate in base allo stato della legislazione, della contrattazione collettiva e dell'esercizio dell'autonomia organizzativa, da parte dei vari enti ed amministrazioni, circa le denominazioni delle qualifiche e le funzioni esercitate sia dai vertici generali delle strutture burocratiche (che possono essere, ad esempio, capi dipartimento, È opportuno rilevare che l'obbligo dei responsabili delle strutture burocratiche di vertice riguarda qualsiasi fatto del quale gli stessi siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni. L'obbligo dei dirigenti o responsabili dei servizi, anche se privi di qualifica dirigenziale, sussiste, invece, unicamente in relazione al settore cui sono preposti. 15/03/18 26

 Restano, ovviamente, ferme quelle disposizioni, anteriori al c. g. c. e tuttora vigenti,

Restano, ovviamente, ferme quelle disposizioni, anteriori al c. g. c. e tuttora vigenti, che, per determinate categorie di enti, individuano in modo preciso le figure istituzionali soggette all'obbligo di denuncia. Si tratta, per fare esemplificazioni non esaustive né tassative, dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, che, negli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, pone tale obbligo in capo agli amministratori e ai capi degli uffici, aggiungendo che "se il fatto è imputabile al direttore generale, la denunzia è fatta a cura dell'organo generale di vertice dell'ente; se esso è imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denunzia incombe al direttore generale". 15/03/18 27

 dell'ente; se esso è imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denunzia

dell'ente; se esso è imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denunzia incombe al direttore generale". Altra ipotesi è quella dell'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, riguardante le camere di commercio, che obbliga alla denuncia gli amministratori, i dirigenti e i responsabili dei servizi, con la precisazione che, qualora il fatto sia imputabile al segretario generale, "la denuncia è fatta a cura del presidente", mentre, se il fatto è posto in essere da un dirigente o capo di ufficio, "l'obbligo di denuncia incombe al segretario generale". Appositi criteri per l'individuazione del soggetto tenuto alla denuncia sono dettati, poi, nell'ambito dell'ordinamento militare, dagli articoli 452 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 15/03/18 28

 Rientra, infine, tra i possibili esempi l'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo

Rientra, infine, tra i possibili esempi l'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, a seguito della dichiarazione di dissesto dell'ente locale, "in ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario", obbliga l'organo straordinario di liquidazione alla relativa denuncia alla Procura regionale, oltre che alla segnalazione al Ministro dell'interno. Organi di controllo. L'articolo 52, comma 2, c. g. c. assoggetta all'obbligo di denuncia: gli organi di controllo propriamente detti; gli organi di revisione; i dipendenti con funzioni ispettive. Anche a tal proposito, si segnala l'innovativa estensione, a tutti gli organi 15/03/18 29

 in questione, dell'obbligo precedentemente previsto per il personale ispettivo dello Stato (articolo 20,

in questione, dell'obbligo precedentemente previsto per il personale ispettivo dello Stato (articolo 20, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957) e per singole categorie di altri soggetti. La norma si applica, innanzitutto, agli organi addetti al controllo interno, competenti al riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Nelle amministrazioni in cui è stato istituito l'organismo indipendente di valutazione della performance, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è esso a svolgere tali funzioni, con il compito di segnalare "alla Corte dei conti" le "criticità riscontrate" nella propria attività. Va rilevata, in proposito, l'abrogazione, da parte del medesimo 15/03/18 30 decreto

 legislativo n. 150/2009, della norma (articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n.

legislativo n. 150/2009, della norma (articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1999) che escludeva dall'obbligo di denuncia gli addetti al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti e al controllo strategico. Nelle Regioni, la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione è affidata al collegio dei revisori dei conti, disciplinato dall'articolo 72 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Negli Enti locali, il sistema dei controlli interni è invece disciplinato dagli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000. Lo stesso testo unico degli Enti locali, all'articolo 239, comma 1, lett. e), stabilisce che l'organo di revisione è tenuto a denunciare "ai competenti organi giurisdizionali" le ipotesi di gravi irregolarità di gestione rispetto a cui si configurino "ipotesi di responsabilità". 15/03/18 31

 Enti pubblici economici e società a partecipazione pubblica. Negli enti pubblici economici, che

Enti pubblici economici e società a partecipazione pubblica. Negli enti pubblici economici, che rientrano nel novero delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di denuncia fa capo ai titolari degli organi che, secondo i rispettivi ordinamenti, esercitano funzioni di amministrazione e controllo. Ciò scaturisce, oltre che dall'applicazione dell'articolo 52 c. g. c. , anche dal rapporto che lega i titolari degli organi in questione all'ente, da cui discende il dovere (desumibile dall'articolo 2104 c. c. ) di agire per eliminare o attenuare gli effetti di comportamenti dannosi subiti dall'ente stesso. Quanto detto vale anche per i titolari degli organi di amministrazione e controllo delle aziende speciali e delle istituzioni che fanno capo alle Regioni e agli Enti locali. 15/03/18 32

 Nell'ambito delle società a partecipazione pubblica, la norma di riferimento è attualmente l'articolo

Nell'ambito delle società a partecipazione pubblica, la norma di riferimento è attualmente l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che riconduce alla giurisdizione della Corte dei conti: il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house al patrimonio di queste ultime; il danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compresa la riduzione del valore della partecipazione conseguente alla condotta dei rappresentanti degli stessi "o comunque dei titolari del potere di decidere per essi". La norma ha recepito l'orientamento della Corte di cassazione a Sezioni Unite, la quale, dopo aver escluso, in linea generale, la giurisdizione della Corte dei conti per i danni arrecati al patrimonio sociale, con la sentenza del 19 15/03/18 33

 dicembre 2009, n. 26806, ha, in seguito, a partire dalla sentenza del 25

dicembre 2009, n. 26806, ha, in seguito, a partire dalla sentenza del 25 novembre 2013, n. 26283, riconosciuto detta giurisdizione nei casi in cui si tratti di società in house. Quest'ultima figura, che può eccezionalmente ricevere affidamenti diretti da parte della pubblica amministrazione, ricorre, nel contesto normativo in vigore, quando sussistono i seguenti requisiti: nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata; l'amministrazione esercita sulla persona giuridica di cui trattasi, anche attraverso una persona giuridica diversa, un controllo analogo a quello 15/03/18 34

 esercitato sui propri servizi, ossia un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle

esercitato sui propri servizi, ossia un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; il controllo analogo può anche essere esercitato congiuntamente da più amministrazioni; oltre 1'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa (articolo 5 del decreto legislativo n. 50/2016; articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 175/2016). L'individuazione delle società in questione è supportata dalla previsione dell'obbligo, per le amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei loro confronti, di iscrivere sé stesse e le società nell'apposito elenco tenuto 15/03/18 35

 dall'Autorità nazionale anticorruzione (articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016), la quale consente

dall'Autorità nazionale anticorruzione (articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016), la quale consente l'iscrizione dopo aver verificato la sussistenza dei predetti requisiti. Deve, comunque, potersi ritenere che, in presenza di questi ultimi, la mancata richiesta di iscrizione non sia di ostacolo all'affermazione del carattere in house di una società. Va aggiunto che, oltre che in relazione alle società in house, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, all'interno di un più generale quadro ordinamentale e nella logica di una volontà legislativa inequivoca, ha fatto espresso riferimento a situazioni particolari nelle quali è dato rilievo alla natura speciale dello statuto legale di talune società partecipate da enti pubblici (Rai Radio televisione italiana s. p. a. , ENAV s. p. a. ed A. N. A. S. ), conseguente riconoscimento della sussistenza delle giurisdizione della Corte dei conti 15/03/18 36

 anche sull'azione di risarcimento del danno proposta nei confronti degli amministratori e dei

anche sull'azione di risarcimento del danno proposta nei confronti degli amministratori e dei dipendenti delle società legali medesime (cfr. Cass. SS. UU. ord. n. 24737 del 2016). Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti all'obbligo di denuncia, nel caso in cui il danno sia stato arrecato agli enti partecipanti, si applicano le regole generali sopra illustrate. Nel caso in cui, invece, il danno sia stato arrecato al patrimonio della società, distinto da quello dell'ente, l'applicazione delle predette regole, in difetto di norme ad hoc, presuppone l'assimilazione delle società alle "amministrazioni", e, quindi, quella degli organi di vertice, dirigenziali, di controllo e di revisione delle prime ai corrispondenti organi delle seconde. Il che, per le società in house, appare consentito dalla peculiare natura delle stesse, che ha portato dapprima la 15/03/18 37

 giurisprudenza, e, in seguito, il legislatore, a considerarle alla stregua di articolazioni della

giurisprudenza, e, in seguito, il legislatore, a considerarle alla stregua di articolazioni della pubblica amministrazione, sino al punto di giustificare la deroga alle regole generali sull'affidamento delle concessioni e degli appalti. Analogamente, detta assimilazione può ritenersi giustificate per le c. d. società legali, cui la giurisprudenza attribuisce natura sostanziale di enti pubblici. L'obbligo di denuncia può, dunque, essere individuato in capo a quegli organi sociali che, secondo il codice civile e lo statuto di ciascuna società, ricoprono la posizione gestionale di vertice (consiglio di amministrazione, consiglio di gestione, amministratore delegato), ovvero, in relazione al settore cui sono preposti, a coloro che dirigono o comunque hanno la responsabilità di singoli servizi o articolazioni della compagine sociale. Possono ritenersi soggetti a esso anche gli organi che esercitano funzioni 15/03/18 38

 di vigilanza (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione)

di vigilanza (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione) e di controllo contabile. Rispetto alle società in house, inoltre, appare consequenziale al potere delle amministrazioni partecipanti di esercitare, nei loro confronti, un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi, e alla equiparazione delle società agli uffici delle predette amministrazioni, l'estensione dell'obbligo di denuncia in capo agli organi amministrativi e di controllo di queste ultime, laddove, nell'esercizio delle funzioni di competenza, vengano a conoscenza di danni arrecati al patrimonio delle società. 15/03/18 39

Danno all’immagine Il nuovo codice ha inciso anche sulla disciplina del danno all’immagine. Prima

Danno all’immagine Il nuovo codice ha inciso anche sulla disciplina del danno all’immagine. Prima del Codice era già intervenuto il legislatore con l'art. 1 del decreto legge 3 agosto 2009 n. 203, convertito nella legge 3 ottobre 2009 n. 141, di modifica dell'art 17, primi tre periodi del 9 comma 30 ter, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con mediche nella legge 3 agosto 2009 n. 102, senza fornire alcuna definizione del "danno all'immagine", né indicare i criteri in base ai quali lo stesso debba essere risarcito, ha puntualizzato: "Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale 15/03/18 40

 Tale norma limitava il danno all’immagine della PA solo ad alcuni reati (i

Tale norma limitava il danno all’immagine della PA solo ad alcuni reati (i reati contro la PA) e non altri ben possibili (ad es. la truffa alla P. A. ) e lo condizionava al passaggio in giudicato della condanna in sede penale, escludendo implicitamente che vi possa essere danno all’immagine pubblica laddove manchi la condanna penale; Il nuovo codice di giustizia contabile ha confermato la nullità per la violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine, rilevabile anche d'ufficio, consentendone la giustiziabilità anche in appello ed anche se eccepita o rilevata per la prima volta nella fase di gravame. Ma è stata abolita la normativa cui rinviava la precedente norma che regolamentava il danno all’immagine 15/03/18 41

 Precisamente l’articolo 4 lettera f e g delle norme transitorie e di abrogazione

Precisamente l’articolo 4 lettera f e g delle norme transitorie e di abrogazione del nuovo codice precede l’abrogazione: dell'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97; l'articolo 17, comma 30 -ter, primo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Si ritiene pertanto anche tenuto conto delle pronunce della Corte costituzionale in materia che il nuovo danno all’immagine sia perseguibile non più soltanto nei casi in cui vi sia una sentenza che ha condannato in via definitiva per un reato contro la PA, ma in presenza di condanna per un reato che abbia riguardato la pubblica 15/03/18 42

 amministrazione o ricollegabile all’attività del funzionario o amministratore presso la PA; Pertanto anche

amministrazione o ricollegabile all’attività del funzionario o amministratore presso la PA; Pertanto anche un reato come la truffa ai danni della PA che non rientra i reati contro la PA può ritenersi tale da ledere l’immagine della stessa PA; Restano esclusi i reati compiuti da un funzionario o amministratore se scollegati con la sua funzione pubblica anche se dovrà valutarsi la fattispecie di volta in volta; 15/03/18 43

 la giurisprudenza ritiene che la violazione del diritto all'immagine sia, comunque, economicamente valutabile,

la giurisprudenza ritiene che la violazione del diritto all'immagine sia, comunque, economicamente valutabile, concretandosi in un onere finanziario che si ripercuote sull'intera collettività, spostando conseguentemente l'attenzione sulla sua quantificazione: in altri termini, una cosa è la prova della lesione che è in re ipsa, un'altra quella della sua quantificazione da compiersi in via equitativa, ex ari 1226 c. c. , e i cui parametri devono essere forniti dall'attore pubblico; allo scopo, è possibile fare riferimento alle spese direttamente sostenute e/o a quelle eventuali da sostenere per il ripristino dell'immagine pubblica lesa e a tutte le ulteriori conseguenze che secondo l'/d quod plerumque accidit possono derivare in futuro dalla condotta illecita, come anche chiarito nella sentenza n. 10/QM/2003 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti. 15/03/18 44

 15/03/18 Rispetto alla quantificazione del danno all’immagine deve tenersi presente che è intervenuta

15/03/18 Rispetto alla quantificazione del danno all’immagine deve tenersi presente che è intervenuta una nuova norma di legge l’art, 1 sexies della legge 20/94, inserito dall’art. 1 comma 62 legge 190/2012 (c. d. legge anticorruzione) che ha previsto una liquidazione precisa dello stesso danno all’immagine nei giudizi di responsabilità amministrativa 45

 15/03/18 « 1 -sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita' del danno all'immagine della

15/03/18 « 1 -sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita' del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilita' illecitamente percepita dal dipendente. 1 -septies. » . 46

 15/03/18 Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto atti o fatti di cui

15/03/18 Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1 sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto -legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale 47

Il danno da disservizio 15/03/18 Una figura di danno patrimoniale di origine giurisprudenziale, comunemente

Il danno da disservizio 15/03/18 Una figura di danno patrimoniale di origine giurisprudenziale, comunemente riconosciuta. Le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti lo individuano con due diverse modalità. Un primo caso viene visto per i casi di comportamento palesemente infedele rispetto alla PA; Quindi in casi di reato contro la PA ma anche se non vi sia una sentenza di condanna come per il danno all’immagine e viene calcolato in un’aliquota della retribuzione percepita dal soggetto durante i periodi in cui ha commesso i fatti; 48

 15/03/18 al “disservizio in senso stretto”, correlato non già all'esercizio di una funzione

15/03/18 al “disservizio in senso stretto”, correlato non già all'esercizio di una funzione pubblica (come nel caso precedente), ma alla erogazione di un servizio pubblico, riferito al fenomeno della “apparenza del servizio”: servizio, cioè, reso nella sua oggettiva materialità e tuttavia privo delle sue qualità essenziali (“desostanziato”), in quanto inidoneo - in concreto - a soddisfare i bisogni pubblici al quale il servizio stesso era 49

 15/03/18 destinato, così da manifestarsi appunto - come un servizio pubblico del tutto

15/03/18 destinato, così da manifestarsi appunto - come un servizio pubblico del tutto “apparente”, con danno dell'Ente che ne aveva sopportato i costi di organizzazione e di gestione, per inutilità della relativa spesa (v. Sez. Veneto sent. n. 152/1996; n. 1087/1998, n° 582/1999 e n° 39/2002). 50

Attività istruttoria del P. M. • • • Obbligatorietà dell’azione di responsabilità; Poteri del

Attività istruttoria del P. M. • • • Obbligatorietà dell’azione di responsabilità; Poteri del P. M. previsti dagli Artt. 16 D. L. nr. 152/91 e 74 Testo Unico della Corte dei conti; La delega dei poteri istruttori; - • • • 15/03/18 a forze di polizia giudiziaria; a funzionari e dirigenti amministrativi. I sequestri documentali; Le audizioni personali; Le perizie e le consulenze tecniche. 51

Gli articoli dal 55 in poi riguardano l'attività istruttoria del P. M. contabile. Il

Gli articoli dal 55 in poi riguardano l'attività istruttoria del P. M. contabile. Il comma 1 dell'art. 55 prescrive che il P. M. non deve limitarsi ad acquisire gli elementi necessari all'esercizio dell'azione risarcitoria erariale, ma deve anche svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile. Quest'ultima disposizione è, nell'istruttoria di responsabilità erariale, inedita: essa infatti sottolinea il carattere oggettivo della funzione del Pubblico Ministero, che agisce nell'interesse dell'osservanza della Legge e per la tutela dell'Ordinamento, piuttosto che quello soggettivo, di "procuratore" che agisce nell'interesse del pubblico erario, Il comma 2 del medesimo art. 55 Indica i mezzi istruttori a disposizione del Pubblico Ministero: sono i medesimi del sopra richiamato art. 5 della L. n. 19/1994 (esibizione di documenti, audizioni personali, ispezioni ed 15/03/18 52

accertamenti, sequestro di documenti, consulenze tecniche), ma le novità apportate dal Codice riguardano le

accertamenti, sequestro di documenti, consulenze tecniche), ma le novità apportate dal Codice riguardano le modalità di esercizio. L'art. 56 è dedicato alle "deleghe istruttorie" e identifica i soggetti cui il P. M. contabile può delegare, se non ritiene di svolgerle in prima persona, le attività istruttorie: in primo luogo e specificamente la Guardia di Finanza, poi le altre Forze di polizia, anche locale; gli uffici territoriali del governo; e, in casi eccezionali e motivati, dirigenti e funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione. Per i dirigenti e funzionari regionali è ribadita la necessità della previa intesa con il Presidente della Regione. Novità di rilievo sono contenute negli articoli 57 e 58. L'art. 57 prescrive che le attività di indagine del Pubblico Ministero contabile sono riservate fino alla notificazione dell'invito a dedurre, che è il momento della "discovery" degli atti raccolti nella fase istruttoria. 15/03/18 53

 L'art. 58 prevede che il Pubblico Ministero contabile possa chiedere atti e documenti

L'art. 58 prevede che il Pubblico Ministero contabile possa chiedere atti e documenti all’autorità giudiziaria ordinaria ma gli atti e i documenti in tale circostanza acquisiti, se ancora coperti dal segreto investigativo, non possono essere portati a conoscenza di terzi, compresi gli organi delegati agli accertamenti diretti, salvo nulla osta dei P. M. penale. 15/03/18 54

 L'obbligo di motivazione e chiarezza (oltre che di sinteticità) degli atti aventi natura

L'obbligo di motivazione e chiarezza (oltre che di sinteticità) degli atti aventi natura di provvedimento del Pubblico Ministero contabile (art. 5 Codice), si pone come norma generale di chiusura che consente al Pubblico Ministero ordinario una valutazione di massima sulla inerenza e pertinenza della richiesta proveniente dal procuratore presso la Corte dei conti. L'art. 59 disciplina le modalità per disporre l'esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti di cui all'art. 58. comma. 2 (enti pubblici, enti a prevalente partecipazione pubblica, soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici). L'ordine di esibizione deve avere la forma del decreto motivato, come lo devono essere a pena di nullità tutti gli atti del Pubblico Ministero contabile (atti. 5 e 65). 15/03/18 55

Anche l'audizione personale di soggetti informati, prevista dall'art. 60, è disposta con decreto motivato.

Anche l'audizione personale di soggetti informati, prevista dall'art. 60, è disposta con decreto motivato. In tema di audizione di soggetto informato le novità sono: la facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia; l'obbligo di presentarsi e di rispondere alle domande che gli sono rivolte (dal Pubblico Ministero o dall'organo delegato), la sanzione pecuniaria, da 1000 euro, — inflitta dalla Sezione su richiesta del P. M. — nei casi di mancata comparizione senza giustificato motivo, L'audito, cioè la persona informata, non ha l'obbligo di rispondere su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità: in tal caso deve essere avvertito (a verbale) che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione che è rinviata a nuova data (art. 60, comma 4). I verbali delle audizioni sono coperti dalla "riservatezza" prescritte dall'art. 57 e 15/03/18 56

 di conseguenza non possono essere rilasciati. L'art. 61 chiarisce in cosa consistano le

di conseguenza non possono essere rilasciati. L'art. 61 chiarisce in cosa consistano le "ispezioni e gli accertamenti", già previsti, senza specificarne il contenuto, dall'art, 5 della L. n. 19/1994. Anche in questo caso, come per tutti i provvedimenti del Pubblico Ministero, il decreto deve essere motivato. L'ispezione consiste nell'accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici dei soggetti di cui all'art. 58, comma 2, per reperire, prendere visione, estrarre copia di documenti o assumere informazioni da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell'indagine, allo scopo di ricostruire documentalmente e storicamente i fatti dell'istruttoria. Nel contesto dell'ispezione" possono essere disposti esibizione di atti e documenti, audizioni personali, rilievi fotografici, etc. L'accertamento diretto (art. 61, comma 3) consiste nell'accesso a luoghi specifici o a cose individuate, al fine di acquisire elementi informativi e fonti di prova utili alle indagini. 15/03/18 57

 l'art. 65 del Codice è una norma di chiusura del complesso dei poteri

l'art. 65 del Codice è una norma di chiusura del complesso dei poteri istruttori attribuiti al Pubblico Ministero contabile: prescrive l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti istruttori del Pubblico Ministero e sanziona con la nullità (dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti) la mancanza di motivazione o la motivazione solo apparente. Norma che desta non poche perplessità imponendo la motivazione per atti che mirano alla ricerca dei fatti, temperata in parte dalla limitazione dell’obbligo agli atti di natura provvedimentale. Si pone peraltro un conflitto con un altro importante principio che caratterizza la fase istruttoria ossia il rispetto della riservatezza 15/03/18 58

L'art. 66 detta disposizioni per gli atti interrottivi della prescrizione. La prescrizione è interrotta

L'art. 66 detta disposizioni per gli atti interrottivi della prescrizione. La prescrizione è interrotta con la notifica dell'invito a dedurre o con il formale arto di costituzione in mora ai sensi degli arte 1219 e 2943 c. c. E’ confermata la prescrizione quinquennale, ma è previsto che il termine quinquennale possa essere interrotto per una sola volta. Il comma 2 dell'art. 66 precisa che a seguito dell'interruzione al tempo residuo della ordinaria prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni: il termine complessivo di prescrizione non potrà dunque mai eccedere in sette anni. La prescrizione dell'azione risarcitoria (o sanzionatoria, ex art. 133) che può essere promossa dal P. M. contabile è ordinariamente quinquennale. Se non intervengono invito a dedurre o altro atto interruttivo alla scadenza del quinquennio (decorrente nei termini di cui all'art. 1 della legge n. 20/1994) l'azione risarcitoria non sarà più 15/03/18 59

esercitabile, in quanto prescritta. L'invito a dedurre o altro atto validamente interruttivo aggiungerà due

esercitabile, in quanto prescritta. L'invito a dedurre o altro atto validamente interruttivo aggiungerà due anni al termine quinquennale; e pertanto il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso". Secondo i principi generali, il termine di prescrizione è sospeso per il periodo di durata del processo (e cioè con la notifica dell'atto di citazione). Anche questa norma appare essere più contro i pubblici ministeri che non per migliorare il processo per danno erariale. 15/03/18 60

 L’art. 67 disciplina l’invito a fornire deduzioni. Tale atto segna la conclusione dell’istruttoria

L’art. 67 disciplina l’invito a fornire deduzioni. Tale atto segna la conclusione dell’istruttoria preliminare. «Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito, entro il quale il presunto responsabile puo' esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti» . 15/03/18 61

Tale norma recepisce molti principi che aveva delineato la giurisprudenza nella vigenza della legge

Tale norma recepisce molti principi che aveva delineato la giurisprudenza nella vigenza della legge 20/1994 che aveva previsto per la prima volta questo istituto. Inviti a dedurre non adeguatamente motivati o generici e nei quali non sia precisato il contributo causale del destinatario dell'invito non raggiungono lo scopo cui è preordinato l'atto. Il Codice non precisa la conseguenza di un invito privo degli anzidetti elementi (da considerarsi essenziali), ma è logico ritenere che ne possa conseguire l'inammissibilità del successivo atto di citazione, alla stregua della mancanza dell'invito a dedurre. Il termine per controdedurre (depositando le proprie deduzioni ed eventuali documenti) è fissato nel minimo a 45 giorni (era di 30) ed è precisato che "decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione dell'invito" (nei termini era già la giurisprudenza delle sezioni giurisdizionali e delle S. R. della Corte dei conti). 15/03/18 62

 Il codice prevede una articolata disposizione per l’accesso al fascicolo del soggetto a

Il codice prevede una articolata disposizione per l’accesso al fascicolo del soggetto a cui è stato notificato l’invito a dedurre, l’art. 71. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di domanda scritta, salva la tutela della riservatezza di cui all'articolo 52, comma 1. La visione dei documenti e' consentita, ove possibile, al momento della presentazione della domanda. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenze 15/03/18 63 finanziarie a carico di bilanci

 pubblici. L'ente che non detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso ente

pubblici. L'ente che non detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso ente o soggetto che li detiene e comunque deve collaborare con il destinatario dell'invito a dedurre al fine del loro reperimento. In deroga alla disciplina vigente, nelle ipotesi di cui al precedente comma tutti i termini dei procedimenti di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso civico, compresi quelli per l'opposizione dei controinteressati, sono ridotti della meta'. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore, in caso di provvedimento di diniego all'accesso o decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell'invito a dedurre puo' chiedere al pubblico ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in ordine alla rilevanza dei documenti specificamente individuati per la sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico 15/03/18 64

 ministero da' immediata comunicazione al destinatario dell'invito a dedurre che i documenti richiesti

ministero da' immediata comunicazione al destinatario dell'invito a dedurre che i documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della procura regionale. Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la richiesta e' tenuto a trasmetterla entro tre giorni e dandone comunicazione al richiedente al presidente della sezione giurisdizionale competente, che decide entro cinque giorni. A decorrere dalla richiesta al pubblico ministero il termine per la presentazione delle deduzioni e dei documenti e' sospeso fino alla comunicazione di disponibilita' dei documenti o del decreto del presidente della sezione giurisdizionale. 15/03/18 65

Prevede l’art. 67 che nello stesso termine di 45 giorni il presunto responsabile (l’invitato)

Prevede l’art. 67 che nello stesso termine di 45 giorni il presunto responsabile (l’invitato) può chiedere di essere personalmente sentito dal P. M. : può fare istanza nel contesto delle controduzioni o può formulare, nello stesso termine, separata istanza. L'omessa audizione personale, ritualmente richiesta, determina l'inammissibilità dell'atto di citazione. Nell'audizione personale, verbalizzata a cura di un funzionario della Corte dei conti o da un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell'art. 56 (Guardia di finanza, altre forze di polizia) il presunto responsabile ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il P. M. contabile deposita l’atto di citazione, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni (120 + 45 o altro termine maggiore assegnato. ) I termini previsti dall'art. 67 (dunque anche il termine — non inferiore a 45 giorni — 15/03/18 66

 dato al presunto responsabile per controdedurre) sono sospesi dal 1° al 31 agosto.

dato al presunto responsabile per controdedurre) sono sospesi dal 1° al 31 agosto. Costituisce novità di rilievo la prescrizione del comma 7; di regola, successivamente all'invito a dedurre il Pubblico Ministero non può più svolgere attività istruttorie (e quelle svolte in violazione di tale prescrizione sarebbero allora nulle). E’ tuttavia fatta salva (anche per esigenze di difesa) la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni. In sostanza, con l'invito a dedurre è certificata la fine delle attività istruttorie. Tuttavia il legislatore delegato ha previsto che in sede di controdeduzioni (comprendenti anche l’audizione personale) il presunto responsabile fornisca elementi di fatto tali da imporre ("salva la necessità. . . ") ulteriori accertamenti istruttori, consentiti solo se basati, per l'appunto, sulle menzionate controdeduzioni. Anche questa norma prevede una sorta di blocco che 15/03/18 67

 appare irrazionale laddove sopravvengano fatti o elementi che incidano comunque sulla ricostruzione della

appare irrazionale laddove sopravvengano fatti o elementi che incidano comunque sulla ricostruzione della vicenda all’origine del processo al di là della produzione o meno di controdeduzioni da parte degli invitati che può essere frutto di una mera tattica difensiva. Si auspica che laddove non intervenga il legislatore con una correzione normativa l’intervento giurisprudenziale possa rendere tale blocco assai meno rigido di quanto la lettera della norma sembra imporre. 15/03/18 68

L'art. 69 disciplina l'archiviazione dell'istruttoria. Anche in tema di "archiviazione" vi sono alcune significative

L'art. 69 disciplina l'archiviazione dell'istruttoria. Anche in tema di "archiviazione" vi sono alcune significative novità: in primo luogo, il Pubblico Ministero dispone l'archiviazione quando la notizia di danno risulta infondata e quando "non vi siano elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione della responsabilità". Altra novità inedita e di assoluto rilievo è portata dal comma 2 del medesimo articolo 69, laddove si prescrive che il P. M. contabile disponga l'archiviazione quando l'azione amministrativa (del presunto responsabile) si sia conformata al parere reso dalla Corte dei conti m sede consultiva o in sede di controllo, quando tale parere sia stato richiesto dagli enti locali nel rispetto dei principi generali per il rilascio del medesimo. La regola mira a 15/03/18 69

sottolineare il legame tra giurisdizione e controllo, pur nel rispetto dei rispettivi e diversi

sottolineare il legame tra giurisdizione e controllo, pur nel rispetto dei rispettivi e diversi ambiti funzionali. La novità introdotta dal comma 1 dell'art. 69 incide invece su uno dei "pilastri" sui quali da sempre si è fondata l'azione risarcitoria pubblica e cioè la sua obbligatorietà, attraverso l'introduzione di una regola di prudenza, che tenga anche conto del rapporto costi/ benefici, in sostanza, prima di esercitare l'azione occorre che il Pubblico Ministero effettui una previa valutazione circa la sua fondatezza e ne ponderi la concreta sostenibilità in giudizio. Si è inciso sul principio della indisponibilità dell'azione, che era declinato nel passato anche come irretrattabilità agli atti del processo. Il Codice, innovando, afferma che il Pubblico Ministero può, anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo (art. 110, comma 2), La rinunzia produce effetti solo dopo l'accettazione — incondizionata — fatta dalla 15/03/18 70

controparte nelle debite forme (comma 3 dell'art. . 110). Se rinunzia. e accettazione sono

controparte nelle debite forme (comma 3 dell'art. . 110). Se rinunzia. e accettazione sono regolari, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio. Giova sottolineare che la rinunzia agli atti del processo potrebbe non costituire rinunzia all'azione: sul punto si dovrà attendere che la giurisprudenza ne chiarisca gli ambiti applicativi. Infine, il decreto di archiviazione, debitamente motivato, deve essere vistato, per essere efficace, dal procuratore regionale. I commi 5 e 7 disciplinano il caso in cui si manifesti un dissenso tra magistrato titolare dell'istruttoria e il procuratore regionale, cui la legge (e lo stesso Codice, art. 12) attribuisce il coordinamento dei magistrati assegnati all'ufficio e con il comma 6 dell'art. 69 il potere di avocazione. Costituisce un elemento di garanzia del presunto responsabile la comunicazione del decreto di archiviazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 69. L'art. 70 dispone che la riapertura del fascicolo istruttorio debba 71 15/03/18 avvenire con decreto motivato dcl procuratore regionale e solo se

L'attività preprocessuale di parte Le disposizioni contenute negli articoli 71 e 72 hanno un

L'attività preprocessuale di parte Le disposizioni contenute negli articoli 71 e 72 hanno un carattere di novità assoluta, disciplinando le attività preprocessuali di parte. Oltre al diritto, in capo al destinatario di invito a dedurre, di visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti depositati nel fascicolo istruttorio, il medesimo ha il diritto di accedere (cd. accesso difensivo) ai documenti ritenuti rilevanti ai fini della sua difesa e detenuti da qualsiasi pubblica Amministrazione, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti e beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici. Tutti i termini dei procedimenti del diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso civico, compresi quelli per l'opposizione dei controinteressati, sono ridotti della metà: è evidente la volontà del Legislatore delegato di agevolare la tutela difensiva nella fase preprocessuale, 15/03/18 72

e particolari connotati nel comma 5 dell'art. 71, laddove si prevede che in caso

e particolari connotati nel comma 5 dell'art. 71, laddove si prevede che in caso di diniego all'accesso o quando siano inutilmente decorsi i termini per l'adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell'invito a dedurre possa chiedere al P. M. contabile di provvedere egli alle acquisizioni documentali necessarie alla difesa, impiegando i mezzi istruttori di cui agli arti. 58 e 62 e motivando in ordine alla rilevanza dei documenti specificamente individuati dalla difesa. In altri termini, attraverso il P. M. contabile, il presunto responsabile del danno erariale può ottenere anche forzosamente (art. 62) i documenti necessari per apprestare la propria difesa. In relazione ad una tale attività, il ruolo del Pubblico Ministero contabile non è solo quello di tutore dell'Erario, sottolineandosi, nella detta innovativa disposizione, anche il suo più generale carattere di tutore della legalità e dell'ordinamento giuridico. 15/03/18 73

E, altresì previsto che se il P. M. contabile non ritenga di accogliere la

E, altresì previsto che se il P. M. contabile non ritenga di accogliere la richiesta — ad esempio, perché ritenga irrilevanti i documenti richiesti — è comunque tenuto a trasmetterla entro tre giorni e dandone comunicazione al richiedente al presidente della competente sezione giurisdizionale, che decide entro i successivi cinque giorni. Correttamente, a decorrere dalla richiesta al Pubblico Ministero, il termine assegnato per le controdeduzioni è sospeso fino alla comunicazione di disponibilità dei documenti o del decreto del presidente della sezione giurisdizionale. L'art. 72 prevede la possibilità. , in capo al destinatario dell'invito a dedurre, di richiedere la proroga del termine perentorio assegnatogli per controdedurre (non inferiore a 45 giorni). E’ dunque possibile presentare al P. . M, motivata istanza di proroga. Questa deve essere decisa entro tre giorni e non è possibile presentare più di due istanze 15/03/18 di proroga. 74 I

commi 4 e 5 disciplinano il reclamo avverso il decreto di diniego dell'istanza di

commi 4 e 5 disciplinano il reclamo avverso il decreto di diniego dell'istanza di proroga. E’ da notare che l'istanza di proroga, ai sensi del comma 2, deve essere presentata entro cinque giorni dalla notificazione dell'invito a dedurre: il termine è oggettivamente breve, Va tuttavia considerato che se fosse stato previsto un termine più lungo, magari legato alla scadenza del termine per presentare le controdeduzioni, anziché alla notifica dell'invito a dedurre, la mera presentazione dell'istanza di proroga, considerati i termini per decidere su di essa e quelli per l'eventuale reclamo e per la decisione dello stesso, avrebbe sempre determinato una sorta di proroga "automatica", stante l'impossibilità di completare il procedimento nel termine residuo rispetto ai 45 giorni originariamente assegnati. 15/03/18 75

Le azioni a tutela delle ragioni del credito erariale nella fase preprocessuale Gli articoli

Le azioni a tutela delle ragioni del credito erariale nella fase preprocessuale Gli articoli da 73 a 82 disciplinano le azioni a tutela delle ragioni del credito erariale. L'art. 73 prescrive che "il Pubblico Ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo 114 Capo V del codice civile". - Relativamente alla fase preprocessuale, l'art. 74 prevede che "quando ne ricorrono le condizioni" (che sono quelle tradizionali, del fumus boni iuris e del periculum in mora, sulle quali c'è ampia giurisprudenza sia civile, che della stessa Corte dei conti), il Pubblico Ministero; anche contestualmente all'invito a dedurre, possa richiedere al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del presunto responsabile, compreso somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge. 15/03/18 76

I commi 2, 3 e 4 dettano le regole e i termini del relativo

I commi 2, 3 e 4 dettano le regole e i termini del relativo procedimento, che non presenta novità rispetto a quanto già era previsto. Il comma 5 prescrive che con l'ordinanza di accoglimento del sequestro, ove La domanda sia stata promossa prima dell'inizio del giudizio di merito, è fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della citazione in giudizio; Ciò significa che il Pubblico Ministero deve valutare con attenzione il momento nel quale richiedere il provvedimento di sequestro, che se da un lato deve tener conto dei tradizionali requisiti (fumus e periculum), dall'altro lato non può ignorare che l'invito a dedurre, nell'ambito del quale è formulata la richiesta di sequestro, segna anche la chiusura degli accertamenti, L'art. 78 disciplina l'inefficacia del sequestro nel caso in cui il giudizio di merito non sia iniziato nel termine assegnato. Le novità sono: nella previsione di un reclamo contro i provvedimenti 15/03/18 77 cautelari

(art. 76, comma 1) e soprattutto nella previsione di una cauzione in denaro o

(art. 76, comma 1) e soprattutto nella previsione di una cauzione in denaro o fideiussione bancaria in luogo del sequestro. L'art. 81, infatti, prevede che nel caso in cui il sequestro conservativo sia stato già disposto, la parte possa chiedere, in luogo del sequestro, di versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione bancaria, L'importo sarà stabilito, in camera di consiglio, dal giudice designato o dal collegio, in misura non superiore (e quindi sarebbe possibile una misura inferiore, ndr) alla richiesta risarcitoria formulata nell'invito a dedurre o nell'atto introduttivo del giudizio. Se la richiesta è accolta viene fissato un termine perentorio per depositare la prova del contratto di fideiussione o dell'avvenuto versamento della cauzione in denaro; una volta che i documenti in questione siano depositati, il giudice, con proprio decreto, sospende temporaneamente l'efficacia del sequestro, Questo torna efficace se la fideiussione non è rinnovata alla scadenza. 15/03/18 78

 Infine, gli articoli 79 e 80 rinviano alle norme del codice di procedura

Infine, gli articoli 79 e 80 rinviano alle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro, la gestione dei beni sequestrati, la nomina del custode e la conversione del sequestro conservativo in pignoramento. Tra le azioni che può proporre il PM presso la Sezione Giurisdizionale regionale c’è anche l’azione revocatoria, l’azione surrogatoria ed altre azioni cautelari. 15/03/18 79

L’atto di citazione • • • Litispendenza e instaurazione del contraddittorio; L’Art. 25 delle

L’atto di citazione • • • Litispendenza e instaurazione del contraddittorio; L’Art. 25 delle norme di attuazione del Codice della giustizia contabile (allegato 2) prevede una Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni di attuazione del codice si applicano, se compatibili, le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Tale norma ha sostituito il c. d. Rinvio dinamico dell’art. 26 del Reg. to di Procedura della Corte dei conti alle norme del C. P. C. per le lacune nella disciplina del processo contabile. Art. 86 c. 3 La citazione e' nulla se e' omessa o risulta assolutamente incerta l'identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero. 15/03/18 80

L’art. 86 c. 6 prevede che la citazione e' nulla se e' omesso o

L’art. 86 c. 6 prevede che la citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e). C) l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione; E) l'esposizione dei fatti, della qualita' nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; • Il giudice, rilevata la nullita' ai sensi del comma 6, fissa al pubblico ministero un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si e' costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla. 15/03/18 81

 rinnovazione o alla integrazione L’Art. 87 disciplina i Rapporti tra invito a dedurre

rinnovazione o alla integrazione L’Art. 87 disciplina i Rapporti tra invito a dedurre e citazione 1. La citazione e' altresi' nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni. La disciplina del processo di responsabilità amministrativa non ha ricevuto sostanziali modifiche rispetto alla normativa precodicistica, salvo alcune eccezioni. 15/03/18 82

Dibattimento e decisione • • • 15/03/18 Pienezza ed esclusività della giurisdizione contabile; Concentrazione,

Dibattimento e decisione • • • 15/03/18 Pienezza ed esclusività della giurisdizione contabile; Concentrazione, oralità ed immediatezza; Presenza obbligatoria del P. M. nelle udienze; Caduta del principio della “pregiudiziale penale” (art. 3 del c. p. p. abrogato); Autonomia del processo contabile; Valore indiziario del processo penale o di altri processi precedenti. 83

La c. d. chiamata iussu iudicis • • 15/03/18 Verifica della regolarità del contraddittorio;

La c. d. chiamata iussu iudicis • • 15/03/18 Verifica della regolarità del contraddittorio; Interventi adesivi dipendenti ammessi; L’art. 83 del codice prevede la c. d. Chiamata in giudizio su ordine del giudice 1. E' vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice. Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza. 84

 Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti

Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell' atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non puo' comunque procedere nei confronti di soggetto gia' destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell'attivita' istruttoria precedente l'adozione dell'invito a dedurre, sia stata valutata l'infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni. Nei casi di cui all'ultimo periodo del comma 3, il pubblico ministero non 15/03/18 85

 puo' comunque disporre la citazione a giudizio, se non previa notifica dell'invito a

puo' comunque disporre la citazione a giudizio, se non previa notifica dell'invito a dedurre di cui all'articolo 67. il litisconsorzio necessario sostanziale nel giudizio di responsabilità amministrativa è una previsione essenzialmente teorica, la cui ricorrenza non può escludersi in astratto, ma certamente di assai difficile configurabilità in concreto, attesa la natura parziaria della responsabilità amministrativa. Ma anche qualora fosse frutto di un concorso doloso nel fatto, non rappresentando la solidarietà che ne consegue un'ipotesi di litisconsorzio necessario; Il secondo inciso dell'art. 83, comma 2, codifica il criterio della valutazione virtuale del contributo causale alla determinazione del danno del soggetto non chiamato nel processo, di cui il giudice tiene conto ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori citati, nei confronti dei quali pronuncia sentenza. 15/03/18 86

fornendone una interpretazione significativamente restrittiva, soprattutto con riferimento all'ingresso di parti non chiamate dal

fornendone una interpretazione significativamente restrittiva, soprattutto con riferimento all'ingresso di parti non chiamate dal pubblico ministero nel processo Si tratta di una regola di giudizio in materia di determinazione del danno che si colloca propriamente nell'ambito delle ipotesi di litisconsorzio facoltativo conseguenti alla natura parziaria della responsabilità amministrativa, introducendo nel diritto positivo un criterio peraltro già di comune applicazione da parte del giudice contabile (ex plurimis, C. conti, sez. III 6 giugno 2002. n, 192). La disposizione in esame segna una progressiva e significativa limitazione del cd. 'potere sindacatorio" del giudice contabile, e si pone in un'ideale linea di continuità con la giurisprudenza ormai costante della Corte dei conti che, soprattutto all'indomani della modifica dell'art. 111 Cost. , ha grandemente limitato i poteri d'intervento ufficiosi del giudice contabile, rispetto al regolamento di procedura previgente. Tale indirizzo giurisprudenziale ha riguardato in particolare proprio il potere 15/03/18 87 di

chiamata iussu iudicis (v. recente C. conti Lazio, 13 luglio 2015. n. 435), In

chiamata iussu iudicis (v. recente C. conti Lazio, 13 luglio 2015. n. 435), In tale contesto, la norma in esame appare informata al rispetto del principio di terzietà del giudice, nella prospettiva di evitare che, in una materia come quella della responsabilità amministrativa, la valutazione di opportunità che è al fondamento dell'ordine previsto nel rito civile dall'art. 107, c. p. c. , possa apparire una sorta di prevalutazione, o di esercizio mediato dell'azione di responsabilità, che in qualche modo rischia di incidere negativamente sulla percezione esterna dell'imparzialità del giudice (C. conti Sicilia, sez. . App. . 31 luglio 2015, n. 197). Il divieto di chiamata iussu iudicis, peraltro, non sembrerebbe comportare una diminuzione della tutela dell'erario, e comunque si rivela anche in linea col rispetto del 'principio della domanda' (art. 7, comma 2, che richiama l'art. 99 c. p. c. ) attesa comunque la possibilità di un autonomo giudizio sul soggetto 15/03/18 88

 non chiamato prima facie dal Pubblico Ministero, la cui posizione di esclusivo titolare

non chiamato prima facie dal Pubblico Ministero, la cui posizione di esclusivo titolare dell'azione di responsabilità rimane in tal modo ulteriormente presidiata. Il divieto dì chiamata iussu iudicis opera anche nel caso di emersione processuale di fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell'atto introduttivo del giudizio: anche in questa eventualità è previsto che il giudice ordini la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. In tale contesto, le valutazioni poste a base delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale da parte del pubblico ministero incontrano il limite della 'precedente valutazione' in sede istruttoria: il P. M. non potrà procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di archiviazione (art. 83, comma 3, secondo periodo). 15/03/18 89

Allo stesso modo, non si potrà agire nei confronti di un soggetto la cui

Allo stesso modo, non si potrà agire nei confronti di un soggetto la cui condotta, nel corso dell'attività istruttoria precedente l'adozione dell'Invito a dedurre, sia stata ritenuta dal p. m. comunque irrilevante sotto il profilo causale del fatto dannoso, anche senza che al riguardo il p. m. abbia adottato un formale provvedimento d'archiviazione. Il vincolo conseguente alla 'precedente valutazione' tuttavia, non varrà nel caso in cui l'elemento muovo segnalato dal giudice con la trasmissione degli atti, consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivare ragioni. Quando la sopravvenienza processuale abbia quei connotati di novità tali da rimuovere il vincolo della precedente valutazione, l'azione del pubblico ministero dovrà conformarsi ai paradigmi legali del suo esercizio che prevedono, comunque, la previa notifica dell'invito a dedurre, 15/03/18 90

Rimane aperta la questione relativa alla sorte della domanda del convenuto di chiamare in

Rimane aperta la questione relativa alla sorte della domanda del convenuto di chiamare in giudizio un terzo al proprio posto quale responsabile del danno. Sul punto, e salvo i necessari approfondimenti sul tema, si potrebbe ritenere, in via di prima approssimazione, che in realtà, la dimensione difensiva dell'allegazione e prova dell'esistenza della responsabilità di un terzo, alternativa ed escludente quella del convenuto, non impone che il terzo partecipi necessariamente al giudizio; al riguardo, l'art. 83, comma 2, che impone al giudice la valutazione virtuale del contributo causale alla determinazione dei danno del soggetto non chiamato in giudizio, potrebbe nel caso di responsabilità esclusiva del terzo, fondare una piena pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno erariale rivolta unicamente nei confronti del convenuto. 15/03/18 91

 Fase dibattimentale Con riferimento ai mezzi di prova, nel disporre che il giudice

Fase dibattimentale Con riferimento ai mezzi di prova, nel disporre che il giudice può ammettere quelli previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento (art. 94, comma 4), il codice ha limitato al massimo il ricorso alla prova legale, che residua unicamente nella forma della prova documentale (nella misura in cui abbia valore di atto pubblico), e delle presunzioni legali (ove in ipotesi applicabili al giudizio contabile), a tutto vantaggio del sistema delle prove libere, ovvero liberamente apprezzabili dal giudice, ciò in linea con la più moderna. dottrina dell'evidence giudiziaria. Nell'ambito delle prove libere, ampio margine d'operatività hanno nei processo contabile sia le presunzioni semplici, sia le cd. prove atipicbe (p. es. : scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa. ; i verbali di prove espletate in altri 15/03/18 92 giudizi; le sentenze rese in altri

 giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i

giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti). In tale contesto, si segnala la particolare attenzione riservata nel codice alla prova testimoniale. Pur prevedendo il rinvio alla procedura civile quanto ai limiti di ammissibilità ed ai modi di assunzione della testimonianza, che pertanto deve essere formulata per articoli di prova, l'art. 98, comma 2 introduce una forma embrionale di cross examination. Si tende a garantire in tal modo l'immediatezza del rapporto tra il giudice e la fonte di prova, consentendo alle parti, durante l'escussione del teste, di formulare domande al testimone, per il. tramite del presidente, per ulteriormente chiarire gli articoli di prova. Importante, inoltre, sarà verificare l'utilizzo della testimonianza scritta di cui all'art. 15/03/18 93

257 -bis, c. p. c. , ora applicabile anche al processo contabile. In materia

257 -bis, c. p. c. , ora applicabile anche al processo contabile. In materia di regole probatorie (art. 94) e di giudizio (art. 95), il codice segna un progressivo e definitivo superamento del c. d. potere sindacatorio del giudice contabile che è stato già ampiamente ridotto in base all'interpretazione operata dalla giurisprudenza formatasi soprattutto dopo il 2001, orientata verso l'applicazione del principio dispositivo mediante il metodo acquisitivo. In particolare, il codice richiama il principio dell'onere della prova e quello di non contestazione, nella loro duplice funzione di regole probatorie e di regole di giudizio. I predetti principi sono poi coordinati con quello che la giurisprudenza della Cassazione considera ormai l'autentico cardine del sistema probatorio, chiave interpretativa delle altre due regole probatorio, ossia col criterio della prossimità, o vicinanza, alla prova (v. p. es. , Cass. civ. , Sez. lavoro, sen. n. 17108/2016); 15/03/18 94

declinato secondo il principio di derivazione comunitaria di non eccessiva difficoltà nell'esercizio del relativo

declinato secondo il principio di derivazione comunitaria di non eccessiva difficoltà nell'esercizio del relativo diritto (Cass. clv. , sez. V, . sen. n. 16032/ 2015). Resta, infatti, a carico delle parti l'onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilità, ossia che possano governare e che concernano i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. In tale contesto, il rilievo dato al principio di prossimità alla prova ("che siano nella loro disponibilità"), e quindi a quel giudizio di esigibilità dell'osservanza dell'onere della prova nella concreta situazione, si pone come limite e criterio di interpretazione dei possibili residui ambiti operativi del potere sindacatorio del giudice contabile in materia di prove. Novità introdotta dal codice, che si rileva in linea con l'esigenza dì garantire l'attuazione concreta del principio di immediatezza tra giudice e fonte di prova è la possibilità, 15/03/18 95

 prevista dall'art. 94, comma 3, che il giudice possa procedere in qualunque stato

prevista dall'art. 94, comma 3, che il giudice possa procedere in qualunque stato e grado del processo all'interrogatorio non formale del convenuto, assistito dal difensore se costituito. 15/03/18 96

i riti speciali Il Titolo V della Parte II del Codice (arti. 130 -136)

i riti speciali Il Titolo V della Parte II del Codice (arti. 130 -136) è dedicato. all'introduzione di tre differenti riti speciali, destinati, nelle intenzioni del legislatore, a snellire il rito ordinario garantendo vuoi una più spedita gestione del processo, vuoi la possibilità di evitare il processo nel suo svolgersi ordinario, garantendo al contempo una rapida soddisfazione del credito erariale. Si assommano, dunque, nei riti speciali esigenze di certezza del soddisfacimento della pretesa erariale ed esigenze di deflazione del contenzioso: rievocando esperienze normative pregresse e rivitalizzando istituti che, pure esistenti erano caduti largamente in disuso, il legislatore ha così inteso dare nuovo impulso ad una visione alternativa del processo di responsabilità, foriera — almeno sulla carta — di una vasta applicazione pratica. 15/03/18 97

Il rito abbreviato Il Capo i del Titolo V, composto da un unico ma

Il rito abbreviato Il Capo i del Titolo V, composto da un unico ma denso articolo, disciplina l'ambito di applicazione ed il procedimento del nuovo rito abbreviato, Non si tratta, è bene premettere, di una novità assoluta per il processo contabile: già con la legge n. 266 del 2005 e con il decreto legge n. 102 del 2013 il legislatore aveva disciplinato (pur senza quel canone di organicità che sarebbe stato necessario, e che oggi costituisce il tratto distintivo del nuovo procedimento) un'ipotesi di definizione agevolata dei giudizi di responsabilità. In quei casi, tuttavia, la possibilità di definire il giudizio con un patteggiamento contabile era tuttavia prevista soltanto in appello, con esclusivo riferimento — quindi — alle sentenze di condanna rese in primo grado, mediante il pagamento di una somma compresa tra il 10 ed il 30% (quanto all’ipotesi prevista dalla legge n. 266/2005) e tra il 10 ed il 25% (quanto alle fattispecie regolate dal D. L. n. 15/03/18 98

102/2013) dell'importo del danno quantificato nella sentenza dalla Sezione territoriale. Il nuovo rito abbreviato

102/2013) dell'importo del danno quantificato nella sentenza dalla Sezione territoriale. Il nuovo rito abbreviato recepisce e fa propri i canoni della legislazione previgente, ampliando in modo significativo lo spettro di applicazione dell'istituto, in funzione "deflattiva della giurisdizione di responsabilità ed allo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario". In quest'ottica, il criterio direttivo recato nell'articolo 20, comma 2, lett. F) della legge n. 124 del 2015, delegava il Governo a prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva e anche per garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, di un rito abbrevialo per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico 15/03/18 99

ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al

ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutività della sentenza, non appellabile prevedere che in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata ira citazione, restando in ogni caso precluso l’esercizio del potere di riduzione". L'odierno rito abbreviato — a differenza degli istituti che lo hanno preceduto — consente, dunque, la definizione del giudizio di responsabilità tanto in primo grado che in appello, graduando progressivamente la percentuale della definizione. Il convenuto, chiamato a rispondere di un addebito di responsabilità nei limiti, di una imputazione che escluda il doloso 15/03/18 100

arricchimento ai danni dell'erario), ove intenda definire il giudizio in primo grado, potrà offrire

arricchimento ai danni dell'erario), ove intenda definire il giudizio in primo grado, potrà offrire — a pena di decadenza nella comparsa di risposta — un importo sino al 50% del danno quantificato nell'atto di citazione; ove, invece, l'accesso al rito abbreviato intervenga in appello (contestualmente al gravarne principale, incidentale o con la comparsa di costituzione nel giudizio di appello proposto dal P. M. ), la parte privata potrà offrire una somma non inferiore al 70%, del danno quantificato nell'ano di citazione. L'importo offerto dal convenuto/condannato (tanto in primo grado che in appello) è, dunque, ancorato alla quantificazione del danno operata in citazione dal procuratore requirente, ed è parametrato, rispettivamente, entro una soglia minima in primo grado - fino al 50% — e non al disotto di una massima in appello —non meno del 70%. 15/03/18 101

In esito all'offerta formulata dal convenuto (ovvero, dal condannato, ove proposta in appello), è

In esito all'offerta formulata dal convenuto (ovvero, dal condannato, ove proposta in appello), è onere della parte privata acquisire il previo e concorde parere del pubblico ministero: la norma omette di definire il procedimento in forza del quale il convenuto/condannato possa acquisire dapprima il parere del P. M. e quindi sottoporre la questione al Collegio. La prassi applicativa chiarirà termini e modalità di gestione del procedimento: soprattutto con riferimento alla necessità per il P. M. di comunicare, in tempi e modalità certe il proprio parere alla parte privata, sì da consentire una efficace interlocuzione innanzi al Collegio. In ogni caso, ricevuta l'istanza (contenente, appunto, l'offerta del convenuto/condannato) ed il parere del P. M. , il presidente (comma 5) fissa con decreto comunicato alle parti una udienza in camera di consiglio in occasione 15/03/18 102

della quale il Collegio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta di accesso

della quale il Collegio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta di accesso al rito abbreviato, motivando in ordine alla congruità della somma proposta (avuto riguardo, precisa il comma 6 dell'art. 130, alla gravità della condotta tenuta dal convenuto e all'entità del danno). Si apre, in questa fase, un contraddittorio paritario tra le parti del giudizio: In occasione dell'udienza camerale, infatti, tanto il convenuto che il pubblico ministero sono chiamati a confrontarsi non solo sulla opportunità di accesso al rito ma anche sulla quantificazione della somma da versare. Ove accolga la richiesta, il Collegio determina con ordinanza il quantum dovuto (che non necessariamente dovrà risultare coincidente con quanto proposto dalla parte privata, ma che dovrà — in ogni caso —risultare contenuto entro i limiti fissati dalla norma, pari, come detto, a non più del 50% in primo grado e non meno del 70% in appello) e stabilisce il termine 15/03/18 103

perentorio — comunque non superiore a 30 giorni —entro il quale si dovrà effettuare

perentorio — comunque non superiore a 30 giorni —entro il quale si dovrà effettuare il versamento, Il giudizio è definito con sentenza non impugnabile una volta accertato l'avvenuto pagamento in unica soluzione della somma determinata dal collegio, In caso di mancato versamento della somma nel termine stabilito, ovvero ove la richiesta di accesso al rito abbreviato venga respinta, il giudizio prosegue con le firme ordinarie. -E’ bene precisare che la richiesta di rito abbreviato è, comunque, sempre inammissibile in caso di doloso arricchimento del danneggiante (cfr, il comma 4 dell'art. 130) si tratta, in questo caso, di una novità significativa, che amplia sensibilmente la platea dei soggetti potenzialmente ammessi alla nuova definizione agevolata del giudizio. Nel previgente regime normativa infatti, il patteggiamento contabile era sempre precluso in caso di condotte dolose tout court l'indicazione del solo limite del 15/03/18 104

doloso arricchimento consentirà, dunque, una più generalizzata applicazione del nuovo istituto, anche a quelle

doloso arricchimento consentirà, dunque, una più generalizzata applicazione del nuovo istituto, anche a quelle fattispecie di danno che, pur centrate su una condotta dolosa, risultino tuttavia caratterizzate dall'assenza di un arricchimento (doloso) de. I convenuto. Il rito monitorio-. , In attuazione del principio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera — che autorizzava il Governo a "procedere all'elevazione del limite di somma per il rito monitorio di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al R. D. 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, prevedendo che essa sia periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati" — il legislatore delegato ha ridefinito il perimetro di applicazione e le caratteristiche del rito monitorio. 15/03/18 105

Anche in questo caso non si tratta di una novità per il giudizio di

Anche in questo caso non si tratta di una novità per il giudizio di responsabilità: originariamente disciplinato nell'articolo 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, il rito monitorio trovava applicazione nel giudizio di conto ai sensi del comma 1 del citato articolo 55, esteso, ai sensi del comma 2, anche ai giudizi di responsabilità amministrativa Va detto subito che l'istituto, pure esistente sin dagli anni '30 del secolo scorso, è risultato di scarsissima (se non nulla) applicazione: vuoi per l'esigua soglia di utilizzo stabilita dal legislatore (addebiti il cui importo non superasse Euro 5. 000), vuoi per una più generale sconoscenza del rito e dei termini esatti della sua funzione. Il nuovo rito monitorio origina, dunque, dalla conclamata inefficienza dell'istituto nella sua configurazione originaria, e, grazie all'adozione di correttivi economici e strutturali, si annuncia come strumento di ampia, applicazione, foriero — negli auspici — di un rilevante effetto deflattivo. 15/03/18 106

Tanto nei giudizi dl responsabilità che in quelli di conto, laddove l'addebito non superi

Tanto nei giudizi dl responsabilità che in quelli di conto, laddove l'addebito non superi l'importo di Euro 10. 000. il Presidente della sezione giurisdizionale —prima dell'inizio del giudizio (rectius: prima dell'udienza di discussione) — può, sentito il P. M. procedente, determinare con decreto la somma da pagare, stabilendo un termine per l'accettazione da parte del convenuto e fissando contestualmente l'udienza di discussione in caso di non accettazione. Ricevuto il decreto le parti private sono invitate a prestare la propria adesione (mediante sottoscrizione del provvedimento) entro un termine perentorio determinato dallo stesso decreto. Si tratta, dunque, di un procedimento monitorio che si svolge in assenza di un contraddittorio tra le parti. Viene sentito solo il PM. 15/03/18 107

In caso di espressa accettazione o note all'atto della decisione presidenziale, che costituisce da

In caso di espressa accettazione o note all'atto della decisione presidenziale, che costituisce da parte del convenuto della somma stabilita il Presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo e attribuisce forza di titolo esecutivo al proprio provvedimento, trasmettendone contestualmente copia al P. M. ed all'amministra-zione danneggiata. Al contrario, ove il termine si consumi senza esito. ovvero in caso di mancata espressa accettazione, ovvero ancora in caso di irreperibilità della parte, il giudizio prosegue secondo il rito ordinario. Da ultimo, il quinto comma dell'art. 132 ha cura di precisare che nei giudizi di responsabilità amministrativa, per il caso in cui il P. M. abbia convenuto in giudizio più soggetti ripartendo tra di essi la responsabilità, se l'accettazione non è data da tutti "il giudizio prosegue soltanto nei confronti dei non 15/03/18 108

accettanti". Per il caso, invece, in cui la responsabilità risulti solidale ove l'adesione non

accettanti". Per il caso, invece, in cui la responsabilità risulti solidale ove l'adesione non sia prestata da tutti i convenuti la causa prosegue — necessariamente — anche nei riguardi di quanti abbiano accettato la definizione. 15/03/18 109