Il processo di valutazione dei rischi la valutazione

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Il processo di valutazione dei rischi

Il processo di valutazione dei rischi

la valutazione dei rischi è un procedimento di indagine ed analisi accurata del lavoro,

la valutazione dei rischi è un procedimento di indagine ed analisi accurata del lavoro, che permette di 1. conoscere i rischi presenti ed i fattori che li influenzano 2. individuare i provvedimenti effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori 3. stabilire una priorità di intervento delle misure preventive e protettive e pianificarne l'attuazione 4. monitorare l'efficacia e l'efficienza delle misure adottate sulle condizioni di salute e sicurezza 2

la valutazione dei rischi obiettivi del processo di valutazione Ø agire per il miglioramento

la valutazione dei rischi obiettivi del processo di valutazione Ø agire per il miglioramento progressivo e continuo Ø eliminare o ridurre tutti i rischi Ø prevenire la comparsa di danni conclamati, ma anche Ø Ø del malessere/disagio, con particolare riguardo alla suscettibilità di individui o categorie mantenere nel tempo i livelli di sicurezza confrontare a distanza di tempo i progressi compiuti 3

la valutazione dei rischi non e’ un mero adempimento formale, ma uno strumento in

la valutazione dei rischi non e’ un mero adempimento formale, ma uno strumento in progress - di conoscenza - di intervento - di miglioramento 4

la valutazione dei rischi perché l’RLS deve conoscere e saper leggere ed interpretare il

la valutazione dei rischi perché l’RLS deve conoscere e saper leggere ed interpretare il documento di valutazione dei rischi? 5

la valutazione dei rischi l. Conoscenza del lavoratore l. Rischi ritenuti presenti l. Operazioni

la valutazione dei rischi l. Conoscenza del lavoratore l. Rischi ritenuti presenti l. Operazioni saltuarie/abituali l. Informazioni su incidenti/infortuni l. Soluzioni proposte 6

misure generali di tutela art. 15 a. valutazione di tutti i rischi b. La

misure generali di tutela art. 15 a. valutazione di tutti i rischi b. La programmazione della prevenzione ( fattori tecnicoorganizzativo e procedurale c. Eliminazione dei rischi, riduzione al minimo d. Rispetto dei principi ergonomici e. riduzione dei rischi alla fonte f. Sostituzione di ciò che e pericoloso g. limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti al rischio h. Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici, biologici. i. Priorità misure di protezione collettiva l. controllo sanitario dei lavoratori esposti 7

misure generali di tutela art. 15 allontanamento degli esposti dal lavoro a rischio eventuale

misure generali di tutela art. 15 allontanamento degli esposti dal lavoro a rischio eventuale adibizione m. Informazione e formazione lavoratori n. Informazione e formazione per dirigenti e preposti o. Informazione e formazione rappresentanti dei lavoratori p. Istruzioni lavoratori q. Partecipazione e consultazione lavoratori r. Partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori s. Programmazione delle misure codici di condotta e buona prassi t. Misure di emergenza u. L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza z. Regolare manutenzione l. 8

pericolo e rischio PERICOLO ELIMINAZIONE DEL RISCHIO condizioni tecniche elementi organizzativi fattori umani RIDUZIONE

pericolo e rischio PERICOLO ELIMINAZIONE DEL RISCHIO condizioni tecniche elementi organizzativi fattori umani RIDUZIONE DEL RISCHIO misure generali e specifiche RISCHIO DANNO 9

la valutazione dei rischi Decreto Legislativo 81/2008, art. 17 1. Il datore di lavoro

la valutazione dei rischi Decreto Legislativo 81/2008, art. 17 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) La valutazione di tutti rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’ art 28 10

la valutazione dei rischi Decreto Legislativo 81/2008, art. 28 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE La valutazione

la valutazione dei rischi Decreto Legislativo 81/2008, art. 28 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE La valutazione di all’ art 17, anche nella: Scelta delle attrezzature da lavoro e delle sostanze o preparati chimici impiegati, sistemazione dei luoghi di lavoro 11

la valutazione dei rischi Decreto Legislativo 81/2008, art. 28 deve riguardare TUTTI I RISCHI

la valutazione dei rischi Decreto Legislativo 81/2008, art. 28 deve riguardare TUTTI I RISCHI compresi quelli riguardanti: l. Gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari l. Stress lavoro-correlato l. Le lavoratrici in stato di gravidanza l. Differenze di genere, età, provenienza 12

la valutazione dei rischi Decreto Legislativo 81/2008, art. 28 all'esito della valutazione dei rischi,

la valutazione dei rischi Decreto Legislativo 81/2008, art. 28 all'esito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro elabora un documento avente data certa contenente: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati icriteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 13

la valutazione dei rischi Decreto Legislativo 81/2008, art. 28 d) l’ individuazione delle procedure

la valutazione dei rischi Decreto Legislativo 81/2008, art. 28 d) l’ individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri e) l’indicazione del nominativo del RSPP e del RLS/T e del MC che ha partecipato alla valutazione del rischio f) l’ individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento . 14

la valutazione dei rischi Decreto Legislativo 81/2008, art. 29 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE

la valutazione dei rischi Decreto Legislativo 81/2008, art. 29 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 15

la valutazione dei rischi Decreto Legislativo 81/2008, art. 29 1. In collaborazione con RSPP

la valutazione dei rischi Decreto Legislativo 81/2008, art. 29 1. In collaborazione con RSPP e Mc 2. Previa consultazione del RLS 3. Deve essere rielaborato in occasione di significative modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità 16

la valutazione dei rischi Decreto Legislativo 81/2008, art. 29 4. Custodito presso l’unità produttiva

la valutazione dei rischi Decreto Legislativo 81/2008, art. 29 4. Custodito presso l’unità produttiva 5. Fino a 10 lavoratori sulla base di procedure standardizzate possibilità di autocertificazione 6. Fino a 50 lavoratori sulla base di procedure standardizzate (art 6 comma 8 lettera f) 7. Esclusioni a) Aziende art 31 comma 6 lett a, b, c, d, e, f, g b) Rischio chimico, biologico, atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, amianto c) Titolo IV 17

percorso di valutazione 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. analisi del processo di

percorso di valutazione 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. analisi del processo di lavoro individuazione dei pericoli identificazione dei lavoratori esposti stima della gravità degli effetti che ne possono derivare stima della probabilità che tali effetti si manifestino quantificazione del livello di rischio verifica dell'idoneità delle misure in atto e della disponibilità di ulteriori misure 8. scelta delle misure necessarie 9. definizione di un piano per la messa in atto delle misure necessarie individuate 10. definizione di tempi e modi per la verifica e/o l’aggiornamento fasi della valutazione 18

1. analisi del processo di lavoro dal generale al particolare l’analisi del processo di

1. analisi del processo di lavoro dal generale al particolare l’analisi del processo di lavoro, preliminare alla valutazione vera e propria, consente § di raggiungere una visione d’insieme delle attività e operazioni svolte nell’ambiente di lavoro anche in modo saltuario o accessorio § di poter eseguire un esame analitico per la ricerca della presenza di fonti di rischio per la salute o la sicurezza delle persone 19

L’analisi del processo di lavoro individuazione dei pericoli generati da Caratteristiche generali luoghi di

L’analisi del processo di lavoro individuazione dei pericoli generati da Caratteristiche generali luoghi di lavoro Analisi dei posti di lavoro/mansioni Rapporto uomomacchina Uomo-ambiente 20

2. individuazione del rischio èEsame situazione infortunistica aziendale èAutodiagnosi èNorme di buona tecnica èEsperienza

2. individuazione del rischio èEsame situazione infortunistica aziendale èAutodiagnosi èNorme di buona tecnica èEsperienza dei lavoratori èMisurazioni strumentali 21

3. identificazione degli esposti nella singola mansione/reparto/fase di lavoro è ora possibile individuare il

3. identificazione degli esposti nella singola mansione/reparto/fase di lavoro è ora possibile individuare il profilo di rischio di ogni operatore risulta molto utile raggruppare i lavoratori esposti in FASE/ REPARTO/ MANSIONE Gruppi Omogenei di Esposizione (GOE) PERICOLI PERSONE ESPOSTE 22

1 a esercitazione l l analizzare il processo di lavoro scomporre in fasi costruire

1 a esercitazione l l analizzare il processo di lavoro scomporre in fasi costruire flow-chart del processo individuare i GOE 23

criteri di valutazione • utilizzo delle informazioni ricavabili dalla letteratura • • tecnica e

criteri di valutazione • utilizzo delle informazioni ricavabili dalla letteratura • • tecnica e scientifica specializzata valutazione diretta delle situazioni, delle condizioni e delle modalità di lavoro coinvolgimento diretto dei soggetti interessati alle attività lavorative misura della diffusione del rischio tra la popolazione lavorativa confronto con le indicazioni legislative e di buona tecnica 24

4. stima dell’esposizione può essere effettuata attraverso diversi step: a) una verifica formale delle

4. stima dell’esposizione può essere effettuata attraverso diversi step: a) una verifica formale delle condizioni di sicurezza e igiene mediante l’acquisizione di documentazione b) una verifica oggettiva dell’accettabilità delle condizioni di lavoro esaminate in relazione a standard tecnici conosciuti c) una misura dei parametri che caratterizzano i fattori di rischio che consenta la loro quantificazione oggettiva e la conseguente valutazione attraverso il confronto di quanto misurato con indici di riferimento stabiliti da leggi o norme di buona tecnica 25

stima del rischio R=Px. G stimare = attribuire un valore indicativo 1. che tipo

stima del rischio R=Px. G stimare = attribuire un valore indicativo 1. che tipo di danno è associato a quel pericolo 2. quanto è probabile che quel danno si verifichi 26

7. stima del livello di rischio si effettua incrociando (tramite un ragionamento, un percorso

7. stima del livello di rischio si effettua incrociando (tramite un ragionamento, un percorso guidato, un modello matematico) i fattori di probabilità e gravità degli effetti dannosi ipotizzati in conseguenza della presenza dei pericoli il rischio che rilevo in questa fase è quello residuo: tiene già conto dell’efficacia degli interventi di prevenzione e protezione attualmente adottati 27

la Matrice del Rischio SCALA DELLE PROBABILITA’ P altamente probabile 4 probabile 3 poco

la Matrice del Rischio SCALA DELLE PROBABILITA’ P altamente probabile 4 probabile 3 poco probabile 2 improbabile 1 4 8 12 16 3 6 9 12 2 4 6 8 1 2 3 4 SCALA DELL’ENTITA’ 1 DEL DANNO G lieve 2 3 4 medio grave gravissimo 28

5. stima della gravità livello 4 = gravissimo Infortunio con invalidità permanente di grado

5. stima della gravità livello 4 = gravissimo Infortunio con invalidità permanente di grado > 16% tab. INAIL livello 3 = grave Infortunio con invalidità permanente di grado < 16% tab. INAIL livello 2 = medio Infortunio che comporta assenza > 3 giorni livello 1 = lieve Infortunio che comporta assenza < 3 giorni 29

6. stima della probabilità livello 4 = altamente probabile sono noti più di un

6. stima della probabilità livello 4 = altamente probabile sono noti più di un episodio a settimana o più del 75% della operatività annua livello 3 = probabile sono noti più di un episodio al mese o tra il 10% e il 75% della operatività annua livello 2 = poco probabile sono noti meno di un episodio al mese o meno del 10% della operatività annua livello 1 = improbabile non sono noti episodi già verificatisi 30

8. definizione degli interventi necessari R>8 Rischio fuori controllo: l’attività deve essere sospesa in

8. definizione degli interventi necessari R>8 Rischio fuori controllo: l’attività deve essere sospesa in attesa di definire e attuare con urgenza le misure necessarie 4<R<8 Non accettabile: definire ed attuare le misure necessarie 2<R<3 sotto controllo: miglioramento R=1 definire misure di Accettabile: non si dovrà procedere 31

8. definizione degli interventi necessari 32

8. definizione degli interventi necessari 32

9. programma degli interventi le ulteriori misure di prevenzione e protezione evidenziate come necessarie

9. programma degli interventi le ulteriori misure di prevenzione e protezione evidenziate come necessarie per migliorare i livelli di salute e sicurezza devono essere adottate mediante un programma di attuazione, che considererà î i livelli di rischio e le priorità di riduzione emerse î gli elementi tecnici, organizzativi, produttivi ed economici dell’azienda fermo restando il principio della riduzione dei rischi 33

2 a esercitazione sui GOE selezionati dalla 1 a esercitazione l valutare i rischi

2 a esercitazione sui GOE selezionati dalla 1 a esercitazione l valutare i rischi l individuare i criteri di intervento l individuare 3 interventi di prevenzione e protezione 34