Il preventivo scritto obbligatorio limiti ed opportunit Avv
Il preventivo scritto obbligatorio: limiti ed opportunità Avv. Luca Salvi Ordine degli Avvocati di Roma
L’equo compenso La Legge 04/11/2017 n. 172 (G. U. 05/12/2017) ha convertito in legge il c. d. “decreto fiscale”, ovvero un provvedimento collegato alla legge di bilancio 2018, che contiene una serie variegata di misure che spaziano tra i settori più disparati, inclusa la regolamentazione dell’esercizio delle professioni. In particolare, con tale legge, è stato introdotto l’art. 13 bis alla L. 247/2012 (c. d. riforma forense), intitolato “Equo compenso e clausole vessatorie”. Viene stabilito, al primo comma, che il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, di attività giudiziale o stragiudiziale in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese 2
L’equo compenso non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361 CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e' disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese. Ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6. 3
L’equo compenso Il legislatore stabilisce che le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese dette, salvo prova contraria, con la precisazione che si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni che determinano, anche in ragione della non equita' del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono: a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; 4
L’equo compenso b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito; d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione; 5
L’equo compenso f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte; 6
L’equo compenso h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto. Le clausole di cui alle lettere a) e c) (facoltà di modificare unilateralmente le condizioni e prestazioni aggiuntive a titolo gratuito) si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione. 7
L’equo compenso L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni e' proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 L. 247/2012 (DM 2014). 8
Il preventivo scritto: l’evoluzione normativa • Con l’approvazione definitiva della legge sulla concorrenza, avvenuta il 2 agosto 2017, è stato introdotto, tra l’altro, l’obbligo di preventivo scritto per gli avvocati. Infatti, l’art. 1, comma 141, della L. 4 agosto 2017, con il dichiarato proposito di incentivare la concorrenza nel mercato della professione legale, modifica l’art. 13 della legge professionale n. 247 del 2012, il cui comma 5 disciplina proprio la questione del preventivo. • L’originario testo dell’art. 13, comma quinto, legge professionale, stabiliva che “il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”. 9
10 Il preventivo scritto: l’evoluzione normativa • a seguito dell’abrogazione dell’espressione “a richiesta” ad opera della legge per la concorrenza, l’avvocato è ora obbligato “a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”. In altre parole, la legge non fa più riferimento alla necessità di una richiesta del cliente in tal senso.
Il preventivo scritto: l’evoluzione normativa In effetti, l’indicazione del costo di massima della prestazione era già stato previsto dall’art. 9, comma quarto, del D. L. n. 1 del 2012, convertito in legge dalla L. 24. 03. 2012, n. 27, il cui testo, a seguito delle modifiche apportate da ultimo con la L. n. 124 del 2017 (decorrenza 29 agosto 2017) prevede che: “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione 11
Il preventivo scritto: l’evoluzione normativa dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio”. 12
13 Quando e come redigere il preventivo? A seguito del venir meno della volontà del cliente di ricevere un preventivo, deve ritenersi che non potrà valere come esimente una dichiarazione del cliente di “rinuncia” al preventivo scritto. Così come sembra doveroso ritenere che il preventivo dovrà essere reso prima dell’inizio della prestazione proprio perché la ratio della legge, con l’introduzione dell’obbligo del preventivo, è quello di consentire la comparazione dei costi tra diversi professionisti al fine di consentire una adeguata concorrenza tra professionisti.
Quando e come redigere il preventivo? Dovendo il preventivo essere redatto prima dell’inizio della prestazione, esso dovrà, in linea con il dettato normativo, tener conto solamente della “prevedibile misura del costo della prestazione”. Prevedibile in base a quanto riferito e documentato dal cliente in sede di primo colloquio e in base all’id quod plerumque accidit, secondo un principio di causalità adeguata, ovvero quel che ragionevolmente potrà ipotizzarsi essere lo sviluppo dell’incarico, secondo l’esperienza professionale. 14
Quali conseguenze se non viene redatto e consegnato il preventivo? A questo punto occorre anche chiedersi quali possano essere le conseguenze nel caso di mancata redazione e consegna del preventivo al cliente. A parere di chi scrive, la sanzione per la mancata redazione e la mancata consegna del preventivo sarà di natura disciplinare: l’art. 27, comma 2, del Codice Deontologico Forense, infatti, stabilisce che è passibile della sanzione dell’avvertimento l’avvocato che violi l’obbligo di “informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione”. Dunque vi sarà avvertimento, ma solamente se il cliente avrà richiesto il preventivo in forma scritta. 15
Quali conseguenze se non viene redatto e consegnato il preventivo? 16 Ovviamente, in caso di mancata redazione e consegna del preventivo, non è che all’avvocato possa essere negato il pagamento delle sue spettanze. Tuttavia, in questo caso, lo stesso professionista si vedrà costretto a far ricorso ai parametri di cui al D. M. 55/2014 per la quantificazione dei suoi compensi, con ovvio indirizzamento verso i minimi tabellari. Infatti, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, “il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante” (ovvero il D. M. 55/2014).
Quali conseguenze se non viene redatto e consegnato il preventivo? 17 Tale assunto è confermato dall’art. 1 del DM 55/2014, che stabilisce che “Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2. ”
Quali conseguenze se non viene redatto e consegnato il preventivo? Infine, in caso di mancata redazione e consegna del preventivo scritto, va segnalata la possibilità che il cliente “infedele” contesti ed eccepisca la gratuità della prestazione, con ovvi oneri probatori in tal senso. Infatti, ai sensi dell’art. 13, primo comma, della L. 247/2012 di riforma dell’ordinamento della professione forense, l’avvocato può esercitare l’incarico professionale a titolo gratuito. 18
Gratuità o meno del preventivo 19 Secondo alcuni autori, si pone anche il problema della gratuità o meno del preventivo. Secondo costoro, il problema del pagamento del preventivo non si porrebbe nei casi di compenso a percentuale, a convenzione oppure fondato sui parametri forensi stante la loro facile determinazione e redazione. Sussisterebbe, invece, quando la redazione del preventivo risulti particolarmente difficoltosa o laboriosa come nel caso del compenso in base al grado di giovamento del destinatario della prestazione. Orbene a questo proposito tali autori ritiengono che la redazione di un preventivo (richiesto dal cliente) sia sempre a pagamento. L’incarico è conferito dal cliente e l’avvocato è libero di accettare o meno (senza costrizione) l’incarico conferito.
Gratuità o meno del preventivo 20 Tale posizione deriverebbe dal fatto che l’art. 13, comma 2, della legge n 247/2012 stabilisce che “Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale” e dal fatto che l’art. 13, comma 5, nel prescrivere la redazione del preventivo scritto fa espresso riferimento “a colui che conferisce l’incarico professionale” presupponendo in tal modo che l’incarico sia stato già conferito. Insomma dal combinato disposto di queste due norme sembrerebbe che il preventivo vada remunerato in quanto facente parte di un incarico già conferito.
Preventivi scritti standard o personalizzati ed internet 21 Nella pratica, a volte è dato riscontrare che alcuni colleghi pubblichino sui loro siti (o siti ad essi riconducibili) dei preventivi standard senza incarico da parte di uno specifico cliente e che sponsorizzino tali “prezziari”. A volte invece è dato riscontrare l’invio di preventivi scritti personalizzati a soggetti che tuttavia non hanno mai richiesto un preventivo. Deve ritenersi che tale comportamento sia contrario ai doveri sanciti dall’art. 37 del Codice Deontologico, intitolato “Divieto di accaparramento di clientela” che così recita “E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare. ”
Quali compensi? L’art. 13 L. 247/2012, intitolato “Conferimento dell'incarico e compenso”, stabilisce che: 1. “L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito. 2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. 3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. 22
23 Quali compensi? Il comma quarto dello stesso art. 13, poi, prevede che “Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”. Parallelamente, l’art. 25 del nuovo Codice Deontologico, intitolato “Accordi sulla definizione del compenso”, stabilisce che: 1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.
24 Quali compensi? 2. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. 3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi”. Ovviamente è anche possibile “agganciare” il preventivo al D. M. 55/2014, inserendo, ad esempio, nel preventivo una formula del tenore: “Il compenso spettante per il predetto incarico professionale è liberamente pattuito tra le parti nell’importo medio della tariffa dei compensi di cui al D. M. Ministero della Giustizia n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie, di quelle sostenute e documentate, che prevedibilmente ammonteranno ad Euro------“.
Il compenso a percentuale ed il divieto di patto di quota lite 25 Secondo alcuni autori, tra cui il Collega Ubaldo Perfetti e G. Conte, «La tormentata disciplina del patto di quota lite e le equivoche novità introdotte con la riforma forense» , in Contr. Impr. 2013, 1117, si dovrebbe escludere la liceità di un patto che preveda una percentuale sul risultato, piuttosto che sul valore, o «su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione» . Infatti, secondo tali autori, nel primo caso la percentuale sarebbe determinata “a consuntivo”, mentre nel secondo caso “a preventivo” e sarebbe solo quest’ultima la pattuizione che appare legittima.
Il compenso a percentuale ed il divieto di patto di quota lite 26 Ancor più difficile da concepire è una percentuale rapportata a quanto si prevede possa essere il risultato, se questo viene considerato un parametro fisso: se tra il risultato ottenuto e quello stimato vi fosse una marcata differenza in peius, come si potrebbe pretendere dal cliente il pagamento di un compenso parametrato sul secondo? Questa considerazione apre a un’altra: alla constatazione che tra percentuale sul risultato previsto e percentuale sul consuntivo, potrebbe esistere, nei fatti, una differenza molto minore di quanto si pensi; basterebbe ipotizzare percentuali differenziate a seconda di più obiettivi previsti in alternativa per giungere a un risultato non dissimile da quello raggiungibile con la percentuale sul consuntivo. In questa direzione la prassi già registra accordi in cui il compenso è rapportato al risultato fino a un determinato valore/soglia, con una modulazione articolata per scaglioni (l’osservazione è di G. Conte, opera citata, 1118).
Le novità introdotte all’art. 35 con la recente modifica del CNF 27 In sostanza, secondo tali autori, il divieto di patto di quota lite contenuto sia nel Codice deontologico che nella L. 247/2012 sarebbe destinato a operare nei soli casi in cui fosse attribuita all’avvocato una effettiva quota del bene in contesa (ad esempio un appartamento di un immobile oggetto di usucapione) o dello specifico bene della vita reclamato; mentre, quando si trattasse di denaro, il dubbio se considerare legittima o rispettivamente illegittima la pattuizione di una percentuale, andrebbe sciolto a favore della legittimità se il patto si modulasse nel modo sopra indicato (compenso preventivamentre rapportato al risultato fino a un determinato valore/soglia e articolato su scaglioni) e dell’illegittimità se il patto contemplasse, invece, una percentuale fissa parametrata sul risultato (a “consuntivo”) perché in tal caso il concetto di percentuale si confonderebbe con quello di quota (del bene oggetto della prestazione o reclamato).
Il modello di conferimento di incarico elaborato dall’Ufficio Studi del CNF CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi SCRITTURA PRIVATA L’anno………………, il giorno……………del mese di……………. in…………. . nello Studio…………. , sono presenti: Il sig. …………………… (in proprio/nella sua qualità di legale rappresentante di …………. ), nato a………. il…………, C. F. …………, P. IVA………. residente in………………, alla via ……………, identificato con valido documento di riconoscimento, rilasciato da…………. . . , in data…. ………. . , la cui copia si allega al presente contratto (cfr. allegato 1 ), nel prosieguo chiamato Cliente; l’Avv…………. , del foro di……………. , con Studio in ……………. , alla Via…………. , email………………, pec…………. , C. F……………, P. IVA………, assicurato per la responsabilità professionale con polizza n………………. , massimale …………. , emessa dalla………………. . Agenzia di……………. , nel prosieguo chiamato Avvocato; 28
Il modello di conferimento di incarico elaborato dall’Ufficio Studi del CNF Premesso che - natura stragiudiziale/giudiziale dell’incarico - oggetto; - valore; N. B. nella rappresentazione della natura della controversia vanno indicate anche le parti della stessa. - il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d. lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio; - il cliente dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d. lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di 29
Il modello di conferimento di incarico elaborato dall’Ufficio Studi del CNF mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, 20 del medesimo decreto; - il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 12, II comma, del d. lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette; Prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003 Convengono quanto segue: Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto . 30
Il modello di conferimento di incarico elaborato dall’Ufficio Studi del CNF Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura. Art. 2 Conferimento e oggetto dell’incarico Il Cliente conferisce all’avvocato, che accetta, l’incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa. Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’avvocato del grado di complessità della controversia : -questione ordinaria per i seguenti motivi …. . -questione difficile per i seguenti motivi …… questione complessa che richiede alto grado di approfondimento per i seguenti motivi …… 31
Il modello di conferimento di incarico elaborato dall’Ufficio Studi del CNF nonché dei costi prevedibili. Il cliente dichiara di essere stato informato dall’avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’avvocato si impegna ad informare per iscritto il cliente di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi, valutando anche l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega. Il Cliente, in relazione all’incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell’avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico. 32
Il modello di conferimento di incarico elaborato dall’Ufficio Studi del CNF 33 Art. 3 Ausiliari. Consulenti e investigatori. Le parti concordano che l’avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione. L’avvocato si impegna ad informare il cliente della nomina di consulenti e/o di investigatori. Art. 4 Determinazione del compenso. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica consensualmente come segue:
Il modello di conferimento di incarico elaborato dall’Ufficio Studi del CNF Attività stragiudiziale €…(…) per l’attività stragiudiziale; €……. (…)oneri di segreteria/oneri collaboratori/oneri domiciliatari; €……. (…) spese per mezzo di trasporto, pernottamento ecc. ; N. B. L’art. 9, comma 4, d. l. 1/2012 fa riferimento a “spese, oneri, contributi”. All’interno del lemma “oneri” si vuole cercare di quantificare le spese vive non documentate. 34
Il modello di conferimento di incarico elaborato dall’Ufficio Studi del CNF Segue: attività stragiudiziale Queste spese possono essere determinate in modo forfettario ovvero in base alla documentazione che verrà prodotta successivamente, indicando, però, al momento della conclusione del presente contratto di conferimento di incarico professionale, un tetto massimo ovvero dei riferimenti alla tipologia di mezzo di trasporto che sarà utilizzato (es. treno, aereo, autovettura), classe del treno o dell’aereo, categoria alberghiera per il pernottamento. 35
Il modello di conferimento di incarico elaborato dall’Ufficio Studi del CNF Attività giudiziale civile/amministrativa/tributaria €…. per l’attività prestata nella procedura di mediazione, prevista dal Dlgs 28/2010; €…per la fase di studio; €…per la fase cautelare; €…per la fase introduttiva; €…per la fase istruttoria; €…per la fase decisoria; €… per la fase esecutiva; €… contributo unificato, marche atti giudiziari; €……. oneri di segreteria/oneri collaboratori/oneri domiciliatari; €……. spese per mezzo di trasporto, pernottamento ecc. 36
Il modello di conferimento di incarico elaborato dall’Ufficio Studi del CNF Attività giudiziale penale €…(……)per la fase di studio; €…(……)per la fase delle indagini preliminari; €…(……) attività correlate all’eventuale applicazione delle misure cautelari; €…(……)per l’udienza preliminare; €…(……) per il giudizio di primo grado/per riti alternativi; €…(……) per il giudizio di appello; €…(……)per il giudizio di legittimità; €…(……)per la fase esecutiva; €…(……) marche atti giudiziari; €…(…)oneri di segreteria/collaboratori/ domiciliatari; spese per mezzo di trasporto, pernottamento ecc. 37
Il modello di conferimento di incarico elaborato dall’Ufficio Studi del CNF 38 In alternativa Le parti concordano che il compenso sia calcolato sulla base del tempo dedicato dall’avvocato in base alla tariffa professionale oraria, che nella specie è di €…(…) In caso di accordo transattivo, oltre al compenso per l’attività effettivamente svolta, si concorda una somma pari ad €…(………. . ). Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all’importanza dell’opera. Tanto maggiore sarà il valore da concordare quanto prima, rispetto alla sottoscrizione del presente contratto di conferimento di incarico professionale, sia intervenuta la stipulazione dell’accordo transattivo.
Il modello di conferimento di incarico elaborato dall’Ufficio Studi del CNF Art. 5 Termini di corresponsione del compenso L’avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze: €……………. (…………. ) al momento della sottoscrizione del presente contratto di incarico professionale; €…(…) per ciascun acconto, che sarà corrisposto periodicamente, su richiesta dell’avvocato, in relazione all’attività svolta; il saldo a conclusione dell’incarico. Il Cliente verserà detti importi entro quindici giorni dal preavviso di parcella. Il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall’avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. 39
Il modello di conferimento di incarico elaborato dall’Ufficio Studi del CNF Il cliente è tenuto a corrispondere all’avvocato l’intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall’onere di refusione posto a carico della controparte. Ove l’importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell’avvocato. L’avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l’attività fino a quel momento svolta. 40
Il recupero del credito professionale I procedimenti attraverso i quali l’avvocato può procedere al recupero del proprio compenso sono differenti, a seconda dell’esistenza di determinati presupposti e condizioni, e possono così sintetizzarsi: 1. Ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 633 e ss. c. p. c. ; 2. La speciale procedura prevista dall’art. 28 della L. 13 giugno 1942 n. 794, come modificata dal decreto legislativo n. 150/2011 ossia il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c. p. c. con alcune particolarità. La predetta speciale procedura di liquidazione dei compensi degli avvocati benché sia prevista espressamente per le prestazioni giudiziali in materia civile, è consentita altresì per il recupero dei compensi relativi all’attività stragiudiziale dell’avvocato purché sia strumentale o complementare di quella propriamente processuale. 41
Il recupero del credito professionale Art. 14 D. Lgs. 2011 n. 150: Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato: Sono regolate dal rito sommario di cognizione ove non diversamente disposto dal presente articolo: Le controversie previste dall’art. 28 e l’opposizione proposta ex art. 645 c. p. c. della legge 13 giugno 1942 n. 794 contro il decreto ingiuntivo riguardante gli onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali. (art. 14 1 comma D. lgs. 2011 n. 150) Competenza: è competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. (art. 14 2^comma D. Lgs. 2011 n. 150) Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente ( art. 14 3^comma D. lgs. 2011 n. 150) L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile (art. 14 4^comma D. lgs. 2011 n. 150). 42
Il recupero del credito professionale Nel rito sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c. p. c. di cui all’ art. 14 D. lgs. 2011 n. 150 non si applicano i commi secondo e terzo dell’art. 702 ter c. p. c. , motivo per cui non è ammessa la conversione del rito da sommario ad ordinario. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all’art. 702 bis, terzo comma c. p. c. , il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando è competente la Corte D’Appello in primo grado il procedimento è regolato dagli art. 702 -bis e 702 -ter c. p. c. 43
Il recupero del credito professionale 44 La speciale procedura di liquidazione dei compensi ex art. 28 Legge 1942 n. 794, come modificata dal D. lgs. 2011 n. 150, è applicabile: sia quando la controversia riguardi il quantum, sia quando la controversia riguardi l’an, ossia la determinazione della pretesa o i presupposti stessi della misura del compenso, del diritto al compenso, i limiti del mandato dell’avvocato, l’effettiva esecuzione delle prestazioni e la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa. In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con, tra le altre, la sentenza n. 4002 del 29 febbraio 2016.
Il recupero del credito professionale Con tale Sentenza, la Suprema Corte ha stabilito che: “Le controversie previste dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 come modificato dal D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 34 a seguito dell’abrogazione della L. n. 794 del 194, art. 29 e 30, per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell’avvocato devono essere trattate con la procedura prevista dal D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, art. 14 anche in ipotesi che la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda” 45
Il recupero del credito professionale SECONDO UN ORIENTAMENTO, FATTO PROPRIO DAL TRIBUNALE DI ROMA ED APPROFONDITAMENTE MOTIVATO CON ORDINANZA DEL 15 LUGLIO 2016 (SEZ XI EST. DOTT. DE PETRA), IL RITO SOMMARIO DE QUORIGUARDEREBBE LE SOLE CONTROVERSIE TRA AVVOCATO E CLIENTE CARATTERIZZATE DALLA MANCATA CONTESTAZIONE DEL CREDITO NELL’AN E PERCIÒ VOLTE ALLA MERA QUANTIFICAZIONE DELLO STESSO; CON LA CONSEGUENZA CHE UNA CONTROVERSIA ESULANTE DA TALE AMBITO, PERCHÉ CONNOTATA DALLA CONTESTAZIONE DEL CREDITO NELL’AN, NON SAREBBE TOUT COURT TRATTABILE CON RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE (PERCHÉ SAREBBE ESTRANEA ALL’AREA APPLICATIVA TANTO DELL’ART. 28 L. N. 794/42, QUANTO E CONSEGUENTEMENTE DELL’ART. 14 DEL DLGS. N. 150/2011) E IL GIUDICE DOVREBBE DICHIARARE INAMMISSIBILE LA DOMANDA PROPOSTA NELLE FORME SOMMARIE. SECONDO IL GIUDICE L’ESPRESSIONE “LIQUIDAZIONE” DI CUI ALL’ART. 28 L. 794/1942 E’ RICONDUCIBILE AD UNA DOMANDA SOLO QUANTIFICATORIA DI UN CREDITO CERTO NELL’AN E PERCIÒ AD UN’ATTIVITÀ 46
Il recupero del credito professionale ALTRA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI ROMA (DECRETO N. 19599 DEL 3. 6. 2016) RIGETTA IL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DA UN AVVOCATO PER IL PAGAMENTO DEI PROPRI COMPENSI PROFESSIONALI, RITENENDO “NON LIQUIDO” IL RELATIVO CREDITO – PUR ASSISTITO DA PARERE DI CONGRUITÀ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE – IN ASSENZA DI UNA CONVENZIONE CON IL CLIENTE SUI COMPENSI. PROPRIO PER TALI MOTIVI, SI RITIENE CHE L’OBBLIGO DI PREVENTIVO SCRITTO, PUR CON TUTTE LE IMPLICAZIONI E LE COMPLICAZIONI TRAMITE ESSO APPORTATE NEL NOSTRO SETTORE PROFESSIONALE, POSSA COSTITUIRE UN VALIDO ELEMENTO AI FINI DEL RECUPERO DEL CREDITO PROFESSIONALE VANTATO. 47
48 Grazie dell’attenzione AVV. LUCA SALVI
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