Il percorso della riforma contabile 2009 Legge Delega
Il percorso della riforma contabile 2009 Legge Delega sul federalismo fiscale (L. 42) Legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196) 2011 Decreto legislativo n. 118 DPCM 23 dicembre 2012 2014 Sperimentazione 2014 Decreto legislativo n. 126 1°gennaio 2015 Avvio a regime principio competenza finanziaria potenziata 1°gennaio 2016 Avvio a regime principio competenza economico–patrimoniale, piano dei conti, bilancio consolidato
Il valore della sperimentazione (1) Obiettivo verificare la rispondenza della riforma contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica Individuare le eventuali criticità e le conseguenti modifiche, così da pervenire ad una più efficace disciplina della materia L’innovazione Approccio bottom up: i principi contabili e i nuovi schemi di bilancio sono stati «testati» su un campione (volontario) di enti Gestione: affidata ad un gruppo di lavoro presso la RGS, costituito da rappresentanti del MEF-RGS, Ministero Interno, Ministero Salute, ISTAT, Conferenza dei Presidenti delle Regioni, UPI, ANCI, ABI e Ordine dei Commercialisti
Il valore della sperimentazione (2) Gli sperimentatori 2012 -2013: 64 sperimentatori, di cui 49 Comuni 2014: 405, di cui 373 Comuni, distribuiti in tutte le regioni (eccetto Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige) La sperimentazione è stata un’esperienza complessa, anche da un punto di vista organizzativo, ma di assoluto valore. Confrontando infatti il testo definitivo della riforma contabile (D. lgs. n. 126 del 2014) con la versione sperimentale dei principi contabili, degli schemi di bilancio e del piano dei conti integrato (D. lgs. n. 118 del 2011) appare evidente il lavoro svolto nei tre anni di sperimentazione nell’attività di verifica, approfondimento metodologico e adeguamento delle norme e dei principi contabili.
Armonizzazione dei bilanci: cosa vuol dire? L’esigenza di armonizzare i bilanci della Pubblica Amministrazione poggia sull’assunto che le amministrazioni pubbliche debbano essere sottoposte a regole contabili uniformi, così da rendere possibili comparazioni tra amministrazioni appartenenti al medesimo livello di governo e tra livelli di governo diversi. Sulla base di questa tesi, è stato elaborato un nuovo corpo normativo che, per la prima volta, contiene • principi generali • principi applicati della competenza finanziaria, della competenza economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.
Sostenibilità della riforma contabile nel 2015 (1) Nei primi mesi di applicazione della riforma contabile, sono state due le maggiori criticità rilevate dagli enti nell’applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria: • il riaccertamento straordinario dei residui • l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. In particolare, l’operazione del riaccertamento straordinario comporta sia una drastica riduzione dei residui passivi per effetto dell’applicazione del principio della competenza finanziaria, che dei residui attivi (con la conseguente costituzione del Fondo pluriennale vincolato e del Fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate di dubbia e difficile esazione). Dall’analisi dei rendiconti 2012 dei Comuni sperimentatori disponibili emerge come, in media, a fine 2012 • lo stock di residui attivi risulta diminuito del 13%, • lo stock dei residui passivi risulta diminuito del 46%.
Sostenibilità della riforma contabile nel 2015 (2) Le reali difficoltà incontrate dai comuni nella stesura dei rendiconti, la cui complessità è notevolmente accentuata, e la mole di lavoro richiesta per quantificare correttamente l’ammontare dei residui attivi di dubbia esigibilità presenti in bilancio, che influiscono a loro volta sugli equilibri correnti e di medio termine, sono tali da aver reso necessario una proroga per il riaccertamento straordinario dei residui ad un termine diverso da quello previsto per il rendiconto 2014. Decreto legge n. 78 del 2015 Art. 2 c. 1 Proroga, per tutti i Comuni, del termine per il riaccertamento straordinario (dal 30 aprile – contestualmente al rendiconto - al 15 giugno 2015).
Sostenibilità della riforma contabile nel 2015 (3) L’FCDE è una contrazione della spesa, la cui costituzione costituisce di per sé una manovra finanziaria restrittiva di dimensioni rilevanti (stimata dal Mef in 1. 750 mln di euro), che si aggiunge ai vincoli posti dal Patto di stabilità interno. L’Anci nella metodologia di ridefinizione degli obiettivi del Patto ha ottenuto che l’accantonamento a previsione dell’FCDE venisse conteggiato ai fini dell’obiettivo finanziario secondo al seguente formula: Obiettivo finanziario complessivo-FCDE imputato in bilancio = Obiettivo di Patto 2015 Considerando le incertezze sull’FCDE, il Comune ha la facoltà di modulare in piena autonomia, tra le due componenti, il valore-obiettivo per il 2015. Ciascun ente è così incentivato alla completa emersione del proprio FCDE, in quanto questo determina un minor valore dell’obiettivo di Patto
Sostenibilità della riforma contabile nel 2015 (4) Tale schema operativo di gestione della manovra Obiettivo finanziario complessivo-FCDE imputato in bilancio = Obiettivo di Patto 2015 coniuga la necessità • di garantire il rispetto degli obblighi di finanza pubblica assegnati al comparto • con l’esigenza di incoraggiare la piena applicazione della riforma, evitando qualsiasi tipo di penalizzazione agli enti che dovessero decidere di accantonare all’FCDE percentuali superiori a quelle minime previste dalla legge di stabilità. In tal modo si favorisce l’emersione della dubbia esigibilità, attraverso un meccanismo di disincentivazione di possibili tendenze alla sottovalutazione delle entrate non riscuotibili.
Sostenibilità della riforma contabile nel 2015 (5) L’applicazione dei nuovi principi contabili, la costituzione del FPV e dell’FCDE potrebbero comportare una situazione di disequilibrio esclusivamente derivante dalla modifica delle modalità di contabilizzazione delle entrate e delle spese stabilite dalla riforma contabile. Diversi sono stati gli interventi legislativi che hanno previsto norme finalizzate a rendere più sostenibile l’avvio della riforma. Legge stabilità 2015 Comma 509. Maggiore gradualità nell'accantonamento all’FCDE, iscritto nel bilancio di previsione: nel 2015, la quota dell’accantonamento da stanziare in bilancio è ridotta ad almeno il 36% dell’FCDE (55% per gli enti sperimentatori); nel 2016 la soglia minima è pari al 55% per tutti gli enti locali. Nel 2017 tale soglia viene fissata al 70% e nel 2018 all'85%. A decorrere dal 2019 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.
Sostenibilità della riforma contabile nel 2015 (6) gradualità di accantonamento, non essendo prevista anche in sede di rendiconto, Tale aveva creato problemi di sostenibilità perché la differenza tra la quota finanziata nel bilancio di previsione e la quota da accantonare a rendiconto, ossia il maggiore disavanzo derivante dall'aver previsto in sede di bilancio di previsione un accantonamento inferiore al 100%, non poteva essere ammortizzato in 30 anni, come invece previsto per l’eventuale disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Decreto MEF-MINTAffari regionali 20 maggio 2015 Su proposta della Commissione Arconet, ha integrato la norma, così da garantire che il differenziale tra lo stanziamento a previsione e l’accantonamento dell’FCDE nel rendiconto non determini un peggioramento del risultato di amministrazione degli esercizi nei quali è previsto, in via normativa, tale differenziale
Sostenibilità della riforma contabile nel 2015 (7) Legge stabilità 2015 Decreto MEF-MINT 2 aprile 2015 Commi 507 -508. Nelle more di emanazione del D. P. C. M. ex art. 3 c. 16 e 17, si stabilisce un termine di 30 anni, rispetto ai 10 esercizi precedentemente in vigore, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 determinatosi a seguito dal riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Tale possibilità è prevista anche per gli enti sperimentatori. Stabilisce i criteri e le modalità di ripiano dell’eventuale maggior disavanzo di amministrazione all’ 1. 1. 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31. 12. 2014, prevedendo la possibilità di utilizzare quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione e i proventi realizzati derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali disponibili per la riduzione della quota del maggior disavanzo di amministrazione
L’armonizzazione tra enti sperimentatori e non Al fine di rendere uniformi le nuove regole contabili, anche a favore degli enti sperimentatori, sono state previste ulteriori norme. Decreto legge n. 78 del 2015 1. Nuovo riaccertamento straordinario nel 2015 2. Utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, limitatamente alla differenza tra l’accantonamento all’FCDE stanziato nel bilancio sulla base della percentuale prevista per gli enti sperimentatori (55%) e quella minore (36%) prevista per gli enti non sperimentatori 3. Agli enti sperimentatori che nel 2013 o nel 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possibilità di ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui in 30 anni
Sostenibilità futura della riforma contabile Il sistema contabile armonizzato così come introdotto rappresenta un nuovo punto di partenza come dimostrano i diversi interventi finalizzati a rendere più sostenibile il passaggio ai nuovi principi. Al di là degli interventi normativi, i principi contabili infatti possono essere modificati ed integrati grazie alla previsione di un’apposita commissione “Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriale”, o Commissione Arconet - che avrà il compito di monitorare l’attuazione del nuovo sistema e di suggerire, sulla base della concreta applicazione da parte di tutti gli enti, modifiche ed integrazioni ai principi contabili applicati. Per rendere agevoli e rapide le modifiche suggerite dalla Commissione Arconet, sono state previste procedure di approvazione che, da un lato, garantiscono il presidio delle autonomie attraverso il parere in Conferenza Unificata e, dall’altro, consente l’immediata applicazione delle correzioni ritenute funzionali al continuo perfezionamento del sistema nel suo insieme, attraverso lo strumento del Decreto interministeriale.
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