IL LEASING Recli Mattia 4 A Prog 5

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IL LEASING Recli Mattia 4^ A Prog. 5 27/05/2005

IL LEASING Recli Mattia 4^ A Prog. 5 27/05/2005

Il leasing e’ un contratto alternativo al finanziamento tradizionale alla cui base vi la

Il leasing e’ un contratto alternativo al finanziamento tradizionale alla cui base vi la cessione in locazione di un bene reale a fronte di una controprestazione monetaria nella forma di canone periodico. • Il leasing puo’ assumere la forma di: -leasing operativo in cui intervengono solo due soggetti il produttore e l’utilizzatore del bene -leasing finanziario nel quale interviene un terzo soggetto finanziatore che acquista il bene su indicazione dell’utilizzatore e glielo cede in leasing. Il leasing può prevedere un prezzo di riscatto alla fine del periodo concordato che consente all’utilizzatore di acquisire la proprieta’ del bene oggetto del contratto.

Il leasing consente ad un’azienda di disporre di un bene (mobile o immobile) senza

Il leasing consente ad un’azienda di disporre di un bene (mobile o immobile) senza dover immobilizzare ingenti capitali per acquistarlo Disponibilità del bene Azienda di Leasing Proprietà del bene Riscatto del bene Azienda utilizzatrice Utilizzo del bene Pagamento di canoni periodici

il leasing operativo Esso rappresenta la forma più antica di leasing: può essere inquadrato

il leasing operativo Esso rappresenta la forma più antica di leasing: può essere inquadrato giuridicamente come locazione di beni strumentali. Infatti con esso vengono ceduti in locazione beni strumentali standardizzati per un periodo di tempo rapportato alla loro vita economica ovvero produttiva. In poche parole esso può essere visto come una forma particolare di noleggio perché la società, pur avendone il pieno godimento, paga un canone per così dire locatizio, realizzando nel breve periodo un ingente utile dovuto alla sproporzione derivante dal basso costo di acquisto dei materiali e l'utile derivante dagli incassi che i beni acquistati con questa forma di leasing producono.

il leasing finanziario il Leasing finanziario può essere diviso in due figure giuridiche: il

il leasing finanziario il Leasing finanziario può essere diviso in due figure giuridiche: il leasing di puro o di godimento e il leasing traslativo: La prima consiste in una figura giuridica più simile alla locazione che alla vendita con riserva di proprietà: in questa figura rientrano quelle forniture che alla fine del contratto di non hanno valore residuale o è, in modo evidente, modesto; è chiaro che in questo caso il "compratore", in realtà, paga un canone e non una rata per l'utilizzo del bene oggetto di Leasing. E' manifesta, in questo caso, la differenza nei confronti della vendita con riserva di proprietà. Di contro è configurabile quest'ultima nel caso di leasing traslativo dove, alla scadenza del contratto di leasing, il bene acquistato possiede ancora un valore economicamente apprezzabile. Ed è chiara a questo punto la distinzione: il leasing puro o di godimento soggiace alla disciplina del contratto ad esecuzione continuata o periodica mentre il leasing traslativo soggiace alla disciplina della vendita con riserva di proprietà conseguenze giuridiche chiaramente differenti nel caso in cui si verifichi una risoluzione giudiziale del contratto di leasing stesso.

Differenza principali tra Leasing e Noleggio (1 di 2) - Descrizione Leasing Tra le

Differenza principali tra Leasing e Noleggio (1 di 2) - Descrizione Leasing Tra le forme alternative alla proprietà per l’acquisizione di beni strumentali la più conosciuta è la locazione finanziaria ( leasing). Il bene resta per tutta la durata del contratto di locazione, di proprietà del locatore, che lo acquista dal rivenditore prescelto dal Locatario al prezzo da quest’ultimo concordato. Il canone di locazione viene costruito secondo le esigenze del cliente (es. anticipo, durata, riscatto, …). Noleggio

Differenza principali tra Leasing e Noleggio (2 di 2) - Da un punto di

Differenza principali tra Leasing e Noleggio (2 di 2) - Da un punto di vista fiscale - Leasing- - Noleggio - q Durata minima della locazione finanziaria è pari alla metà del periodo di ammortamento del bene q Durata minima della locazione operativa è libera; non vi sono vincoli legati al periodo di ammortamento q Ai fini IRAP aumenta l’imponibile per la quota interessi q Ai fini IRAP non incide sull’imponibile q Ai fini del contratto, di norma, il bene viene riscattato e viene posto tra cespiti del cliente q A fine contratto, di norma, il bene viene ripreso dal fornitore e non entra nei cespiti del cliente