IL GIUDICE ONORARIO MINORILE 1934 NASCITA dei tribunali
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE 1934 NASCITA dei tribunali per i minorenni momento si gnificativo della promozione dei diritti individuali, in un percorso storico in cui il minore da soggetto in proprietà dei genitori è di venutopersona con autonomi diritti. Nato per tutelare la colletti vità dal pericolo rappresentato dalla devianza minorile, come "braccio autoritario" di un'autorità paterna che iniziava a vacillare, il tribunale minorile solo successivamente si è evoluto come strumento di protezione dei minori.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Superamento del modello penale retributivo e repressivo a favore di un modello giudiziario rieducativo, tera peutico e assistenziale, quest'ultimo basato sulla fiducia nel fatto che gli scienziati del comportamento possiedano strumenti atti a individuare e rimuovere le cause della devianza: da alcuni peral tro è stata denunciata la matrice deterministica di tale fiducia, nonché della pretesa di normalizzare attraverso la rieducazione correttiva i comportamenti devianti e le diversità.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Le ragioni dell'attribuzione a un giudice di competenze relative alla tutela dei minori potrebbe ro essere individuate anche nella necessità di vicariare la famiglia in compiti educativi e di controllo che essa sempre più spesso non era in grado di adempiere; infatti, nell'arco dello scorso se colol'intervento del giudice nei confronti dei minorenni si estese unitamente all'urbanizzazione e alla scomparsa della famiglia patriarcale. In un tessuto sociale composto sempre più da famiglie nucleari era necessario porre rimedio alla perdita di quella forma di tutela dei più deboli donne e bambini che, nella società preindustriale, veniva svolta dalla famiglia estesa nei casi in cui il marito e padre fosse deficitario o violento.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE L'autorità impersonata dai tribunali per i minorenni colma il vuoto di relazioni delle fa migliemononucleari e ricomposte, talvolta drammaticamente sganciate dalla trama dei rapporti con parenti, vicini e conoscenti: troppo spesso, se un marito maltratta la moglie o se il padre o la madre si comportano in modo negligente o violento nei confronti della figlia o del figlio, non c'è una persona autorevole della fa miglia, come una nonna o uno zio, che siano presenti e si sentano tanto appartenenti a quella famiglia da avere il diritto e il dovere di intervenire a tutela del più debole.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Si deve quindi giungere al punto che sia il tribunale per i minorenni, con la rete dei servizi sociali, a dover correggere e rieducare non solo il minore, ma an chegli adulti intorno al minore. Anche le regole di cura dei minori oggi finiscono per essere di fatto definite dagli interventi del tribunale per i minorenni. Che i bambini debbano andare a scuola, che non debbano essere lascia ti soli, che non vadano picchiati e non possano assistere a maltrattamenti in famiglia o a scene di sesso lo dice la nostra cultura, ma a sancirlo è il tribunale per i minorenni, con i suoi interventi in caso di trasgressione.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE La figura del giudice minorile onorario ha fatto ingresso nel nostro ordinamento contestualmente all'istituzione dei tribunali per i minorenni. L' art. 2 del regio decreto legislativo 20 luglio 1934 n. 1404 prevedeva in ogni sede di corte d'appello o sua se zione distaccata un tribunale per i minorenni "composto da un Magistrato, avente grado di consigliere di corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato avente grado di giudice e da un citta dino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di bio logia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia";
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE l'art. 5, istituiva la sezione della corte d'appello per i minorenni, disponendo che essa `funziona con l'intervento di un privato cit tadino, avente i requisiti previsti dall'art. 2"; l'art. 6 disciplinava la nomina e la durata dell'incarico dei "componenti privati" co sì definiti disponendo che fosse conferito loro il titolo rispetti vamentedi giudice del tribunale per i minorenni e di consigliere della sezione della corte di appello per i minorenni.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Pertanto, il giudice onorario minorile non nasce come figura singola, ma come parte del collegio giudicante. Nella composizi one iniziale del collegio egli è minoritario: uno su tre in tribu nale e addirittura uno su cinque in corte d'appello. Per quanto ri guarda la scelta delle discipline di appartenenza, biologia, psi chiatria, antropologia criminale e pedagogia sono le quattro aree scientifiche indicate nella Relazione al Re del guardasigilli De Francisci come quelle che più direttamente ed efficacemente concorrono alla identificazio ne della personalità del minore e alla indicazione dei mezzi migliori per educarla.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Successivamente, nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (or dinamento giudiziario) all'art. 4 il componente privato è definito "esperto": "L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magi strati del pubblico ministero. Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise. . . " (questi ultimi sono ora i giudici popolari).
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Quindici anni dopo, la legge 27 dicembre 1956 n. 1441 (parte cipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle corti di assise e nei tribunali per i minorenni), agli artt. 4 e 5, mo dificando gli artt. 2 e 5 del r. d. l. n. 1404/1934 e gli artt. 50 e 58 del r. d. n. 12/1941, introduce una nuova disciplina tra quelle di possibile appartenenza del giudice onorario: la psicologia, che in quell'epoca stava finalmente ottenendo riconoscimento nelle ac cademie e nella clinica. Inoltre stabilisce che i componenti privati degli organi giudiziari minorili debbano essere due, un uomo e una donna, e debbano avere almeno trent'anni.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Da quel momento perciò il tribunale per i minorenni è stato composto da quattro giudici, due professionali e due onorari, mentre i cinque giudici della sezione per i minorenni della corte di appello sono diventati tre giudici professionali e due onorari. Alla fine degli anni ottanta, con la riforma del processo penale mi norile, nasce il giudice dell'udienza preliminare minorile, non mono cratico come quello degli adulti, ma collegiale. La composizione presenta una maggioranza onoraria: un giudice professionale e due giudici onorari, un uomo e una donna (art. 50 del r. d. n. 12/1941, quale modificato dall'art. 14 del d. p. r. n. 449 del 22 settembre 1988). Negli ultimi decenni questo quadro legislativo relativo ai giudi ci onorari minorili è stato via integrato da alcune deliberazio nidel Consiglio superiore della magistratura.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Ciò che caratterizza il giudice onorario minorile, distinguendo lo nettamente dal giudice popolare della corte d'assise, è che vie nescelto in quanto portatore di una specifica competenza, con grua con la specializzazione del tribunale per i minorenni. Come ha spiegato il Consiglio superiore della magistratura, il quesito se il giudice onorario minorile "debba ricondursi alla previsione del 2° ovvero del 3° comma. dell'art. 102 Cost. sembra, a questa stregua, doversi risolvere senz'altro nel primo senso:
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE «il giudice onorario minorile esprime non tanto una forma di `partecipazio ne diretta del popolo alla amministrazione della giustizia, quan touna situazione di collaborazione con la magistratura da parte di un cittadino idoneo per le sue particolari competenze". An zi, è proprio ed unicamente questa partecipazione necessaria del giudice onorario che caratterizza il tribunale per i minorenni co me organo giudiziario specializzato, come è stato riaffermato dal la Corte costituzionale.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Sul fatto che sia attribuita ai giudici onorari una piena funzione giudicante, nonostante privi di conoscenze giuridiche, non v'è dubbio. Il Consiglio superiore della magistratura si è espresso in più occasioni sulla parità di giudici professionali e onorari nel tri bunaleper i minorenni nell'esercizio delle funzioni giurisdiziona li, chiarendo che diverso è solo lo status (vale a dire il rapporto di servizio; pubblico impiego per gli uni, servizio onorario per gli altri):
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE i giudici onorari "non si limitano ad assistere i giudici pro fessionali nella decisione, fornendo un apporto tecnico analogo a quello di un perito o di un consulente tecnico d'ufficio, ma [. . . J entrano a far parte del collegio giudicante con pienezza di poteri, distinguendosi dai giudici professionali soltanto per sta tus". Tanto che, prosegue la circolare richiamandosi anche al l'art 102, 3° comma della Costituzione, non può escludersi la possibilità di affidare ai giudici onorari persino la stesura dei provvedimenti collegiali
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE "soprattutto laddove la decisione impli chi l'esame di questioni che non presentino particolare comples sità sotto il profilo giuridico, e richieda invece valutazioni di ca rattere tecnico ascrivibili alla specifica cultura del componente privato". D'altronde, nelle norme che definiscono le competenze del tribunale per i minorenni e in quelle relative alle sue procedu renei giudizi civili (art. 336 cod. civ. e artt. 737 742 bis cod. proc. civ. ) non ci sono indicazioni su una qualche competenza specifica dei giudici onorari da cui dedurre diversità di posizione tra magistrati professionali e onorari.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Va da sé che, poiché è un diritto del cittadino che il giudice al quale si rivolge conosca il diritto, il componente onorario deve ricevere dal magistrato professionale nel corso delle attività col legiali gli strumenti tecnici necessari per comprendere le singole questioni dal punto di vista giuridico, come d'altronde accade negli altri collegi misti (la corte d'assise con i giudici popolari, il tribunale di sorveglianza con gli esperti). Nel collegio, quindi, avviene un reciproco scambio di spiegazioni tecniche: psicologi che, sociali, mediche e pedagogiche dai giudici onorari ai magi strati professionali, giuridiche da questi ultimi agli onorari.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE E en trambi mantengono nella mente duplici criteri di valutazione, giuridici e specialistici, contemperandoli. Pertanto, il giudice onorario rappresenta nel collegio un'istanza giudicante effettiva e paritaria. Fin da subito, inoltre, il legislatore precisa la connotazione eti ca dell'operatività del giudice onorario: qualificandolo come "be nemerito dell'assistenza sociale" ne colloca l'operato nel campo del volontariato, che negli anni trenta si svolgeva tra beneficenza e filantropia.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Contestualmente, il legislatore stabilisce che la competenza del giudice onorario è da intendersi come l'esito di due componenti, scienza ed esperienza; infatti, se l'essere cultore di una delle discipline indicate significa possederla, l'essere "be nemerito dell'assistenza sociale" significa aver alle spalle una concreta positiva operatività:
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE "La benemerenza, dal canto suo, spiega il Consiglio superiore della magistratura alla luce dell'e voluzione del linguaggio e della cultura, sembra aver assunto, da un lato, il significato di una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva, e dall'altro lato il va loredi una concreta traduzione di tale sensibilità in attività con crete e continuative [. . . ]. L'integrazione dei due requisiti di legge (benemerito e cultore) porta altresì ad esigere che la compe tenza scientifica, per quanto elevata, deve essere integrata da un'esperienza concreta già maturata, e non da acquisirsi attra verso la pratica giudiziaria. . . ".
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Anche le altre modificazioni introdotte dalla legge n. 1441/1956 per quanto riguarda la scelta dei componenti privati (l'esclusione dei cittadini al di sotto dei trent'anni e l'appartenenza ai due ge neri, maschile e femminile) sembrano tradurre la preoccupazione del legislatore di immettere nell'amministrazione della giustizia minorile un patrimonio di esperienza non solo professionale, ma anche esistenziale ampio e differenziato.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Le ragioni del loro ingresso nei col legigiudicanti sono da ricercarsi nell'oggetto stesso dei provve dimenti del tribunale per i minorenni: le deliberazioni su quale collocazione possa meglio favorire il recupero del minore autore di reato, per esempio, o quali relazioni garantiscano al bambino allontanato dalla famiglia una certa serenità, non comportano questioni di natura giuridica se non in minima parte, nel senso che né la legge né la dottrina né la formazione che il giudice professionale acquisisce all'ingresso nella magistratura possono fornire la competenza necessaria per avvicinare la soluzione che più risponde all'interesse del bambino. Si tratta di quesiti su cui sono competenti, appunto, gli esperti del campo dell'assistenza ai minori.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Dunque, la presenza del giudice onorario come parte integrante del collegio giudicante produce una modificazione nella cultura giudiziaria. Mentre una consulenza tecnica prefigura l'assunzione di conoscenze e competenze esterne a quelle dei giudici, l'intera zionealla pari tra giudici professionali e onorari fa sì che le deli berazioni del tribunale per i minorenni siano l'esito di una dinamica di reciproco adattamento tra soluzione giuridica da un lato ed esigenza psicologica, pedagogica, medica, sociale dall'altro.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE SINTETIZZANDO E RIEPILOGANDO Il giudice onorario fa parte del tribunale per i minorenni come cittadino benemerito nell'assistenza ai minori in diffi coltà e cultore di una di queste discipline: biologia, psichia tria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia. Il tribu naleper i minorenni è infatti un collegio costituito da due giudici di carriera e due giudici onorari (un uomo e una donna) nel quale il voto del giudice onorario ha lo stesso ri lievo di quello del giudice professionale.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Il giudice onorario minorile fa parte della magistratura onoraria; viene anche detto "esperto", o "componente privato", o "non professio nale" del tribunale per i minorenni. L'incarico è tempora neo e a tempo parziale: il giudice onorario continua a svol gere anche la propria professione. Il giudice onorario, interagendo con i giudici professionali nel collegio, mette in comune le proprie conoscenze e la propria sensibilità professionale per contribuire alla com prensionedei fattori psicologici, pedagogici, medici e socia li in gioco.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Deriva da quanto sin qui detto che nel sistema della giustizia minorile le deliberazioni dei provvedimenti civili, penali e ammi nistrativi devono essere assunte in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria e paritaria dei giudici onorari al colle gio. Fanno eccezione solo alcune materie affidate a magistrati professionali: per esempio il giudice per le indagini preliminari (Gip) e il magistrato di sorveglianza, che sono giudici monocrati ci (operanti, cioè, singolarmente) e,
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE nel processo civile di adottabilità, il presidente o il giudice delegato che possono con decreto motivato dettare prescrizioni ai genitori in formazione monocrati ca (legge 4 maggio 1983 n. 184, disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, art. 12, comma 4).
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Le funzioni dei giudici onorari si esercitano perciò su quasi tutto l'arco delle competenze del tribunale per i minorenni e si svolgono anzitutto e soprattutto nei collegi di cui fanno parte. In particolare sono di competenza collegiale in materia penale, le udienze preliminari, il dibattimento e le delibe razionidel tribunale di sorveglianza e del tribunale del riesame.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Poiché le prove nel processo penale sono assunte dal collegio e davanti al collegio, nel processo penale, le funzioni dei giudici onorari sono quasi esclusivamente collegiali. Invece nel processo civile e nel processo amministrativo più spesso, come vedremo, l'assunzione delle prove o delle informazioni può essere delegata a un giudice professionale o a un giudice onorario, i quali per queste attività svolgono quindi funzioni monocratiche.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE L'operatività del giudice onorario in formazione monocratica ha ottenuto una legittimazione solo negli ultimi decenni del secolo scorso e non senza controversie: tuttora si possono trovare avvoca ti che mostrano supponenza di fronte a questi giudici ignoranti il diritto o timore che essi utilizzino tecniche specialistiche per co struire un parere tecnico come fossero consulenti del giudice ope ranti al di fuori del contraddittorio con i consulenti di parte.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE NELL’AMBITO DELLA AMMINISTRATIOVA COMPETENZA A metà dello scorso secolo, l'autonomia del giudice onorario vide un momento di crescita con la riforma delle competenze del tribunale per i minorenni in materia di rieducazione, quando per la prima volta fu resa possibile l'attribuzione ai giudici onorari di funzioni monocratiche. In base all'art. 25, comma 1, n. 1, e art. 27 r. d. l. n. 1404/1934 come modificato dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, infatti, quando il minorenne
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE NELL’AMBITO DELLA AMMINISTRATIOVA COMPETENZA "dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere", il tribunale per i mi norenni, "a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore" ai fini di deliberare se disporne l'affidamento al servizio sociale minorile (detto anche "libertà assistita") o il collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico psico pedagogico.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Il tribunale per i minorenni, inoltre, all'esito delle indagini sulla personalità del minore e all'atto del suo affidamento al ser vizio sociale minorile, può impartire al minore un complesso di prescrizioni dettagliate in ordine all'istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonché stabilire le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Tali prescrizioni e diret tive"sono date da un componente del tribunale all'uopo designa to dal presidente alla presenza di un rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone inte ressate all'atto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare. L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la con dotta del minore e lo aiuta [. . . ] riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornen dogli dettagliate notizie [. . . ] proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall'art. 29". II ruolo del componente del collegio designato sarà poi di interlo cutore rispetto ai servizi per le verifiche e gli eventuali aggiusta menti del programma (art. 27, ultimo comma).
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Risultò allora evidente che il legislatore, stabilendo che il pre sidente designasse "uno dei componenti" del tribunale alla fun zione di raccogliere elementi, dare le direttive e sentire i servizi, intendeva lasciare aperta la possibilità che tale componente fosse un onorario. L'applicazione effettiva di questa normativa in materia ammini strativa (o di rieducazione) risentì, a partire dalla fine degli anni sessanta, dei movimenti di opinione antiistituzionali che portarono a un rifiuto della rieducazione e alla chiusura degli istituti, per cui l'esercizio di funzioni monocratiche da parte dei giudici onorari fu molto ridotto.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE La normativa, inoltre, appare tuttora a una parte del mondo giudiziario non conciliabile con i principi del giusto pro cesso. Le misure rieducative comunque restano talvolta utilizzate nei casi in cui l'adolescente sia a rischio di devianza e il padre e la madre abbiano perso del tutto autorevolezza e capacità educati va: in base all'esperienza di alcuni tribunali, nei casi in cui vi sia un adeguato impegno da parte dei servizi e il territorio offra le risorse necessarie, una valida alternativa ai procedimenti limitativi o ablativi della potestà previsti dagli artt. 330 e segg. cod. civ. , è interpellare direttamente il minore facendo leva sulle sue capacità di autonomia, anche se compromesse, per sollecitarlo a prendere in mano il proprio destino collaborando a un percorso di recupero, nella consapevolezza che ciò che gli è imposto proviene da un'autorità superiore che l'ha pensato nel suo interesse.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE L'art. 25 bis del r. d. l. n. 1404/1934, introdotto dalla legge n. 269 del 3 agosto 1998 (norme contro lo sfruttamento della prosti tuzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di mino ri, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), prevede poi che il tribunale per i minorenni possa adottare "provvedimenti utili al l'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al rein serimento del minore" che esercita la prostituzione, unitamente alla nomina di un curatore; esso prevede inoltre l'estensione della tutela al minore straniero, privo di assistenza in Italia, che risulti vittima di reati a carattere sessuale.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Nel processo penale: messa alla prova e mediazione Con la riforma del processo penale minorile del 1988 1989 (disposizioni sul processo penale minorile emanate con d. p. r. n. 448 del 22 settembre 1988 e relative norme di attuazione emanate Con d. lvo n. 272 del 28 luglio 1989) sono introdotte nuove possi bilitàdi delegare a funzioni monocratiche i giudici onorari.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE La prima è data dalla messa alla prova (disciplinata dagli art. 28 e 29 disp. proc. pen. min. e 27 norme att. proc. pen. min. ). Nel corso del processo il giudice (giudice dell'udienza prelimina re, giudice del dibattimento, giudice di appello) può sospendere il processo, per un periodo di tempo variabile secondo i casi, quan doritiene di dover valutare la personalità del minore, e affidarlo ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia "per lo svlgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno" (artt. 28, comma 5, e 29 disp. proc. pen. min. ).
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE In questo caso i servizi minorili della giustizia in collaborazione con i servizi territoriali devono elaborare un progetto che comprenda: a) le modalità del coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare, del suo ambiente di vita; b) b) gli impegni che il minorenne assume; c) c) le modalità della partecipazione al progetto degli stessi operatori; d) d) l'eventuale progetto di riparazione delle conseguenze del reato e riconciliazione con la persona offesa.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE a) I servizi, poi, informeranno periodicamente il giudice eventualmente proponendo modifiche del progetto, abbreviazioni, e, per ripetute e gravi trasgressioni, la revoca della sospensione. b) "Il presidente del collegio che ha di sposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le rela zionidei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operato ri e il minorenne" (art. 27, comma 4, norme att. proc. pen. min. ).
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Si prevede una sinergia interistituzionale dove l'intervento pe nale deve calibrarsi sulle prospettive offerte dai servizi e l'operati vità di questi ultimi innestarsi sul provvedimento giudiziario. In tale quadro "compito del giudice è quello di vigilare sull'andamento della prova, di sollecitare i servizi nel caso in cui non si at tivino per l'attuazione del progetto, di convocare il ragazzo per verificare il percorso compiuto o altrimenti per richiamarlo ad una maggiore osservanza degli impegni assunti, quando l'andamento della prova proceda con difficoltà. . . " (Ceccarelli; 2003).
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE La possibilità che l’altro componente del collegio" delegato a sentire gli operatori e il minorenne possa essere un giudice onora rio non è stata subito riconosciuta. Con una delibera del 1991 il Consiglio superiore della magistratura aveva affermato che ". . . nel caso in cui in materia penale sono previste funzioni monocratiche, queste debbano essere svolte dal giudice professionale".
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Solo suc cessivamente il Consiglio superiore della magistratura ha modifi cato questa posizione affermando che "il comma 4° dell'art. 27 del d. lgs. 28. 7. 1989 n. 272 prevede che ad altro componente del col legio (e quindi anche ad uno dei suoi componenti onorari) può essere delegato il controllo della fase relativa alla messa alla pro va del minore, durante la sospensione del processo".
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Quanto detto sulle funzioni monocratiche del giudice onorario durante la messa alla prova può ragionevolmente estendersi alle attività nel corso della stessa messa alla prova dirette a ripara re le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa (art. 28, comma 2, disp. proc. pen. min. ) conosciute come attività di mediazione. Tale previsio ne, che nel momento in cui entrò in vigore suscitò aspettative decisamente positive, ha trovato fino ad ora applicazione solo limitatamente ad alcuni distretti giudiziari.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Nel processo civile: adozioni e rivelazione delle origini L' attribuzione ai giudici onorari di funzioni monocratiche nel settore civile fu inizialmente introdotta con la citata riforma delle competenze del tribunale per i minorenni in materia di rieduca zione. Infatti, secondo l'art. 26, comma 3, del r. d. l. n. 1404/1934, come sostituito dalla legge n. 888/1956, la misura dell'affidamen to del minore ai servizi sociali può essere disposta anche "quan do il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del codice civile", in caso, cioè, di limitazione della potestà per con dotta pregiudizievole del genitore.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Perciò anche in questo caso può attribuirsi a uno dei componenti del tribunale (e quindi anche al giudice onorario) l'incarico di seguire la misura, nelle forme previste dagli artt. 25 e 27 r. d. l. n. 1404/1934. Tuttavia, un aumento effettivo dell'impiego dei giudici onorari nel settore civile si ha a partire solo dalla fine degli anni sessanta dello scorso secolo.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE La legge sull'adozione speciale n. 431 del 5 giugno 1967 e, successivamente, la riforma del diritto di famiglia (legge n. 151 del 19 maggio 1975) attribuiscono al tribunale per i minorenni nuovi compiti che vedono valorizzate le competenze sia del giudice professionale, chiamato a svolgere importanti fun zioni in forma monocratica, sia del giudice onorario, la cui espe rienza e le cui conoscenze vengono riconosciute necessarie per questioni come:
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE la valutazione delle domande di idoneità all'adozione, il collegamento con i servizi sociali territoriali, l'analisi delle esigenze del minore adottabile ecc. , anche grazie agli svi luppi della ricerca psicologica concernente questi temi. Nel con temposi riversa sui tribunali un'enorme mole di lavoro impossi bile da fronteggiare con le risorse ordinarie.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Inizialmente, tuttavia, l'impiego dei giudici onorari con fun zionimonocratiche è stato controverso anche per il settore della giustizia civile. Solo negli anni ottanta il Consiglio superiore della magistratura ha ammesso "l'impiego dei componenti priva ti in attività istruttorie, per oggetto, fini e cognizioni, congrue alla loro specifica preparazione professionale, spettando al pre sidentedel tribunale o del collegio, individuare tale congruità caso per caso, sia pure nel rispetto dei criteri necessari a non violare la regola del giudice naturale.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Peraltro in una succes siva delibera il Consiglio superiore della magistratura ha ancora affermato che "gli affari del tribunale per i minorenni [. . . ] deb bono essere assegnati secondo i criteri prestabiliti dalle tabelle [. . . che non possono, ovviamente, riferirsi anche ai componenti privati, dato che, di regola, le funzioni di relatore o di istruttore debbono essere affidate ai magistrati professionali dell'ufficio, e non anche ai componenti privati. . . ".
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Il ruolo dei giudici onora riattraversa quindi un periodo di incertezza, fino a che, un anno dopo, il Consiglio superiore della magistratura riapre definitiva mente le porte dell'attività istruttoria civile ai giudici onorari af fermando che: a) è principio generale che nei collegi misti i giudici professionali si distinguono per status ma non per natura e dignità delle funzioni svolte;
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE a) il possesso di qualificazioni ed esperienze scientifiche extragiuridiche è indispensabile non solo nella fase finale della decisione, ma anche nella attività preparatoria di acquisizione delle necessarie informazioni; b) gli artt. 738 cod. proc. civ, 10 legge n. 184 del 1983 e 25 regio decreto legislativo 20 luglio 1934 n. 1404, costituiscono il fondamento normativo del principio che, in materia civile ed amministrativa, quando non è imposta la collegialità in tutte le fasi del procedimento, è possibile utilizzare in funzioni monocratiche istruttorie in senso lato anche i componenti privati.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Una successiva delibera del 1998 precisa ulteriormente che "l'utilizzazione dei componenti privati degli uffici minorili nel settore civile può avvenire (così come per i magistrati professionali) secondo due direttrici: o a seguito della designazione a re latoredella pratica; o sulla base del provvedimento con cui il collegio designa uno dei suoi componenti per l'assunzione delle prove ammesse dallo stesso collegio.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Nel primo caso la designazione va. fatta dal presidente del tribunale (non quindi dal presi dentedel collegio o da un giudice professionale, il quale ovviamente terrà conto tanto delle caratteristiche della questione da trattare quanto delle competenze specifiche e dell'attitudine del componente privato. Tale designazione dovrà rispettare i criteri generali e predeterminati propri del regime tabellare. Una delibera di poco successiva riassume e interpreta le deli berazioni precedenti:
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE "Con riferimento alle procedure di adozio ne ed affidamento, è possibile utilizzare in funzioni monocratiche istruttorie in senso lato anche i componenti privati … la designazione del componente privato a relatore della pratica, spettante al presidente del tribunale, non può essere rimessa alla discrezionalità di quest'ultimo, ma, in ossequio ai principi che presiedono all'individuazione del giudice naturale ed alla traspa renza /. . . ] deve rispettare i criteri generali e predeterminati pro pri del regime tabellare.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Quanto ai procedimenti che si svolgono con il rito camerale, il Consiglio si è invece avvalso dei risultati interpretativi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità per concludere che, mentre nei procedimenti aventi ad og gettodiritti soggettivi dev'essere assicurata una piena collegia lità, con la conseguente possibilità di delegare ai componenti pri vati soltanto l'assunzione delle prove ammesse dal collegio, negli altri si giustifica un'utilizzazione più ampia dei componenti pri vati, e quindi anche la nomina a relatore della pratica, abilitato a disporre autonomamente accertamenti istruttori”
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Adozione nazionale. Il giudice onorario può essere delegato a svolgere il colloquio con le coppie che offrono la propria disponibilità per l'adozione nazionale (art. 22, comma 7, legge n. 184/1983), dopo le indagini svolte dai servizi territoriali. Inoltre, quando si debba individuare la coppia per l'affidamen to preadottivo del minore dichiarato adottabile tra quelle che hanno offerto al tribunale la disponibilità (procedimento di ab binamento), è spesso un giudice onorario che studia i fascicoli ed eventualmente ascolta le coppie e gli operatori dei servizi per la scelta della famiglia che presenti le caratteristiche adatte per il minore, nonché valuta l'idoneità del minore a essere adottato in quel momento.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Il giudice onorario riferisce poi in camera di consiglio quando "il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore" (art. 22, comma 5, legge n. 21. Delibera del 17 giugno 1998, cit. , par. II 2. 1. Cfr. anche la delibera del 20 maggio 1998, cit. , par. I 11:
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE "Il Consiglio non ritiene di definire in via generale i due diversi ambiti di procedure caratterizzate le une dalla c. d. `collegialità piena' e le altre da acquisizioni affidate al singolo relatore al cui interno individuare quelle che consentono la nomina a relatore di un giudice onorario, anche se è age vole, in tale ultima prospettiva, ipotizzare a mo' di esempio le procedure relative al l'autorizzazione al matrimonio ex art. 80 c. c. , alla valutazione dell'idoneità delle coppie aspiranti all'adozione, all'abbinamento tra queste ed il minore in stato d'adottabilità, alla modifica del cognome (art. 262 c. c. ), ai minori condotta irre golare (art. 25 r. d. l. 20 luglio 1934, n. 1404)".
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Adozione internazionale. Viene in genere delegato al giudice onorario l'incarico di sentire i coniugi che aspirano all'ido neità all'adozione internazionale (art. 30, comma 1, legge n. 184/1983), per poi svolgere la relazione in camera di consiglio e curare, se ritenuti necessari, gli opportuni approfondimenti. La legge infatti stabilisce che "il tribunale per i minorenni, ri cevutala relazione, [. . . ] sente gli aspiranti all'adozione, an che a mezzo di un giudice delegato".
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Si tratta di includere nel breve spazio di un'udienza molti adempimenti: ripercorrere la storia della scelta dell'adozione, escludere la presenza di fatto ri che possano mettere a rischio la relazione paterna o materna, testare la consapevolezza dei coniugi relativa ai problemi del l'adozione e la loro disponibilità ad affrontarli e, soprattutto, verificare che il momento attuale sia quello più opportuno per l'adozione (vedi per esempio il Caso 1, p. 52).
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Informazioni su tutti questi punti devono comunque essere già acquisite prima dell'udienza, dalla relazione stesa dai servizi al termine dell'i struttoria. Relazione che talvolta è da leggere anche tra le ri ghe per la comprensibile tendenza degli operatori ad evitare l'esplicita attribuzione ai coniugi di caratteristiche psichiche negative. Talvolta, inoltre, la relazione non contiene i dati ne cessari per la decisione del collegio: deve quindi essere richie sta ai servizi un'integrazione prima della discussione. Lo stes so avviene quando durante il colloquio emergono elementi che possono apparire in contraddizione con i dati riportati nella relazione. Il giudice onorario riferirà poi gli esiti di questa sua attività al collegio al quale spetta la decisione circa l'idoneità della coppia all'adozione internazionale.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Affidamento preadottivo. Al termine dell'affidamento di un an no che deve precedere l'adozione nazionale e, in qualche caso, l'adozione internazionale, il giudice onorario può essere dele gato all'audizione degli adottanti, del minore "che abbia com piuto gli anni dodici" e del "minore di età inferiore, in consi derazione della sua capacità di discernimento" e di "coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno", nonché a raccogliere l`espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta" (artt. 25, comma 1, e 35, comma 4, legge n. 184/1983).
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Questi incontri del giudice onorario con il minore e la coppia adottante, poiché preludono alla sentenza che stabilirà definitivamente l'adozione, costituiscono il coro namento del lungo iter, una sorta di rituale che sancisce l'ap partenenza definitiva del nuovo membro alla famiglia. L'esito è quindi quasi sempre scontato: sarà un sì all'adozione anche se sussistono ancora sofferenze o problemi, purché non emer gano elementi estremi che pongano in dubbio l'opportunità stessa dell'adozione e rendano quindi necessario prorogare l'affidamento oltre l'anno o addirittura revocarlo. L' importanza del colloquio non è tuttavia da sottovalutare, perché costituisce l'ultimo momento di contatto tra la famiglia e il tribunale.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Ricerca delle origini. Anche il colloquio con le persone adotta te maggiori di età che chiedono notizie sulla famiglia di nascita viene delegato in alcuni tribunali a un giudice onorario. Si tratta della procedura disciplinata dall'art. 28, commi 5 7, legge n. 184/1983. La norma stabilisce che c. 5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE L'istanza deve essere pre sentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. c. 6. Il tribunale per i mi norenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; as sume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, alfine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equili brio psico fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste".
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Nel caso di persone che abbiano compiuto i venticinque anni di età, l'istruttoria può essere ridotta ai minimi termini di un collo quio, tanto più che secondo alcuni interpretazioni, essa non è neppure richiesta. Il colloquio ha in questi casi la funzione di umanizzare la consegna delle informazioni: poiché i fascicoli relativi alle adozioni contengono documenti che possono essere fuorvianti, oltre che sconvolgenti, se non spiegati come può fa resolo chi ha esperienza su come vengono prodotti, un accom pagnamento nella lettura è spesso necessario.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Si pensi, per esempio, alla quasi assoluta assenza, nella documentazione, di riferimenti alla sofferenza della madre di nascita per la separa zione: al lettore va spiegato che una donna che attraversi una simile situazione ben difficilmente è in grado di esprimersi davanti ai giudici con atteggiamenti congrui e parole "verbalizza bili". Ed è anche talvolta opportuno aiutare a comprendere co me gli operatori, nel produrre le relazioni, essendo focalizzati sul minore e sulla necessità di offrire al tribunale gli elementi necessari per valutare se l'adozione sia effettivamente inevitabile, possano trascurare di soffermarsi sulla situazione soggettiva di madre o padre, se non per quanto strettamente concerne le ricadute sul minore stesso.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE In alcuni casi, nel trasmettere l'iden tità della madre e del padre di nascita, ci si può spingere, se il richiedente acconsente, anche a formulare qualche avvertenza sulle cautele da adottare nel caso dovesse decidere di prendere contatto diretto. Quando l'accesso alle informazioni sull'iden tità della madre e del padre di nascita sia interdetto in quanto la madre aveva dichiarato alla nascita di non volere essere nomi nata, può essere utile la distinzione tra le informazioni storiche possono essere contenute nel fascicolo e le informazioni Identificative.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Essendo solo queste ultime inaccessibili, l'incon tropotrebbe essere finalizzato a trasmettere quelle informazioni sulla storia della separazione che spesso sono l'obiettivo della richiesta dell'istante; infatti, è frequente che la ricerca delle ori gini non miri a incontrare la famiglia di nascita, bensì a scopri re quali furono le circostanze della nascita e le motivazioni della separazione. Non è invece previsto che si possa interpellare la madre di nascita per verificare la persisten za della volontà di non essere nominata, anche se sarebbe ragionevole ammettere l'ipotesi che a distanza di venticinque o più anni la donna potrebbe aver cambiato idea.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE I compiti Per quanto riguarda le funzioni monocratiche, all'interno del quadro generale delle regole stabilito dal Consiglio superiore del la magistratura, ogni tribunale può darsi criteri propri per l'asse gnazioneeffettiva dei diversi incarichi ai singoli giudici onorari in conformità alle esigenze specifiche. In sintesi, secondo l'organiz zazione del tribunale, possiamo trovare diverse modalità nell'im piego dei giudici onorari nei procedimenti civili e amministrativi.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE a) La loro partecipazione solo alle camere di consiglio, senza funzioni monocratiche. b) La "subdelega" al giudice onorario di singoli atti istruttori da par tedel presidente o del giudice professionale relatore, senza la sua partecipazione al momento decisionale in camera di consiglio. c) La delega ad un giudice onorario o la delega congiunta ad un giudice onorario assieme a un giudice professionale o ad un giudice onorario insieme con un altro giudice onorario allo svolgimento di alcuni atti istruttori con loro partecipazione alla camera di consiglio. d) La nomina del giudice onorario a relatore e quindi titolare del procedimento e la successiva partecipazione alla camera di consiglio.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Va da sé che le procedure c) e d) sono quelle che meglio valo rizzano la professionalità del giudice onorario e anche le più con gruecon i principi del giusto processo, assicurando l'immutabi lità tra il giudice che istruisce la causa e il giudice che ne fa rela zione al collegio: ed infatti sono divenute oggi le più diffuse. La procedura a) limita invece la flessibilità del tribunale e la professionalità del giudice onorario; mentre nella procedura b) il contrilbuto del giudice onorario risulta frammentario e disperso, ridu cendosia una funzione di supplenza del magistrato professionale resa neccssaria dalla cronica carenza degli organici.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Per quanto riguarda la delega di istruttorie ai giudici onorari, non va sottaciuta la difficoltà di conciliare da un lato l'esigenza di attribuire a ciascun giudice onorario i compiti più adeguati in relazione alle sue esperienze e ai suoi titoli e, dall'altro, la necessità di garantire i criteri di assegnazione automatica e di rispetto dei principi del giudice naturale che, come è noto, tutelano l'imparzia litàdel giudizio.
IL GIUDICE ONORARIO MINORILE Fare il giudice onorario significa mutare costantemente i propri panni passando dalla professione di origine a quella di giudice e viceversa: occorre ogni volta adattare la scelta degli strumenti tecnici e la prospettiva di analisi a un diverso mondo di riferi menti teorici e pragmatici. Prima di entrare nel merito delle tecniche del giudice onorario, può essere utile una breve panoramica dei mutamenti epistemolo gici che hanno investito, nel corso degli ultimi decenni, le pre messe e gli statuti delle scienze del comportamento.
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