Il diritto canonico Graziano Concordia discordantium canonum Decretum

  • Slides: 7
Download presentation

Il diritto canonico Ø Graziano ¨ Concordia discordantium canonum / Decretum (1140? ) ¨

Il diritto canonico Ø Graziano ¨ Concordia discordantium canonum / Decretum (1140? ) ¨ dicta e paleae ¨ Paucapalea e Rolando Ø Alessandro III e Innocenzo III Ø Quinque compilationes antiquae I) Compilatio I: redatta da un canonista operante nella curia di Roma, Bernardo da Pavia, verso il 1190 preparando una raccolta di circa 900 pezzi. Attinge direttamente agli archivi papali riunendo Decretali prodotte dalla metà del secolo XII agli atti dei grandi concili tenuti nel corso dello stesso secolo XII (detta perciò Breviarium extravagantium). Di questa raccolta viene predisposta anche una seconda redazione rivista nel 1192 -98. 2

XVI. Il diritto canonico Le consolidazioni canonistiche, a partire dalla Compilatio I di Bernardo

XVI. Il diritto canonico Le consolidazioni canonistiche, a partire dalla Compilatio I di Bernardo da Pavia, sono suddivise in 5 libri secondo alcuni grandi argomenti che organizzano sistematicamente le fonti: iudex iudicium clerus connubium crimen (relativo alle autorità giudiziarie e all’organizzazione dei tribunali) (relativo al processo, alle sentenze e alla procedura) (relativo agli ecclesiastici, sui loro diritti e privilegi) (relativo al matrimonio, e quindi sul diritto di famiglia e delle persone) (relativo alla procedura e al diritto penale) 3

XVI. Il diritto canonico II-III) Compilatio III: si tratta di una raccolta di 482

XVI. Il diritto canonico II-III) Compilatio III: si tratta di una raccolta di 482 Decretali di Innocenzo III preparata al più tardi nel 1209 da Pietro Collevaccino da Benevento e inviata nel 1210 a docenti e studenti dello Studium di Bologna, ove venne anche glossata (per cui acquista carattere ufficiale). Ad essa fece seguito la Compilatio II (1210 -12), con una serie di Decretali omesse nella raccolta precedente e raccolte a cura di Giovanni di Galles. IV) Compilatio IV: si tratta di una raccolta operata da Giovanni Teutonico di 71 canoni del IV Concilio Lateranense del 1215, cui vengono aggiunti altri 104 testi di Innocenzo III; rimane ancora una raccolta a carattere privato. 4

XVI. Il diritto canonico V) Compilatio V: redatta dal canonista Tancredi (arcidiacono di Bologna)

XVI. Il diritto canonico V) Compilatio V: redatta dal canonista Tancredi (arcidiacono di Bologna) nel 1224, su ordine di papa Onorio III, raccogliendo le sue decretali degli anni 1216 -26 e unendovi anche la costituzione emanata da Federico II nel 1220 al momento dell’incoronazione imperiale (la Constitutio in Basilica Petri), che privilegiava la Chiesa. Tale raccolta ottiene il riconoscimento ufficiale nel 1226 tramite il suo invio a studenti e maestri dello Studium di Bologna e di Padova. il papa ora dispone anche i testi debbano essere citati nei tribunali, oltre ad essere utilizzati nelle scuole, così come figurano nella raccolta di Tancredi. per la prima volta il papato assume consapevolmente il ruolo di legislatore per la Cristianità intera per mezzo del Diritto 5

XVI. Il diritto canonico Ø Corpus Iuris Canonici ¨ ¨ ¨ Decretum Liber extra

XVI. Il diritto canonico Ø Corpus Iuris Canonici ¨ ¨ ¨ Decretum Liber extra (1234 - Raimondo de Peñafort, Gregorio IX - rex pacificus) Liber sextus (1298 - Bonifacio VIII) Clementinae (1316 - Clemente V, Giovanni XXII) Extravagantes (Giovanni XXII sqq. ) Ø decretisti e decretalisti ¨ glosse, glosse ordinarie (Giovanni Teutonico, Bartolomeo da Brescia, Giovanni d’Andrea), summae ¨ gli esordi decretistici: Uguccione da Pisa ¨ i decretalisti: Goffredo da Trani; Sinibaldo Fieschi; il cardinale Ostiense (Enrico da Susa) 6

XVI. Il diritto canonico Ø utrumque ius e ratio peccati (Innocenzo III) ¨ da

XVI. Il diritto canonico Ø utrumque ius e ratio peccati (Innocenzo III) ¨ da Vicarius Petri a Vicarius Christi (bolla Unam sanctam - Bonifacio VIII) ¨ potestas indirecta / potestas directa in temporalibus ¨ papa ratione peccati se intromittit de omnibus; lupi rapaces (Odofredo); nullus bonus iurista nisi sit decretista Ø specificità canonistica ¨ società sacra; salus animarum, ratio peccati vitandi, ratio scandali vitandi (rigor / moderatio – temperatio / relaxatio / dissimulatio – temperantia) ¨ aequitas canonica; semplicità canonistica (contratti) ¨ concetto di persona giuridica (corpus mysticum) ¨ processo romano-canonico 7