Il controllo di gestione nel Testo Unico degli

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Il controllo di gestione nel Testo Unico degli Enti Locali

Il controllo di gestione nel Testo Unico degli Enti Locali

D. Lgs. 18 -08 -2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

D. Lgs. 18 -08 -2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (G. U. 28 -09 -2000, n. 227, Supplemento ordinario) • Articolo 196 - Controllo di gestione • 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità. • 2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Articolo 197 - Modalità del controllo di gestione • 1. Il controllo di gestione,

Articolo 197 - Modalità del controllo di gestione • 1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. • 2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: • a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; • b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; • c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. • 3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. • 4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.

Articolo 198 - Referto del controllo di gestione • 1. La struttura operativa alla

Articolo 198 - Referto del controllo di gestione • 1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica"

Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2004 Supplemento Ordinario n. 122 convertito con Legge 30 Luglio 2004, n. 191, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, pubblicata nella G. U. n. 178 del 31 Luglio 2004 – Supplemento Ordinario n. 136 • art. 1 comma 5. Dopo l'articolo 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: • «Art. 198 -bis (Comunicazione del referto). - 1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti»

Corte dei Conti – Sezione di controllo – Regione Lombardia – deliberazione n° 2

Corte dei Conti – Sezione di controllo – Regione Lombardia – deliberazione n° 2 del 23 settembre 2004 La sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n° 2 del 23 settembre 2004, ha ritenuto di stabilire le seguenti procedure per l’attuazione dell’articolo 1, comma 5, del decreto – legge n. 168/2004. Il magistrato istruttore, uno per ciascuna provincia, ricevute dalla segreteria le relazioni inviate dai servizi di controllo interno: • Accerterà se le strutture della provincia e dei comuni, che gli sono stati assegnati, abbiano ottemperato all’obbligo di comunicare alla Corte le loro relazioni. Nel caso d’omissioni, dopo gli accertamenti opportuni sugli eventuali disguidi o altri motivi di ritardo, riferirà alla Sezione affinché la medesima provveda alla segnalazione dell’inadempienza ai rispettivi consigli; • Se, dall'esame delle relazioni, rilevi situazioni che possano compromettere l’equilibrio finanziario dell’ente, riferirà alla Sezione, ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, affinché la medesima possa provvedere alle segnalazioni opportune al rispettivo consiglio; • Potrà ricavare, dalle medesime, elementi da offrire alla Sezione per l’elaborazione del programma annuale del controllo.

Corte dei Conti – Sezione autonomie – deliberazione n° 16 del 22 ottobre 2004

Corte dei Conti – Sezione autonomie – deliberazione n° 16 del 22 ottobre 2004 • • • 1. 2. In merito al controllo di gestione la Corte ha osservato che l’onere della trasmissione del referto, negli enti privi di servizio di controllo interno, grava su “qualsiasi struttura operativa, anche se non dedicata in modo specifico (ad es. Ufficio operativo, Segretario generale, Direttore generale, etc. ), che effettua il controllo di gestione” Il destinatario della trasmissione è la Sezione regionale di controllo competente per territorio Le relazioni acquisite potranno essere utilizzate per le varie attività di controllo della sezione regionale della Corte dei Conti, con particolare riferimento: alla verifica del grado di attivazione e del livello di funzionamento del controllo di gestione, provvedendo a segnalare agli organi elettivi competenti le inadempienze o inadeguatezze All’integrazione delle varie forme di istruttoria ai fini della valutazione della sana gestione finanziaria dell’Ente

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo dell’Emilia Romagna – - deliberazione n°

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo dell’Emilia Romagna – - deliberazione n° 6 del 29 Novembre 2004 • • • In merito al controllo di gestione la Corte ha osservato che il comma 5° dell’art. 1 del DL n° 168/04 rafforza la previsione del comma 4° dell’art. 3 della legge n° 20/94 secondo cui la Corte accerta, anche in base all’esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa al piano degli obiettivi, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa Il documento da inviare alla Corte dalla struttura deputata ad eseguire, di fatto, il controllo di gestione, non può prescindere da un riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica ed agli obiettivi in essa indicati con la valutazione dei risultati conseguiti in termini di efficienza, efficacia ed economicità sugli obiettivi oggetto di esame Non dovrà essere inviata la documentazione cui fa riferimento la valutazione, che potrà essere approfondita dalla Corte, con richiesta di approfondimenti per la verifica della sana gestione finanziaria dell’ente e della relazione che la Corte invierà al Consiglio dell’Ente

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo dell’Emilia Romagna – - deliberazione n°

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo dell’Emilia Romagna – - deliberazione n° 6 del 29 Novembre 2004 • • • All’esame delle conclusioni pervenute alla Sezione provvederà un magistrato, individuato dal Presidente, della sezione stessa che dovrà verificare il rispetto della norma da parte di tutti gli enti locali della Regione, provvedendo a sollecitare gli enti inadempienti e, in caso di perdurante omissione, a darne comunicazione con delibera al consiglio dell’ente Il magistrato incaricato dovrà inoltre esaminare ogni referto (o conclusione), per rilevare se siano state segnalate situazioni di inefficacia e/o inefficienza e/o antieconomicità emerse nel corso del controllo di gestione Ove si ravvisino queste situazioni, la Sezione della Corte provvederà alle segnalazioni necessarie ai rispettivi organi deliberativi, e potrà utilizzare elementi per la formulazione del proprio programma annuale sul controllo della gestione