Il Bilancio Consolidato degli Enti Locali Rosario Poliso
Il Bilancio Consolidato degli Enti Locali Rosario Poliso
La prima scadenza del 30/09/2017 Il bilancio consolidato diventa realtà per la stragrande maggioranza degli enti locali: entro il 30 settembre gli enti territoriali in armonizzazione contabile debbono consolidare i conti con i propri enti e organismi partecipati secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato di cui all' allagato n. 4/4 del d. lgs. 118/2001.
Soggetti Interessati L’adempimento riguarda: Regioni e gli Enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni). Enti locali con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti possono differire il consolidamento all'esercizio 2017, ai sensi dell'articolo 233 bis del TUEL 30 settembre 2018.
Il perimetro del consolidamento Gli Enti debbono innanzitutto individuare i soggetti che costituiscono “il gruppo amministrazione pubblica” seguendo a tal fine le indicazioni fornite al paragrafo 2 dell’allegato 4/4 al d. lgs. 118/2011.
Gruppo amministrazione pubblica Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica. La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate.
Gruppo amministrazione pubblica Nel perimetro di consolidamento vanno incluse anche le società partecipate in liquidazione, atteso che la normativa di riferimento non ne prevede una esplicita esclusione o deroga. Su tale argomento è intervenuta la Corte dei conti, sezione di controllo della Sicilia, con la delibera n. 60/2014/Par, precisando che “non solo la vigente normativa non esclude dal perimetro del consolidamento le società in liquidazione”, ma anche «le finalità del consolidamento contabile prescindono dalle prospettive di continuità operativa della società» .
Gruppo amministrazione pubblica La Corte ha poi chiarito che della società in liquidazione sarà utilizzato il bilancio «intermedio» di liquidazione ex articolo 2490 del Codice civile relativo all'esercizio al quale si riferisce il bilancio consolidato.
La predisposizione degli Elenchi Una volta individuati i soggetti interessati al consolidamento occorre predisporre due distinti elenchi concernenti: 1) Gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando i soggetti che a loro volta sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 2) Gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. La versione dei due elenchi definitiva viene approvata dalla Giunta ed è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.
Soggetti Esclusi Non tutti i bilanci degli organismi che gravitano nell’orbita dell’ente capogruppo vanno necessariamente consolidati: gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di: Irrilevanza; Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento; Esistenza di procedure che determinano restrizione gravi e durature dei diritti della controllante (procedure concorsuali, eccetera).
Soggetti Esclusi N. B. Nel caso in cui non risultano enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente capogruppo non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e, di conseguenza, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.
Comunicazioni ai componenti del gruppo E’ importante che l’ente capogruppo provveda ad impartire delle precise direttive riguardanti: Pagina seguente ……………
Comunicazioni a) Modalità e termini di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti, dei bilanci consolidati e di ogni utile informazione per attuare il consolidamento dei conti: la definizione della tempistica di trasmissione documentale riveste carattere strategico per la tempestiva e corretta elaborazione del documento finale; b) La elencazione dei documenti di ausilio per la corretta interpretazione dei dati contabili e dei rapporti interni al gruppo: l’assenza di idonee informazioni potrebbe dar vita ad un coacervo di dati contabili di difficile interpretazione, con riflessi facilmente immaginabili in sede di costruzione del documento.
La Redazione del documento La redazione del documento sembra preoccupare non poco i responsabili finanziari, molti dei quali ritengono l’adempimento estremamente complesso. In realtà, il bilancio consolidato è un documento, in linea di principio, relativamente semplice da redigere, a condizione che si conoscano perfettamente i meccanismi applicativi della contabilità generale. Le difficoltà, invece, possono essere più o meno complesse in relazione alla dimensione del gruppo oggetto di consolidamento, piuttosto che dalla presenza di casi particolari come l’esistenza di società quotate in borsa che per fortuna sono fattispecie assai limitate.
La Redazione del documento A prescindere dalle differenti difficoltà legate al contesto specifico, il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato a cui sono allegati la relazione sulla gestione consolidata (che comprende la nota integrativa) e la relazione del collegio dei revisori dei conti dell'ente capogruppo (art. 11 bis del Dlgs 118/2011).
La Redazione del documento Il principio applicato di cui all'allegato n. 4/4 del Dlgs 118/2011, nel definirne le modalità e i criteri, nella sua parte conclusiva rinvia ai principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Oic (Organismo italiano di contabilità) per quanto non specificatamente previsto: tale rinvio richiama il responsabile finanziario nella redazione del documento consolidato, tra l'altro, al principio Oic 17 (bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto) recentemente modificato nel dicembre 2016 per tenere conto sia delle novità introdotte nell'ordinamento dal D. lgs 139/2015 (che ha attuato la direttiva 2013/34/Ue) sia del coordinamento con altri principi contabili.
Il principio Oic 17 Dal rinvio all'Oic 17 deriva immediatamente che: a) in caso di prima predisposizione del bilancio consolidato, le norme non richiedono di presentare il bilancio comparativo dell'esercizio precedente; b) l'articolo 29, comma 6, Dlgs 127/91 permette la redazione del bilancio consolidato in migliaia di euro anziché in unità euro.
LA ELIMINAZIONE DELLE PARTITE INFRAGRUPPO
L’eliminazionedelle operazioni infragruppo per il bilancio consolidato Nell’ambito dell’iter di predisposizione del bilancio consolidato degli Enti locali assume particolare im- portanza la fase dell’eliminazione delle partite infragruppo che risulta strettamente coerente con la concezione a cui si ispira proprio tale documento, che dovrebbe contemplare soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.
L’eliminazionedelle operazioni infragruppo per il bilancio consolidato Il bilancio consolidato, infatti, è destinato a rappresentare e riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici che, in tale contesto, vedono superata la loro distinzione formale.
L’eliminazionedelle operazioni infragruppo per il bilancio consolidato “devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti”.
L’eliminazionedelle operazioni infragruppo per il bilancio consolidato La sterilizzazione delle partite infragruppo non interessano esclusivamente l’aspetto finanziario (ossia i debiti e crediti) ma anche la dimensione economica laddove necessario (ossia i costi e i ricavi) e, dall’altra parte, possono riguardare non solo i rapporti tra la capogruppo ed i diversi soggetti partecipati (controllati) ma anche tra questi ultimi.
L’eliminazionedelle operazioni infragruppo per il bilancio consolidato La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l’importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per trasferimen- ti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi di rettifica, invece, hanno un effetto diverso, incidendo sul risultato economico.
L’eliminazionedelle operazioni infragruppo per il bilancio consolidato I. V. A. SULLE OPERAZIONI ISTITUZIONALI Relativa a “contratti di servizio in ambito istituzionale”, che comportano una indetraibilità dell’IVA addebitata dalle partecipate (e da queste ultime considerata come debito nei confronti dell’erario).
PRESTAZIONE SERVIZI ADDEBITATI ALL’ENTE LOCALE PER FINI ISTITUZIONALI SOCIETA’ IVA A DEBITO (DEBITO) ENTE LOCALE IVA INDETRAIBILE (COSTO)
L’imposta Non è oggetto di elisione, con la conseguenza che l’imposta sul valor aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le qua l’IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra i costi de conto economico consolidato. Peraltro, assume particolare rilievo l clausola generale comunque contemplata dal principio contabile secondo la quale l’eliminazione di dati contabili può essere evitata s relativa ad ope razioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone motivo nella nota integrativa
DEBITO DA FINANZIAMENTO Stato patrimoniale Ente Locale Saldo 31/12 Rettifica Valore da consolidare Debiti vs. partecipata 1000 -1000 0
In proposito, occorre sottolineare che, laddove uno dei crediti in gioco sia stato oggetto di svalutazione (con costituzione dell’apposito fondo rischi su crediti) occorre procedere congiunta- mente alla sterilizzazione, con effetti anche a livello di risultati di intesi, del corrispondente accantonamento con il conseguente ripristino del valore nominale del credito.
Conto economico Partecipata Svalutazione credito Imposte sul reddito Saldo 31/12 Rettifica Valore da consolidare 50 -50 0 500 +25 525
Occorre, al riguardo, che per procedere correttamente si rende altresì indispensabile neutralizzare gli impatti fiscali, calcolando l’onere tributario relativo al costo che, proprio per la sterilizzazione dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti, è venuto meno in funzione dell’eliminazione dell’operazione infragruppo.
Stato patrimoniale Partecipata Fondo sval. crediti Fondo imposte differite Saldo 31/12 50 Rettifica -50 Valore da consolidare 0 100 +25 125
Parallelamente, la redazione del bilancio consolida- to implica e presuppone la sterilizzazione dei costi e ricavi reciproci.
Esempio di riflesso economico per l’IVA Conto economico Ente locale Saldo 31/12 Rettifica Valore da consolidare Costi per servizi 1000 -100 (imponibile) 900
Conto economico Partecipata Ricavi delle prestazioni Saldo 31/12 Rettifica Valore da consolidare 500 -100 (imponibile) 400
RIFLESSIONE
Riflessione sul nuovo adempimento Una riflessione sul nuovo strumento contabile è doverosa: il bilancio consolidato dopo anni di rinvii e di discussioni circa la sua utilità arriva al traguardo, con non poche resistenze da parte della Pubblica Amministrazione. C’è chi teme che anche questo appuntamento possa rivelarsi adempimento privo di concreti benefici. l’ennesimo
Riflessione sul nuovo adempimento Si ritiene che l’utilità di uno strumento dipende sempre dalla capacità di attuarlo in modo corretto e funzionale; occorre iniziare a pensare che la contabilità “utile” non sia solo quella finanziaria. Solo un occhio miope può non vedere l’utilità del consolidamento dei conti; solo una mente impreparata può considerare il “consolidamento dei conti” una mera tecnica contabile, ignorando la sua vera natura di strumento di gestione in grado di sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e società partecipate.
Riflessione sul nuovo adempimento Il bilancio consolidato è uno strumento che se correttamente usato potrà mettere fine all’esistenza di “gruppi” aziendali non governati dagli Enti locali, che ne subiscono, spesso, sole le conseguenze negative fino a compromettere gli equilibri finanziari; uno strumento informativo e gestionale che potrà contribuire a mutare lo scenario attuale delle holding comunali dove spesso le società vengono viste, a ragion veduta, come veri cancri da estirpare o, nella migliore delle ipotesi, soggetti antagonisti all’ente capogruppo e non come strumenti di una politica condivisa nell’interesse collettivo.
- Slides: 38