I SOGGETTI PREVISTI DAL D LGS N 812008

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI Il datore

I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI Il datore di lavoro il dirigente il preposto Il lavoratore ripartizione degli oneri prevenzionistici all’interno della gerarchia aziendale

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI datore di lavoro (art. 2, c. 1 lett. b) “datore di lavoro” è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all‘articolo 1, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale; esso è individuato dall‘organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conta dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo. ”

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI datore di lavoro (D. P. R. 547/55 art. 4) “I datori di lavoro, i dirigenti e di preposti che eserciscono, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all’art. 1, devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di sicurezza previste da/presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l’affissione, con altri mezzi; e) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione “.

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI datore di lavoro “Nelle imprese od enti ad organizzazione complessa e differenziata, l’individuazione dei destinatari delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere effettuata non già tenendo presente le diverse astratte qualifiche spettanti a coloro che fanno parte dell’ente o dell’impresa (legale rappresentante, dirigente, preposto), bensì invece facendo riferimento alla ripartizione interna delle specifiche competenze, così come regolate dalle norme, dai regolamenti o dagli statuti che governano i singoli enti o le singole imprese “ Cass. Pen. Sez. III 14. 11. 84 n. 10001 – fonte Dossier Ambiente n. 91

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI datore di lavoro Dlgs 626 /94 –Dlgs 242/96 “qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell’impresa ovvero dello stabilimento “. (626/94) “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’ impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, …. . , in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all ‘art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale”. Nelle P. A. “il soggetto” -dirigente o preposto - titolare in concreto di”poteri decisionali o di spesa “, sia in riferimento all’intera impresa che all’“unità produttiva , , …” dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale”(Dlgs 242)

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI datore di lavoro - obblighi “ il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la sicurezza del lavoro è un compito molteplice, articolato, che va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e sulla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e, quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo, continuo, pressante. per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. In altri termini, il Datore di lavoro deve avere la cultura, la “forma mentis” del garante di un bene prezioso qual è certamente l’integrità del lavoratore; ed è da questa doverosa cultura che deve scaturire il dovere di educare il lavoratore a far uso degli strumenti di protezione e il distinto dovere di controllare assiduamente, a costo di essere pedanti che il lavoratore abbia appreso la lezione e abbia imparato a seguirla. Questa cultura, a ben vedere, è imposta, richiesta, dalla Carta costituzionale, la quale nell‘articolo 32 vede nella salute, nella integrità dell’individuo, un bene costituzionalmente rilevante in quanto interesse, sì, del singolo, ma anche interesse della collettività” Cass. Pen. 3. 6. 95 n. 6486 – fonte Dossier Ambiente n. 91

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI datore di lavoro –obblighi Sussistenza degli obblighi del datore di lavoro anche in caso di opposizione del lavoratore “le norme di sicurezza dettate a tutela dell’integrità fisica del • lavoratore vanno attuate anche contro la volontà del lavoratore stesso, sicché risponde della loro violazione il datore di lavoro che non esplichi la sorveglianza necessaria alla rigorosa osservanza delle norme medesime “ “L‘imprenditore è tenuto a pretendere l’applicazione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, usando tutta l’autorità di cui è investito e adottando anche provvedimenti sanzionatori a carico dei lavoratori riottosi” “non può costituire causa di esclusione della responsabilità del datore di lavoro rispetto all’infortunio occorso al lavoratore la circostanza che quest’ultimo abbia contravvenuto alle disposizioni impartite dal primo, a meno che la condotta non sia caratterizzata da abnormità, inopinabilità ed eccezionalità” Cass. Pen. Sez. III sent. n. 10230 – fonte Dossier Ambiente n. 91

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI dirigente La figura di datore di lavoro può definirsi “necessaria”, quella di dirigente o preposto è invece “eventuale”: infatti il dirigente e il preposto sono presenti solo in aziende di dimensioni medie o grandi. Fino all’emanazione del D. Lgs. n. 81/2008 non era rinvenibile nella normativa antinfortunistica una definizione della figura di dirigente, a differenza delle figure di datore di lavoro e di lavoratore (art. 2 D. Lgs. 626/94). L’art. 2 c. 1 lett. d) del D. Lgs. n. 81/2008 difinisce il dirigente: “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell‘incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI dirigente “in tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 4 D. P. R. 547 del 1955, sono, tra gli altri, destinatari delle norme di prevenzione e responsabili, nell‘ambito delle proprie attribuzioni e competenze, delle inosservanze di tutte le disposizioni del citato D. P. R. , i dirigenti tecnici, ossia coloro che sono preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi. Tali dirigenti, sempre in forza della surrichiamata norma, devono predisporre tutte le misure di sicurezza fornite dal capo dell‘impresa e stabilite dalle norme, devono controllare le modalità del processo di lavorazione ed attuare nuove misure, anche non previste dalla normativa, necessarie per tutelare la sicurezza in relazione a particolari lavorazioni che si svolgono in condizioni non previste e non prevedibili dal legislatore e dalle quali possono derivare nuove situazioni di pericolosità che devono trovare immediato rimedio. I dirigenti devono altresì avvalendosi delle conoscenze tecniche per le quali ricoprono l’incarico, vigilare, per quanto possibile, sulla regolarità antinfortunistica delle lavorazioni, dare istruzioni — di ordine tecnico e di normale prudenza — affinché tali lavorazioni possano svolgersi nel migliore dei modi; in ogni caso, quando non sia possibile assistere direttamente a tutti i lavori, devono organizzare la produzione con una ulteriore distribuzione di compiti tra i dipendenti in misura tale da impedire la violazione della normativa. ” Cass. Sez. IV sent. del. 15. 2. 93 n. 1345 – fonte Dossier Ambiente n. 91

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI dirigente - formazione art. 37 c. 7 e c. 7 bis del D. Lgs. 81/08 - “I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un ‘adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI Il preposto L’art. 2 D. Lgs. n. 81/08, l. e), “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce’ l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa “, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sui lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verficare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino i/posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall ‘articolo 37. ”

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI Il preposto “in tema di infortuni sul lavoro, il preposto, anche se ricompreso tra i destinatari delle norme antinfortunistiche ai sensi dell’art. 4 del D. P. R. 27 aprile 1955 n. 547, ha mansioni normalmente limitate alla mera sorveglianza sull’andamento dell’attività lavorativa, sicché la sua esistenza — salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli (con pienezza di poteri ed autonomia decisionale) e di una sua particolare competenza tecnica in campo antinfortunistico — non comporta affatto il trasferimento in capo a lui degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri. Ne consegue che una responsabilità del preposto è inconcepibile allorché l’infortunio sia dipeso non da omessa o da insufficiente vigilanza nel senso suddetto, bensì dalla mancanza degli strumenti, misure, cautele e accorgimenti antinfortunistici la cui predisposizione ed attuazione spetta soltanto al datore di lavoro o al soggetto specificamente competente cui quest’ultimo abbia conferito apposita ed espressa delega” Cass. Sez. IV sent. del. 14. 9. 91 n. 9592 – fonte Dossier Ambiente n. 91

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI Il preposto Con il termine “sovrintendere “, secondo il concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza, si indica l’attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza. Non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare. Con l’articolo 90 del Decreto Legislativo 626/94, così come modificato dal Decreto Legislativ 242/96 è stato ampliato il precetto prevenzionale diretto al preposto, ma perché possa essere chiamato a risponderne in concreto occorre che utilizzando il criterio guida dell’effettività egli abbia in concreto il potere di intervenire nei compiti precettati, per cui l’area della sua responsabilità viene circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente dalle più ampie indicazioni normative” Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, sentenza 21 aprile 2006, n. 14192. – fonte Dossier Ambiente n. 91

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI Il preposto- obbligo di vigilanza sull’attività dei lavoratori “L ‘obbligo dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti di vigilare alfine di esigere che i lavoratori dipendenti osservino le norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni non può essere addebitato fino al punto di imporre una presenza continua sul luogo di lavoro né può essere esteso fino a dovere impedire eventi dipendenti da comportamenti anomali, imprevedibili e violatori degli ordini ricevuti, posti in essere dagli operai subordinati”. “i principi in materia di responsabilità per culpa in vigilando del datore di lavoro, anche in relazione all’obbligazione di organizzare adeguatamente la sorveglianza incaricando -un numero sufficiente di preposti idonei per lo svolgimento di tale fondamentale compito prevenzionistico, sono stati evidenziati, con particolare efficacia, dalla giurisprudenza”. Cass. Sez. IV sent. del. 8. 4. 93 n. 3495 Cass. Sez. IV sent. del. 28. 1. 97 n. 523 – fonte Dossier Ambiente n. 91

I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI Il preposto-vigilanza

I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI Il preposto-vigilanza sull’attività di lavoratori inesperti, apprendisti, somministrati e collaboratori “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è sempre tenuto personalmente a vigilare sull‘attività dei giovani lavoratori che non possiedono l’esperienza, l’attenzione, l’accortezza e la capacità di previsione dell’adulto “ “il datore di lavoro è sempre tenuto a vigilare sull‘attività dell‘apprendista, anche se questi sia stato affidato ad altro operaio più esperto, delegato alla sua istruzione tecnica: pertanto, non può invocare a sua discolpa l’affidamento dell’apprendista ad altra persona, in quanto il compito istituzionale di controllo e di vigilanza sulle norme antinfortunistiche spetta sempre e comunque al datore di lavoro o al dirigente ritualmente all’uopo investito” Cass. Sez. IV sent. del. 5. 8. 88 n. 8662 Cass. Sez. IV sent. del. 24. 2. 84 n. 1683 – fonte Dossier Ambiente n. 91

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI Il preposto- il controllo del datore di lavoro affinché il preposto vigili “in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza l’imprenditore che, dopo l’avvenuta scelta della persona preposta al cantiere o incaricata dell’uso dei suddetti strumenti di lavoro ……………. , non controlla o - se privo di cognizioni tecniche - non fa controllare la rispondenza dei mezzi usati ai dettami delle norme antinfortunistiche. In tal caso la presenza e la eventuale colpa del preposto non eliminano la responsabilità dell’imprenditore potendosi ritenere che l’infortunio non sarebbe occorso se il datore di lavoro avesse controllato e fatto controllare le macchine e predisposto i mezzi idonei a dotarle dei requisiti di sicurezza mancanti, conferendo al preposto - come suo “alter ego” - non solo la generica delega a sorvegliare lo svolgimento del lavoro in cantiere ma anche dotandolo dei poteri di autonoma” Cass. Sez. IV sent. del. 23. 4. 98 n. 36° 22. – fonte Dossier Ambiente n. 91

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI Il preposto - il controllo del datore di lavoro affinché il preposto vigili “gli obblighi dell’imprenditore in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non si esauriscono nell‘apprestamento delle attrezzature necessarie a detto scopo, ma si estendono alla costante vigilanza volta a prevenire e, in ogni caso, a far tempestivamente cessare eventuali manomissioni da parte dei dipendenti: ne consegue che l’accertata violazione di una norma antinfortunistica vale da sola a configurare la colpa del datore di lavoro , , “il titolare dell’impresa risponde, per “culpa in eligendo “, del comportamento del preposto, inesperto alla direzione dei lavori, che lo stesso titolare abbia mantenuto in servizio, malgrado la sua manifesta incompetenza e l‘altrettanto palese inadeguatezza del suo metodo di lavoro” Cass. Sez. Lav. sent. del. 7. 8. 98 n. 7772 Cass. Sez. IV sent. del. 23. 6. 95 n. 7569. – fonte Dossier Ambiente n. 91

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI Il preposto “quanto al dovere di presenza costante del datore di lavoro e soggetti equiparati sul luogo di lavoro, va ricordato il principio secondo il quale “ad impossibilia nemo tenetur” concreta esplicazione del principio di ragionevolezza ed esigibilità della prestazione. Pertanto, tale obbligo va inteso nel senso che i soggetti tenuti debbono assicurare, più che la presenza fisica che non è in sé necessariamente idonea a garantire la sicurezza, dei lavoratori, la gestione oculata dei luoghi di lavoro, mediante la predisposizione di tutte le misure imposte normativamente(informazione, attrezzature idonee e presidi di sicurezza), nonché di ogni altra misura idonea, per comune regola di prudenza e diligenza, a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro “.

I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI Il preposto-

I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI Il preposto- imperizia del lavoratore “un anomalo ed imprevedibile comportamento del lavoratore può eventualmente assumere rilievo, nel nesso di causalità tra condotta ed evento-infortunio, solo ove risulti che siano state pienamente osservate le norme antinfortunistiche volute dal legislatore al fine di impedire gli incidenti lavorativi tipici…. dell’attività lavorativa di cui trattasi. ” “il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore o che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente in un ambito estraneo alle mansioni affidategli — e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro — o che rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro” “le misure di sicurezza vanno attuate anche contro la volontà del lavoratore “; “la condotta di quest‘ultimo va considerata causa esclusiva dell’evento quando presenta i caratteri dell’abnormità e inopinabilità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative” Cass. Sez. IV. sent. del. 5. 2. 95 n. 952 Cass. Sez. IV sent. del. 5. 2. 95 n. 1170 – fonte Dossier Ambiente n. 91

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI Il preposto - Trasgressione degli ordini ricevuti “in tema di infortuni sul lavoro la responsabilità penale del datore di lavoro per l’evento dannoso può essere esclusa solo quando, avendo egli ottemperato a tutti i suoi doveri, il sinistro si sia verificato esclusivamente per imprudenza del dipendente che abbia trasgredito agli ordini ricevuti” “il datore di lavoro, o chi per esso, è tenuto ad adottare, anche in mancanza di specifiche indicazioni della legge e, se del caso, oltre le stesse quando vi siano, tutti quegli accorgimenti che meglio e più efficacemente realizzano la sicurezza del lavoratore e che tengano anche conto dell’eventuale distrazione o di atti automatici o involontari dello stesso e dai quali possa derivare pericolo al medesimo; ne deriva che la responsabilità del destinatario delle norme antinfortunistiche trova l’unico limite o nella grave e intenzionale inosservanza di precisi precetti o istruzioni da parte del lavoratore, oppure infatti imprevedibili” Cass. Sez. IV. sent. del. 25. 9. 85 n. 8208 Cass. Sez. IV sent. del. 29. 9. 83 n. 76702– fonte Dossier Ambiente n. 91

I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI lavoratore “persona

I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI lavoratore “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge ‘un ‘attività lavorativa nell‘ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un‘arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell‘ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all‘art. 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della L. 2. 6. 97 n. 196 e di cui a specfiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1. 12. 97 n. 468 e successive modificazioni e integrazioni “.

I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI lavoratori obblighi

I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI lavoratori obblighi “ 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell‘ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI lavoratori obblighi

I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI lavoratori obblighi f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. ”

I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI lavoratore -

I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI lavoratore - Contenuto e limiti delle responsabilità giuridiche “la maggiore responsabilizzazione del lavoratore rispetto alla sicurezza del lavoro, configurata dal D. Lgs. 626/94, postula la messa in opera di una diversa organizzazione del lavoro… attraverso, da un lato, la programmazione e la procedimentalizzazione dell’obbligo di sicurezza e, dall‘altro, la formazione ed informazione, nelle forme previste, dei lavoratori” “la norma dell‘art. 5 del D. Lgs. n. 626/94, che ha abrogato gli art. 5 del D. P. R. n. 303/1956 e 6 del D. P. R. n. 547/1955, ha un contenuto precettivo analogo a quello di queste due ultime norme, le quali, se prevedevano, come lo prevede l’art. 5 dei D. Lgs. n. 626/1994, l’obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui fosse venuto a conoscenza durante l’espletamento della propria attività lavorativa, lo prevedevano, però, secondo la costante giurisprudenza, unicamente riguardo alle carenze che si manifestassero improvvisamente durante il lavoro e non riguardo alle carenze preesistenti che il datore di lavoro avrebbe dovuto conoscere ed eliminare di propria iniziativa, indipendentemente dalla noncuranza o dalla relativa inerzia dei dipendenti “ Cass. Sez. IV. sent. del. 18. 5. 99 n. 6187 Cass. Sez. pen sent. del. 18. 5. 2001 n. 20145– fonte Dossier Ambiente n. 91

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI lavoratore - Contenuto e limiti delle responsabilità giuridiche “il controllo che il datore di lavoro deve esercitare sull’operato dei dipendenti perché non si verifichino infortuni su! lavoro, essendo finalizzato a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore, non può risolversi nella messa a disposizione di quest’ultimi dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene ma deve costituire una delle particolari attività dell’imprenditore, gravando su questo l’onere di fare cultura sul rispetto delle norme antinfortunistiche, di svolgere continua, assidua azione pedagogica, con il ricorso, se del caso, anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguino alle citate disposizioni” “i responsabili dell’organizzazione del lavoro, qualora predispongano nel migliore dei modi le operazioni da compiere per l’esecuzione dello stesso, hanno motivo per contare sull’esatto adempimento dell’obbligazione di lavoro da parte dei lavoratori e per attendersi da costoro l’uso della normale diligenza nell‘eseguire l’operazione. > se il lavoratore ha il diritto di aspettarsi che il Datore di lavoro lo metta nelle condizioni migliori per lavorare, > il Datore di lavoro ha, dal canto suo il corrispondente diritto di attendersi, una volta compiuto quanto gli spetta, che il lavoratore faccia quel che deve, ha diritto di fare affidamento sull‘esatto adempimento da parte del lavoratore del proprio dovere.

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I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI lavoratore - Contenuto e limiti delle responsabilità giuridiche “l ‘imprudenza del lavoratore - il quale disobbedisca ad un ordine del datore di lavoro e faccia cose che questi gli ha proibito di fare - non esime il datore di lavoro dalla responsabilità penale, qualora il lavoratore abbia disobbedito eseguendo il proprio lavoro e qualora il sinistro, di cui il lavoratore sia stato vittima, si sia verficato per non aver adottato il datore di lavoro le misure di prevenzione imposte dalla legge o dalla comune prudenza ispirata alla migliore tecnica del momento. E ciò per la decisiva ragione, posta in evidenza ripetutamente da questa Suprema Corte, che le imprudenze del lavoratore, dovute anche a disobbedienza, non possono non essere previste dal datore di lavoro, il quale, se potrà avvalersi del potere disciplinare, non potrà, però, pretendere, in caso di sinistro, di giustificarsi allegando la disobbedienza, allorché il lavoratore, contravvenendo all‘ordine, abbia pur fatto sempre il lavoro assegnatogli e sia rimasto vittima del sinistro per colpa del datore di lavoro, per non avere quest’ultimo posto in essere quelle misure precauzionali che, anche sotto il profilo tecnico, dovevano essere realizzate prima del sinistro “

I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI lavoratori autonomi

I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI lavoratori autonomi L’art. 21 del 81/08, così come modificato 106/09, prevede che “I componenti dell’ impresa familiare di cui all‘articolo 230 -bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità al titolo III; b) munirsi di D. P. I. ed utilizzarli conformemente al titolo III. c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri. a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. ”

I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI lavoratori autonomi

I SOGGETTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/2008 E I RELATIVI OBBLIGHI lavoratori autonomi La fonte dell’art. 21 del 81/08 è la Raccomandazione CE del Consiglio del 18. 2. 2003, relativa al miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi, la quale raccomandava agli Stati membri: 1) promuovere, ……, la sicurezza e la salute dei lavoratori autonomi, tenendo conto dei particolari rischi esistenti in settori specifici ; 2) scegliere……. , le misure che ritengono più opportune, quali, ad esempio: provvedimenti legislativi, incentivi, campagne d’informazione; 3) adottare le misure necessarie, …. . , per garantire che i lavoratori autonomi possano ottenere, presso i servizi e/o gli Organismi competenti, informazioni e consigli utili riguardo alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, 4) adottare le misure necessarie perchè i lavoratori autonomi possano avere accesso a una formazione sufficiente; 5) agevolare un accesso più facile a queste informazioni e alla formazione senza oneri finanziari eccessivi per i lavoratori autonomi interessati; 6) consentire ai lavoratori autonomi di beneficiare di controlli medici; 7) di tenere conto delle informazioni sulle esperienze di altri Stati membri; 8) di esaminare, ogni quattro anni, l’efficacia delle misure nazionali esistenti o delle misure prese in seguito all’adozione della presente raccomandazione e di informare la Commissione delle loro conclusioni

OBBLIGHI e SANZIONI PER I D. L. Obblighi (artt. 17, 28 e 29) Sanzioni

OBBLIGHI e SANZIONI PER I D. L. Obblighi (artt. 17, 28 e 29) Sanzioni Valutazione di TUTTI i rischi con la conseguente elaborazione del documento in collaborazione con l'RSPP ed il Arresto da 3 a 6 mesi Medico competente (ove Ammenda da € 2. 500 a € 6. 400 previsto). L'arresto è da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio rilevante Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o mancata frequenza del corso in caso di autonomina

OBBLIGHI e SANZIONI PER I D. L. 17, 28 e 29) Obblighi (artt. Sanzioni

OBBLIGHI e SANZIONI PER I D. L. 17, 28 e 29) Obblighi (artt. Sanzioni Incompleta compilazione del documento (con misure adottate, DPI, programma, responsabili dell'adeguamento), Ammenda da 2˙ 000 a 4˙ 000 € o mancata consultazione del RLS. Mancato aggiornamento del documento (entro 30 gg. ) in caso di modifiche produttive, infortuni significativi, richiesta del medico competente, adeguamento tecnologico

OBBLIGHI e SANZIONI PER I D. L. 17, 28 e 29) Obblighi Documento mancante

OBBLIGHI e SANZIONI PER I D. L. 17, 28 e 29) Obblighi Documento mancante dei criteri di valutazione, o mancata individuazione delle mansioni che richiedono capacità, esperienza e formazione. (artt. Sanzioni Ammenda da 1˙ 000 a 2˙ 000 €

OBBLIGHI dei D. L. e DIRIGENTI 43) Obblighi Mancata informazione ai volontari sui rischi

OBBLIGHI dei D. L. e DIRIGENTI 43) Obblighi Mancata informazione ai volontari sui rischi specifici e le misure adottate. Mancata consegna al RLS del documento di valutazione dei rischi (da consultare solo in azienda) e dati relativi agli infortuni. Mancata informazione alle ditte appaltatrici o fornitori d'opera o somministrazione di informazioni sui rischi specifici presenti e sulle misure adottate. (artt. 3, 18, 26, Sanzioni Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4˙ 000 €

OBBLIGHI dei D. L. e DIRIGENTI 18, 26, 43) Obblighi (artt. 3, Sanzioni Mancata

OBBLIGHI dei D. L. e DIRIGENTI 18, 26, 43) Obblighi (artt. 3, Sanzioni Mancata organizzazione rapporti con i servizi pubblici di emergenza e modalità di trasporto infortunati. Mancata designazione degli addetti alla prev. incendi e primo soccorso Mancata informazione dei lavoratori a rischio su comportamenti a rischio e sulle misure di prevenzione adottate. Mancata informazione a tutti i lavoratori sulle misure in caso di pericolo grave e immediato e su ripresa del lavoro. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4˙ 000 €

OBBLIGHI dei D. L. e DIRIGENTI 18, 26, 43) Obblighi Mancata verifica idoneità tecnico

OBBLIGHI dei D. L. e DIRIGENTI 18, 26, 43) Obblighi Mancata verifica idoneità tecnico professionale delle imprese o lavoratori autonomi per affidamento lavori di appalto. (artt. 3, Sanzioni Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1000 a 4800 € Mancata verifica di idoneità del lavoratori prima della mansione. Incarichi rischiosi affidati solo a lavoratori con adeguata formazione e addestramento. Richiedere l'osservanza delle misure di prevenzione e utilizzo dei DPI. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 €

OBBLIGHI dei D. L. e DIRIGENTI 18, 26, 43) Obblighi (artt. 3, Sanzioni Protezione

OBBLIGHI dei D. L. e DIRIGENTI 18, 26, 43) Obblighi (artt. 3, Sanzioni Protezione popolazione e ambiente esterno. Mancata informazione ai lavoratori sui rischi aziendali e specifici, incaricati prev. incendi e primo soccorso. Mancata formazione ai lavoratori sui rischi aziendali e specifici, agli incaricati prev. incendi e primo soccorso e al RLS Mancata misure di prev. incendi e presenza di mezzi di estinzione (estintori, manichette, ecc. ). Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 €

OBBLIGHI dei D. L. e DIRIGENTI 18, 26, 43) Obblighi Mancata nomina del Medico

OBBLIGHI dei D. L. e DIRIGENTI 18, 26, 43) Obblighi Mancata nomina del Medico Competente, fornitura dei DPI (sentito RSPP e medico), aggiornamento delle misure di prevenzione in base a modifiche organizzative o produttive. (artt. 3, Sanzioni Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙ 500 a 6˙ 000 € Mancata cooperazione sulla sicurezza e redazione del DUVRI (documento unico rischio interferenze). Mancato controllo sanitario Ammenda da 2˙ 000 a 4˙ 000 €

OBBLIGHI dei D. L. e DIRIGENTI 18, 26, 43) Obblighi Mancata nomina del Medico

OBBLIGHI dei D. L. e DIRIGENTI 18, 26, 43) Obblighi Mancata nomina del Medico Competente, fornitura dei DPI (sentito RSPP e medico), aggiornamento delle misure di prevenzione in base a modifiche organizzative o produttive. (artt. 3, Sanzioni Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙ 500 a 6˙ 000 € Mancata cooperazione sulla sicurezza e redazione del DUVRI (documento unico rischio interferenze). Mancato controllo sanitario Ammenda da 2˙ 000 a 4˙ 000 €

OBBLIGHI dei D. L. e DIRIGENTI 18, 26, 43) Obblighi (artt. 3, Sanzioni Mancata

OBBLIGHI dei D. L. e DIRIGENTI 18, 26, 43) Obblighi (artt. 3, Sanzioni Mancata custodia del documento di valutazione rischi. Riunione periodica di sicurezza non trattante tutti gli argomenti previsti da art. 35, comma 2. Sanzione amministrativa da 2˙ 000 a 6˙ 600 € Accertamenti sanitari vietati (accertamento gravidanza). Mancata comunicazione all'Inail e Ipsema degli infortuni superiori a 3 giorni entro 48 ore. Mancata comunicazione all' RSPP dei dati necessari per la valutazione dei rischi. Sanzione amministrativa da 1˙ 000 a 4˙ 500 €

OBBLIGHI dei D. L. e DIRIGENTI 18, 26, 43) Obblighi Mancata comunicazione al medico

OBBLIGHI dei D. L. e DIRIGENTI 18, 26, 43) Obblighi Mancata comunicazione al medico della cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori. Mancata comunicazione all'Inail e Ipsema degli infortuni da 1 a 3 giorni entro 48 ore. (artt. 3, Sanzioni Sanzione amministrativa da 500 a 1˙ 800 € Mancata custodia per 10 anni e consegna in caso di cessazione del rapporto di lavoro della cartella sanitaria. Mancata consegna ai lavoratori in appalto della tessera di riconoscimento. Sanzione amministrativa da 100 a 500 € per ogni lavoratore

OBBLIGHI del PREPOSTO Obblighi Mancata vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei

OBBLIGHI del PREPOSTO Obblighi Mancata vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi e informazione ai loro superiori diretti o il datore di lavoro su tutte le deficienze riscontrate Mancata verifica sull'accesso ai luoghi da lavoro pericolosi; sull‘ osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e informazione su emergenze e prevenzione Mancata partecipazione al corso di formazione specifico per preposti. (art 19) Sanzioni Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1˙ 200 € Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 800 €