I rapporti di lavoro subordinato negli Enti Ecclesiastici
I rapporti di lavoro subordinato negli Enti Ecclesiastici Dott. ssa Irma A. Fiorilli Commissione Diritto del Lavoro - 17 settembre 2020 1
Inquadramento Giuridico – Ripartizione delle attività Trattato fra la Santa Sede e l’Italia 11 febbraio 1929 Concordato 18 febbraio 1984 – art. 7 n. 3, co. 2 «Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. » Legge N. 222 del 20 maggio 1985 – art. 15 «Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984. » Dott. ssa Irma A. Fiorilli - 17 settembre 2020 2
La L. 222/1985 all’art. 1, prevede che gli enti costituiti o approvati con autorità ecclesiastica ed aventi finalità di religione e di culto possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili. Ne deriva il conseguente assoggettamento degli enti ecclesiastici alle norme civili, fatte salve alcune peculiarità dell’ordinamento di provenienza, ovvero quello canonico, con particolare riferimento agli atti mediante i quali l’ente viene eretto e gli statuti che ne disciplinano il funzionamento. Agli effetti tributari l’art. 7. 3 del concordato del 18. 02. 1984 sancisce che gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Dott. ssa Irma A. Fiorilli - 17 settembre 2020 3
Attività di religione e di culto e Attività Diverse art. 16 L. 222/1985 Attività religione o di culto: quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana (lettera a). Attività diverse da quelle di religione o di culto: quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro (lettera b). Dott. ssa Irma A. Fiorilli - 17 settembre 2020 4
Lavoro prestato da parte dei religiosi L’attività resa dai religiosi in favore dell’ente ecclesiastico di appartenenza non si configura come rapporto di lavoro subordinato, bensì come prestata affectionis vel benevolentiae causa, a motivo del senso di appartenenza e di servizio del religioso alla propria Congregazione. Di conseguenza non sorge alcun obbligo di versamento contributivo, sebbene ciò sia comunque consentito. Per contro, nei casi in cui un religioso presti la propria attività in favore di altri enti ecclesiastici, diversi da quello di appartenenza, o comunque di soggetti terzi, si configura un vero e proprio rapporto di lavoro, conseguente obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria e di assoggettamento alle tutele previdenziali ed assistenziali (si pensi alle c. d. case di commissione presso gli ospedali). Dott. ssa Irma A. Fiorilli - 17 settembre 2020 5
Ripartizione in base al destinatario della prestazione: • Attività rivolte esclusivamente ai membri appartenenti alla comunità religiosa Inquadramento come collaboratori domestici (CCNL Colf e conseguente tutela previdenziale) • Attività rivolte a soggetti esterni: attività di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura Inquadramento secondo i consueti criteri (CCNL specifico di settore e conseguenti tutele assicurative e previdenziali) Dott. ssa Irma A. Fiorilli - 17 settembre 2020 6
Attività dirette ai membri della comunità religiosa Regio Decreto Legge 1955/1923 in tema di orario di lavoro Definisce collaboratori domestici i prestatori d’opera inerenti al normale funzionamento della vita interna di ogni famiglia o convivenza come convitto, caserma o stabilimento di pena. Legge 339/1958 per la tutela del rapporto di lavoro domestico Stabilisce che si intendono per addetti ai servizi domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano la loro opera a qualsiasi titolo per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche (attività di pulizia degli ambienti, cucina, lavanderia, assistenza alla persona con o senza titolo professionale, segretariato ecc). Dott. ssa Irma A. Fiorilli - 17 settembre 2020 7
Gestione del rapporto di lavoro domestico ed adempimenti Applicazione del contratto collettivo nazionale colf per il trattamento normativo (inquadramento del personale ed applicazione degli istituti contrattuali previsti) ed economico (retribuzioni annualmente aggiornate dalla Commissione Ministeriale Nazionale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL) Adempimenti contributivi: denuncia del rapporto di lavoro all’Inps e versamento trimestrale dei contributi. Adempimenti fiscali: Operazione e certificazione delle ritenute fiscali alla fonte gli Enti Ecclesiastici agiscono in qualità di sostituti d’imposta ai sensi dell’art. 23 D. P. R. 600/1973. Assoggettamento delle retribuzioni all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive secondo le retribuzioni convenzionali. Dott. ssa Irma A. Fiorilli - 17 settembre 2020 8
Attività dirette agli esterni: principali settori economici interessati Istruzione di ogni ordine e grado (da asili nido a università); Assistenza di carattere sociale e/o sanitario (case di riposo, residenze protette, istituti di cura, case famiglia, centri diurni per minori e/o disabili ecc) Attività di cultura e ricreative: (case per ferie- attività ricettive per il turismo religioso, oratori, auditorium, biblioteche ecc): I principali CCNL applicati sono per le attività di istruzione: Fism, Agidae Scuola, Agidae Università, Aninsei; per le attività di assistenza socio sanitaria, assistenza socio assistenziale ed educativa, ricreativa, e di accoglienza: Agidae per gli Istituti Socio Sanitari Assistenziali Educativi, Uneba, Aris, Aiop, Anaste. Dott. ssa Irma A. Fiorilli - 17 settembre 2020 9
Indipendentemente dal settore economico di riferimento, il carattere religioso – Carisma – dell’ente ecclesiastico è pregnante nello svolgimento del rapporto di lavoro proprio perché le attività diverse sono direttamente connesse a quella (missione) principale e propria dell’Ente, ovvero quella di evangelizzazione ed apostolato. Di conseguenza, pur nel rispetto della libertà del personale di aderire a diverse confessioni religiose, o a nessuna, costituisce elemento cruciale il rispetto del carattere religioso dell’ente, rispetto richiamato sovente anche nei regolamenti aziendali come norme «negative» , ovvero quelle tese a non adottare comportamenti in contrasto con lo spirito religioso dell’ente. Dott. ssa Irma A. Fiorilli - 17 settembre 2020 10
Carattere organizzativo delle unità locali - indipendenza Si assiste frequentemente ad una plurilocalizzazione delle attività svolte dagli enti ecclesiastici i quali, oltre alla «Sede» principale (come la Casa Generalizia, nella quale spesso non viene esercitata attività di carattere economico), operano presso diverse sedi dislocate su tutto territorio nazionale. Sotto il profilo canonico ogni Istituto ed ogni sua comunità locale presenta delle norme di funzionamento interno, partendo dall’organizzazione gerarchica fino alla rendicontazione delle entrate e delle uscite (Canone 636. 1 e 636. 2). Sotto il profilo civilistico l’ente è e rimane unico, identificato con il suo unico codice fiscale di persona giuridica (codice Ateco 94. 91. 00 “Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto”) ed a mezzo del suo legale rappresentante, così come registrato nel registro delle persone giuridiche a norma dell’art. 5 del Concordato del 15. 11. 1984 che è l’unico, a meno di eventuali procure, a rappresentare civilmente l’ente. Dott. ssa Irma A. Fiorilli - 17 settembre 2020 11
Plurilocalizzazione ed esonero dall’accentramento contributivo Gli inquadramenti previdenziali seguono come di consueto il codice statistico contributivo derivante dall’attività effettivamente svolta: • 7. 06 per le scuole di ogni ordine e grado; • 7. 04 per le case di riposo, case famiglia, case di cura ecc; • 7. 05. 01 per le case per ferie; L’Inps, recependo l’oggettiva indipendenza organizzativa e funzionale delle singole unità locali, con la circolare n. 65 del 2 aprile 2015 ha espressamente previsto che gli enti, sovente a natura religiosa, anche in presenza di medesimo inquadramento previdenziale, possono svolgere gli adempimenti informativi avvalendosi di più matricole, ognuna delle quali riferita alla specifica struttura territoriale. Dott. ssa Irma A. Fiorilli - 17 settembre 2020 12
Plurilocalizzazione e codici di autorizzazione: Circ. Inps 176/2016 In fase di attivazione di una nuova matricola l’Inps attribuisce d’ufficio il codice di autorizzazione 0 J = azienda tenuta al versamento dei contributi ex D. I. n. 94343/2016 Fondo integrazione salariale (ex Fondo di Solidarietà residuale) I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di cinque dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite, oppure l’eventuale modifica, del seguente codice di autorizzazione: 6 G = azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale. maggiorazione dello 0, 45% 2 C = azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà, nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni. maggiorazione dello 0, 65% - Entrata in vigore da ottobre 2016 con effetto da gennaio 2016 Dott. ssa Irma A. Fiorilli - 17 settembre 2020 13
Inail: aspetti generali e peculiarità I lavoratori dipendenti degli enti ecclesiastici sono soggetti all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo le regole consuete; l’Istituto Assicurativo assegna dunque la voce di rischio, conseguente tasso, sulla base della singola lavorazione svolta e della rischiosità della medesima. Nell’ambito dell’attività di istruzione si segnalano le seguenti peculiarità: • Attrazione di tutte le figure professionali (dal personale docente a quello ausiliario) alla voce di rischio 0611 con operazione centralizzata di cessazione delle pat preesistenti con rischi diversi (circ. Inail 31 del 26 giugno 2012); • Soppressione del premio fisso per i docenti della scuola dell’infanzia Variazione delle posizioni speciali. Dott. ssa Irma A. Fiorilli - 17 settembre 2020 14
Grazie per l’attenzione Dott. ssa Irma A. Fiorilli - 17 settembre 2020 15
- Slides: 15