Glossario di Diritto Tributario Soggetto attivo attivo Ente
Glossario di Diritto Tributario • Soggetto attivo: attivo Ente impositore (Stato o Ente Territoriale), titolare dal lato attivo (creditore) dell’obbligazione tributaria. • Soggetto passivo: passivo contribuente (debitore) • Presupposto: Presupposto fatto, espressivo di capacità contributiva, al verificarsi del quale la legge collega l’obbligo di pagare un’imposta Es. Il possesso di un immobile è il presupposto dell’IMU; il possesso di un reddito è il presupposto dell’ IRPEF. • Base imponibile: imponibile parametro di commisurazione del tributo. In altri termini, è il valore (che viene attribuito alla situazione di fatto presa in esame ai fini fiscali) sul quale, applicando l’aliquota, è calcolata l’imposta. • Patrimonio: Patrimonio ricchezza del soggetto ad una certa data (concetto statico) • Reddito: Reddito ricchezza nuova (variazione incrementativa del patrimonio) che affluisce al soggetto in un determinato periodo di tempo (concetto dinamico). 1 1
Glossario di Diritto Tributario 2 • Tributo: termine che indica un genus comprendente imposte, tasse e contributi • Imposta: Imposta tributo per eccellenza dovuto dal contribuente in base alla sua capacità contributiva senza alcuna relazione con attività di un ente pubblico. • Tassa: Tassa prestazione pecuniaria dovuta dal singolo a fronte di uno specifico servizio erogato dall’ente nei suoi confronti (es. : tassa universitaria) o in relazione ad una funzione pubblica che lo riguarda (es. : tassa sul rilascio del porto d’armi). 2 2
• Aliquota: Aliquota percentuale che applicata alla base imponibile determina l’entità del tributo dovuto. • Aliquota Progressiva: percentuale che Progressiva aumenta mano che cresce la base imponibile (realizza il principio di uguaglianza sostanziale). Es. le aliquote dell’IRPEF sono progressive. • Aliquota proporzionale: proporzionale percentuale fissa, indipendente dall’entità della base imponibile. Es. le aliquote dell’IVA sono proporzionali, 3
Oggetto del diritto tributario • Complesso di norme e di precetti giuridici che presiedono alla istituzione ed alla attuazione del tributo. • La nozione di tributo è il fondamento della disciplina (si veda art. 2 D. Lgs. 546/1992 come modificato dalla L. 248/2005), che individua l’oggetto della giurisdizione tributaria. 4 4
Utilità della conoscenza del diritto tributario per il cittadino • Carattere politico delle scelte fiscali; • Incidenza della variabile tributi nelle principali scelte economiche Nel loro complesso, le norme di diritto tributario regolano la ripartizione delle pubbliche spese (esigenza primaria di ogni comunita’) 5 5
In linea teorica Alto livello di tassazione Elevata quantità e qualità di servizi pubblici erogati • Basso livello di tassazione • Ridotta quantità di servizi pubblici erogati 6 6
Origine del diritto tributario Diritto finanziario Diritto Amministrativo Processo di separazione e di autonomizzazione Disciplina l’intero ambito dell’ attività finanziaria dello Stato, sia sul versante delle entrate che su quello delle uscite. Contabilità di Stato Diritto Materia contemplata dal R. D. 18. 11. 1923, n. 2440 (contabilità generale dello Stato): Tributario Ønorme amministrazione beni Stato; Disciplina un settore Øformazione contratti; dell’attività finanziaria Øapprovazione e gestione del bilancio; dello Stato, quello volto all’ Øgestione cassa; acquisizione delle entrate Øoperazione finanziarie; Ønorme rendimento conti e responsabilità tributarie pubblici funzionari 7 7
Segue: i rapporti con la Scienza delle finanze Oggetto parzialmente coincidente e studiato da un punto di vista diverso 1. Disciplina non giuridica; 2. Oggetto = non solo entrate tributarie, ma tutte le entrate e le spese pubbliche. In particolare: la loro corrispondenza qualitativa e quantitativa e le conseguenze che esse determinano sul piano economico Diritto Tributario 1. Disciplina giuridica; 2. Oggetto = entrate tributarie, in particolare il rapporto giuridico obbligatorio tra l’Ente impositore ed il contribuente 8 8
Rapporti con le altre branche del diritto Diritto amministrativo Recepimento di alcuni istituti (soprattutto nella fase di attuazione del prelievo) Diritto costituzionale Nella. Costituzione sono presenti principi fondamentali in materia tributaria DIRITTO TRIBUTARIO Diritto privato Il diritto tributario vi fa spesso riferimento nella individuazione della fattispecie impositiva Diritto processuale civile Il diritto tributario vi attinge per regolamentare il processo tributario e la riscossione coattiva dei tributi Diritto penale Principi generali in matema di reati ed illeciti 9 9
Rapporti con le altre branche del diritto: esempi Diritto amministrativo Autotutela Partecipazione al contraddittorio DIRITTO TRIBUTARIO Diritto costituzionale Art. 23 Cost. Art. 53 Cost. Art. 75, co. 2, Cost. Art. 81, co. 3, Cost. Diritto processuale civile Art. 1, co. 2, D. Lgs. n. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario) Diritto penale Diritto privato Possesso Azienda Privatizzazione del diritto tributario Accertamento con adesione D. Lgs. n. 472/1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) D. Lgs. n. 74/2000 (Nuova disciplina dei reati in materia 10 di imposte sui redditi e sul 10
Le branche specialistiche del diritto tributario Diritto Tributario Internazionale Diritto Tributario Processuale Diritto Tributario Diritto Penale Tributario Diritto Tributario Europeo Diritto Tributario Comunitario d’Impresa 11 11
Classificazioni delle entrate Sotto il profilo di Diritto Pubblico giuridico di Diritto Privato Rapporto di natura privatistica o pubblicistica (potestà d’imperio) Originarie: connesse allo sfruttamento del patrimonio pubblico Sotto il profilo economico Derivate: imposte tasse etc…. Ordinarie: affluiscono periodicamente, regolarmente acquisite Sotto il profilo temporale Straordinarie: una tantum …. E ancora : erariali e locali, tributarie ed extratributarie 12 12
• Il tributo realizza il ≪concorso alla spesa pubblica≫ (art. 53 della Costituzione) ed il suo gettito e` destinato a finanziare lo Stato e gli altri enti pubblici. • E`dunque rilevante che il gettito del tributo sia attribuito allo Stato o ad altri enti pubblici, non e` rilevante lo scopo per cui un tributo e` istituito. 13
Nozione di tributo ed oggetto della giurisdizione tributaria • Art. 2 del D. Lgs. n. 54692 così come modificato ed integrato dall’art. 3 bis, c. 1, lett. b) della L. n. 2482005 • Ampliamento delle materie affidate al giudice tributario a cui è attribuita la cognizione in materia di tributi di “ogni genere e specie comunque denominati” • Compito dell’interprete è precisare cosa si intenda per tributo
• TRIBUTO : ogni prelievo di natura tributaria • “DI OGNI GENERE E SPECIE” • “COMUNQUE DENOMINATI” (tributi, imposte, tasse, contributi, diritti, canoni, tariffe ecc. ) • IL LEGISLATORE USA IL MASSIMO DELLA CAUTELA FACENDO RICORSO AL TERMINE PIU’ COMPRENSIVO NON ESCLUDENDONE NESSUNO PER IL SOLO NOMEN IURIS
Le entrate tributarie Entrate tributarie entrate derivanti dalla riscossione dei tributi Categoria unitaria comprensiva di 4 istituti: istituti 1 – Imposta 2 – Monopolio fiscale 3 – Tassa 4 – Contributo (o tributo speciale) 16 16
“Imposta” e “tassa” nella scienza delle finanze Distinzione Servizi divisibili: fruibili uti singuli, cioè utilizzabili individualmente dai consociati. Es. istruzione, trasporti etc. Servizi indivisibili: fruibili uti cives, cioè utilizzabili dai consociati non individualmente ma in quanto componenti della collettività. Es. difesa, ordine pubblico, etc. Come si finanziano tali servizi ? a) Servizi divisibili sono finanziati mediante le tasse il singolo utente corrisponde il costo del servizio (in tutto o in parte) b) Servizi indivisibili sono finanziati mediante le imposte prestazioni a carattere contributivo sganciate da qualsiasi rapporto di scambio di utilità N. B. Si segnala la tendenza a finanziare con le imposte, in tutto od in parte, anche i servizi divisibili ritenuti di spiccato interesse sociale. 17 17
Imposta Entrata tipicamente contributiva (è un prelievo coattivo che non ha corrispondenza diretta con la prestazione di un servizio) che si caratterizza per: Ius imperii – sovranità dello Stato Procurare un’entrata allo Stato; Titolo giustificativo del prelievo = capacità contributiva ex art. 53 Cost. Elementi strutturali: elemento soggettivo ed oggettivo Classificazione: imposte dirette e indirette ; reali e personali; fisse e variabili 18 18
Definizione di imposta • L’ imposta è una prestazione coattiva sganciata da qualsiasi rapporto di corrispettività e finalizzata a ripartire le spese pubbliche tra gli appartenenti alla collettività in ragione della capacità contributiva di ciascuno (art. 53 Cost. ); • E’ un’entrata tipicamente contributiva. 19 19
Titolo giustificativo del prelievo L’ imposta è una prestazione sganciata da qualsiasi rapporto di corrispettività (il contribuente, senza il suo consenso, è tenuto ad una prestazione alla quale non corrisponde una controprestazione in grado di ristabilire l’equilibrio economico); Ai sensi dell’art. 53 Cost. è giustificata dal fatto che il contribuente è titolare di situazioni e fatti indicativi di forza economica qualificata, che gli forniscono i mezzi finanziari per far fronte alla prestazione. 20 20
Classificazione delle imposte DIRETTE 1) IMPOSTE colpiscono presupposti direttamente espressivi di capacità contributiva INDIRETTE colpiscono una manifestazione indiretta di capacità contributiva (Es. : imposte sui consumi/imposta registro) PERSONALI colpiscono la manifestazione di capacità contributiva proiettata sullo sfondo della situazione personale del suo titolare (Es. 2) IMPOSTE IRPEF la “personalizzazione” si manifesta in due modi: 1 - attraverso deduzioni o detrazioni d’imposta, collegate, ad es. , al numero ed alle caratteristiche dei familiari a carico del soggetto percettore del reddito; 2 - i diversi redditi riferibili al contribuente non vengono tassati separatamente bensì sommati ai fini della determinazione della base imponibile soggetta la base imponibile stessa) REALI colpiscono il fatto indice di capacità contributiva in sé per sé considerato (Es. IVA: l’aliquota non varia al variare delle caratteristiche del soggetto che acquista un bene o un servizio; quando un disoccupato compra il latte paga la stessa Iva che sul medesimo acquisto pagherebbe un imprenditore) 21 21
Ulteriore classificazione delle imposte FISSE: Sono determinate dalla legge nel loro preciso ammontare (per es. 100 euro) 2) IMPOSTE PROPORZIONALI: Si applicano in misura percentuale e non variano al variare della base imponibile PROGRESSIVE: Variano in misura crescente con l’aumentare della base imponibile 22 22
Tassa Entrata di natura commutativa: è dovuta allo Stato (o altro Ente pubblico) in occasione dell’espletamento di: a) Pubbliche funzioni; funzioni oppure b) Servizi pubblici Causa legis = procurare un’entrata allo Stato Titolo giustificativo = Scambio di utilità ( il soggetto sul quale la tassa grava è il destinatario dell’attività espletata dallo Stato nell’esercizio del potere attivato da una richiesta o da un comportamento del soggetto stesso o di un servizio erogatogli) 23 23
Tassa dovuta a fronte dell’erogazione di pubblici servizi Presupposto: Servizio erogato da un soggetto pubblico Funzione: scambio di utilità Es. Tari-Tasi (Tassa sui rifiuti e servizi). 24 24
Differenze: IMPOSTA TASSA Fonte dell’obbligazione del contribuente Legge Funzione Riparto della spesa pubblica Scambio di utilità Tipologia di entrata Contributiva Commutativa Presupposto Manifestazione di capacità contributiva Fruizione di servizio o pubblica funzione Parametro commisurazione Capacità contributiva Costo sostenuto per l’erogazione Funzione pubblica pubblico Serv. izio 25 25
Monopolio fiscale DI FATTO (in un determinato mercato un solo soggetto è l’unico a svolgere una determinata attività economica) MONOPOLIO GIURIDICO (una legge vieta ai privati di svolgere una determinata attività economica e la riserva in via esclusiva allo Stato o ad altro ente pubblico) MONOPOLIO DI DIRITTO FINE: utilità generale ES. RAI fino al 1970 MONOPOLIO FISCALE FINE: procurare allo Stato un’entrata tributaria ES. Tabacchi lavorati, gioco del lotto e lotterie nazionali 26 26
Il monopolio fiscale: problematiche Liceità del monopolio fiscale alla luce degli artt. 41 e 43 della Costituzione: – Art. 41 : L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. – Art. 43: 43 A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. 27 27
Il contributo (o tributo speciale) Nozione oggetto di revisione critica: • per la dottrina più recente ed autorevole non è categoria autonoma, come tale degna di essere mantenuta; • In realtà, le singole fattispecie di “contributo” sono alternativamente riportabili, nel loro nucleo essenziale, alle categorie madri dell’imposta o della tassa. 28 28
Il contributo (o tributo speciale) Esempi di contributi o tributi speciali : • Contributo di utenza stradale: dovuto insieme alla tassa di circolazione da soggetti che, in ragione della loro attività (industria, commercio), causavano più intenso logorio. Reale natura: tassa dovuta a fronte più intenso utilizzo servizio. • Contributo al servizio sanitario nazionale o tassa sulla salute. Reale natura: Il meccanismo applicativo (presupposto: reddito piuttosto che fruizione servizio sanitario; strutturazione: sovraimposta) consente di qualificarlo come imposta. 29 29
TRIBUTI AMBIENTALI • La politica comunitaria si è sempre dimostrata molto attenta alle problematiche ambientali, trovando pieno riconoscimento nell’art. 174 del Trattato della Comunità Europea, secondo il quale “chi inquina paga”. • Sotto il profilo fiscale, i riflessi di tale principio si traducono nell’obbligatorietà da parte del soggetto inquinatore di contribuire alle spese per la protezione dell’ambiente. 30
• Principio dagli evidenti riflessi fiscali, laddove se ne scorga il profilo coattivo insito nel dovere del soggetto inquinatore di contribuire alle spese di protezione e ripristino ambientale. 31
• Con l’espressione tributo ambientale si intende far riferimento a quelle prestazioni imposte che sono direttamente connesse al danno recato all’ambiente dallo svolgimento di una determinata attività economica. 32
• Il tributo ambientale proprio deve caratterizzarsi dalla relazione diretta e causale fra ambiente e uno degli elementi costitutivi del tributo, generalmente il presupposto. 33
• Il predetto principio “chi inquina paga” rappresenta, in ambito fiscale, la principale fonte volta a legittimare gli Stati membri a porre in essere tributi ambientali, sia di carattere impositivo, sia agevolativo, orientando il consumo verso fonti alternative. 34
• Allo stesso tempo legittima l’introduzione di tributi ambientali caratterizzati dall’inclusione nella fattispecie imponibile del fattore ambientale, tramite l’individuazione, in capo al soggetto passivo, inquinatore, di una specifica ed autonoma forza economica, 35
• direttamente rinvenibile nella fruizione o nel consumo del bene ambientale scarso o deteriorato, che costituisca il presupposto per l’applicazione di un vero e proprio tributo ambientale. 36
Tributi di scopo • Istituiti con L. n. 296/2006 ( Finanziaria 2007) con lo scopo di finanziare la realizzazione di opere pubbliche. L’ imposta è dovuta per un periodo massimo di 5 anni e se entro 2 anni dalla data del progetto esecutivo l’opera non è stata realizzata, i contribuenti possono chiedere il rimborso dei versamenti effettuati.
• La L. n. 42/2009 attuativa del federalismo ha esteso la possibilità ai Comuni di applicare i tributi di scopo non solo per la realizzazione delle opere pubbliche ma anche per il finanziamento degli oneri derivanti da flussi turistici e mobilità urbana.
Gerarchia delle fonti del Diritto Tributario Per fonte si intende qualsiasi atto o fatto da cui promana la norma, cioè idoneo a produrre la norma giuridica. Le fonti generalmente si distinguono in : - fonti di produzione, che indicano cioè i procedimenti e le autorità da cui hanno origine le norme giuridiche; - Fonti di cognizione, cioè i mezzi materiali di raccolta e di divulgazione delle leggi (Testi unici, Gazzetta Ufficiale, etc…)
L’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile • L’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile individua, così, le fonti, del diritto: • 1) leggi; • 2) regolamenti; • 3) usi.
GERARCHIA DELLE FONTI IN DIRITTO TRIBUTARIO • Costituzione e Fonti comunitarie (f. superlegislative) • Legge – DL – D. LGS – Leggi regionali (fonti primarie e parallele) • Regolamenti (fonti secondarie) 41
Artt. 23 e 53 Cost.
1. ORIGINE 2. ESEGESI (art. 30 St. Alb. ) 3. NATURA • Art. 23 Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge 4. RAPPORTO CON GLI ALTRI PRINCIPI COSTITUZIONALI 5. SFERA DI OPERATIVITA’
ORIGINE • No taxation without representation (America del Nord ) Consent to tassation by parliament ( Inghilterra) • COSTITUZIONE FRANCESE (1830) • COSTITUZIONE BELGA (1831) ART. 30 STATUTO ALBERTINO • ( Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non e’ stato consentito dalle camere e sanzionato dal Re)
ESEGESI I problemi esegetici posti dall’art. 23 Cost. sono essenzialmente tre: • 1) nozione prestazione personale o patrimoniale imposta; • 2) significato dell’inciso «in base» ; • 3) nozione di legge.
Il termine ≪legge≫ • Il termine ≪legge≫ e` assunto nell’art. 23 Cost. per indicare non soltanto la legge statale ordinaria, ma anche gli atti aventi ≪forza di legge≫ e cioe` i decreti-legge e i decreti legislativi. • Anche le leggi regionali (e provinciali, per Trento e Bolzano) soddisfano il precetto dell’art. 23 Cost.
• La riserva di legge non impedisce che in materia tributaria possano esservi fonti dell’Unione europea. • Con la sottoscrizione del Trattati l’Italia ha operato una limitazione della propria sovranita` , legittimata dall’art. 11 Cost. ; • percio`, nelle materie di competenza dell’Unione europea, valgono e si applicano le norme dell’Unione, non le norme nazionali.
• Secondo la giurisprudenza costituzionale, la legge deve stabilire i soggetti passivi, il presupposto e la misura del tributo. • L’art. 23 e` rispettato se la legge indica la misura massima dell’aliquota, o fissa criteri idonei a delimitare la discrezionalita` dell’autorita` amministrativa. • La legge puo` determinare un modulo procedimentale che sia tale da delimitare la discrezionalita` dell’autorita` amministrativa.
L’art. 23 e le≪prestazioni personali e patrimoniali imposte≫ • L’art. 23 concerne le ≪prestazioni personali e patrimoniali imposte ≫, che e` categoria piu` ampia del concetto di tributo. Vi sono prestazioni imposte ≪in senso formale≫, vale a dire imposte con un atto autoritativo, i cui effetti sono dipendenti dalla volonta` del soggetto passivo
• L’art. 23 si applica anche alle ≪imposizioni in senso sostanziale ≫, ossia a prestazioni di natura non tributaria e aventi funzione di corrispettivo, quando una obbligazione, pur nascendo da un contratto, costituisca corrispettivo di un servizio pubblico, che soddisfi un bisogno essenziale, e sia reso in regime di monopolio.
• Sono stati considerati prestazioni imposte, ad esempio, le tariffe elettriche (Corte cost. , 20 maggio 1998, n. 174) e telefoniche (Corte cost. , 9 aprile 1969, n. 72), le tariffe dell’assicurazione obbligatoria delle auto (Corte cost. , 19 giugno 1998, n. 215), le tariffe dei vigili del fuoco (Corte cost. , 15 marzo 1994, n. 90).
• Le riserve di legge sono assolute, se la disciplina di una determinata materia e` rimessa solamente alla legge; sono invece relative, se la legge puo` limitarsi a disciplinare le linee fondamentali della materia, rimettendone il completamento a norme di rango non legislativo. La riserva dell’art. 23 Cost. e` una riserva relativa. E` richiesta infatti soltanto una ≪base≫ legislativa.
• Sul piano sistematico, è importante evidenziare che il precetto dell’art. 23 Cost. , va coordinato con quello sancito dall’art. 5 Cost. , che riconosce e promuove le autonomie locali: soltanto una riserva relativa consente di lasciare debito spazio alle esigenze di autonomia degli enti locali e di far salvo il principio fissato dall’art. 5 Cost.
L’art. 53 della Costituzione Co. 1 – «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» Principio di capacità contributiva Co. 2 – « Il sistema tributario è informato a criteri di progressività» Principio di progressività 54 54
1. ORIGINE (art. 25 St. Alb. ) 2. ESEGESI • ART. 53, c. 1 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. 3. RAPPORTO CON LA CAPACITA’GIURIDICA TRIBUTARIA 4. ANALOGIA CON LA CAPACITA’ PENALE ATTUALITA ED EFFETTIVITA’
La capacità contributiva Art. 25, Statuto Albertino: «tutti i regnicoli contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato» . Art. 53, Costituzione: «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» . 56 56
Evoluzione Scatola vuota Norma precettiva 1. Proiezione art. 3 della Costituzione Significato della capacità contributiva 2. Capacità contributiva = godimento di pubblici servizi 3. Forza economica qualificata dal coordinamento con l’art. 41 della Costituzione (tutela iniziativa economica privata) DATO COMUNE: COMUNE capacità contributiva 4. Forza economica qualificata dal collegamento come con l’art. 2 della Costituzione (dovere fondamento e limite del solidaristico) prelievo 5. Limite verso l’alto e verso il basso 57 57
Il principio di capacità contributiva La capacità contributiva è, in termini giuridici, il limite che il legislatore ordinario deve rispettare allorché emana la disciplina dei singoli tributi attraverso i quali vengono ripartite le spese pubbliche. Più precisamente, stabilire che la contribuzione alle spese pubbliche deve avvenire in ragione della capacità contributiva di ognuno, comporta una serie di corollari. 58 58
Il principio di capacità contributiva (segue) Il presupposto e la base imponibile devono essere fatti o entità con precisa valenza economica. Tale valenza economica deve palesare la disponibilità in capo al soggetto passivo dei mezzi con i quali far fronte alla prestazione impositiva. Es. Sarebbe in contrasto con l’art. 531 Cost. un tributo che colpisse i singles oppure i calvi. 59 59
Il principio di capacità contributiva (segue Il presupposto deve essere attuale ed effettivo: a) Attualità del presupposto: il prelievo non deve essere fortemente retroattivo o eccessivamente anticipato. Cfr. Sent. Corte Cost. n. 44 del 1996 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 25, L. n. 246/1963 istitutivo dell’imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili. Evoluzione recente della giurisprudenza della Corte Cost. : criterio di prevedibilità (cfr. Sent. Corte Cost. n. 315/1994). b) Effettività del presupposto: non deve essere ancorato a presunzioni assolute. Cfr. Sent. Corte Cost. n. 200/1976 e n. 103/1991 che hanno sancito l’incostituzionalità di ogni norma che non consenta al contribuente di fornire prova contraria in ordine all’esistenza del presupposto (cd. probatio diabolica). 60 60
Il principio di capacità contributiva (segue La base imponibile deve essere effettiva: Effettività della base imponibile: i metodi ed i criteri di determinazione della base imponibile devono mirare a colpire entità concretamente esistenti. Problema della legittimità dei metodi di determinazione della base imponibile c. d. “forfetari” o “medio-ordinari” Condizione di legittimità: possibilità per il contribuente di dimostrare la diversità della sua situazione rispetto a quella “medio-ordinaria” presa a base per la quantificazione forfetaria della base imponibile. 61 61
Il principio di capacità contributiva (segue Presupposto e base imponibile non devono includere elementi estranei alla specifica manifestazione di capacità contributiva colpita. Es. non si può applicare un’ imposta sul reddito rispetto ad un presupposto significativo di disponibilità patrimoniali 62 62
Il principio di capacità contributiva (segue Rispetto del cd. «minimo vitale» , ovvero le risorse economiche indispensabili per bisogni fondamentali del contribuente non siano sottoposte a tassazione. Individuazione del minimo vitale: relatività e opinabilità del concetto circa il quantum 63 63
Le aliquote progressive dell’imposta sui redditi Aliquote 1985 -2009 Scaglioni di reddito (lire) Aliquote IRPEF dal 1983 al 1985 Fino a 11 milioni 18% Tra 11 e 24 milioni 27% Tra 24 e 30 milioni 35% Tra 30 e 38 milioni 37% Tra 38 e 60 milioni 41% Tra 60 e 120 milioni 47% Tra 120 e 250 milioni 56% Tra 250 e 500 milioni 62% Oltre 500 milioni 65% Scaglioni reddito 2009 Aliquota Irpef da 0 a 15. 000 euro 23% del reddito da 15. 000, 01 a 28. 000 euro 27% 3. 450 + 27% sulla parte eccedente i 15. 000 euro da 28. 000, 01 a 55. 000 euro 38% 6. 960 + 38% sulla parte eccedente i 28. 000 euro 41% 17. 220 + 41% sulla parte eccedente i 55. 000 euro 43% 25. 420 + 43% sulla parte eccedente i 75. 000 euro da 55. 000, 01 a 75. 000 euro oltre 75. 000 euro 64 64
Il principio di capacità contributiva (segue Ragionevolezza dell’aliquota e necessità che il complesso dei tributi gravanti sul medesimo presupposto non ecceda la capacità contributiva da esso manifestata. L’aliquota deve essere ragionevole (Corte Cost. tedesca, 22 giugno 1995: «l’imposta sul patrimonio può sommarsi all’importo delle altre imposte soltanto nei limiti in cui l’onere fiscale complessivo si attesti in prossimità di un valore mediano nella divisione tra mano privata e mano pubblica» ). 65 65
CAP. CONTRIBUTIVA FATTISPECIE IMPONIBILE CAP. GIUR. TRIB SOGGETTI FATTISPECIE GIURIDICA TRIBUTARIA
Fonti comunitarie - originarie (primarie) contenute direttamente nel Trattato di Roma; - derivate o secondarie, sono da identificarsi con regolamenti, direttive, decisioni e pareri
• I regolamenti (norme comunitarie immediatamente esecutive negli Stati membri, compatibili con l’art. 11 e 23 Cost. ) atti normativi per eccellenza, possono abolire e modificare i tributi già in vigore. • le direttive che vincolano lo Stato membro quanto al risultato da raggiungere, non sono immediatamente vincolanti (eccetto quelle self executing); • le decisioni, vincolanti in capo ai soggetti destinatari; • i pareri e le raccomandazioni, non vincolanti.
FONTI COMUNITARIE ORIGINARIE • PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE FISCALE (artt. 110, 111 e 112 TFUE) • AIUTI DI STATO INCOMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE (art. 107 TFUE) 69
Disposizioni del TFUE in materia fiscale • • • Art. 110 (EX ART. 90 TCE): divieto discriminazione fiscale prodotti importati (vedi avanti); Art. 111 (EX ART. 91 TCE): forme di sussidio prodotti esportati(vedi avanti) ; Art. 107 (EX ART. 87 TCE): aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. La Corte di Giustizia considera un aiuto incompatibile con mercato comune se: a) Erogato dallo Stato o sua suddivisione (natura pubblica); b) Comporta sacrificio per lo Stato senza contropartita; c) Rivolto esclusivamente ad alcune imprese o produzioni anziché intera categoria o economia nazionale (selettività); d) Rafforza alcune imprese rispetto ad altre (vantaggio anticoncorrenziale). 70 70
Il ruolo della Corte di Giustizia UE nell’attuazione dei principi europei: alcuni rilevanti interventi • Caso Schumacker (C-279/93 del 14 febbraio 1995): il lavoratore comunitario non residente ha diritto ad un trattamento analogo al residente. • Stabile organizzazione: non può essere trattata in modo deteriore rispetto ad impresa residente. 71 71
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE FISCALE ossia divieto dell’utilizzo del prelievo fiscale quale strumento di discriminazione o comunque di limitazione della liberta di circolazione all’interno della Comunità di merci, persone, servizi e capitali - Divieto di introdurre imposizioni interne per disincentivare importazioni e di istituire sussidi per agevolare esportazioni 72
AIUTI DI STATO INCOMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE Sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza 73
ELEMENTI CHE CONTRADDISTINGUONO UN AIUTO • • SOGGETTO EROGANTE MEZZO IMPIEGATO DESTINAZIONE DELLE RISORSE EFFETTO DELLA DESTINAZIONE Possibilità di reclamo alla Commissione UE 74
L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) Legge diretta a disciplinare i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria al fine di realizzare il contemperamento tra l’interesse fiscale facente capo all’amministrazione e i diritti fondamentali di cui è titolare il contribuente Attua gli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione 75 75
Lo Statuto dei diritti del contribuente • Importanti disposizioni in materia di leggi tributarie sono contenute nello ≪Statuto dei diritti del contribuente≫ (L. 27 luglio 2000, n. 212); • si tratta di disposizioni qualificate come ≪princıpi generali dell’ordinamento tributario ≫, che ≪possono essere derogate o modificate solo espressamente≫.
• Si tratta di una sorta di preleggi, ovvero di principi generali che dovrebbero ispirare tutta la legislazione tributaria. Finalità dello Statuto: Lo scopo è quello di migliorare i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti e di dettare norme rafforzative per la parte più debole del rapporto giuridico tributario.
• Di grande impulso alla realizzazione dello Statuto è stata la Legge n. 241/ del 1990 sulla trasparenza amministrativa, poi recepita in materia tributaria dalla L. 413/1991. • Lo Statuto e` una legge tributaria generale, assimilabile alle disposizioni preliminari del codice civile.
L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) Contiene: 1. Norme che pongono limitazioni al futuro legislatore (artt. 1 -4); 2. Norme che individuano gli obblighi facenti capo all’amministrazione finanziaria (artt. 5 -9); 3. I diritti e le garanzie riconosciuti al contribuente (artt. 10 -13) Corso di Diritto Tributario – Parte Generale – 79 79
L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) • Problema: Quale rango riconoscere alle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, in quanto attuative di norme costituzionali? L’orientamento della Corte di cassazione sul punto con le sent. 17576 del 2002 e n. 7080 del 2004 Il principio di fissità, fissità art. 1, comma 1, legge 212 del 2000 Corso di Diritto Tributario – Parte Generale – 80 80
L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) Sentenza n. 7080 del 14 aprile 2004 (…) Il legislatore, infatti, ha manifestato esplicitamente l'intenzione di attribuire ai princìpi espressi nelle disposizioni dello statuto, o desumibili da esso una rilevanza del tutto particolare nell'ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia. Nella categoria dei princìpi giuridici è insita inoltre - come si desume dal comma 2 dell'art. 12 delle preleggi - la funzione di orientamento ermeneutico ed applicativo vincolante nell'interpretazione del diritto. (…) Corso di Diritto Tributario – Parte Generale – 81 81
Sentenza n. 7080 del 14 aprile 2004 (segue) “Come già sottolineato dalla Corte (Cass. civ. , n. 17576/2002, già citata), questo valore ermeneutico dei principi statutari si fonda su due rilievi, "quello, secondo cui l'interpretazione conforme a statuto si risolve, in definitiva, nell'interpretazione conforme alle norme costituzionali richiamate, che lo statuto stesso dichiara esplicitamente di attuare nell'ordinamento tributario ", e, quello, diretta conseguenza del primo, "secondo cui (alcuni dei principi posti dalla L. n. 212 del 2000 - proprio in quanto esplicitazioni generali, nella materia tributaria, delle richiamate norme costituzionali - debbono ritenersi "immanenti" nell'ordinamento stesso già prima dell'entrata in vigore dello statuto e, quindi, vincolanti l'interprete in forza del fondamentale canone ermeneutico della "interpretazione adeguatrice" a Costituzione: cioè, del dovere dell'interprete di preferire, nel dubbio, il significato e la portata della disposizione interpretata conformi a Costituzione. ” Corso di Diritto Tributario – Parte Generale – 82 82
L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) Art. 1 - Principi generali «Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione , costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguare i rispettivi statuti e gli atti Corso ad di Diritto Tributario Parte Generale – dalla presente legge. » normativi da essi emanati ai–principi dettati 83 83
Art. 1, L. n. 212/2000 «Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione , costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. • Espressione del c. d. “principio di fissità” • Conseguenze: • L’abrogazione tacita o implicita delle norme dello Statuto e quella ad opera di leggi speciali, si pongono in contrasto con i principi di ragionevolezza e affidamento sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost. Corso di Diritto Tributario – Parte Generale – 84 84
L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) Art. 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie «Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato» 85 85
Art. 2: “Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie” • Chiarezza e semplicità per chiudere il vecchio modello fiscale basato sull’autoritarismo e aprire al nuovo fisco orientato al rispetto dei diritti e delle esigenze del cittadino, il nuovo modello è basato sulla cooperazione e sul rispetto reciproco, oltre che ai criteri di: • - trasparenza • - partecipazione • - certezza dei diritti • - snellezza delle procedure.
L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) Art. 3 - Efficacia temporale delle norme tributarie «Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati. » Corso di Diritto Tributario – Parte Generale – 87 87
Art. 3: “Efficacia temporale delle norme tributarie” • Le disposizioni tributarie: • non hanno effetto retroattivo (salvo quelle interpretative – art. 1, c. 2); • non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente a 60 gg. dalla data della loro entrata in vigore; non possono prorogare i termini di prescrizione per gli accertamenti d’imposta.
L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) Art. 4 - Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria «Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti» Art. 5 - Informazione del contribuente «L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che 89 89 dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti»
Art. 4, l. 212 del 2000 • Finalità della norma: • Arginare il fenomeno dell’abuso del decreto legge in materia tributaria • Garantire la stabilità e la ponderatezza della legislazione fiscale Corso di Diritto Tributario – Parte Generale – 90 90
• ART. 5 : Diritto d’informazione • ART. 6 : Conoscenza degli atti e semplificazione • ART. 7 : Chiarezza e motivazione • ART. 10 : Tutela della buona fede • ART. 11: Diritto d’interpello
Art. 5: “Informazioni del contribuente” • L’Amministrazione finanziaria deve: • consentire la completa ed agevole conoscenza delle norme tributarie anche predisponendo testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici; • assumere idonee iniziative di informazione elettronica per consentire aggiornamenti in tempo reale; • portare a conoscenza dei contribuenti tutte le circolari e risoluzioni, nonché ogni atto sulla organizzazione, funzioni e procedimenti.
Art. 6: “Conoscenza degli atti e semplificazione” • L’Amministrazione finanziaria deve: • assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto a soggetti diversi; • informare il contribuente di ogni fatto o circostanza, da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l’irrogazione di una sanzione, chiedendo di integrare o correggere gli atti già prodotti;
Art. 7: “Chiarezza e motivazione degli atti” • Gli atti dell’A. F. devono essere motivati (già art. 3 L. 241/1990). • Se la motivazione fa riferimento ad altri atti non conosciuti o ricevuti dal contribuente, l’A. F. deve, a pena di nullità, allegare l’atto o riprodurne il contenuto essenziale.
Art. 8: “Tutela della integrità patrimoniale” • L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione (v. F 24: Modello di pagamento unificato).
Art. 10: “Tutela dell’affidamentoe della buona fede” • I rapporti tra fisco e contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede (inteso come criterio di correttezza nel comportamento sia dell’A. F. che del contribuente). • Le sanzioni non si applicano per le violazioni: • conseguenti ad applicazione di norme tributarie incerte; • meramente formali senza debito d’imposta.
• Inapplicabilità di sanzioni nel caso in cui l’errore è causato da indicazioni, ritardi, omissioni o errori dell’A. F.
Le Circolari dell’Amministrazione finanziaria • Non sono annoverabili tra le fonti del diritto, nemmeno come fonti di rango secondario • Promanano dall’amministrazione finanziaria e sono volte a fornire chiarimenti circa l’interpretazione di norme di legge (c. d. circolari interpretative) • Non sono atti autonomamente impugnabili dal contribuente • Qualora il contribuente si conformi alle indicazioni espresse dall’amministrazione mediante circolare, non sono irrogate né sanzioni né richiesti interessi di mora, art. 10, co 2 legge 212 del 2000: «Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa» . 98 98
Art. 12: “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”. • Accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all’esercizio di attività solo in base ad esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo, durante l’orario di esercizio dell’attività, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati e per un periodo non superiore a 30 gg. prorogabili una volta.
• La riserva di legge è soddisfatta da leggi ordinarie e atti equiparati per rango ed efficacia: decreti legge (art. 77) e decreti legislativi (art. 76). • Legge ordinaria: strumento ottimale in quanto integralmente promanante dal parlamento. Esigenze di rapidità o connesse al tecnicismo delle disposizioni tributarie, la rendono di fatto eccezione rispetto al più frequente utilizzo di decreti legge e decreti legislativi. 100
Decreti legge. • Art. 77 Cost: in casi straordinari di necessità ed urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge. Obbligo di presentarli lo stesso giorno alle camere per la conversione entro sessanta giorni. • I decreti perdono efficacia fin dall’inizio se non convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti • Problema abuso nel campo tributario (rapida acquisizione entrate; necessità evitare manovre contribuenti, quali accaparramento o dismissioni anticipate, etc. ). • Art. 4 Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212 del 27 luglio 2000): no d. l. per istituzione nuovi tributi , né estensione tributi esistenti a nuove categorie di soggetti. 101
Decreti legislativi: Art. 76 Cost. : il Governo può adottare Decreti legislativi su delega delle camere contenente principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. È lo strumento più frequentemente utilizzato nel campo tributario, poiché idoneo a delegare normazione eminentemente tecnica al Governo. Esempio: riforma tributaria anni ‘ 70. • Spesso utilizzati, in materia tributaria, testi unici (delega al Governo per la raccolta in unico testo della normativa relativa ad un determinato tributo). • Rischio di abuso da parte dell’Esecutivo violazione art. 76 Cost. per eccesso di delega. 102
I regolamenti Fonti di rango secondario, sono ammessi nel diritto tributario: • Regolamenti esecutivi, volti ad introdurre semplici disposizioni di dettaglio per l’operatività di norme di leggecompatibili con il principio di riserva di legge; • Regolamenti attuativi o integrativi con cui si provvede a completare il regime della prestazione impositiva, sempre nei limiti della riserva di legge: Es. i regolamenti con cui viene fissata l’aliquota fra il minimo ed il massimo indicato dalla legge. Non sono ammessi i regolamenti autonomi ed indipendenti perché contrari al principio di riserva di legge 103
La riforma del titolo V della Costituzione: b) l’art. 119 Cost Testo art. 119 Cost. ante riforma • • “Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica. ” Nuovo testo art. 119 Cost. (Co. 1, 2) • • “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. ” 104
La sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2004 • «Ad oggi non si danno ancora, se non in limiti ristretti, tributi che possano definirsi a pieno titolo “propri” delle Regioni o degli enti locali, nel senso che essi siano frutto di una loro autonoma potestà impositiva, e quindi possano essere disciplinati dalle leggi regionali o dai regolamenti locali, nel rispetto solo di principi di coordinamento, oggi assenti perché incorporati, per così dire, in un sistema di tributi sostanzialmente governati dallo Stato. • Anche i tributi di cui oggi già la legge dello Stato destina il gettito , in tutto o in parte agli enti autonomi, e per i quali la stessa legge riconosce già spazi limitati di autonomia agli enti quanto alla loro disciplina- e che perciò la stessa legge definiva talora come “tributi propri” delle regioni, nel senso invalso nella applicazione del previgente art. 119 della Costituzione- sono istituti dalla legge statale e in essa trovano la loro disciplina, salvo che per i solo aspetti espressamente rimessi all’autonomia degli enti territoriali» . 105
La sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2004 (segue) Nozione di tributi c. d. propri Tributi “bagatellari” che ineriscono ipotesi limitate, per i quali sussiste il potere esclusivo delle Regioni di autonomia tributaria e suscettibili di applicarsi senza una legge statale di coordinamento. In particolare, hanno come caratteristica: - presupposti diversi dagli esistenti tributi statali - la natura di “tasse” 106
Un esempio: i tributi comunali di scopo • La legge n. 42/2009 in attuazione dell’art. 119 Cost. , ha previsto che il Governo adotti decreti legislativi contenenti la disciplina di uno o più tributi propri comunali che “valorizzando l’autonomia tributaria, attribuisca all’ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana. ” • Il D. Lgs. 14 maggio 2011, n. 23 • Il caso di Roma, la c. d. tassa sui turisti Corso di Diritto Tributario – Parte Generale – 107
Il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 • Imposta di soggiorno, art. 4 • 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. • Corso di Diritto Tributario – Parte Generale – 108
• • • Articolo del 27. 10. 2011 Tutti i municipi potranno introdurre l’imposta di soggiorno. E’ un’altra delle novità sostanziali per il fisco municipale introdotte dal D. lgs. correttivo approvato in preliminare lunedì scorso a Palazzo Chigi. L’articolo 3 della bozza di cui il Sole 24 ore è in possesso elimina dal decreto 23 del 2011 le parole “capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. ” Vale a dire le categorie a cui il testo originario riservava la possibilità di introdurre un sovrapprezzo fino a 5 euro per ogni notte trascorsa in albergo. Contestualmente, sono portate indietro di una anno le lancette dell’entrata in vigore di tutti i capisaldi del federalismo comunale. Dell’anticipo di 12 mesi dell’Imu si è detto sopra, ma l’avvio già nel 2013 riguarderà anche l’Imu secondaria- che accorperà una serie di tributi minori (Tosap, Cosap ecc. . )l’attribuzione ai sindaci della compartecipazione al 30% ai proventi dei trasferimenti immobiliari e l’arrivo del fondo perequativo definitivo. Il funzionamento di quest’ultimo non è stato ancora determinato e bisognerà comunque aspettare un altro provvedimento correttivo. Il restyling interesserà anche altri tre decreti di attuazione del federalismo. A cominciare da quello (il 216 del 2010) che ha sancito il passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni standard per gli enti locali. Che, stando alle correzioni volute dal governo, andranno determinati per tutte le funzioni fondamentali entro il 2012 anziché il 2013. Così da essere concretamente applicati nel triennio successivo (…)
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