Genova 31 Gennaio 2017 Profili fiscali in Italia

































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Genova, 31 Gennaio 2017 «Profili fiscali in Italia degli Investimenti Esteri» ***** Dott. Barbara Marini 1
MONITORAGGIO FISCALE Brevi considerazioni introduttive Per i contribuenti persone fisiche residenti in Italia, a prescindere dalla loro nazionalità e dal loro paese di origine, vige l’obbligo di dover procedere al c. d. “monitoraggio” delle attività detenute all’estero, da espletare ai sensi dell’articolo 4 del D. L. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla L. 227/1990, mediante la compilazione dello specifico quadro RW della dichiarazione dei redditi. Tale obbligo riguarda anche gli enti non commerciali e le società semplici. Peraltro, in relazione alle persone fisiche non viene operata nessuna distinzione essendo dunque obbligati anche: • i titolari di partita Iva; • i soggetti esonerati dalla compilazione della dichiarazione dei redditi; • i soggetti fiscalmente a carico di altri; • coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi mediante il modello 730. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 2
MONITORAGGIO FISCALE Brevi considerazioni introduttive In particolare, per i contribuenti che a qualsiasi titolo non devono presentare Unico “ordinario”, l’adempimento del monitoraggio fiscale è effettuato mediante la presentazione del frontespizio di Unico medesimo, unito ovviamente alla compilazione del quadro RW. La detenzione dei capitali all’estero, poi, espone a decorrere dall’anno 2012 al pagamento della nuove imposte patrimoniali denominate Ivie (per gli investimenti immobiliari esteri) e Ivafe (riferita alle attività finanziarie). ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 3
MONITORAGGIO FISCALE Brevi considerazioni introduttive In estrema sintesi è possibile affermare che ogni contribuente residente in Italia deve verificare la correttezza di tre adempimenti: • quanto al monitoraggio fiscale, analizzando il ricorrere delle circostanze che obbligano o, di converso, esonerano dallo stesso. In merito si ritengono indispensabili soprattutto le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 45/E/2010 e n. 38/E/2013; • in ordine alle nuove patrimoniali, verificando la presenza dell’obbligo di pagamento delle stesse, potendosi avvalere in tale senso oltre che della richiamata circolare n. 38/E/2013, soprattutto della circolare n. 28/E/2012; • circa i redditi eventualmente percepiti all’estero, procedendo alla relativa dichiarazione, prioritariamente raffrontando le previsioni della convenzione contro le doppie imposizioni (se esistente), per appurare il ricorrere di eventuali deroghe al principio di tassazione in Italia dei redditi ovunque percepiti. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 4
MONITORAGGIO FISCALE SOGGETTI OBBLIGATI AL MONITORAGGIO FISCALE I contribuenti residenti in Italia che hanno detenuto nel corso del 2016 investimenti patrimoniali o attività finanziarie all’estero, devono indicarli nel quadro RW, a norma dell’art. 4 del D. L. n. 167/1990. Il quadro RW è parte integrante del mod. UNICO, per cui va presentato secondo le modalità ed i termini previsti per la dichiarazione dei redditi (art. 4 c. 1 D. L. 167/1990). Il Quadro RW è stato significativamente semplificato nella sua struttura a partire dall’anno 2013 (UNICO 2014), grazie agli interventi della Legge Comunitaria 2013 (Legge n. 97/2013). Infatti, già da UNICO 2014 non sono più previste le sezioni relative ai trasferimenti dall’Italia all’estero, dall’estero in Italia e estero su estero relativi agli investimenti e alle attività finanziarie oggetto di monitoraggio. Il Quadro deve essere compilato in ogni caso anche per la liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE dovuta sulle attività estere. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 5
MONITORAGGIO FISCALE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 6
MONITORAGGIO FISCALE SOGGETTI OBBLIGATI AL MONITORAGGIO FISCALE Sono soggetti all’obbligo di monitoraggio • I contribuenti soggetti agli obblighi di monitoraggio in Italia sono le persone fisiche (compresi i titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo), enti non commerciali e societa` semplici ed equiparate che risiedono fiscalmente in Italia e che detengono investimenti esteri e attività di natura finanziaria all’estero (D. L. n. 167/1990, art. 4). • L’obbligo di compilazione sussiste anche qualora tali soggetti al 31 dicembre 2016 non posseggano piu` investimenti all’estero, avendoli disinvestiti nel corso dell’anno. Sono inoltre obbligati alla compilazione del Quadro RW: • i soggetti sopra individuati che, pur non detenendo direttamente le attività estere, sono titolari effettivi (come di seguito sarà meglio specificato), obbligo questo introdotto dall’Unico 2014; • i soggetti che, pur se esonerati dagli obblighi di monitoraggio, sono comunque tenuti al versamento di IVIE e IVAFE (come si dirà in seguito) ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 7
MONITORAGGIO FISCALE SOGGETTI OBBLIGATI AL MONITORAGGIO FISCALE • I soggetti che hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione delle attività detenute all’estero ( «delegati al prelievo» ) In tal senso, quindi, in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario (come nel caso di amministratore di società) • I soggetti che non possiedono direttamente le attività all’estero, ma per il tramite di interposta persona. E’ il caso, ad esempio, di attività intestate a trust delle quali il contribuente abbia l’effettiva disponibilità, o intestate a fiduciarie estere, anche se le attività sono in Italia. ( «interponenti e interposti» ) ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 8
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MONITORAGGIO FISCALE TITOLARE EFFETTIVO DELLE ATTIVITA’ ESTERE il legislatore ha riformulato il testo dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 rafforzando la tesi in base alla quale sono tenuti alla dichiarazione delle attività estere non soltanto i possessori “formali” delle stesse e i soggetti che ne hanno la disponibilità, ma anche coloro che possono esserne considerati i “titolari effettivi”. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 1 0
MONITORAGGIO FISCALE Per le società: chi la controlla anche indirettamente (controllo si presume se la partecipazione > al 25% del capitale sociale TITOLARE EFFETTIVO DELLE ATTIVITA’ ESTERE Per le entità giuridiche (fondazioni, trust, ecc): - se i futuri beneficiari sono già individuati, la persona (e) beneficiaria del 25% o più del patrimonio dell’ente; - Se i beneficiari non sono ancora stati individuati, la categoria di persone nel cui interesse principale è isttuitoi l’ente; ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 1 1
MONITORAGGIO FISCALE Diretta conseguenza della qualità di titolare effettivo è l’approccio “look through” secondo cui il contribuente deve monitorare il valore dei beni sottostanti detenuti tramite il veicolo e non la semplice partecipazione nello stesso. Tale approccio, come chiarito dalla C. M. 38/E/2013, trova applicazione con riguardo alle partecipazioni in società quando queste ultime sono residenti in Stati “non collaborativi” (non inclusi nella “white list” del D. M. 4. 9. 1996 o con cui non sono in vigore accordi finalizzati all’effettivo scambio di informazioni) mentre con riguardo agli altri istituti si applica sempre, a prescindere dal Paese di residenza degli stessi. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 1 2
MONITORAGGIO FISCALE TITOLARE EFFETTIVO DELLE ATTIVITA’ ESTERE Qui di seguito un prospetto di sintesi di quanto sopra esposto circa gli obblighi di monitoraggio afferenti il titolare effettivo: ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 1 3
MONITORAGGIO FISCALE TITOLARE EFFETTIVO DELLE ATTIVITA’ ESTERE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 1 4
MONITORAGGIO FISCALE TITOLARE EFFETTIVO DELLE ATTIVITA’ ESTERE CASI PRATICI ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 1 5
MONITORAGGIO FISCALE COSA MONITORARE Gli investimenti patrimoniali esteri devono essere indicati nel Quadro RW indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi nel 2016. Con riferimento, invece, alle attività estere di natura finanziaria, esse vanno indicate sempre, in quanto di per se´ atte a produrre redditi in Italia. Le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza. Nella Tavola di sintesi che segue sono riportate alcune esemplificazioni di investimenti e attività estere: ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 1 6
MONITORAGGIO FISCALE COSA MONITORARE: ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 1 7
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MONITORAGGIO FISCALE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 1 9
MONITORAGGIO FISCALE VALORIZZAZIONE DELLE A. F. ESTERE NEL MOD. RW Per la valorizzazione delle attività estere devono essere applicate le regole previste per l’IVIE e l’IVAFE, come indicato dalla circolare 28/E/2012. In particolare, per le attività finanziarie, devono essere così indicate nel quadro RW: ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 2 0
MONITORAGGIO FISCALE VALORIZZAZIONE DELLE A. F. ESTERE NEL MOD. RW PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ ESTERA WL Partecipazione pari al 30% in una società non quotata residente in Austria con capitale sociale pari a Euro 50. 000 e finanziamento infruttifero per euro 30. 000 Non si indicano le attività detenute dalla società estera perché white list (quindi non si applica il look through approach). Trattandosi di partecipazione in società estera non quotata, secondo quanto previsto dalla legge Europea bis non è dovuta IVAFE. Sarà importante barrare la casella 20 (solo monitoraggio) e non compilare i righi relativi al calcolo dell’imposta. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 2 1
RIQUALIFICAZIONE IN ITALIA DELLA RESIDENZA DI SOGGETTI ESTERI LA RESIDENZA FISCALE EFFETTIVA Tale analisi viene svolta ritenendo utile verificare eventuali profili di rischio «fiscale» connessi alla partecipazione in una società residente all’estero. L’art. 73 del T. U. I. R. individua i soggetti passivi IRES operando una netta distinzione tra quelli residenti in Italia e quelli residenti in altri Stati o Territori. Notevoli difficoltà sorgono proprio in relazione all’individuazione di quest’ultima categoria, in particolare in presenza di soggetti non residenti per i quali, in virtù dell’esistenza di elementi di radicamento o di collegamento con il territorio dello Stato, la residenza estera viene fiscalmente riqualificata e ricondotta in Italia. L’Amministrazione finanziaria può riqualificare in Italia la residenza fiscale dei soggetti esteri sulla base della c. d «residenza fiscale effettiva» , disciplinata dal comma 3 dell’art. 73 del T. U. I. R. , mantenendo l’onere della prova a carico dell’Amministrazione. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 2 2
RIQUALIFICAZIONE IN ITALIA DELLA RESIDENZA DI SOGGETTI ESTERI LA RESIDENZA FISCALE EFFETTIVA La nozione di residenza fiscale è contenuta nell’art. 73, comma 3, del T. U. I. R. , in base al quale “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”. Il collegamento tra soggetto e territorio, che determina la soggettività passiva globale ai fini tributari, è costituito da: -- la sede legale; -- la sede amministrativa; -- l’oggetto principale Tali elementi sono tra loro alternativi tra di loro: è sufficiente che venga soddisfatto uno solo di essi perché il soggetto possa considerarsi residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 2 3
RIQUALIFICAZIONE IN ITALIA DELLA RESIDENZA DI SOGGETTI ESTERI LA RESIDENZA FISCALE EFFETTIVA La SEDE LEGALE si identifica con la sede sociale indicata nell’atto costitutivo o nello statuto: la sede legale viene, pertanto, individuata sulla base di un elemento giuridico «formale» . Per i soggetti esteri accade spesso che non vi siano previsioni specifiche in tal senso. In questi casi bisognerà accertare la genuinità della sede legale estera, ad esempio verificando la pubblicità nel registro delle imprese. Diversamente dalla sede legale, sia la localizzazione dell’oggetto principale sia l’esistenza della sede dell’amministrazione devono essere valutate in base ad elementi sostanziali. La nozione di SEDE AMMINISTRATIVA è stata intesa dalla dottrina come il luogo nel quale è effettivamente esercitata la gestione amministrativa. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 2 4
RIQUALIFICAZIONE IN ITALIA DELLA RESIDENZA DI SOGGETTI ESTERI LA RESIDENZA FISCALE EFFETTIVA In base a quanto previsto dall’art. 4 del Modello OCSE e dalla sentenza del 22 gennaio 1998, n. 136 della Corte di cassazione, la sede effettiva della società deve considerarsi “il luogo in cui la società svolge la sua prevalente attività Direttiva ed amministrativa per l’esercizio dell’impresa, cioè il centro effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e dove i diversi fattori dell’impresa vengono organizzati e coordinati per l’esplicazione ed il raggiungimento dei fini sociali”. Infine, qualora la società estera risulti effettivamente amministrata dall’estero, il terzo elemento da verificare è costituito dall’OGGETTO PRINCIPALE. A questo riguardo il comma 4 dell’art. 73 del T. U. I. R. stabilisce che: «l’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto» . ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 2 5
RIQUALIFICAZIONE IN ITALIA DELLA RESIDENZA DI SOGGETTI ESTERI LA RESIDENZA FISCALE EFFETTIVA In relazione ai soggetti non residenti occorre poi considerare il successivo comma 5 dell’art. 73, in base al quale è stabilito che “In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti”. Pertanto per tali soggetti è esplicitamente previsto che, con riguardo all’individuazione dell’oggetto principale, si debba guardare all’attività effettivamente svolta in Italia, secondo un criterio non formalistico ma di sostanza. In conclusione, quindi, è lecito ritenere che, per stabilire se una società estera è fiscalmente residente in Italia, occorre analizzare i criteri di collegamento con il territorio italiano da un punto di vista sostanziale (sede dell’amministrazione e oggetto principale), posto che il criterio della sede legale ha natura prettamente formale e non è affatto sintomatico dell’effettivo collegamento di natura economica e sociale con lo Stato di residenza effettiva. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 2 6
RIQUALIFICAZIONE IN ITALIA DELLA RESIDENZA DI SOGGETTI ESTERI LA RESIDENZA FISCALE EFFETTIVA LE POSSIBILI CONTESTAZIONI IN CASO DI VERIFICA Come già accennato, nelle contestazioni aventi ad oggetto la residenza effettiva di un soggetto estero ai sensi dell’art. 73, comma 3, del T. U. I. R. l’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria. Saranno quindi i verificatori, nell’ambito della propria attività ispettiva, a dover dimostrare che la società è fittiziamente estera in quanto, nella realtà, ha un radicamento con il territorio italiano tale da farla considerare fiscalmente residente nello stesso a tutti gli effetti. In relazione al controllo della sede dell’amministrazione, i verificatori possono seguire due orientamenti: • - l’uno formale, volto ad accertare il luogo nel quale si riunisce il Consiglio di amministrazione ovvero l’assemblea dei soci (presumibilmente il luogo in cui vengono assunte le decisioni fondamentali della società); • - l’altro sostanziale, finalizzato ad individuare i seguenti elementi sintomatici della presenza in Italia della sede dell’amministrazione, vale a dire: ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 2 7
RIQUALIFICAZIONE IN ITALIA DELLA RESIDENZA DI SOGGETTI ESTERI LA RESIDENZA FISCALE EFFETTIVA LE POSSIBILI CONTESTAZIONI IN CASO DI VERIFICA • la residenza degli amministratori, avendo principale riguardo agli amministratori di fatto e non a quelli di diritto; • il potere effettivo di gestione dei conti bancari della società e, più in genere, delle sue disponibilità finanziarie; • l’affidamento di poteri decisionali in capo all’assemblea dei soci residenti in Italia in relazione agli aspetti fondamentali e vitali della gestione societaria; • la struttura organizzativa della società, da intendersi come il luogo in cui è presente un apparato organizzato di beni e persone, dove viene esercitata l’impresa e da dove promanano le attività di direzione dell’ente. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 2 8
RIQUALIFICAZIONE IN ITALIA DELLA RESIDENZA DI SOGGETTI ESTERI LA RESIDENZA FISCALE EFFETTIVA LE POSSIBILI CONTESTAZIONI IN CASO DI VERIFICA La circolare della GDF 29 dicembre 2008 n. 1 chiarisce che “in sede ispettiva … l’attenzione dei verificatori andrà posta sul reperimento di tutti gli elementi utili a comprovare, nel loro insieme, che le attività amministrative e gestionali della società formalmente residente all’estero sono di fatto svolte sul territorio nazionale”. A questo riguardo la Guardia di Finanza ha suggerito ai verificatori di reperire, in sede di ispezione, documentazione in merito: -- alla residenza degli amministratori, verificando se vi sia prevalenza di consiglieri residenti in Italia; -- al luogo in cui si svolgono le riunioni - formali e/o informali - del Consiglio di Amministrazione e sono compiuti gli atti di amministrazione; -- al luogo di recapito degli avvisi di convocazione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei soci, nonché quello di recapito e partenza della corrispondenza commerciale; ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 2 9
RIQUALIFICAZIONE IN ITALIA DELLA RESIDENZA DI SOGGETTI ESTERI LA RESIDENZA FISCALE EFFETTIVA LE POSSIBILI CONTESTAZIONI IN CASO DI VERIFICA -- alla disponibilità sul territorio nazionale di conti correnti da cui la società trae le provviste finanziarie per lo svolgimento delle attività sociali. -- alle comunicazioni fax e/o e-mail dalle quali emergano elementi atti a comprovare che la sede di direzione effettiva della società è sul territorio nazionale; -- al luogo in cui sono stati stipulati i contratti relativi ad attività poste in essere dalla società, ivi compresi quelli concernenti eventuali negoziazioni di titoli azionari. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 3 0
RIQUALIFICAZIONE IN ITALIA DELLA RESIDENZA DI SOGGETTI ESTERI LA RESIDENZA FISCALE EFFETTIVA LE POSSIBILI CONTESTAZIONI IN CASO DI VERIFICA Per quanto riguarda l’oggetto principale dell’attività svolta dalla società, occorrerà svolgere indagini in merito ai seguenti aspetti: • il luogo di svolgimento delle attività che hanno consentito la conclusione di atti e negozi; • - l’identità e residenza delle controparti contrattuali; • - l’individuazione dei mercati sui quali sono stati negoziati i titoli di eventuali società partecipate, nonché l’ubicazione di tali società; • - la localizzazione dell’effettiva gestione dei conti correnti e delle disponibilità finanziarie della società; • - l’assoggettamento effettivo alle imposte estere (come logica conseguenza della residenza nel Paese estero); • - il possesso di idonee autorizzazioni amministrative per l’esercizio di attività concesse dalle autorità locali. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 3 1
RIQUALIFICAZIONE IN ITALIA DELLA RESIDENZA DI SOGGETTI ESTERI LA RESIDENZA FISCALE EFFETTIVA GLI ARGOMENTI A DIFESA DEL CONTRIBUENTE Alla luce degli spunti utilizzati dalla Guardia di Finanza nelle ispezioni riguardanti la riqualificazione della residenza fiscale in Italia di soggetti esteri, il contribuente potrà difendersi in base a: - elementi di natura soggettiva, atti a dimostrare le intenzioni che lo hanno guidato a localizzarsi all’estero; - elementi di natura oggettiva volti a comprovare l’autonomia dal punto di vista organizzativo, amministrativo, finanziario e contabile della società estera; - il risultato raggiunto, facendo valere il risparmio d’imposta (legittimo) che ha ottenuto localizzandosi in uno Stato estero. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 3 2
RIQUALIFICAZIONE IN ITALIA DELLA RESIDENZA DI SOGGETTI ESTERI LA RESIDENZA FISCALE EFFETTIVA GLI ARGOMENTI A DIFESA DEL CONTRIBUENTE I principali elementi probatori fattuali che permettono di dimostrare che la sede dell’amministrazione della società e l’oggetto principale dell’attività sono riconducibili ad un soggetto estero sono i seguenti: • - le riunioni del Consiglio di amministrazione si sono svolte con regolarità e sono tenute presso la sede sociale (situata all’estero), eventualmente con riunioni in tele/videoconferenza; • - la partecipazione dei consiglieri è adeguatamente documentata (ad esempio con biglietti di viaggio e prenotazioni alberghiere); • - la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione o dei consiglieri delegati è costituita da persone fisiche residenti nel Paese estero; • - la gestione operativa della società è effettuata in loco e le deleghe rilasciate a soggetti terzi residenti in Paesi diversi da quello ove è localizzata la sede della società hanno contenuti non troppo estesi e onnicomprensivi. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 3 3