Funzioni e attribuzione del Consiglio Giudiziario Lesperienza del
Funzioni e attribuzione del Consiglio Giudiziario L’esperienza del Consiglio Giudiziario di Brescia Bergamo, 2 marzo 2018 Dr. ssa Laura Cocucci 1
Premessa I Consigli Giudiziari hanno una rilevanza istituzionale ed occupano un ruolo fondamentale nell’ organizzazione degli uffici giudiziari, ma il loro funzionamento sembra interessare solo gli addetti ai lavori e quindi i magistrati e i dirigenti degli uffici. L’obbiettivo di questo convegno è invece quello di riflettere insieme sulle attribuzioni e sulle competenze dei Consigli Giudiziari, confrontandosi anche con gli avvocati, i quali, a mio avviso, non devono sentirsi meri spettatori del funzionamento dei Tribunali. Essendo i primi utenti che fruiscono dei servizi (e soprattutto essendo coloro che patiscono i disservizi) possono porsi in modo efficace come promotori di utili contributi per una migliore organizzazione del sistema giustizia. 2
Brevi cenni storici La nostra Costituzione non menziona i Consigli Giudiziari avendo demandato al solo CSM il cd. autogoverno della Magistratura. Eppure i Consigli giudiziari erano organismi già presenti nell’ordinamento giudiziario previgente. L’assenza di un esplicito riferimento non va interpretata nel senso di volerne escluderne l’esistenza, ma significa esclusivamente che la disciplina del loro funzionamento veniva demandata al legislatore ordinario. Così, solo a partire dall’attuazione delle previsioni costituzionali riguardanti la struttura del Csm, poi con l’approvazione della legge nr. 825/66, venne ridisegnato il ruolo dei CG valorizzando il ruolo di organismi decentrati che esprimendo «pareri consultivi» svolgono un vero e proprio concorso nell’attività di alta amministrazione riservata al Csm. 3
Art. 105 Cost Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, «secondo le norme dell’ordinamento giudiziario» , le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. E’ pacifico che tale previsione : 1) consente di attribuire anche ad organismi diversi dal Csm specifiche funzioni sullo status dei magistrati 2) demanda la disciplina di tali organismi alla legge ordinaria 4
La stagione delle Riforme dell’O. G. (2005 -2007) Con la riforma dell’ordinamento giudiziario introdotta dalla cd. Riforma Castelli (legge delega nr. 105/2005) il legislatore mise pesantemente mano alla disciplina dei CG individuandoli come veri e propri «organi periferici» del CSM. Venne quindi prevista una nuova composizione dei CG introducendo, per la prima volta, la partecipazione di soggetti estranei alla magistratura, parallelamente a quanto previsto per il CSM (2/3 togati + 1/3 laici). Con la legge 111/2007 cd. Riforma Mastella vennero però introdotte alcune innovazioni ed apportati interventi correttivi a disposizioni molto criticate della precedente riforma. Tra i principali venne fortemente ridimensionata la componente laica nei CG, pur mantenendo la partecipazione dell’avvocatura: - escludendo la presenza del Presidente del Cdo del distretto quale 3^ membro di diritto - eliminando la presenza dei rappresentanti dei consigli regionali di nomina politica Quanto alle competenze venne ampliato l’intervento dei CG nel complesso sistema delle valutazioni di professionalità dei magistrati che prevedeva e prevede tutt’ora per i primi 28 anni di professione, 7^ valutazioni di professionalità con cadenza quadriennale per tutti i magistrati, espresse con provvedimenti motivati del CSM, sulla base dei pareri espressi dai CG. 5
Composizione e durata dei consigli giudiziari L’art. 9 DL 25/2006 prevede che il Consigli giudiziari siano istituti presso ogni Corte di Appello con una composizione variabile a seconda delle dimensioni degli uffici del distretto e che rimangano in carica per un periodo di 4 anni. (prima del 2007 solo per 2 anni). Nel Distretto della Corte d’Appello di Brescia (che rientra nella categorie delle Corti con un organico complessivo sino a 350 magistrati) è previsto che vi facciano parte: - 2 membri di diritto (Presidente della Corte d’Appello ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello) - 4 Componenti togati eletti tra i magistrati ordinari con funzioni giudicanti - 2 Componenti togati eletti tra i magistrati ordinari con funzioni requirenti - 2 rappresentanti dall’avvocatura nominati dal CNF scelti tra avvocati esperti del Distretto su indicazione dei CDO locali -1 rappresentante del mondo accademico professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazioni delle facoltà 6
Funzioni e attribuzioni L’art. 15 del DL 25/2006 elenca analiticamente le competenze dei Consigli giudiziari. Le principali sono le seguenti: - formulano il parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7 -bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7 -ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150; - formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni - esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto segnalando al Ministro l'esistenza di eventuali disfunzioni nell'andamento di un ufficio, - formulano pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite - possono formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola. 7
La duplice composizione variabile dei Consigli Giudiziari I Consigli giudiziari operano con una diversa composizione a seconda delle materie che devono essere trattate all’ordine del giorno: COMPOSIZIONE cd. ristretta (con la partecipazione dei soli magistrati) • pareri per valutazioni di professionalità quadriennali dei magistrati ordinari, • pareri per i conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi • conferme quadriennali incarichi direttivi o semidirettivi • incompatibilità (tra magistrati o tra magistrati ed avvocati), • incarichi extragiudiziari, • pareri per passaggi di funzioni (da requirente a giudicante e viceversa) COMPOSIZIONE cd. allargata (con la partecipazione della componente laica del foro e del mondo accademico) • organizzazione tabellare degli uffici e variazioni tabellari • vigilanza sul buon funzionamento degli uffici • pareri su piante organiche 8
Le ragioni delle limitazioni Nel disegno del legislatore del 2006 era espressamente previsto che gli avvocati e i professori universitari non potessero intervenire nella discussione e nelle deliberazioni riguardanti le materie della cd. composizione ristretta ritenendo che un loro intervento nella discussione e nella deliberazione ponesse seri problemi di compatibilità con il principio costituzionale dell’indipendenza della magistratura (vedi art. 16 del DL 106/2006 «partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)» 9
Io ritengo che si tratti di una considerazione assolutamente condivisibile. Sono contraria a formule che prevedano una paritaria partecipazione dell’avvocatura locale nell’intero processo decisionale che riguarda le valutazioni di professionalità dei magistrati che credo sia inutile ed anzi dannosa e pericolosa. Inutile perché esistono già gli strumenti della «segnalazione» e delle «osservazioni» per sottoporre all’attenzione del CG fatti specifici (anche non di rilevanza disciplinare). Pericolosa e dannosa perché l’ipotesi che i rappresentanti dell’avvocatura locale nel CG possano essere chiamati svolgere il ruolo di relatori e a redigere i pareri sulle valutazioni di professionalità dei magistrati potrebbe alimentare (soprattutto in realtà territoriali ben piu’ difficili della nostra) meccanismi perversi. L’esercizio di tale potere potrebbe essere utilizzato strumentalmente per danneggiare o anche semplicemente per bloccare la progressione in carriera di magistrati scomodi oppure (e ciò che è anche peggio) per favorire magistrati «in valutazione» che si dimostrino maggiormente sensibili alle richieste dei difensori, se non compiacenti, così minando i principi di indipedenza, terzietà ed imparzialità del giudice. Del resto anche noi componenti togati in CG non trattiamo pratiche riguardino colleghi appartenenti al nostro ufficio o nei confronti dei quali sussistano situazioni che di conflitto d’interesse o che impongano l’astensione(ad es. se si concorre per il medesimo incarico) 10
Il Consiglio Giudiziario di Brescia 2016 -2020 Il Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Brescia nella sua attuale composizione ha iniziato ad operare con la prima seduta del 13. 4. 2016 (e scadrà il 13. 4. 2020). Oggi sono passati quindi circa 10 anni dalla prima applicazione della riforma del 2007 e ben possono essere effettuati primi bilanci (eventuali modifiche: in questa sede affronterò solo un punto e cioè se nella composizione attuale siano adeguatamente rappresentate le istanze dei tribunali dei distretti) 11
Rappresentatività del CG • La componente togata viene espressa su base elettiva non sempre esprime un’equa rappresentanza della provenienza territorialità (nell’attuale composizione del Cg di Brescia sono presenti 2 magistrati di Brescia, 3 di Bergamo e 1 di Cremona non è rappresentato il Tribunale di Mantova, nella precedente consiliatura per un lungo periodo non è stato presente alcun magistrato del circondario di Bergamo) • Per contro gli avvocati che non sono eletti ma designati dal CNF non è detto che rappresentino la maggioranza espressa nei CDO (ed è importante che si confrontino stabilmente con il Cdo) • Casualmente gli attuali componenti del CG sia togati che laici sono quasi tutti di formazione penalista • Il Prof. viene designato dal mondo accademico e non è detto che svolga la professione di avvocato e che abbia conoscenza diretta delle problematiche degli uffici del distretto 12
Altri organismi ed articolazioni del CG • La Sezione Autonoma per la Magistratura onoraria • La Commissione flussi • Il Comitato per le Pari Opportunità 13
La Commissione Flussi Ha lo scopo di consentire al CG una corretta analisi dei flussi per la valutazione dell’idoneità della proposte tabellari e delle successive variazioni. In particolare, la Commissione: – procede all'analisi delle statistiche e dei flussi di lavoro di tutti gli uffici giudiziari del distretto riferendone al Consiglio Giudiziario e alla Sezione Autonoma, in occasione dell'esame delle proposte tabellari, delle variazioni tabellari (e dei provvedimenti organizzativi degli uffici requirenti) e nell’elaborazione dei programmi di gestione ex art. 37 del d. l. n. 98/2011, rubricata "Disposizioni per l'efficienza del sistema Giudiziario e la celere definizione delle controversie" nella quale è previsto che i dirigenti degli uffici giudiziari redigano annualmente un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti con lo scopo di individuare i "carichi esigibili di lavoro" – riferisce al Consiglio ed alla Sezione Autonoma, anche con relazioni propositive, sulla attendibilità e la uniformità dei dati raccolti all’interno e nei diversi uffici del distretto. – collabora con i dirigenti degli uffici per la predisposizione dei progetti organizzativi. Fanno parte della commissione flussi • 3 componenti del Consiglio (di cui due magistrati ed un componente laico) • 4 componenti esterni (2 magistrati per il settore civile e 2 per il settore penale nominati dal Consiglio, pervio interpello, tra tutti i magistrati in servizio negli uffici del Distretto) • 2 magistrati referenti distrettuali per l’informatica. Il contributo tecnico della Commissione è veramente rilevante perché consente di analizzare i flussi statistici e di comprendere le motivazioni dei dirigenti degli uffici a sostegno delle scelte organizzative. E’ stato utilissimo anche in occasione dei pareri che il CSM ci ha chiesto in relazione all’aumento di organico dei magistrati che è poi stato deliberato positivamnte soprattutto per BG e BS 14
Il Comitato per le Pari Opportunità I CPO in seno ai CG ed il CPO centrale presso CSM nascono prioritariamente al fine di assicurare la piena realizzazione di pari opportunità «di lavoro» e «nel lavoro» tra uomini e donne, nell'esercizio delle attività giurisdizionali» «anche mediante l'adozione di azioni positive consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono l’uguaglianza sostanziale dei generi» Nel CG di Brescia il Comitato Pari Opportunità (che abbiamo di recente ampliato con la partecipazione della Magistratura onoraria è composto da 8 membri di cui: 2 componenti eletti del CG (1 magistrato ordinario e 1 onorario) 2 magistrati ordinari designati dall’ANM e/o dall’ADMI, 1 magistrato onorario designato dal CG tramite interpello. 1 avvocato designata dal Cdo di Brescia, 1 componente designata dalla consigliera regionale di Parità 1 componente del personale amministrativo degli uffici giudiziari 15
Io sono componente del CPO dal 2012 e posso dire che da allora non abbiamo mai dovuto occuparci di affrontare specifici quesiti posti da magistrati, avvocati o appartenenti al personale amministrativo che lamentassero specifiche discriminazioni di genere sul lavoro e chiedessero l’intervento ed il parere del CPO. Non so dire come vado interpretato questo dato perché può significare due cose: 1) che non vi sono mai state discriminazioni (e di ciò dubito) 2) che chi le ha subite ha ritenuto di non segnalarle (e ciò sarebbe preoccupante) L’invito che rivolgo anche in questa sede è quello invece di portarle a conoscenza del Cpo affinchè si possano intraprendere insieme iniziative positive. E’ per questo che le energie del CPO sono state quindi anche indirizzate a fornire contributi in tema di organizzazione del lavoro per conciliare il lavoro professionale con la cura della famiglia e a favorire mediante incontri di studio, convegni e formazioni una cultura di genere. Per quanto riguarda la magistratura sono stati fatti passi da giganti forse perché negli ultimi concorsi le donne magistrato hanno ormai ampiamente superato il 50% Ancora nel 2002 alla Procura di Milano si riteneva non praticabile un’esenzione dai turni di reperibilità esterna anche notturna e festiva per la donna in gravidanza o con figli piccoli. Oggi è un diritto acquisito. 16
Attuale impegno del CPO (su 3 fronti) 1)Si è adoperato al fine di garantire l’applicazione del Titolo IV (“Del benessere organizzativo, della tutela della genitorialità e della salute”) della circolare del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2109 che prevede una preventiva richiesta di consultazione del Comitato Pari Opportunità da parte dei Presidenti del Tribunale i quali devono introdurre misure e diversi moduli organizzativi (quali esenzione dai turni, riduzione del numero delle udienze o degli orari di udienza, compensati da diverse assegnazioni per altre tipologie di assegnazioni) che facilitino la genitorialità, ma che d'altra parte non pregiudichino la crescita professionale del magistrato e non creino disservizi 2) Partecipa ad iniziative e promuove interventi contro la violenza di genere (ha aderito e partecipa alla Rete di attuazione del protocollo d’intesa per la prevenzione della violenza che vede capofila il Comune di Brescia, ha promosso iniziative culturali sul tema e di recente in occasione della giornata Internazionale contro la violenza sulle donne abbiamo organizzato un incontro formativo e di sensibilizzazione per le scuole ed ha rilanciato l’apertura dello sportello “Ascolto e indirizzo soggetti oggetto di violenza di genere e di violenza assistita” attivato presso il Palazzo di Giustizia di Brescia sin dal 2013 3) Il prossimo obbiettivo è quello di lavorare insieme ai Cpo dei Cdo per proporre l’adozione di un protocollo d’intesa a livello distrettuale sulla “tutela della genitorialità e degli obblighi di cura” nell’esercizio dell’attività professionale forense. Progetto sul quale so che già sta lavorando con grande impegno e da tempo il CPO del CDO di Bergamo e con il quale intendiamo lavorare insieme. 17
Nuovo Regolamento Nelle prime sedute del CG abbiamo impegnato molto tempo ed energie nell’adozione del Nuovo regolamento ispirato a principi di «pubblicità e trasparenza» : - È stato ampliato il regime di pubblicità dei verbali e degli ordini del giorno (con esclusione delle sedute segretate e dei verbali delle sedute a composizione cd. ristretta). La pubblicità degli odg e dei verbali delle sedute in composizione cd. plenaria è assicurata mediante la trasmissione per via telematica a tutti i magistrati professionali del distretto ed anche ai Consigli degli Ordini Forensi. Alle sedute plenarie non segretate possono assistere magistrati ed avvocati del distretto. - è stata previsto un resoconto bimestrale dell’attività del Consiglio, - sono stati adottati criteri di automaticità nella trattazione delle pratiche, - è stato altresì introdotto del cd. diritto di tribuna (che prevede la partecipazione per cosi dire silenziosa dei componenti laici i quali possono assistere anche alla seduta in composizione ristretta, ma non possono né avere accesso agli atti, né partecipare alle discussioni e alle deliberazioni) - Tale previsione non è contenuta in tutti i regolamenti dei CG, ma solo in alcuni e per Brescia è stata un’innovazione importante adottata all’unanimità che i componenti laici hanno ampiamente sfruttato fermandosi sempre costantemente e con attenzione durante la trattazione di tutte le pratiche non segretate 18
Diritto di tribuna • 4. 11 E’ facoltà dei componenti non togati di assistere alle sedute dedicate alle materie rientranti nella competenza del Consiglio in composizione togata, salvo sussistano ragioni ostative di sicurezza, di tutela del segreto o della riservatezza della vita privata, ai sensi degli artt. 2. 9, 4. 4, 4. 5, 4. 6. Pratiche problematiche sono sempre state segretate (per iniziativa dell’interessato o del CG) 19
1) Organizzazione tabellare degli uffici Ci siamo occupati: - approvazione delle nuove tabelle di organizzazione degli uffici per il triennio 2017 -2019 predisposte dai Presidenti dei Tribunale. Il cd. sistema tabellare che prevede la suddivisione dei Tribunale in sezioni, gli attribuisce le materie, predetermina la composizione dei collegi, assegnazione delle materie alle sezioni e l’assegnazione degli affari ai magistrati rappresenta la garanzia del principio del giudice naturale precostituto per legge, - Variazione tabellari (aumento di organico di una sezione, trasferimenti interni dei magistrati e quindi l’assegnazione di un giudice ad una sezione piuttosto che ad un’altra oppure l’assegnazione di un posto semidirettivo ad un giudice piuttosto che ad un altro, spostamento di materie da una sezione ad un’altra) - applicazioni e supplenze Il procedimento si conclude con un parere favorevole qualora il provvedimento sia conforme alla normativa e alle circolari del CSM in materia oppure con un parere negativo che viene trasmesso al CSM 20
I numeri • Nell’anno 2016 (dal 13. 4. 2016 al 31. 12. 2016) abbiamo trattato ben nr. 114 pratiche di Variazione tabellare e nell’anno 2017 abbiamo trattato ben altre nr. 178 pratiche 21
• Abbiamo avuto modo di verificare una particolare attenzione dei componenti che rappresentano l’avvocatura per le cd. variazioni tabellari • A dimostrazione del fatto che il collegamento dei Consigli dell’ordine con il territorio consente di conoscere la realtà dell’ufficio e di portare dei contributi nel valutare le esigenze che hanno portato all’adozione delle proposte 22
approfondimenti In alcuni casi gli avvocati presenti in Consiglio hanno svolto azione di raccordo con i CDO interessati e si sono fatti portavoce di istanze dell’avvocatura a volte limitandosi a chiedere chiarimenti per meglio comprendere le ragioni delle variazioni tabellari, altre volte sono intervenuti in modo piu’ incisivo. In un caso recente il Cdo di Brescia ha ritenuto di fare pervenire «osservazioni scritte» in relazione ad un provvedimento di variazione tabellare che riguardava l’assegnazione di un Presidente di Sezione e dove si è discusso della possibilità di sindacare il potere discrezionale del capo dell’Ufficio di valutare le «attitudini» dei magistrati in relazione a specifiche materie e le capacità direttive. Poi la discussione si è conclusa con parere favorevole a maggioranza. 23
Esempi di novità introdotte dalle nuove tabelle • Problematiche introdotte dalle modifiche normative materia di protezione internazionale di cui il Presidente del Tribunale di Brescia e il Presidente della Corte hanno dovuto tenere conto nell’elaborare le tabelle destinando unità ed energie al settore (che non hanno potuto destinare ad altri settori) • Il Presidente del Tribunale di Brescia ha ritenuto di scorporare la Sezione che si occupava di diritto fallimentare, esecuzione e di impresa in due sezioni. Il Presidente del Tribunale di Bergamo ha creato 2 sezioni penali e ha reso autonoma la sezione fallimentare. Entrambi hanno dovuto collocare nelle tabelle i nuvoi posti derivanti dall’aumento di organico 24
alcuni esempi di pratiche di variazioni tabellare Il Presidente del Tribunale di Bergamo con variazione tabellare urgente nel 2016, a causa della grave scopertura del personale amministrativo aveva disposto: 1) la riduzione del numero delle udienze penali 2) la amministrativo riduzione del numero dei procedimenti fissati per ogni udienza davanti al GIP 3) il blocco temporaneo della fissazione delle date d’udienza per i decreti di citazione diretta davanti al Giudice Monocratico richiesti dalla Procura Tale decisione aveva suscitato clamore anche mediatico e lamentele. L’art. 1. 3 del Regolamento prevede la possibilità di convocare una o più riunioni presso i Tribunali del distretto in presenza di situazioni territoriali che la rendano opportuna. Il Consiglio Giudiziario ritenne di tenere una seduta pubblica presso il Tribunale di Bergamo (alla quale peraltro ebbero modo di assistere anche magistrati ed avvocati del circondario) dove fu previsto l’audizione del Presidente del Tribunale, dei Presidenti di Sezione interessati, del Procuratore della Repubblica e del Presidente del Cdo al fine di meglio comprendere la situazione di fatto che aveva portato a tale sofferta decisione, valutando i dati statistici che la supportavano e la reale portata e gli effetti sull’esercizio della giurisdizione penale. Fu l’occasione per discutere di priorità nel settore penale e si concluse che le determinazioni del Dirigente dell’ufficio giudicante devono essere assunte previo “concerto” con il dirigente dell’ufficio requirente acquisendo reciproche informazioni e condividendo le conoscenze utili alle scelte organizzative in un settore permeato dal principio di obbligatorietà dell’azione penale. All’esito della seduta del CG il Presidente del Tribunale decise di revocare quel provvedimento ed il Presidente della Corte decise di avviare una consultazione tra tutti i capi degli Uffici che ha poi portato all’elaborazione di linee guida condivise sulle priorità di trattazione dei processi penali alle quali dovrebbero attenersi tutti gli uffici giudiziari operanti sul medesimo territorio, requirenti e giudicanti, di primo e secondo grado, 25
Interlocuzione costruttiva e rivalutazione dei provvedimenti • In un altro caso in cui si discuteva della destinazione di un’unità in aumento di organico all’ufficio gip, sottraendola alla sezione penale, dopo approfondimenti anche tramite intervento della Commissione Flussi, il presidente del Tribunale interessato ha rivisto la sua disposizione • In un altro caso recente in cui si discuteva di un’assegnazione di un magistrato ad una sezione consentita dalla circolare sulle tabelle solo per "imprescindibili e straordinarie esigenze di servizio» ed il relatore della pratica (avvocato) aveva espresso perplessità, si è chiesto al Presidente del Tribunale di valutare se non vi fossero soluzioni alternative e la pratica si è conclusa con la revoca del provvedimento. 26
2) Valutazioni di professionalità • Nell’anno 2016 (dal 13. 4. 2016 al 31. 12. 2016) abbiamo trattato ben nr. 51 pratiche di Valutazioni di professionalità per la progressioni in carriera e nell’anno 2017 abbiamo trattato altre nr. 59 pratiche • Il procedimento prevede che venga redatto un parere basato sui parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno, che viene trasmesso al CSM, parere che può essere favorevole o meno. 27
Il procedimento per la valutazione di professionalità dei magistrati rappresenta una funzione di decisiva importanza nella vita professionale di un magistrato. Il procedimento previsto dalla legge prevede che, dopo il periodo di tirocinio dei MOT, durante il quale sono soggetti a parere di tutti i magistrati affidatari e coordinatori, che si conclude con il riconoscimento della 1^ valutazione di professionalità, ogni 4 anni venga redatto un parere utilizzando le seguenti «Fonti di conoscenza» : • rapporto del capo dell’ufficio, • Autorelazione dell’interessato • analisi dei dati statistici, • provvedimenti (sentenze, ordinanze e verbali) acquisiti a campione e su provvedimenti spontaneamente allegati dal magistrato in valutazione, • ma anche provvedimenti di diversa natura che dimostrino l’impegno del magistrato (deleghe organizzative conferite dal capo dell’ufficio, nomina a magistrato referente per l’informatica, partecipazione a specifici progetti o stipula di convenzioni) L’impegno è quello di cercare di redigere pareri maggiormente rispondenti al profilo professionale del magistrato in valutazione (omettendo formule di stile ed aggettivazioni stereotipate) 28
Si è detto che questa materia è trattata solo dai magistrati ordinari del CG e non dagli altri componenti. Personalmente sono convinta un magistrato preparato tecnicamente e capace di lavorare nell’organizzazione complessiva del Tribunale dove opera non deve temere la trasparenza rispetto alla valutazione della sua professionalità. Ritengo però che il regime della pubblicità degli ordini del giorno che porta a conoscenza dei CDO quali pratiche verranno trattate ed il riconoscimento del cd. diritto di tribuna già consenta un efficace intervento.
art. 11 comma 5^ DL 160/2006 modificato dalla legge nr. 111/2007 Nel disciplinare le nuove valutazioni di professionalità «a cadenza quadriennale» dei magistrati la legge ha esplicitamente previsto che, nell’esercizio dei poteri istruttori che gli sono riconosciuti, il Consiglio Giudiziario possa assumere informazioni su «fatti specifici» segnalati dai suoi componenti, dai dirigenti degli uffici o dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, dandone tempestiva comunicazione all’interessato che ha diritto di avere copia degli atti e che possa procedere all’audizione dell’interessato che è sempre disposta per il magistrato che ne fa richiesta 30
Nell’ambito di tale attività che riguarda tutti i magistrati ordinari del distretto non sono mai pervenute segnalazioni di fatti specifici da parte dell’avvocatura anche quando abbiamo deliberato un parere non favorevole per un magistrato ordinario. Diversamente per i giudici onorari 31
Io credo di poter dire che il giudizio sull’attività svolta è complessivamente positivo per quanto riguarda la qualità professionale dei magistrati «ordinari» del nostro distretto (non sono emerse particolari criticità nell’analisi dei dati statistici rispetto a ritardi nel deposito delle sentenze, non sono emerse figure di magistrati con una produttività notevolmente inferiore rispetto a quella della media dell’ufficio) mentre è emerso un quadro per alcuni versi piu’ preoccupante per quanto riguarda i magistrati «onorari» del distretto) 32
3) Incompatibilità parentali • • • Regime delle incompatibilità parentali è disciplinato dagli artt. 18 e 19 O. G. RD 30. 1. 1941 nr. 12 e dalla circolare P 12940 del 25. 5. 2007 e successive modifiche La circolare offre un completo panorama dell’applicazione delle incompatibilità previste dagli artt. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario. Il Capo I contiene la disciplina dell’incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con esercenti la professione forense, enunciando le regole generali di applicazione, regolamentando il procedimento attraverso cui l’eventuale situazione di incompatibilità viene delibata, individuando i casi di incompatibilità. Analoga la sequenza prevista dal Capo II, dedicato all’incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con magistrati della stessa sede, e con ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria. Il Capo III si occupa, poi, delle modalità di rilevazione delle incompatibilità, che muovono dalla comunicazione delle situazioni di possibile rilevanza ex artt. 18 e 19 ord. giud. e dal loro vaglio per giungere all’epilogo che, in caso di riconoscimento della sussistenza della situazione di incompatibilità, contempla il trasferimento del magistrato interessato. 33
3 Abbiamo anche trattato numerose pratiche in materia di incompatibilità, ma va detto che la maggior parte sono pratiche non presentano nessuna criticità. La dichiarazione per il magistrato è un atto dovuto, la cui omissione potrebbe avere rilievo disciplinare. (ad esempio nuovi magistrati che prendono le funzioni o che vengono trasferiti nel distretto, comunicazione che il figlio del magistrato è diventato avvocato e svolge attività in altro settore o in altro distretto, oppure nuove dichiarazioni rispetto a situazioni già valutate in seguito ad assegnazione del magistrato a nuovo ufficio). In tali casi abbiamo definito la pratica escludendo in concreto la sussistenza di una dichiarazione di incompatibilità (magistrato che svolge funzioni penali e prossimo congiunto che svolge attività professionale nel settore civile). E’ evidente che tale valutazione dipende dalle dimensioni degli uffici. In due casi abbiamo approfondito con interlocuzione con i capi degli uffici affinchè venissero adottate soluzioni organizzative che evitassero problematiche con invito ad adottare opportune variazioni tabellari. Dovremo ora occuparci del nuovo regime piu’ restrittivo delle incompatibilità di recente introdotto per i giudici onorari. 34
Bilancio dell’esperienza Credo che l’attuale esperienza del Consiglio Giudiziario di Brescia possa essere considerata un po’ come un laboratorio per l’elaborazione di nuove prassi tese a valorizzare un effettivo patrimonio conoscitivo del sistema giustizia del distretto, cercando di superare un approccio meramente burocratico. Questo obbiettivo passa attraverso: 1) una auspicata maggiore partecipazione dei magistrati alle scelte organizzative attraverso il sistema delle osservazioni 2) una interlocuzione dialettica con i dirigenti degli uffici (anche ritrasmettendo rapporti incompleti perché vengano integrati o chiedendo chiarimenti o rivalutazioni di provvedimenti che presentano criticità) 3) l’attenzione ad eventuali dati di conoscenza apportati dai rappresentanti laici del Foro e dall’Accademia 35
Conclusioni • Vorrei che passasse il messaggio che i Consigli Giudiziari non svolgono solo compiti burocratici e non sono meri passacarte al Consiglio Superiore della Magistratura, ma possono svolgere un ruolo attivo per il buon funzionamento degli uffici giudiziari e per la promozione di modelli organizzativi efficienti. • Non si deve pensare al Consiglio Giudiziario come ad un conclave segreto di magistrati che difende «a prescindere» la categoria, ma ad un organismo decentrato dell’autogoverno prossimo ai territori che può e deve operare per la buona amministrazione del sistema giustizia. 36
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