FORUM di PREVENZIONE INCENDI Milano 25 26 settembre
FORUM di PREVENZIONE INCENDI --- Milano --25 -26 settembre 2013 Pregi e difetti delle norme tecniche attuali e delle linee guida Ing. Silvano Barberi Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Le regole tecniche di prevenzione incendi ovvero il rischio standardizzato 2 2
non tutti i rischi d’incendio sono uguali di fronte alla legge 3 3
prevenzione incendi “aree a e regole tecniche attività rischio specifico” & attività civili industriali attività soggette "normate" norme prescrittive dettagliate e rigide conformità deroga CTR "non normate" criteri generali di sicurezza parere VV. F. 4
C’era una volta … la … in pratica una Circolare linea guida per i Comandi VV. F. , chiamati a i progetti valutare alla luce della Circolare 5 5
il percorso dalla Circolare ai giorni nostri 1. La Circolare delega la valutazione ai Comandi VV. F. (in sede di esame e di sopralluogo) CPI = approvazione 2. La regola tecnica toglie la valutazione ai Comandi VV. F. (sulle attività normate) “parere di conformità” 3. Il DPR 151/2011 trasferisce al professionista la responsabilità di dichiarare la conformità (SCIA CPI=presa d’atto) 6
norma prescrittiva NON LEGGIBILE TECNICAMENTE. . . … PERCHE’ LE PRESCRIZIONI NON SONO MOTIVATE APPLICAZIONE LETTERALE NON TECNICA MANCANZA CRITERI DI EQUIVALENZA PER DEROGHE 7
Effetto-controprova: la deroga La deroga è sempre meno lo strumento per affrontare situazioni complesse. Diventa sempre più la via di scampo per la presa d’atto di non-conformità insignificanti che impediscono formalmente la SCIA 8 8
la valutazione del rischio approccio D. L. vo 81/2008 prevenzione incendi rischio ordinario r. incidente rilevante valutazione del rischio (*) regola tecnica valutazione del rischio la regola tecnica va controcorrente (*) + DM 10 marzo 1998 9
principio fondamentale (disatteso dalla regola tecnica) la prevenzione incendi non è una scienza esatta 10 10
la regola tecnica i “pregi” • 1. non richiede sforzo progettuale • 2. non richiede competenza tecnica • 3. non dà spazio a discrezionalità da parte dell’organo di controllo • 4. non dà responsabilità al professionista che la applica • 5. è “precisa” • 6. … e infine … è derogabile! 11 11
la regola tecnica i difetti • 1. limita la creatività progettuale • 2. non valorizza la competenza tecnica • 3. non dà spazio discrezionale neanche al professionista • 4. impegna molto per il rispetto formale, spesso più che per il rispetto sostanziale • 5. crea vicoli ciechi per il titolare, il professionista, il funzionario pubblico … e infine … il magistrato! 12 12
… ma una domanda sorge spontanea: perché se tutti parlano male delle regole tecniche la “produzione” di esse è così fiorente? 13 13
effetto scia (non S. C. I. A. ): norme nuove sulla falsariga delle precedenti 14 14
allora, che fare ? gettare via tutto ? certamente no, ma bisogna: 1. ammettere che la sicurezza antincendi non è on/off 15 15
allora, che fare ? gettare via tutto ? il dilemma dell’esistente 2. se la sicurezza non è si/no, ma più/meno, è necessario ammettere che attività analoghe di epoche diverse abbiano livelli di sicurezza diversi ( di sicurezza ? ) 16 16
allora, che fare ? gettare via tutto ? obbligatorio e volontario non rendere obbligatorio ciò che per propria natura è volontario: il caso delle norme UNI e del D. M. 20. 12. 2012 17 17
servirebbe il coraggio di introdurre un modo nuovo di normare 18 18
serve ritrovare/restituire uno spazio di valutazione 19 19
da regola tecnica a linea guida da prescrizione dimensionale a valore-guida 20 20
”de-regolazione”: è possibile ? se il DPR 577/82 ha potuto trasformare con un articolo le circolari in legge, sarebbe certamente possibile trasformare le regole tecniche in linee guida 21 21
attività non normate … no problem ! o quasi … 22 22
la conformità il concetto può andar bene, va “premiata” con procedure più snelle 23 23
l’ “ossatura” della regola tecnica va bene, è un’ottima guida di lavoro, è necessario però fornire motivazioni in chiave prestazionale delle prescrizioni separare anche “gerarchicamente” gli obiettivi di salvaguardia delle persone da quelli di tutela dei beni 24 24
un’altra necessità riscoprire la distinzione tra sicurezza primaria e sicurezza secondaria 25 25
Europa: sicurezza in caso di incendio Italia: protezione “indifferenziata” 26 26
Italia: protezione “indifferenziata” Sanzioni (c. p. – DLvo 81/2008 – DLvo 139/2006) colpiscono ugualmente le carenze (e le violazioni formali) di protezione delle persone e dei beni 27 27
collegamento tra incendi e norme 1982 – Todi reazione al fuoco 1983 – Statuto mobili imbottiti … ma poi ? 28 28
un altro problema: le prescrizioni inattuabili L’imposizione di prescrizioni inattuabili quanto inutili, per ottenere una conformità formale a regole non motivate, non giova al cittadino, ma nemmeno all’organo di controllo e nemmeno al magistrato. Nemmeno alla sicurezza! 30 30
Nota bene: • 1. il passaggio alla linea guida non è un declassamento della sicurezza, né una deresponsabilizzazione del professionista, ANZI ! : sottoscrivere una valutazione dei rischi impegna più che firmare una richiesta di deroga! 31 31
Nota bene: • 2. l’attribuzione di un margine di valutazione e di “derogabilità” rispetto ai valori-guida aumenta la discrezionalità e la responsabilità dei Comandi VV. F. , ma - nulla di nuovo rispetto al passato - nulla di nuovo rispetto alle “non normate” - nulla di nuovo rispetto alla cultura VV. F. 32 32
Conclusioni • 1. Il percorso dalla Circolare alla SCIA, per le attività normate, ha spostato all’indietro, dal Comando VV. F. al normatore, la responsabilità tecnica ed ha spostato in avanti, dal Comando VV. F. al professionista, la responsabilità formale. Dovrebbe essere il contrario! Il Comando VV. F. risulta obiettivamente sollevato di competenza e di responsabilità. 33 33
Conclusioni • 2. Nulla è cambiato, in sostanza, per le attività non normate, fatta salva la crescita esponenziale delle certificazioni e l’introduzione di fatto dell’obbligatorietà delle norme UNI da parte del decreto impianti, con le conseguenze e contraddizioni connesse. 34 34
Conclusioni • 3. La produzione di regole tecniche a forte carattere prescrittivo, associata alla procedura della SCIA, ha di fatto ingessato l’attività tecnica, aumentato il ricorso all’istituto della deroga per difformità poco o per nulla significative, creato situazioni irrisolvibili, anche sul piano giudiziario, specie per le attività esistenti. 35 35
Conclusioni • 4. Le sanzioni per la mancanza della SCIA sono indipendenti dall’entità delle difformità che ne impediscono la sottoscrizione. In particolare, le carenze di sicurezza primaria e secondaria hanno lo stesso “peso”, l’idrante di un capannone industriale equivale alle scale di un albergo. 36 36
Conclusioni • 5. L’attività tecnica di sicurezza è stata progressivamente sostituita da una attività di certificazione in cui gli aspetti di responsabilità formale hanno la prevalenza assoluta. 37 37
Conclusioni 6. Una sana revisione normativa tesa a rimettere in campo valori “antichi” come studio, valutazione, responsabilità professionale, competenza, consentirebbe di ottenere migliori risultati in concreto, superando l’odiosa sensazione che anche la prevenzione incendi, al pari di altre materie come la sicurezza del lavoro ed il fisco, è un campo nel quale essere “a norma” è impossibile e, talora, comunque insufficiente. 38 38
Ing. Silvano Barberi – Corpo Nazionale Vigili del Fuoco silvano. barberi@vigilfuoco. it 39 39
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