Formazione Dirigenti I modelli di organizzazione e di

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Formazione Dirigenti I modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul

Formazione Dirigenti I modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30 Dlgs 81/08)

D. Lgs. n° 81/08 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 1.

D. Lgs. n° 81/08 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

D. Lgs. n° 81/08 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione •

D. Lgs. n° 81/08 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione • a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; • b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; • c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

D. Lgs. n° 81/08 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione •

D. Lgs. n° 81/08 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione • e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; • g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; • h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate

D. Lgs. n° 81/08 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 2.

D. Lgs. n° 81/08 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

D. Lgs. n° 81/08 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 3.

D. Lgs. n° 81/08 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per - la verifica, - valutazione, - gestione e controllo del rischio, - nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

D. Lgs. n° 81/08 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 4.

D. Lgs. n° 81/08 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 4. Il modello organizzativo deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

D. Lgs. n° 81/08 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione Il

D. Lgs. n° 81/08 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

D. Lgs. n° 81/08 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 5.

D. Lgs. n° 81/08 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001: 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. 5 -bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 Responsabilità delle Imprese in sede penale

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 Responsabilità delle Imprese in sede penale

12 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 –

12 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 – Responsabilità delle Imprese in sede penale Nel 2001 questo decreto ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la RESPONSABILITÀ in sede PENALE delle imprese e non solo delle persone fisiche per REATI e ILLECITI che hanno comportato un “VANTAGGIO” VANTAGGIO per l’impresa stessa Questo a prescindere che il reato sia stato commesso da soggetti in posizione di vertice (consiglieri di amministrazione, amministratori unici, responsabili dell’impresa) che da soggetti sottoposti, sottoposti compresi consulenti e procacciatori Tuttavia la società NON RISPONDE in sede penale dell’illecito se le persone che lo hanno commesso hanno agito nel proprio interesse esclusivo

13 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE Vediamo quali categorie di reati annovera il D.

13 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE Vediamo quali categorie di reati annovera il D. Lgs. 231/2001 : 1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, truffa, frode informatica ai danni dello Stato, …) o contro la fede pubblica (falsità in monete, in bolli, ecc. ) 2. Reati societari (false comunicazioni sociali, falso in prospetto, . . ) 3. Delitti in materia di terrorismo (compreso il finanziamento) 4. Delitti contro la personalità individuale (schiavitù, pornografia minorile, sfruttamento della prostituzione, …) 5. Reati di ricettazione, ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, … 6. Delitti di criminalità organizzata 7. Reati ambientali 8. Omicidio colposo e lesioni colpose gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche

14 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 –

14 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 – Responsabilità delle Imprese in sede penale L’IMPRESA, anche le Ditte Individuali, non risponde del reato se dimostra la sussistenza delle seguenti circostanze: 1. Chi dirige l’impresa ha adottato ed efficacemente attuato, attuato prima della commissione del fatto, MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi 2. Chi dirige l’impresa ha affidato ad un “Organismo di Vigilanza” dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, curandone il loro aggiornamento 3. Il reato è stato commesso da una persona fisica eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione 4. Non c’è stata omessa o insufficiente vigilanza

15 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 –

15 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 – Responsabilità delle Imprese in sede penale Nel caso di omicidio colposo e di lesioni gravi e gravissime per inosservanza delle norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, la responsabilità dell’Impresa sorgerebbe e sarebbe perseguita in sede penale se il fatto deriva da un interesse o da un vantaggio per l’azienda come, ad esempio: -l’azienda ha risparmiato sulle misure di prevenzione infortuni -l’azienda ha risparmiato sui costi di manutenzione -l’azienda ha risparmiato sui costi di formazione -…

16 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 –

16 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 – Responsabilità delle Imprese in sede penale Nell’ipotesi di uno dei reati e che in sede penale sia accertata la responsabilità dell’impresa le sanzioni previste sono: -sanzioni pecuniarie (min. 25. 800, 00 euro – max 1. 549. 000, 00 euro) -sanzioni interdittive (da 3 mesi a 2 anni): interdittive interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, divieto di contrarre con la PA, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi -pubblicazione della sentenza a spese dell’impresa -confisca del profitto del reato (se possibile) confisca

17 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 –

17 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 – Responsabilità delle Imprese in sede penale In conclusione: per escludere la responsabilità delle imprese in sede penale le imprese dovrebbero adottare un MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE Ma di cosa stiamo parlando? Secondo il D. Lgs. 231/2001 si intende un sistema organizzativo in azienda articolato almeno nei seguenti punti:

18 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 –

18 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 – Responsabilità delle Imprese in sede penale 1. Identificazione dei rischi – cioè analisi della propria azienda per capire in quale reparto, area, settore di attività e con quali modalità potrebbero verificarsi eventi che danno luogo ad uno dei reati

19 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE Art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e s.

19 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE Art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e s. m. i. Le caratteristiche deve avere il Modello di Organizzazione e Gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle imprese nel caso di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime in violazione di norme per la salute e la sicurezza sul lavoro, ce le illustra direttamente il Testo Unico all’ART. 30

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE • Questo modello è lo strumento con cui un’impresa

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE • Questo modello è lo strumento con cui un’impresa strumento dimostra la propria diligenza organizzativa per tenere diligenza organizzativa sotto controllo e prevenire in modo efficace gli incidenti sul lavoro • Non deve essere solo teorico o cartaceo ma deve risultare uno strumento operativo vero e proprio (efficacemente attuato) per adempiere agli obblighi dell’impresa sulla prevenzione degli incidenti

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE Titolo 1, art. 2 comma dd «modello di organizzazione

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE Titolo 1, art. 2 comma dd «modello di organizzazione e di gestione» : modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE • Semplificando quanto espresso dall’articolo 30 si può affermare

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE • Semplificando quanto espresso dall’articolo 30 si può affermare che per essere esentati è necessario per l’azienda aver predisposto l’efficace attuazione di:

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE • un organismo interno all’organizzazione che abbia compiti di

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE • un organismo interno all’organizzazione che abbia compiti di iniziativa e di controllo sull’efficacia del modello e che sia dotato di piena autonomia nell’esercizio della supervisione e del potere disciplinare (Organismo di Vigilanza); • un codice di disciplina (Sistema Disciplinare) ed un Sistema sanzionatorio interno attraverso il quale si possa punire coloro che contravvengono alle disposizioni espresse attraverso il modello.

LO STANDARD OHSAS 18001 La sigla OHSAS rappresenta l’acronimo di Occupational Health and Safety

LO STANDARD OHSAS 18001 La sigla OHSAS rappresenta l’acronimo di Occupational Health and Safety Assessment Series ed identifica uno standard internazionale la cui applicazione permette un approccio sistemico alla gestione della sicurezza del lavoro e della tutela della salute. In data 1 Luglio 2007 è stata pubblicata dal British Standards Institution la nuova versione della norma OHSAS 18001 sui Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL), che ha sostituito la precedente versione OHSAS 18001: 1999.

LO STANDARD OHSAS 18001 • Gli standard OHSAS hanno lo scopo di fornire alle

LO STANDARD OHSAS 18001 • Gli standard OHSAS hanno lo scopo di fornire alle organizzazioni gli elementi per un efficace Sistema di gestione della sicurezza, che possa essere integrato con altri requisiti gestionali e che possa quindi aiutare tali organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi della sicurezza e salute sul lavoro nonché economici.

LO STANDARD OHSAS 18001 Come per gli standard ISO 9001 (Sistema Gestione Qualità) e

LO STANDARD OHSAS 18001 Come per gli standard ISO 9001 (Sistema Gestione Qualità) e ISO 14001 (Sistema Gestione Ambiente), anche la norma OHSAS si ispira al modello P. D. C. A. (Plan, Do, Check, Act), conosciuto come Ciclo di Deming, che consente di gestire in modo organico e Sistematico la sicurezza dei lavoratori senza sconvolgere la struttura organizzativa aziendale ma soprattutto puntando al miglioramento continuo in fatto di gestione dei sistemi dove il passaggio costante dei suoi quattro punti (P. D. C. A. ), rappresenta l’evoluzione del Sistema

LO STANDARD OHSAS 18001

LO STANDARD OHSAS 18001

LO STANDARD OHSAS 18001 La metodologia P. D. C. A. può essere brevemente descritta

LO STANDARD OHSAS 18001 La metodologia P. D. C. A. può essere brevemente descritta nel modo seguente: • Plan: stabilire gli obiettivi e i processi per fornire risultati conformi alla politica della sicurezza e salute sul lavoro dell’organizzazione; • Do: attuare i processi; • Check: sorvegliare e misurare i processi rispetto alla politica della sicurezza e salute sul lavoro, agli obiettivi, alle prescrizioni legali e alle altre prescrizioni e registrarne i risultati; • Act: intraprendere azioni per migliorare continuamente le prestazioni del Sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro.

Ciclo di Deming • Plan: stabilire gli obiettivi e i • Do: attuare i

Ciclo di Deming • Plan: stabilire gli obiettivi e i • Do: attuare i processi; processi per fornire risultati conformi alla politica della sicurezza e salute sul lavoro dell’organizzazione; • Check: sorvegliare e misurare i processi rispetto • Act: intraprendere azioni per migliorare alla politica della sicurezza e continuamente le salute sul lavoro, agli prestazioni del Sistema di obiettivi, alle prescrizioni gestione della sicurezza e legali e alle altre prescrizioni salute sul lavoro. e registrarne i risultati;

LE LINEE GUIDA UNI-INAIL Le Linee Guida UNI-INAIL SGSL non costituiscono una norma ufficiale

LE LINEE GUIDA UNI-INAIL Le Linee Guida UNI-INAIL SGSL non costituiscono una norma ufficiale del Sistema giuridico nazionale, tuttavia hanno raggiunto l’unanime consenso tra le parti sociali

LE LINEE GUIDA UNI-INAIL Il modello gestionale delle Linee Guida UNI – INAIL si

LE LINEE GUIDA UNI-INAIL Il modello gestionale delle Linee Guida UNI – INAIL si fonda sui seguenti aspetti principali: 1) il cerchio di Deming, PDCA; 2) gestione sistemica e per processi delle organizzazioni; 3) approccio al miglioramento continuo; 4) integrazione con la gestione complessiva delle organizzazioni e, ove siano presenti, con i sistemi di gestione per la qualità (serie ISO 9000) e per l’ambiente (serie ISO 14000); 5) adozione volontaria; 6) non assoggettabilità del SGSL e dei suoi contenuti applicativi all’azione degli enti di vigilanza; 7) impossibilità dell’utilizzo delle Linee guida SGSL per la certificazione di parte terza. A parte quest’ultimo punto, l’intero elenco risulta applicabile anche alle OHSAS 18001.

 LE LINEE GUIDA UNI-INAIL • Come accennato precedentemente, il modello gestionale definito nelle

LE LINEE GUIDA UNI-INAIL • Come accennato precedentemente, il modello gestionale definito nelle Linee Guida UNI – INAIL non è in contrasto con quello definito dalla OHSAS 18001. • Un confronto schematico tra questi due standard è riportato nella Tabella seguente.

STANDARD OHSAS 18001 LINEE GUIDA UNI - INAIL Non sono norme ufficiali Integrabili con

STANDARD OHSAS 18001 LINEE GUIDA UNI - INAIL Non sono norme ufficiali Integrabili con ISO 14001 e ISO 9001 Adozione volontaria Non soggette all’attività di vigilanza Applicabilità generale in ogni organizzazione Non è condiviso dalle parti interessate È condiviso dalle parti sociali Validità internazionale Validità nazionale Richiedono una più complessa realizzazione Attuazione abbastanza agevole Maggiori costi di realizzazione Minori costi di implementazione Sono certificabili Non sono certificabili Focus sulla verifica del SGSL Focus sulla implementazione del SGSL Enfasi su: valutazione dei rischi gestione delle non conformità gestione delle emergenze Tabella 10: OHSAS 18001 e Linee Guida SGSL a confronto Enfasi su Partecipazione Coinvolgimento integrazione con la gestione complessiva

procedure semplificate È stato pubblicato il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 nel quale sono

procedure semplificate È stato pubblicato il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 nel quale sono state recepite le procedure semplificate, approvate dalla Commissione Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013, per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008

procedure semplificate • Scopo delle procedure semplificate è quello di fornire alle piccole e

procedure semplificate • Scopo delle procedure semplificate è quello di fornire alle piccole e medie imprese che decidono di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e della sicurezza, indicazioni organizzative e procedurali utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall'art. 25 -septies, del Decreto Legislativo n° 231 dell’ 8 giugno dell’anno 2001.

procedure semplificate • Allegata al Decreto è presente la modulistica con la quale le

procedure semplificate • Allegata al Decreto è presente la modulistica con la quale le piccole e medie imprese potranno determinare le procedure per l'adozione e l'efficace attuazione di un idoneo modello di organizzazione e gestione della sicurezza.

procedure semplificate • Le procedure hanno quale fondamento la libera volontà del Datore di

procedure semplificate • Le procedure hanno quale fondamento la libera volontà del Datore di Lavoro di attivare un circolo virtuoso attraverso il quale migliorare continuamente le proprie prestazioni prevenzionali e di competitività: quindi libertà e volontarietà di scelta risultano elementi cruciali per condurre l’azienda alla reale gestione.

SGSL: CONTENUTI REQUISITI ELEMENTI DI IMPLEMENTAZIONE

SGSL: CONTENUTI REQUISITI ELEMENTI DI IMPLEMENTAZIONE

Elementi Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro • Il SGSL è

Elementi Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro • Il SGSL è quella parte del sistema di gestione aziendale che ha come obiettivo il miglioramento dei livelli di sicurezza e salute nel rispetto delle norme di legge in materia. • Nello svolgimento dei propri compiti deve preoccuparsi di armonizzare gli aspetti di sicurezza e salute con le altre priorità del processo produttivo, coinvolgendo tutte le posizioni aziendali ai fini del conseguimento di un obiettivo condiviso. • Come tutti i servizi o funzioni aziendali è affidato a un responsabile (o Referente centrale): si pensa subito al RSPP, ma potrebbe anche essere un altro dirigente con capacità gestionali adeguate.

Elementi Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro • Il SGSL si

Elementi Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro • Il SGSL si sviluppa attraverso una sequenza ciclica delle seguenti fasi : 1) Definizione della Politica della Sicurezza e Salute 2) Pianificazione – Pianificazione dell'identificazione dei pericoli, valutazione e controllo dei rischi – Requisiti Legali e altri – Obiettivi e traguardi – Programma di miglioramento per la Sicurezza e Salute

Elementi Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro 3) Attuazione e funzionamento

Elementi Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro 3) Attuazione e funzionamento • Struttura e responsabilità • Formazione, sensibilizzazione e competenza • Consultazione e comunicazione • Documentazione • Controllo della documentazione e dei dati • Controllo operativo • Prontezza e capacità di reazione alle emergenze

Elementi Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro 4) Controlli e azioni

Elementi Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro 4) Controlli e azioni correttive • Misurazione della prestazione, monitoraggio • Incidenti, eventi accidentali, non conformità ed azioni correttive e preventive • Registrazione e loro gestione • Audit 5) Riesame della direzione

Modello di organizzazione e di gestione del rischio Principi della politica della sicurezza Identificazione

Modello di organizzazione e di gestione del rischio Principi della politica della sicurezza Identificazione dei pericoli Verifica della conformità legislativa Gestione aziendale dei rischi Gestione aziendale della prevenzione Valutazione dei rischi Non conformità Riduzione dei rischi Azioni Correttive/ Preventive Controllo dei rischi residui Riesame Analisi iniziale di sicurezza

Elementi S. G. S. L. – 1° POLITICA - 1) Definizione della Politica della

Elementi S. G. S. L. – 1° POLITICA - 1) Definizione della Politica della Sicurezza e Salute La Politica deve illustrare i principi cui si ispira ogni attività aziendale, nell'ottica della salute e sicurezza e benessere di tutti i lavoratori e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte in azienda. Il documento di Politica indica in sostanza la mission che si è data l'azienda in tema di salute e sicurezza sul lavoro, esprimendo i motivi che stanno alla base, la volontà dell'alta direzione a perseguire gli obiettivi posti, la consapevolezza dei risultati a cui tendere per ottenere il miglioramento continuo, le responsabilità da assumere.

Elementi S. G. S. L. – 1° POLITICA - • La POLITICA deve: a)

Elementi S. G. S. L. – 1° POLITICA - • La POLITICA deve: a) essere adeguata alla natura e alle dimensioni dei rischi dell'organizzazione nei riguardi della salute e sicurezza sul lavoro; b) includere un impegno di miglioramento continuo; c) includere un impegno a rispettare la legislazione vigente e altri requisiti accettati dall'organizzazione; d) essere documentata, realizzata e mantenuta nel tempo;

Elementi S. G. S. L. – 1° POLITICA - e) l'impegno a considerare la

Elementi S. G. S. L. – 1° POLITICA - e) l'impegno a considerare la sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della gestione aziendale (quanto un risultato di produzione o di qualità); f) essere comunicata a tutti i dipendenti affinché gli stessi siano coscienti dei loro obblighi individuali in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; g) essere disponibile alle parti interessate; h) essere sottoposta a revisioni periodiche per garantire che permanga attuale ed appropriata per l'organizzazione.

Elementi S. G. S. L. 1° POLITICA • La Politica della Sicurezza e Salute

Elementi S. G. S. L. 1° POLITICA • La Politica della Sicurezza e Salute dei lavoratori deve essere datata e firmata dal Datore di lavoro e diffusa a tutto il personale ed esposta nei principali locali del sito. • La Politica deve essere disponibile per il pubblico e viene immediatamente fornita a chiunque ne faccia richiesta. In occasione di incontri pubblici, mostre, fiere, convention, assemblee, ecc. , la Politica viene distribuita a tutti coloro che lo richiedono.

Elementi S. G. S. L. – 2° PIANIFICAZIONE - Al fine di dare concreta

Elementi S. G. S. L. – 2° PIANIFICAZIONE - Al fine di dare concreta attuazione alla politica del SGSL, ogni attività aziendale è analizzata, tenendo conto di tutte le possibili condizioni. Per ogni attività vengono definiti degli obiettivi coerenti con la Politica di sicurezza e salute stabilita dalla Direzione Aziendale. Per ogni obiettivo sono definite le azioni necessarie al raggiungimento, allocate le responsabilità, assegnate le risorse e definiti i metodi per misurarne il raggiungimento.

PIANIFICAZIONE a) Identificazione dei pericoli b) Requisiti legali c) Obiettivi e traguardi d) Programma

PIANIFICAZIONE a) Identificazione dei pericoli b) Requisiti legali c) Obiettivi e traguardi d) Programma e miglioramento

Elementi S. G. S. L. – 2° PIANIFICAZIONE - 2 - a) Pianificazione dell'identificazione

Elementi S. G. S. L. – 2° PIANIFICAZIONE - 2 - a) Pianificazione dell'identificazione dei pericoli, valutazione e controllo dei rischi. La finalità di questa fase del SGSL è il raggiungimento della piena consapevolezza e conoscenza di tutti i rischi rilevanti nel contesto aziendale attraverso l'uso di procedure di identificazione del pericolo, valutazione e controllo del rischio.

Elementi S. G. S. L. – 2° PIANIFICAZIONE - 2 – b) Requisiti Legali

Elementi S. G. S. L. – 2° PIANIFICAZIONE - 2 – b) Requisiti Legali e altri La finalità di questa fase del SGSL è di consentire all'organizzazione di comprendere come le proprie attività siano o possano essere soggette ad adempimenti legali o di altro genere. Allo scopo il Responsabile del SGSL: • analizza tutti le attività soggette a norme in materia di sicurezza e salute, utilizzando banche dati esistenti, documenti di associazioni imprenditoriali, sindacali, bibliografie, testi, ecc. ; • sulla base della conoscenza degli elementi delle attività/prodotti/servizi dell'organizzazione, individua le leggi/norme che interessano l'azienda; • reperisce i testi di tali norme; • Riporta tali requisiti in apposito registro annotando le eventuali scadenze da rispettare

Elementi S. G. S. L. – 2° PIANIFICAZIONE - 2 – c) Obiettivi e

Elementi S. G. S. L. – 2° PIANIFICAZIONE - 2 – c) Obiettivi e traguardi Gli obiettivi di Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute relativi alle attività/prodotti/servizi dell'azienda costituiscono i traguardi che l'Organizzazione si pone, in coerenza con la Politica emanata. Per ogni obiettivo specifico è individuato un indicatore che consente di tenerlo sotto controllo nel suo sviluppo e permette, altresì, di effettuare tutte le tempestive azioni correttive e di miglioramento per il raggiungimento nel tempo dei risultati desiderati.

Elementi S. G. S. L. – 2° PIANIFICAZIONE - La definizione degli obiettivi ed

Elementi S. G. S. L. – 2° PIANIFICAZIONE - La definizione degli obiettivi ed il loro aggiornamento periodico avviene in seguito ad una valutazione dei risultati derivati dal riesame del sistema, e in particolare, dopo aver preso in considerazione: v il documento di valutazione dei rischi; v le disposizioni normative/legislative aggiornate; v i risultati delle sorveglianze interne; v le revisioni della Politica per la Sicurezza; v i punti di vista delle parti interessate;

Elementi S. G. S. L. – 2° PIANIFICAZIONE - 2 – d) Programma di

Elementi S. G. S. L. – 2° PIANIFICAZIONE - 2 – d) Programma di miglioramento per la Sicurezza e Salute • Sulla base degli obiettivi definiti nella fase di pianificazione è elaborato il Programma di miglioramento della Sicurezza e Salute che costituisce il documento di riferimento. • Per ciascun obiettivo deve essere, poi, elaborata la scheda di intervento in cui sono dettagliate le azioni da intraprendere per il raggiungimento dello stesso.

Attuazione e funzionamento Struttura e responsabilità b) Formazione, sensibilizzazione e competenza c) Consultazione e

Attuazione e funzionamento Struttura e responsabilità b) Formazione, sensibilizzazione e competenza c) Consultazione e comunicazione • a) • • • d) Documentazione Controllo della documentazione e dei dati f) Controllo operativo g) Prontezza e capacità di reazione alle • e) • • emergenze

Elementi S. G. S. L. 3° Attuazione e funzionamento 3 - a) Struttura e

Elementi S. G. S. L. 3° Attuazione e funzionamento 3 - a) Struttura e responsabilità Le interrelazioni e le funzioni del personale che gestisce, esegue e sorveglia le attività che influiscono sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono stabilite attraverso disposizioni di servizio, procedure o istruzioni operative.

Elementi S. G. S. L. 3° Attuazione e funzionamento • Nel seguito si descrivono,

Elementi S. G. S. L. 3° Attuazione e funzionamento • Nel seguito si descrivono, come esempio, le diverse figure nello ambito delle attività del SGSL. Amministratore Delegato (AD) - Direzione Acquisti e Fornitori (ACQ) Il responsabile Ricerca e sviluppo (RS) - Il responsabile Risorse Umane (RU) Il responsabile Vendite (RV) - Il Direttore dello Stabilimento (DS) Servizio prevenzione e protezione (SPP) - Rappresentanti lavoratori per la sicurezza Il Responsabile Ingegneria (ING) - Responsabili di reparto e servizio Servizio medico - Lavoratori

Elementi S. G. S. L. 3° Attuazione e funzionamento 3 – b) Formazione, sensibilizzazione

Elementi S. G. S. L. 3° Attuazione e funzionamento 3 – b) Formazione, sensibilizzazione e competenza Al fine di una corretta gestione del SGSL si deve implementare l'attuale tipologia di formazione con una formazione specifica sul Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute, in modo che tutti i dipendenti possano operare coerentemente con quanto riportato nel SGSL. Il programma di formazione prevede, comunque, che tutto il personale abbia un'informazione generale sul Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute applicato

Elementi S. G. S. L. 3° Attuazione e funzionamento 3 – c) Consultazione e

Elementi S. G. S. L. 3° Attuazione e funzionamento 3 – c) Consultazione e comunicazione Per ottenere una partecipazione attiva di tutto il personale nell'attuazione del Programma di miglioramento della sicurezza, è necessario assicurare, oltre ad una efficace azione formativa, anche un adeguato flusso di comunicazioni interne, fra le differenti funzioni dell'organizzazione, ed esterne, verso i terzi. Questo canale deve, da una parte, informare sulla gestione della sicurezza attuata, dall'altra, deve permettere alla struttura organizzativa di comunicare eventuali suggerimenti per una migliore gestione della sicurezza per i lavoratori.

Elementi S. G. S. L. 3° Attuazione e funzionamento 3 – d) Documentazione La

Elementi S. G. S. L. 3° Attuazione e funzionamento 3 – d) Documentazione La definizione, l'attuazione ed il funzionamento della gestione della sicurezza e salute nell'Organizzazione devono essere adeguatamente documentati, ciò significa elaborare documenti per: • presentare in modo esauriente la Politica, gli obiettivi e i programmi in materia di sicurezza e salute; • stabilire ruoli e responsabilità; • descrivere gli elementi del sistema e le loro interrelazioni; • fornire direttive sulla documentazione correlata, in particolare sulle registrazioni e sulla documentazione atta a dimostrare la conformità alle esigenze del SGSL e il raggiungimento degli obiettivi della sicurezza previsti.

Elementi S. G. S. L. 3° Attuazione e funzionamento 3 – e) Controllo della

Elementi S. G. S. L. 3° Attuazione e funzionamento 3 – e) Controllo della documentazione e dei dati • L'emissione, la diffusione e l'uso della documentazione precedentemente esplicitata, devono avvenire in maniera controllata. • Ciò significa: a) stabilire responsabilità per l'emissione e le modifiche ad un appropriato livello; b) rendere inequivocabile l'identificazione e la localizzazione dei documenti; c) assicurarne la loro disponibilità nei luoghi dove si svolgono le funzioni e le operazioni essenziali della gestione della sicurezza; d) assicurarne la rintracciabilità per un tempo predeterminato (archiviazione); e) inibire l'uso di documentazione superata o abrogata.

Elementi S. G. S. L. 3° Attuazione e funzionamento Controllo operativo 3 – f)

Elementi S. G. S. L. 3° Attuazione e funzionamento Controllo operativo 3 – f) • Tutte le operazioni ed attività relative a produzione, manutenzione e controllo delle attrezzature di lavoro, acquisti, formazione, addestramento, ecc. , devono essere progettate e pianificate al fine di assicurare che siano condotte nei modi e nei tempi prescritti. Ciò si esplica attraverso le seguenti fasi: • a) definire procedure ed istruzioni operative per il controllo delle operazioni di conduzione tecnica del processo produttivo; • b) definire le procedure inerenti gli acquisti ed appalti, per garantire che i fornitori e coloro che operano per conto dell'azienda si conformino ai requisiti di sicurezza stabiliti attraverso l'SGSL; • c) programmare le attività di manutenzione e le ispezioni necessarie per mantenere l'efficienza del processo sotto il profilo della sicurezza; • d) programmare le azioni informative, formative e di addestramenti, e le successive azioni di richiamo o aggiornamento.

Elementi S. G. S. L. 3° Attuazione e funzionamento 3 – g) Prontezza e

Elementi S. G. S. L. 3° Attuazione e funzionamento 3 – g) Prontezza e capacità di reazione alle emergenze Nell'ambito del funzionamento del SGSL occorre stabilire procedure di emergenza che definiscano chiaramente i comportamenti e le azioni da attivare al fine di ridurre i possibili rischi. Queste procedure, quando possibile, devono essere provate attraverso esercitazioni periodiche. L'Organizzazione si deve dotare di un piano di emergenza. L'emergenza viene gestita secondo quanto riportato nel Piano di emergenza contenente oltre alla gestione dell'emergenza incendio anche quella derivante da altre cause (fughe di gas, fuga di fluidi, scoppio, terremoto, ecc. ).

Controlli e azioni correttive a) Misurazione della prestazione, monitoraggio b) Incidenti, eventi accidentali, non

Controlli e azioni correttive a) Misurazione della prestazione, monitoraggio b) Incidenti, eventi accidentali, non conformità ed azioni correttive e preventive c) Audit

Elementi S. G. S. L. 4° Controlli e azioni correttive 4 – a) Misurazione

Elementi S. G. S. L. 4° Controlli e azioni correttive 4 – a) Misurazione della prestazione, monitoraggio E' compito dell'organizzazione sorvegliare sistematicamente la conformità della propria azione alle esigenze stabilite dalla Politica e dal Programma di sicurezza e salute, ai requisiti stabiliti per l'attuazione e il funzionamento del SGSL, nonché alle prescrizioni legali ed agli impegni derivanti da accordi liberamente sottoscritti o ad eventuali standard adottati.

Deve essere condotto con riferimento alla Normativa, alle Norme di buona tecnica, agli Obiettivi

Deve essere condotto con riferimento alla Normativa, alle Norme di buona tecnica, agli Obiettivi di salute e sicurezza formulati dall’azienda Deve essere realizzato continuità (la periodicità deve essere chiaramente indicata) Deve essere condotto da personale esperto (la responsabilità deve essere chiaramente identificata)

Elementi S. G. S. L. 4° Controlli e azioni correttive 4 – a) Misurazione

Elementi S. G. S. L. 4° Controlli e azioni correttive 4 – a) Misurazione della prestazione, monitoraggio • • • Fanno parte delle attività di sorveglianza le operazioni di monitoraggio, le quali possono essere eseguite direttamente da strutture tecniche interne, oppure affidate, sotto controllo diretto del RSPP, a società esterne di consulenza. come ad esempio: _ indagini sulla presenza dell'amianto; _ indagini fonometriche; _ indagini sul microclima ambientale; _ indagini sul rischio chimico; _ indagini sull'inquinamento elettromagnetico ecc. Per le misurazioni, gli operatori, sia interni che esterni alla azienda, devono ricorrere a metodologie di campionamento ed analisi che fanno riferimento diretto a disposizioni normative standard, nazionali ed internazionali, comunque non in contrasto con disposizioni di legge in materia.

Elementi S. G. S. L. 4° Controlli e azioni correttive 4 – b) Incidenti,

Elementi S. G. S. L. 4° Controlli e azioni correttive 4 – b) Incidenti, eventi accidentali, non conformità ed azioni correttive e preventive • L'Organizzazione deve analizzare e valutare gli infortuni, gli incidenti e le non conformità. Lo scopo primario è prevenire l'ulteriore verificarsi di tali situazioni, tramite l'individuazione e la gestione delle relative cause originarie. • Ai fini della piena comprensione, da parte di tutte le parti coinvolte, è necessario fissare e stabilire cosa è necessario per rendicontare ed analizzare infortuni, incidenti e non conformità. E' necessario che l'Organizzazione stabilisca che tutti gli infortuni, gli incidenti e le non conformità siano relazionati e documentati, requisito questo da applicare a tutto il personale. • La politica della direzione deve garantire che nessun lavoratore che si trovi a riportare una carenza di sicurezza o un pericolo potenziale incontri difficoltà nel registrarlo e riportarlo. • In quest'ottica un mancato incidente deve essere considerato un infortunio e quindi registrato.

Elementi S. G. S. L. 4° Controlli e azioni correttive • Possono essere identificate

Elementi S. G. S. L. 4° Controlli e azioni correttive • Possono essere identificate in generale come Non Conformità: _ le inosservanze/rispetto alla Politica ed al Programma di gestione della sicurezza e salute _ il mancato raggiungimento di altri requisiti inerenti il funzionamento del Sistema di Gestione della sicurezza e salute _ l'accadimento di un infortunio (che rappresenta l'evento immediatamente rilevabile causato da una non conformità). L'RSPP detiene la responsabilità di accertare le cause delle Non Conformità e di promuovere le azioni correttive e preventive di concerto con i responsabili delle funzioni dell'Organizzazione interessate.

Elementi S. G. S. L. 4° Controlli e azioni correttive • Esempi di valutazione

Elementi S. G. S. L. 4° Controlli e azioni correttive • Esempi di valutazione di Non Conformità 1. - il mancato adeguamento degli impianti, ove previsto, a una precisa norma di legge: 2. - la mancata richiesta di un'autorizzazione obbligatoria per legge, o la mancata sistematica applicazione di un controllo, di legge 3. - la mancata conoscenza o il mancato ottemperamento all'obbligo delle verifiche sulle attrezzature Allegato VIII del D. Lgs. n. 81/2008 4. - la mancata esecuzione della valutazione del rischio chimico 5. - l'impiego di attrezzature di sollevamento non omologate o non verificate

Monitoraggio interno della sicurezza CARENZE DI SISTEMA non conformità - NC CAUSE AZIONI CORRETTIVE

Monitoraggio interno della sicurezza CARENZE DI SISTEMA non conformità - NC CAUSE AZIONI CORRETTIVE Non conformità: qualsiasi deviazione da standard di lavoro, prassi, procedure, normative, prestazioni del sistema di gestione, etc. , che possa direttamente od indirettamente portare a lesioni o malattia, danni alla proprietà, all'ambiente di lavoro o ad una qualsiasi combinazione di tali conseguenze Azione correttiva: azione intrapresa per eliminare le cause esistenti di non conformità, difetti o altre situazioni non desiderate, al fine di prevenirne il ripetersi.

Elementi S. G. S. L. 4° Controlli e azioni correttive 4 – c) Audit

Elementi S. G. S. L. 4° Controlli e azioni correttive 4 – c) Audit • Definizione di Audit Processo sistematico avente lo scopo di determinare se le attività ed i risultati relativi sono conformi ai criteri pianificati e se questi criteri sono implementati efficacemente e sono utilizzabili per il raggiungimento della politica e degli obiettivi dell'Organizzazione. Al fine di migliorare il controllo sulla gestione di tutte le attività che possono determinare dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, l'organizzazione deve, in maniera sistematica e periodica, sottoporre a verifiche ispettive audit il proprio SGSL

Elementi S. G. S. L. 4° Controlli e azioni correttive • L'audit verifica sistematicamente

Elementi S. G. S. L. 4° Controlli e azioni correttive • L'audit verifica sistematicamente e in modo documentato la corretta applicazione del sistema di gestione della sicurezza. • Tale strumento valuta il livello di soddisfacimento dei criteri e dei requisiti, ivi compresi quelli fissati dalla norma OHSAS 18001/1999, nonché del manuale e delle procedure operative, che sono alla base del sistema di gestione della sicurezza. • L'audit è condotto per aree di responsabilità. • Il processo di selezione degli auditor, curato a livello di Direzione, deve garantire che il gruppo possieda le complete esperienze e competenze necessarie per realizzare l'audit.

AUDIT è una verifica: Sistematica: effettuato con un metodo preciso (UNI EN ISO 19011)

AUDIT è una verifica: Sistematica: effettuato con un metodo preciso (UNI EN ISO 19011) Indipendente: effettuato da soggetti esperti e competenti, non coinvolti nella gestione del sistema soggetto a verifica. Utile a definire se: l’SGSL è in grado di raggiungere gli obiettivi di sicurezza; l’organizzazione soddisfa tutti gli obblighi in materia di sicurezza; l’organizzazione sta facendo e raggiungendo quello che sostiene.

Elementi S. G. S. L. 4° Controlli e azioni correttive • I risultati dell'audit,

Elementi S. G. S. L. 4° Controlli e azioni correttive • I risultati dell'audit, incluse le non conformità riscontrate, sono riportati (entro 30 giorni) su un apposito verbale Rapporto di Audit, datati e firmati dal responsabile del gruppo di audit. • La discussione generale sugli esiti di tutti gli audit svolti nel corso dell'anno, e sulle azioni correttive da intraprendere, è svolta nell'ambito del Riesame della Direzione.

La Direzione genera piani d’azione La Direzione riesamina l’appropriatezza ed efficacia del SGSL La

La Direzione genera piani d’azione La Direzione riesamina l’appropriatezza ed efficacia del SGSL La Direzione si assicura della continuità, dell’efficacia e dell’adeguatezza per la salute e la sicurezza da parte di tutta l’organizzazione aziendale La Direzione si assicura dell’ottemperanza ai requisiti legali/standard La Direzione dà Feed-back alla politica sulla salute e sicurezza

Elementi S. G. S. L. 5° Riesame della direzione • Il riesame del sistema

Elementi S. G. S. L. 5° Riesame della direzione • Il riesame del sistema consente al vertice dell'azienda di ottenere gli elementi quantitativi e qualitativi atti a consentirle una corretta e documentata valutazione sul funzionamento del sistema, sul raggiungimento degli obiettivi generali dell'azienda e sulla adeguatezza degli obiettivi stessi. • Le risultanze e le determinazioni che scaturiscono dal Riesame sono opportunamente documentate e registrate. Le questioni discusse alla riunione di riesame devono permettere alla direzione di prendere decisioni relative all'attuazione di eventuali misure o modifiche possano contribuire al miglioramento del SGSL e di conseguenza alle sue prestazioni

RIESAME, CORREZIONE E MIGLIORAMENTO RISULTATI PIANIFICATI CONFRONTO RISULTATI RAGGIUNTI RIESAME: § risultati dei monitoraggi

RIESAME, CORREZIONE E MIGLIORAMENTO RISULTATI PIANIFICATI CONFRONTO RISULTATI RAGGIUNTI RIESAME: § risultati dei monitoraggi § statistiche incidenti/infortuni/non conformità § azioni correttive intraprese § rapporti sulle emergenze § rapporti del responsabile della conduzione del sistema in merito all’efficacia del sistema stesso § valutazione dei rischi CORREZIONE MIGLIORAMENTO

Certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute • Una Organizzazione che voglia

Certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute • Una Organizzazione che voglia conseguire una certificazione ufficiale del suo Sistema di Gestione Sicurezza e Salute deve rivolgersi ad un Organismo di certificazione esterno. • La richiesta di certificazione all'Organismo deve essere formale: di conseguenza, l'Organismo, richiederà l'invio di una serie di documenti. • Dopo che la documentazione sarà risultata conforme ai requisiti della norma, funzionari dell'Organismo di certificazione effettueranno un sopralluogo per procedere ad una analisi ispettiva di valutazione (audit), allo scopo di verificare la corretta attuazione del SGSL nel sito. Eventuali difformità saranno formalmente contestate all'azienda, che dovrà effettuare le dovute correzioni.

Considerazioni • “l’adozione di un SGSL favorendo la riduzione del fenomeno infortunistico favorisce per

Considerazioni • “l’adozione di un SGSL favorendo la riduzione del fenomeno infortunistico favorisce per lo specifico aspetto il complessivo business aziendale. • Una recente ricerca condotta dall’INAIL ha evidenziato che l’andamento infortunistico nelle aziende che adottano un SGSL presenta una riduzione del 15, 4% nell’ indice di frequenza (If) e del 22% nell’indice di gravità (Ig) rispetto alle aziende che non adottano tale sistema”.

indici di frequenza • La dimensione del rischio infortunistico si misura attraverso gli indici

indici di frequenza • La dimensione del rischio infortunistico si misura attraverso gli indici di frequenza, presi in esame anche dalla norma UNI 7249, "Statistiche degli infortuni sul lavoro". • Gli indici di frequenza previsti dalla norma UNI hanno al numeratore gli infortuni verificatisi in un anno ed al denominatore le ore lavorate nello stesso anno. Allo scopo di rendere più leggibile il risultato, tale rapporto viene poi moltiplicato per 1. 000 (un milione). L’indice dunque fornisce il numero di infortuni avvenuti ogni milione di ore lavorate. • ind. freq. =

indici di gravità. • La norma UNI 7249, "Statistiche degli infortuni sul lavoro", prevede

indici di gravità. • La norma UNI 7249, "Statistiche degli infortuni sul lavoro", prevede come principali misure del danno infortunistico • (cioè della serietà delle conseguenze degli incidenti sul lavoro) gli indici di gravità. Essi vengono calcolati con una formula: g. T = somma dei giorni di inabilità temporanea g. P = somma dei giorni convenzionali di invalidità permanente g. M = somma dei giorni convenzionali di invalidità dei casi mortali

piramide degli infortuni

piramide degli infortuni

piramide degli infortuni • In Figura è riportata una piramide degli infortuni calcolata dall’INAIL

piramide degli infortuni • In Figura è riportata una piramide degli infortuni calcolata dall’INAIL e proposta in ambito del “Programma. Leonardo” per la formazione in materia di prevenzione, esplicativa di come gli eventi gravi siano solo la punta di un iceberg formato da un gran numero di eventi minori. Da questo studio, infatti, è stato stimato che per ogni infortunio mortale si verificano alcuni milioni di comportamenti a rischio.

SGSL • I comportamenti pericolosi ed i mancati incidenti non necessariamente, per fortuna, determinano

SGSL • I comportamenti pericolosi ed i mancati incidenti non necessariamente, per fortuna, determinano danni a cose o persone ma sono la manifestazione della possibilità che essi potrebbero prodursi. Il ripetersi di comportamenti a rischio ne aumenta la probabilità di accadimento. Basti pensare ad esempio, un martello che cade da un impalcatura senza procurare danni, il ripetersi di questo evento aumenta la probabilità del verificarsi di un infortunio anche mortale.

SGSL • Trascurare gli eventi di bassa gravità significa formare il substrato per accadimenti

SGSL • Trascurare gli eventi di bassa gravità significa formare il substrato per accadimenti di gravità elevata. Viceversa, rilevare incidenti, quasi incidenti e comportamenti a rischio, catalogarli, analizzarli, individuarne e rimuoverne le cause riduce di molto la probabilità di accadimento di infortuni, in particolare quelli di elevata gravità. Inoltre rimuovere le cause di comportamenti errati, mancati incidenti ed incidenti aumenta l’efficienza dei cicli produttivi, riducendo malfunzionamenti e rotture, quindi la connessa perdita di produttività e redditività dei processi aziendali.

SGSL • La raccolta e l’analisi di questo tipo di dati è una questione

SGSL • La raccolta e l’analisi di questo tipo di dati è una questione gestionale ed è propria dei SGSL. • Si può, dunque, confermare la tesi che il problema della salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro rappresenti un fattore di importanza strategica per un’organizzazione, influenzando i risultati del business, sia nei riguardi delle inefficienze interne (i costi diretti), sia per gli influssi sulle componenti di mercato e, più in generale sui portatori di interesse ed in particolare clienti e lavoratori (costi indotti) con riflessi possibili anche su finanziatori, istituzioni, ecc.

Ogni infortunio ha un costo per l’azienda, che poi ricade sul lavoratore e/o sulla

Ogni infortunio ha un costo per l’azienda, che poi ricade sul lavoratore e/o sulla società Costi diretti Pagamento della retribuzione dei giorni in franchigia Integrazione dell’indennità per assicurazione sociale Aumento del premio INAIL Risanamento e messa a norma di macchine, impianti, strutture o ambientali, ecc. Costi indiretti Carico amministrativo Conflittualità Minor rendimento complessivo e Tempi morti (es. ispezioni) Spese e tempo dedicato per aspetti legali Spese per eventuali risarcimenti Perdita di immagine, ecc.

L’ASSEVERAZIONE IN EDILIZIA: UNO STRUMENTO PER LA SICUREZZA!

L’ASSEVERAZIONE IN EDILIZIA: UNO STRUMENTO PER LA SICUREZZA!

ASSEVERAZIONE L’asseverazione ha origine dall’art. 51 del D. Lgs. n° 81/08 al comma 3

ASSEVERAZIONE L’asseverazione ha origine dall’art. 51 del D. Lgs. n° 81/08 al comma 3 bis , che recita: 3 -bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;

ASSEVERAZIONE • Come si vede quindi il Testo unico indica che gli Organismi paritetici

ASSEVERAZIONE • Come si vede quindi il Testo unico indica che gli Organismi paritetici rilasciano una attestazione di asseverazione relativa all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30.

D. Lgs. n° 81/08 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 1.

D. Lgs. n° 81/08 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

Asseverazione D. Lgs. 81/2008, Art. 51, comma 3 bis Dr. Fabrizio Benedetti

Asseverazione D. Lgs. 81/2008, Art. 51, comma 3 bis Dr. Fabrizio Benedetti

ASSEVERAZIONE • Alla luce di quanto espressamente indicato e allo scopo di fornire alle

ASSEVERAZIONE • Alla luce di quanto espressamente indicato e allo scopo di fornire alle imprese edili di poter utilizzare la possibilità di asseverarsi, il 19 febbraio 2013, è stata pubblicata la prassi di riferimento UNI/Pd. R 2. 2013 che fornisce gli indirizzi operativi per il rilascio della asseverazione, in materia di sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni edili e si applica al servizio di asseverazione erogato dai Comitati Paritetici Territoriali (CPT), cosi come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera ee) del D. Lgs. n° 81/08.

ASSEVERAZIONE Il processo di asseverazione (vedi figura 1) è caratterizzato come segue: - richiesta

ASSEVERAZIONE Il processo di asseverazione (vedi figura 1) è caratterizzato come segue: - richiesta di asseverazione da parte dell'impresa edile; - verifica pre-requisiti d'accesso dell'impresa edile al servizio di asseverazione; - verifica e analisi obblighi documentali relativi all'adozione da parte dell'impresa richiedente del modello di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (pre-verifica); - verifica documentale dell'impresa richiedente l'asseverazione (verifica documentale); - verifica nel/nei cantiere/i e altri luoghi di lavoro dell'impresa richiedente (verifica tecnica); - redazione rapporto del gruppo di verifica; - valutazione rapporto verifica; - rilascio asseverazione con validità triennale (modalità operative di gestione del documento/pubblicazione/sospensione o revoca); - mantenimento primo anno; - mantenimento secondo anno.

ASSEVERAZIONE • Perché l’Asseverazione è importante e Vantaggiosa per l’impresa? • Il modello di

ASSEVERAZIONE • Perché l’Asseverazione è importante e Vantaggiosa per l’impresa? • Il modello di organizzazione e gestione della SSL asseverato può avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D. Lgs. N. 231 dell’ 8 giugno 2001 e quindi delle sanzioni pecuniarie previste (minima € 25. 800, 00 – massima € 1. 549. 370, 00, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali dell’azienda);

ASSEVERAZIONE • rientra i progetti finanziabili attraverso la partecipazione al bando ISI indetto dall’

ASSEVERAZIONE • rientra i progetti finanziabili attraverso la partecipazione al bando ISI indetto dall’ INAIL relativo agli incentivi in favore delle imprese che intendono realizzare interventi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro; • gli organi di vigilanza possono tenerne conto ai fini della programmazione delle proprie attività; • rappresenta un possibile requisito per partecipare ai bandi di gara per l’aggiudicazione di appalti pubblici, ove richiesto;

ASSEVERAZIONE • favorisce la riduzione dell’indice di frequenza e gravità degli infortuni; • migliora

ASSEVERAZIONE • favorisce la riduzione dell’indice di frequenza e gravità degli infortuni; • migliora la gestione dei rischi relativi alla salute e sicurezza; • dimostra ai soggetti coinvolti il proprio impegno nei confronti della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ASSEVERAZIONE • La validità dell'attestazione di asseverazione è stabilita in 36 mesi (3 anni),

ASSEVERAZIONE • La validità dell'attestazione di asseverazione è stabilita in 36 mesi (3 anni), nel corso dei quali sono previste due verifiche di mantenimento. • Le imprese che richiedono l’asseverazione del proprio modello di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, hanno la garanzia che il CPT a cui si rivolgono attua una procedura elaborata sotto coordinamento UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), perciò uniforme sull’intero territorio nazionale, verificata attraverso inchiesta pubblica che ha raccolto le osservazioni dei principali soggetti pubblici e privati, tra cui INAIL, nel campo della sicurezza sul lavoro.

ASSEVERAZIONE PRE REQUISITI E’ importante precisare che l’impresa che vuole presentare domanda di asseverazione

ASSEVERAZIONE PRE REQUISITI E’ importante precisare che l’impresa che vuole presentare domanda di asseverazione al CPT della propria provincia, sia in possesso dei seguenti requisiti: - iscrizione alla Cassa Edile del territorio in cui viene fatta la domanda, in regola con tutti i versamenti e gli accantonamenti che le disposizioni del CCNL e gli accordi provinciali dispongono di effettuare alle Casse Edili; - DURC regolare in corso di validità; - messa a disposizione di personale referente per l'espletamento della pratica, sia per l'accesso al/ai cantiere/i che per tutti gli altri adempimenti; - elevata motivazione al conseguimento dell’obiettivo. NOTA: La verifica di questo requisito, difficilmente valutabile attraverso strumenti standardizzati, può emergere a seguito di un momento seminariale introduttivo anche di breve durata rivolto alle imprese che richiedono il servizio, nel quale vengono spiegate le caratteristiche del sistema e cosa prevede il processo di asseverazione

ASSEVERAZIONE • VERIFICA ATTUAZIONE DEL MODELLO Oltre a questi pre-requisiti la UNI/Pd. R 2:

ASSEVERAZIONE • VERIFICA ATTUAZIONE DEL MODELLO Oltre a questi pre-requisiti la UNI/Pd. R 2: 2013 ha definito anche lo standard delle verifiche di carattere sia documentale che tecnico. La fase di verifica attuazione del modello è caratterizzata dai seguenti elementi:

ASSEVERAZIONE • a) verifica e analisi obblighi documentali relativi all'adozione da parte dell'impresa richiedente

ASSEVERAZIONE • a) verifica e analisi obblighi documentali relativi all'adozione da parte dell'impresa richiedente del modello di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (pre -verifica); • b) verifica documentale dell'impresa richiedente l'asseverazione (verifica documentale);

ASSEVERAZIONE • c) verifica nel/nei cantiere/i e altri luoghi di lavoro dell'impresa richiedente (verifica

ASSEVERAZIONE • c) verifica nel/nei cantiere/i e altri luoghi di lavoro dell'impresa richiedente (verifica tecnica e comportamentale); d) redazione rapporto del Gruppo Di Verifica.

ASSEVERAZIONE • Al termine del processo di verifica documentale e tecnica, Il gruppo di

ASSEVERAZIONE • Al termine del processo di verifica documentale e tecnica, Il gruppo di verifica (GDV), redige un rapporto, che viene inviato alla Commissione Paritetica tecnicamente competente, nel quale viene documentato lo svolgimento delle attività di verifica e viene data evidenza delle risultanze degli accertamenti, e viene rilasciata copia all’impresa edile richiedente.

ASSEVERAZIONE • La Commissione Paritetica tecnicamente competente valuta opportunamente il rapporto del gruppo di

ASSEVERAZIONE • La Commissione Paritetica tecnicamente competente valuta opportunamente il rapporto del gruppo di verifica e conseguentemente delibera il rilascio o il diniego del documento di asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.

ASSEVERAZIONE • Per le imprese richiedenti in possesso di Sistemi di Gestione della Sicurezza

ASSEVERAZIONE • Per le imprese richiedenti in possesso di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) certificati da un organismo di certificazione accreditato da Accredia, la Fase 2 (VERIFICA ATTUAZIONE DEL MODELLO) è effettuata per le parti di cui all'art. 30, D. Lgs 81/08 non oggetto della certificazione. (vale a dire l’esistenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello) e per eventuali significativi luoghi di lavoro non considerati durante il processo di certificazione.

ASSEVERAZIONE • Ecco i siti dove trovare maggiori info : www. asseverazioneinedilizia. it http:

ASSEVERAZIONE • Ecco i siti dove trovare maggiori info : www. asseverazioneinedilizia. it http: //www. cncpt. it/Pages/asseverazione. aspx http: //sicurezzasullavoro. inail. it/Canale. Sicurezza/D ettaglio. News/UCM_126505. html • Per ulteriori informazioni , consultare il numero verde : 800 -188 -722

SISTEMA DI SICUREZZA CANTIERE EDILE: In tale strategia integrata, si inscrive il progetto SI.

SISTEMA DI SICUREZZA CANTIERE EDILE: In tale strategia integrata, si inscrive il progetto SI. S. CA. acronimo di Sistema di Sicurezza Cantieri edili, svolto in collaborazione con la CONTARP (consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) della Direzione Regionale INAIL Campania, che ne ha assunto la responsabilità scientifica. SI. S. CA. PROGETTO PILOTA L’obiettivo di tale studio, interamente finanziato dalla Direzione Regionale INAIL Campania, è quello di effettuare, attraverso l’applicazione di tecnologie ICT, il monitoraggio delle condizioni di lavoro nei cantieri edili con lo scopo di migliorare i livelli qualitativi in termini di prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori. Ente proponente ed attuatore: CPT - Comitato Paritetico Territoriale di Napoli e Provincia con il supporto tecnologico di: ENGINFO CONSULTING s. r. l. Direzione Regionale per la Campania

Il sistema SI. S. CA. • I moduli Il sistema si compone dei seguenti

Il sistema SI. S. CA. • I moduli Il sistema si compone dei seguenti moduli, correlati tra loro: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Controllo Accessi Monitoraggio uso corretto DPI (DPI check) Tracking (controllo a distanza) del personale Parametri Ambientali Software di autovalutazione Software di condivisione documentale Direzione Regionale per la Campania

Parametri ambientali da monitorare Sensori polvere AREA 4 AREA 3 INDIVIDUAZIONE AREE idonee al

Parametri ambientali da monitorare Sensori polvere AREA 4 AREA 3 INDIVIDUAZIONE AREE idonee al posizionamento delle apparecchiature elettroniche A Sensori rumori SEMAFORI ZONA CONFINATA CON ALLARME A VIDEO Sensore sostanze tossiche Stazione tecnica alloggio server per controllo sensori ( X-ATLAS) AREA 2 VARCO n. 1 accesso controllato (SIST. ENGINFO) AREA 1 SUDDIVISIONE CANTIERE IN ZONE A Monitor (Enginfo) per controllo a video attività nella sezione (A-A)

 Bridge Sensore Polveri Sensore Rumori T R I V E L L A

Bridge Sensore Polveri Sensore Rumori T R I V E L L A Zona C Rilevamento e localizzazione di persone, automezzi e attrezzature Zona B Zona A: Zona B: MAT: 0003 T: 1 M MAT: 0002 T: 1 M Zona C: MAT: 0001 T: 1 M Macchinario 01 Macchinari MAT: 0001 in zona Macchinario in di pericolo Zona A Altre rilevazioni Polveri 10% Rumore: 10 d. B

BRIDGE TAG MASTER comunica Slave. DPI Rete LAN Allarme Email Segnala anomalie Allarme Sms

BRIDGE TAG MASTER comunica Slave. DPI Rete LAN Allarme Email Segnala anomalie Allarme Sms Parametri ambientali Allarme visivo Sw di Controllo e archiviazione dati Allarme acustico Direzione Regionale per la Campania

I sotto-sistemi Sottosistema parametri ambientali Trattasi di un gas detector con possibilità di configurazione

I sotto-sistemi Sottosistema parametri ambientali Trattasi di un gas detector con possibilità di configurazione di cinque diversi sensori. Può includere un fotoionizzatore PID per misure di VOC, sensore LEL di gas esplosivi, ossigeno e 2 sensori per gas tossici. Allarme acustico e visivo tramite LED ROSSO lampeggiante 121 Direzione Regionale per la Campania

I sotto-sistemi Sottosistema SW di controllo ed elaborazione dati accessi e DPI Il software

I sotto-sistemi Sottosistema SW di controllo ed elaborazione dati accessi e DPI Il software di controllo gestisce anagrafiche e attribuzioni, genera report circa l'effettivo utilizzo dei dispositivi DPI durante ogni singolo ciclo di lavorazione Direzione Regionale per la Campania

Interfaccia di controllo SW per il monitoraggio real-time e l’archiviazione dati dei sottosistemi. In

Interfaccia di controllo SW per il monitoraggio real-time e l’archiviazione dati dei sottosistemi. In real-time il SW consentirà di gestire un cruscotto di monitoraggio delle situazioni che si verificano in prossimità di varchi effettivi o virtuali, con l'eventuale segnalazione di anomalie. Direzione Regionale per la Campania

Progetto SISCA • Modulo autovalutazione Direzione Regionale per la Campania

Progetto SISCA • Modulo autovalutazione Direzione Regionale per la Campania

Progetto SISCA • Modulo documentale Direzione Regionale per la Campania

Progetto SISCA • Modulo documentale Direzione Regionale per la Campania

DAL 17 APRILE 2013 SISCA E’ DIVENUTO BUONA PRASSI AGGIORNAMENTO CSP - CSE

DAL 17 APRILE 2013 SISCA E’ DIVENUTO BUONA PRASSI AGGIORNAMENTO CSP - CSE

Sanzioni Per il Datore di Lavoro 1. Se non elabora il documento di Valutazione

Sanzioni Per il Datore di Lavoro 1. Se non elabora il documento di Valutazione dei Rischi o non nomina il RSPP : arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2. 500 a 6. 400 euro [D. Lgs. 81/08 e s. m. i. Art. 55, co. 1] 2. Se il documento di Valutazione dei Rischi non è completo dei contenuti minimi prescritti: ammenda da 1. 000 a 4. 000 euro [D. Lgs. 81/08 e s. m. i. Art. 55, co. 3, 4]

Sanzioni Per il Datore di Lavoro ed il Dirigente

Sanzioni Per il Datore di Lavoro ed il Dirigente

Sanzioni Per il Datore di Lavoro ed il Dirigente

Sanzioni Per il Datore di Lavoro ed il Dirigente

Sanzioni Per il Preposto 1. In caso: • non vigili che i lavoratori usino

Sanzioni Per il Preposto 1. In caso: • non vigili che i lavoratori usino i D. P. I. o i dispositivi di protezione collettiva; • non richieda l’osservanza delle misure d’emergenza; • chieda ai lavoratori di riprendere l’attività lavorativa in caso persista pericolo grave ed immediato; • Non segnali al DDL o al dirigente le deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro e D. P. I. arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1. 200 euro [D. Lgs. 81/08 e s. m. i Art. 56, co. 1, lett. a)]

Sanzioni Per il Preposto 2. In caso: • non verifichi che solo i lavoratori

Sanzioni Per il Preposto 2. In caso: • non verifichi che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alla zona di lavoro che li espone ad uno specifico rischio; • non informi i lavoratori esposti a pericolo grave ed immediato del rischio e delle misure di protezione prese o da prendere; • non frequenti appositi corsi di formazione; arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 800 euro [D. Lgs. 81/08 e s. m. i Art. 56, co. 1, lett. b)]

Sanzioni Per i Lavoratori In caso non espongano apposita tessera di riconoscimento, corredata di

Sanzioni Per i Lavoratori In caso non espongano apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia: ammenda da € 50 a € 300 [D. Lgs. 81/08 e s. m. i. Art. 59, co. 1, lett. b ]

Sanzioni Per i Lavoratori In caso: • non osservino quanto disposto dal ddl, dirigenti

Sanzioni Per i Lavoratori In caso: • non osservino quanto disposto dal ddl, dirigenti e preposti nonché dal T. U. ; • non utilizzino correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza ed i dispositivi di protezione individuale; • non segnalino immediatamente al ddl, al dirigente o al preposto, le deficienze di cui vengono a conoscenza; • rimuovano o modifichino i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; • non partecipare ai programmi di formazione e di addestramento; • non si sottopongano a sorveglianza sanitaria, Arresto fino ad un mese o ammenda da € 200 a € 600 [D. Lgs. 81/08 e s. m. i. Art. 59, co. 1, lett. a ]

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sulla salute e sicurezza sul

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ASPETTI INNOVATIVI DEL TESTO UNICO • La culpa in eligendo si ha quando il datore di lavoro sbaglia a scegliere (eligere), volendo risparmiare o non usando la normale diligenza, una certa macchina, un certo docente, un certo consulente, una certa organizzazione del lavoro e questa sua scelta causa danni al lavoratore. • La culpa in vigilando si ha quando il datore di lavoro, anche avendo fatto una buona scelta di una certa macchina, di un certo docente, una certa organizzazione del lavoro non organizza un controllo, cioè non vigila, per assicurarsi che vengano comunque rispettate le norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute.