Federigo Bambi La lingua giuridica tra storia e
Federigo Bambi La lingua giuridica tra storia e nuove (o vecchie? ) prospettive Accademia della Crusca Corso di formazione per insegnanti 11 gennaio 2016
Bentivegna del Mazzo, monna Belcolore e il prete di Varlungo Gnaffé, sere, in buona verità io vo infino a città per alcuna mia vicenda: e porto queste cose a ser Bonaccorri da Ginestreto, ché m’aiuti di non so che m’ha fatto richiedere per una comparigione del parentorio per lo pericolator suo il giudice del dificio. Giovanni Boccaccio, Decameron, VIII, 2
Una lingua inventata • parentorio perentorio • pericolator procurator • giudice del dificio giudice del maleficio
La “rivoluzione” di Giovan Battista De Luca (1673) Il volgare diventa lingua anche della scienza giuridica
Una grida comprensibile? – Caso serio, figliuolo; caso contemplato. Avete fatto bene a venir da me. È un caso chiaro, contemplato in cento gride, e… appunto, in una dell’anno scorso, dell’attuale signor governatore. Ora vi fo vedere, e toccar con mano […]. Sapete leggere, figliuolo? – Un pochino, signor dottore. – Bene, venitemi dietro con l’occhio, e vedrete. – È il mio caso. I promessi sposi, cap. III
Sono i giuristi che ingarbugliano… Quel che è più strano, quanto più di parole talvolta si adopera in distendere una legge, a fine appunto di bene spiegare l’intenzione di chi la forma, tanto più scura, e capace di diversi sensi essa può divenire; e ciò perchè i sottili osservatori delle leggi, per accomodarle al loro bisogno, lambiccano ogni parola, ogni sillaba, virgola e punto, e mettono in forse quello che ha voluto dire, ma forse non ha assai limpidamente espresso il legislatore (Dei difetti della giurisprudenza, cap. III). Ludovico Antonio Muratori
Ma qualcuno no Allora, appena fuori dalla barriera daziaria, le lastricate vie di città sboccavano nella campagna: e quelle che oggi sono le ferrigne piste d’asfalto fatte per la velocità, erano allora pacifiche e soffici strade maestre, fatte per il sonno dei barrocciai. Mi par di ricordare che correre su quel morbido strato, strisciando apposta i piedi per sollevare dietro di me un polverone più alto, sia stato uno dei miei primi vanti; nasce negli uomini, ancor prima della ragione, la passione di apparire più di quel che sono: io cominciai col darmi arie da locomotiva Piero Calamandrei, Inventario della casa di campagna, Firenze, 1941.
Ma qualcuno no M’è accaduto qualcosa che non capita tutti i giorni: leggere un libro giuridico tutto d’un fiato, con crescente consenso ed anche con crescente gratitudine dalla prima all’ultima pagina (…). P. Calamandrei, La certezza del diritto e la responsabilità della dottrina, «Rivista del diritto commerciale» , XL (1942), I, p. 341; rec. a Flavio Lopez de Oñate, La certezza del diritto, Roma, 1942.
Calamandrei alla Costituente 4 marzo 1947 se noi leggiamo questo progetto con quest’animo di critica positiva (…), dobbiamo (…) riconoscere che esso non è un esempio di bello scrivere: manca di stile omogeneo, direi che manca di qualsiasi stile Per Ugo Foscolo il Codice penale militare della Repubblica Cisalpina avrebbe dovuto essere scritto «in uno stile rapido, calzante, conciso, che non lasci pretesto all’interpretazione delle parole, osservando che assai giureconsulti grandi anni e assai tomi spesero per commentare leggi confusamente scritte. Si baderà ancora a una religiosa esattezza della lingua italiana» Ecco: questo progetto di Costituzione si sente che non è stato scritto da Ugo Foscolo…
Assemblea costituente 4 marzo 1947 Il nostro motto dovrebbe essere questo: “chiarezza nella Costituzione”
La lingua della Costituzione «la Costituzione dovrà essere il più possibile chiara e tale che tutto il popolo la possa comprendere» (ordine del giorno Bozzi del 26 ottobre 1946).
La valutazione conclusiva «Una Costituzione non deve essere un capolavoro letterario; ci basta che il testo che vi presentiamo sia più chiaro, più fluido e migliore di prima» (Ruini, 22 dicembre 1947).
Il ricordo d’uno studente • Fin dal tempo in cui studiavo Legge all’Università di Firenze, io ho concepito per questa casta d’imbroglioni e per il loro linguaggio un odio quasi teologico. L’unico bel ricordo che me ne rimane sono le lezioni di Piero Calamandrei che ci rendeva tutto chiaro, semplice, diretto; ma appunto per questo era guardato da molti suoi colleghi come una specie di traditore. Indro Montanelli, La stanza di Montanelli, «Corriere della Sera» , 10 giugno 1997
Chiarezza e precisione della legge secondo la Corte costituzionale Nelle prescrizioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento. (364/1988).
E nel linguaggio della Corte? P. Q. M. [La Corte] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c. p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile (364/88).
Vittorio Scialoja Ma scriviamo dei libri prima di tutto in una lingua tale che si possano intendere. È ora finalmente di ricordarsi di questo, perché vi è parecchia gente che crede che un libro sia tanto più scientifico quanto più si allontana dal vocabolario italiano. E non è una raccomandazione puramente lessicografica la mia: è una raccomandazione che tende a richiamare gli autori alla chiarezza delle idee. Una idea non può essere giuridica se non in quanto sia chiara; perché il diritto è arte di tracciare limiti, e un limite non esiste se non in quanto sia chiaro. E poiché non vi è pensiero giuridico se non in quanto sia chiaro, tutto ciò che è oscuro può appartenere forse ad altre scienze, ma non al diritto! Diritto pratico e diritto teorico, in «Rivista del diritto commerciale» , IX (1911), I, p. 942.
Sovraestensioni dell’infinito in frasi completive «Il difensore chiede applicarsi all’imputato la diminuzione della pena» «la ragazza chiede applicarsi una toppa ai suoi jeans» Cfr. B. Mortara Garavelli, Le parole e la giustizia, Torino, 2001, pp. 156 e ss.
Lo stile della lingua della pratica del diritto • Periodi complessi, ricchi di subordinate, con pochi punti e a capo (di contro: stile commatico: segmentazione in brevi capoversi autosufficienti…) • Collocazione ad inizio frase di “connettivi pragmatici” intesi a collegare quanto si è detto prima: “orbene”, “invero”, “ordunque”, “inoltre”, “di talché” • Anteposizione del verbo al soggetto : “ritiene il collegio…”; “resistono con unico ricorso…” • Frequente utilizzazione di aggettivi di relazione: contravvenzionale; dibattimentale; documentale
Lo stile della lingua della pratica del diritto • Nessi preposizionali specifici: ai sensi di; in capo a; a carico di; a titolo di • Fioritura di acronimi e abbreviazioni: art. ; Cass. ; m. o. t. ; g. d. p. ; v. p. o. ; g. o. t. ; g. i. p. ; p. m. ; C. S. M. ; c. t. u. ; c. p. p. ; c. p. c. • Anteposizione dell’aggettivo al nome: “dolosa preordinazione”; “generale divieto” “consolidato insegnamento”; “l’avversato esito”, “il descritto quadro”; “opposto orientamento”; “legale rappresentante”; “omessa motivazione”; “descritto quadro”
Lo stile della lingua della pratica del diritto Assenza di articoli: “proponeva ricorso”; “presentava istanza” Uso di doppie negazioni: “non appare revocabile in dubbio”; “non sembra potersi dubitare. . ”; “non può essere esclusa l’inescusabilità dell’ignoranza…”; “non ignora questo giudice…” Enclisi del si: “devesi ritenere”; “porsi problematicamente”: “occorre procedersi con rito abbreviato…”; “non può affermarsi provato. . ”; “dichiaratosi aperto il dibattimento”
Lo stile della lingua della pratica del diritto • Participio presente in sostituzione “sintetica” di proposizione relativa: “sede risultante”; “evento occorsogli”; “somme occorrenti”; “pretese derivanti”; “evento manifestatosi” • Locuzioni preposizionali: “in epigrafe”; “in parte narrativa”; “in dispositivo” • Tecnicismi e pseudotecnicismi: “accesso”; “insinuazione nello stato passivo”; “obliterazione”
Di talché • È manifestamente infondata la q. l. c. dell’art. 17, comma 30 ter d. l. 78/2009, conv. in l. 102/2009, per contrasto con gli art. 3, 11 e 24 cost. , in considerazione della diversità di trattamento tra soggetti sottoposti a giudizio in grado di appello rispetto ai soggetti sottoposti a giudizio in primo grado per i quali sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, atteso che la ratio della nuova disciplina del danno all’immagine è quella di circoscrivere i giudizi entro tassativi limiti di rispondenza della notitia damni a criteri obiettivi di specificità e concretezza in ipotesi di attività istruttoria del p. m. contabile non conclusa, in assenza di pronuncia giudiziale, di talché, ove invece, vi sia stato un giudizio di primo grado per il quale è stata emessa sentenza, sia pure non definitiva, che presuppone un accertamento contenuto in un provvedimento, esecutivo per legge, esiste la concretezza e specificità della notizia di danno richiesti dalla nuova disciplina. • Corte dei Conti, sez. III, 7 luglio 2010, n. 486.
Lo stile commatico? Nel merito il Collegio ritiene di non poter accogliere la domanda della Procura, considerato che a fronte della richiesta di restituzione della retribuzione per le suddette giornate lavorative, dalla documentazione prodotta dall’Avv. Cocchi (copia delle timbrature dei mesi interessati dalle 24 assenze in questione) risulta che il Prof. Rolando nelle giornate in cui si sono tenute le riunioni del Consiglio (fissate alle ore 15 di ciascun giorno), o e stato assente giustificato o ha comunque svolto attivita lavorativa come dimostrano le timbrature di entrata e di uscita. Risulta, in particolare, che in alcune giornate non e stato presente in servizio per partecipazione a congressi: 20/5/2009; 25/11/2009; 22/9/2010; 24/11/2010. In alcuni giorni era assente per “Ferieap” (16/6/2010; 13/4/2011). Nella maggior parte degli altri casi, pur non avendo partecipato alle sedute del Consiglio, risulta essere stato al lavoro ben oltre l’orario delle sedute consiliari. La domanda non puo , quindi essere accolta perche le assenze in questione non possono considerarsi ingiustificate e perche manca l’elemento oggettivo del danno. Corte dei Conti, sez. Liguria, 23 aprile 2015 n. 38.
Paratassi o ipotassi? • Benché Tizio abbia dichiarato che Caio era assente dalla stanza al momento del fatto (il che tra l’altro è smentito dalle dichiarazioni di Sempronio), il Tribunale ritiene provata la sua presenza in forza di un decisivo riscontro probatorio: i capelli ritrovati sul cuscino, pienamente compatibili con quelli trovati sul pettine di Caio, all’esito della perquisizione operata dai Carabinieri, della cui legittimità non è dato dubitare.
Paratassi o ipotassi? • Tizio dice che Caio non era nella stanza al momento del fatto. • Sempronio dice che Caio era nella stanza al momento del fatto. • I Carabinieri hanno trovato, nella stanza, quattro capelli sul cuscino del letto. • I Carabinieri, quando hanno perquisito la casa di Caio, hanno trovato sul suo pettine cinque capelli. • L’analisi del DNA ha dato questo risultato: «compatibilità al 97. 9 % fra i quattro capelli sul cuscino e i cinque capelli sul pettine» . • Quindi, Caio era nella stanza.
Riscrittura necessaria? • Orbene deve ritenersi che la banca avrebbe dovuto fornire una completa informazione circa i rischi connessi a quella specifica operazione che i clienti intendevano porre in essere (obbligo imposto dall’art. 28 co. II del regolamento Consob n. 11255; v. anche art. 11 co. I direttiva 93/22 CEE del 10 -5 -1993), dovendo l’intermediario finanziario agire con la diligenza dell’operatore particolarmente qualificato (cfr. artt. 21 lett. A) d. lgs. 58/98 , 26 lett. E) reg. Consob cit. e 1176 II co. c. c. ) nell’ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l’interesse dei clienti (v. artt. 47 Cost. , 5 e 21 lett. A) del d. lgs. 58/98), obbligo implicante l’indicazione, non generica, della natura altamente rischiosa dell’investimento secondo la valutazione operata dalle maggiori agenzie specializzate in materia, dato questo che la banca è tenuta a conoscere e, quindi, a comunicare al cliente al fine di consentirgli di effettuare una scelta consapevole, dovendosi in proposito ritenere che la valutazione del titolo da parte del mercato costituisca fattore rilevante (c. d. material fact secondo l’espressione usata dalla giurisprudenza nordamericana) in quanto idoneo ad influenzare il processo decisionale dell’investitore (Tribunale di Mantova, 12 novembre 2004).
Riscrittura necessaria? • Si deve ritenere che la banca avrebbe dovuto fornire ai clienti un’informazione completa sui rischi dell’operazione che essi volevano compiere; infatti, l’intermediario finanziario – in quanto operatore particolarmente qualificato – è tenuto ad agire con diligenza e a tutelare l’interesse dei clienti: nel caso, egli deve segnalare loro puntualmente che l’investimento è altamente rischioso. • La banca deve conoscere e comunicare al cliente la valutazione che su quell’investimento è stata fatta dalle maggiori agenzie specializzate in materia, in modo da consentirgli una scelta consapevole; infatti si deve ritenere, in proposito, che la valutazione del titolo da parte del mercato sia un fattore rilevante, in quanto influenza fortemente la decisione dell’investitore.
Art. 3 del Codice del processo amministrativo Dovere di motivazione e sinteticità degli atti. 1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato. 2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.
Il Consiglio di Stato La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza degli atti processuali […], ove si traduca nell'assoluta difficoltà di comprensione del contenuto del ricorso, delle censure nello stesso svolte e delle richieste del ricorrente, comporta l'inammissibilità del ricorso proposto (Consiglio di Stato, sez. I, 27 febbraio 2014, n. 346).
La Corte di Cassazione Il rispetto del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l’adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione […] (Corte di Cassazione, sez. lavoro, 30/09/2014 N. 20589).
La Corte di Cassazione […] principalmente in quanto esso collide con l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. , nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, comma 2, e in coerenza con l’art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato sia le parti di oneri processuali superflui (Corte di Cassazione, sez. lavoro, 30/09/2014 N. 20589).
La giurisprudenza di merito L’introduzione nel nostro ordinamento del principio di sinteticità, oltre che della motivazione, anche degli atti di parte, impone di sanzionare, in sede di regolazione delle spese processuali, la particolare ampiezza di questi ultimi, qualora non introducano aspetti di significativa novità rispetto al thema decidendum (Trib. Milano, 3 ottobre 2013).
Pietro Addeo e la Grammatica forense (1938)
Pietro Addeo e la Grammatica forense (1938)
Pietro Addeo e la Grammatica forense (1938)
Le regole per il legislatore? • rigida scansione di soggetto, verbo, e oggetto nella frase; • preferenza della paratassi sulla ipotassi; • frasi e periodi brevi; • assenza di rinvii da una norma all’altra.
Prato 1287
Prato 1287 Messere la potestade fae mectere bando et ricordare che concioe sia cosa che Marsoppino e Puccio, filii q. Consigli, siano lasciati rede di ser Piero, filio di Benassai, e quella reditate volliano aprendere con beneficio d’inventario; che qualunque persona avesse a ricevere alcuna cosa dal detto ser Piero per iudicio o per altro modo, o chi volesse contradire alle decte rede inn alcuno modo, debbia conparere e venire dinanzi alla decta podestade di quie giovidie mactina anzi terza. Sappiendo che a quello termine li decte rede aprenderanno la decta ereditate con beneficio d’inventario, secondo ragione. Galatinus publicus preco comunis Prati retullit mihi Viviano, notario d. potestatis, se ex parte dicti d. potestatis cridasse et exbanisse per teram Prati quod, cum hoc sit quod Marsepinius et Puccinus, filii c. Consigli, instituti fuerunt heredes a ser Petro, filio Benassai, et hereditatem predictam vellint appreendere cum benefitio inventarii; quod unusquisque qui deberet alliquid recipere vel ius alliquod haberet in dicta hereditate dicti sser Pieri, vellet in alliquo contradicere predictis Marsupinio et Puccio in hereditate predicta, coram dicto domino potestate vel suo iudice, hinc ad diem iovis proximi venturi ante tertiam debeat conparere. Siendo quod a dicto termino in antea non audierint; et predicti intendunt aprehendere hereditatem predictam coram ipso d. potestate vel suo iudice cum benefitio inventarii et secundum formam iuris.
Prato 1287 • concioe sia cosa che Marsoppino e Puccio, filii q. Consigli, siano lasciati rede di ser Piero, filio di Benassai = cum hoc sit quod Marsepinius et Puccinus, filii c. Consigli, instituti fuerunt heredes a ser Petro, filio Benassai • e quella reditate volliano aprendere con beneficio d’inventario = et hereditatem predictam vellint appreendere cum benefitio inventarii
Prato 1287 • che qualunque persona avesse a ricevere alcuna cosa dal detto ser Piero per iudicio o per altro modo, o chi volesse contradire alle decte rede inn alcuno modo, debbia conparere = quod unusquisque qui deberet alliquid recipere vel ius alliquod haberet in dicta hereditate dicti sser Pieri, vellet in alliquo contradicere predictis Marsupinio et Puccio in hereditate predicta, (. . . ) debeat comparere
Prato 1287 • Sappiendo che a quello termine li decte rede aprenderanno la decta ereditate con beneficio d’inventario, secondo ragione. • = Siendo quod […] predicti intendunt aprehendere hereditatem predictam […] cum benefitio inventarii et secundum formam iuris.
Un nuovo protagonista: l’inglese • Lingua della pratica internazionale del diritto • Lingua “franca”: principale strumento di lavoro delle istituzioni europee nella redazione delle norme comuni
L’art. 1469 bis del codice civile: il (nuovo) professionista e il consumatore • Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. • […] In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: (…)
E invece nella nostra tradizione… • Compenso. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. • (art. 2233, I c. , del Codice civile; nel capo II, Delle professioni intellettuali, del titolo III del libro Del Lavoro)
Una birbonata, alle volte… • Gigino Balestra all’ora che avevamo fissato, cioè alle dieci, era sulla porta del negozio e mi fece l’occhiolino come per dire che aspettassi un poco prima di entrare. Infatti feci una giratina in su e in giù e finalmente mi fece cenno di passare. In quel momento non c’era nessuno, perché il ministro di bottega era andato a dare un’occhiata nel laboratorio. – Bisogna far presto – disse Gigino – perché ritorna subito. – Io feci in un lampo: quattro pasticcini ogni boccone. . . e si vede che il mangiar così in fretta e furia mi fece male perché appena tornato a casa mi sentii un gran peso allo stomaco e dei giramenti di testa tali che mi dovettero mettere a letto. Vamba [Luigi Bertelli], Il giornalino di Gian Burrasca, Firenze, Giunti, 1949, pp. 246 -47; 1 a ed. in volume 1912
Quale transazione? • La transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. • (Art. 1965 Codice civile) • Transazioni commerciali: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazioni di servizi, contro il pagamento di un prezzo • (Art. 2, I c. , lett. a Decr. legisl. 231/2002 che ha recepito la direttiva 2000/35/CE)
Una tattica già usata… • Nel Testo unico delle • Nel Testo unico leggi in materia dell’intemediazione bancaria e creditizia finanziaria (Decr. legisl. n. 58/1998): 383/1993): factoring, futures, marker leasing, forfaiting, maker, swaps. travellers cheques, money broking, rating.
… per la difficoltà di una definizione/traduzione • Per strumenti finanziari si intendono: (…) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ( «future» ), «swap» , accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse (…). • Decr. legisl. n. 58/1998, art. 1, c. II, lett. d.
Insomma: «Il ricorso alla parola inglese serve quindi a comunicare che l’oggetto del discorso legislativo sono esattamente quei contratti che in ambito globale si denominano futures e swaps» (Gambaro).
Come a Genova nel XVI secolo Ci sono poi alcune parole legali, che in lingua nostra non si ponno tradurre significantemente: perché una voce sola tale sentenza abbraccia, che, chi la volesse spiegare, sarebbe astretto andare per longhi giri, & forsi ancora non darebbe in taglio: come sono, legato de latere, ipso iure & facto, ex officio, cumulative, privative (. . . ): le quali io non mi sono curato di cambiare, così per le ragioni sodette, come perché già il volgo si serve di queste voci, come che fossero proprie, & communi a la nostra lingua. (Giovanpavolo Pianta, a proposito delle Nuove leggi genovesi del 1576)
Un salto all’Osteria della luna piena • Eppure anche Ferrer… qualche parolina in latino… siés baraòs trapolorum… Maledetto vizio! Viva! giustizia! pane! ah, ecco le parole giuste!. . . A. Manzoni, I promessi sposi. Storia milanese del XVII secolo, Milano, 1840, cap. XIV.
Un ghiribizzo di Roberto Ridolfi Di coloro che torturano il prossimo coi loro mal decifrabili scarabocchi, Lord Chesterfield diceva che ognuno può scrivere in una grafia chiara e leggibile purché lo voglia. Lo stesso dico io dello scrivere in una lingua non del tutto bastarda, in uno stile chiaro, ordinato, corretto: per far ciò non bisognano grandi qualità di scrittore, ma soltanto un poco di buona volontà. E, proprio come il nobile Lord dello scrivere in modo leggibile, direi che è anche una questione di garbo, di buona creanza. R. Ridolfi, I ghiribizzi, Firenze, Vallecchi, 1968, p. 174.
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