Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali dellUmbria Convegno
Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali dell’Umbria Convegno «Reti di Impresa in Agricoltura» GLI SCENARI E LE OPPORTUNITA’ Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali dell’Umbria Intervento a cura del Dott. Paolo Felicetti Commercialista ODCEC Perugia EXPO, lunedì 21 Settembre 2015
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 IL CONTRATTO DI RETE Evoluzione normativa Art. 3, commi 4 -ter e 4 -quater + 4 -quinquies del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in SO n. 49, relativo alla G. U. 11/04/2009, n. 85), così come modificato dall’art. 45 del D. L. 83/2012 così detto Decreto Crescita convertito in L. 134/2012 e poi dall’art. 36 del D. L. 179/2012 così detto decreto crescita-bis, convertito in L. 221/2012) Art. 3 Distretti produttivi e reti di imprese Comma 4 -ter: Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4 -quater ultima parte. Se il contratto prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi: (comma così modificato dall'art. 45, comma 1, legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 36, comma 4, lettera a), legge n. 221 del 2012): 2 2
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 1) (numero soppresso dall'art. 36, comma 4, lettera b), legge n. 221 del 2012) 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2615 -bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4 -quater, il contratto deve essere redatto: per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete; b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi; 3 3
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell’articolo 2447 -bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile; d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; e) l'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al programma salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento; (lettera così modificata dall'art. 36, comma 4, lettera c), legge n. 221 del 2012) 4 4
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo) Comma 4 -ter. 1: Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4 -ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Comma 4 -ter. 2: Nelle forme previste dal comma 4 -ter. 1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4 -ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse. Comma 4 -quater: Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (comma così modificato dall'art. 45, comma 2, legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 36, comma 4 -bis, legge n. 221 del 2012) 5 5
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 Comma 4 -quinquies: Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) , della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. 6 6
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (GU n. 176 del 31 -7 -2009 - Suppl. Ordinario n. 136 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009 La legge n. 99/2009 (legge Sviluppo), ha abrogato l’art. 6 -bis della L. n. 133/2008, di conversione del D. L. n. 112/2008 e ha introdotto significative correzioni alla disciplina del contratto di rete contenuta nella legge n. 33. In particolare, è stato esteso l’ambito di applicazione a tutte le forme di organizzazione dell’attività imprenditoriale (imprenditori persone fisiche, società di persone e di capitali, ecc. ), mentre prima dell’intervento la norma riguardava solo le S. p. A. . Inoltre, è stata disciplinata la responsabilità verso i terzi delle reti. Infatti, la versione originaria della norma rendeva le imprese aderenti al contratto responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni assunte dalla rete, mentre i correttivi introdotti dalla legge Sviluppo, con il richiamo alla disciplina dei consorzi, attribuiscono alla rete autonomia patrimoniale perfetta. 7 7
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 (GU n. 125 del 31 -5 -2010 - Suppl. Ordinario n. 114 ) note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n. 174, relativo alla G. U. 30/07/2010, n. 176). Tale decreto ha introdotto importanti novità in merito al contratto di rete. In primo luogo, rende facoltativa l’istituzione del fondo patrimoniale, prima obbligatoria per la costituzione di una rete. Inoltre, prevede una rilevante novità dal punto di vista fiscale: La norma agevolativa ha per obiettivo il completamento del programma comune di rete previsto nel contratto e a tal fine istituisce un regime di sospensione di imposta sugli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma stesso, che abbia ottenuto la preventiva asseverazione* da parte degli organismi abilitati. Il regime di sospensione d’imposta cessa nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite, salvo il verificarsi di eventi interruttivi della sospensione. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di € 1. 000, 00 per singola impresa. nonché per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione, fermo restando il limite stabilito dal comma 2 -quinquies pari a 20 milioni di euro per l’anno 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 8 8
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 Per rispettare tale limite, entro il 23 maggio di ciascun anno, le Reti di Impresa, devono inoltrare per via telematica all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione (come da Modello reti di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 14. 4. 2011 n. 2011/31139) contenente l’indicazione della quota di utili accantonati e l’indicazione del risparmio d’imposta corrispondente all’accantonamento. L’autorità competente procede a sua volta con una sua conseguente comunicazione, previa determinazione della % di risparmio di imposta spettante a ciascun richiedente sulla base del rapporto risorse disponibili nell’anno di competenza - ammontare di risparmio di imposta complessivamente richiesto. L’agevolazione subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea che, con decisione C(2010)8939 def. del 26. 01. 2011 ha ritenuto che la misura fiscale in esame non costituisca aiuto di Stato. L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. *Asseverazione Il decreto MEF 25 febbraio 2014 ha definito i predetti requisiti stabilendo che “sono abilitati a rilasciare l’asseverazione del programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL ai sensi della L. 30 dicembre 1986 n. 836, espressioni di interessi generali per una pluralità di categorie e territori” (cfr. art. 3 comma 1). 9 9
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 L’asseverazione: § è attestata entro 30 gg. dalla richiesta di rilascio dall’organo comune per l’esecuzione del contratto di rete ovvero del rappresentante della rete risultante dalla stipula dello stesso contratto (cfr. art. 4 comma 3); § comporta la verifica preventiva da parte degli organismi abilitati della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto; § costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti richiesti per la fruizione dell’incentivo fiscale. Gli organismi abilitati sono tenuti a comunicare l’avvenuta asseverazione all’Agenzia delle Entrate, trasmettendo i dati relativi alle imprese aderenti alla rete, il cui programma comune ha ottenuto l’asseverazione (cfr. art. 4 comma 3). 10 10
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (12 G 0109) (GU n. 147 del 26 -6 -2012 - Suppl. Ordinario n. 129 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G. U. 11/08/2012, n. 187). (così detto Decreto Crescita/Sviluppo) Con il Decreto Sviluppo 2012 (ed in sede di sua conversione con modifiche), il testo della norma sul contratto di rete è stato novellato in relazione ad alcuni profili. Per quanto concerne alla responsabilità patrimoniale, è stata introdotta la previsione che, per le obbligazioni assunte dall’organo comune per il programma comune, la responsabilità sia limitata al fondo comune. Quanto alle modalità di redazione: il contratto può essere redatto non più solo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ma anche per atto firmato digitalmente con mera firma digitale, art. 24 Codice amministrazione digitale (CAD) o con firma elettronica autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale, art. 25 CAD, e trasmesso agli uffici del Registro delle Imprese attraverso un modello standard tipizzato. Sono state anche semplificate alcune procedure per la comunicazione, tra gli uffici del Registro Imprese, delle modifiche apportate al contratto di rete. È previsto, inoltre, che le imprese partecipanti possano optare per far acquisire alla rete la soggettività giuridica; la norma però non indica i relativi profili e le implicazioni civilistiche e tributarie. 11 11
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (12 G 0201) (GU n. 245 del 19 -10 -2012 - Suppl. Ordinario n. 194 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S. O. n. 208, relativo alla G. U. 18/12/2012, n. 294). (così detto Decreto crescita/sviluppo Bis) Tale Decreto contiene interventi importanti che contribuiscono a delineare, con maggior precisione, il quadro complessivo della normativa sul “Contratto di Rete” lo stesso stabilisce: § il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salvo la facoltà di acquisto rimessa ad una scelta degli imprenditori; § per le reti che vogliono acquisire la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente. E’ esclusa la possibilità di redigere l’atto con mera firma digitale per le “reti-soggetto”; per la contrattazione pubblica: § le reti d’impresa vengono inserite tra le forme di aggregazione ammesse alla partecipazione alle gare d’appalto, novellando così il testo dell’art. 34, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006 (codice appalti); 12 12
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 per le imprese agricole: § al contratto di rete non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 (contratti agrari); § è istituito presso Ismea un fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare dei contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il contratto di rete può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale. Il suddetto fondo di mutualità partecipa al fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al precedente comma. § I fondi, a tutela per il reddito degli agricoltori, saranno aperti non solo alle imprese agricole ma anche agli altri soggetti partecipanti ai contratti di rete. § Ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale , che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo. 13 13
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 (13 G 00123) (GU n. 150 del 28 -6 -2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2013 - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G. U. 22/08/2013, n. 196). Attraverso il seguente Decreto Legge vengono emanate delle disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di occupazione e di previdenza sociale. In particolare, il legislatore all’articolo 7, comma 2, dispone in materia di distacco: “Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso". Infine vengono emanate ulteriori disposizioni all’articolo 9, comma 11, che modifica ed integra: “ l'art. 31 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: § 3 -bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1 (gruppi di impresa individuati ai sensi dell’art 2359 c. c. “Soc. Controllate e Collegate” e d. l. 2 aprile 2002, n. 74), ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende. 14 14
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 § 3 -ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3 -bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole. ” § 3 -quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3 -bis. § 3 -quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3 -bis e 3 -ter. Si fa presente che il D. M. previsto dal comma 4 -quater per «la definizione delle modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte» è datato 27 marzo 2014, ma è stato pubblicato sulla G. U. 11. 08. 2014 ed è entrato in vigore il 10 settembre 2014. Il decreto si preoccupa essenzialmente di individuare il responsabile delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei «lavoratori congiunti» : § Nel caso di assunzioni congiunte effettuate da gruppi di imprese e in contratti di rete, il soggetto tenuto a fare le Comunicazioni obbligatorie è l’impresa capogruppo; § Nel caso di assunzioni congiunte effettuate da imprese riconducibili ad unico proprietario, il soggetto tenuto a fare le Comunicazioni obbligatorie è lo stesso proprietario; § Nel caso di assunzioni effettuate da parte di imprese di soggetti legati tra loro da vincolo di parentela o di affinità, il soggetto tenuto a fare le Comunicazioni obbligatorie deve essere individuato con accordo da depositare presso le associazioni di categoria. 14 15
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 Nonostante il D. M. l’operatività del nuovo rapporto di lavoro è demandata ad un ulteriore decreto direttoriale il quale dovrà apportare le necessarie modifiche al modello Uni. Lav. Decreto Direttoriale n. 85 del 28 -11 -2014 con oggetto: Modalità operative per la comunicazione delle “Assunzioni congiunte in agricoltura” trasmesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 04. 12. 2014 agli Enti preposti. Il Cui D. D. rende operative le “assunzioni congiunte in Agricoltura” a partire dal 7 gennaio 2015, nel rispetto dell’art. 31, commi 3 -bis e 3 -ter del D. Lgs 276/2003. Il Ministero del lavoro ha dettagliatamente introdotto, con una nota dello scorso 4 dicembre 2014, il nuovo modello «Unilav. Cong» che dovrà essere utilizzato dai datori di lavoro del settore agricolo per comunicare l’instaurazione di rapporti di lavoro congiunti nel settore agricolo. Il nuovo modello prevede le sezioni già ordinariamente previste per il modello “UNILAV”: instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione ed andrà utilizzato dalle imprese e dai soggetti abilitati per le comunicazioni obbligatorie da effettuare a partire dal 7 gennaio 2015. Si tratta dunque del tassello che mancava per rendere operativa la disposizione che introduce nel nostro Paese, anche se limitatamente ad alcuni settori del mondo agricolo, questa figura completamente nuova: più datori di lavoro assumono la stessa persona che svolgerà la sua prestazione secondo le esigenze di ciascuno di loro, ma senza una preventiva e precisa ripartizione di tempi dedicati all'uno o all'altro. 15 16
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 Un dato che deve essere fornito nell’Unilav. Cong è il luogo di conservazione dell’accordo tra i datori di lavoro interessati, accordo previsto dal Dm 27 marzo 2014 col quale le imprese legate dal contratto di rete ovvero condotte da parenti o affini entro il terzo grado individuano tra loro il soggetto incaricato di effettuare le comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro. È opportuno sottolineare che questo accordo deve essere depositato presso l’associazione di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa (trasmissione per raccomandata, via Pec, timbro postale, eccetera). L’accordo va inviato alle associazioni di categoria: sicuramente, non a tutte ma a quella alla quale risulti iscritto il proprietario dell’azienda incaricata. Ovviamente, se questa impresa non risulta iscritta, per un qualsiasi motivo, sarà necessario, comunque, inviare l’accordo ad una di quelle esistenti nel territorio. Con la scelta delle Associazioni di categoria, il Ministro del Lavoro ha escluso la possibilità (forse più razionale da un punto di vista prettamente operativo) che l’accordo fosse inviato al centro per l’impiego competente (che è destinatario, ex lege, di tutte le comunicazioni relative al collocamento) o alla Direzione territoriale del Lavoro, organo periferico deputato al controllo della regolarità dei rapporti di lavoro instaurati. 16 17
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 Assunzioni congiunte: chi e come E’ dunque consentito instaurare «rapporti di lavoro congiunto» in agricoltura con il medesimo lavoratore dipendente, per lo svolgimento di attività presso le aziende dei coobbligati all’assunzione. Tale facoltà è riservata alle aziende agricole, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti: a) appartenenza allo stesso gruppo di imprese; b) aver stipulato un contratto di rete che includa, almeno per il 50%, imprese agricole; si tratta di realtà produttive nelle quali le aziende hanno tra di loro rapporti di collaborazione od interdipendenza, in termini di scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, diversi ed ulteriori rispetto allo scambio delle prestazione e dei beni ed alle relazioni di concorrenza di mercato. Il contratto di rete è soggetto a determinati requisiti di forma (generalità dei contraenti, obiettivi, diritti ed obblighi delle imprese, ecc. ), pubblicità (registrazione presso l’ufficio registro di competenza in relazione alla sede di ogni azienda firmataria); c) medesimo assetto proprietario; d) titolarità di soggetti diversi ma legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado: a norma del codice civile, la parentela è il vincolo che unisce i soggetti che discendono dalla stessa persona; i gradi si contano calcolando le persone e non considerando lo stipite. L’affinità, invece, è il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge; per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al coniuge. 17 18
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 Ultimo chiarimento 06. 05. 2015: Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali – Direzione generale per l’attività ispettiva. Con la citata circolare, il Ministero ricorda che le imprese agricole possono procedere all’assunzione congiunta di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende, ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. n. 276/2003 sempre che le stesse presentino uno dei seguenti requisiti: § Appartenenza allo stesso gruppo di imprese; § Riconducibilità al medesimo assetto proprietario; § Riconducibilità a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado; § Aver stipulato un contratto di rete quando almeno il 50% delle imprese siano qualificate come imprese agricole ai sensi dell’art. 2135 c. c. Il Ministero continua sottolineando che i datori di lavoro rispondono in solido “delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscano dal rapporto di lavoratore instaura”. Ancora in merito agli adempimenti connessi all’assunzioni congiunte in agricoltura si fa presente che i modelli unificati sono stati aggiornati con l’introduzione di alcune modifiche al modello UNILAV denominato, per le assunzioni congiunte in agricoltura “UNILAVCong”. In fine viene individuato chi ha l’obbligo di effettuare le comunicazioni agli Enti competenti nei termini che seguono: § Per i gruppi di imprese, le comunicazioni sono effettuate dall’impresa capogruppo; § Per le imprese riconducibili allo stesso proprietario, l’adempimento è posto a carico del medesimo proprietario; § Per le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, e per quelle legate tra loro da un contratto di rete, le comunicazioni sono effettuate per il tramite di un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alla comunicazione di legge. 18 19
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91. (14 G 00105) (GU n. 144 del 24 -6 -2014 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S. O. n. 72, relativo alla G. U. 20/8/2014, n. 192). Il seguente decreto, dall’art. 1 all’art. 7 -ter, interviene sul comparto agricolo e nello specifico per quanto concerne il credito d’imposta. ART. 1 –bis 3 Comma: “per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, (vedi tabella) nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4 -ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete. ” l'Unione Europea ha uniformato il concetto di PMI come segue: Tipo Occupati Fatturato Totale di bilancio (Milioni di €) Media impresa < 250 e ≤ 50 oppure ≤ 43 Piccola impresa < 50 e ≤ 10 oppure ≤ 10 Micro impresa < 10 e ≤ 2 oppure ≤ 2 19 20
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 CREDITO D’IMPOSTA Le reti di impresa vengono incentivate anche con un credito di imposta, previsto dal Decreto Legge 91/2014, articolo 3, comma 3: “Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli (della pesca e dell'acquacoltura) di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari (della pesca e dell'acquacoltura) non ricompresi nel predetto Allegato I (anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi), è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera b (nel limite di 4, 5 milioni di euro per l'anno 2014, di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016), per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, un credito d'imposta nella misura del 40 percento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400. 000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. Oltre alle imprese agricole, il credito di imposta spetta anche alle piccole e medio imprese agroalimentari (Vedi Tabella sopraindicata). Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione (articolo 17 D. Lgs. 241/97). Occorre attendere un decreto del Ministro delle Politiche agrarie che stabilirà le modalità di applicazione nel rispetto del limite di spesa e quindi l’accesso avverrà con la formula del «click day» . 20 21
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 Ulteriori disposizioni “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese” ART. 6 -bis (Disposizioni per i contratti di rete) apporta le seguenti modifiche normative all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ai commi: comma 354: “E' istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese". Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6. 000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361. ” dopo il comma 361 è inserito il seguente: "361. 1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4 -ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete". ART. 6 -bis, 2° comma: Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4 -ter, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 20142020)). 21 22
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014, n. 122 Decreto Ministeriale 13. 01. 2015 Decreto 10 aprile 2014, n. 122 , “Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese” E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2014, il DECRETO 10 aprile 2014, n. 122, recante "Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese". In attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 4 -ter, del D. L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, è stato approvato il modello standard tipizzato attraverso il quale deve essere trasmesso al Registro delle imprese, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete. L'approvazione di tale modello risponde alla disciplina dei contratti di rete che prevede, in alternativa alla costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, la possibilità di stipula con la firma digitale di ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti. Il modello dovrà essere compilato e presentato al Registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata del sito «www. registroimprese. it» previa sottoscrizione con firma digitale. Tramite la medesima procedura telematica dovranno essere allegati al modello e trasmessi al Registro delle imprese i documenti informatici o le copie informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi in conformità alle specifiche tecniche dovranno essere predisposte da Info. Camere e approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. La procedura informatica rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione del modello. In alternativa all'invio telematico è possibile presentare il modello e i relativi allegati su supporto informatico, in conformità alle medesime specifiche tecniche di cui sopra. 22 23
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeria le 13. 01. 201 5 DECRETO 13 gennaio 2015 Concessione di un credito d'imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, in favore delle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (15 A 01472) (GU Serie Generale n. 48 del 27 -2 -2015) Con il D. M. 13 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 è stata data attuazione al credito di imposta, introdotto con l’art. 3 del D. L. n. 91/2014, per le reti di impresa nel comparto agricolo. L’agevolazione in oggetto, al pari di quella prevista per la realizzazione di siti e-commerce rientra nel contesto del provvedimento Campolibero. Per quanto riguarda il credito riservato alle reti di impresa, esso spetta alle singole imprese retiste, aderenti a un contratto di rete già sottoscritto al momento della domanda di accesso all’agevolazione. L’accesso spetta, ai sensi dell’art. 2 del decreto, a tutti i retisti, siano essi persone fisiche o giuridiche, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, titolari sia di reddito di impresa che agrario, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Invece, nell’ipotesi in cui tali soggetti producano prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, l’agevolazione compete solamente nell’ipotesi in cui essi siano classificabili quali PMI, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014. 23 24
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeria le 13. 01. 201 5 Per quanto concerne le spese agevolabili, il decreto, rispetto a quanto originariamente previsto con l’art. 3, comma 3 del D. L. n. 91/2014, introduce nuove fattispecie, infatti, il computo ai fini del credito spettante deve essere fatto considerando: • costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all'aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto; • costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l'acquisto di materiali e attrezzature; • costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete; • costi di ricerca e sperimentazione; • costi per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; • costi per la formazione dei titolari d'azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto; • costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera; • costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete. Tali spese si considerano realmente sostenute in ragione del principio di competenza di cui all’art. 109 Tuir e la loro effettività, nonché destinazione alla rete, deve altresì risultare da una attestazione rilasciata alternativamente dal presidente del collegio sindacale ove presente, da un revisore, un professionista abilitato o il responsabile del Caf. Come anticipato, il credito varia in ragione del soggetto retista che ne fa richiesta, infatti, esso varia da un massimo del 40% delle spese sostenute e certificate nel limite annuo di 400. 000 euro per ogni anno del triennio agevolato a un minimo sempre del 40% delle spese ma con un importo massimo di 15. 000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, in ragione della tipologia di impresa e del settore in cui la stessa opera. Ai fini della fruizione del credito, le imprese retiste, tramite la capofila, nel periodo compreso tra il 20 e il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti, devono presentare al Mipaaf la domanda per il riconoscimento del credito d'imposta. Nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite le modalità telematiche tramite cui procedere all’invio. 24 25
D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 Legge sviluppo 99/2009 D. L 78/2010 conv. Legge 122/2010 D. L. 83/2012 conv. Legge 134/2012 D. L. 179/2012 conv. Legge 221/2012 D. L. 76/2013 conv. Legge 99/2013 D. L. 91/2014 conv. Legge 116/2014 Decreto 10 aprile 2014 n. 122 Decreto Ministeria le 13. 01. 201 5 L’articolo 4 del decreto prevede i giorni necessari da indicare nella domanda tra cui si segnala, nel caso di fruizione di altri aiuti “de minimis” della relativa autocertificazione. I fondi messi a disposizione ammontano rispettivamente a 4, 5 milioni di euro per il 2014, 12 milioni per il 2015 e 9 milioni per il 2016. Ne deriva che il Mipaaf dovrà verificare, in ragione delle domande ammissibili ricevute, l’ammontare del credito spettante nei limiti delle risorse disponibili per ogni anno. Nel caso in cui l'ammontare dei crediti d'imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d'imposta da riconoscere a ciascuna impresa è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del credito spettante (a tal fine l’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento direttoriale, procederà alla comunicazione relativa). Al contrario, nel caso in cui, in un anno, i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate, i fondi residui andranno a incrementare quelli già stanziati per l’anno successivo. Da ultimo, si ricorda come, ai sensi dell’articolo 5, il credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso: non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap; non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 Tuir e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 241/97. 25 26
Convegno «Reti di Impresa in Agricoltura» GLI SCENARI E LE OPPORTUNITA’ FINE PRESENTAZIONE Dott. Paolo Felicetti Commercialista ODCEC Perugia EXPO, lunedì 21 Settembre 2015 Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali dell’Umbria
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