Fatturazione elettronica Nozioni chiarimenti e faq Nozioni 1

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Fatturazione elettronica Nozioni, chiarimenti e faq Nozioni 1

Fatturazione elettronica Nozioni, chiarimenti e faq Nozioni 1

Fattura elettronica Cos'è la fattura elettronica? Una fattura elettronica è un documento digitale, in

Fattura elettronica Cos'è la fattura elettronica? Una fattura elettronica è un documento digitale, in formato strutturato, trasmesso in modalità telematica al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che contiene tutte le informazioni di una fattura. Nozioni 2

Fattura elettronica Anno 2001………. . 2018. La Legge di bilancio per il 2018 (comma

Fattura elettronica Anno 2001………. . 2018. La Legge di bilancio per il 2018 (comma 909), contiene alcune importanti disposizioni in tema di fatturazione elettronica apportando numerose modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 127/2015: • a partire dal 1° gennaio 2019, nei rapporti tra operatori economici stabiliti o identificati ai fini Iva in Italia e anche nei confronti di consumatori finali italiani, diventa obbligatoria l’emissione delle fatture elettroniche e delle relative note di variazione elettroniche; Nozioni 3

Fattura elettronica e Sistema di Interscambio (Sd. I) Per legge, la trasmissione delle fatture

Fattura elettronica e Sistema di Interscambio (Sd. I) Per legge, la trasmissione delle fatture elettroniche deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (Sd. I) che l'Agenzia delle Entrate gestisce supportata dalla Sogei. Il Sistema di Interscambio riceve le fatture elettroniche, le controlla e procede a trasmetterle all'ufficio a cui è destinata. Nello specifico, quando i documenti in XML arrivano al Sd. I il sistema controlla: • ci siano i dati essenziali della fattura richiesti dalla legge (come dati di emittente e destinatario, numero di fattura, data di emissione, descrizione dei beni o prodotti venduti, dati IVA, totali) • siano stato indicato un indirizzo telematico a cui spedire la fattura (Codice Destinatario o PEC) • Nel caso in cui le informazioni siano corrette, il SDI (al pari di un postino) provvede a inoltrare la fattura al destinatario specificato nel documento e a inviare poi una ricevuta di recapito che riporta i dati oltre alla data e l'ora di consegna del documento. Nozioni 4

Fattura elettronica Le fatture elettroniche non inviate con questa modalità vengono considerate non emesse;

Fattura elettronica Le fatture elettroniche non inviate con questa modalità vengono considerate non emesse; il titolare di partita IVA deve pagare eventuali sanzioni derivanti dalla violazione di quest'obbligo e il cliente non può detrarre l'IVA relativa a questa transazione. Da questo obbligo sono esonerati i contribuenti del regime di vantaggio, quello forfettario e i piccoli produttori agricoli. Questo non esclude, comunque, la possibilità che i titolari di partita IVA di queste categorie decidano di aderire a questo nuovo metodo di trasmissione delle fatture. Nozioni 5

Fattura elettronica e firma digitale La firma digitale non è necessaria per le fatture

Fattura elettronica e firma digitale La firma digitale non è necessaria per le fatture elettroniche verso privati (ovvero per le operazioni, B 2 B e B 2 C) che sono altri titolari di partita IVA o consumatori finali con il solo codice fiscale. Nel caso in cui si firmino digitalmente questi documenti, il Sd. I provvede a controllare la validità della firma. La firma digitale è, invece, un elemento obbligatorio sia per la fattura elettronica verso la PA sia per le fatture elettroniche verso clienti stranieri, sia che risiedano in un Paese dell'Unione Europea sia extra UE. Nozioni 6

Fattura elettronica e nota di credito Con l'introduzione della fattura elettronica, il ruolo della

Fattura elettronica e nota di credito Con l'introduzione della fattura elettronica, il ruolo della nota di credito non cambia sostanzialmente. • Una nota di credito deve essere emessa solo quando si deve correggere una fattura già emessa. Una fattura si considera emessa quando è stata finalizzata e inviata al cliente. Attenzione: Nel caso della fatturazione elettronica, una fattura si considera emessa quando supera i controlli del Sd. I e viene consegnata al cliente. • Questo vuol dire che se la fattura non supera i controlli e viene rifiutata dal Sd. I non si considera emessa. Pertanto, si deve provvedere a correggere gli errori riportati dall'analisi del Sd. I e inviare nuovamente la fattura al Sd. I. Non si deve quindi emettere una nota di credito per annullare la fattura che non ha superato i controlli. • Se, invece, la fattura è già stata consegnata si emettere regolare nota di credito elettronica perchè la correzione sia valida dal punto di vista fiscale. Nozioni 7

Fattura elettronica e conservazione sostitutiva La conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche è obbligatoria per

Fattura elettronica e conservazione sostitutiva La conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche è obbligatoria per legge per 10 anni. Si tratta di una speciale procedura di archiviazione che tramite l'apposizione della firma digitale e una marca temporale assicura che l'identità di chi emette fatture sia nota e accertata e che i documenti così conservati mantengano il valore fiscale nel tempo (assicurando che non possano essere cambiati dopo la messa in conservazione). L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio gratuito a questo scopo della validità di 15 anni di conservazione. Si può aderire a questo servizio dal portale Fatture e Corrispettivi. Dopo l'adesione, le fatture che transitano sulla piattaforma Sd. I vengono automaticamente messe in conservazione sostitutiva. La durata della convenzione è di 3 anni, quindi per poter continuare a fruire del servizio, occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza. Le fatture precedenti all'adesione al servizio vanno caricate manualmente. Nozioni 8

Fattura elettronica La conservazione Ø E’ stata confermata l’esistenza di un obbligo di conservazione

Fattura elettronica La conservazione Ø E’ stata confermata l’esistenza di un obbligo di conservazione elettronica delle fatture ricevute dai soggetti in regime di vantaggio o forfettario nel solo caso in cui questi ultimi comunichino al cedente/prestatore l’indirizzo PEC ovvero il codice destinatario. Ø Quanto al fatto se l’adesione al servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle Entrate comporti necessariamente che il contribuente assuma la qualifica di Responsabile della conservazione, è stato chiarito e confermato che il produttore del documento, nel caso delle fatture è il soggetto in capo al quale il D. P. R. n. 633/1972 pone l’obbligo di emissione e di conservazione. Nel caso di fatture elettroniche e di conservazione di documenti informatici, il soggetto obbligato (e, quindi, responsabile della conservazione) può affidare il servizio di conservazione di tutti o di una parte dei documenti a un terzo. Il terzo diventerebbe Responsabile del servizio di conservazione e svolgerebbe in nome del soggetto produttore le funzioni che garantiscono la conservazione a norma dei documenti informatici. Ø E’ possibile effettuare la conservazione sostitutiva della stessa fattura con più soggetti contestualmente. Nozioni 9

Fattura elettronica o o o Fattura elettronica e Fatture e Corrispettivi è un portale

Fattura elettronica o o o Fattura elettronica e Fatture e Corrispettivi è un portale dell'Agenzia delle Entrate che offre numerosi servizi digitali utili per i titolari di partita IVA. Tra le funzioni, si possono vedere tutte le fatture emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio, Sd. I e aderire al servizio di conservazione sostitutiva oltre che generare il QR Code che include tutti i dati rilevanti per la fatturazione elettronica. Infine, si può registrare l’ indirizzo telematico prevalente ovvero il codice destinatario o indirizzo PEC dove si preferisce ricevere le fatture elettroniche dei fornitori. Questa impostazione può essere utile nel caso in cui, ad esempio, il tuo fornitore indica in fattura un codice destinatario o un indirizzo PEC diverso da quello da te fornito. Se si registra un indirizzo telematico prevalente, l'Agenzia usa quello per consegnare le fatture elettroniche. E’ possibile avere più canali di recezione (più PEC o più codici Sd. I) ma in tal caso l’operatore (unica P. Iva) dovrà valutare di non usare il servizio di «registrazione dell’indirizzo telematico» . Nozioni 10

Fattura elettronica Consultazione delle fatture e adesione al servizio Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Fattura elettronica Consultazione delle fatture e adesione al servizio Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018, emanato a seguito del parere del Garante della privacy, ha modificato le modalità di consultazione delle fatture elettroniche transitate dallo Sd. I. Precedentemente, i documenti in XML erano sempre liberamente consultabili nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”; dopo le modifiche è, invece, richiesto che il contribuente (titolare di partita Iva o consumatore finale) abbia esercitato apposita adesione al servizio di consultazione e acquisizione dei file fattura. L’accesso a tale servizio è possibile a ciascun soggetto passivo Iva in possesso delle credenziali per il portale “Fatture e Corrispettivi” oppure a un suo intermediario opportunamente delegato. Chiarimenti 11

Fattura elettronica Divieto di emettere fattura elettronica Ai sensi dell’articolo 10 -bis del DL

Fattura elettronica Divieto di emettere fattura elettronica Ai sensi dell’articolo 10 -bis del DL 119/2018, per il solo periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono esclusi dalla fatturazione elettronica con riferimento alle sole fatture i cui dati sono da inviare al Sistema TS. Recependo le indicazioni formulate a dicembre dell’anno scorso da Garante della Privacy, per i predetti soggetti non viene formulato un esonero ma un divieto di emissione della fattura elettronica. Quindi il professionista che emette la fattura, deve esaminare se la natura della prestazione erogata al cliente è di tipo sanitario o no. Rimane in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica per tutte le altre operazioni che non hanno carattere sanitario come le cessioni di beni, l’attività di partecipazione a corsi di formazione, i servizi di consulenza. Per il 2019, al pari dei medici, anche i veterinari hanno il divieto di emettere fattura elettronica. Chiarimenti 12

Fattura elettronica • Dal 1 luglio 2019 è entrata in vigore la modifica apportata

Fattura elettronica • Dal 1 luglio 2019 è entrata in vigore la modifica apportata all’art. 21 comma 2 del DPR 633/1972 con l’inserimento della lettera g-bis, dal D. L. 119/2018, secondo cui la fattura elettronica dovrà contenere anche la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura» (cif. primo paragrafo del punto 3. 1 della circolare 14/E dell’Ad. E). La data da indicare nella fattura è sempre quella in cui è effettuata l’operazione in quanto sarà lo SDI ad attestare inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data e l’orario di avvenuta «trasmissione» . Chiarimenti 13

Fattura elettronica In sostanza, il contenuto della fattura si arricchisce di un nuovo elemento:

Fattura elettronica In sostanza, il contenuto della fattura si arricchisce di un nuovo elemento: la norma, infatti, anch’essa in vigore a partire dal 1° luglio 2019, prevede che qualora l’emissione della fattura non avvenga contestualmente all’effettuazione dell’operazione (stesso giorno) ma entro i 10 (12) giorni successivi, nel documento deve essere indicata anche la data di effettuazione dell’operazione. Tale indicazione non risulta invece richiesta se la fattura viene emessa/trasmessa nello stesso giorno dell’effettuazione dell’operazione. Chiarimenti 14

Fattura elettronica Sempre dal 1 luglio 2019 sia la fattura elettronica trasmessa tramite SDI

Fattura elettronica Sempre dal 1 luglio 2019 sia la fattura elettronica trasmessa tramite SDI che la fattura analogica, andranno emesse entro 12 giorni (emendamento al D. L. 34/2019 allunga i termini da 10 a 12 giorni) dalla data dell’operazione ( e non più entro le 24 ore successive alla data di effettuazione dell’operazione). Chiarimenti 15

Fattura elettronica Chiarimenti 16

Fattura elettronica Chiarimenti 16

Fattura elettronica Chiarimenti 17

Fattura elettronica Chiarimenti 17

Fattura elettronica La possibilità di emettere fatture entro 10 giorni dalla data di effettuazione

Fattura elettronica La possibilità di emettere fatture entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione verosimilmente creerà alcune incongruenze relative alla numerazione progressiva di tali documenti; si pensi, ad esempio, al seguente caso: a) operazione effettuata in data 28 settembre 2019; fattura emessa il 7 ottobre 2019, con il numero 1. 000; b) operazione effettuata in data 3 ottobre 2019; fattura emessa il 3 ottobre 2019, con il numero 990. In tal caso, la numerazione della fattura di cui alla lettera a) è posteriore rispetto a quella di cui alla lettera b), nonostante la data operazione sia antecedente. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che nelle fatture cartacee (e nelle fatture elettroniche emesse attraverso canali diversi dallo Sd. I) emesse nei 10 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, dovrà essere indicata sia la data di effettuazione dell’operazione, sia la data di emissione. Chiarimenti 18

Fattura elettronica Per effetto del D. L. n. 119/2018 le sanzioni applicabili in caso

Fattura elettronica Per effetto del D. L. n. 119/2018 le sanzioni applicabili in caso di omessa/tardiva emissione della fattura elettronica sono azzerate/ridotte: • fino al 30 giugno 2019, per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale; • fino al 30 settembre 2019, per i soggetti con liquidazione IVA mensile. In particolare, l’articolo 1, comma 6, D. Lgs. n. 127/2015, come modificato dal D. L. n. 119/2018, dispone che fino al 30 giugno (per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale) ovvero fino al 30 settembre 2019 (per i soggetti con liquidazione IVA mensile), le sanzioni previste in tema di mancata/tardiva fatturazione di cui all’art. 6, D. Lgs. n. 471/97: 1. non si applicano, se la fattura è emessa/trasmessa allo Sd. I entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA; 2. si applicano con riduzione dell’ 80%, se la fattura è emessa/trasmessa allo Sd. I entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo. Chiarimenti 19

Fattura elettronica Inoltre, dal 1 luglio 2019, per i soli contribuenti trimestrali scattano le

Fattura elettronica Inoltre, dal 1 luglio 2019, per i soli contribuenti trimestrali scattano le sanzioni per emissioni tardiva della fattura previste dall’art. 6 comma 1 del D. lgs. N° 471/1997 che prevedono una sanzione dal 90% al 180% dell’Iva relativa all’imponibile del documento omesso oppure, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è in misura fissa tra 250 e 2000 euro. I soggetti mensili invece, usufruiranno dell’estensione della riduzione sanzionatoria fino al 30/09/2019. CHiarimenti 20

Fattura elettronica L’Ad. E in data 30/07/2019 ha introdotto nuovi controlli sugli invii delle

Fattura elettronica L’Ad. E in data 30/07/2019 ha introdotto nuovi controlli sugli invii delle FE. Si evidenzia in particolare un controllo di coerenza di Partita Iva e Codice Fiscale (sia per il cedente /prestatore che per il cessionario/committente) con quanto presente in Anagrafe Tributaria (codici errore 00320 e 00324). Tali errori comportano lo scarto delle fatture e pertanto dovranno essere ritrasmesse con i dati anagrafici corretti. Chiariementi 21

Fattura elettronica Si precisa che sorgono problemi anche per chi non riceve la fattura

Fattura elettronica Si precisa che sorgono problemi anche per chi non riceve la fattura elettronica e non fa nulla in proposito. Infatti, se la fattura elettronica non viene ricevuta dal cedente/committente, entro 4 mesi dell’effettuazione dell’operazione, quest’ultimo deve attivarsi direttamente procedendo all’emissione di una autofattura da inviare tramite Sd. I entro i 30 giorni successivi. Questo sistema evita al cessionario/committente di incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 6, comma 8 del D. Lgs. 471/97, che prevede una sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro. Chiarimenti 22

Fattura elettronica L’Ad. E con la circolare 14/E ritorna sul tema del calcolo e

Fattura elettronica L’Ad. E con la circolare 14/E ritorna sul tema del calcolo e versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Si precisa che : • Gli importi del bollo sulle fatture trasmesse allo Sd. I che contengono al loro interno la specifica dicitura saranno direttamente da essa calcolati trimestralmente. • Il calcolo non ha carattere di esaustività per il contribuente, il quale dovrà verificare la corrispondenza con la propria documentazione ed eventualmente integrare gli importi. • Non deve essere conteggiato il bollo sulle fatture elettroniche scartate dallo Sd. I. Chiarimenti 23

Fattura elettronica Corrispettivi telematici Dal 1 luglio 2019 i soggetti Iva con volume di

Fattura elettronica Corrispettivi telematici Dal 1 luglio 2019 i soggetti Iva con volume di affari nel 2018 superiore a 400 mila euro che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimiliate”, dovranno dire addio al vecchio scontrino/ricevuta fiscale. Dal 01 gennaio 2020 toccherà a tutti gli altri. I corrispettivi ricevuti non saranno più documentati con il rilascio di scontrini e ricevute ma verranno memorizzati elettronicamente e trasmessi per via telematica all’Agenzia delle entrate (scontrino elettronico). Il nuovo adempimento sostituisce l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale. Nozioni 24

Fattura elettronica La circolare n. 15/2019 dell’Agenzia delle entrate chiarisce che dal 1° luglio

Fattura elettronica La circolare n. 15/2019 dell’Agenzia delle entrate chiarisce che dal 1° luglio tali soggetti Iva dovranno: • rilasciare al consumatore finale al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale un “documento commerciale” rilasciato dal “registratore telematico” installato; • memorizzare elettronicamente i dati riguardanti i corrispettivi giornalieri nel “registratore telematico”; • inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. La prima scadenza, quindi, per la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi incassati nel mese di luglio 2019 per evitare le sanzioni per mancato invio è il 2 settembre (il termine naturale del 31 agosto cade di sabato). Nozioni 25

Fattura elettronica Niente sanzioni per sei mesi Le sanzioni per i mancati adempimenti non

Fattura elettronica Niente sanzioni per sei mesi Le sanzioni per i mancati adempimenti non si applicano per il primo semestre di vigenza della normativa se i dati riguardanti i corrispettivi giornalieri vengono trasmessi telematicamente alle Entrate entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione utilizzando i servizi online specifici dell’ Agenzia. Questa moratoria di sei mesi permetterà a quanti non hanno ancora installato il registratore telematico di farlo entro il tempo concesso e di continuare, in questo periodo, a emettere i vecchi scontrini o le ricevute fiscali effettuando la registrazione nel registro dei corrispettivi. Chiarimenti 26

Fattura elettronica FINE PRESENTAZIONE Nozioni 27

Fattura elettronica FINE PRESENTAZIONE Nozioni 27