Documenti informatici nuove modalit operative Documenti informatici nuove

  • Slides: 35
Download presentation
Documenti informatici nuove modalità operative

Documenti informatici nuove modalità operative

Documenti informatici nuove modalità operative Estrazione del duplicato informatico • E’ di pochi giorni

Documenti informatici nuove modalità operative Estrazione del duplicato informatico • E’ di pochi giorni fa (6 aprile) la notizia che è possibile scaricare dal Polisweb pst. giustizia. it), o dai vostri programmi se aggiornati, gli atti e provvedimenti sia COME DUPLICATI che come COPIE INFORMATICHE.

Documenti informatici nuove modalità operative • Le tipologie di documento informatico nel PCT •

Documenti informatici nuove modalità operative • Le tipologie di documento informatico nel PCT • I tipi di DOCUMENTO INFORMATICO che possiamo utilizzare nel PCT possono essere: • 1) documenti informatici ex art. 20 CAD, quindi originali informatici ottenuti da trasformazione di un file di testo (es. word, odt, txt) in un documento PDF;

Documenti informatici nuove modalità operative 2) copie informatiche di documenti analogici ex art. 22

Documenti informatici nuove modalità operative 2) copie informatiche di documenti analogici ex art. 22 CAD e, quindi, scansioni 3) duplicati informatici ex art. 23 bis, co. 1, CAD, quindi originali informatici che nel PCT troviamo sotto forma di file firmati digitalmente e che possiamo salvare sul nostro pc

Documenti informatici nuove modalità operative • 4) copie informatiche di documento informatico ex art.

Documenti informatici nuove modalità operative • 4) copie informatiche di documento informatico ex art. 23 bis, co. 2, CAD, che possiamo ottenere, ad esempio, quando salviamo sul nostro pc un file sottoscritto digitalmente eliminando i riferimenti alla firma digitale. • Il DPCM 13 novembre 2014 (che ci obbligherebbe, secondo alcuni, a inserire hash (impronta) e riferimento temporale nell’attestazione di conformità) si applicherebbe eventualmente solo ai n. 2 e 4.

Documenti informatici nuove modalità operative • Precisazione in riferimento ai duplicati e alle copie

Documenti informatici nuove modalità operative • Precisazione in riferimento ai duplicati e alle copie informatiche nel fascicolo informatico – non c’è più la “coccardina”! • In riferimento ai DUPLICATI: sono file con estensione. pdf (se sottoscritti in formato PADES) o. p 7 m (se sottoscritti in formato CADES) e sono UTILI PER LE NOTIFICHE A MEZZO PEC in quanto si notificano senza necessità dell’attestazione di conformità. Sono però file che, quando visualizzati sul computer o stampati, NON PRESENTANO ALCUNA “COCCARDINA” proprio perché originali informatici. Nella relata di notifica andrà specificato il numero di ruolo del relativo provvedimento che non compare.

Documenti informatici nuove modalità operative • In riferimento alle COPIE INFORMATICHE: sono file con

Documenti informatici nuove modalità operative • In riferimento alle COPIE INFORMATICHE: sono file con estensione PDF e sono UTILI PER LE NOTIFICHE A MEZZO POSTA. Presentano, infatti, a lato la “coccardina” che riporta in formato grafico la firma del Giudice o dell’avvocato e in alto a destra tutti i numeri del provvedimento (R. G. , numero dell’atto, repertorio, dati della registrazione). Ciò non toglie che voi possiate autenticare anche i duplicati (quindi stampe senza “coccardina”). Dovrete sempre fare l’attestazione ex art. 16 bis, co. 9 bis. del D. L. 179/2012.

Documenti informatici nuove modalità operative • Potrà quindi accadere che sia in provvedimenti notificati

Documenti informatici nuove modalità operative • Potrà quindi accadere che sia in provvedimenti notificati che in atti depositati NON VEDRETE PIU’ LA COCCARDINA che riporta in formato grafico la firma digitale del sottoscrittore. Questo non inficia assolutamente la validità dell’atto che potrete controllare nel corrispondente atto informatico con le funzioni di verifica della firma digitale che vi ho segnalato nel precedente post. Se invece ricevete una notifica cartacea: anche in questo caso l’assenza di coccardina non inficia la validità della notifica in quanto l’atto è sempre certificato conforme dall’avvocato che avrà scaricato il relativo duplicato poi trasformato in copia cartacea.

Documenti informatici nuove modalità operative • L’assenza di “coccardina”, quindi, non equivale a mancata

Documenti informatici nuove modalità operative • L’assenza di “coccardina”, quindi, non equivale a mancata sottoscrizione dell’atto. • Fatta questa premessa vediamo nello specifico come si effettua l’estrazione del duplicato informatico dal sito http: //pst. giustizia. it. • Estrazione del duplicato informatico dal sito http: //pst. giustizia. it • Apriamo il sito web e cicchiamo su login

Documenti informatici nuove modalità operative • Clicchiamo quindi su documenti, si aprirà una schermata

Documenti informatici nuove modalità operative • Clicchiamo quindi su documenti, si aprirà una schermata • Dobbiamo quindi cliccare sul segno + a fianco al nome del documento, si espanderà un menù che ci consentirà di scegliere tra duplicato, copia informatica e hash. • ATTENZIONE: l’hash rilasciato dal Ministero è quello del DUPLICATO informatico e non può essere utilizzato ai fini del rispetto del DPCM 13/11/2014 nelle notifiche a mezzo PEC • Dopo aver selezionato duplicato”, cliccando quindi nuovamente sul nome del documento il sistema ci permetterà di salvare il corrispondente file sul nostro pc nella directory prescelta

Documenti informatici nuove modalità operative A questo punto è sempre consigliabile effettuare una verifica

Documenti informatici nuove modalità operative A questo punto è sempre consigliabile effettuare una verifica della firma digitale attraverso gli appositi software di verifica (gli stessi utilizzati per firmare i documenti oppure tramite il sito web del notariato a questo indirizzo http: //vol. ca. notariato. it/

TIPOLOGIE DI DOCUMENTI INFORMATICI

TIPOLOGIE DI DOCUMENTI INFORMATICI

DOCUMENTO INFORMATICO (art. 20 CAD) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO OTTENUTO DA SCANSIONE (art.

DOCUMENTO INFORMATICO (art. 20 CAD) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO OTTENUTO DA SCANSIONE (art. 22 CAD) DUPLICATO INFORMATICO (art. 23 bis comma 1 CAD) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO (art. 23 bis comma 2 CAD)

PER QUALI DI QUESTI DOCUMENTI INFORMATICI DEVE ESSERE ATTESTATA LA CONFORMITA’ APPLICANDO IL DPCM

PER QUALI DI QUESTI DOCUMENTI INFORMATICI DEVE ESSERE ATTESTATA LA CONFORMITA’ APPLICANDO IL DPCM 13. 11. 2014?

DOCUMENTO INFORMATICO (art. 20 CAD) NON SI APPLICA IL DPCM COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO

DOCUMENTO INFORMATICO (art. 20 CAD) NON SI APPLICA IL DPCM COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO OTTENUTO DA SCANSIONE (art. 22 CAD) SI APPLICA IL DPCM DUPLICATO INFORMATICO (art. 23 bis comma 1 CAD) NON SI APPLICA IL DPCM COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO (art. 23 bis comma 2 CAD) SI APPLICA IL DPCM

PROCEDURA PER ESTRARRE IL DUPLICATO INFORMATICO

PROCEDURA PER ESTRARRE IL DUPLICATO INFORMATICO