DISSENSO ALLE LITI AVV PATRIZIA ZACCONE ART 1132

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DISSENSO ALLE LITI AVV. PATRIZIA ZACCONE

DISSENSO ALLE LITI AVV. PATRIZIA ZACCONE

ART. 1132 C. C. Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite

ART. 1132 C. C. Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente [ 1138 4 ].

DELIBERA, PRESUPPOSTO ESSENZIALE • il dissenso può essere manifestato soltanto in merito alle cause,

DELIBERA, PRESUPPOSTO ESSENZIALE • il dissenso può essere manifestato soltanto in merito alle cause, attive o passive, alle quali il condominio abbia deciso di partecipare in forza di una delibera assembleare. Nel caso in cui non ci sia la delibera, i condomini non hanno la facoltà di esprimere il dissenso. • Quindi, un presupposto essenziale per poter manifestare il dissenso alle liti è la DELIBERA.

NO DISSENSO PER AZIONI EX ARTT. 1129, 1130 C. C. poiché la norma richiede

NO DISSENSO PER AZIONI EX ARTT. 1129, 1130 C. C. poiché la norma richiede una delibera che disponga in merito ad una lite, possiamo dedurre l’impossibilità per i condomini di esercitare il dissenso in ordine alle liti che l’amministratore promuove o alle quali resiste senza il preventivo “passaggio in assemblea” perché rientrano nell’esercizio dei suoi poteri. Un esempio potrebbe essere il ricorso per decreto ingiuntivo contro i condomini morosi oppure il ricorso d’urgenza per il passaggio delle consegne nei confronti dell’amministratore uscente, le azioni possessorie e il recupero delle spese necessarie per il ripristino della cosa comune (atti conservativi)

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2436 del 31 gennaio 2018 In tema di

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2436 del 31 gennaio 2018 In tema di condominio, l'art. 1130, n. 4, c. c. , che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato; pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130 n. 4 c. c. l'azione di cui all'art. 1669 c. c. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto.

FORMALITA’ NECESSARIE Il condomino presente in assemblea deve esprimere il proprio dissenso con due

FORMALITA’ NECESSARIE Il condomino presente in assemblea deve esprimere il proprio dissenso con due atti distinti, entrambi essenziali. Il condomino presente in assemblea, infatti, deve: 1) esprimere manifestamente il suo dissenso in relazione alla delibera, quindi la prima formalità assolutamente necessaria è il voto “negativo”.

Votazione contraria e comunicazione scritta Questo però non basta. Infatti la semplice votazione contraria

Votazione contraria e comunicazione scritta Questo però non basta. Infatti la semplice votazione contraria non è sufficiente per essere esclusi dalle eventuali conseguenze negative della causa, cioè per essere “dissenziente” nel significato di cui all’art. 1132 c. c. 2) Per essere dissenziente, e quindi essere legittimamente escluso dalle spese di causa, il condomino, dopo aver espresso il voto negativo in assemblea, ha poi l’obbligo di notificare all’amministratore – ma basta una lettera raccomandata a. r. – un atto scritto in cui ribadisce la sua contrarietà alla causa e quindi la sua volontà di essere esonerato dalle spese.

La comunicazione deve pervenire all’amministratore entro 30 giorni dalla data in cui si è

La comunicazione deve pervenire all’amministratore entro 30 giorni dalla data in cui si è svolta l’assemblea. Il condomino assente può avvalersi della facoltà ex art. 1132 c. c. , pur non avendo espresso voto contrario? Nel caso in cui ci sia un condomino assente che voglia esprimere il suo dissenso alle liti giudiziarie, deve semplicemente inviare all’amministratore la formale comunicazione scritta di contrarietà entro 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della delibera.

LE CONSEGUENZE DEL DISSENSO ALLE LITI IN CASO DI SOCCOMBENZA DEL CONDOMINIO Il primo

LE CONSEGUENZE DEL DISSENSO ALLE LITI IN CASO DI SOCCOMBENZA DEL CONDOMINIO Il primo comma dell’art. 1132 c. c. dichiara che il condomino dissenziente “può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza”. Quindi il condomino dissenziente, in caso di soccombenza del Condominio, non è tenuto a partecipare al pagamento delle spese processuali liquidate dal giudice con la sentenza.

IN CASO DI VITTORIA DEL CONDOMINIO Il secondo comma dell’art. 1132 c. c. statuisce

IN CASO DI VITTORIA DEL CONDOMINIO Il secondo comma dell’art. 1132 c. c. statuisce che nel caso in cui l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente “che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente”. SPESE COMPENSATE Ciascuna parte processuale sarà tenuta a provvedere alle spese di giudizio

Spese giudiziali e processuali Art. 91 c. p. c. , comma 1 «Il giudice,

Spese giudiziali e processuali Art. 91 c. p. c. , comma 1 «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa [disp. att. 75, 151 2, 152]. » Con la locuzione “spese” il codice di procedura civile opera un generico ed indistinto riferimento a tutti gli esborsi che, considerati nel loro insieme, rappresentano il costo del processo.

In linea generale, i costi del giudizio possono distinguersi in due diversi tipi: -

In linea generale, i costi del giudizio possono distinguersi in due diversi tipi: - esborsi che assumono il carattere di veri tributi (esempio: contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della controversia) o di pagamento di diritti per prestazioni espletate da funzionari statali (cancellieri ed ufficiali giudiziari); si tratta in questo caso di corrispettivo (c. d. costi giudiziali) per la prestazione del servizio giustizia ad opera dell'apparato statuale; - compensi versati a soggetti privati (c. d. costi stragiudiziali) per attività da questi espletate nel corso o in relazione al processo (ci si riferisce a difensori, consulenti tecnici, custodi).

LITE TEMERARIA EX ART. 96 C. P. C. E RISARCIMENTO DANNI 1. Se risulta

LITE TEMERARIA EX ART. 96 C. P. C. E RISARCIMENTO DANNI 1. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. …. . 3. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata

Cass. Civ. , Sez. II, sentenza n. 27623 del 21 novembre 2017) La condanna

Cass. Civ. , Sez. II, sentenza n. 27623 del 21 novembre 2017) La condanna ex art. 96, comma 3, c. p. c. , applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c. p. c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente.

DISSENSO ALLE LITI E TERZI La separazione della responsabilità del condomino dissenziente da quella

DISSENSO ALLE LITI E TERZI La separazione della responsabilità del condomino dissenziente da quella degli altri ha effetto solo all’interno del condominio e non riguarda il terzo che è in lite con lo stesso e verso il quale è impegnato tutto il condominio, compresi i dissenzienti. Pertanto nell’ipotesi di soccombenza del condominio nella lite anche i dissenzienti possono essere costretti a pagare il terzo e dopo rivalersi contro il condominio di ciò che abbiano dovuto pagare alla parte vittoriosa. La rivalsa deve essere limitata alle spese e ai danni che si sarebbero evitati se non si fosse fatta causa. In relazione, poi, al caso in cui la lite abbia esito favorevole al condominio ma non è possibile recuperare le spese anche il dissenziente è tenuto a tutti gli oneri se la lite riguarda la conservazione di cose comuni o cose da cui il medesimo trae utilità.

Il condomino dissenziente ex art. 1132 c. c. è obbligato a partecipare alle spese

Il condomino dissenziente ex art. 1132 c. c. è obbligato a partecipare alle spese iniziali del giudizio (es. acconto difensore del condominio)?

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA

Trib. Bologna, Sez. 3 civile, 12 ottobre 2007, n. 2618 Il condomino dissenziente deve

Trib. Bologna, Sez. 3 civile, 12 ottobre 2007, n. 2618 Il condomino dissenziente deve essere esonerato dalle spese qualora abbia separato la propria responsabilità per ciò che concerne le conseguenze della lite, ovviamente la lite deve riguardare le parti comuni dell’edificio e la proposizione della controversia deve essere stata deliberata dall’assemblea. L'operatività dell'art. 1132 c. c. non va oltre l'esonero del condomino dissenziente dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, nell'ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciando la norma, tuttavia, immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa

Trib. Firenze, 4 dicembre 2006, n. 4149 Il condomino dissenziente non può dissociarsi dall'obbligo

Trib. Firenze, 4 dicembre 2006, n. 4149 Il condomino dissenziente non può dissociarsi dall'obbligo di sostenere le spese propedeutiche alla causa poiché tale potere è previsto dall'art. 1132 c. c. solo con riferimento alle conseguenze della soccombenza

Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 11126 del 15/05/2006 (Rv. 589646 – 01) In

Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 11126 del 15/05/2006 (Rv. 589646 – 01) In tema di condominio, è affetta da nullità la delibera dell'assemblea che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall'assemblea, giacchè in tal caso l'art. 1132, comma primo cod. civ, contemperando l'interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest'ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto

Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1629 del 23/01/2018 (Rv. 647644 –

Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1629 del 23/01/2018 (Rv. 647644 – 01) In tema di condominio negli edifici, è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c. c. , trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino

Operatività art. 1132 c. c. “L'amministratore di condominio, tenuto conto delle attribuzioni demandategli dall'art.

Operatività art. 1132 c. c. “L'amministratore di condominio, tenuto conto delle attribuzioni demandategli dall'art. 1131 c. c. , può resistere all'impugnazione della delibera assembleare ed impugnare la relativa decisione giudiziale senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, atteso che, in dette ipotesi, non è consentito al singolo condomino dissenziente separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in ordine alle conseguenze della lite, ai sensi dell’art. 1132 c. c. , ma solo ricorrere all'assemblea avverso i provvedimenti dell'amministratore, ex art. 1133 c. c. , ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell'assemblea stessa”. Cass. Civ. Sez. 2 - Sentenza n. 7095 del 20/03/2017 (Rv. 643519 – 01)

“L'amministratore del condominio, convenuto in giudizio da un terzo o da un condomino è

“L'amministratore del condominio, convenuto in giudizio da un terzo o da un condomino è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea quando la domanda abbia un contenuto esorbitante dalle sue attribuzioni, cosi come delineate dall'art. 1130 cod. civ. Pertanto poiché in base a detto articolo deve ritenersi spettante all'amministratore nell'ambito dei compiti di conservazione delle cose comuni (ossia di preservazione della loro integrità e di reazione ad attentati o pretese di terzi) il potere discrezionale, autonomamente esercitabile, di impartire le disposizioni necessarie ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e di erogare le relative spese, non può considerarsi esorbitante dalle dette attribuzione la decisione autonoma dell'amministratore rispetto ad un lite quando con la domanda proposta contro il condominio si facciano valere pretese risarcitorie ( in forma specifica, oltreché per equivalente) correlate a difetto di manutenzione ordinaria di una parte comune, quale il tetto di copertura dell'edificio. Ne deriva, ulteriormente, la mancanza, in siffatta ipotesi, della condizione essenziale per l'esercizio da parte del condomino dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite scindendo la propria responsabilità in ordine alle sue conseguenze per il caso di soccombenza, non potendo tale potere esercitarsi ove legittimamente manchi intorno alla lite promossa contro il condominio una specifica decisione dell'assemblea. ” Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 2259 del 02/03/1998 (Rv. 513192 – 01)

Il condomino dissenziente ax art. 1132 c. c. può partecipare alle successive assemblee aventi

Il condomino dissenziente ax art. 1132 c. c. può partecipare alle successive assemblee aventi all’ordine del giorno il giudizio rispetto al quale abbia inteso dissociarsi?

Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 15360 del 05/12/2001 (Rv. 550860 – 01) In

Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 15360 del 05/12/2001 (Rv. 550860 – 01) In materia di condominio, in difetto di una specifica disposizione normativa che inibisca la partecipazione del condomino dichiaratosi dissenziente rispetto all'instaurazione di una lite giudiziaria, alle successive deliberazioni assembleari concernenti il prosieguo della controversia, non può essere legittimamente disconosciuto al suddetto condomino il diritto di manifestare la propria volontà nell'assemblea e di concorrere, quindi, al pari degli altri e continuando a sostenere la propria originaria avversa opinione, alla formazione della volontà comune sullo specifico argomento dell'abbandono della lite; ne' può dedursi al riguardo - pur nella riconosciuta estensibilità al condominio del disposto dell'art. 2373 cod. civ. di portata generale in materia societaria - un'astratta ipotesi di conflitto di interessi, in quanto questo va dedotto in concreto e può essere riconosciuto soltanto ove risulti dimostrata una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la maggioranza assembleare ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE