DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RAZZIALI ETNICI NAZIONALI O RELIGIOSI

  • Slides: 7
Download presentation
DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI O RELIGIOSI PARITA’ DI TRATTAMENTO (art. 2 TU

DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI O RELIGIOSI PARITA’ DI TRATTAMENTO (art. 2 TU Imm): diritto di tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio e delle loro famiglie alla parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani DISCRIMINAZIONE (art. 43 TU Imm): comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica DISCRIMINAZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO (art. 43 TU Imm): atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. - DISCRIMINAZIONE INDIRETTA: trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI O RELIGIOSI AZIONI IN GIUDIZIO: azione cautelare (art.

DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI O RELIGIOSI AZIONI IN GIUDIZIO: azione cautelare (art. 44 co. 5 Tu Imm); azione ordinaria: azione contro le discriminazioni collettive (art. 44 co. 10 TU Imm) PARZIALE INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA: art. 44 co. 9 TU Imm RIMEDI CIVILISTICI: nullità dell’atto (art. 15 st. lav. ); ordine di cessazione del comportamento pregiudizievole e di rimozione gli effetti della discriminazione (art. 44 co. 1 TU Imm); risarcimento danni, anche non patrimoniale (art. 44 co. 7 TU Imm); adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni collettive (art. 44 co. 10 TU Imm) SANZIONI: sanzione penale in caso di elusione dei provvedimenti del giudice (art. 44 co. 8 TU Imm); revoca dei benefici (art. 44 co. 11 TU Imm)

DISCRIMINAZIONI PER RAZZA E ORIGINE ETNICA DISCRIMINAZIONE DIRETTA: quando, per la razza o l'origine

DISCRIMINAZIONI PER RAZZA E ORIGINE ETNICA DISCRIMINAZIONE DIRETTA: quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga (art. 2 d. lgs. 215/03) - ECCEZIONI: differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una persona, qualora, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima (art. 3 d. lgs. 215/03) DISCRIMINAZIONE INDIRETTA: quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone (art. 2 d. lgs. 215/03) - GIUSTIFICAZIONI: differenze di trattamento giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari (art. 3 d. lgs. 215/03)

DISCRIMINAZIONI PER RAZZA E ORIGINE ETNICA CAMPO DI APPLICAZIONE: accesso lavoro, sia autonomo che

DISCRIMINAZIONI PER RAZZA E ORIGINE ETNICA CAMPO DI APPLICAZIONE: accesso lavoro, sia autonomo che dipendente; condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale; affiliazione e attività nell‘ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni; protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale; assistenza sanitaria; prestazioni sociali; istruzione; accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio - non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni nazionali relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato (art. 3 d. lgs. 215/03) AZIONI IN GIUDIZIO: azione ordinaria: possibilità di svolgere il tentativo di conciliazione tramite associazioni inserite in elenco definito con dm (art. 4 d. lgs. 215/03); possibilità delle medesime associazioni di agire in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, previa sua delega (art. 5 d. lgs. 215/03); assistenza dell’Ufficio per il contrasto delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica presso la Pres. Cons. Min. - Dip. PO (art. 7 d. lgs. 215/03) azione contro le discriminazioni collettive da parte di associazioni inserite in elenco definito con dm (art. 5 d. lgs. 215/03) PARZIALE INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA: art. 4 d. lgs. 215/03 RIMEDI CIVILISTICI: nullità dell’atto (art. 15 st. lav. ); ordine di cessazione del comportamento pregiudizievole e di rimozione gli effetti della discriminazione; risarcimento danni, anche non patrimoniale; adozione di un piano di rimozione (art. 4 d. lgs. 215/03)

DISCRIMINAZIONE PER RELIGIONE, CONVINZIONI PERSONALI, HANDICAP, ETÀ E ORIENTAMENTO SESSUALE DISCRIMINAZIONE DIRETTA: quando, per

DISCRIMINAZIONE PER RELIGIONE, CONVINZIONI PERSONALI, HANDICAP, ETÀ E ORIENTAMENTO SESSUALE DISCRIMINAZIONE DIRETTA: quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga (art. 2 d. lgs. 216/03) - ECCEZIONI: differenze di trattamento dovute a caratteristiche suddette, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima. - valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare - disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro per quanto riguarda la necessità di una idoneità ad uno specifico lavoro - disposizioni che prevedono la possibilità di trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale - differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell‘ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività (art. 3 d. lgs. 216/03)

DISCRIMINAZIONE PER RELIGIONE, CONVINZIONI PERSONALI, HANDICAP, ETÀ E ORIENTAMENTO SESSUALE DISCRIMINAZIONE INDIRETTA: quando una

DISCRIMINAZIONE PER RELIGIONE, CONVINZIONI PERSONALI, HANDICAP, ETÀ E ORIENTAMENTO SESSUALE DISCRIMINAZIONE INDIRETTA: quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone (art. 2 d. lgs. 216/03) - GIUSTIFICAZIONI: differenze di trattamento giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari (art. 3 d. lgs. 216/03)

DISCRIMINAZIONE PER RELIGIONE, CONVINZIONI PERSONALI, HANDICAP, ETÀ E ORIENTAMENTO SESSUALE CAMPO DI APPLICAZIONE: accesso

DISCRIMINAZIONE PER RELIGIONE, CONVINZIONI PERSONALI, HANDICAP, ETÀ E ORIENTAMENTO SESSUALE CAMPO DI APPLICAZIONE: accesso lavoro, sia autonomo che dipendente; condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale; affiliazione e attività nell‘ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni; - non riguarda: le disposizioni nazionali relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato; la sicurezza e protezione sociale; la sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute; lo stato civile e prestazioni che ne derivano; le forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap (art. 3 d. lgs. 216/03) AZIONI IN GIUDIZIO: azione ordinaria: possibilità di svolgere il tentativo di conciliazione tramite rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (art. 4 d. lgs. 216/03); possibilità delle medesime associazioni di agire in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, previa sua delega (art. 5 d. lgs. 216/03); azione contro le discriminazioni collettive da parte di associazioni inserite in elenco definito con dm (art. 5 d. lgs. 216/03) PARZIALE INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA: art. 4 d. lgs. 216/03 RIMEDI CIVILISTICI: nullità dell’atto (art. 15 st. lav. ); ordine di cessazione del comportamento pregiudizievole e di rimozione gli effetti della discriminazione; risarcimento danni, anche non patrimoniale; adozione di un piano di rimozione (art. 4 d. lgs. 216/03)