Diritto UE Avanzato Contenzioso UE Prof Bernardo Cortese
Diritto UE Avanzato – Contenzioso UE Prof. Bernardo Cortese
Applicazione “accentrata” del diritto della concorrenza PROCEDURA DAVANTI ALLA COMMISSIONE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 101 E 102 (REG. CONSIGLIO 1/2003, REG. COMMISSIONE 773/2004)
Inizio procedura • Denuncia di imprese, associazioni, individui (Stati membri) • Iniziativa di ufficio (indagini di mercato - 17 Reg. 1/03– indagini individuali – 18 -21 Reg. !/03) • [Iniziativa nell’ambito dell’ECN e successiva riallocazione di competenza alla Commissione – art. 11. 6 Reg. 1/03]
Initial assessment • Verifica preliminare • Possibile uso di richieste di informazione ex art. 18. 2 reg. 1/03 • Priorità (discrezionalità) – Casi conseguenze importanti sulla struttura concorrenziale e con rischio di danno per i consumatori – Casi evidenti • Allocazione competenze in seno allo ECN
Informazione ai soggetti oggetto di indagine • Al primo atto di indagine (richiesta di informazioni, ispezione), le imprese che ne sono oggetto sono informate del procedimento, compreso il suo oggetto e la sua finalità 2008 , Causa T-99/04 AC Treuhand c Commissione • Successivamente, le imprese che ne sono oggetto possono chiedere informazioni sugli sviluppi dell’indagine • In caso di abbandono dell’indagine, le imprese che ne sono oggetto sono informate
Informazione ai denuncianti • Commissione valuta se informare i denuncianti (orientamento positivo) dell’azione che intende prendere, in un termine di 4 mesi • Valutazione dell’interesse concreto, in particolare alla luce della sufficienza delle informazioni fornite alla Commissione
Apertura del procedimento di indagine formale • Decisione individua le parti oggetto del procedimento e lo scopo del procedimento, identificando in particolare – la condotta che si suppone costituire violazione degli artt. 101 o 102, con l’identificazione del territorio e dei settori in cui si esplica • La decisione è comunicata per iscritto alle parti • La decisione è normalmente resa pubblica, dopo la sua comunicazione alle parti, con un comunicato sul sito internet, a meno che ciò non possa ostacolare le indagini
Comunicazione denunce alle parti oggetto del procedimento • Al più tardi all’apertura del procedimento di indagine formale • Versione non confidenziale della denuncia • Possibilità di risposta
Fase dell’indagine: richieste di informazioni, raccolta di dichiarazioni, meetings informali • Commissione può d'ufficio chiedere informazioni anche con decisione (art. 18 reg. 1/03) o raccogliere dichiarazioni di persone che acconsentano (art. 19), può inoltre svolgere accertamenti nei locali delle imprese (art. 20) • Durante la fase di indagine, può tenere meetings informali con – Parti oggetto dell’indagine – Denuncianti – Terzi anche su richiesta di uno di questi soggetti – Previa sottoposizione di punti e memorandum – Possibile esito in richieste di informazioni • “state of play meetings” limitati alle parti oggetto del procedimento (bilaterali, eccezionalmente tri- o plurilaterali) - a partecipazione non obbligatoria • Messa a disposizione dei documenti alle parti oggetto del procedimento, eventualmente differita (fase di accesso al fascicolo)
Adozione dello Statement of Objections (comunicazione degli addebiti) art. 27 reg. 1/03, artt. 10 -14 reg. 773/04 • In caso di apertura di una procedura che potrebbe portare all’adozione di una decisione di proibizione, la Commissione deve garantire il contraddittorio alle parti oggetto del procedimento, tramite • Adozione di uno Statement of Objections – Posizione preliminare della Commissione, dopo lo svolgimento di un'indagine approfondita – Enunciazione del fatto e della sua qualificazione giuridica, motivata – Indica chiaramente l'intenzione di imporre delle ammende e gli elementi utili alla loro determinazione – Indica chiaramente l'intenzione di imporre dei rimedi, il loro contenuto, e motiva la mancanza di alternative meno incisive sulla libertà delle imprese coinvolte • Accesso al dossier (salvi limiti di confidenzialità, con decisione del consigliere uditore) • Contraddittorio scritto • Eventuale udienza , se le parti la richiedono • All'udienza, possibili domande incrociate, anche con terzi
Terzi e Statement of objections (art. 13 reg 773/04) • Denunciante riceve versione non confidenziale dello Statement of objections • Può essere ammesso a presentare le proprie osservazioni per iscritto e eventualmente all'udienza, se l'ha richiesto • Per soggetti diversi dal denunciante, necessaria dimostrazione di “un interesse sufficiente” a partecipare al procedimento
Lo hearing officer • Controllo indipendente sul rispetto delle regole procedurali da parte della DG COMP • Controllo decisione richiesta di documenti – “privileged informations” • Decisione sull’accesso di terze parti all’udienza di discussione della contestazione degli addebiti • Decisioni sull’accesso al fascicolo, (controllo delle) decisioni di rendere pubbliche informazioni riservate
Decisioni Cion 1/03 Constatazione infrazione (7. 1. ult) Inibitoria (7. 1. 1 e 2) o misure cautelari Ammenda (23. 2) Accettazione impegni (9) Penalità di mora (rispetto decisioni preced. ) Constataz. Inapplicabilità (art. 10): sia attestaz negativa, sia dec indiv inapplicabilità (esenzione) • Rigetto denuncia • Revoca esenzioni per categora (29) • Regolamenti esenzione categoria • • •
ANC ECN • • • Ordine di cessazione (inibitorie) Cautelari Accettazione impegni Sanzionatorie Non luogo
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