Diritto privato I diritti della personalit I diritti

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Diritto privato I diritti della personalità

Diritto privato I diritti della personalità

I diritti soggettivi e diritti della personalità All’interno dei diritti soggettivi una categoria che

I diritti soggettivi e diritti della personalità All’interno dei diritti soggettivi una categoria che merita una trattazione separata per le peculiarità che la connotano è rappresentata dai diritti della personalità, che andremo a considerare tenuto conto della evoluzione estremamente significativa che hanno avuto nel tempo in relazione al concetto di PERSONA (rinvio).

Il contenuto I diritti della personalità rappresentano i fondamentali attributi della persona volti a

Il contenuto I diritti della personalità rappresentano i fondamentali attributi della persona volti a realizzare interessi di carattere esistenziale dell’individuo.

Il contenuto Caratteri generali dei diritti della personalità sono: non patrimonialità assolutezza indisponibilità Imprescrittibilità

Il contenuto Caratteri generali dei diritti della personalità sono: non patrimonialità assolutezza indisponibilità Imprescrittibilità (rinvio alla lezione sulla prescrizione)

Rimedi a tutela dei diritti della personalità Rimedi di diritto pubblico: sanzioni penali e

Rimedi a tutela dei diritti della personalità Rimedi di diritto pubblico: sanzioni penali e amministrative. Rimedi di diritto privato: risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza, rettifica, invalidità degli atti di disposizione.

I diritti della personalità nel codice civile Art. 5 Atti di disposizione del corpo

I diritti della personalità nel codice civile Art. 5 Atti di disposizione del corpo Diritto all’integrità fisica RIMEDIO: indisponibilità Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati…. . quando cagionino una diminuzione VIOLAZIONE permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume

I diritti della personalità nel codice civile Art. 6 Diritto al nome Ogni persona

I diritti della personalità nel codice civile Art. 6 Diritto al nome Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono prenome e cognome. l

I diritti della personalità nel codice civile Art. 7 tutela del diritto al nome

I diritti della personalità nel codice civile Art. 7 tutela del diritto al nome VIOLAZIONE La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia…. . può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. RIMEDIO L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

I diritti della personalità secondo il codice civile art. 10 (abuso dell’immagine altrui) VIOLAZIONE

I diritti della personalità secondo il codice civile art. 10 (abuso dell’immagine altrui) VIOLAZIONE Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, consentita ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti…. RIMEDIO l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

I diritti della personalità nel codice penale Il codice penale, nel disegnare talune fattispecie

I diritti della personalità nel codice penale Il codice penale, nel disegnare talune fattispecie criminali, è fonte di diritti soggettivi come l’onore. l l Art. 594: Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. Art. 595: Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente , comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.

I diritti della personalità nel codice penale Il diritto alla riservatezza trova un primo

I diritti della personalità nel codice penale Il diritto alla riservatezza trova un primo riconoscimento in particolare nelle norme del cp. sull’inviolabilità del domicilio (art. 614 cp. ). Si evolve poi dalla dimensione proprietaria attraverso una rilettura alla luce dell’art. 2 che ne fa momento dello sviluppo della personalità.

I diritti della personalità nella Costituzione La Costituzione ha portato a rileggere il codice

I diritti della personalità nella Costituzione La Costituzione ha portato a rileggere il codice civile, pensiamo al legame che si viene a creare tra l’art. 5 c. c. e l’art. 32 cost. ove si sancisce che la salute è un diritto fondamentale dell’individuo.

I diritti della personalità nella Costituzione Art. 2 “”La Repubblica riconosce e garantisce i

I diritti della personalità nella Costituzione Art. 2 “”La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Riferimento ai diritti fondamentali elencati (libertà personale art. 13, ecc) Categoria aperta

I diritti della personalità nella Costituzione l L’art. 2, inteso come clausola aperta, rappresenta

I diritti della personalità nella Costituzione l L’art. 2, inteso come clausola aperta, rappresenta una valvola di adeguamento giurisprudenziale del diritto alla realtà sociale superando gli steccati del diritto positivo. Si consideri al riguardo la creazione di diritti della personalità innominati quale il diritto all’identità personale ovvero il diritto a non vedersi attribuiti pubblicamente pensieri, qualifiche e comportamenti non rispondenti alla propria personalità.

Identità personale “L’identità personale è la formula che riassume ciò che rende una persona

Identità personale “L’identità personale è la formula che riassume ciò che rende una persona ciò che essa è. ” G. Pino

Identità personale e falsa identità l l Cass. civ. , sez. III, 16 -07

Identità personale e falsa identità l l Cass. civ. , sez. III, 16 -07 -2010, n. 16617. In tema di protesto di assegno bancario, il pubblico ufficiale (nella specie, notaio) incaricato del protesto dalla banca trattaria che rifiuta il pagamento dell’assegno (in quanto, come nella specie, denunciato come rubato), è corresponsabile, in concorso e in via solidale, con l’istituto bancario nella realizzazione del protesto illegittimo, ove abbia omesso, anche per colpa lieve, la vigilanza sulla corrispondenza tra la firma di traenza dell’assegno e l’identità del correntista, nel caso in cui detta corrispondenza sia all’evidenza assente; infatti, al medesimo pubblico ufficiale, nell’adempimento dei suoi obblighi di status, incombe personalmente di redigere la compilazione dell’atto con perizia e diligenza tali da non danneggiare un soggetto all’apparenza estraneo all’emissione dell’assegno, con la conseguenza che la violazione di siffatti obblighi comporta l’obbligo di risarcire i danni che ne siano derivati.

Diritto all’identità personale-privacy l l Cass. civ. , sez. III, 05 -04 -2012, n.

Diritto all’identità personale-privacy l l Cass. civ. , sez. III, 05 -04 -2012, n. 5525. Posta la necessaria rispondenza del trattamento dei dati personali ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza allo scopo, spetta all’interessato al trattamento, a tutela della proiezione dinamica dei suoi dati personali e della sua attuale identità personale o morale, il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i dati e le relative modalità di utilizzo con la possibilità di opporsi al trattamento degli stessi ovvero di chiederne la cancellazione, la trasformazione, il blocco, la rettifica, l’aggiornamento o l’integrazione.

Diritto all’identità personale e privacy l Il ricorrente nel caso specifico si duole: "spostamento

Diritto all’identità personale e privacy l Il ricorrente nel caso specifico si duole: "spostamento di un articolo pubblicato molti anni prima in un'area di un sito web non indicizzabile dai motori di ricerca", erroneamente argomentando dai rilievi che "l'articolo di cui si discute non può essere tecnicamente inteso come una nuova pubblicazione" e che "la ricerca effettuata attraverso i comuni motori - non direttamente legata all'articolo del (OMISSIS) - da, in realtà, contezza degli esiti processualmente favorevoli". Lamenta che l'articolo in questione "non reca, in sè, la notizia - distinta e successiva - che l'inchiesta giudiziaria che aveva condotto all'arresto del ricorrente si sia poi conclusa con il proscioglimento del medesimo, sicchè, ancora oggi, il sig. M. è soggetto allo stigma derivante dalla continua riproposizione di una notizia che, al momento della sua pubblicazione era senz'altro vera ed attuale, ma che oggi, a distanza di un così grande lasso di tempo ed in ragione delle sopravvenute vicende favorevoli, getta un intollerabile alone di discredito sulla persona del ricorrente, vittima di una vera a propria gogna mediatica".