Diritto dellAmbiente Diritto dellAmbiente obiettivi del corso Le
Diritto dell’Ambiente
Diritto dell’Ambiente: obiettivi del corso • Le problematiche ambientali sono oggetto di ampia discussione nei diversi ambiti della vita sociale, economica e politica. • Il rapporto tra Uomo e ambiente si è sviluppato nel tempo alternando conflitti e politiche di tutela ambientale indirizzate a perseguire, nel lungo periodo, la migliore qualità della vita. Oggi, la tutela dell’ambiente è da considerarsi non più vincolo allo sviluppo economico bensì opportunità per nuove aree di sviluppo e per diversi sentieri di evoluzione strategica. • Il corso si propone di effettuare una ricognizione complessiva e ragionata del quadro internazionale, comunitario e nazionale in campo ambientale e inoltre di individuare, anche tramite l’approfondimento di casi pratici e della giurisprudenza, gli strumenti giuridici disponibili per la crescita sostenibile.
Diritto dell’Ambiente • Approccio interdisciplinare Normativa comunitaria e internazionale Diritto civile: la disciplina del danno ambientale Diritto amministrativo: il sistema di autorizzazioni Diritto penale: contravvenzioni, delitti, responsabilità amministrativa degli enti Impatto sulle imprese
Diritto dell’Ambiente Il Diritto dell’Ambiente è l’insieme di norme appartenenti ai diversi rami del diritto che hanno come obiettivo comune la tutela del bene ambiente e la repressione di comportamenti lesivi di tale bene. I destinatari delle norme del diritto dell’ambiente non sono solo i singoli cittadini, ma anche enti, istituzioni, imprese.
Diritto dell’Ambiente: contenuto del corso • La tutela dell’ambiente e i diritti dell’Uomo: principi generali e quadro normativo. • Storia ed evoluzione della nozione giuridica di “ambiente”. • Norme della Costituzione italiana. • Correlazione tra ambiente e salute dell’Uomo. • Contributo della giurisprudenza costituzionale. • Diritto umano all’ambiente. Il quadro normativo nel contesto internazionale, comunitario e nazionale. • Principali convenzioni internazionali. • Sviluppo e sostenibilità. • Linee principali della normativa comunitaria e nazionale in materia ambientale. • Nozione di rischio e di pericolo e i principi di prevenzione e di precauzione.
Diritto dell’Ambiente: contenuto del corso • La disciplina del danno ambientale: normativa e principi fondamentali, elementi costitutivi e profili processuali. • Evoluzione della responsabilità d’impresa: sistemi di gestione e di controllo interno. • I reati ambientali – la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato
Diritto dell’Ambiente: contenuto del corso • Organismi geneticamente modificati: casi pratici di tutela della salute. • Ambiente e fonti di energia – fonti alternative di energia. Disciplina e casi pratici di legislazione, regolazione e crescita sostenibile. • Procedure amministrative di valutazione ambientale.
Diritto dell’Ambiente: contenuto del corso • • • Inquinamento e tutela delle risorse naturali. Inquinamento delle acque. Inquinamento elettromagnetico. Inquinamento atmosferico Gestione dei rifiuti Bonifica dei siti contaminati
Il Diritto dell’Ambiente • L’uomo è sempre intervenuto sull’ambiente, trasformandolo, alterandolo o distruggendolo con i mezzi e con le tecniche disponibili. • A partire dalla seconda metà del Secolo XIX, a fronte del manifestarsi degli effetti negativi dell’incremento di popolazione e dell’incidenza delle attività e degli interventi sulla natura da parte dell’uomo, compaiono le prime regolamentazioni giuridiche riguardano singoli aspetti dell’ambiente. Ad esempio è in questo periodo che sono creati i primi parchi naturali negli Stati Uniti.
Il Diritto dell’Ambiente Nel corso del Secolo XX, l’impatto della accresciuta popolazione umana e l’uso diffuso di nuove tecnologie assumono una rilevanza tale da rendere progressivamente evidente, la necessità di una risposta organizzata. Sono eventi che contraddistinguono il secolo appena trascorso: Ø Acqua ed energia a buon mercato. Ø Aumento della popolazione e, in generale, del benessere. Ø Inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo. Ø Cambiamenti climatici.
Il Diritto dell’Ambiente La crescente sensibilità in materia ambientale, dettata soprattutto dallo sviluppo economico, tecnologico e demografico (cui è seguito un forte incremento delle problematiche ambientali) ha condotto a una sempre maggiore attenzione verso la tutela del bene ambiente.
Il Diritto dell’Ambiente Dopo aver considerato sino agli anni ’ 70 del XX secolo gli interessi ambientali come un gravoso fardello (in particolare per i costi economici e sociali che una efficace politica di tutela avrebbe comportato), gli Stati hanno riscoperto la centralità della questione ambientale: Ø come obbligo derivante da impegni comunitari; Ø come esigenza di uniformità nazionale nelle tematiche produttive e sanitarie; Ø come necessità di combattere gli inquinamenti secondo un approccio globale e sistemico.
Il Diritto dell’Ambiente L’evoluzione normativa, internazionale, comunitaria e nazionale, ha portato a concepire il diritto all'ambiente come diritto umano fondamentale il cui esercizio è diretto a soddisfare esigenze primarie della vita dell'uomo e insieme come dovere del cittadino di contribuire alla salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione dell'ambiente. Il concetto di ambiente come attributo e diritto fondamentale di ogni persona umana, si è via sviluppato. Fin dalla Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma del 1972, l’ambiente viene configurato come “diritto umano”.
Il Diritto dell’Ambiente Il diritto dell’ambiente è nato e si è sviluppato in tre tappe: 1 – il riconoscimento dell’ambiente in senso giuridico, meritevole di tutela; 2 – il riconoscimento dell’ambiente come diritto di ogni individuo e della collettività; 3 – la delimitazione e la regolamentazione di quei comportamenti in grado di produrre effetti sul bene ambiente.
Il Diritto dell’Ambiente L’ambiente è oggi tutelato dalla normativa come: - Risorsa da proteggere, in modo compatibile con le esigenze di sviluppo economico/sociale - Diritto fondamentale dell’uomo (ambiente come salubrità ambientale)
Il Diritto dell’Ambiente Oggi il Diritto dell’ambiente ha l’obiettivo di: • • Tutelare, proteggere e salvaguardare l’ambiente; Regolare lo sviluppo economico e sociale in modo «compatibile» con l’ambiente; Disincentivare e reprimere danni al bene ambiente. Incentivare e premiare i comportamenti più diligenti.
Fonti normative
Profili internazionali del diritto ambientale Sono stati elaborati in sede internazionale i fondamentali principi che ancora oggi ispirano il diritto dell’ambiente: - Il principio dello sviluppo sostenibile (uno sviluppo che risponde alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie) - Il principio di precauzione (reagire rapidamente di fronte a un possibile pericolo) - Il principio «chi inquina paga»
Profili internazionali del diritto ambientale Il primo campo nel quale si è sviluppata la cooperazione internazionale in difesa dell’ambiente è stato quello dell’inquinamento marino da idrocarburi. Il traffico di petroliere fu il primo fenomeno ad attirare l’impegno degli Stati per l’adozione di misure comuni, attraverso la sottoscrizione di trattati internazionali. Il diritto internazionale dell’ambiente ha tratto la sua origine dalla necessità di risolvere questioni di inquinamento transfrontaliero.
Profili internazionali del diritto ambientale A scopi puramente esemplificativi, si possono individuare una serie di fasi dell’evoluzione del diritto internazionale dell’ambiente, che nasce e si sviluppa in relazione all’estensione dei problemi ambientali – e dei relativi effetti – di natura globale. – Prima fase (fino al 1945): precede l’istituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite – Seconda fase (1945 - 1972): dalla istituzione dell’ONU e degli altri organismi e agenzie operanti a livello mondiale – Terza fase (1972 - 1992): dalla Conferenza di Stoccolma (Declaration of the United Conference on the Human Environment) alla Conferenza di Rio – Quarta fase (1992 – 2002): dalla Dichiarazione di Rio (Rio Declaration on Environment and Development) alla Dichiarazione di Johannesburg – Quinta fase (2002 a oggi): dalla Dichiarazione di Johannesburg (Johannesburg Declaration on Sustainable Development)
Profili internazionali del diritto ambientale • Convenzione sull’alto mare, Ginevra 29 aprile 1958; • Trattato sull’utilizzazione e l’esplorazione dello spazio extra atmosferico, Londra-Mosca. Washington, 27 gennaio 1967; • Trattato antartico, Washington, 1 dicembre 1959;
Profili internazionali del diritto ambientale Nonostante ci fossero già stati trattati bilaterali e multilaterali che contenevano norme per la tutela dell’ambiente, la prima grande conferenza «ambientale» internazionale, promossa dalle Nazioni Unite, è stata quella di Stoccolma sull’Ambiente Umano del 1972, che segna la nascita del diritto internazionale dell’ambiente. Prima di allora, infatti, mancava probabilmente a livello internazionale la piena consapevolezza dell’esistenza di una crisi ambientale globale, che necessitava interventi coordinati da parte degli Stati.
Profili internazionali del diritto ambientale Le premesse alla Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano, 1972: «La protezione ed il miglioramento dell'ambiente è una questione di capitale importanza che riguarda il benessere dei popoli e lo sviluppo economico del mondo intero; essa risponde all'urgente desiderio dei popoli di tutto il mondo e costituisce un dovere per tutti i governi» . […] «Siamo arrivati ad un punto della storia in cui dobbiamo regolare le nostre azioni verso il mondo intero, tenendo conto innanzitutto delle loro ripercussioni sull'ambiente. Per ignoranza o per negligenza possiamo causare danni considerevoli ed irreparabili all'ambiente terrestre da cui dipendono la nostra vita ed il nostro benessere. Viceversa, approfondendo le nostre conoscenze ed agendo più saggiamente, possiamo assicurare a noi stessi ed alla nostra posterità, condizioni di vita migliori in un ambiente più adatto ai bisogni ed alle aspirazioni dell'umanità» .
Profili internazionali del diritto ambientale Sono 26 i Principi della Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano, 1972: 1. «L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni presenti e future» . […] 21. «La Carta delle Nazioni Unite e i principi del diritto internazionale riconoscono agli Stati il diritto sovrano di sfruttare le risorse in loro possesso, secondo le loro politiche ambientali, ed il dovere di impedire che le attività svolte entro la propria giurisdizione o sotto il proprio controllo non arrechino danni all'ambiente di altri Stati o a zone situate al di fuori dei limiti della loro giurisdizione nazionale» .
Profili internazionali del diritto ambientale Altri atti importanti sono seguiti: • Conferenza sull’Ambiente delle Nazioni Unite, Rio de Janeiro, 14 giugno 1992; • Protocollo di Kyoto, 11 dicembre 1997; • Dichiarazione di Johannesburg sullo Sviluppo Sostenibile, 2 -4 settembre 2002.
L’ambiente in Europa Quasi tutta la normativa italiana in materia di Diritto dell’Ambiente trova la sua fonte nel diritto comunitaria.
L’ambiente in Europa Il Trattato di Roma (25 marzo 1957) conteneva solo generici riferimenti al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini. Con l’art. 25 dell’Atto Unico Europeo del 1986 (recepito in Italia con l’art. 2 della Legge n. 909 del 23 dicembre 1986), venne inserito nel Trattato un apposito titolo dedicato all’ambiente e vennero modificati i primi articoli.
L’ambiente in Europa Gli obiettivi chiave dell’azione della comunità sono individuati: • nella salvaguardia, protezione e miglioramento della qualità dell’ambiente; • nel contributo alla protezione della salute umana; • nella garanzia di una utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
L’ambiente in Europa Il Trattato di Maastricht (1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993) ha aggiunto agli obiettivi già fissati dall’Atto Unico quello della promozione, a livello internazionale, di misure idonee a fronteggiare i problemi regionali e planetari dell’inquinamento. Gli obiettivi della politica ambientale comune, sono stati ulteriormente arricchiti dal Trattato di Amsterdam (1998), che così li specifica (art. 174, comma 1): • salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente; • proteggere la salute; • utilizzare le risorse naturali in modo accorto e razionale; • promuovere le misure a livello internazionale per affrontare i problemi ambientali su scala regionale e mondiale; • indirizzare le scelte degli Stati in materia di fonti d’energia e di approvvigionamento energetico.
L’ambiente in Europa Nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000 si enuncia la necessità di un elevato livello di protezione ambientale e del miglioramento della qualità dell’ambiente e la necessità di integrazione della politica ambientale nelle altre politiche dell’Unione Europea, adottando il principio dello sviluppo sostenibile come parametro di riferimento (art. 37). Gli interessi ambientali devono essere mediati con altri diritti individuali, di carattere economico, quali la libertà di impresa e il diritto alla proprietà privata (a loro volta, intesi quali posizioni di vantaggio non assolute o incondizionate).
L’ambiente in Europa La Decisione n. 1600/2002/CE, che istituisce il sesto programma decennale comunitario di azione in materia di ambiente, riassume i principi fondamentali europei in materia di ambiente. La politica ambientale comunitaria deve assicurare un elevato livello di protezione, tenendo conto: • del principio di sussidiarietà; • della diversità di situazioni nelle varie regioni della Comunità; • di sganciare le pressioni ambientali dalla crescita economica.
L’ambiente in Europa Le due Direttive più recenti di maggior rilevanza hanno avuto ad oggetto profili di diritto civile e penale: • LA DIRETTIVA 35/2004/CE: Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, 21. 4. 2004. • Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente.
L’ambiente in Italia
L’ambiente in Italia La Legge n. 615 del 13 luglio 1966 “Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico” può essere considerata la prima legge ambientale a pieno titolo. Fino a quel momento si avevano leggi che consideravano le fattispecie ambientali esclusivamente in via incidentale. Si trattava spesso di norme che tutelavano più interessi contemporaneamente: tra i quali, ad esempio, il paesaggio, la salute, il decoro urbano, ecc. Non avevano, quindi, come scopo principale la tutela dell’ambiente.
L’ambiente in Italia: le origini La Legge n. 615 del 1966, invece, era rivolta direttamente alla tutela dell’ambiente. Avendo preso atto dell’inquinamento atmosferico causato dagli impianti industriali e dai mezzi di trasporto, questa nuova legge aveva l’obiettivo di regolamentare e ridurre l’emissione in atmosfera di fumi, gas, polveri, etc. La stessa fu poi abrogata e sostituita dal DPR n. 203 del 1998, sostituito a sua volta dal D. Lgs. n. 152 del 2006 (che viene approfondito più avanti).
L’ambiente in Italia: la Legge Merli Una successiva legge di rilievo nell’ambito dell’evoluzione della tutela ambientale nell’ordinamento interno è stata la Legge n. 319 del 10 maggio 1976 (c. d. “Legge Merli”). La Legge Merli, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento, ha il merito di aver effettuato (per prima) una ricognizione organica della regolamentazione degli impianti industriali, di quelli civili e delle fognature, nonchédi aver introdotto i primi criteri per la razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche. Anche tale normativa è oggi sostituita dalle previsioni contenute nel D. Lgs. n. 152 del 2006.
L’ambiente in Italia: la L. 349/1986 Con la Legge n. 349 del 8 luglio 1986 viene istituito il Ministero dell’Ambiente: il primo dicastero completamente dedicato all’ambiente. Dal 1986, quindi, le attività ambientali prima frammentate tra i vari ministeri, vengono ora tutte concentrate in capo a un organismo unico. Inoltre, tale legge avvia l’introduzione in Italia dell’istituto della valutazione di impatto ambientale (dando impulso al recepimento delle direttive comunitarie in materia). Infine, introduce una prima disciplina dedicata al danno ambientale.
L’ambiente in Italia: il Decreto Ronchi Il D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (c. d. “Decreto Ronchi” dal nome dell’allora Ministro dell’Ambiente): Ø ha recepito le direttive comunitarie in materia di rifiuti, introducendo nel nostro ordinamento, tra l’altro, il principio della gestione dei rifiuti in sostituzione del semplice smaltimento degli stessi, trasformando i rifiuti da semplice scarto a risorsa; Ø ha introdotto una disciplina innovativa delle necessarie attività di bonifica dei siti contaminati (attuando anche i principi comunitari. Ad es. “chi inquina paga”). Anche tale normativa è oggi sostituita dalle previsioni contenute nel D. Lgs. n. 152 del 2006.
L’ambiente in Italia: il c. d. Testo Unico Il 29 aprile 2006 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” di riordino della disciplina nel settore ambientale (“Testo unico ambientale” o “Codice dell’ambiente”). Sin dal 2001 il Parlamento aveva preso in esame il progetto di una legge delega per: • il riordino della materia ambientale e • l’integrazione con le normative internazionali. La legge delega n. 308 del 15 dicembre 2004 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” è entrata in vigore l’ 11 gennaio 2005 (un unico articolo suddiviso in 54 commi).
L’ambiente in Italia: il c. d. Testo Unico Con la legge delega il Legislatore conferiva al Governo ampia delega per la riforma della normativa ambientale nei seguenti settori: 1. La gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati. 2. La tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche. 3. La difesa del suolo e lotta alla desertificazione. 4. La gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e fauna. 5. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC). 6. La tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
L’ambiente in Italia: il c. d. Testo Unico Il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” è un compendio di oltre 300 articoli e 40 allegati relativi a settori dell’agire umano che, in precedenza, erano oggetto di autonome discipline normative. Successivamente, il decreto legislativo è stato oggetto di numerosi interventi di integrazione e modifica anche per recepire gli orientamenti giurisprudenziali nel frattempo formatisi.
L’ambiente in Italia: il c. d. Testo Unico Sono recepiti i seguenti principi: – principio di precauzione, – principio di azione preventiva (prevenzione), – principio “chi inquina paga”, – principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali. Nello specifico, il “principio dell’azione ambientale” ex art. 3 -ter del Testo Unico richiama il dovere di tutti gli enti pubblici e privati di garantire la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi suddetti.
L’ambiente in Italia: il c. d. Testo Unico Le novità principali sono: 1. Introduzione della VAS; 2. miglioramento della disciplina in materia di VIA; 3. attuazione della gestione del ciclo idrico integrato e istituzione dell’Autorità di Bacino distrettuali; 4. prevenzione e contenimento della produzione di rifiuti e promozione del loro riutilizzo e recupero; 5. costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); 6. mantenimento della Tariffa per la gestione dei rifiuti; 7. promozione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati; 8. revisione della disciplina delle emissioni atmosferiche; 9. definizione del concetto di danno ambientale; 10. introduzione del principio comunitario di precauzione.
L’ambiente in Italia: il c. d. Testo Unico La Prima Parte è dedicata ai principi generali e alle disposizioni comuni: – ambito di applicazione; – finalità; – criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi.
L’ambiente in Italia: il c. d. Testo Unico La Seconda Parte è dedicata alle procedure amministrative relative alla: – valutazione ambientale strategica (VAS); – valutazione di impatto ambientale (VIA); – autorizzazione ambientale integrata (IPPC).
L’ambiente in Italia: il c. d. Testo Unico Nella Terza Parte è contenuta la disciplina in materia di: – difesa del suolo; – lotta alla desertificazione; – tutela delle acque dall’inquinamento; – gestione delle risorse idriche.
L’ambiente in Italia: il c. d. Testo Unico La Quarta Parte del Testo Unico contiene la disciplina giuridica in materia di: – gestione dei rifiuti; – bonifica dei siti contaminati.
L’ambiente in Italia: il c. d. Testo Unico La Quinta Parte contiene le norme in materia di: • tutela dell’aria; • riduzione delle emissioni in atmosfera.
L’ambiente in Italia: il c. d. Testo Unico La Sesta Parte disciplina la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. In tale prospettiva ogni attività che esponga a rischio la salubrità dell’ambiente e la salute costituisce di per sé un illecito, di fronte al quale si può affermare che l’ordinamento reagisca non solo con la repressione penale, ma altresì accordando una tutela civilistica di tipo inibitorio.
L’ambiente in Italia: i nuovi eco reati La Legge 68/2015 ha introdotto specifici reati ambientali nel Codice Penale, con l’introduzione del Titolo VI – bis – Dei delitti contro l’ambiente: - Disastro ambientale - Inquinamento ambientale - Morte o lesioni come conseguenza delitto di inquinamento ambientale - Impedimento del controllo - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita'
Diritto dell’Ambiente: ØNozione di ambiente ØAmbiente e Costituzione
Nozione polivalente di Ambiente: Il termine “ambiente” non identifica né una materia né un concetto giuridico, economico o sociologico, ma solo una “sintesi verbale”. Di conseguenza si nega al termine “ambiente” il carattere di materia a sé stante e si ricollega, situazione per situazione, con altre materie quali per esempio: • assistenza sanitaria, • lavori pubblici, • urbanistica.
Nozione polivalente di Ambiente: Nozione polivalente di ambiente riconducibile a tre gruppi di istituti giuridici distinti: 1. la tutela delle bellezze paesistiche e quindi un’attività culturale; 2. la qualità della vita e quindi la lotta contro gli inquinamenti; 3. il governo del territorio e quindi l’attività urbanistica.
Nozione unitaria di Ambiente Individua nell’ambiente un fenomeno giuridico unitario, tutelato direttamente dall’ordinamento e non solo per le sue utilità o per gli effetti indotti da attività umane. Il momento unificante è il diritto a un ambiente di vita salubre; diritto che spetta a ogni soggetto salubre dell’ordinamento in forza dell’art. 32, I° comma Cost. Trattasi di diritto soggettivo da ascrivere alla categoria dei diritti della personalità e, come tale, indisponibile anche da parte dei pubblici poteri che agiscono per la cura d’interessi generali della collettività.
Nozione unitaria di Ambiente: La Corte Costituzionale ha contribuito significativamente all’individuazione dei connotati caratterizzanti la nozione di ambiente. Facendo riferimento ai precetti degli artt. 9 e 32 della Cost. ha interpretato in modo evolutivo tali principi secondo una concezione unitaria di ambiente, sia in senso oggettivo (come bene giuridico), sia in senso soggettivo (come diritto fondamentale della persona).
Nozione unitaria di ambiente: Corte Cost. sent. N. 210/1987 La Corte Costituzionale ha affermato che: “…va riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell’ambiente come diritto della persona e interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la loro protezione. Si tende, cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale, comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. ”
Nozione unitaria di ambiente: Corte Cost. sent. N. 641/1987 In questa sentenza la Corte esprimeva la convinzione che: “L’ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell’insieme, sono riconducibili a unità Il fatto che l’ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti ruoli, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l’ordinamento prende in considerazione. ”
Nozione unitaria di ambiente: Corte Cost. sent. N. 641/1987 • L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost. ), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto.
Nozione unitaria di ambiente: Corte Cost. sent. N. 378/2007 Da ultimo la Corte ha affermato che l’ambiente è “un bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sua singole componenti” e che oggetto della tutela è la “biosfera, che viene presa in considerazione, non solo per le sue varie componenti, ma altresì per le interazioni fra queste ultime, i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via. ” Secondo la Corte occorre quindi guardare all’ambiente come “sistema” considerato “nel suo aspetto dinamico”.
L’Ambiente: un valore costituzionalmente protetto Il riferimento esplicito alla tematica ambientale ha fatto ingresso nella nostra Costituzione con la legge costituzionale n. 1 del 2003. • L’art. 117, comma II, lett. s) Cost. (come modificato) affida allo Stato la legislazione esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. • L’introduzione del richiamo al bene ambientale nel tessuto costituzionale risponde all’esigenza di colmare l’assenza di una specifica previsione in materia, sebbene il riferimento a tale bene sia strettamente connesso alla prospettiva della sua “tutela” e collocato nell’ambito del riparto di competenze fra Stato e Regioni.
L’Ambiente: un valore costituzionalmente protetto Il bene ambiente continua, dunque, ad essere ricavato dal combinato disposto di altre norme costituzionali (alcune delle quali note per il loro carattere aperto): • l’art. 9 Cost. sulla tutela del paesaggio: “La Repubblica (…) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”; • l’art. 32 Cost. sulla tutela della salute: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. • La Corte Costituzionale, da un lato riconosce all’ambiente il carattere di ”bene immateriale unitario”, dall’altro è consapevole del valore trasversale del bene medesimo, caratterizzato dalla presenza di vari elementi, ciascuno dei quali può anche costituire isolatamente e separatamente oggetto di cura e tutela.
L’Ambiente: un valore costituzionalmente protetto L’art. 117 Cost. parla di “tutela” dell’ambiente come materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, evidenziando la volontà del Legislatore costituzionale di ancorare il potere legislativo a modalità di azione dinamiche e positive. Tutela che non può essere intesa in senso restrittivo come attività di mera conservazione, ma in senso più ampio, comprensivo dei necessari corollari di promozione e di sviluppo del bene.
L’Ambiente: un valore costituzionalmente protetto La norma costituzionale (art. 117) riconosce formalmente allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia ma non risolve, al contempo, sotto il profilo sostanziale, le questioni del riparto fra organo centrale e organi regionali. La questione si pone a proposito dell’articolazione fra potere legislativo esclusivo (ex art. 117. co. II lett s) Cost. ) e potestà regionale concorrente ( ex art. 117, co. III ).
L’Ambiente: un valore costituzionalmente protetto Fra le materie comprese nella potestà regionale concorrente sono citate • valorizzazione dei beni culturali e ambientali; • tutela della salute; • governo del territorio; • protezione civile; • produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; • porti e aeroporti civili; • grandi reti di trasporto e di navigazione; • ricerca scientifica e tecnologica; • sostegno all’innovazione per i settori produttivi.
L’Ambiente: un valore costituzionalmente protetto • Emerge chiaramente la possibilità di stretta connessione, se non addirittura il rischio di sovrapposizione, fra i due diversi livelli d’intervento. Secondo la Corte Costituzionale, il problema va risolto non solo alla luce dell’art. 117 Cost. ma anche attraverso un indispensabile lavoro di interpretazione che tenga conto del principio di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza. • L’art. 117 esprime l’esigenza di un approccio unitario, idoneo a garantire una protezione uniforme a livello nazionale, con l’individuazione di standard minimi comuni a tutto il territorio, senza escludere la competenza delle Regioni su materie (governo del territorio, sanità, etc. . ) che a vario titolo si intrecciano con il valore ambientale.
Diritto dell’Ambiente: Ø Principio di Sviluppo sostenibile
I principi del diritto dell’Ambiente: lo sviluppo sostenibile La prima definizione del principio di “sviluppo sostenibile” in ordine temporale è stata quella contenuta nel rapporto Brundtland (dal nome della presidente della Commissione, il Primo Ministro del governo norvegese Gro Harlem Brundtland) del 1987: “Lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri. ”
Risoluzione 38/161 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite Il 19 dicembre 1983 l‘Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha: • adottato la Risoluzione 38/161 “Processo di preparazione della prospettiva ambientale all'anno 2000 e oltre“ • creato Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (“World Commission on Environment and Development” WCED). All’art. 8 si consiglia che per il suo lavoro la Commissione speciale debba concentrarsi principalmente sulle seguenti condizioni di riferimento: (a) proporre le strategie ambientali di lunga durata per realizzare sviluppo sostenibile all'anno 2000 e oltre;
Risoluzione 38/161 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (b) suggerire metodi per tradurre la preoccupazione per l'ambiente in cooperazione fra paesi in via di sviluppo e fra paesi in differenti fasi di evoluzione economica e sociale e condurre al raggiungimento di comuni e reciproci obiettivi solidali, che tengano conto delle correlazioni fra gente, risorse, ambiente e sviluppo; (c) considerare i metodi e i mezzi con cui la Comunità internazionale può affrontare più efficacemente le preoccupazioni ambientali, alla luce delle altre raccomandazioni nel relativo rapporto; (d) contribuire a definire le percezioni comuni delle problematiche ambientali di lungo termine e degli sforzi necessari per affrontare con successo i problemi legati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, un piano d’azione a lungo termine per le decadi future e gli obiettivi per la Comunità mondiale, tenedo in considerazione le risoluzioni rilevanti del Governing Council.
Commissione Brundtland Come anticipato, la Commissione Brundtland, nata a seguito della Risoluzione 38/161 formalmente come Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (“World Commission on Environment and Development” WCED) è conosciuta con il nome del suo presidente (l’allora Primo Ministro norvegese) Gro Harlem Brundtland. La Commissione è stata creata per dare un indirizzo alla crescente preoccupazione relativa alla accelerazione del deterioramento dell’ambiente umano e delle risorse naturali e le conseguenze di questo deterioramento per lo sviluppo economico e sociale. Nell’istituire la Commissione, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto che i problemi ambientali avevano natura globale e ha determinato che fosse nell’interesse comune di tutte le nazioni stabilire delle politiche per lo sviluppo sostenibile.
Commissione Brundtland I membri della Commissione provenivano da ventuno paesi. Oltre ad analizzare il concetto di sviluppo sostenibile, la Commissione ha adottato un processo insolitamente aperto, con udienze e visite in loco in vari paesi come Canada, Giappone, Norvegia, Brasile, Indonesia, Unione Sovietica e Zimbabwe. La serie di catastrofi come Bhopal, Chernobyl e Reno verificatesi durante la “vita” della Commissione ha contribuito a cristallizzare il piano di lavoro. All’esito dei lavori della Commissione è stato redatto il Rapporto Bruntland (“Our Common Future”), che contiene una definizione di sviluppo sostenibile che coniuga le aspettative di benessere e di crescita economica con il rispetto dell'ambiente e la preservazione delle risorse naturali.
Commissione Brundtland "Il futuro di tutti noi", il rapporto della Commissione Brundtland su ambiente e sviluppo, è stato pubblicato nel 1987. Lo studio inizialmente sottolinea come il mondo si trovi davanti a una "sfida globale" a cui può rispondere solo mediante l'assunzione di un nuovo modello di sviluppo definito "sostenibile". Per sviluppo sostenibile si intende "far sì che esso soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro". "Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali".
Commissione Brundtland Tuttavia, se da un lato "lo sviluppo sostenibile impone di soddisfare i bisogni fondamentali di tutti e di estendere a tutti la possibilità di attuare le proprie aspirazioni a una vita migliore" dall'altro nella proposta persiste una ottimistica (per alcuni critici, eccessiva) fiducia nella tecnologia che porterà ad una nuova era di crescita economica: "Il concetto di sviluppo sostenibile comporta limiti, ma non assoluti, bensì imposti dall'attuale stato della tecnologia e dell'organizzazione sociale alle risorse economiche e dalla capacità della biosfera di assorbire gli effetti delle attività umane. La tecnica e la organizzazione sociale possono però essere gestite e migliorate allo scopo di inaugurare una nuova era di crescita economica".
Commissione Brundtland Comunque, un aspetto merita di essere sottolineato: - la centralità della "partecipazione di tutti“. “Il soddisfacimento di bisogni essenziali (basic needs) esige non solo una nuova era di crescita economica per nazioni in cui la maggioranza degli abitanti siano poveri ma anche la garanzia che tali poveri abbiamo la loro giusta parte delle risorse necessarie a sostenere tale crescita. Una siffatta equità dovrebbe essere coadiuvata sia da sistemi politici che assicurino l'effettiva partecipazione dei cittadini nel processo decisionale, sia da una maggior democrazia a livello delle scelte internazionali".
Commissione Brundtland Il rapporto è diviso in tre ampie sezioni, che disegnano le sfide a cui è chiamata l'umanità: Parte 1. - Preoccupazioni comuni • un futuro minacciato • verso uno sviluppo sostenibile • il ruolo dell'economia internazionale Parte 2. - Sfide collettive • popolazione e risorse umane • sicurezza alimentare: sostenere le potenzialità • specie ed ecosistemi: risorse per lo sviluppo • energia: scelte per l'ambiente e lo sviluppo • industria: produrre più con meno • il problema urbano
Commissione Brundtland Parte 3. - Sforzi Comuni • gestione dei beni comuni internazionali • pace, sicurezza, sviluppo e ambiente • verso un'azione comune. Il rapporto si chiude con il Sommario dei principi legali proposti per la protezione ambientale e per lo sviluppo sostenibile.
World Conservation Una successiva definizione di sviluppo sostenibile, in cui è inclusa una visione più globale, è stata fornita, nel 1991, dalla World Conservation Union, UN Environment Programme and World Wide Fund for Nature, che lo identifica come: “. . . un miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi di supporto, dai quali essa dipende. ”
Conferenza su Ambiente e Sviluppo (UNCED) La Dichiarazione di Rio redatta nell’ambito della Conferenza su Ambiente e Sviluppo (UNCED) svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, contiene 27 principi, riguardanti l'ambiente e lo sviluppo. In questo documento l'accento viene posto: • sul legame tra protezione ambientale e sviluppo; • sulla necessità di sradicare la povertà e di tenere conto delle necessità dei paesi in via di sviluppo; • sulla necessità di eliminare modelli di produzione e consumo non sostenibili, di aumentare il capacity-building e di promuovere un sistema economico internazionale aperto che sia di supporto allo sviluppo sostenibile.
Conferenza su Ambiente e Sviluppo (UNCED) Nel corso della Conferenza su Ambiente e Sviluppo (UNCED) è stata redatta altresì l'Agenda 21, nella quale sono riuniti i progetti di sviluppo sostenibile definiti a livello internazionale. Si tratta di un documento di propositi e obiettivi programmatici su ambiente, economia e società sottoscritto da oltre 170 paesi di tutto il mondo. In Italia l'"Agenda 21" si concretizza dopo la Conferenza di Aaalborg in Danimarca del 1994, dal cui ambito nasce la "Campagna Europea Città Sostenibili". Le numerose amministrazioni che firmarono la Carta di Aaalborg e aderirono alla campagna europea delle città sostenibili promuovono processi di Agenda 21 locale sul proprio territorio.
International Council for Local Environmental Initiatives Nel 1994, l'ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) ha fornito un'ulteriore definizione di sviluppo sostenibile: “Sviluppo che offre servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri di una comunità, senza minacciare l'operabilità dei sistemi naturali, edificato e sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi”. Ciò significa che le tre dimensioni economiche, sociali e ambientali sono strettamente correlate e per ogni intervento di programmazione è necessario tenere conto delle reciproche interrelazioni.
Sviluppo Sostenibile e Protocollo di Kyoto Con l’accordo internazionale noto come Protocollo di Kyōto, del 1997, 118 nazioni del mondo si sono impegnate a ridurre le emissioni di gas serra per rimediare ai cambiamenti climatici in atto. Per raggiungere questi obiettivi si è stabilito di lavorare su due fronti: • il risparmio energetico attraverso l'ottimizzazione dei consumi sia nella fase di produzione, sia negli usi finali (impianti, edifici e sistemi ad alta efficienza, nonché educazione al consumo consapevole); • lo sviluppo delle fonti alternative di energia in sostituzione del consumo massiccio di combustibili fossili.
Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale Nel 2001, l'UNESCO all’art. 1 e 3, Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale, ha ampliato il concetto di sviluppo sostenibile indicando che: "la diversità culturale è necessaria per l'umanità quanto la biodiversità per la natura (. . . ) la diversità culturale è una delle radici dello sviluppo inteso non solo come crescita economica, ma anche come un mezzo per condurre una esistenza più soddisfacente sul piano intellettuale, emozionale, morale e spirituale". In questa visione, la diversità culturale diventa un ulteriore pilastro dello sviluppo sostenibile.
Summit della Terra di Johannesburg Dal 26 agosto al 4 settembre 2002 si è tenuto il Summit della Terra di Johannesburg, il vertice convocato dalle Nazioni Unite per assumere decisioni da parte dei governi per lo sviluppo sostenibile. I lavori si sono conclusi con l’approvazione di alcuni importanti documenti, che orienteranno gli interventi e le politiche dei diversi governi. Il documento finale del Summit è composto da due parti: • la Carta di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, che contiene dichiarazioni di principio sul buon governo dell’ambiente e sul modo di promuovere la crescita economica e civile dei popoli in armonia con la protezione della natura; • il Piano d’Azione di Johannesburg, suddiviso in grandi temi in relazione ai quali vengono indicati gli obiettivi da raggiungere.
D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 art. 3 -quater: Principio dello sviluppo sostenibile Nella normativa italiana il principio dello sviluppo sostenibile è contenuto all’art. 3 -quater “Principio dello sviluppo sostenibile” del D. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: 1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 art. 3 -quater: Principio dello sviluppo sostenibile 3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro. 4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.
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