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OGGETTO del diritto commerciale ? REGOLE applicate alle ENTITÀ che compiono operazioni economiche organizzazione IMPRENDITORE – SOCIETÀ GRUPPI DI SOCIETÀ ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE rapporti con i terzi
mercato del prodotto/servizio REGOLE cui devono attenersi i soggetti che operano sui mercati concorrenza sleale pubblicità insegne, marchi antitrust mercati regolamentati obblighi di informazione, ecc. STRUMENTI per realizzare attività economiche contratti commerciali titoli di credito
REGOLE che si applicano in caso di dissesto economico procedure concorsuali REGOLE in merito alla proprietà intellettuale marchi brevetti diritto d‘autore (copyright) REGOLE che tutelano la concorrenza
DIRITTO COMMERCIALE FONTI CODICE CIVILE LEGGI SPECIALI Regolamenti
Prima del 1942 in Italia: Codice di Commercio (1882)
FRANCIA: Code de Commerce 1807
AUSTRIA: Unternehmensgesetzbuch 2007 Kaufmann (commerciante) Unternehmer (imprenditore)
imprenditore società contratti commerciali titoli di credito DIRITTO „COMMERCIALE“ mercati finanziari procedure concorsuali proprietà intellettuale concorrenza sleale pubblicità ingannevole e comparativa antitrust ecc.
Codice Civile - LIBRO QUINTO — DEL LAVORO TITOLO II — Del lavoro nell'impresa CAPO I — Dell'impresa in generale CAPO II — Dell'impresa agricola CAPO III — Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione Sezione III. — Disposizioni particolari per le imprese commerciali § 1. — Della rappresentanza § 2. — Delle scritture contabili (88) TITOLO III — Del lavoro autonomo CAPO I — Disposizioni generali CAPO II — Delle professioni intellettuali TITOLO V — Delle società TITOLO VI — Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici TITOLO VII — Dell'associazione in partecipazione TITOLO VIII — Dell'azienda
imprenditore ENTITÀ che compiono operazioni economiche IMPRENDITORE commerciale/agricolo piccolo/non piccolo SOCIETÀ di persone / di capitali/ cooperative a scopo di lucro / a scopo mutualistico GRUPPI DI SOCIETÀ ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE consorzi GEIE associazioni
IMPRESA funzione „combinatrice“ scopo: lucro o produzione di ricchezza PRODOTTO O SERVIZIO IMPRESA MERCATO IMPRESA
punto di vista economico Teorie dell‘impresa lo studio dell’impresa e le ragioni del suo permanere con successo nella propria dimensione spazio-tempo struttura del settore elementi interni all‘impresa risorse capacità ecc.
punto di vista giuridico individuale IMPRESA imprenditore persona fisica società persona giuridica collettiva però società senza impresa associazione
• dell‘imprenditore stesso rischia il proprio patrimonio • di terzi (privati, banche) pretendono una remunerazione
CONCETTO DI IMPRESA centrale concetto di imprenditore commerciale sottoposizione al fallimento ed alle altre procedure concorsuali no fall. impresa agricola, neppure se di grandi dimensioni
Art. 2082 c. c. Imprenditore È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Nozione di azienda Art. 2555. L`azienda è il complesso dei beni organizzati dall`imprenditore per l`esercizio dell`impresa
ACQUISTO della qualifica di imprenditore ex art. 2082 c. c. esercizio di fatto di un‘attività economica svolta professionalmente attività economica organizzata fine dell‘attività economica organizzata è la produzione di beni o servizi oppure lo scambio di beni
esercizio di fatto di un‘attività economica ATTIVITÀ ECONOMICA pluralità di atti, fatti e contratti pluralità di operazioni economiche anche unico affare diretta alla produzione di ricchezza modalità che consentano almeno potenzialmente la copertura dei costi con i ricavi anche SENZA fine di lucro inteso come conseguimento di un utile art. 2247 c. c.
attività economica svolta professionalmente stabile e non occasionale pr. : chi realizza un singolo affare? es. : costruzione di una diga pr. : deve essere l‘attività prevalente? es. : impiegato dello Stato che nei week-end gestisce un chiosco di bibite sulla spiaggia
attività economica organizzata organizzazione „produttiva“ coordinamento dei fattori della produzione pr. : necessaria l‘organizzazione del lavoro altrui? es. , gioielliere? lavoro e capitali personali dell‘impr. : necessità di un minimo di „etero-organizzazione“? organizzazione anche di fattori diversi dal lavoro personale dell‘imprenditore es. , un mediatore è imprenditore o lavoratore autonomo ? solo lavoro proprio no capitali d 1: capacità di combinare fra loro i mezzi della produzione è centrale d 2: organizzazione non requisito autonomo: espressione di teoria politico-economica a giustificazione del profitto
fine dell‘attività economica organizzata è la produzione di beni o servizi oppure lo scambio di beni attività che produce ricchezza pr. : necessaria la destinazione al mercato? es. , costruttore di appartamento per abitazione propria d. maggioritaria: SI perché, altrimenti, manca la professionalità perché non ricorrono esigenze di tutela dei terzi pdv economico impresa/mercato: binomio necessario
l‘esercizio di l‘attività economica illegittima dà luogo ad un‘impresa? attività vietata in modo assoluto es. , contrabbando attività esercitata in difetto delle necessarie autorizzazioni necessità di tutela dell‘affidamento dei terzi SI norme a tutela dei terzi NO norme poste a favore dell‘imprenditore
attività esercitata in nome proprio? pr. : imprenditore occulto A C 2 B (prestanome) C 2 C 3 CHI è imprenditore?
POTERE DI DIREZIONE mandato senza rappresentanza C 1 affidamento A B (prestanome) C 2 C 3 art. 1705 cc.
d 1 d 2 colui nel cui nome l‘attività viene svolta necessità della spendita del nome imprenditore solo il prestanome responsabile anche l‘impr. occulto chi dirige l‘impresa deve assumersene il rischio d 3 fallisce anche l‘impr. occulto Teoria dell‘imprenditore occulto
Teoria dell‘imprenditore occulto art. 147 c. 2, l. fallimento soci ill. resp assieme alla società G anche senza spendita del nome fallimento della società occulta fallimento del soggetto – imprenditore individualeocculto
C 6 A C 1 affidamento C 5 affidamento C 4 B (prestanome) C 2 C 3 danno dei creditori personali del dominus che non potevano conoscere l‘esistenza dell‘attività economica tramite prestanome tutela dei creditori del prestanome oltre all‘affidamento
SI fallimento di socio occulto di società occulta NO fallimento dell‘impr. occulto
LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato TITOLO I NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della Concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita b) ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
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